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D-2975/2023

D-2975/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-08 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera l’(…) ottobre 2021. Il (…) ottobre 2021 i richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell’ambito di un’audizione in merito ai loro dati personali, allorché il (…) ot- tobre 2021 si sono svolti con i medesimi i colloqui Dublino. Dopo che la SEM ha ricevuto le risposte dalle autorità italiane del 29 novembre 2021 per l’interessata 3 rispettivamente per gli interessati 2 e 4 in merito alle sue richieste d’informazioni dei predetti del 21 ottobre 2021, con i richiedenti 1 e 2 si è tenuta il (…) novembre 2021 un’audizione riguardante i loro motivi d’asilo, allorché invece con la richiedente 3 si è svolta il (…) dicem- bre 2021. Il (…) aprile 2023 si è poi tenuta un’audizione integrativa con l’in- teressato 1. A.b Nel corso dei precitati colloqui, essi hanno in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato quanto segue. L’interessato 1 ha asserito di aver avuto quale ultimo domicilio F._______, G._______. Dal (…) avrebbe iniziato a lavorare nella (…), dapprima quale (…), in seguito per la (…). Alla fine degli anni (…), H._______, suo com- paesano e membro dell’organizzazione criminale di I._______ alias J._______, sarebbe fuggito dall’Albania. Nel (…), H._______ vi avrebbe fatto ritorno riferendo al richiedente 1 che avrebbe voluto collaborare con la polizia di Stato per i crimini da lui commessi allorché era affiliato all’or- ganizzazione criminale di I._______. In precedenza H._______, avrebbe incontrato (…) di K._______, L._______ Dal canto suo, J._______, avrebbe incaricato H._______ di uccidere un capo della polizia del (…), soltanto che in realtà sarebbe stato H._______ l’obiettivo dell’agguato e non il capo della polizia. Durante la missione a lui commissionata, H._______ avrebbe quindi perso la vita. Nel (…), l’interessato 1 sarebbe stato interrogato dall’ufficiale di polizia giudiziaria, M._______, il quale du- rante uno degli ultimi interrogatori, gli avrebbe chiesto di (…). Tuttavia, egli si sarebbe rifiutato di (…), dato che non aveva (…). A titolo di rappresaglia per non aver dato seguito alla richiesta di M._______, quest’ultimo lo avrebbe fatto arrestare, con l’accusa di (…). Sarebbe quindi rimasto in car- cere preventivo dall’(…) fino al (…), essendo in seguito rilasciato, in quanto dei suoi (…) avrebbero trovato il vero colpevole della (…). Il (…), avrebbe riconosciuto la sua innocenza, nonché un risarcimento per i danni subiti ed il reintegro nel (…). Tuttavia, tale decisione non sarebbe mai stata imple- mentata, in quanto allorché egli avrebbe tentato di ritirare il risarcimento danni che gli spettava, L._______, gli avrebbe intimato, minacciandolo, di

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 3 non provare ad incassare il predetto. Inoltre, a causa del lungo iter buro- cratico, egli avrebbe impiegato (…) anni per riuscire a rientrare nel (…), ma quale (…) e dopo aver svolto un corso di formazione. Nel (…), sarebbe poi stato trasferito nel (…) col (…), lavoro per il quale avrebbe dovuto dare le dimissioni l’anno successivo, su pressioni del (…). Pertanto, trovandosi nuovamente disoccupato, avrebbe lasciato con la moglie ed il richiedente 4 l’Albania per la N._______, dove avrebbe chiesto asilo per motivi econo- mici. Tuttavia, dopo circa (…), il padre dell’interessato 1 si sarebbe grave- mente ammalato, ed avrebbero quindi fatto ritorno in Albania. Sempre nel (…), la richiedente 3 avrebbe ottenuto una borsa di studio in O._______, mentre che il figlio maggiore dei richiedenti 1 e 2, avrebbe ricevuto il per- messo di vivere nella (…) a causa della sua minore età. L’interessato 1, nel (…), avrebbe iniziato a lavorare dapprima come (…), e successivamente sarebbe riuscito a rientrare nelle (…), nel (…). Dopo l’approvazione nel (…) di una legge per l’(…), adottata quale misura anti-corruzione, nel (…) sa- rebbe stato chiamato per verificare la correttezza della sua documenta- zione. A capo della (…), si sarebbe trovato M._______ Due giorni dopo l’udienza, il richiedente 1 sarebbe stato allontanato dal (…), con la motiva- zione di non aver fornito dettagliatamente tutta la documentazione. Egli sa- rebbe tuttavia certo che il suo licenziamento sarebbe dovuto al suo rifiuto apposto nel (…) a M._______ di non (…). Dopo il licenziamento, si sarebbe recato in O._______ grazie ad una sorella ivi naturalizzata, per ricongiun- gimento familiare, dove avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno. Egli si sarebbe così recato molte volte per lavoro in O._______. Il (…), in Alba- nia, lui sarebbe stato avvicinato da P._______, il quale gli avrebbe intimato di lasciare il suo Paese d’origine, visto che I._______ era a conoscenza che egli aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito a lui ed alla sua orga- nizzazione criminale. Il giorno seguente, allorché il richiedente si trovava insieme al figlio (richiedente 4) nel loro giardino, da una macchina delle persone che si trovavano al suo interno, avrebbero sparato nella loro dire- zione, senza ferire nessuno. Egli avrebbe immediatamente avvisato il com- missariato della polizia di Stato di F._______, che avrebbe arrestato tutte e (…) le persone coinvolte, anche se successivamente sarebbero state tutte rilasciate. Il (…) o il (…) egli avrebbe così lasciato definitivamente l’Al- bania recandosi in O._______. Nel mese di (…) del (…) sarebbe però tor- nato nel Paese d’origine per portare con sé in O._______ anche la moglie ed il figlio minore. Il (…) il fratello lo avrebbe avvisato della ricezione di un documento giudiziario, nel quale egli veniva convocato in qualità di testi- mone presso la (…), per le dichiarazioni da lui già rilasciate nel (…). L’(…), temendo di essere estradato dall’O._______ all’Albania a causa degli ac- cordi bilaterali tra i due Paesi e di essere costretto a testimoniare, avrebbe lasciato con la moglie ed il figlio minore l’O._______ alla volta della

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 4 Svizzera. Una volta testimoniato, lui temerebbe infatti di essere ucciso da M._______, per il tramite delle bande criminali, e ciò a causa del suo (…) nel (…), nonché per aver rilasciato delle dichiarazioni compromettenti sui crimini che avrebbe commissionato I._______ a H._______ I richiedenti 2 e 4 sarebbero espatriati a causa dei motivi d’asilo del marito rispettivamente padre, in quanto in Albania sussisterebbe “la vendetta” che si ripercuoterebbe anche sui membri famigliari. L’interessata 3 ha dal canto suo, in sunto riferito di aver vissuto presso il domicilio dei genitori a F._______, G._______ fino all’espatrio. Durante il periodo detentivo del padre, la polizia sarebbe comunque giunta alla loro abitazione, per cercarlo. Dopo la sparatoria, avvenuta nel (…), presso casa loro, il padre sarebbe partito per l’O._______ e nell’ (…) lo avrebbero rag- giunto anche la madre ed il fratellino. In data (…), con l’intenzione di far visita alla sua famiglia in O._______, ella sarebbe partita dall’Albania. Tut- tavia, a seguito della notizia avuta dallo zio paterno, in cui comunicava che il padre era stato convocato per testimoniare, lei e tutta la sua famiglia avrebbero deciso di lasciare immantinente l’O._______ per chiedere asilo in Svizzera. Essi avrebbero difatti temuto che sia M._______ sia le bande criminali albanesi si sarebbero vendicate sull’intera famiglia a causa del padre. Ella avrebbe voluto in realtà ricongiungersi con il marito a Q._______, ma ciò non sarebbe stato possibile e quindi avrebbe deciso di venire in Svizzera. La richiedente 3 si opporrebbe ad un suo ritorno in Al- bania, in quanto ivi non si sentirebbe sicura e lo Stato albanese sarebbe incapace di offrire protezione. A.c A supporto delle loro domande d’asilo essi hanno presentato gli origi- nali dei loro passaporti e delle carte d’identità dei richiedenti 1, 2 e 3; la copia del permesso di soggiorno (…) del richiedente 1 e la sua carta d’iden- tità (…) non valida per l’espatrio; la dichiarazione di garanzia e/o d’alloggio per la figlia D._______ richiesta dal comune di R._______; la copia del certificato di famiglia; la copia dell’ordine di comparizione dell’interessato 1; la copia della decisione di conferma dell’arresto per S._______; la copia della decisione di assoluzione del richiedente 1; la copia dell’invio da parte della procura della decisione di assoluzione; ed una chiavetta USB conte- nente un video di un notiziario albanese (di cui v’è la traduzione in italiano del suo contenuto nel dossier elettronico della SEM, cfr. MdP 11_tradu- zione). B. Con decisioni separate del 12 maggio 2023 – notificate entrambe il

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 5 16 maggio 2023 (cfr. atti della SEM n. […] -87/1 e n. […] -50/1) – l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha re- spinto le loro domande d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione del medesimo provvedi- mento. C. Per mezzo di un unico memoriale ricorsuale datato 24 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, for- mulando, a titolo procedurale, che le cause degli insorgenti (di cui ai dos- sier della SEM N […] e N […]) siano congiunte. In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata alla concessione dell’am- missione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consi- derandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv.1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 6 dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 4 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-2975/2023 dei ricorrenti 1, 2 e 4 e D-2977/2023 della ricorrente 3, si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d’asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, oltreché gli insorgenti hanno presentato un unico ricorso contro le due separate de- cisioni della SEM. Pertanto il Tribunale, ritiene giudizioso congiungere le procedure. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nel loro gravame, è pertanto accolta.

E. 5.1 Nella querelata decisione inerente ai ricorrenti 1, 2 e 4, l’autorità infe- riore, ha innanzitutto rilevato come il Consiglio federale ha annoverato l’Albania quale Paese esente da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Si potrebbe quindi partire dalla presunzione che le autorità al- banesi garantiscano una protezione contro le persecuzioni commesse da terzi rilevanti ai fini dell’asilo. Le forze dell’ordine albanesi, avrebbero poi sia la capacità sia la volontà di opporsi alle minacce o agli attacchi da parte di terzi. Nel caso specifico, gli interessati non sarebbero riusciti nell’intento di confutare la predetta presunzione. Invero, dal mezzo di prova (di seguito: MdP) n. 8, si evincerebbe al contrario delle dichiarazioni rese dall’insor- gente 1, come il (…) avrebbe avviato un procedimento penale contro la persona che ha preso parte alla sparatoria. Quindi, la sola esistenza di un documento giudiziario albanese dimostrerebbe che lo Stato albanese ab- bia sia la volontà che la capacità di perseguire gli atti di violenza perpetrati dai propri cittadini. Inoltre, dalle sue asserzioni, si evincerebbe come la po- lizia si sarebbe subito attivata per catturare le persone responsabili della

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 7 sparatoria, ciò che sarebbe dimostrativo della volontà e della capacità delle forze dell’ordine albanesi di contrastare le minacce o gli attacchi prove- nienti da terzi. Inoltre, l’accusa di (…) a carico del ricorrente 1 e la sua conseguente incarcerazione, non sarebbero pertinenti ai sensi dell’asilo, in quanto tali avvenimenti sarebbero scaturiti a causa del comportamento che egli ha deciso di adottare rifiutandosi di (…) e non invece per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Peraltro egli avrebbe dichiarato che, con l’aiuto di al- cuni (…), sarebbe stato scagionato dalle accuse rivoltegli. Il licenziamento nel quale egli sarebbe incorso nel (…), non sarebbe nel suo motivo rile- vante. Inoltre, il processo al quale egli avrebbe preso parte ed il relativo annullamento del medesimo, confermerebbero una volta in più la presenza dello Stato albanese. Il richiedente 1 non avrebbe quindi dimostrato che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si potrebbe esigere dal richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito le possibilità di prote- zione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d’ori- gine, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo. Nel provvedimento avversato attinente invece alla ricorrente 3, l’autorità intimata, dopo aver rammentato anche qui come il Consiglio federale abbia designato l’Albania quale Stato dove non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso come tale presunzione non fosse stata confutata in specie. Invero, ella non sarebbe incorsa in alcuna pro- blematica nel suo Paese d’origine, lasciando lo stesso soltanto per far visita alla sua famiglia in O._______. Come già sarebbe stato evidenziato nella decisione del padre, quest’ultimo non sarebbe riuscito nell’intento di dimo- strare che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Ella stessa avrebbe fornito delle dichiarazioni che dimostrerebbero l’effettiva capacità e volontà delle autorità albanesi di proteggere i propri cittadini. Da ultimo, l’autorità inferiore, ha considerato in entrambe le decisioni av- versate come l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti sia ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – sia a causa della situazione del Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile.

E. 5.2 Dal canto loro, nel ricorso, gli insorgenti sottolineano dapprima come i soggetti coinvolti negli eventi occorsi al ricorrente, e di riflesso anche alla sua famiglia, hanno ricoperto e ricoprano attualmente dei ruoli sempre più importanti all’interno dell’(…), in particolare lo stesso M._______ che ter- rebbe le fila del (…). Quanto poi presente nella decisione avversata ri- guardo al comportamento tenuto dal ricorrente che si sarebbe rifiutato di (…), sarebbe quanto meno discutibile, poiché suggerirebbe come il

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 8 ricorrente 1 avrebbe dovuto accettare di compiere un grave atto, pur di evitare un’ingiusta incarcerazione. La medesima, sarebbe poi avvenuta in spregio ai valori di uno Stato di diritto, come quello che dovrebbe essere designato quale “sicuro”, come pure ad uguale conclusione si giungerebbe per quanto attiene al risarcimento mai versato nonché per la sua reintegra- zione nel posto di lavoro. Per quanto poi concerne l’evento che avrebbe condotto l’insorgente 1 a recarsi in O._______, lo stesso sarebbe dimo- strativo in primo luogo del fatto che gli autori della sparatoria conoscessero l’indirizzo d’abitazione del ricorrente 1 e di riflesso, che anche la sua fami- glia sia minacciata nella propria incolumità. In secondo luogo, per quanto sia corretto che una procedura giudiziaria sia stata aperta nei confronti di uno solo degli autori, il reato per il quale egli sarebbe stato accusato, come pure la pena a lui inflitta, sarebbero ben minori di quelli che effettivamente avrebbero dovuto essere accertati. Altresì, tutte le informazioni relative all’insorgente 1 ed al ruolo da egli tenuto all’interno delle indagini relative ai casi legati ad H._______ sarebbero state diffuse dai media, come sa- rebbe dimostrato dal filmato prodotto in corso di procedura di prima istanza. Non stupirebbe poi, viste le dichiarazioni rese dall’insorgente 1, che egli abbia voluto riparare in Svizzera e chiedervi protezione, dopo l’evento suc- cesso della sparatoria. Alla luce di quanto precede, gli insorgenti ritengono quindi di non avere la possibilità di ottenere protezione da parte delle au- torità albanesi, in quanto le stesse persecuzioni proverrebbero diretta- mente dall’interno del (…). Gli insorgenti, hanno infine chiesto che nell’ipotesi in cui lo statuto di rifu- giato non venisse loro riconosciuto, le loro allegazioni vengano valutate dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, con la concessione dell’ammis- sione provvisoria ai medesimi.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

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E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129).

E. 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7.1 Nella presente disamina, il Tribunale considera, alla stessa stregua della SEM, che i ricorrenti non si siano prevalsi di motivi d’asilo pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 7.2 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 10 di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solle- citare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2 con ul- teriori riferimenti citati). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di pro- tezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecu- zioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, oc- corre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente or- gani di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 con- sid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 succitata con- sid. 8.2 con ulteriore rif. cit.).

E. 7.3 Tuttavia, allorché il Tribunale è chiamato a statuire su delle allegazioni che espongono un timore di persecuzione, deve verificare se quest’ultimo risponde ai criteri dell’art. 3 LAsi, in particolare se deriva da uno dei motivi esaustivamente enumerati da tale disposizione e, nell’affermativa, apprez- zare se le autorità sono in grado di fornire una protezione adeguata (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-6790/2019 del 10 gennaio 2020 con- sid. 5.3).

E. 7.4 In specie, indipendentemente dalla questione della sua verosimi- glianza, il rischio che incorre il ricorrente 1 – e di riflesso gli insorgenti 2, 3 e 4 – che M._______ o le bande criminali, o il primo per il tramite delle seconde, possano prenderlo di mira per vendetta a causa delle dichiara- zioni da lui rese nel (…) a M._______ nonché poiché si sarebbe rifiutato di (…) che gli avrebbe (…) quest’ultimo nel (…) del (…) (cfr. n. [{…}]-52/9, D6

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 11 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 85/17, D8 segg., pag. 2 segg.; n. […]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.), non risultano rientrare in alcuno dei motivi previsti dall’art. 3 LAsi. Invero, gli stessi non sono legati alla sua razza, alla sua religione, alla sua nazionalità, alla sua apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, ma trovano la loro origine nel comportamento adottato dall’insorgente 1 d’un canto nell’opporsi (…) che a mente sua avrebbero potuto (…), e d’altra parte nelle dichiarazioni da lui rese nel (…) e riportategli da H._______ Su tale punto in questione, le argomentazioni apportate con il ricorso dagli in- sorgenti, non permettono di arrivare ad un’altra conclusione. Pertanto, il rischio di persecuzione invocato dai ricorrenti non è rilevante in materia d’asilo.

E. 8 Tuttavia, a titolo abbondanziale, si rimarca come, i ricorrenti non abbiano dimostrato, con degli indizi concreti e concludenti, che le autorità albanesi abbiano rifiutato – o non sarebbero state in grado – di proteggerli contro gli agiti e le minacce provenienti da terzi.

E. 8.1 Ora, in tale contesto, si rammenta dapprima come il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). Tornando alla fattispecie, il Consiglio federale ha inserito l’Albania, il 6 marzo 2009, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità albanesi (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tri- bunale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 7).

E. 8.2 Dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti, le problematiche incorse dal ricorrente 1 nel suo Paese d’origine prima dell’espatrio – ovvero l’arresto da lui subito nel (…), la sua dimissione nel (…) in qualità di (…) nel (…), il suo licenziamento dal (…) nel (…), come pure la sparatoria avvenuta con- tro di lui il (…) – sono state ricondotte ad una questione di vendetta da parte di M._______ rispettivamente da parte della banda criminale di I._______ alias J._______ per le dichiarazioni da lui riportate di H._______ riguardo ai crimini commessi da quest’ultimo per conto (…) I._______ (cfr.

n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D12 segg., pag. 5 seg.; n. 85/17,

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 12 D9 segg., pag. 3 segg.; n. […]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.). Essi riten- gono, anche nel loro gravame, di non aver ricevuto sufficiente protezione da parte dello Stato albanese contro tali atti, a mente loro provenienti da personalità all’(…), né che ne riceverebbero in futuro nel caso dovessero rientrare in patria. Tuttavia, da alcune asserzioni degli insorgenti come pure dai mezzi di prova da loro presentati, le problematiche riscontrate dal ricor- rente 1 in patria, non possono essere ascritte allo Stato albanese, bensì risultano provenienti esclusivamente da singoli individui, e non implicano quindi che la responsabilità dei predetti. Invero, in primo luogo, si desume sia dalle dichiarazioni dell’insorgente 1, come pure dal MdP n. 9, come egli seppure sia stato arrestato con l’accusa di (…) nei confronti di (…), dall’(…) del (…) al (…), dopo (…) di carcere preventivo sia stato assolto dalle accuse mosse nei suoi confronti da parte della (…), a seguito di un’inchiesta di polizia che ha portato alla luce il vero colpevole (cfr. n. 52/9, D8 seg., pag. 3 seg.; MdP n. 9). Si evince inoltre dal MdP n. 9, come in realtà l’accusa di (…) sia stata addossata all’insorgente 1, in quanto egli sarebbe stato molto simile di figura al vero colpevole del reato, che in seguito è stato riconosciuto dalla vittima. Quindi, l’allegazione degli insorgenti che il ricorrente 1 sia stato arrestato a causa di un atto di vendetta da parte di M._______, che avrebbe orchestrato il tutto, risulta essere una semplice supposizione di parte che non è supportata da nessun elemento concreto all’incarto. Per quanto poi la decisione del (…) non sia stata che in parte implementata – soltanto per quanto afferente al reintegro dell’insorgente 1 all’interno (…) – e dopo un iter che sarebbe durato (…) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 4), si rimarca come gli insorgenti non abbiano in alcun modo riferito di essersi rivolti alle autorità del loro Paese d’origine per de- nunciare le minacce che l’interessato 1 avrebbe ricevuto da parte di L._______ per non incassare il risarcimento a lui dovuto, né per segnalare l’irregolarità nella procrastinazione della decisione inerente il reintegro nel (…) del ricorrente 1. Non v’è poi alcuna prova che nel (…) l’insorgente sia stato licenziato dal suo posto, poiché vi sarebbe stato a capo della (…), M._______, che avrebbe agito in tal modo per pura vendetta nei suoi confronti (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5; n. 53/8, D26, pag. 6 e D28 pag. 7; n. 85/17, D37, pag. 6; D46, pag. 7; n. […]-30/11, D8, pag. 4), e non invece poiché egli non avrebbe fornito la documentazione e le informazioni legate alla sua assoluzione in modo dettagliato, così come stabilito dalla (…) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5;

n. 85/17, D53, pag. 8). Peraltro, come rettamente rilevato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), quest’ultimo provvedimento nei suoi confronti è stato in seguito annullato (cfr. n. 85/17, D53, pag. 8; D61 segg.

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 13 pag. 9). Il fatto che egli in seguito non abbia più potuto essere reintegrato nelle (…), malgrado la sua domanda in merito che non avrebbe ricevuto alcuna risposta (cfr. n. 85/17, D62 segg., pag. 9), non può in alcun modo essere ascritta ad una mancanza di protezione delle autorità nei suoi con- fronti. Per quanto concerne la sparatoria che sarebbe avvenuta contro il ricor- rente 1 allorché egli si trovava nel giardino di casa con il figlio minore (e qui ricorrente 4), al contrario di quanto allegato dall’insorgente 1 (cfr. n. 85/17, D73 segg., pag. 10), risulta dal MdP n. 8 presentato dagli stessi ricorrenti, come un procedimento penale ed una condanna di uno degli autori della sparatoria vi sia stata, nonché vengano menzionati i reati di (…), di (…) e di (…), e per nulla siano nominati dei (…) come invece allegato dall’insor- gente 1. Inoltre, il medesimo, ha riferito come egli abbia chiamato subito la polizia, e questa sia arrivata prontamente, accertando anche le dinamiche della sparatoria (cfr. n. 52/9, D10, pag. 6). Non può quindi essere seguita neppure qui la tesi degli insorgenti esposta nel loro ricorso, che non avreb- bero ricevuto protezione da parte delle autorità del loro Paese. Peraltro, gli insorgenti, se avessero temuto effettivamente delle ripercussioni da parte di M._______ o di membri della banda criminale di J._______, avrebbero per lo meno dovuto indirizzarsi dapprima alle autorità di polizia e giudiziarie presenti nel loro Paese d’origine, ciò che non avrebbero fatto neppure a seguito della sparatoria, per chiedere protezione – per l’insorgente anche quale testimone di un processo importante – nonché per denunciare la fuga di notizie nei media, invece di espatriare ed appellarsi alla protezione di uno Stato terzo (cfr. supra consid. 7.2).

E. 8.3 Si rimarca inoltre come se realmente le autorità del loro Paese d’origine fossero state implicate nelle problematiche riscontrate dal ricorrente 1, e avessero voluto attentare alla sua vita o a quella dei suoi famigliari, avreb- bero senz’altro avuto la possibilità di farlo molto prima, dato che le sue dichiarazioni riguardanti H._______ erano state rese già nel (…). Tuttavia, i ricorrenti 2, 3 e 4 non hanno mai riscontrato alcuna problematica in patria, né con le autorità albanesi, né da parte di terze persone (cfr. n. 53/8, D18 seg., pag. 6; n. […]-30/11, D11 seg., pag. 4). La ricorrente 3, avrebbe poi lasciato il domicilio famigliare soltanto nel (…), allorché la sparatoria da- vanti a casa loro sarebbe avvenuta nel (…) del medesimo anno, e ciò per poter trascorrere del tempo con la sua famiglia vivente allora in O._______ (cfr. n. […]-30/11, D13, pag. 4 e D17 segg., pag. 5). Pertanto, il timore degli insorgenti di subire ancora attualmente delle conseguenze a causa dei tra- scorsi dell’insorgente 1 in patria, non risulta, per lo meno dal profilo ogget- tivo, in alcun modo supportato da elementi concreti e fondati. Per quanto

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 14 concerne la convocazione da parte della (…) per essere nuovamente sen- tito in qualità di testimone da parte delle autorità albanesi, né l’insorgente 1 come neppure gli altri ricorrenti, hanno riscontrato alcuna problematica né hanno ricevuto alcuna informazione in merito, circa un eventuale proce- dimento che si sarebbe aperto per il ricorrente 1 in Albania, né men che meno che vi sia una richiesta d’estradizione all’O._______ pendente (cfr.

n. 52/9, D12, pag. 7; n. 85/17, D5, pag. 2), poiché quest’ultimo non avrebbe dato seguito alla convocazione. Le asserzioni del ricorrente 1 circa il suo timore di essere stato chiamato nuovamente a testimoniare soltanto quale pretesto perché possa essere ucciso (cfr. n. 85/17, D108 segg., pag. 14 seg.), non risultano quindi supportate da alcun elemento di qualsi- voglia sostanza e concretezza.

E. 8.4 Riassumendo, ne discende quindi che i ricorrenti non sono stati in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità albanesi non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato dal ricorrente 1 in patria o che essi po- trebbero riscontrare in futuro a opera di M._______ o di eventuali terzi – e che invece non concernono in alcun modo, come già sopra motivato, lo Stato albanese. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.

E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 15 non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.2 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono pre- valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In sif- fatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.3 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. All’occorrenza, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale. Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’ese- cuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’ese- cuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 ago- sto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribu- nale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 9). Altresì, non risulta dall’incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti, per motivi individuali. A tal propo- sito, la SEM ha a ragione denotato come i ricorrenti 1 e 3 dispongano di

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 16 esperienza lavorativa, il primo in particolare quale (…) ed (…); ed in se- guito, in O._______, si è occupato della (…) (cfr. n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; D9, pag. 6; n. […]-30/11, D18, pag. 5). Altresì, essi dispongono pure di una rete famigliare e sociale in patria (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5), non- ché una casa di loro proprietà (cfr. n. […]-30/11, D27, pag. 5). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro Paese d’origine, senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all’esigibilità della misura d’allontanamento per dei motivi di salute. Invero sia dagli asserti resi dagli insorgenti in corso di pro- cedura (cfr. n. 33/2, n. 37/2; n. 52/9, D4 seg., pag. 2; n. 53/8, D4 seg., pag. 2; n. […]-30/11, D4 seg., pag. 2), sia da un esame d’ufficio da parte del Tribunale degli atti all’inserto, non si rilevano delle problematiche di sa- lute di cui i ricorrenti sarebbero affetti, essendo per il resto osservato come gli stessi, in merito, non sollevino alcunché nel loro gravame. Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’al- lontanamento dell’insorgente 4, il quale verrà allontanamento con il resto della famiglia, ed i suoi genitori potranno continuare ad occuparsi di lui sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tri- bunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivar- rebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli risiede in Svizzera da poco più di 1 anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situa- zione di stabilità e di particolare integrazione. Inoltre, la misura d’allontana- mento in tal senso, non ha fatto l’oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale. Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 10.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti sono in possesso di documenti sufficienti e tutt’ora validi – i loro passaporti e carte d’identità – per ritornare nel loro Paese d’origine, e po- tranno, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni ulteriore docu- mento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.5 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’esecuzione dell’allonta- namento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 17 specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria – così come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame – non entra pertanto in conside- razione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.

E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 13 Inoltre, tenuto conto della situazione finanziaria allegata dagli insorgenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso), il Tribunale ritiene come il loro stato d’in- digenza non sia provato. Di conseguenza, la loro domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.–, che ten- gono conto sia della situazione finanziaria degli insorgenti sia della con- giunzione delle cause, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 cpv. 1 e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Inoltre, visto quanto sopra considerato, essendo che le condizioni poste all’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, non sono in casu adempiute, anche la loro istanza di gratuito patrocinio è respinta.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 18 (dispositivo alla pagina seguente)

D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Le procedure di cui ai ruoli D-2975/2023 e D-2977/2023 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali e di gratuito patrocinio è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…), con la moglie
  2. B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), ed i loro figli
  3. D._______, nata il (…),
  4. E._______, nato il (…), Albania, tutti rappresentati dalla lic. iur. Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all’art. 6a cpv. 2 LAsi); decisioni della SEM del 12 maggio 2023 / N (…) e N (…). D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato delle domande d’asilo in Svizzera l’(…) ottobre 2021. Il (…) ottobre 2021 i richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell’ambito di un’audizione in merito ai loro dati personali, allorché il (…) ot- tobre 2021 si sono svolti con i medesimi i colloqui Dublino. Dopo che la SEM ha ricevuto le risposte dalle autorità italiane del 29 novembre 2021 per l’interessata 3 rispettivamente per gli interessati 2 e 4 in merito alle sue richieste d’informazioni dei predetti del 21 ottobre 2021, con i richiedenti 1 e 2 si è tenuta il (…) novembre 2021 un’audizione riguardante i loro motivi d’asilo, allorché invece con la richiedente 3 si è svolta il (…) dicem- bre 2021. Il (…) aprile 2023 si è poi tenuta un’audizione integrativa con l’in- teressato 1. A.b Nel corso dei precitati colloqui, essi hanno in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato quanto segue. L’interessato 1 ha asserito di aver avuto quale ultimo domicilio F._______, G._______. Dal (…) avrebbe iniziato a lavorare nella (…), dapprima quale (…), in seguito per la (…). Alla fine degli anni (…), H._______, suo com- paesano e membro dell’organizzazione criminale di I._______ alias J._______, sarebbe fuggito dall’Albania. Nel (…), H._______ vi avrebbe fatto ritorno riferendo al richiedente 1 che avrebbe voluto collaborare con la polizia di Stato per i crimini da lui commessi allorché era affiliato all’or- ganizzazione criminale di I._______. In precedenza H._______, avrebbe incontrato (…) di K._______, L._______ Dal canto suo, J._______, avrebbe incaricato H._______ di uccidere un capo della polizia del (…), soltanto che in realtà sarebbe stato H._______ l’obiettivo dell’agguato e non il capo della polizia. Durante la missione a lui commissionata, H._______ avrebbe quindi perso la vita. Nel (…), l’interessato 1 sarebbe stato interrogato dall’ufficiale di polizia giudiziaria, M._______, il quale du- rante uno degli ultimi interrogatori, gli avrebbe chiesto di (…). Tuttavia, egli si sarebbe rifiutato di (…), dato che non aveva (…). A titolo di rappresaglia per non aver dato seguito alla richiesta di M._______, quest’ultimo lo avrebbe fatto arrestare, con l’accusa di (…). Sarebbe quindi rimasto in car- cere preventivo dall’(…) fino al (…), essendo in seguito rilasciato, in quanto dei suoi (…) avrebbero trovato il vero colpevole della (…). Il (…), avrebbe riconosciuto la sua innocenza, nonché un risarcimento per i danni subiti ed il reintegro nel (…). Tuttavia, tale decisione non sarebbe mai stata imple- mentata, in quanto allorché egli avrebbe tentato di ritirare il risarcimento danni che gli spettava, L._______, gli avrebbe intimato, minacciandolo, di D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 3 non provare ad incassare il predetto. Inoltre, a causa del lungo iter buro- cratico, egli avrebbe impiegato (…) anni per riuscire a rientrare nel (…), ma quale (…) e dopo aver svolto un corso di formazione. Nel (…), sarebbe poi stato trasferito nel (…) col (…), lavoro per il quale avrebbe dovuto dare le dimissioni l’anno successivo, su pressioni del (…). Pertanto, trovandosi nuovamente disoccupato, avrebbe lasciato con la moglie ed il richiedente 4 l’Albania per la N._______, dove avrebbe chiesto asilo per motivi econo- mici. Tuttavia, dopo circa (…), il padre dell’interessato 1 si sarebbe grave- mente ammalato, ed avrebbero quindi fatto ritorno in Albania. Sempre nel (…), la richiedente 3 avrebbe ottenuto una borsa di studio in O._______, mentre che il figlio maggiore dei richiedenti 1 e 2, avrebbe ricevuto il per- messo di vivere nella (…) a causa della sua minore età. L’interessato 1, nel (…), avrebbe iniziato a lavorare dapprima come (…), e successivamente sarebbe riuscito a rientrare nelle (…), nel (…). Dopo l’approvazione nel (…) di una legge per l’(…), adottata quale misura anti-corruzione, nel (…) sa- rebbe stato chiamato per verificare la correttezza della sua documenta- zione. A capo della (…), si sarebbe trovato M._______ Due giorni dopo l’udienza, il richiedente 1 sarebbe stato allontanato dal (…), con la motiva- zione di non aver fornito dettagliatamente tutta la documentazione. Egli sa- rebbe tuttavia certo che il suo licenziamento sarebbe dovuto al suo rifiuto apposto nel (…) a M._______ di non (…). Dopo il licenziamento, si sarebbe recato in O._______ grazie ad una sorella ivi naturalizzata, per ricongiun- gimento familiare, dove avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno. Egli si sarebbe così recato molte volte per lavoro in O._______. Il (…), in Alba- nia, lui sarebbe stato avvicinato da P._______, il quale gli avrebbe intimato di lasciare il suo Paese d’origine, visto che I._______ era a conoscenza che egli aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito a lui ed alla sua orga- nizzazione criminale. Il giorno seguente, allorché il richiedente si trovava insieme al figlio (richiedente 4) nel loro giardino, da una macchina delle persone che si trovavano al suo interno, avrebbero sparato nella loro dire- zione, senza ferire nessuno. Egli avrebbe immediatamente avvisato il com- missariato della polizia di Stato di F._______, che avrebbe arrestato tutte e (…) le persone coinvolte, anche se successivamente sarebbero state tutte rilasciate. Il (…) o il (…) egli avrebbe così lasciato definitivamente l’Al- bania recandosi in O._______. Nel mese di (…) del (…) sarebbe però tor- nato nel Paese d’origine per portare con sé in O._______ anche la moglie ed il figlio minore. Il (…) il fratello lo avrebbe avvisato della ricezione di un documento giudiziario, nel quale egli veniva convocato in qualità di testi- mone presso la (…), per le dichiarazioni da lui già rilasciate nel (…). L’(…), temendo di essere estradato dall’O._______ all’Albania a causa degli ac- cordi bilaterali tra i due Paesi e di essere costretto a testimoniare, avrebbe lasciato con la moglie ed il figlio minore l’O._______ alla volta della D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 4 Svizzera. Una volta testimoniato, lui temerebbe infatti di essere ucciso da M._______, per il tramite delle bande criminali, e ciò a causa del suo (…) nel (…), nonché per aver rilasciato delle dichiarazioni compromettenti sui crimini che avrebbe commissionato I._______ a H._______ I richiedenti 2 e 4 sarebbero espatriati a causa dei motivi d’asilo del marito rispettivamente padre, in quanto in Albania sussisterebbe “la vendetta” che si ripercuoterebbe anche sui membri famigliari. L’interessata 3 ha dal canto suo, in sunto riferito di aver vissuto presso il domicilio dei genitori a F._______, G._______ fino all’espatrio. Durante il periodo detentivo del padre, la polizia sarebbe comunque giunta alla loro abitazione, per cercarlo. Dopo la sparatoria, avvenuta nel (…), presso casa loro, il padre sarebbe partito per l’O._______ e nell’ (…) lo avrebbero rag- giunto anche la madre ed il fratellino. In data (…), con l’intenzione di far visita alla sua famiglia in O._______, ella sarebbe partita dall’Albania. Tut- tavia, a seguito della notizia avuta dallo zio paterno, in cui comunicava che il padre era stato convocato per testimoniare, lei e tutta la sua famiglia avrebbero deciso di lasciare immantinente l’O._______ per chiedere asilo in Svizzera. Essi avrebbero difatti temuto che sia M._______ sia le bande criminali albanesi si sarebbero vendicate sull’intera famiglia a causa del padre. Ella avrebbe voluto in realtà ricongiungersi con il marito a Q._______, ma ciò non sarebbe stato possibile e quindi avrebbe deciso di venire in Svizzera. La richiedente 3 si opporrebbe ad un suo ritorno in Al- bania, in quanto ivi non si sentirebbe sicura e lo Stato albanese sarebbe incapace di offrire protezione. A.c A supporto delle loro domande d’asilo essi hanno presentato gli origi- nali dei loro passaporti e delle carte d’identità dei richiedenti 1, 2 e 3; la copia del permesso di soggiorno (…) del richiedente 1 e la sua carta d’iden- tità (…) non valida per l’espatrio; la dichiarazione di garanzia e/o d’alloggio per la figlia D._______ richiesta dal comune di R._______; la copia del certificato di famiglia; la copia dell’ordine di comparizione dell’interessato 1; la copia della decisione di conferma dell’arresto per S._______; la copia della decisione di assoluzione del richiedente 1; la copia dell’invio da parte della procura della decisione di assoluzione; ed una chiavetta USB conte- nente un video di un notiziario albanese (di cui v’è la traduzione in italiano del suo contenuto nel dossier elettronico della SEM, cfr. MdP 11_tradu- zione). B. Con decisioni separate del 12 maggio 2023 – notificate entrambe il D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 5 16 maggio 2023 (cfr. atti della SEM n. […] -87/1 e n. […] -50/1) – l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha re- spinto le loro domande d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione del medesimo provvedi- mento. C. Per mezzo di un unico memoriale ricorsuale datato 24 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, for- mulando, a titolo procedurale, che le cause degli insorgenti (di cui ai dos- sier della SEM N […] e N […]) siano congiunte. In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata alla concessione dell’am- missione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consi- derandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  5. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv.1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  6. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 6 dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  7. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
  8. Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-2975/2023 dei ricorrenti 1, 2 e 4 e D-2977/2023 della ricorrente 3, si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d’asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, oltreché gli insorgenti hanno presentato un unico ricorso contro le due separate de- cisioni della SEM. Pertanto il Tribunale, ritiene giudizioso congiungere le procedure. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nel loro gravame, è pertanto accolta.
  9. 5.1 Nella querelata decisione inerente ai ricorrenti 1, 2 e 4, l’autorità infe- riore, ha innanzitutto rilevato come il Consiglio federale ha annoverato l’Albania quale Paese esente da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Si potrebbe quindi partire dalla presunzione che le autorità al- banesi garantiscano una protezione contro le persecuzioni commesse da terzi rilevanti ai fini dell’asilo. Le forze dell’ordine albanesi, avrebbero poi sia la capacità sia la volontà di opporsi alle minacce o agli attacchi da parte di terzi. Nel caso specifico, gli interessati non sarebbero riusciti nell’intento di confutare la predetta presunzione. Invero, dal mezzo di prova (di seguito: MdP) n. 8, si evincerebbe al contrario delle dichiarazioni rese dall’insor- gente 1, come il (…) avrebbe avviato un procedimento penale contro la persona che ha preso parte alla sparatoria. Quindi, la sola esistenza di un documento giudiziario albanese dimostrerebbe che lo Stato albanese ab- bia sia la volontà che la capacità di perseguire gli atti di violenza perpetrati dai propri cittadini. Inoltre, dalle sue asserzioni, si evincerebbe come la po- lizia si sarebbe subito attivata per catturare le persone responsabili della D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 7 sparatoria, ciò che sarebbe dimostrativo della volontà e della capacità delle forze dell’ordine albanesi di contrastare le minacce o gli attacchi prove- nienti da terzi. Inoltre, l’accusa di (…) a carico del ricorrente 1 e la sua conseguente incarcerazione, non sarebbero pertinenti ai sensi dell’asilo, in quanto tali avvenimenti sarebbero scaturiti a causa del comportamento che egli ha deciso di adottare rifiutandosi di (…) e non invece per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Peraltro egli avrebbe dichiarato che, con l’aiuto di al- cuni (…), sarebbe stato scagionato dalle accuse rivoltegli. Il licenziamento nel quale egli sarebbe incorso nel (…), non sarebbe nel suo motivo rile- vante. Inoltre, il processo al quale egli avrebbe preso parte ed il relativo annullamento del medesimo, confermerebbero una volta in più la presenza dello Stato albanese. Il richiedente 1 non avrebbe quindi dimostrato che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si potrebbe esigere dal richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito le possibilità di prote- zione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d’ori- gine, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo. Nel provvedimento avversato attinente invece alla ricorrente 3, l’autorità intimata, dopo aver rammentato anche qui come il Consiglio federale abbia designato l’Albania quale Stato dove non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso come tale presunzione non fosse stata confutata in specie. Invero, ella non sarebbe incorsa in alcuna pro- blematica nel suo Paese d’origine, lasciando lo stesso soltanto per far visita alla sua famiglia in O._______. Come già sarebbe stato evidenziato nella decisione del padre, quest’ultimo non sarebbe riuscito nell’intento di dimo- strare che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Ella stessa avrebbe fornito delle dichiarazioni che dimostrerebbero l’effettiva capacità e volontà delle autorità albanesi di proteggere i propri cittadini. Da ultimo, l’autorità inferiore, ha considerato in entrambe le decisioni av- versate come l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti sia ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – sia a causa della situazione del Paese d’origine sia dal profilo personale – nonché possibile. 5.2 Dal canto loro, nel ricorso, gli insorgenti sottolineano dapprima come i soggetti coinvolti negli eventi occorsi al ricorrente, e di riflesso anche alla sua famiglia, hanno ricoperto e ricoprano attualmente dei ruoli sempre più importanti all’interno dell’(…), in particolare lo stesso M._______ che ter- rebbe le fila del (…). Quanto poi presente nella decisione avversata ri- guardo al comportamento tenuto dal ricorrente che si sarebbe rifiutato di (…), sarebbe quanto meno discutibile, poiché suggerirebbe come il D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 8 ricorrente 1 avrebbe dovuto accettare di compiere un grave atto, pur di evitare un’ingiusta incarcerazione. La medesima, sarebbe poi avvenuta in spregio ai valori di uno Stato di diritto, come quello che dovrebbe essere designato quale “sicuro”, come pure ad uguale conclusione si giungerebbe per quanto attiene al risarcimento mai versato nonché per la sua reintegra- zione nel posto di lavoro. Per quanto poi concerne l’evento che avrebbe condotto l’insorgente 1 a recarsi in O._______, lo stesso sarebbe dimo- strativo in primo luogo del fatto che gli autori della sparatoria conoscessero l’indirizzo d’abitazione del ricorrente 1 e di riflesso, che anche la sua fami- glia sia minacciata nella propria incolumità. In secondo luogo, per quanto sia corretto che una procedura giudiziaria sia stata aperta nei confronti di uno solo degli autori, il reato per il quale egli sarebbe stato accusato, come pure la pena a lui inflitta, sarebbero ben minori di quelli che effettivamente avrebbero dovuto essere accertati. Altresì, tutte le informazioni relative all’insorgente 1 ed al ruolo da egli tenuto all’interno delle indagini relative ai casi legati ad H._______ sarebbero state diffuse dai media, come sa- rebbe dimostrato dal filmato prodotto in corso di procedura di prima istanza. Non stupirebbe poi, viste le dichiarazioni rese dall’insorgente 1, che egli abbia voluto riparare in Svizzera e chiedervi protezione, dopo l’evento suc- cesso della sparatoria. Alla luce di quanto precede, gli insorgenti ritengono quindi di non avere la possibilità di ottenere protezione da parte delle au- torità albanesi, in quanto le stesse persecuzioni proverrebbero diretta- mente dall’interno del (…). Gli insorgenti, hanno infine chiesto che nell’ipotesi in cui lo statuto di rifu- giato non venisse loro riconosciuto, le loro allegazioni vengano valutate dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, con la concessione dell’ammis- sione provvisoria ai medesimi.
  10. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 9 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
  11. 7.1 Nella presente disamina, il Tribunale considera, alla stessa stregua della SEM, che i ricorrenti non si siano prevalsi di motivi d’asilo pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 7.2 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 10 di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussi- diarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solle- citare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2 con ul- teriori riferimenti citati). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di pro- tezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecu- zioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, oc- corre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente or- gani di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 con- sid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 succitata con- sid. 8.2 con ulteriore rif. cit.). 7.3 Tuttavia, allorché il Tribunale è chiamato a statuire su delle allegazioni che espongono un timore di persecuzione, deve verificare se quest’ultimo risponde ai criteri dell’art. 3 LAsi, in particolare se deriva da uno dei motivi esaustivamente enumerati da tale disposizione e, nell’affermativa, apprez- zare se le autorità sono in grado di fornire una protezione adeguata (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-6790/2019 del 10 gennaio 2020 con- sid. 5.3). 7.4 In specie, indipendentemente dalla questione della sua verosimi- glianza, il rischio che incorre il ricorrente 1 – e di riflesso gli insorgenti 2, 3 e 4 – che M._______ o le bande criminali, o il primo per il tramite delle seconde, possano prenderlo di mira per vendetta a causa delle dichiara- zioni da lui rese nel (…) a M._______ nonché poiché si sarebbe rifiutato di (…) che gli avrebbe (…) quest’ultimo nel (…) del (…) (cfr. n. [{…}]-52/9, D6 D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 11 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 85/17, D8 segg., pag. 2 segg.; n. […]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.), non risultano rientrare in alcuno dei motivi previsti dall’art. 3 LAsi. Invero, gli stessi non sono legati alla sua razza, alla sua religione, alla sua nazionalità, alla sua apparte- nenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, ma trovano la loro origine nel comportamento adottato dall’insorgente 1 d’un canto nell’opporsi (…) che a mente sua avrebbero potuto (…), e d’altra parte nelle dichiarazioni da lui rese nel (…) e riportategli da H._______ Su tale punto in questione, le argomentazioni apportate con il ricorso dagli in- sorgenti, non permettono di arrivare ad un’altra conclusione. Pertanto, il rischio di persecuzione invocato dai ricorrenti non è rilevante in materia d’asilo.
  12. Tuttavia, a titolo abbondanziale, si rimarca come, i ricorrenti non abbiano dimostrato, con degli indizi concreti e concludenti, che le autorità albanesi abbiano rifiutato – o non sarebbero state in grado – di proteggerli contro gli agiti e le minacce provenienti da terzi. 8.1 Ora, in tale contesto, si rammenta dapprima come il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). Tornando alla fattispecie, il Consiglio federale ha inserito l’Albania, il 6 marzo 2009, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità albanesi (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tri- bunale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 7). 8.2 Dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti, le problematiche incorse dal ricorrente 1 nel suo Paese d’origine prima dell’espatrio – ovvero l’arresto da lui subito nel (…), la sua dimissione nel (…) in qualità di (…) nel (…), il suo licenziamento dal (…) nel (…), come pure la sparatoria avvenuta con- tro di lui il (…) – sono state ricondotte ad una questione di vendetta da parte di M._______ rispettivamente da parte della banda criminale di I._______ alias J._______ per le dichiarazioni da lui riportate di H._______ riguardo ai crimini commessi da quest’ultimo per conto (…) I._______ (cfr. n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D12 segg., pag. 5 seg.; n. 85/17, D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 12 D9 segg., pag. 3 segg.; n. […]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.). Essi riten- gono, anche nel loro gravame, di non aver ricevuto sufficiente protezione da parte dello Stato albanese contro tali atti, a mente loro provenienti da personalità all’(…), né che ne riceverebbero in futuro nel caso dovessero rientrare in patria. Tuttavia, da alcune asserzioni degli insorgenti come pure dai mezzi di prova da loro presentati, le problematiche riscontrate dal ricor- rente 1 in patria, non possono essere ascritte allo Stato albanese, bensì risultano provenienti esclusivamente da singoli individui, e non implicano quindi che la responsabilità dei predetti. Invero, in primo luogo, si desume sia dalle dichiarazioni dell’insorgente 1, come pure dal MdP n. 9, come egli seppure sia stato arrestato con l’accusa di (…) nei confronti di (…), dall’(…) del (…) al (…), dopo (…) di carcere preventivo sia stato assolto dalle accuse mosse nei suoi confronti da parte della (…), a seguito di un’inchiesta di polizia che ha portato alla luce il vero colpevole (cfr. n. 52/9, D8 seg., pag. 3 seg.; MdP n. 9). Si evince inoltre dal MdP n. 9, come in realtà l’accusa di (…) sia stata addossata all’insorgente 1, in quanto egli sarebbe stato molto simile di figura al vero colpevole del reato, che in seguito è stato riconosciuto dalla vittima. Quindi, l’allegazione degli insorgenti che il ricorrente 1 sia stato arrestato a causa di un atto di vendetta da parte di M._______, che avrebbe orchestrato il tutto, risulta essere una semplice supposizione di parte che non è supportata da nessun elemento concreto all’incarto. Per quanto poi la decisione del (…) non sia stata che in parte implementata – soltanto per quanto afferente al reintegro dell’insorgente 1 all’interno (…) – e dopo un iter che sarebbe durato (…) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 4), si rimarca come gli insorgenti non abbiano in alcun modo riferito di essersi rivolti alle autorità del loro Paese d’origine per de- nunciare le minacce che l’interessato 1 avrebbe ricevuto da parte di L._______ per non incassare il risarcimento a lui dovuto, né per segnalare l’irregolarità nella procrastinazione della decisione inerente il reintegro nel (…) del ricorrente 1. Non v’è poi alcuna prova che nel (…) l’insorgente sia stato licenziato dal suo posto, poiché vi sarebbe stato a capo della (…), M._______, che avrebbe agito in tal modo per pura vendetta nei suoi confronti (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5; n. 53/8, D26, pag. 6 e D28 pag. 7; n. 85/17, D37, pag. 6; D46, pag. 7; n. […]-30/11, D8, pag. 4), e non invece poiché egli non avrebbe fornito la documentazione e le informazioni legate alla sua assoluzione in modo dettagliato, così come stabilito dalla (…) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5; n. 85/17, D53, pag. 8). Peraltro, come rettamente rilevato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), quest’ultimo provvedimento nei suoi confronti è stato in seguito annullato (cfr. n. 85/17, D53, pag. 8; D61 segg. D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 13 pag. 9). Il fatto che egli in seguito non abbia più potuto essere reintegrato nelle (…), malgrado la sua domanda in merito che non avrebbe ricevuto alcuna risposta (cfr. n. 85/17, D62 segg., pag. 9), non può in alcun modo essere ascritta ad una mancanza di protezione delle autorità nei suoi con- fronti. Per quanto concerne la sparatoria che sarebbe avvenuta contro il ricor- rente 1 allorché egli si trovava nel giardino di casa con il figlio minore (e qui ricorrente 4), al contrario di quanto allegato dall’insorgente 1 (cfr. n. 85/17, D73 segg., pag. 10), risulta dal MdP n. 8 presentato dagli stessi ricorrenti, come un procedimento penale ed una condanna di uno degli autori della sparatoria vi sia stata, nonché vengano menzionati i reati di (…), di (…) e di (…), e per nulla siano nominati dei (…) come invece allegato dall’insor- gente 1. Inoltre, il medesimo, ha riferito come egli abbia chiamato subito la polizia, e questa sia arrivata prontamente, accertando anche le dinamiche della sparatoria (cfr. n. 52/9, D10, pag. 6). Non può quindi essere seguita neppure qui la tesi degli insorgenti esposta nel loro ricorso, che non avreb- bero ricevuto protezione da parte delle autorità del loro Paese. Peraltro, gli insorgenti, se avessero temuto effettivamente delle ripercussioni da parte di M._______ o di membri della banda criminale di J._______, avrebbero per lo meno dovuto indirizzarsi dapprima alle autorità di polizia e giudiziarie presenti nel loro Paese d’origine, ciò che non avrebbero fatto neppure a seguito della sparatoria, per chiedere protezione – per l’insorgente anche quale testimone di un processo importante – nonché per denunciare la fuga di notizie nei media, invece di espatriare ed appellarsi alla protezione di uno Stato terzo (cfr. supra consid. 7.2). 8.3 Si rimarca inoltre come se realmente le autorità del loro Paese d’origine fossero state implicate nelle problematiche riscontrate dal ricorrente 1, e avessero voluto attentare alla sua vita o a quella dei suoi famigliari, avreb- bero senz’altro avuto la possibilità di farlo molto prima, dato che le sue dichiarazioni riguardanti H._______ erano state rese già nel (…). Tuttavia, i ricorrenti 2, 3 e 4 non hanno mai riscontrato alcuna problematica in patria, né con le autorità albanesi, né da parte di terze persone (cfr. n. 53/8, D18 seg., pag. 6; n. […]-30/11, D11 seg., pag. 4). La ricorrente 3, avrebbe poi lasciato il domicilio famigliare soltanto nel (…), allorché la sparatoria da- vanti a casa loro sarebbe avvenuta nel (…) del medesimo anno, e ciò per poter trascorrere del tempo con la sua famiglia vivente allora in O._______ (cfr. n. […]-30/11, D13, pag. 4 e D17 segg., pag. 5). Pertanto, il timore degli insorgenti di subire ancora attualmente delle conseguenze a causa dei tra- scorsi dell’insorgente 1 in patria, non risulta, per lo meno dal profilo ogget- tivo, in alcun modo supportato da elementi concreti e fondati. Per quanto D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 14 concerne la convocazione da parte della (…) per essere nuovamente sen- tito in qualità di testimone da parte delle autorità albanesi, né l’insorgente 1 come neppure gli altri ricorrenti, hanno riscontrato alcuna problematica né hanno ricevuto alcuna informazione in merito, circa un eventuale proce- dimento che si sarebbe aperto per il ricorrente 1 in Albania, né men che meno che vi sia una richiesta d’estradizione all’O._______ pendente (cfr. n. 52/9, D12, pag. 7; n. 85/17, D5, pag. 2), poiché quest’ultimo non avrebbe dato seguito alla convocazione. Le asserzioni del ricorrente 1 circa il suo timore di essere stato chiamato nuovamente a testimoniare soltanto quale pretesto perché possa essere ucciso (cfr. n. 85/17, D108 segg., pag. 14 seg.), non risultano quindi supportate da alcun elemento di qualsi- voglia sostanza e concretezza. 8.4 Riassumendo, ne discende quindi che i ricorrenti non sono stati in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità albanesi non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato dal ricorrente 1 in patria o che essi po- trebbero riscontrare in futuro a opera di M._______ o di eventuali terzi – e che invece non concernono in alcun modo, come già sopra motivato, lo Stato albanese. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.
  13. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
  14. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 15 non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10.2 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono pre- valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In sif- fatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di di- ritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10.3 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. All’occorrenza, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale. Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’ese- cuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’ese- cuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 ago- sto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribu- nale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 9). Altresì, non risulta dall’incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti, per motivi individuali. A tal propo- sito, la SEM ha a ragione denotato come i ricorrenti 1 e 3 dispongano di D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 16 esperienza lavorativa, il primo in particolare quale (…) ed (…); ed in se- guito, in O._______, si è occupato della (…) (cfr. n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; D9, pag. 6; n. […]-30/11, D18, pag. 5). Altresì, essi dispongono pure di una rete famigliare e sociale in patria (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5), non- ché una casa di loro proprietà (cfr. n. […]-30/11, D27, pag. 5). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro Paese d’origine, senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all’esigibilità della misura d’allontanamento per dei motivi di salute. Invero sia dagli asserti resi dagli insorgenti in corso di pro- cedura (cfr. n. 33/2, n. 37/2; n. 52/9, D4 seg., pag. 2; n. 53/8, D4 seg., pag. 2; n. […]-30/11, D4 seg., pag. 2), sia da un esame d’ufficio da parte del Tribunale degli atti all’inserto, non si rilevano delle problematiche di sa- lute di cui i ricorrenti sarebbero affetti, essendo per il resto osservato come gli stessi, in merito, non sollevino alcunché nel loro gravame. Non risulta inoltre incompatibile con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l’esecuzione dell’al- lontanamento dell’insorgente 4, il quale verrà allontanamento con il resto della famiglia, ed i suoi genitori potranno continuare ad occuparsi di lui sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tri- bunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivar- rebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli risiede in Svizzera da poco più di 1 anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situa- zione di stabilità e di particolare integrazione. Inoltre, la misura d’allontana- mento in tal senso, non ha fatto l’oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale. Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, ri- sulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti sono in possesso di documenti sufficienti e tutt’ora validi – i loro passaporti e carte d’identità – per ritornare nel loro Paese d’origine, e po- tranno, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni ulteriore docu- mento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’esecuzione dell’allonta- namento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 17 specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria – così come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame – non entra pertanto in conside- razione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.
  15. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
  16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
  17. Inoltre, tenuto conto della situazione finanziaria allegata dagli insorgenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso), il Tribunale ritiene come il loro stato d’in- digenza non sia provato. Di conseguenza, la loro domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
  18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.–, che ten- gono conto sia della situazione finanziaria degli insorgenti sia della con- giunzione delle cause, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 cpv. 1 e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
  19. Inoltre, visto quanto sopra considerato, essendo che le condizioni poste all’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, non sono in casu adempiute, anche la loro istanza di gratuito patrocinio è respinta.
  20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 18 (dispositivo alla pagina seguente) D-2975/2023, D-2977/2023 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  21. Le procedure di cui ai ruoli D-2975/2023 e D-2977/2023 sono congiunte.
  22. Il ricorso è respinto.
  23. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali e di gratuito patrocinio è respinta.
  24. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza.
  25. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2975/2023, D-2977/2023 Sentenza dell'8 giugno 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), ed i loro figli

3. D._______, nata il (...),

4. E._______, nato il (...), Albania, tutti rappresentati dalla lic. iur. Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisioni della SEM del 12 maggio 2023 / N (...) e N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera l'(...) ottobre 2021. Il (...) ottobre 2021 i richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell'ambito di un'audizione in merito ai loro dati personali, allorché il (...) ottobre 2021 si sono svolti con i medesimi i colloqui Dublino. Dopo che la SEM ha ricevuto le risposte dalle autorità italiane del 29 novembre 2021 per l'interessata 3 rispettivamente per gli interessati 2 e 4 in merito alle sue richieste d'informazioni dei predetti del 21 ottobre 2021, con i richiedenti 1 e 2 si è tenuta il (...) novembre 2021 un'audizione riguardante i loro motivi d'asilo, allorché invece con la richiedente 3 si è svolta il (...) dicembre 2021. Il (...) aprile 2023 si è poi tenuta un'audizione integrativa con l'interessato 1. A.b Nel corso dei precitati colloqui, essi hanno in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato quanto segue. L'interessato 1 ha asserito di aver avuto quale ultimo domicilio F._______, G._______. Dal (...) avrebbe iniziato a lavorare nella (...), dapprima quale (...), in seguito per la (...). Alla fine degli anni (...), H._______, suo compaesano e membro dell'organizzazione criminale di I._______ alias J._______, sarebbe fuggito dall'Albania. Nel (...), H._______ vi avrebbe fatto ritorno riferendo al richiedente 1 che avrebbe voluto collaborare con la polizia di Stato per i crimini da lui commessi allorché era affiliato all'organizzazione criminale di I._______. In precedenza H._______, avrebbe incontrato (...) di K._______, L._______ Dal canto suo, J._______, avrebbe incaricato H._______ di uccidere un capo della polizia del (...), soltanto che in realtà sarebbe stato H._______ l'obiettivo dell'agguato e non il capo della polizia. Durante la missione a lui commissionata, H._______ avrebbe quindi perso la vita. Nel (...), l'interessato 1 sarebbe stato interrogato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, M._______, il quale durante uno degli ultimi interrogatori, gli avrebbe chiesto di (...). Tuttavia, egli si sarebbe rifiutato di (...), dato che non aveva (...). A titolo di rappresaglia per non aver dato seguito alla richiesta di M._______, quest'ultimo lo avrebbe fatto arrestare, con l'accusa di (...). Sarebbe quindi rimasto in carcere preventivo dall'(...) fino al (...), essendo in seguito rilasciato, in quanto dei suoi (...) avrebbero trovato il vero colpevole della (...). Il (...), avrebbe riconosciuto la sua innocenza, nonché un risarcimento per i danni subiti ed il reintegro nel (...). Tuttavia, tale decisione non sarebbe mai stata implementata, in quanto allorché egli avrebbe tentato di ritirare il risarcimento danni che gli spettava, L._______, gli avrebbe intimato, minacciandolo, di non provare ad incassare il predetto. Inoltre, a causa del lungo iter burocratico, egli avrebbe impiegato (...) anni per riuscire a rientrare nel (...), ma quale (...) e dopo aver svolto un corso di formazione. Nel (...), sarebbe poi stato trasferito nel (...) col (...), lavoro per il quale avrebbe dovuto dare le dimissioni l'anno successivo, su pressioni del (...). Pertanto, trovandosi nuovamente disoccupato, avrebbe lasciato con la moglie ed il richiedente 4 l'Albania per la N._______, dove avrebbe chiesto asilo per motivi economici. Tuttavia, dopo circa (...), il padre dell'interessato 1 si sarebbe gravemente ammalato, ed avrebbero quindi fatto ritorno in Albania. Sempre nel (...), la richiedente 3 avrebbe ottenuto una borsa di studio in O._______, mentre che il figlio maggiore dei richiedenti 1 e 2, avrebbe ricevuto il permesso di vivere nella (...) a causa della sua minore età. L'interessato 1, nel (...), avrebbe iniziato a lavorare dapprima come (...), e successivamente sarebbe riuscito a rientrare nelle (...), nel (...). Dopo l'approvazione nel (...) di una legge per l'(...), adottata quale misura anti-corruzione, nel (...) sarebbe stato chiamato per verificare la correttezza della sua documentazione. A capo della (...), si sarebbe trovato M._______ Due giorni dopo l'udienza, il richiedente 1 sarebbe stato allontanato dal (...), con la motivazione di non aver fornito dettagliatamente tutta la documentazione. Egli sarebbe tuttavia certo che il suo licenziamento sarebbe dovuto al suo rifiuto apposto nel (...) a M._______ di non (...). Dopo il licenziamento, si sarebbe recato in O._______ grazie ad una sorella ivi naturalizzata, per ricongiungimento familiare, dove avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno. Egli si sarebbe così recato molte volte per lavoro in O._______. Il (...), in Albania, lui sarebbe stato avvicinato da P._______, il quale gli avrebbe intimato di lasciare il suo Paese d'origine, visto che I._______ era a conoscenza che egli aveva rilasciato delle dichiarazioni in merito a lui ed alla sua organizzazione criminale. Il giorno seguente, allorché il richiedente si trovava insieme al figlio (richiedente 4) nel loro giardino, da una macchina delle persone che si trovavano al suo interno, avrebbero sparato nella loro direzione, senza ferire nessuno. Egli avrebbe immediatamente avvisato il commissariato della polizia di Stato di F._______, che avrebbe arrestato tutte e (...) le persone coinvolte, anche se successivamente sarebbero state tutte rilasciate. Il (...) o il (...) egli avrebbe così lasciato definitivamente l'Albania recandosi in O._______. Nel mese di (...) del (...) sarebbe però tornato nel Paese d'origine per portare con sé in O._______ anche la moglie ed il figlio minore. Il (...) il fratello lo avrebbe avvisato della ricezione di un documento giudiziario, nel quale egli veniva convocato in qualità di testimone presso la (...), per le dichiarazioni da lui già rilasciate nel (...). L'(...), temendo di essere estradato dall'O._______ all'Albania a causa degli accordi bilaterali tra i due Paesi e di essere costretto a testimoniare, avrebbe lasciato con la moglie ed il figlio minore l'O._______ alla volta della Svizzera. Una volta testimoniato, lui temerebbe infatti di essere ucciso da M._______, per il tramite delle bande criminali, e ciò a causa del suo (...) nel (...), nonché per aver rilasciato delle dichiarazioni compromettenti sui crimini che avrebbe commissionato I._______ a H._______ I richiedenti 2 e 4 sarebbero espatriati a causa dei motivi d'asilo del marito rispettivamente padre, in quanto in Albania sussisterebbe "la vendetta" che si ripercuoterebbe anche sui membri famigliari. L'interessata 3 ha dal canto suo, in sunto riferito di aver vissuto presso il domicilio dei genitori a F._______, G._______ fino all'espatrio. Durante il periodo detentivo del padre, la polizia sarebbe comunque giunta alla loro abitazione, per cercarlo. Dopo la sparatoria, avvenuta nel (...), presso casa loro, il padre sarebbe partito per l'O._______ e nell' (...) lo avrebbero raggiunto anche la madre ed il fratellino. In data (...), con l'intenzione di far visita alla sua famiglia in O._______, ella sarebbe partita dall'Albania. Tuttavia, a seguito della notizia avuta dallo zio paterno, in cui comunicava che il padre era stato convocato per testimoniare, lei e tutta la sua famiglia avrebbero deciso di lasciare immantinente l'O._______ per chiedere asilo in Svizzera. Essi avrebbero difatti temuto che sia M._______ sia le bande criminali albanesi si sarebbero vendicate sull'intera famiglia a causa del padre. Ella avrebbe voluto in realtà ricongiungersi con il marito a Q._______, ma ciò non sarebbe stato possibile e quindi avrebbe deciso di venire in Svizzera. La richiedente 3 si opporrebbe ad un suo ritorno in Albania, in quanto ivi non si sentirebbe sicura e lo Stato albanese sarebbe incapace di offrire protezione. A.c A supporto delle loro domande d'asilo essi hanno presentato gli originali dei loro passaporti e delle carte d'identità dei richiedenti 1, 2 e 3; la copia del permesso di soggiorno (...) del richiedente 1 e la sua carta d'identità (...) non valida per l'espatrio; la dichiarazione di garanzia e/o d'alloggio per la figlia D._______ richiesta dal comune di R._______; la copia del certificato di famiglia; la copia dell'ordine di comparizione dell'interessato 1; la copia della decisione di conferma dell'arresto per S._______; la copia della decisione di assoluzione del richiedente 1; la copia dell'invio da parte della procura della decisione di assoluzione; ed una chiavetta USB contenente un video di un notiziario albanese (di cui v'è la traduzione in italiano del suo contenuto nel dossier elettronico della SEM, cfr. MdP 11_traduzione). B. Con decisioni separate del 12 maggio 2023 - notificate entrambe il 16 maggio 2023 (cfr. atti della SEM n. [...] -87/1 e n. [...] -50/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l'esecuzione del medesimo provvedimento. C. Per mezzo di un unico memoriale ricorsuale datato 24 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, formulando, a titolo procedurale, che le cause degli insorgenti (di cui ai dossier della SEM N [...] e N [...]) siano congiunte. In via principale, hanno invece concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. D. Ulteriori argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv.1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

4. Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione delle cause di cui ai ruoli del Tribunale D-2975/2023 dei ricorrenti 1, 2 e 4 e D-2977/2023 della ricorrente 3, si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d'asilo dei ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici, oltreché gli insorgenti hanno presentato un unico ricorso contro le due separate decisioni della SEM. Pertanto il Tribunale, ritiene giudizioso congiungere le procedure. La richiesta processuale formulata in tal senso dai ricorrenti nel loro gravame, è pertanto accolta. 5. 5.1 Nella querelata decisione inerente ai ricorrenti 1, 2 e 4, l'autorità inferiore, ha innanzitutto rilevato come il Consiglio federale ha annoverato l'Albania quale Paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Si potrebbe quindi partire dalla presunzione che le autorità albanesi garantiscano una protezione contro le persecuzioni commesse da terzi rilevanti ai fini dell'asilo. Le forze dell'ordine albanesi, avrebbero poi sia la capacità sia la volontà di opporsi alle minacce o agli attacchi da parte di terzi. Nel caso specifico, gli interessati non sarebbero riusciti nell'intento di confutare la predetta presunzione. Invero, dal mezzo di prova (di seguito: MdP) n. 8, si evincerebbe al contrario delle dichiarazioni rese dall'insorgente 1, come il (...) avrebbe avviato un procedimento penale contro la persona che ha preso parte alla sparatoria. Quindi, la sola esistenza di un documento giudiziario albanese dimostrerebbe che lo Stato albanese abbia sia la volontà che la capacità di perseguire gli atti di violenza perpetrati dai propri cittadini. Inoltre, dalle sue asserzioni, si evincerebbe come la polizia si sarebbe subito attivata per catturare le persone responsabili della sparatoria, ciò che sarebbe dimostrativo della volontà e della capacità delle forze dell'ordine albanesi di contrastare le minacce o gli attacchi provenienti da terzi. Inoltre, l'accusa di (...) a carico del ricorrente 1 e la sua conseguente incarcerazione, non sarebbero pertinenti ai sensi dell'asilo, in quanto tali avvenimenti sarebbero scaturiti a causa del comportamento che egli ha deciso di adottare rifiutandosi di (...) e non invece per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Peraltro egli avrebbe dichiarato che, con l'aiuto di alcuni (...), sarebbe stato scagionato dalle accuse rivoltegli. Il licenziamento nel quale egli sarebbe incorso nel (...), non sarebbe nel suo motivo rilevante. Inoltre, il processo al quale egli avrebbe preso parte ed il relativo annullamento del medesimo, confermerebbero una volta in più la presenza dello Stato albanese. Il richiedente 1 non avrebbe quindi dimostrato che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si potrebbe esigere dal richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali nel suo Paese d'origine, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo. Nel provvedimento avversato attinente invece alla ricorrente 3, l'autorità intimata, dopo aver rammentato anche qui come il Consiglio federale abbia designato l'Albania quale Stato dove non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso come tale presunzione non fosse stata confutata in specie. Invero, ella non sarebbe incorsa in alcuna problematica nel suo Paese d'origine, lasciando lo stesso soltanto per far visita alla sua famiglia in O._______. Come già sarebbe stato evidenziato nella decisione del padre, quest'ultimo non sarebbe riuscito nell'intento di dimostrare che le autorità albanesi si sarebbero rifiutate di proteggerlo. Ella stessa avrebbe fornito delle dichiarazioni che dimostrerebbero l'effettiva capacità e volontà delle autorità albanesi di proteggere i propri cittadini. Da ultimo, l'autorità inferiore, ha considerato in entrambe le decisioni avversate come l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti sia ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia a causa della situazione del Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. 5.2 Dal canto loro, nel ricorso, gli insorgenti sottolineano dapprima come i soggetti coinvolti negli eventi occorsi al ricorrente, e di riflesso anche alla sua famiglia, hanno ricoperto e ricoprano attualmente dei ruoli sempre più importanti all'interno dell'(...), in particolare lo stesso M._______ che terrebbe le fila del (...). Quanto poi presente nella decisione avversata riguardo al comportamento tenuto dal ricorrente che si sarebbe rifiutato di (...), sarebbe quanto meno discutibile, poiché suggerirebbe come il ricorrente 1 avrebbe dovuto accettare di compiere un grave atto, pur di evitare un'ingiusta incarcerazione. La medesima, sarebbe poi avvenuta in spregio ai valori di uno Stato di diritto, come quello che dovrebbe essere designato quale "sicuro", come pure ad uguale conclusione si giungerebbe per quanto attiene al risarcimento mai versato nonché per la sua reintegrazione nel posto di lavoro. Per quanto poi concerne l'evento che avrebbe condotto l'insorgente 1 a recarsi in O._______, lo stesso sarebbe dimostrativo in primo luogo del fatto che gli autori della sparatoria conoscessero l'indirizzo d'abitazione del ricorrente 1 e di riflesso, che anche la sua famiglia sia minacciata nella propria incolumità. In secondo luogo, per quanto sia corretto che una procedura giudiziaria sia stata aperta nei confronti di uno solo degli autori, il reato per il quale egli sarebbe stato accusato, come pure la pena a lui inflitta, sarebbero ben minori di quelli che effettivamente avrebbero dovuto essere accertati. Altresì, tutte le informazioni relative all'insorgente 1 ed al ruolo da egli tenuto all'interno delle indagini relative ai casi legati ad H._______ sarebbero state diffuse dai media, come sarebbe dimostrato dal filmato prodotto in corso di procedura di prima istanza. Non stupirebbe poi, viste le dichiarazioni rese dall'insorgente 1, che egli abbia voluto riparare in Svizzera e chiedervi protezione, dopo l'evento successo della sparatoria. Alla luce di quanto precede, gli insorgenti ritengono quindi di non avere la possibilità di ottenere protezione da parte delle autorità albanesi, in quanto le stesse persecuzioni proverrebbero direttamente dall'interno del (...). Gli insorgenti, hanno infine chiesto che nell'ipotesi in cui lo statuto di rifugiato non venisse loro riconosciuto, le loro allegazioni vengano valutate dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, con la concessione dell'ammissione provvisoria ai medesimi. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. 7.1 Nella presente disamina, il Tribunale considera, alla stessa stregua della SEM, che i ricorrenti non si siano prevalsi di motivi d'asilo pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2 con ulteriori riferimenti citati). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 succitata consid. 8.2 con ulteriore rif. cit.). 7.3 Tuttavia, allorché il Tribunale è chiamato a statuire su delle allegazioni che espongono un timore di persecuzione, deve verificare se quest'ultimo risponde ai criteri dell'art. 3 LAsi, in particolare se deriva da uno dei motivi esaustivamente enumerati da tale disposizione e, nell'affermativa, apprezzare se le autorità sono in grado di fornire una protezione adeguata (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-6790/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 5.3). 7.4 In specie, indipendentemente dalla questione della sua verosimiglianza, il rischio che incorre il ricorrente 1 - e di riflesso gli insorgenti 2, 3 e 4 - che M._______ o le bande criminali, o il primo per il tramite delle seconde, possano prenderlo di mira per vendetta a causa delle dichiarazioni da lui rese nel (...) a M._______ nonché poiché si sarebbe rifiutato di (...) che gli avrebbe (...) quest'ultimo nel (...) del (...) (cfr. n. [{...}]-52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 85/17, D8 segg., pag. 2 segg.; n. [...]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.), non risultano rientrare in alcuno dei motivi previsti dall'art. 3 LAsi. Invero, gli stessi non sono legati alla sua razza, alla sua religione, alla sua nazionalità, alla sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, ma trovano la loro origine nel comportamento adottato dall'insorgente 1 d'un canto nell'opporsi (...) che a mente sua avrebbero potuto (...), e d'altra parte nelle dichiarazioni da lui rese nel (...) e riportategli da H._______ Su tale punto in questione, le argomentazioni apportate con il ricorso dagli insorgenti, non permettono di arrivare ad un'altra conclusione. Pertanto, il rischio di persecuzione invocato dai ricorrenti non è rilevante in materia d'asilo.

8. Tuttavia, a titolo abbondanziale, si rimarca come, i ricorrenti non abbiano dimostrato, con degli indizi concreti e concludenti, che le autorità albanesi abbiano rifiutato - o non sarebbero state in grado - di proteggerli contro gli agiti e le minacce provenienti da terzi. 8.1 Ora, in tale contesto, si rammenta dapprima come il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). Tornando alla fattispecie, il Consiglio federale ha inserito l'Albania, il 6 marzo 2009, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l'allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità albanesi (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 7). 8.2 Dalle dichiarazioni rese dagli insorgenti, le problematiche incorse dal ricorrente 1 nel suo Paese d'origine prima dell'espatrio - ovvero l'arresto da lui subito nel (...), la sua dimissione nel (...) in qualità di (...) nel (...), il suo licenziamento dal (...) nel (...), come pure la sparatoria avvenuta contro di lui il (...) - sono state ricondotte ad una questione di vendetta da parte di M._______ rispettivamente da parte della banda criminale di I._______ alias J._______ per le dichiarazioni da lui riportate di H._______ riguardo ai crimini commessi da quest'ultimo per conto (...) I._______ (cfr. n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; n. 53/8, D12 segg., pag. 5 seg.; n. 85/17, D9 segg., pag. 3 segg.; n. [...]-30/11, D6 segg., pag. 2 segg.). Essi ritengono, anche nel loro gravame, di non aver ricevuto sufficiente protezione da parte dello Stato albanese contro tali atti, a mente loro provenienti da personalità all'(...), né che ne riceverebbero in futuro nel caso dovessero rientrare in patria. Tuttavia, da alcune asserzioni degli insorgenti come pure dai mezzi di prova da loro presentati, le problematiche riscontrate dal ricorrente 1 in patria, non possono essere ascritte allo Stato albanese, bensì risultano provenienti esclusivamente da singoli individui, e non implicano quindi che la responsabilità dei predetti. Invero, in primo luogo, si desume sia dalle dichiarazioni dell'insorgente 1, come pure dal MdP n. 9, come egli seppure sia stato arrestato con l'accusa di (...) nei confronti di (...), dall'(...) del (...) al (...), dopo (...) di carcere preventivo sia stato assolto dalle accuse mosse nei suoi confronti da parte della (...), a seguito di un'inchiesta di polizia che ha portato alla luce il vero colpevole (cfr. n. 52/9, D8 seg., pag. 3 seg.; MdP n. 9). Si evince inoltre dal MdP n. 9, come in realtà l'accusa di (...) sia stata addossata all'insorgente 1, in quanto egli sarebbe stato molto simile di figura al vero colpevole del reato, che in seguito è stato riconosciuto dalla vittima. Quindi, l'allegazione degli insorgenti che il ricorrente 1 sia stato arrestato a causa di un atto di vendetta da parte di M._______, che avrebbe orchestrato il tutto, risulta essere una semplice supposizione di parte che non è supportata da nessun elemento concreto all'incarto. Per quanto poi la decisione del (...) non sia stata che in parte implementata - soltanto per quanto afferente al reintegro dell'insorgente 1 all'interno (...) - e dopo un iter che sarebbe durato (...) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 4), si rimarca come gli insorgenti non abbiano in alcun modo riferito di essersi rivolti alle autorità del loro Paese d'origine per denunciare le minacce che l'interessato 1 avrebbe ricevuto da parte di L._______ per non incassare il risarcimento a lui dovuto, né per segnalare l'irregolarità nella procrastinazione della decisione inerente il reintegro nel (...) del ricorrente 1. Non v'è poi alcuna prova che nel (...) l'insorgente sia stato licenziato dal suo posto, poiché vi sarebbe stato a capo della (...), M._______, che avrebbe agito in tal modo per pura vendetta nei suoi confronti (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5; n. 53/8, D26, pag. 6 e D28 pag. 7; n. 85/17, D37, pag. 6; D46, pag. 7; n. [...]-30/11, D8, pag. 4), e non invece poiché egli non avrebbe fornito la documentazione e le informazioni legate alla sua assoluzione in modo dettagliato, così come stabilito dalla (...) (cfr. n. 52/9, D9, pag. 5; n. 85/17, D53, pag. 8). Peraltro, come rettamente rilevato nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), quest'ultimo provvedimento nei suoi confronti è stato in seguito annullato (cfr. n. 85/17, D53, pag. 8; D61 segg. pag. 9). Il fatto che egli in seguito non abbia più potuto essere reintegrato nelle (...), malgrado la sua domanda in merito che non avrebbe ricevuto alcuna risposta (cfr. n. 85/17, D62 segg., pag. 9), non può in alcun modo essere ascritta ad una mancanza di protezione delle autorità nei suoi confronti. Per quanto concerne la sparatoria che sarebbe avvenuta contro il ricorrente 1 allorché egli si trovava nel giardino di casa con il figlio minore (e qui ricorrente 4), al contrario di quanto allegato dall'insorgente 1 (cfr. n. 85/17, D73 segg., pag. 10), risulta dal MdP n. 8 presentato dagli stessi ricorrenti, come un procedimento penale ed una condanna di uno degli autori della sparatoria vi sia stata, nonché vengano menzionati i reati di (...), di (...) e di (...), e per nulla siano nominati dei (...) come invece allegato dall'insorgente 1. Inoltre, il medesimo, ha riferito come egli abbia chiamato subito la polizia, e questa sia arrivata prontamente, accertando anche le dinamiche della sparatoria (cfr. n. 52/9, D10, pag. 6). Non può quindi essere seguita neppure qui la tesi degli insorgenti esposta nel loro ricorso, che non avrebbero ricevuto protezione da parte delle autorità del loro Paese. Peraltro, gli insorgenti, se avessero temuto effettivamente delle ripercussioni da parte di M._______ o di membri della banda criminale di J._______, avrebbero per lo meno dovuto indirizzarsi dapprima alle autorità di polizia e giudiziarie presenti nel loro Paese d'origine, ciò che non avrebbero fatto neppure a seguito della sparatoria, per chiedere protezione - per l'insorgente anche quale testimone di un processo importante - nonché per denunciare la fuga di notizie nei media, invece di espatriare ed appellarsi alla protezione di uno Stato terzo (cfr. supra consid. 7.2). 8.3 Si rimarca inoltre come se realmente le autorità del loro Paese d'origine fossero state implicate nelle problematiche riscontrate dal ricorrente 1, e avessero voluto attentare alla sua vita o a quella dei suoi famigliari, avrebbero senz'altro avuto la possibilità di farlo molto prima, dato che le sue dichiarazioni riguardanti H._______ erano state rese già nel (...). Tuttavia, i ricorrenti 2, 3 e 4 non hanno mai riscontrato alcuna problematica in patria, né con le autorità albanesi, né da parte di terze persone (cfr. n. 53/8, D18 seg., pag. 6; n. [...]-30/11, D11 seg., pag. 4). La ricorrente 3, avrebbe poi lasciato il domicilio famigliare soltanto nel (...), allorché la sparatoria davanti a casa loro sarebbe avvenuta nel (...) del medesimo anno, e ciò per poter trascorrere del tempo con la sua famiglia vivente allora in O._______ (cfr. n. [...]-30/11, D13, pag. 4 e D17 segg., pag. 5). Pertanto, il timore degli insorgenti di subire ancora attualmente delle conseguenze a causa dei trascorsi dell'insorgente 1 in patria, non risulta, per lo meno dal profilo oggettivo, in alcun modo supportato da elementi concreti e fondati. Per quanto concerne la convocazione da parte della (...) per essere nuovamente sentito in qualità di testimone da parte delle autorità albanesi, né l'insorgente 1 come neppure gli altri ricorrenti, hanno riscontrato alcuna problematica né hanno ricevuto alcuna informazione in merito, circa un eventuale procedimento che si sarebbe aperto per il ricorrente 1 in Albania, né men che meno che vi sia una richiesta d'estradizione all'O._______ pendente (cfr. n. 52/9, D12, pag. 7; n. 85/17, D5, pag. 2), poiché quest'ultimo non avrebbe dato seguito alla convocazione. Le asserzioni del ricorrente 1 circa il suo timore di essere stato chiamato nuovamente a testimoniare soltanto quale pretesto perché possa essere ucciso (cfr. n. 85/17, D108 segg., pag. 14 seg.), non risultano quindi supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. 8.4 Riassumendo, ne discende quindi che i ricorrenti non sono stati in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità albanesi non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato dal ricorrente 1 in patria o che essi potrebbero riscontrare in futuro a opera di M._______ o di eventuali terzi - e che invece non concernono in alcun modo, come già sopra motivato, lo Stato albanese. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata e conseguentemente il ricorso respinto.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. All'occorrenza, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale. Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-6010/2022 del 14 febbraio 2023, pag. 9). Altresì, non risulta dall'incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti, per motivi individuali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come i ricorrenti 1 e 3 dispongano di esperienza lavorativa, il primo in particolare quale (...) ed (...); ed in seguito, in O._______, si è occupato della (...) (cfr. n. 52/9, D6 segg., pag. 2 segg.; D9, pag. 6; n. [...]-30/11, D18, pag. 5). Altresì, essi dispongono pure di una rete famigliare e sociale in patria (cfr. n. 28/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5; n. 29/10, p.to 1.16.04, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5), nonché una casa di loro proprietà (cfr. n. [...]-30/11, D27, pag. 5). Tali elementi, permetteranno quindi ai ricorrenti di reinstallarsi nel loro Paese d'origine, senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all'esigibilità della misura d'allontanamento per dei motivi di salute. Invero sia dagli asserti resi dagli insorgenti in corso di procedura (cfr. n. 33/2, n. 37/2; n. 52/9, D4 seg., pag. 2; n. 53/8, D4 seg., pag. 2; n. [...]-30/11, D4 seg., pag. 2), sia da un esame d'ufficio da parte del Tribunale degli atti all'inserto, non si rilevano delle problematiche di salute di cui i ricorrenti sarebbero affetti, essendo per il resto osservato come gli stessi, in merito, non sollevino alcunché nel loro gravame. Non risulta inoltre incompatibile con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente 4, il quale verrà allontanamento con il resto della famiglia, ed i suoi genitori potranno continuare ad occuparsi di lui sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli risiede in Svizzera da poco più di 1 anno e mezzo, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Inoltre, la misura d'allontanamento in tal senso, non ha fatto l'oggetto di alcuna contestazione specifica nel memoriale ricorsuale. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti sono in possesso di documenti sufficienti e tutt'ora validi - i loro passaporti e carte d'identità - per ritornare nel loro Paese d'origine, e potranno, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria - così come concluso in subordine dai ricorrenti nel loro gravame - non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.

11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

13. Inoltre, tenuto conto della situazione finanziaria allegata dagli insorgenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso), il Tribunale ritiene come il loro stato d'indigenza non sia provato. Di conseguenza, la loro domanda di assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, che tengono conto sia della situazione finanziaria degli insorgenti sia della congiunzione delle cause, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 cpv. 1 e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. Inoltre, visto quanto sopra considerato, essendo che le condizioni poste all'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, non sono in casu adempiute, anche la loro istanza di gratuito patrocinio è respinta.

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure di cui ai ruoli D-2975/2023 e D-2977/2023 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: