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D-2777/2023

D-2777/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.

E. 3 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito THOMAS PFISTERER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). A titolo preliminare, il Tribunale rileva come il gravame presentato dal rappresentante del ricorrente tempestivamente il 17 maggio 2023, verrà trattato quale complemento e integrazione del ricorso del 15 maggio 2023, inoltrato dall'insorgente in lingua inglese. Pertanto, ai sensi dei motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del primo memoriale ricorsuale. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 6.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to III "Rechtliches", p.to 2, pag. 11 e segg. del ricorso del 17 maggio 2023). In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 6.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid.8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del Tribunale D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Spescha Marc, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, n° 1 e seg., pag. 139 ad art. 26a; cfr. anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 6.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, in quanto a suo dire la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche e non avrebbe tenuto conto di vari rapporti delle ONG che denunciano tali carenze, limitandosi a sottolineare che non vi sono motivi sostanziali per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia presentino delle lacune. Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1 febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. Anche i rapporti delle ONG, tra l'altro argomento che il ricorrente ha apportato soltanto con il gravame, non mutano tale conclusione. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio.

E. 6.4 Riguardo all'istruzione relativa alla situazione valetudinaria del ricorrente, Il Tribunale dapprima ravvisa nell'incarto della SEM, che già al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato, non vi era presente documentazione medica agli atti. L'interessato ha affermato durante il colloquio Dublino di sentirsi bene (cfr. atto della SEM n. 18/2). L'autorità inferiore l'ha inoltre reso attento sul fatto che incomberebbe al richiedente la responsabilità di far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe essere determinante per la procedura d'asilo e che pertanto egli avrebbe avuto la responsabilità di consultare l'infermeria Medic Help del Centro federale d'asilo dove alloggiava (cfr. atto della SEM n. 18/2). Viste tali circostanze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica dell'insorgente fosse sufficientemente acclarata. L'evenienza sollevata dall'insorgente nel suo gravame che, dopo l'emissione della decisione impugnata soffrirebbe di depressione e di problemi di sonno (cfr. p.to II "Sachverhat", p.to 7, pag. 4 del ricorso del 17 maggio 2023) e avrebbe avuto bisogno di una prima visita psichiatrica in relazione al trauma subito, come pure sarebbe in attesa dei risultati di un esame ecocardiografico a causa di un soffio cardiaco anomalo (cfr. p.to II "Sachverhat", p.to 14 seg., pag. 6 del ricorso del 17 maggio 2023), non muta tale conclusione. Invero, non vi sono né agli atti né men che meno sono stati adotti con il ricorso, degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere che il substrato fattuale contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali in concreto. Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le problematiche allegate, peraltro non comprovate da alcuna prova tangibile nel concreto, possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significante riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento in Croazia. Visti tali presupposti, l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. La censura formale è in quindi in tal senso integralmente da respingere. Di conseguenza non si ravvisa neppure alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.

E. 6.5 Il ricorrente, nel suo gravame, contesta inoltre la decisione impugnata rimproverando alla SEM di non aver citato le fonti sulle quali avrebbe basato la sua decisione per apprezzare la situazione dei richiedenti l'asilo trasferiti nell'ambito Dublino in Croazia, in particolare per quanto attiene alla possibilità per le persone interessate da comportamenti scorretti da parte di alcuni membri delle forze di sicurezza croate di sporgere denuncia contro questi funzionari colpevoli con l'aiuto di una ONG o direttamente alla polizia (cfr. p.to III "Rechtliches", p.to 25, pag. 9 del ricorso del 17 maggio 2023). In tal senso, egli si prevale implicitamente di una carenza di motivazione della decisione avversata (cfr. a tal proposito DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,133 III 439 consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2;). Nella fattispecie, seppure sia corretto che la SEM non abbia chiaramente referenziato nella sua decisione le fonti sulle quali si è fondata per il suo apprezzamento, tuttavia già in più casi simili concernenti dei trasferimenti Dublino verso la Croazia, il Tribunale ha avuto occasione di esprimersi su tale questione. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che l'argomentazione sviluppata dalla SEM è sufficiente per permettere ai ricorrenti di comprendere il ragionamento alla base della decisione di trasferimento Dublino e di impugnare tale decisione, di modo che il suo dovere di motivazione non è stato violato (cfr. sentenza del Tribunale F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.). Ora tale giurisprudenza è liberamente accessibile sul sito internet del Tribunale, e la rappresentanza giuridica del ricorrente - quale associazione specializzata nella difesa dei richiedenti l'asilo - non può quindi pretendere validamente di non averne avuto contezza o che non poteva prenderne conoscenza, in vista di esercitare in piena conoscenza di causa il diritto di ricorso del suo mandante (cfr. in tal senso anche la sentenza F-1103/2022 succitata consid. 3.3.2).

E. 6.6 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per un riesame, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultimo, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.

E. 7.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 8.1 Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che l'interessato era entrato illegalmente nonché gli erano state rilevate le impronte digitali in Croazia il (...) febbraio 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). Visti tali presupposti, il (...) febbraio 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati dall'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 19/7). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (...) aprile 2023 (cfr. atto della SEM n. 22/1).

E. 8.2 La competenza croata non risulta venire meno in quanto, a detta del ricorrente nell'atto ricorsuale, le autorità avrebbero forzatamente prelevato le impronte dattiloscopiche. Difatti, tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dubino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 9.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 9.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni.

E. 9.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la B._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative citate nel ricorso dall'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, che l'avrebbero maltrattato, in quanto sarebbe stato costretto a entrare in un fiume mentre gli agenti di polizia lo deridevano e lo filmavano, per poi essere successivamente rinchiuso in un autoveicolo con i vestiti bagnati e l'aria condizionata fredda accesa per varie ore, per poi essere portato in un luogo dove gli è stato dato pochissimo cibo e dove è stato insultato dagli stessi agenti, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto della SEM n. 18/2). A tal proposito, quanto asserito nell'atto ricorsuale (cfr. p.to II "Sachverhalt", p.to 1, pag. 4 del ricorso del 17 maggio 2023) nulla muta alla presente decisione, tanto più che quanto riportato, ovvero che oltre all'asserito bagno nel fiume e l'attesa forzata nell'autoveicolo con i vestiti bagnati per quasi dodici ore, il ricorrente sarebbe stato rinchiuso per tre giorni dove avrebbe ricevuto a malapena del pane e dell'acqua e dove non avrebbe avuto accesso né a cure mediche per la sua gamba ferita - ciò che viene allegato per la prima volta nel secondo ricorso trasmesso al Tribunale - , né a un interprete, né a un rappresentante legale, non è sostanziato da alcun mezzo di prova, e non permette quindi di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un ritorno in Croazia. Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario, al contrario di quanto sostenuto nell'atto ricorsuale. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.4 Per quanto concerne le richieste dall'insorgente nel gravame in merito al fatto che l'autorità inferiore ottenga dalle competenti autorità croate delle garanzie che il ricorrente avrà accesso immediato alla procedura di asilo, ad un alloggio, al cibo e a cure psicologiche adeguate e regolari, v'è da rimarcare che le autorità croate il (...) aprile 2023 hanno accolto la presa a carico dell'insorgente, e quindi si sono esplicitamente pronunciate circa la loro competenza in merito alla continuazione della procedura d'asilo e d'allontanamento dell'insorgente. Per quanto le condizioni in Croazia siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; tuttavia, nel caso di un suo trasferimento in Croazia nell'ambito di un trasferimento Dublino, egli troverà accoglienza direttamente nelle strutture d'asilo presenti sul posto e dunque sarà posto in una situazione differente rispetto al suo primo soggiorno nel suddetto Paese. Inoltre, nel caso di necessità, come già si è detto, egli potrà senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in Croazia e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza) ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Si osserva che quest'ultimo Paese è uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante che è di principio disposto e in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone. Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario a far valere i suoi diritti. Visti tali presupposti e quanto già si è considerato in precedenza (cfr. supra consid. 9.3), la SEM non è tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame.

E. 10.1 Altresì, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 10.2.1 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute attuale di cui si è già riportato precedentemente (cfr. supra consid. 6.4), occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 10.2.2 Nel caso di specie, lo stato di salute dell'interessato emerso solamente nell'atto ricorsuale, non è in alcun modo sostanziato e non è manifestamente in grado di raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza topica sopra referenziata. Il Tribunale rileva dagli atti di causa come egli avesse conoscenza della possibilità di accesso a un medico dal suo arrivo in Svizzera, ciò di cui tuttavia non ha usufruito. D'altronde, il ricorrente non ha mai accennato a problemi di natura psicologica o fisica, allegazione apportata soltanto in fase ricorsuale ed in alcun modo provata, durante l'intero arco dell'iter procedurale e ciò nonostante fosse stato reso attento in merito alla propria responsabilità di segnalare qualsiasi problematica medica che avrebbe potuto rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo (cfr. atto della SEM n.°18/2).

E. 10.2.3 In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 10.2.4 A tali condizioni, la situazione medica del ricorrente non è, all'evidenza, suscettibile di costituire un ostacolo ostativo all'esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia.

E. 10.3 Ne discende, che il trasferimento dell'interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata.

E. 10.4 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po-tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 10.5 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

E. 11 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di causa relative alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e l'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risultano essere senza oggetto.

E. 13 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 Poiché l'insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese procedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore, così come richiesto nel primo memoriale ricorsuale, è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2777/2023 Sentenza del 24 maggio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 maggio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2023. Da ricerche intraprese dalla SEM (...) febbraio 2023, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", è risultato che l'interessato era entrato illegalmente nonché gli erano state rilevate le impronte digitali in Croazia il (...) febbraio 2023 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-8/1). A.b Il (...) febbraio 2023 il richiedente è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), nell'ambito del quale gli è stata in particolare offerta la possibilità di essere sentito riguardo al suo stato di salute e ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Croazia. A supporto della sua domanda d'asilo il ricorrente ha presentato fotocopia del passaporto e della taskara. A.c Il (...) febbraio 2023, sulla base delle predette informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa croata, una domanda di presa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III. A.d Il (...) aprile 2023, le autorità croate preposte, hanno accettato la presa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 13 par. 1 RD III. B. Con decisione del (...) maggio 2023, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 26/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il 10 maggio 2023 il rappresentante legale del ricorrente ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura del (...) febbraio 2023 (cfr. atti della SEM n. 11/1 e 27/1). D. Con ricorso non datato (ma secondo l'invio postale inoltrato il 15 maggio 2023, cfr. busta dell'invio postale raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'insorgente, secondo il senso, ha avversato la predetta decisione dell'autorità inferiore, opponendosi al suo trasferimento in Croazia. Ha inoltre formulato richiesta, secondo il senso, di assistenza giudiziaria comprensiva del gratuito patrocinio con la nomina di un patrocinatore. E. In pendenza di causa, il Tribunale ha ricevuto un secondo ricorso, datato 17 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali), presentato dal rappresentante del ricorrente in lingua tedesca, contro la summenzionata decisione della SEM. A titolo procedurale l'insorgente ha chiesto d'un canto l'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e d'altro canto, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare. Nel merito, egli ha postulato in via principale l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento della domanda di asilo. In primo subordine ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuovo esame, ed in secondo subordine che l'autorità inferiore ottenga dalle competenti autorità croate delle garanzie che il ricorrente avrà accesso immediato alla procedura di asilo, ad un alloggio, al cibo e a cure psicologiche adeguate e regolari, il tutto a spese dell'autorità inferiore. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.

3. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito THOMAS PFISTERER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). A titolo preliminare, il Tribunale rileva come il gravame presentato dal rappresentante del ricorrente tempestivamente il 17 maggio 2023, verrà trattato quale complemento e integrazione del ricorso del 15 maggio 2023, inoltrato dall'insorgente in lingua inglese. Pertanto, ai sensi dei motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del primo memoriale ricorsuale. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-ciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

5. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 6. 6.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to III "Rechtliches", p.to 2, pag. 11 e segg. del ricorso del 17 maggio 2023). In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 6.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid.8.3.5). In materia d'asilo l'art. 26a LAsi prevede non di meno alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è da relativizzare (cfr. sentenza del Tribunale D-1560/2021 del 30 aprile 2021 consid. 6.4.1; Spescha Marc, Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, n° 1 e seg., pag. 139 ad art. 26a; cfr. anche art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 PA). In tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 6.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, in quanto a suo dire la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza la situazione presente in Croazia in relazione alle carenze sistemiche e non avrebbe tenuto conto di vari rapporti delle ONG che denunciano tali carenze, limitandosi a sottolineare che non vi sono motivi sostanziali per ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia presentino delle lacune. Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Croazia, quale stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti le argomentazioni concernenti la situazione d'accoglienza in Croazia. In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1 febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2) non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo al sistema d'asilo e d'accoglienza croato. Anche i rapporti delle ONG, tra l'altro argomento che il ricorrente ha apportato soltanto con il gravame, non mutano tale conclusione. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta in merito alla situazione del sistema croato, non comporta una violazione del principio inquisitorio. 6.4 Riguardo all'istruzione relativa alla situazione valetudinaria del ricorrente, Il Tribunale dapprima ravvisa nell'incarto della SEM, che già al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato, non vi era presente documentazione medica agli atti. L'interessato ha affermato durante il colloquio Dublino di sentirsi bene (cfr. atto della SEM n. 18/2). L'autorità inferiore l'ha inoltre reso attento sul fatto che incomberebbe al richiedente la responsabilità di far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe essere determinante per la procedura d'asilo e che pertanto egli avrebbe avuto la responsabilità di consultare l'infermeria Medic Help del Centro federale d'asilo dove alloggiava (cfr. atto della SEM n. 18/2). Viste tali circostanze, il Tribunale ritiene che la SEM potesse partire dal presupposto che la situazione medica dell'insorgente fosse sufficientemente acclarata. L'evenienza sollevata dall'insorgente nel suo gravame che, dopo l'emissione della decisione impugnata soffrirebbe di depressione e di problemi di sonno (cfr. p.to II "Sachverhat", p.to 7, pag. 4 del ricorso del 17 maggio 2023) e avrebbe avuto bisogno di una prima visita psichiatrica in relazione al trauma subito, come pure sarebbe in attesa dei risultati di un esame ecocardiografico a causa di un soffio cardiaco anomalo (cfr. p.to II "Sachverhat", p.to 14 seg., pag. 6 del ricorso del 17 maggio 2023), non muta tale conclusione. Invero, non vi sono né agli atti né men che meno sono stati adotti con il ricorso, degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere che il substrato fattuale contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale applicabile, che possano comportare una violazione di disposizioni internazionali in concreto. Allo stesso modo, non vi sono elementi agli atti per sospettare che le problematiche allegate, peraltro non comprovate da alcuna prova tangibile nel concreto, possano raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significante riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento in Croazia. Visti tali presupposti, l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. La censura formale è in quindi in tal senso integralmente da respingere. Di conseguenza non si ravvisa neppure alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. 6.5 Il ricorrente, nel suo gravame, contesta inoltre la decisione impugnata rimproverando alla SEM di non aver citato le fonti sulle quali avrebbe basato la sua decisione per apprezzare la situazione dei richiedenti l'asilo trasferiti nell'ambito Dublino in Croazia, in particolare per quanto attiene alla possibilità per le persone interessate da comportamenti scorretti da parte di alcuni membri delle forze di sicurezza croate di sporgere denuncia contro questi funzionari colpevoli con l'aiuto di una ONG o direttamente alla polizia (cfr. p.to III "Rechtliches", p.to 25, pag. 9 del ricorso del 17 maggio 2023). In tal senso, egli si prevale implicitamente di una carenza di motivazione della decisione avversata (cfr. a tal proposito DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,133 III 439 consid. 3.3, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2;). Nella fattispecie, seppure sia corretto che la SEM non abbia chiaramente referenziato nella sua decisione le fonti sulle quali si è fondata per il suo apprezzamento, tuttavia già in più casi simili concernenti dei trasferimenti Dublino verso la Croazia, il Tribunale ha avuto occasione di esprimersi su tale questione. Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che l'argomentazione sviluppata dalla SEM è sufficiente per permettere ai ricorrenti di comprendere il ragionamento alla base della decisione di trasferimento Dublino e di impugnare tale decisione, di modo che il suo dovere di motivazione non è stato violato (cfr. sentenza del Tribunale F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.). Ora tale giurisprudenza è liberamente accessibile sul sito internet del Tribunale, e la rappresentanza giuridica del ricorrente - quale associazione specializzata nella difesa dei richiedenti l'asilo - non può quindi pretendere validamente di non averne avuto contezza o che non poteva prenderne conoscenza, in vista di esercitare in piena conoscenza di causa il diritto di ricorso del suo mandante (cfr. in tal senso anche la sentenza F-1103/2022 succitata consid. 3.3.2). 6.6 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per un riesame, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultimo, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 7. 7.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 8. 8.1 Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che l'interessato era entrato illegalmente nonché gli erano state rilevate le impronte digitali in Croazia il (...) febbraio 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). Visti tali presupposti, il (...) febbraio 2023, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati dall'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto della SEM n. 19/7). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (...) aprile 2023 (cfr. atto della SEM n. 22/1). 8.2 La competenza croata non risulta venire meno in quanto, a detta del ricorrente nell'atto ricorsuale, le autorità avrebbero forzatamente prelevato le impronte dattiloscopiche. Difatti, tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dubino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 9. 9.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, nel suddetto Paese, carenze sistemiche nella sua procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 9.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. 9.3 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la B._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9; tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 6.2). Per un cambiamento della giurisprudenza precitata, non sono dati gli estremi nel caso in parola, anche tenuto conto dei vari rapporti delle organizzazioni non governative citate nel ricorso dall'insorgente. In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente egli non ha dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Le argomentazioni dell'insorgente in merito all'agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, che l'avrebbero maltrattato, in quanto sarebbe stato costretto a entrare in un fiume mentre gli agenti di polizia lo deridevano e lo filmavano, per poi essere successivamente rinchiuso in un autoveicolo con i vestiti bagnati e l'aria condizionata fredda accesa per varie ore, per poi essere portato in un luogo dove gli è stato dato pochissimo cibo e dove è stato insultato dagli stessi agenti, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto della SEM n. 18/2). A tal proposito, quanto asserito nell'atto ricorsuale (cfr. p.to II "Sachverhalt", p.to 1, pag. 4 del ricorso del 17 maggio 2023) nulla muta alla presente decisione, tanto più che quanto riportato, ovvero che oltre all'asserito bagno nel fiume e l'attesa forzata nell'autoveicolo con i vestiti bagnati per quasi dodici ore, il ricorrente sarebbe stato rinchiuso per tre giorni dove avrebbe ricevuto a malapena del pane e dell'acqua e dove non avrebbe avuto accesso né a cure mediche per la sua gamba ferita - ciò che viene allegato per la prima volta nel secondo ricorso trasmesso al Tribunale - , né a un interprete, né a un rappresentante legale, non è sostanziato da alcun mezzo di prova, e non permette quindi di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Tali assunti non sono sufficienti per ritenere che il ricorrente subirebbe un trattamento uguale nel caso di un ritorno in Croazia. Il ricorrente, non ha del resto apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i propri diritti. Il ricorrente potrà inoltre richiedere l'aiuto delle preposte autorità nel caso in cui si sentisse concretamente minacciato in Croazia da parte di terzi, Paese che dispone di un sistema di polizia e di giustizia funzionante, che è in grado e disposto ad offrire l'aiuto necessario, al contrario di quanto sostenuto nell'atto ricorsuale. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 9.4 Per quanto concerne le richieste dall'insorgente nel gravame in merito al fatto che l'autorità inferiore ottenga dalle competenti autorità croate delle garanzie che il ricorrente avrà accesso immediato alla procedura di asilo, ad un alloggio, al cibo e a cure psicologiche adeguate e regolari, v'è da rimarcare che le autorità croate il (...) aprile 2023 hanno accolto la presa a carico dell'insorgente, e quindi si sono esplicitamente pronunciate circa la loro competenza in merito alla continuazione della procedura d'asilo e d'allontanamento dell'insorgente. Per quanto le condizioni in Croazia siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; tuttavia, nel caso di un suo trasferimento in Croazia nell'ambito di un trasferimento Dublino, egli troverà accoglienza direttamente nelle strutture d'asilo presenti sul posto e dunque sarà posto in una situazione differente rispetto al suo primo soggiorno nel suddetto Paese. Inoltre, nel caso di necessità, come già si è detto, egli potrà senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in Croazia e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza) ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Si osserva che quest'ultimo Paese è uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante che è di principio disposto e in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone. Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario a far valere i suoi diritti. Visti tali presupposti e quanto già si è considerato in precedenza (cfr. supra consid. 9.3), la SEM non è tenuta a richiedere ulteriori informazioni o garanzie specifiche alle autorità croate, così come postulato dall'insorgente nel gravame. 10. 10.1 Altresì, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta "clausola di sovranità"). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 10.2 10.2.1 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute attuale di cui si è già riportato precedentemente (cfr. supra consid. 6.4), occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.2.2 Nel caso di specie, lo stato di salute dell'interessato emerso solamente nell'atto ricorsuale, non è in alcun modo sostanziato e non è manifestamente in grado di raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza topica sopra referenziata. Il Tribunale rileva dagli atti di causa come egli avesse conoscenza della possibilità di accesso a un medico dal suo arrivo in Svizzera, ciò di cui tuttavia non ha usufruito. D'altronde, il ricorrente non ha mai accennato a problemi di natura psicologica o fisica, allegazione apportata soltanto in fase ricorsuale ed in alcun modo provata, durante l'intero arco dell'iter procedurale e ciò nonostante fosse stato reso attento in merito alla propria responsabilità di segnalare qualsiasi problematica medica che avrebbe potuto rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo (cfr. atto della SEM n.°18/2). 10.2.3 In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 10.2.4 A tali condizioni, la situazione medica del ricorrente non è, all'evidenza, suscettibile di costituire un ostacolo ostativo all'esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia. 10.3 Ne discende, che il trasferimento dell'interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata. 10.4 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po-tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per-tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.5 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

11. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di causa relative alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e l'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risultano essere senza oggetto.

13. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. Poiché l'insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese procedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore, così come richiesto nel primo memoriale ricorsuale, è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban-donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di un gratuito patrocinatore, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: