Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, di nazionalità nigeriana, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 22 gennaio 2020 (cfr. atto n. [...]-13/10). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» la richiedente asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Italia e in Germania rispettivamente il 3 ottobre 2016 e il 16 gennaio 2017 (cfr. atto n. [...]-10/2). C. Il 27 gennaio 2020 A._______ è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto n. [...]-13/10) ed il giorno seguente, 28 gennaio 2020, ha sottoscritto una dichiarazione d'intenti di ritorno volontario (cfr. atto n. [...]-17/1). D. Il 30 gennaio 2020 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nonché è stata sentita in merito alla possibile tratta di esseri umani della quale sarebbe stata vittima (cfr. atto n. [...]-18/2). In tale ambito la richiedente asilo ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di aver lasciato la Nigeria il 10 maggio 2016 e di essere giunta in Italia nell'agosto del medesimo anno dopo aver transitato, tra l'altro, dalla Libia. Dopo un periodo di cinque mesi nella vicina penisola, la richiedente si sarebbe trasferita in Germania, ove avrebbe risieduto per il seguente biennio sino al suo autonomo rientro in Italia. Qui la ricorrente sarebbe rimasta fino al suo nuovo espatrio, in Svizzera. Ella ha poi confermato di aver depositato una domanda d'asilo in ognuno di questi tre Stati europei. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia o in Germania, ella ha anzitutto riferito di non voler tornare in Italia poiché avrebbe perso il diritto di soggiornare presso un centro di accoglienza. Ella ha altresì dichiarato di non avere nulla in contrario ad un ritorno in Germania, spiegando nel contempo di aver lasciato tale Paese non avendovi ottenuto la qualità di rifugiato e non avendo ricevuto sufficiente aiuto dal suo avvocato. Circa il suo stato di salute, ella non ha addotto problematiche di sorta. A supporto della sua domanda d'asilo, A._______ ha versato agli atti la seguente documentazione (cfr. atto n. [...]-20/4): un documento della fondazione (...) sottoscritto dalla richiedente il 6 dicembre 2019; la notifica della questura di (...) del 14 ottobre 2019 attestante la trasmissione alla richiedente del decreto della Prefettura di (...) del 24 gennaio 2017, per il tramite del quale sono state revocate le misure di accoglienza all'interessata; un documento del 12 dicembre 2019 redatto dal Servizio Sanitario Nazionale Regione (...). E. Il 30 gennaio 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico della richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-21/5). F. In data 4 febbraio 2020 la Germania ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione di suddetta norma di legge. G. Con scritto del 12 febbraio 2020, la richiedente ha rimesso all'autorità inferiore il rapporto dell'antenna MayDay di SOS Ticino dell'8 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-28/5). H. Con segnalazione quale caso vulnerabile del 28 aprile 2020, la rappresentante legale dell'interessata ha informato la SEM dell'esistenza di indizi volti all'identificazione della richiedente l'asilo quale possibile vittima di tratta di esseri umani. A suo dire, le vaghe dichiarazioni rilasciate dall'interessata sarebbero da ricondurre a ragioni psicologiche sottese piuttosto che ad una sua mancanza di collaborazione, come del resto suggerirebbe l'atteggiamento sfuggente adottato dalla medesima durante le audizioni. Oltremodo, a mente della patrocinatrice, le sue allegazioni solleverebbero numerosi dubbi. Segnatamente, ella avrebbe esternato l'intenzione di tornare nel Paese d'origine anziché tornare in Italia ove non saprebbe dove soggiornare, motivazioni però divergenti con quanto dichiarato in seguito alla medesima patrocinatrice. Parimenti, ella avrebbe fornito indicazioni confuse quanto al suo futuro in Nigeria. Ebbene, le considerazioni che precedono, nonché la maggior apertura dell'interessata dovuta al passare del tempo - la quale avrebbe peraltro manifestato l'intenzione di riflettere sull'eventuale ritiro della dichiarazione d'intenti oltre ad aver ammesso le difficoltà emotive nell'esporre il racconto di quanto vissuto in Germania e in Italia - indurrebbero a pensare che l'interessata sia psicologicamente frenata e che possa nascondere ulteriori elementi non ancora esternati. Pertanto la patrocinatrice ha nel contempo richiesto che fosse tenuto conto della particolare vulnerabilità di A._______ nel corso dell'audizione TEU, postulando altresì la concessione di un periodo di riflessione al fine di esternare eventuali fatti rilevanti per la sua domanda d'asilo, se necessario con l'aiuto di uno specialista. I. A seguito degli elementi emersi nel corso del procedimento, la SEM ha indetto un ulteriore audizione in data 30 aprile 2020; questa è stata tuttavia interrotta dalla richiedente medesima quando ancora alle battute iniziali (cfr. atto n. [...]-33/1). J. Con scritto dell'8 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-34/1), l'autorità inferiore ha riferito alla richiedente che alla luce della mancanza di collaborazione durante l'audizione del 30 aprile 2020 nonché degli elementi a sua disposizione, non vi erano indizi fondati suscettibili di considerare l'interessata quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani, prospettando nel contempo la non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione del Regolamento Dublino III. K. Con scritto del 13 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-35/2), l'interessata ha trasmesso alla SEM l'atto medico F2 del 12 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-36/3), dal quale risulterebbe che ella avrebbe fatto capo al Dr. B._______ per problemi di memoria ed insonnia. Altresì, a mente della sua patrocinatrice, dal comportamento contradditorio della richiedente durante la visita medica - la quale avrebbe avuto un repentino cambio di idea circa le proprie condizioni di salute - sarebbe desumibile un trauma inerente alla condizione di vittima di tratta degli esseri umani. D'altro canto, nella fattispecie in esame sarebbero ravvisabili numerose circostanze ossequianti gli indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani elaborati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). In concreto, il nervosismo manifestato, la poca loquacità e il timore dell'autorità, il fatto che ella si rifiuti di parlare di sé stessa e della propria vita, l'assenza di mezzi finanziari propri e di documenti d'identità, sarebbero contemplati dagli indicatori 3, 6, 8 e 9. Ad essi si aggiungerebbero ulteriori aspetti quali il fatto di essere sottopeso, di provenire da una regione soggetta a tratta appartenendo per di più ad un gruppo vulnerabile (indicatori 4, 11 e 12). Non da ultimo, l'assenza di collaborazione durante l'audizione del 30 aprile 2020 sarebbe da considerarsi un ulteriore indizio in questo senso. La patrocinatrice della richiedente ha quindi postulato la concessione di un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). L. Con atto responsivo del 15 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-38/2), la SEM ha rilevato come gli indicatori evocati nella comparsa scritta del 13 maggio 2020 non possano ad essi soli fornire una base per il riconoscimento di un periodo di riflessione. Essi sarebbero contrassegnati da un tenore generico oltre che ad essere ancorati a considerazioni soggettive, così da non permettere in casu l'identificazione della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Detto ciò, a titolo precauzionale, l'autorità in parola ha proposto alla richiedente l'indizione di una nuova audizione in data 22 maggio 2020, al fine di accertarne in maniera oggettiva la sua condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani. Il 22 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-39/3), la legale di A._______ ha comunicato la volontà della sua assistita di non sottoporsi a nuove audizioni come pure la sua intenzione di fare ritorno in Nigeria. Ad ogni modo, richiamando e ribadendo le conclusioni già esposte nei pregressi scritti, la patrocinatrice della richiedente ha osservato che parrebbe sussistere una chiara differenza logica tra la nozione di "potenziale vittima" e quella di "vittima". Da un lato, il processo di identificazione sarebbe di natura difficile, contraddittorio e doloroso, spesso inevitabilmente lungo e complesso, e finanche dagli esiti incerti; dall'altro, i presupposti per ritenere l'esistenza di indizi concernenti la tratta di esseri umani parrebbero doversi collocare a un grado inferiore rispetto a quelli per un'identificazione certa, che richiederebbe invece ulteriori e considerevoli misure di istruzione e approfondimento. Nel prosieguo della propria analisi, la medesima ha poi rilevato che allo stato della procedura, non vi sarebbe modo di sapere se la mancata emersione di elementi di dettaglio e di maggior concretezza derivino da un insuperabile blocco espositivo della richiedente, piuttosto che dall'assenza di una reale situazione di tratta di esseri umani, ovvero dalla mancata predisposizione delle misure di ristabilimento secondo i disposti dell'art. 12 Conv. tratta. Da ultimo, dopo aver richiamato il paragrafo n. 138 del «Rapport concernant la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Suisse», pubblicato il 9 ottobre 2019, del Gruppo d'Esperti sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani (GRETA), la richiedente ha rimarcato ulteriormente la sua intenzione di ritornare nel Paese d'origine e l'assoluta avversione per un trasferimento in Germania. M. Con decisione del 27 maggio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto n. [...]-37/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Germania, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. N. Il 3 giugno 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 4 giugno 2020) l'interessata è insorta contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in limine alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova analisi delle allegazioni della richiedente nell'ambito di un esame nazionale della sua domanda d'asilo; in subordine l'ottenimento dalla Germania di garanzie quanto all'accoglienza in un programma di protezione per l'identificazione e l'assistenza di persone particolarmente vulnerabili. Contestualmente, e con protesta di spese e ripetibili, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno della propria impugnativa, ella ha versato agli atti il rapporto MayDay del 30 maggio 2020. O.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 La SEM nella decisione sindacata, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso la Germania. L'autorità inferiore ha innanzitutto ritenuto data la competenza di tale Paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. Il fatto che le autorità tedesche abbiano respinto la domanda d'asilo, non sarebbe del resto atto a condurre a diversa valutazione. Invero, il predetto Stato membro rimarrebbe competente per la prosecuzione del procedimento sino all'esecuzione dell'allontanamento o alla regolarizzazione del loro soggiorno nel Paese. La richiedente non avrebbe neppure apportato alcun elemento concreto a riprova che la Germania abbia violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata trattata secondo una regolare procedura. Neppure sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. In tale contesto, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale difficile, che non sarebbero trasferiti nel loro Paese d'origine o di provenienza, senza che la loro domanda d'asilo sia esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero inoltre motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe nella fattispecie giustificato. Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione predetta ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In primo luogo, la SEM ha rilevato che nel corso della procedura la richiedente sarebbe stata sottoposta ad un'audizione con l'"Antenna MayDay" e, precauzionalmente, ad un ulteriore audizione TEU, senza che da nessuna di esse si evincessero motivi per identificare la richiedente come potenziale vittima di tratta di esseri umani. Difatti, quanto narrato durante la prima audizione MayDay sarebbe incoerente relativamente al viaggio d'espatrio, all'aiuto ricevuto nonché a quanto vissuto in Europa. L'audizione TEU predisposta dalla SEM non permetterebbe dal canto suo una diversa valutazione siccome A._______ adducendo la convinzione dell'inutilità del colloquio oltre all'intenzione di rimpatriare in Nigeria, pur malgrado le avvertenze della sua patrocinatrice sarebbe stata irremovibile nel rifiutare di rispondere ai quesiti postigli e nell'intenzione di interrompere l'audizione, ciò che costituirebbe una violazione dell'obbligo di collaborare. Sulla scorta di quanto precede, l'autorità inferiore avrebbe quindi trasmesso alla richiedente uno scritto comunicandole di non disporre di indizi tali da considerarla una potenziale vittima di tratta di esseri umani, e sul quale la patrocinatrice della richiedente avrebbe preso posizione evidenziando l'esistenza di indizi suggerenti il contrario. In proposito, la SEM ha spiegato che gli indicatori evocati avrebbero un tenore generico oltre ad essere ancorati a considerazioni di carattere soggettivo; altresì, ha osservato che la concessione di un periodo ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta presupporrebbe l'identificazione di una potenziale vittima di tratta, valutazione questa, di competenza della SEM. Ad ogni modo, l'autorità di prima istanza avrebbe assegnato un termine di tre giorni per comunicare l'intenzione di collaborare e partecipare ad una nuova audizione. Infine, la SEM si è pronunciata circa quanto enucleato dalla patrocinatrice della richiedente con lo scritto del 22 maggio 2020 precisando che da nessuna delle audizioni sarebbe possibile desumere indizi concreti ai sensi di quanto sopra. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la ricorrente si trovi in Svizzera da diversi mesi avendo quindi a disposizione diverse occasioni di essere sentita; pertanto con il suo agire ella avrebbe leso il suo obbligo di collaborare, sicché in casu la richiesta di ottenere un periodo di riflessione sarebbe stata respinta. Da ultimo, né il suo stato di salute acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti - così come neppure la recente pandemia di coronavirus (Covid-19) permetterebbero diversa ponderazione del caso.
E. 3.2 Con la sua impugnativa, dopo aver esposto la fattispecie, la ricorrente confuta le valutazioni della SEM. Anzitutto, l'Antenna MayDay nel rapporto dell'8 febbraio 2020 avrebbe espressamente evidenziato i propri dubbi quanto al fatto che A._______ potesse essere vittima potenziale di tratta di esseri umani. Dipoi, l'atteggiamento assunto dalla richiedente durante il colloquio in parola sarebbe da interpretarsi quale indizio in tal senso. Allo stesso modo, il fatto che ella abbia accennato all'esistenza di un contratto, così come il fatto che le sia stata demandata una somma contenuta quale pagamento del viaggio, sarebbe già stato ritenuto sospetto nel rapporto precitato. Del resto, osserva la richiedente, tale sembrerebbe anche essere stata anche la valutazione dell'autorità di prima istanza giacché la medesima avrebbe reputato necessario organizzare un'audizione supplementare nell'intento di chiarire tale punto di questione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 22). Proprio il comportamento, nervoso e agitato, della richiedente durante quest'audizione supplementare - nel corso della quale ella si sarebbe rifiutata di esporre i suoi trascorsi adducendo prima un mal di testa ed in seguito riferendo di non poter narrare nuovamente il proprio vissuto comproverebbe i sospetti di cui sopra. Ebbene, da ciò - così come dalla visita medica del 12 febbraio 2020 (cfr. memoriale ricorsuale, pag.10, punto 25) si evincerebbe il fatto che non fosse in grado di esprimersi piuttosto che un'intenzione di non collaborare. Comunque sia, lo svolgimento di detta audizione avrebbe reso necessario ulteriori chiarimenti da parte della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10 punto 3). Vieppiù, non essendo stata la richiedente in grado di pronunciarsi compiutamente, si sarebbe giustificata in specie la concessione di un periodo di almeno trenta giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, e ciò a prescindere dal fatto ch'ella fosse già in Svizzera da quattro mesi, tanto più se considerato che in ragione della pandemia di coronavirus (Covid-19) ella non avrebbe potuto beneficiare di una consulenza e di un sostegno regolare. D'altro canto, il processo d'identificazione di una potenziale vittima di tratta di esseri umani sarebbe lungo e difficile, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che la ricorrente si starebbe aprendo poco alla volta, come indicherebbero i recenti progressi che l'avrebbero persino condotta ad abbandonare il desiderio di fare ritorno in Patria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 24). Anche il rapporto MayDay del 30 maggio 2020 comproverebbe tale aspetto siccome in tale contesto la richiedente asilo avrebbe fornito ulteriori informazioni quali, segnatamente, il costo del viaggio verso l'Europa - a suo dire particolarmente contenuto come pure le modalità di pagamento, il tentativo di stupro che avrebbe subìto prima di giungere in Libia, nonché la sua situazione personale in Nigeria ove si sarebbe prostituita per finanziare il suo espatrio. Ferme le premesse che precedono, nella fattispecie concreta l'autorità inferiore avrebbe dovuto quindi attribuire un periodo ex art. 13 Conv. tratta oltre ad adottare delle misure ai sensi dell'art. 12 Conv. tratta. Infine, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire maggiormente il vissuto della ricorrente in Germania, non essendo in particolare desumibile dagli atti all'inserto l'attività da lei svolta in tale Paese così come l'eventuale esistenza di un'indagine per tratta di esseri umani in Germania. Conseguentemente, non vi sarebbe modo di stabilire con sicurezza le eventuali persecuzioni alle quali verrebbe esposta A._______ nell'eventualità di un ritorno in Germania, ed in particolare se un trasferimento sia conforme ai disposti degli art. 3 e 4 CEDU (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 13, punto 28). Da ultimo, in vista del trasferimento la SEM avrebbe dovuto acquisire dalle preposte autorità tedesche, garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa della richiedente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 12, punto 27).
E. 4 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Non può invece essere invocata l'inopportunità della decisione impugnata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 4.2 Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).
E. 5 5.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, per il che risulta necessario esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tale censura.
E. 5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).
E. 5.3 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2).
E. 5.4 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 consid. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.).
E. 5.5 Ora, come visto, nella presente disamina la ricorrente censura il procedere dell'autorità inferiore, che in particolare da un lato non l'avrebbe identificata quale possibile vittima di tratta di esseri umani, dall'altro le avrebbe negato sia un periodo di riflessione e ristabilimento per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, che le misure di accompagnamento dettate dalla condizione di vittima potenziale (art. 12 Conv. tratta). L'autorità inferiore non avrebbe inoltre acquisito dalle autorità tedesche le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa della richiedente.
E. 5.6 Tali argomentazioni non possono però essere condivise da questo Tribunale. La ricorrente ha avuto l'occasione di esprimersi nell'ambito dell'audizione del 30 gennaio 2020 oltreché durante una più approfondita audizione in data 30 aprile 2020 con un team composto di sole donne concernente gli indizi di tratta di esseri umani segnalati precedentemente. Orbene, in nessuno di questi colloqui sono ravvisabili dei timori o delle reticenze che avrebbero potuto essere superati offrendo alla richiedente un tempo di riflessione e di ripresa maggiore. Del resto, benché la SEM non abbia effettivamente attribuito formalmente un periodo di riflessione di almeno 30 giorni, è indubbio che l'insorgente ne abbia di fatto comunque potuto beneficiare giacché il lasso temporale intercorso fra la prima audizione MayDay dell'8 febbraio 2020, trasmessa dalla patrocinatrice con scritto del 12 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-28/5), e la decisione impugnata supera abbondantemente i tre mesi. Si aggiunga, che dallo scritto del 28 aprile 2020 (cfr. atto n. [...]-31/2) con il quale la patrocinatrice ha segnalato la propria assistita quale caso vulnerabile e postulato il riconoscimento di un periodo di riflessione all'emissione della decisione qui avversata, è intercorso quasi un mese, durante il quale l'autorità inferiore ha perdipiù nuovamente offerto a A._______ la possibilità di esprimersi nell'ambito di un'audizione approfondita.
E. 5.7 Ne consegue che alla luce dei suddetti ripetuti rifiuti nel fornire ulteriori dettagli circa il proprio vissuto ed al fatto che dalle scarne dichiarazioni rilasciate dall'interessata nel corso del procedimento non siano ravvisabili indizi concreti che permettano di considerarla una potenziale vittima di tratta di esseri umani, non si giustificava in specie l'attribuzione di un periodo di riflessione aggiuntivo. Tale considerazione non muta neppure alla luce dei rapporti MayDay dall'8 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020, dai quali non emergono, al di là di indicatori generici, indizi concreti comprovanti quanto asserito con il gravame. Pertanto, posto quanto precede, è a ragione che la SEM ha potuto esimersi dall'informare le preposte autorità tedesche dello stato di possibile vittima di tratta. Anche per quanto concerne le misure a sostegno della ricorrente che proprio a mente di quest'ultima avrebbero dovuto essere adottate dalla SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11, punto 25), il Tribunale rileva che tali allegazioni non sono supportate da alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che l'autorità inferiore avrebbe mancato ai suoi obblighi internazionali in materia. L'insorgente ha in primo luogo potuto beneficiare di un consulto medico per i problemi valetudinari da lei dichiarati (cfr. atto n. [...]-36/3); oltretutto dagli atti non sono rilevabili elementi che indichino la necessità per la richiedente di un particolare sostegno dal profilo psicologico o psichiatrico per i fatti da lei narrati, né d'altro canto sono stati da lei invocati e non con un generico richiamo (cfr. atto n. [...]-31/2).
E. 5.8 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione senza disattendere gli obblighi di cui alla giurisprudenza citata rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di potenziale vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento in quanto tale in Germania. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore non è destinata a esito favorevole.
E. 6 6.1 Proseguendo nella disamina, dacché alcune allegazioni addotte con l'impugnativa parrebbero voler lasciare intendere dei difetti di presa in carico delle vittime di tratta di esseri umani in Germania (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 12, punto 27) e quindi la contestazione materiale del trasferimento in tale Paese, occorrerà apprezzare tale questione nell'esame relativo all'applicazione del Regolamento Dublino III.
E. 6.2 In tal senso, è d'uopo determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.3 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.4 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 6.5 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 6.6 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
E. 7 Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata ha depositato una domanda d'asilo in Italia il 3 ottobre 2016 e in Germania il 16 gennaio 2017 (cfr. atto n. [...]-10/2). Di conseguenza, il 30 gennaio 2020 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità tedesche, nei termini e nelle forme dell'art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. [...]-21/5). La Germania, fondandosi su quest'ultimo disposto, ha accettato espressamente la ripresa in carico dell'interessata con scritto del 4 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-25/2). Pertanto, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della richiedente, risulta di principio essere data.
E. 8 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Germania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale D-7217/2016 del 2 marzo 2017 consid. 5). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). Orbene, in casu anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia; il rispetto da parte della Germania dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è quindi presunto. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 9 Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, anche per i motivi già sopra enucleati, non sussistono nel caso di specie degli elementi agli atti per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
E. 10 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
E. 11 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
E. 12 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento di A._______ dalla Svizzera verso la Germania, confermata.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
E. 14 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 14, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2895/2020 Sentenza dell'11 giugno 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Nigeria, patrocinata dall'avv. Eliane Schmid, Caritas Schweiz, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 27 maggio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessata, di nazionalità nigeriana, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 22 gennaio 2020 (cfr. atto n. [...]-13/10). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» la richiedente asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Italia e in Germania rispettivamente il 3 ottobre 2016 e il 16 gennaio 2017 (cfr. atto n. [...]-10/2). C. Il 27 gennaio 2020 A._______ è stata sentita nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto n. [...]-13/10) ed il giorno seguente, 28 gennaio 2020, ha sottoscritto una dichiarazione d'intenti di ritorno volontario (cfr. atto n. [...]-17/1). D. Il 30 gennaio 2020 si è svolto con l'interessata il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nonché è stata sentita in merito alla possibile tratta di esseri umani della quale sarebbe stata vittima (cfr. atto n. [...]-18/2). In tale ambito la richiedente asilo ha in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di aver lasciato la Nigeria il 10 maggio 2016 e di essere giunta in Italia nell'agosto del medesimo anno dopo aver transitato, tra l'altro, dalla Libia. Dopo un periodo di cinque mesi nella vicina penisola, la richiedente si sarebbe trasferita in Germania, ove avrebbe risieduto per il seguente biennio sino al suo autonomo rientro in Italia. Qui la ricorrente sarebbe rimasta fino al suo nuovo espatrio, in Svizzera. Ella ha poi confermato di aver depositato una domanda d'asilo in ognuno di questi tre Stati europei. Questionata in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia o in Germania, ella ha anzitutto riferito di non voler tornare in Italia poiché avrebbe perso il diritto di soggiornare presso un centro di accoglienza. Ella ha altresì dichiarato di non avere nulla in contrario ad un ritorno in Germania, spiegando nel contempo di aver lasciato tale Paese non avendovi ottenuto la qualità di rifugiato e non avendo ricevuto sufficiente aiuto dal suo avvocato. Circa il suo stato di salute, ella non ha addotto problematiche di sorta. A supporto della sua domanda d'asilo, A._______ ha versato agli atti la seguente documentazione (cfr. atto n. [...]-20/4): un documento della fondazione (...) sottoscritto dalla richiedente il 6 dicembre 2019; la notifica della questura di (...) del 14 ottobre 2019 attestante la trasmissione alla richiedente del decreto della Prefettura di (...) del 24 gennaio 2017, per il tramite del quale sono state revocate le misure di accoglienza all'interessata; un documento del 12 dicembre 2019 redatto dal Servizio Sanitario Nazionale Regione (...). E. Il 30 gennaio 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità tedesche una richiesta di ripresa in carico della richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. [...]-21/5). F. In data 4 febbraio 2020 la Germania ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione di suddetta norma di legge. G. Con scritto del 12 febbraio 2020, la richiedente ha rimesso all'autorità inferiore il rapporto dell'antenna MayDay di SOS Ticino dell'8 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-28/5). H. Con segnalazione quale caso vulnerabile del 28 aprile 2020, la rappresentante legale dell'interessata ha informato la SEM dell'esistenza di indizi volti all'identificazione della richiedente l'asilo quale possibile vittima di tratta di esseri umani. A suo dire, le vaghe dichiarazioni rilasciate dall'interessata sarebbero da ricondurre a ragioni psicologiche sottese piuttosto che ad una sua mancanza di collaborazione, come del resto suggerirebbe l'atteggiamento sfuggente adottato dalla medesima durante le audizioni. Oltremodo, a mente della patrocinatrice, le sue allegazioni solleverebbero numerosi dubbi. Segnatamente, ella avrebbe esternato l'intenzione di tornare nel Paese d'origine anziché tornare in Italia ove non saprebbe dove soggiornare, motivazioni però divergenti con quanto dichiarato in seguito alla medesima patrocinatrice. Parimenti, ella avrebbe fornito indicazioni confuse quanto al suo futuro in Nigeria. Ebbene, le considerazioni che precedono, nonché la maggior apertura dell'interessata dovuta al passare del tempo - la quale avrebbe peraltro manifestato l'intenzione di riflettere sull'eventuale ritiro della dichiarazione d'intenti oltre ad aver ammesso le difficoltà emotive nell'esporre il racconto di quanto vissuto in Germania e in Italia - indurrebbero a pensare che l'interessata sia psicologicamente frenata e che possa nascondere ulteriori elementi non ancora esternati. Pertanto la patrocinatrice ha nel contempo richiesto che fosse tenuto conto della particolare vulnerabilità di A._______ nel corso dell'audizione TEU, postulando altresì la concessione di un periodo di riflessione al fine di esternare eventuali fatti rilevanti per la sua domanda d'asilo, se necessario con l'aiuto di uno specialista. I. A seguito degli elementi emersi nel corso del procedimento, la SEM ha indetto un ulteriore audizione in data 30 aprile 2020; questa è stata tuttavia interrotta dalla richiedente medesima quando ancora alle battute iniziali (cfr. atto n. [...]-33/1). J. Con scritto dell'8 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-34/1), l'autorità inferiore ha riferito alla richiedente che alla luce della mancanza di collaborazione durante l'audizione del 30 aprile 2020 nonché degli elementi a sua disposizione, non vi erano indizi fondati suscettibili di considerare l'interessata quale potenziale vittima di tratta degli esseri umani, prospettando nel contempo la non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione del Regolamento Dublino III. K. Con scritto del 13 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-35/2), l'interessata ha trasmesso alla SEM l'atto medico F2 del 12 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-36/3), dal quale risulterebbe che ella avrebbe fatto capo al Dr. B._______ per problemi di memoria ed insonnia. Altresì, a mente della sua patrocinatrice, dal comportamento contradditorio della richiedente durante la visita medica - la quale avrebbe avuto un repentino cambio di idea circa le proprie condizioni di salute - sarebbe desumibile un trauma inerente alla condizione di vittima di tratta degli esseri umani. D'altro canto, nella fattispecie in esame sarebbero ravvisabili numerose circostanze ossequianti gli indicatori per l'identificazione di potenziali vittime della tratta di esseri umani elaborati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). In concreto, il nervosismo manifestato, la poca loquacità e il timore dell'autorità, il fatto che ella si rifiuti di parlare di sé stessa e della propria vita, l'assenza di mezzi finanziari propri e di documenti d'identità, sarebbero contemplati dagli indicatori 3, 6, 8 e 9. Ad essi si aggiungerebbero ulteriori aspetti quali il fatto di essere sottopeso, di provenire da una regione soggetta a tratta appartenendo per di più ad un gruppo vulnerabile (indicatori 4, 11 e 12). Non da ultimo, l'assenza di collaborazione durante l'audizione del 30 aprile 2020 sarebbe da considerarsi un ulteriore indizio in questo senso. La patrocinatrice della richiedente ha quindi postulato la concessione di un periodo di recupero e riflessione di almeno 30 giorni ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543, di seguito: Conv. tratta). L. Con atto responsivo del 15 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-38/2), la SEM ha rilevato come gli indicatori evocati nella comparsa scritta del 13 maggio 2020 non possano ad essi soli fornire una base per il riconoscimento di un periodo di riflessione. Essi sarebbero contrassegnati da un tenore generico oltre che ad essere ancorati a considerazioni soggettive, così da non permettere in casu l'identificazione della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Detto ciò, a titolo precauzionale, l'autorità in parola ha proposto alla richiedente l'indizione di una nuova audizione in data 22 maggio 2020, al fine di accertarne in maniera oggettiva la sua condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani. Il 22 maggio 2020 (cfr. atto n. [...]-39/3), la legale di A._______ ha comunicato la volontà della sua assistita di non sottoporsi a nuove audizioni come pure la sua intenzione di fare ritorno in Nigeria. Ad ogni modo, richiamando e ribadendo le conclusioni già esposte nei pregressi scritti, la patrocinatrice della richiedente ha osservato che parrebbe sussistere una chiara differenza logica tra la nozione di "potenziale vittima" e quella di "vittima". Da un lato, il processo di identificazione sarebbe di natura difficile, contraddittorio e doloroso, spesso inevitabilmente lungo e complesso, e finanche dagli esiti incerti; dall'altro, i presupposti per ritenere l'esistenza di indizi concernenti la tratta di esseri umani parrebbero doversi collocare a un grado inferiore rispetto a quelli per un'identificazione certa, che richiederebbe invece ulteriori e considerevoli misure di istruzione e approfondimento. Nel prosieguo della propria analisi, la medesima ha poi rilevato che allo stato della procedura, non vi sarebbe modo di sapere se la mancata emersione di elementi di dettaglio e di maggior concretezza derivino da un insuperabile blocco espositivo della richiedente, piuttosto che dall'assenza di una reale situazione di tratta di esseri umani, ovvero dalla mancata predisposizione delle misure di ristabilimento secondo i disposti dell'art. 12 Conv. tratta. Da ultimo, dopo aver richiamato il paragrafo n. 138 del «Rapport concernant la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Suisse», pubblicato il 9 ottobre 2019, del Gruppo d'Esperti sulla Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani (GRETA), la richiedente ha rimarcato ulteriormente la sua intenzione di ritornare nel Paese d'origine e l'assoluta avversione per un trasferimento in Germania. M. Con decisione del 27 maggio 2020, notificata lo stesso giorno (cfr. atto n. [...]-37/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il suo allontanamento (recte: trasferimento) dalla Svizzera verso la Germania, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione della decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. N. Il 3 giugno 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 4 giugno 2020) l'interessata è insorta contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo in limine alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova analisi delle allegazioni della richiedente nell'ambito di un esame nazionale della sua domanda d'asilo; in subordine l'ottenimento dalla Germania di garanzie quanto all'accoglienza in un programma di protezione per l'identificazione e l'assistenza di persone particolarmente vulnerabili. Contestualmente, e con protesta di spese e ripetibili, la ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno della propria impugnativa, ella ha versato agli atti il rapporto MayDay del 30 maggio 2020. O.Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 La SEM nella decisione sindacata, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il suo trasferimento verso la Germania. L'autorità inferiore ha innanzitutto ritenuto data la competenza di tale Paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. Il fatto che le autorità tedesche abbiano respinto la domanda d'asilo, non sarebbe del resto atto a condurre a diversa valutazione. Invero, il predetto Stato membro rimarrebbe competente per la prosecuzione del procedimento sino all'esecuzione dell'allontanamento o alla regolarizzazione del loro soggiorno nel Paese. La richiedente non avrebbe neppure apportato alcun elemento concreto a riprova che la Germania abbia violato i suoi impegni di diritto internazionale o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata trattata secondo una regolare procedura. Neppure sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che vi siano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU. In tale contesto, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale difficile, che non sarebbero trasferiti nel loro Paese d'origine o di provenienza, senza che la loro domanda d'asilo sia esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero inoltre motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la sua domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera. Proseguendo nell'analisi, l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe nella fattispecie giustificato. Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione predetta ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In primo luogo, la SEM ha rilevato che nel corso della procedura la richiedente sarebbe stata sottoposta ad un'audizione con l'"Antenna MayDay" e, precauzionalmente, ad un ulteriore audizione TEU, senza che da nessuna di esse si evincessero motivi per identificare la richiedente come potenziale vittima di tratta di esseri umani. Difatti, quanto narrato durante la prima audizione MayDay sarebbe incoerente relativamente al viaggio d'espatrio, all'aiuto ricevuto nonché a quanto vissuto in Europa. L'audizione TEU predisposta dalla SEM non permetterebbe dal canto suo una diversa valutazione siccome A._______ adducendo la convinzione dell'inutilità del colloquio oltre all'intenzione di rimpatriare in Nigeria, pur malgrado le avvertenze della sua patrocinatrice sarebbe stata irremovibile nel rifiutare di rispondere ai quesiti postigli e nell'intenzione di interrompere l'audizione, ciò che costituirebbe una violazione dell'obbligo di collaborare. Sulla scorta di quanto precede, l'autorità inferiore avrebbe quindi trasmesso alla richiedente uno scritto comunicandole di non disporre di indizi tali da considerarla una potenziale vittima di tratta di esseri umani, e sul quale la patrocinatrice della richiedente avrebbe preso posizione evidenziando l'esistenza di indizi suggerenti il contrario. In proposito, la SEM ha spiegato che gli indicatori evocati avrebbero un tenore generico oltre ad essere ancorati a considerazioni di carattere soggettivo; altresì, ha osservato che la concessione di un periodo ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta presupporrebbe l'identificazione di una potenziale vittima di tratta, valutazione questa, di competenza della SEM. Ad ogni modo, l'autorità di prima istanza avrebbe assegnato un termine di tre giorni per comunicare l'intenzione di collaborare e partecipare ad una nuova audizione. Infine, la SEM si è pronunciata circa quanto enucleato dalla patrocinatrice della richiedente con lo scritto del 22 maggio 2020 precisando che da nessuna delle audizioni sarebbe possibile desumere indizi concreti ai sensi di quanto sopra. A ciò si aggiungerebbe il fatto che la ricorrente si trovi in Svizzera da diversi mesi avendo quindi a disposizione diverse occasioni di essere sentita; pertanto con il suo agire ella avrebbe leso il suo obbligo di collaborare, sicché in casu la richiesta di ottenere un periodo di riflessione sarebbe stata respinta. Da ultimo, né il suo stato di salute acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti - così come neppure la recente pandemia di coronavirus (Covid-19) permetterebbero diversa ponderazione del caso. 3.2 Con la sua impugnativa, dopo aver esposto la fattispecie, la ricorrente confuta le valutazioni della SEM. Anzitutto, l'Antenna MayDay nel rapporto dell'8 febbraio 2020 avrebbe espressamente evidenziato i propri dubbi quanto al fatto che A._______ potesse essere vittima potenziale di tratta di esseri umani. Dipoi, l'atteggiamento assunto dalla richiedente durante il colloquio in parola sarebbe da interpretarsi quale indizio in tal senso. Allo stesso modo, il fatto che ella abbia accennato all'esistenza di un contratto, così come il fatto che le sia stata demandata una somma contenuta quale pagamento del viaggio, sarebbe già stato ritenuto sospetto nel rapporto precitato. Del resto, osserva la richiedente, tale sembrerebbe anche essere stata anche la valutazione dell'autorità di prima istanza giacché la medesima avrebbe reputato necessario organizzare un'audizione supplementare nell'intento di chiarire tale punto di questione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 22). Proprio il comportamento, nervoso e agitato, della richiedente durante quest'audizione supplementare - nel corso della quale ella si sarebbe rifiutata di esporre i suoi trascorsi adducendo prima un mal di testa ed in seguito riferendo di non poter narrare nuovamente il proprio vissuto comproverebbe i sospetti di cui sopra. Ebbene, da ciò - così come dalla visita medica del 12 febbraio 2020 (cfr. memoriale ricorsuale, pag.10, punto 25) si evincerebbe il fatto che non fosse in grado di esprimersi piuttosto che un'intenzione di non collaborare. Comunque sia, lo svolgimento di detta audizione avrebbe reso necessario ulteriori chiarimenti da parte della SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10 punto 3). Vieppiù, non essendo stata la richiedente in grado di pronunciarsi compiutamente, si sarebbe giustificata in specie la concessione di un periodo di almeno trenta giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, e ciò a prescindere dal fatto ch'ella fosse già in Svizzera da quattro mesi, tanto più se considerato che in ragione della pandemia di coronavirus (Covid-19) ella non avrebbe potuto beneficiare di una consulenza e di un sostegno regolare. D'altro canto, il processo d'identificazione di una potenziale vittima di tratta di esseri umani sarebbe lungo e difficile, a maggior ragione ponendo la mente al fatto che la ricorrente si starebbe aprendo poco alla volta, come indicherebbero i recenti progressi che l'avrebbero persino condotta ad abbandonare il desiderio di fare ritorno in Patria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 10, punto 24). Anche il rapporto MayDay del 30 maggio 2020 comproverebbe tale aspetto siccome in tale contesto la richiedente asilo avrebbe fornito ulteriori informazioni quali, segnatamente, il costo del viaggio verso l'Europa - a suo dire particolarmente contenuto come pure le modalità di pagamento, il tentativo di stupro che avrebbe subìto prima di giungere in Libia, nonché la sua situazione personale in Nigeria ove si sarebbe prostituita per finanziare il suo espatrio. Ferme le premesse che precedono, nella fattispecie concreta l'autorità inferiore avrebbe dovuto quindi attribuire un periodo ex art. 13 Conv. tratta oltre ad adottare delle misure ai sensi dell'art. 12 Conv. tratta. Infine, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire maggiormente il vissuto della ricorrente in Germania, non essendo in particolare desumibile dagli atti all'inserto l'attività da lei svolta in tale Paese così come l'eventuale esistenza di un'indagine per tratta di esseri umani in Germania. Conseguentemente, non vi sarebbe modo di stabilire con sicurezza le eventuali persecuzioni alle quali verrebbe esposta A._______ nell'eventualità di un ritorno in Germania, ed in particolare se un trasferimento sia conforme ai disposti degli art. 3 e 4 CEDU (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 13, punto 28). Da ultimo, in vista del trasferimento la SEM avrebbe dovuto acquisire dalle preposte autorità tedesche, garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa della richiedente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 12, punto 27).
4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Non può invece essere invocata l'inopportunità della decisione impugnata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.2). 4.2 Nei ricorsi avverso una decisione di non entrata nel merito, nella quale la SEM rifiuta per tale motivo l'esame della domanda d'asilo (art. 31a cpv. 1-3 LAsi), la competenza decisionale dell'autorità di ricorso è essenzialmente limitata al quesito a sapere se l'autorità inferiore non è entrata a ragione, o a torto, nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; DTAF 2012/4 consid. 2.2 con riferimenti ivi citati).
5. 5.1 Ciò posto, nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di una violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, per il che risulta necessario esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tale censura. 5.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). 5.3 Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). L'obbligo di collaborare della parte tocca in particolare i fatti in relazione alla sua situazione personale, quelli che conosce meglio delle autorità o ancora quelli che, senza la sua collaborazione, non possono essere raccolti con uno sforzo ragionevole (cfr. DTAF 2011/54 consid. 5; 2008/24 consid. 7.2). 5.4 Per quanto attiene la problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo di Palermo e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno (per la cooperazione tra Stati membri cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre nel caso in cui le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 consid. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 consid. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani. In tal senso le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente, di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili. Segnatamente nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l'identificazione di vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019, D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 5.5 Ora, come visto, nella presente disamina la ricorrente censura il procedere dell'autorità inferiore, che in particolare da un lato non l'avrebbe identificata quale possibile vittima di tratta di esseri umani, dall'altro le avrebbe negato sia un periodo di riflessione e ristabilimento per permetterle di esporre tutti gli elementi fondanti la sua condizione di vittima di tratta, che le misure di accompagnamento dettate dalla condizione di vittima potenziale (art. 12 Conv. tratta). L'autorità inferiore non avrebbe inoltre acquisito dalle autorità tedesche le garanzie idonee ad una presa in carico effettiva e completa della richiedente. 5.6 Tali argomentazioni non possono però essere condivise da questo Tribunale. La ricorrente ha avuto l'occasione di esprimersi nell'ambito dell'audizione del 30 gennaio 2020 oltreché durante una più approfondita audizione in data 30 aprile 2020 con un team composto di sole donne concernente gli indizi di tratta di esseri umani segnalati precedentemente. Orbene, in nessuno di questi colloqui sono ravvisabili dei timori o delle reticenze che avrebbero potuto essere superati offrendo alla richiedente un tempo di riflessione e di ripresa maggiore. Del resto, benché la SEM non abbia effettivamente attribuito formalmente un periodo di riflessione di almeno 30 giorni, è indubbio che l'insorgente ne abbia di fatto comunque potuto beneficiare giacché il lasso temporale intercorso fra la prima audizione MayDay dell'8 febbraio 2020, trasmessa dalla patrocinatrice con scritto del 12 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-28/5), e la decisione impugnata supera abbondantemente i tre mesi. Si aggiunga, che dallo scritto del 28 aprile 2020 (cfr. atto n. [...]-31/2) con il quale la patrocinatrice ha segnalato la propria assistita quale caso vulnerabile e postulato il riconoscimento di un periodo di riflessione all'emissione della decisione qui avversata, è intercorso quasi un mese, durante il quale l'autorità inferiore ha perdipiù nuovamente offerto a A._______ la possibilità di esprimersi nell'ambito di un'audizione approfondita. 5.7 Ne consegue che alla luce dei suddetti ripetuti rifiuti nel fornire ulteriori dettagli circa il proprio vissuto ed al fatto che dalle scarne dichiarazioni rilasciate dall'interessata nel corso del procedimento non siano ravvisabili indizi concreti che permettano di considerarla una potenziale vittima di tratta di esseri umani, non si giustificava in specie l'attribuzione di un periodo di riflessione aggiuntivo. Tale considerazione non muta neppure alla luce dei rapporti MayDay dall'8 febbraio 2020 e del 30 maggio 2020, dai quali non emergono, al di là di indicatori generici, indizi concreti comprovanti quanto asserito con il gravame. Pertanto, posto quanto precede, è a ragione che la SEM ha potuto esimersi dall'informare le preposte autorità tedesche dello stato di possibile vittima di tratta. Anche per quanto concerne le misure a sostegno della ricorrente che proprio a mente di quest'ultima avrebbero dovuto essere adottate dalla SEM (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 11, punto 25), il Tribunale rileva che tali allegazioni non sono supportate da alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che l'autorità inferiore avrebbe mancato ai suoi obblighi internazionali in materia. L'insorgente ha in primo luogo potuto beneficiare di un consulto medico per i problemi valetudinari da lei dichiarati (cfr. atto n. [...]-36/3); oltretutto dagli atti non sono rilevabili elementi che indichino la necessità per la richiedente di un particolare sostegno dal profilo psicologico o psichiatrico per i fatti da lei narrati, né d'altro canto sono stati da lei invocati e non con un generico richiamo (cfr. atto n. [...]-31/2). 5.8 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione senza disattendere gli obblighi di cui alla giurisprudenza citata rinunciando ad investigare maggiormente in merito al suo stato di potenziale vittima di tratta di esseri umani o al suo accoglimento in quanto tale in Germania. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore non è destinata a esito favorevole.
6. 6.1 Proseguendo nella disamina, dacché alcune allegazioni addotte con l'impugnativa parrebbero voler lasciare intendere dei difetti di presa in carico delle vittime di tratta di esseri umani in Germania (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 12, punto 27) e quindi la contestazione materiale del trasferimento in tale Paese, occorrerà apprezzare tale questione nell'esame relativo all'applicazione del Regolamento Dublino III. 6.2 In tal senso, è d'uopo determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.3 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.5 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.6 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).
7. Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessata ha depositato una domanda d'asilo in Italia il 3 ottobre 2016 e in Germania il 16 gennaio 2017 (cfr. atto n. [...]-10/2). Di conseguenza, il 30 gennaio 2020 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità tedesche, nei termini e nelle forme dell'art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. [...]-21/5). La Germania, fondandosi su quest'ultimo disposto, ha accettato espressamente la ripresa in carico dell'interessata con scritto del 4 febbraio 2020 (cfr. atto n. [...]-25/2). Pertanto, la competenza della Germania per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento della richiedente, risulta di principio essere data.
8. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). La Germania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Germania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale D-7217/2016 del 2 marzo 2017 consid. 5). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). Orbene, in casu anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dalla ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia; il rispetto da parte della Germania dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è quindi presunto. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
9. Per il resto, circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, anche per i motivi già sopra enucleati, non sussistono nel caso di specie degli elementi agli atti per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
10. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che ella non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).
11. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).
12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento di A._______ dalla Svizzera verso la Germania, confermata.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.
14. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 14, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: