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D-7217/2016

D-7217/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ ed i due figli C._______ e D._______, cittadini siriani, hanno depositato domanda d'asilo in Svizzera il 19 novembre 2015. In occasione dell'esercizio del diritto di essere sentiti in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), A._______ ha indicato di non voler tornare in Germania giacché sarebbe venuto in Svizzera per curare il figlio D._______ (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 dicembre 2015 [di seguito: verbale], pag. 9). B. B.a Con decisione del 7 aprile 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania. B.b Contro suddetta decisione gli interessati sono insorti con ricorso del 18 aprile 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). B.c Con sentenza del 22 giugno 2016 D-2352/2016, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione dell'autorità inferiore del 7 aprile 2016 e trasmesso gli atti di causa alla SEM. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che l'autorità inferiore, limitandosi ad una motivazione standard, non aveva effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, in particolare non esprimendosi sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e sulle conseguenze del trasferimento in Germania sul nucleo familiare. C. La SEM, con decisione del 10 novembre 2016 (notificata il 16 novembre 2016 [cfr. risultanze processuali]), non è nuovamente entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la Germania risulterebbe essere competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento dei richiedenti. Dappoi, i problemi medici di cui soffre D._______ non risulterebbero di una gravità tale da dover rinunciare al trasferimento. Nella fattispecie non vi sarebbero invero elementi per ritenere che la Germania li avrebbe privati delle cure mediche adeguate o sia intenzionata a farlo in futuro. I quattro documenti inoltrati dalle autorità cantonali alla SEM ed riguardanti le misure di sostegno attuate per D._______ sarebbero stati trasmessi alle autorità tedesche, le quali sarebbero pure state informate circa la situazione medica del bambino e la necessità di proseguire le stesse misure di accompagnamento anche in Germania. Le autorità tedesche avrebbero chiaramente indicato, in data 17 ottobre 2016, di poter proporre le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera. L'esecuzione del trasferimento verso la Germania non violerebbe pertanto l'art. 3 CEDU e non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) dato che il necessario sostegno potrà essere organizzato in tempi brevi e con il minor disagio possibile alla famiglia. D. Con ricorso del 23 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 novembre 2016), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'edizione di quattro documenti inoltrati dall'autorità cantonale alla SEM - citati nella decisione e sconosciuti ai ricorrenti - così come un termine di grazia per il completamento del ricorso. Essi postulano altresì l'accoglimento del ricorso con contestuale restituzione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel proprio gravame, gli insorgenti osservano segnatamente ed anzitutto che come già nel ricorso precedente, non intenderebbero porre in discussione l'adeguatezza del sistema sociosanitario tedesco. Essi ritengono tuttavia che le considerazioni addizionali contenute nella nuova decisione dell'autorità di prime cure - ovvero il fatto che le autorità tedesche sarebbero state informate circa le condizioni mediche di D._______ ed avrebbero garantito le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera - non sarebbero in grado di colmare gli aspetti lacunosi già rilevati nella sentenza del TAF del 22 giugno 2016. L'assenza di motivi umanitari sarebbe infatti puramente riconducibile al riconoscimento di strutture di cura adeguate in Germania, mentre l'autorità di prime cure non avrebbe valutato concretamente l'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e le conseguenze del trasferimento sul nucleo familiare. A mente dei ricorrenti, essa non avrebbe valutato adeguatamente i rischi di un nuovo ed ennesimo cambiamento delle circostanze di vita per i ricorrenti, in rapporto alla condizione di fragilità di D._______. Al soggetto, gli insorgenti rammentano che in E._______ molto sarebbe già stato fatto per aiutare il bambino e che stando al suo medico curante sarebbe primordiale che D._______ possa continuare il percorso intrapreso in Svizzera, senza ulteriori rotture o scombussolamenti. Di modo che un trasferimento risulterebbe inutilmente dannoso ed inopportuno. Infine, i ricorrenti allegano che successivamente alla sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016, la loro situazione famigliare avrebbe subito un'importante evoluzione, essendo i bambini stati temporaneamente separati dal padre e collocati presso l'Istituto F._______. Questi avvenimenti sarebbero ulteriormente indicativi della fragilità del nucleo familiare. A sostegno del gravame gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:

- una lettera dell'Autorità regionale di protezione (...) sede di G._______ del 21 novembre 2016 concernente le misure di protezione adottate a favore dei minori C._______ e D._______ (doc. A; in copia);

- un rapporto del Centro educativo per minorenni F0._______ del 21 novembre 2016 relativo a C._______ e D._______ (doc. B; in copia);

- una lettera dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni del 22 novembre 2016 (doc. C; in copia);

- un rapporto della Cooperativa H._______ concernente la famiglia I._______ del 21 novembre 2016 (doc. D; in copia);

- un rapporto del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione del 21 novembre 2016 relativo alla famiglia I._______ (doc. E; in originale);

- una lettera d'informazioni inerente a C._______ della Scuola Media di G._______ del 17 novembre 2016 (doc. F; in originale);

- una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale del 21 novembre 2016 concernente D._______ (doc. G; in copia). E. Con provvedimento del 24 novembre 2016 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento. F. In data 25 novembre 2016 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 novembre 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando il soggiorno in Svizzera degli interessati fino a conclusione della procedura ed accogliendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria. Altresì, ha trasmesso agli insorgenti uno dei quattro documenti da loro richiesti - una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale di Bellinzona, la quale era indirizzata agli insorgenti - ed invitato la SEM a prendere posizione in merito alla trasmissione degli ulteriori tre documenti. H. In data 12 dicembre 2016 la SEM ha trasmesso agli insorgenti una copia anonimizzata dei tre documenti citati nella decisione impugnata. I. Con decisione incidentale del 15 dicembre 2016 il Tribunale ha concesso agli insorgenti un termine per completare il ricorso. J. Con scritto del 19 dicembre 2016 i ricorrenti hanno fatto uso di questa possibilità ribadendo che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e sulle conseguenze del trasferimento in Germania sul nucleo familiare, come invece richiesto dal Tribunale. K. In data 4 gennaio 2017 il Tribunale ha trasmesso alla SEM il complemento del ricorso invitandola contestualmente a rispondere al ricorso. L. L'autorità di prime cure, con osservazioni del 9 gennaio 2017, ha proposto la reiezione del gravame, rinviato alla decisione impugnata e ribadito che le autorità tedesche avrebbero confermato la possibilità di continuare le misure di sostegno di cui beneficia attualmente D._______ anche in Germania. M. Con scritto spontaneo del 16 gennaio 2017 gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale una nuova risoluzione adottata dall'Autorità regionale di protezione (...) (di seguito: ARP) sede di G._______ il 14 dicembre 2016 e aggiornato le informazioni circa la situazione familiare. Dalla risoluzione si evincerebbe che il padre sarebbe stato condannato per ripetute lesioni semplici e violazione del dovere d'assistenza o educazione. L'ARP avrebbe poi decretato dei diritti di visita liberi tra i minori ed il padre, istituendo nel contempo una curatela educativa a favore di D._______ e C._______. Infine, risulterebbe una prognosi sostanzialmente favorevole per un futuro rientro a domicilio dei bambini. I ricorrenti ritengono pertanto che tutto ciò, sommato alla notoria situazione del figlio minore, implicherebbe un'esigenza rafforzata per lo svolgimento della procedura d'asilo in Svizzera. N. Esprimendosi in merito dalla risoluzione dell'ARP, in data 27 gennaio 2017 l'autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, rilevando che la Germania costituirebbe uno stato di diritto con delle istituzioni funzionanti e che la famiglia potrà beneficiare di una presa a carico sociale. Segnatamente, la curatela educativa istituita in Svizzera in favore di D._______ e C._______ potrà essere istituita anche in Germania. O. Il 15 febbraio 2017 gli insorgenti osservano nuovamente che non sarebbe posta in dubbio l'esistenza in Germania di strutture adeguate, ma bensì nel caso di specie mancherebbe una valutazione concreta ed individualizzata delle ripercussioni sul nucleo familiare dell'interruzione delle misure in atto. In particolare, un'interruzione delle misure avviate - che verificherebbero e salvaguarderebbero le capacità genitoriali del padre - sarebbe gravemente pregiudizievole per l'intero nucleo familiare a causa delle difficoltà a ristabilire in breve tempo i rapporti di fiducia tra minori, padre e operatori coinvolti, aggravati per di più dalle difficoltà linguistiche e dall'esigenza di adattarsi ad un sistema comunque molto diverso come quello tedesco. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 3.4 Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 4 Nel caso di specie, dagli atti all'incarto, risulta anzitutto un permesso di soggiorno sloveno rilasciato a nome dell'insorgente e valido dal 13 novembre 2015 al 13 maggio 2016. Inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 15 novembre 2015 (cfr. atto A6/1). Il 5 gennaio 2016 la SEM ha dunque presentato alle autorità slovene competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A18/9). In un secondo tempo, il 20 gennaio 2016, l'autorità di prime cure ha inoltrato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto A21/5). Le autorità slovene, in data 22 gennaio 2016, hanno respinto la richiesta di presa in carico presentata, mentre le autorità tedesche, in data 27 gennaio 2016 hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. Regolamento Dublino III (cfr. atto A23/5). Di conseguenza, la competenza della Germania, peraltro non contestata dai ricorrenti, è in casu data.

E. 5 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Germania è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo e in particolare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo è dallo Stato in questione presunto (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6 I ricorrenti, contestano unicamente la questione della compatibilità di un rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l'interruzione delle misure terapeutiche e pedagogiche attivate in E._______ potrebbero esplicare sul bambino. Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge. Contrariamente, l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.1 Per quanto riguarda il trasferimento, come già ritenuto nella sentenza del TAF del 22 giugno 2016 D-2352/2016 consid. 7.4.1, e come d'altronde non contestato dai ricorrenti, non vi sono elementi per ritenere che lo Stato di destinazione non disponga di infrastrutture mediche sufficienti. Su questo punto, il Tribunale, per evitare ulteriori ripetizioni, rinvia dunque ai considerandi della decisione impugnata. Pertanto, il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania non comporta una violazione dell'art. 3 CEDU e di conseguenza non vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 6.2 È ora necessario determinare la questione dell'esistenza di motivi umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6.2.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, la cognizione del Tribunale si è ridotta ed esso può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Ovvero il Tribunale deve valutare da una parte se la SEM ha fatto uso di tale potere e dall'altra se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell'autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem).

E. 6.2.2 Nel provvedimento querelato l'autorità inferiore ha rilevato che alle autorità tedesche è stata trasmessa la documentazione riguardante i ricorrenti e le stesse sono state informate circa la situazione medica di D._______. Le stesse avrebbero garantito, con scritto del 17 ottobre 2016, che le misure di appoggio attuate per il bambino potranno essere proposte anche in Germania, di modo che alla famiglia potrà essere organizzato il sostegno necessario in tempi brevi e con meno disagi possibili. Alla luce di ciò non vi sarebbe alcun motivo che giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ed il trasferimento potrà essere effettuato.

E. 6.2.3 A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le conseguenze della fine del trattamento sul nucleo famigliare. Inoltre, essi rammentano l'importanza delle misure di sostegno già messe in atto nel cantone E._______ e sollevano la questione dell'opportunità del loro trasferimento.

E. 6.2.4 Il Tribunale constata anzitutto che nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, esercitando dunque di fatto il suo potere di apprezzamento. In secondo luogo, la SEM ha indicato nel provvedimento querelato i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'applicazione della clausola di sovranità e ciò secondo criteri oggettivi e trasparenti. Essa infatti, ritenuta la particolarità del caso di specie, ha richiesto delle garanzie alle autorità tedesche per la continuazione delle misure di sostegno messe in atto in Svizzera. Avendo ottenuto la garanzia di una presa a carico adeguata, in particolare che le medesime misure potranno essere previste pure in Germania, la SEM ha ritenuto possibile trasferimento degli interessati poiché l'interruzione dei trattamenti sarà solo temporanea e le misure di appoggio in favore della famiglia potranno essere prescritte in Germania in tempi brevi e con i minor disagi possibili. Ritenute queste considerazioni, la SEM ha dunque analizzato l'esistenza di motivi umanitari applicando dei criteri oggettivi e trasparenti, malgrado la preferenza degli interessati per il trattamento della loro domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1) e non vi è dunque motivo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 6.3 Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui i documenti trasmessi alle autorità tedesche sarebbero incompleti, il Tribunale rileva che la trasmissione di atti inerenti alla situazione medica degli insorgenti costituisce una questione di organizzazione del trasferimento e dunque di competenza delle autorità cantonali.

E. 7 Di conseguenza, vista l'inapplicabilità della clausola di sovranità da parte della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

E. 8 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Germania confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria respinte. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 novembre 2016, non vengono prelevate spese processuali.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7217/2016 Sentenza del 2 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérard Scherrer, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), ed i figli C._______, nato il (...), e D._______, nato il (...), Siria, tutti rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 novembre 2016 / N (...). Fatti: A. A._______ ed i due figli C._______ e D._______, cittadini siriani, hanno depositato domanda d'asilo in Svizzera il 19 novembre 2015. In occasione dell'esercizio del diritto di essere sentiti in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), A._______ ha indicato di non voler tornare in Germania giacché sarebbe venuto in Svizzera per curare il figlio D._______ (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 dicembre 2015 [di seguito: verbale], pag. 9). B. B.a Con decisione del 7 aprile 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania. B.b Contro suddetta decisione gli interessati sono insorti con ricorso del 18 aprile 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). B.c Con sentenza del 22 giugno 2016 D-2352/2016, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione dell'autorità inferiore del 7 aprile 2016 e trasmesso gli atti di causa alla SEM. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che l'autorità inferiore, limitandosi ad una motivazione standard, non aveva effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, in particolare non esprimendosi sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e sulle conseguenze del trasferimento in Germania sul nucleo familiare. C. La SEM, con decisione del 10 novembre 2016 (notificata il 16 novembre 2016 [cfr. risultanze processuali]), non è nuovamente entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Germania. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la Germania risulterebbe essere competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento dei richiedenti. Dappoi, i problemi medici di cui soffre D._______ non risulterebbero di una gravità tale da dover rinunciare al trasferimento. Nella fattispecie non vi sarebbero invero elementi per ritenere che la Germania li avrebbe privati delle cure mediche adeguate o sia intenzionata a farlo in futuro. I quattro documenti inoltrati dalle autorità cantonali alla SEM ed riguardanti le misure di sostegno attuate per D._______ sarebbero stati trasmessi alle autorità tedesche, le quali sarebbero pure state informate circa la situazione medica del bambino e la necessità di proseguire le stesse misure di accompagnamento anche in Germania. Le autorità tedesche avrebbero chiaramente indicato, in data 17 ottobre 2016, di poter proporre le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera. L'esecuzione del trasferimento verso la Germania non violerebbe pertanto l'art. 3 CEDU e non vi sarebbero neppure dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) dato che il necessario sostegno potrà essere organizzato in tempi brevi e con il minor disagio possibile alla famiglia. D. Con ricorso del 23 novembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 novembre 2016), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'edizione di quattro documenti inoltrati dall'autorità cantonale alla SEM - citati nella decisione e sconosciuti ai ricorrenti - così come un termine di grazia per il completamento del ricorso. Essi postulano altresì l'accoglimento del ricorso con contestuale restituzione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria e la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel proprio gravame, gli insorgenti osservano segnatamente ed anzitutto che come già nel ricorso precedente, non intenderebbero porre in discussione l'adeguatezza del sistema sociosanitario tedesco. Essi ritengono tuttavia che le considerazioni addizionali contenute nella nuova decisione dell'autorità di prime cure - ovvero il fatto che le autorità tedesche sarebbero state informate circa le condizioni mediche di D._______ ed avrebbero garantito le stesse cure e misure di sostegno offerte in Svizzera - non sarebbero in grado di colmare gli aspetti lacunosi già rilevati nella sentenza del TAF del 22 giugno 2016. L'assenza di motivi umanitari sarebbe infatti puramente riconducibile al riconoscimento di strutture di cura adeguate in Germania, mentre l'autorità di prime cure non avrebbe valutato concretamente l'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e le conseguenze del trasferimento sul nucleo familiare. A mente dei ricorrenti, essa non avrebbe valutato adeguatamente i rischi di un nuovo ed ennesimo cambiamento delle circostanze di vita per i ricorrenti, in rapporto alla condizione di fragilità di D._______. Al soggetto, gli insorgenti rammentano che in E._______ molto sarebbe già stato fatto per aiutare il bambino e che stando al suo medico curante sarebbe primordiale che D._______ possa continuare il percorso intrapreso in Svizzera, senza ulteriori rotture o scombussolamenti. Di modo che un trasferimento risulterebbe inutilmente dannoso ed inopportuno. Infine, i ricorrenti allegano che successivamente alla sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016, la loro situazione famigliare avrebbe subito un'importante evoluzione, essendo i bambini stati temporaneamente separati dal padre e collocati presso l'Istituto F._______. Questi avvenimenti sarebbero ulteriormente indicativi della fragilità del nucleo familiare. A sostegno del gravame gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:

- una lettera dell'Autorità regionale di protezione (...) sede di G._______ del 21 novembre 2016 concernente le misure di protezione adottate a favore dei minori C._______ e D._______ (doc. A; in copia);

- un rapporto del Centro educativo per minorenni F0._______ del 21 novembre 2016 relativo a C._______ e D._______ (doc. B; in copia);

- una lettera dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore delle famiglie e dei minorenni del 22 novembre 2016 (doc. C; in copia);

- un rapporto della Cooperativa H._______ concernente la famiglia I._______ del 21 novembre 2016 (doc. D; in copia);

- un rapporto del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione del 21 novembre 2016 relativo alla famiglia I._______ (doc. E; in originale);

- una lettera d'informazioni inerente a C._______ della Scuola Media di G._______ del 17 novembre 2016 (doc. F; in originale);

- una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale del 21 novembre 2016 concernente D._______ (doc. G; in copia). E. Con provvedimento del 24 novembre 2016 il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento. F. In data 25 novembre 2016 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 novembre 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando il soggiorno in Svizzera degli interessati fino a conclusione della procedura ed accogliendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria. Altresì, ha trasmesso agli insorgenti uno dei quattro documenti da loro richiesti - una lettera del Servizio dell'educazione precoce speciale di Bellinzona, la quale era indirizzata agli insorgenti - ed invitato la SEM a prendere posizione in merito alla trasmissione degli ulteriori tre documenti. H. In data 12 dicembre 2016 la SEM ha trasmesso agli insorgenti una copia anonimizzata dei tre documenti citati nella decisione impugnata. I. Con decisione incidentale del 15 dicembre 2016 il Tribunale ha concesso agli insorgenti un termine per completare il ricorso. J. Con scritto del 19 dicembre 2016 i ricorrenti hanno fatto uso di questa possibilità ribadendo che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sull'interruzione delle misure di sostegno e di aiuto e sulle conseguenze del trasferimento in Germania sul nucleo familiare, come invece richiesto dal Tribunale. K. In data 4 gennaio 2017 il Tribunale ha trasmesso alla SEM il complemento del ricorso invitandola contestualmente a rispondere al ricorso. L. L'autorità di prime cure, con osservazioni del 9 gennaio 2017, ha proposto la reiezione del gravame, rinviato alla decisione impugnata e ribadito che le autorità tedesche avrebbero confermato la possibilità di continuare le misure di sostegno di cui beneficia attualmente D._______ anche in Germania. M. Con scritto spontaneo del 16 gennaio 2017 gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale una nuova risoluzione adottata dall'Autorità regionale di protezione (...) (di seguito: ARP) sede di G._______ il 14 dicembre 2016 e aggiornato le informazioni circa la situazione familiare. Dalla risoluzione si evincerebbe che il padre sarebbe stato condannato per ripetute lesioni semplici e violazione del dovere d'assistenza o educazione. L'ARP avrebbe poi decretato dei diritti di visita liberi tra i minori ed il padre, istituendo nel contempo una curatela educativa a favore di D._______ e C._______. Infine, risulterebbe una prognosi sostanzialmente favorevole per un futuro rientro a domicilio dei bambini. I ricorrenti ritengono pertanto che tutto ciò, sommato alla notoria situazione del figlio minore, implicherebbe un'esigenza rafforzata per lo svolgimento della procedura d'asilo in Svizzera. N. Esprimendosi in merito dalla risoluzione dell'ARP, in data 27 gennaio 2017 l'autorità inferiore ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, rilevando che la Germania costituirebbe uno stato di diritto con delle istituzioni funzionanti e che la famiglia potrà beneficiare di una presa a carico sociale. Segnatamente, la curatela educativa istituita in Svizzera in favore di D._______ e C._______ potrà essere istituita anche in Germania. O. Il 15 febbraio 2017 gli insorgenti osservano nuovamente che non sarebbe posta in dubbio l'esistenza in Germania di strutture adeguate, ma bensì nel caso di specie mancherebbe una valutazione concreta ed individualizzata delle ripercussioni sul nucleo familiare dell'interruzione delle misure in atto. In particolare, un'interruzione delle misure avviate - che verificherebbero e salvaguarderebbero le capacità genitoriali del padre - sarebbe gravemente pregiudizievole per l'intero nucleo familiare a causa delle difficoltà a ristabilire in breve tempo i rapporti di fiducia tra minori, padre e operatori coinvolti, aggravati per di più dalle difficoltà linguistiche e dall'esigenza di adattarsi ad un sistema comunque molto diverso come quello tedesco. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e relativi riferimenti). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 3.4 Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

4. Nel caso di specie, dagli atti all'incarto, risulta anzitutto un permesso di soggiorno sloveno rilasciato a nome dell'insorgente e valido dal 13 novembre 2015 al 13 maggio 2016. Inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 15 novembre 2015 (cfr. atto A6/1). Il 5 gennaio 2016 la SEM ha dunque presentato alle autorità slovene competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A18/9). In un secondo tempo, il 20 gennaio 2016, l'autorità di prime cure ha inoltrato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto A21/5). Le autorità slovene, in data 22 gennaio 2016, hanno respinto la richiesta di presa in carico presentata, mentre le autorità tedesche, in data 27 gennaio 2016 hanno espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 18 par. 1 lett. Regolamento Dublino III (cfr. atto A23/5). Di conseguenza, la competenza della Germania, peraltro non contestata dai ricorrenti, è in casu data.

5. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Germania non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Germania è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo e in particolare del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo è dallo Stato in questione presunto (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

6. I ricorrenti, contestano unicamente la questione della compatibilità di un rinvio dalla Svizzera in rapporto alle conseguenze che l'interruzione delle misure terapeutiche e pedagogiche attivate in E._______ potrebbero esplicare sul bambino. Con tale argomento i ricorrenti si riferiscono alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge. Contrariamente, l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 6.1 Per quanto riguarda il trasferimento, come già ritenuto nella sentenza del TAF del 22 giugno 2016 D-2352/2016 consid. 7.4.1, e come d'altronde non contestato dai ricorrenti, non vi sono elementi per ritenere che lo Stato di destinazione non disponga di infrastrutture mediche sufficienti. Su questo punto, il Tribunale, per evitare ulteriori ripetizioni, rinvia dunque ai considerandi della decisione impugnata. Pertanto, il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania non comporta una violazione dell'art. 3 CEDU e di conseguenza non vi è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 6.2 È ora necessario determinare la questione dell'esistenza di motivi umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6.2.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, la cognizione del Tribunale si è ridotta ed esso può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Ovvero il Tribunale deve valutare da una parte se la SEM ha fatto uso di tale potere e dall'altra se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1). Le considerazioni determinanti dell'autorità inferiore devono essere integrate nella motivazione della decisione ed è dunque necessario che la SEM indichi in maniera esplicita per quale ragione applica o meno la clausola di sovranità (cfr. ibidem). Qualora la decisione sia sostenibile tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem). 6.2.2 Nel provvedimento querelato l'autorità inferiore ha rilevato che alle autorità tedesche è stata trasmessa la documentazione riguardante i ricorrenti e le stesse sono state informate circa la situazione medica di D._______. Le stesse avrebbero garantito, con scritto del 17 ottobre 2016, che le misure di appoggio attuate per il bambino potranno essere proposte anche in Germania, di modo che alla famiglia potrà essere organizzato il sostegno necessario in tempi brevi e con meno disagi possibili. Alla luce di ciò non vi sarebbe alcun motivo che giustificherebbe l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ed il trasferimento potrà essere effettuato. 6.2.3 A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le conseguenze della fine del trattamento sul nucleo famigliare. Inoltre, essi rammentano l'importanza delle misure di sostegno già messe in atto nel cantone E._______ e sollevano la questione dell'opportunità del loro trasferimento. 6.2.4 Il Tribunale constata anzitutto che nel caso in disamina l'autorità di prime cure ha effettuato un esame materiale dell'esistenza di motivi umanitari, esercitando dunque di fatto il suo potere di apprezzamento. In secondo luogo, la SEM ha indicato nel provvedimento querelato i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'applicazione della clausola di sovranità e ciò secondo criteri oggettivi e trasparenti. Essa infatti, ritenuta la particolarità del caso di specie, ha richiesto delle garanzie alle autorità tedesche per la continuazione delle misure di sostegno messe in atto in Svizzera. Avendo ottenuto la garanzia di una presa a carico adeguata, in particolare che le medesime misure potranno essere previste pure in Germania, la SEM ha ritenuto possibile trasferimento degli interessati poiché l'interruzione dei trattamenti sarà solo temporanea e le misure di appoggio in favore della famiglia potranno essere prescritte in Germania in tempi brevi e con i minor disagi possibili. Ritenute queste considerazioni, la SEM ha dunque analizzato l'esistenza di motivi umanitari applicando dei criteri oggettivi e trasparenti, malgrado la preferenza degli interessati per il trattamento della loro domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.1) e non vi è dunque motivo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. 6.3 Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui i documenti trasmessi alle autorità tedesche sarebbero incompleti, il Tribunale rileva che la trasmissione di atti inerenti alla situazione medica degli insorgenti costituisce una questione di organizzazione del trasferimento e dunque di competenza delle autorità cantonali.

7. Di conseguenza, vista l'inapplicabilità della clausola di sovranità da parte della Svizzera, la Germania è competente per l'esame della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

8. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Germania confermata e le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria respinte. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 novembre 2016, non vengono prelevate spese processuali.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: