Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino guineano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 gennaio 2024, pretendendosi minorenne. A favore della sua domanda d'asilo egli ha presentato la copia dell'estratto del regi- stro civile (atto di nascita) rilasciato il (…) novembre 2023. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EU- RODAC" del 25 gennaio 2024 è risultato che l'interessato aveva già depo- sitato una domanda d'asilo in Romania in data (…) ottobre 2023. A.c Il 29 gennaio 2024 l'interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale della Regione (…). A.d In data 19 febbraio 2024 egli è stato sentito quale minore non accom- pagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha infor- mato il richiedente circa la possibile competenza della Romania per il trat- tamento della sua domanda d'asilo e gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito e prospettando una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). All'interessato è inoltre stato con- cesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute. A.e In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 27 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risul- tanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM il 29 febbraio 2024. A.f Il 21 marzo 2024 la SEM ha inoltrato alle competenti autorità romene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) allegando alla stessa i risultati della perizia medico-legale.
D-2657/2024 Pagina 3 A.g Il 22 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta ed alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione cen- trale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentante legale, l'interessato si è espresso con scritto del 27 marzo 2024. A.h Le autorità romene, in data 28 marzo 2024, hanno accettato la richie- sta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. A.i In data 3 aprile 2024 la SEM ha modificato la data di nascita dell'inte- ressato in SIMIC in (…) 2006 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il 22 aprile 2024, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interes- sato verso la Romania entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed incaricando il Cantone C._______ con l’esecuzione della mi- sura. Altresì, ha disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice ed ha constatato l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. C. Il 29 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 aprile 2024) l'interessato – per il tramite del suo rappresentante legale – è insorto contro la decisione della SEM del 18 aprile 2024 dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via prin- cipale l'annullamento della decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, per il completamento dell'istruttoria. Egli ha altresì richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anti- cipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 30 aprile 2024 il Tribunale ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.
D-2657/2024 Pagina 4 E. Con scritto del 2 maggio 2024 il ricorrente ha trasmesso l'estratto del regi- stro civile (atto di nascita) in originale, un documento del Tribunale della Repubblica della Guinea ("Jugement supplétif tenant lieu d'acte de nais- sance") in originale datato (…) novembre 2023, una carta scolastica del (…) ottobre 2021 in copia, tutti in lingua francese, con annessa la busta d'invio. F. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche.
Erwägungen (50 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
D-2657/2024 Pagina 5 (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 5.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'inte- ressato ha riferito di essere nato il (…) 2007 e di avere (…) anni e (…) mesi, quasi (…) mesi. Avrebbe appreso la sua data di nascita a scuola. Egli sarebbe espatriato dalla Guinea a (…) 2023 all'età di (…) anni. Egli avrebbe avuto (…) o (…) anni all'inizio della scuola nel 2014. Nel 2022 avrebbe smesso di frequentarla. In merito alla possibile competenza della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo egli ha innanzitutto dichiarato di non aver chiesto asilo in nessun altro Paese, ma di essere stato fermato dalle autorità romene le quali gli avrebbero preso le impronte. Egli sarebbe poi stato rinchiuso senza cibo e senza acqua ed avrebbe do- vuto dormire in un posto dove "c'erano delle bestioline che succhiano il sangue come quelle che ti portano la scabbia". Egli non vorrebbe dunque far ritorno in Romania.
E. 5.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato osserva che le sue dichiarazioni sarebbero state coerenti e prive di con- traddizioni. Oltretutto, l'audizione si sarebbe svolta inizialmente in francese, lingua non ben conosciuta da egli, e solo in un secondo momento si sa- rebbe passati alla lingua peul. Inoltre, il problema con la lingua francese non sarebbe stato verbalizzato nonostante ne fosse stata fatta esplicita ri- chiesta dalla rappresentante legale. In seguito, egli rileva che sarebbe im- possibile ottenere un documento d'identità, non potendosi recare di per- sona negli uffici preposti della Guinea. Sarebbe parimenti impossibile for- nire l'originale dell'estratto del registro civile (atto di nascita), non avendo più contatti con parenti o amici nel suo Paese. Infine, per quanto riguarda le risultanze della perizia medico-legale, egli rileva in primo luogo che nelle conclusioni non verrebbe riportata l'età mi- nima dell'esame odontostomatologico, rispettivamente una media tra l'età minima di suddetto esame e l'età minima dell'esame osseo. In secondo luogo, per l'esame odontostomatologico verrebbe riportata l'età minima pari a 17.34 anni – risultante dai denti #38 e #48 – ma non verrebbe spie- gato che l'età minima per i denti #18 e #28 sarebbe 17.26 anni. Infine, i dati
D-2657/2024 Pagina 6 riguardanti i tempi di calcificazione per la popolazione guineana sarebbero limitati e i pochi studi riporterebbero che si tenderebbe semmai a sovradi- mensionare l'età.
E. 5.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe presentato alcun documento d'identità originale suscetti- bile di comprovare la sua identità, invero l'estratto del registro di stato civile guineano, peraltro prodotto in copia – rendendo così impossibile la verifi- cazione dell'autenticità – non rappresenterebbe un documento ufficiale di viaggio e identità ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi. In seguito, egli non avrebbe saputo rendere credibili elementi fondamentali in merito all'età e alla data di nascita, alla sua biografia nonché al suo percorso scolastico e professionale. Egli non sarebbe stato in grado di fornire una data d'espa- trio precisa, indicando prima il 2022 per poi correggersi ed indicare il 2023. Anche in merito al suo percorso scolastico mancherebbero dei riferimenti temporali precisi. Il richiedente avrebbe poi fornito dichiarazioni inconsi- stenti relative ai suoi famigliari non avendo saputo indicare l'età né dei ge- nitori né del fratello, e neppure la differenza d'età con quest'ultimo. Infine, dall'accettazione da parte delle autorità romene risulterebbe che egli sa- rebbe stato registrato in tale Paese quale maggiorenne, nato il (…) 1995. Il fatto che l'amico del fratello abbia compilato i formulari ed egli non avrebbe saputo quale data sarebbe stata fornita, costituirebbe una mera allegazione di parte. In seguito, la perizia medico-legale sarebbe giunta alla conclusione che egli avrebbe già superato la soglia della maggiore età. Questi elementi, considerati nella loro globalità, non solo non permetterebbero di rendere verosimile la minore età, ma farebbero sorgere forti dubbi quanto alla data di nascita allegata. Di conseguenza, la SEM ha modificato la data di nascita in SIMIC ed ha considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Successivamente, l'autorità inferiore ha constatato la compe- tenza della Romania per il trattamento della domanda d'asilo dell'interes- sato e l'assenza di fondati motivi di ritenere l'esistenza di carenze sistemi- che in tale Paese. Altresì non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Re- golamento Dublino III. In particolare, il suo stato di salute non sarebbe osta- tivo al trasferimento.
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E. 5.4 In sede ricorsuale, l'insorgente ha anzitutto contestato le valutazioni della SEM in merito alla minore età. L'autorità inferiore, a suo avviso, sem- brerebbe essersi basata esclusivamente sulle sue dichiarazioni, senza tut- tavia considerare in alcun modo la copia dell'estratto del registro di stato civile guineano. Altresì, le allegazioni dell'insorgente sarebbero coerenti e non contraddittorie. Non gli si potrebbe imputare il fatto di non conoscere gli anni di differenza con il fratello o l'età dei genitori, dal momento che non sarebbe a conoscenza della loro data di nascita. La SEM avrebbe al pro- posito omesso di considerare il contesto socioculturale. Inoltre, egli si sa- rebbe dimostrato coerente nelle dichiarazioni circa la sua età e data di na- scita. L'unica contraddizione ravvisabile sarebbe quella in merito alla sco- larizzazione. In seguito, il ricorrente ritiene che la motivazione della SEM sia stata carente in merito ai dati con i quali egli sarebbe conosciuto in Romania, avendo egli dichiarato di non aver compilato personalmente al- cun formulario. Oltre a ciò, l'insorgente contesta il valore probatorio della perizia medico- legale. Egli ritiene anzitutto che la SEM avrebbe violato il suo diritto di es- sere sentito, dal momento che non si sarebbe espressa sui rilievi sollevati in sede di parere e si sarebbe limitata a considerare le conclusioni peritali. Egli ribadisce inoltre quanto già espresso in sede di diritto di essere sentito. Infine, seppure non basato su criteri strettamente scientifici, egli appari- rebbe visibilmente un giovane ragazzo. Di conseguenza, egli avrebbe reso verosimile la sua minore età. Per quanto riguarda in seguito la competenza della Romania, il ricorrente rileva di non aver depositato alcuna domanda d'asilo in tale Paese. La SEM avrebbe dovuto dunque chiedere alle autorità romene conferma esplicita in merito al deposito di una domanda d'asilo e non limitarsi a dare per certo il dato Eurodac. Il serio dubbio che le autorità romene abbiano registrato una domanda d'asilo in luogo di una rilevazione delle impronte (interpella- zione) sarebbe molto forte e, in ogni caso, non smentito dalla mera accet- tazione. Tale richiesta di informazioni apparirebbe altresì necessaria in re- lazione alle differenti generalità registrate in Romania.
E. 6.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
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E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
E. 7.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell’interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell’ambito della determinazione dello Stato responsabile per l’esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell’ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non per- mette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà te- nuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente con- siderato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu- diziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale
D-2657/2024 Pagina 9 dell’interessato nel Paese d’origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l’istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 7.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determina- zione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle pe- rizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell’esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forni- scono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le li- nee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Alters- diagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell’età unicamente il cosiddetto "principio dell’età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022 [in seguito: Methodendokument AGFAD], pag. 4 segg.; cfr. anche fra le tante la sen- tenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).
E. 7.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomogra- fia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età mi- nima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11).
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E. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risul- tato uno stadio di sviluppo H, corrispondente ad un'età minima di 17.57 anni e con una probabilità che l'interessato abbia superato la minore età del 90.1%, rispettivamente del 96.3% a seconda degli studi di riferi- mento. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di calcifi- cazione ossea 4, corrispondente ad un'età minima di 21.6 anni e ad una massima di 40.5 anni. Oltre al fatto che in un tale caso le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2), conformemente alla giuri- sprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), è necessario verificare se vi sia sovrapposizione tra gli intervalli. Nel caso in disamina, quand'anche l'e- same odontostomatologico non riporti l'età media né la deviazione stan- dard, le stesse possono essere dedotte dalla tabella dei risultati riportata a pag. 12 (cfr. atto SEM 23/15). Dai denti del giudizio inferiori, inclusi nello studio, risulta infatti un intervallo di età (secondo OLZE e coll.) di 22.9 ± 2.4 = 20.5-25.3 per il dente #38 e di 22.9 ± 2.3 = 20.6-25.2 per il dente #48. In entrambi i casi vi è una sovrapposizione con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (età minima 21.6 anni, massima 40.5 anni). Di conse- guenza, la maggiore età del ricorrente risulta essere altamente probabile (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).
E. 8.2.1 Proseguendo nella valutazione, come a giusto titolo già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata – e dunque contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale secondo cui la SEM non avrebbe considerato la copia dell'estratto del registro civile (atto di nascita) – è ne- cessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante egli abbia trasmesso in sede ricorsuale il suo certificato di nascita emesso il (…) dicembre 2023 ed il "Jugement sup- plétif tenant lieu d'acte de naissance" (di seguito: "jugement supplétif" o "jugements supplétifs") datato (…) novembre 2023, entrambi in originale, tali documenti hanno uno scarso valore probatorio.
E. 8.2.2 Infatti, si rileva anzitutto che la corruzione raggiunge un livello molto elevato in vari settori d'attività in Guinea e che tale Stato risulta essere tra i più corrotti al mondo (al 141esimo posto su 180). Da vari organismi viene segnalata la corruzione generalizzata delle istituzioni pubbliche (cfr. Office of the Commissioner General for Refugees, Belgium [CEDOCA], COI Fo- cus,Guinée Corruption et fraude documentaire, 18.04.2024, < https://www.cgrs.be/en/country-information/corruption-et-fraude-
D-2657/2024 Pagina 11 documentaire-0 >, consultato il 24.05.2024, pag. 2 seg.). Diverse fonti in- dicano inoltre che l'uso di documenti falsi è una pratica consolidata in Gui- nea. I cosiddetti "jugements supplétifs" vengono emessi in assenza di un atto di nascita dal tribunale di prima istanza (cfr. IRB – Immigration and Refugee Board of Canada, Guinea: Requirements and procedure to obtain a birth certificate extract, including from abroad; information indicated on the document; incorrect or fraudulent birth certificate extracts (2009-Sep- tember 2016), 22.08.2016, < https://www.ecoi.net/de/doku- ment/1192889.html >, consultato il 24.05.2024). Il Ministero degli Affari Esteri olandese ha menzionato, citando una fonte confidenziale, che i "ju- gements supplétifs" sono spesso emessi "su misura" su richiesta e senza verifica, semplicemente sulla base delle dichiarazioni di due "testimoni" (cfr. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 06/2014, < https://open.overheid.nl/documenten/ronl-archief-31e6a001- 02e7-4589-b94b-7e28bc104aeb/pdf >, consultato il 24.05.2024). I giudici non richiedono tuttavia la presenza fisica dei testimoni e non verificano i fatti. Il richiedente non deve fare altro che fornire due carte d'identità di coloro che presenta come suoi testimoni (cfr. ibidem). Da diverse fonti emerge che il "jugement supplétif" è il documento più facile da ottenere e ne risulta che molti atti sono dei "veri-falsi" in ragione della frode e della mancanza di formazione di certi agenti dello stato civile (cfr. Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, < http://www.cnda.fr/content/down- load/129040/1307735/version/2/file/GIN_OFPRA-CNDA_11.2017_Rap- port%20de%20mission%20en%20Guinee.pdf >, consultato il 17.05.2024). È notorio che un cittadino guineano può, senza alcuna difficoltà, ottenere dal tribunale una sentenza complementare che menzioni qualsiasi data o luogo di nascita (cfr. sentenze del Tribunale E-6412/2019 del 18 feb- braio 2020 consid. 3.4 e E-1403/2024 dl 30 aprile 2024 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti). Il valore probatorio di tali documenti è dunque estrema- mente limitato, se non inesistente.
E. 8.2.3 Nel caso in esame, al di là della credibilità generale dei documenti presentati, si aggiunge il fatto che il ricorrente non è stato in grado di spie- gare il motivo per il quale lo zio materno, con il quale egli non avrebbe più avuto alcun contatto (cfr. atto SEM 32/2, pag. 1), avrebbe presentato di sua spontanea volontà una richiesta volta all'ottenimento di un "jugement sup- plétif" a novembre 2023 allorché l'insorgente già era espatriato. In secondo luogo, egli non è stato in grado di indicare il motivo per il quale in un primo tempo ha fornito solamente la copia (dell'estratto) dell'atto di nascita (una trascrizione del "jugement supplétif") mentre il "jugement supplétif" non è stato trasmesso. In seguito, la spiegazione fornita con scritto del
D-2657/2024 Pagina 12 2 maggio 2024 non appare convincente, ovvero che il ricorrente avrebbe chiesto ad un conoscente attualmente in Germania e proveniente dalla stessa zona d'origine, il quale avrebbe contattato lo zio materno per farsi pervenire i documenti. Mal si comprende il motivo per il quale l'interessato non avrebbe potuto lui stesso contattare il parente, dal momento che il do- cumento l'avrebbe ricevuto direttamente dallo zio via WhatsApp qualche mese prima (cfr. atto SEM 16/10, pag 7 pt. 4.04).
E. 8.2.4 Infine, per quanto riguarda la carta scolastica, fornita in copia, non costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la minore età.
E. 8.3 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le dichiarazioni dell'insorgente risultano infatti vaghe e stereotipate. Egli ha riferito, da una parte, di aver appreso la sua data di nascita a scuola, dove avrebbero festeggiato i compleanni. D'altra parte però, egli non ha saputo indicare quanti anni avesse all'inizio della scuola nel 2014 ed alla fine nel 2022 (cfr. atto SEM 16/10, pti. 1.06, 1.07 e 1.17.04). Motivare tali insussistenze con il fatto che egli non avrebbe com- preso bene il francese risulta essere una giustificazione nella fattispecie al limite del pretestuoso. Invero, non risulta che il rappresentante legale, pre- sente in audizione, abbia sollevato alcun problema; altresì, risulta dal ver- bale che poco dopo l'inizio dell'audizione l'interprete abbia parlato in peul, lingua madre dell'interessato (cfr. atto SEM 16/10, pto. 1.07). Non risulta neppure credibile che la SEM si sia rifiutata di verbalizzare eventuali pro- blemi, dal momento che non ci sono indizi al riguardo negli atti. Infine, va pure rilevato che il ricorrente è stato registrato quale maggiorenne in Ro- mania (nato il […] 1995; cfr. atto SEM 35/1). La spiegazione fornita, ovvero che l'amico del fratello avrebbe riempito il foglio dei dati personali al suo posto ed egli non saprebbe quale data sarebbe l'amico avrebbe riportato, non risulta essere convincente (cfr. atto SEM 16/10 pto. 5.02). Egli riferisce infatti poco dopo che l'amico avrebbe scritto lo stesso nome fornito in Sviz- zera, tuttavia in Romania è stato registrato come B._______ (cfr. atto SEM 35/1).
E. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un’at- tenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall’incarto ed in pre- senza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ri- tiene che l’insorgente – al quale incombeva l’onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) – non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell’inoltro della sua domanda d’asilo in
D-2657/2024 Pagina 13 Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza sum- menzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene.
E. 9.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Romania competente per l'analisi della do- manda.
E. 9.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote- zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di spe- cie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 9.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro de- signato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 9.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III).
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E. 9.5 Nella fattispecie, risulta dagli atti che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria in data 13 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 8/1). La richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III presentata dalla SEM il 21 marzo 2024 all'attenzione delle au- torità romene competenti (cfr. atto SEM 27/5) è stata accettata dalle sud- dette autorità in data 28 marzo 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/1).
E. 9.6 In considerazione di quanto precede, la competenza della Romania ri- sulta dunque di principio data. La censura ricorsuale dell'insorgente se- condo cui egli avrebbe unicamente fornito le impronte digitali in Bulgaria e non avrebbe depositato una domanda d'asilo, non potrebbe permettere una diversa valutazione e deve essere ritenuta, sulla base degli atti all'in- carto, un'allegazione di parte. A questo punto è opportuno inoltre sottoli- neare che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). In limine, si osserva poi che quand'anche il ricorrente fosse effettivamente stato soltanto interpel- lato in Romania, tale Stato sarebbe, di principio, comunque competente per l'esame della sua domanda d'asilo conformemente all'art. 13 par. 1 Re- golamento Dublino III.
E. 10.1 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro com- petente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 10.2 La Romania è legata alla Carta UE e parte firmataria della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in parti- colare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una proce- dura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto interna- zionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
D-2657/2024 Pagina 15 Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del ricono- scimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di se- guito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7248/2023 del 4 aprile 2024 con- sid. 4.2.1).
E. 10.3 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), negano ad oggi l'esistenza di fondati motivi di ritenere che la proce- dura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Romania presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7248/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.2.4 e relativi riferimenti). In questo contesto, il Tribunale riconosce che la situazione dei richiedenti asilo in Ro- mania può essere difficile, ma parte dal presupposto che la Romania sia, in principio, disposta ed in grado di garantire ai beneficiari di protezione i diritti a loro spettanti, o che tali diritti possano essere fatti valere attraverso azioni legali, se necessario. Di conseguenza, non presume che vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di acco- glienza dei richiedenti in Romania.
E. 10.4 Nella fattispecie, l'insorgente in sede ricorsuale non ha apportato in- dizi concreti che permettano di scostarsi dalle suesposte considerazioni. Conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 11.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovra- nità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato mem- bro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'au- torità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori
D-2657/2024 Pagina 16 dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezza- mento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 11.2 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a ter- mine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, uti- lizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in que- stione.
E. 11.3.1 Occorre ora verificare se lo stato di salute attuale del ricorrente co- stituisce un ostacolo al trasferimento.
E. 11.3.2 A tal proposito si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Ca- mera, 41738/10, § 181 segg.).
E. 11.3.3 Nella fattispecie, l'insorgente è stato sottoposto a diverse visite me- diche e ad esami di laboratorio per dei dolori addominali resistenti alla te- rapia (cfr. atti SEM 10/2, 18/4, 21/3, 24/2, 25/2, 33/2, 34/2, 37/1). Dopo l'emissione della sentenza egli è stato sottoposto ad una gastroscopia dalla quale non sono state riscontrate anomalie nell'esofago e nel duodeno (cfr. atto SEM 44/2). Di conseguenza, dagli atti non sono evincibili degli ele- menti concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU
D-2657/2024 Pagina 17 ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Romania. Risulta peraltro notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Altresì, in quanto Stato firmatario della di- rettiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la ne- cessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richie- denti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, ap- propriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).
E. 11.3.4 In definitiva, tenuto conto della restrittiva giurisprudenza in materia, la situazione medica del ricorrente non costituisce un ostacolo al suo tra- sferimento in Romania. Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e de- gli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Du- blino III).
E. 11.4 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscet- tibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III). Non risul- tano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 12 Di conseguenza, la Romania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III.
E. 13.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.
E. 13.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integra- zione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono
D-2657/2024 Pagina 18 indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una proce- dura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 14 Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM con- fermata.
E. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di con- cessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dal versamento di un an- ticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto.
E. 15.2 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 aprile 2024 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 16 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2657/2024 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2657/2024 Sentenza del 13 giugno 2024 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Susanne Genner, Thomas Segessenmann, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Guinea, patrocinato da Salvatore Crisogianni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 18 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino guineano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 gennaio 2024, pretendendosi minorenne. A favore della sua domanda d'asilo egli ha presentato la copia dell'estratto del registro civile (atto di nascita) rilasciato il (...) novembre 2023. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 25 gennaio 2024 è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania in data (...) ottobre 2023. A.c Il 29 gennaio 2024 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 19 febbraio 2024 egli è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha informato il richiedente circa la possibile competenza della Romania per il trattamento della sua domanda d'asilo e gli ha concesso il diritto di essere sentito in merito e prospettando una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). All'interessato è inoltre stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute. A.e In seguito alla pretesa minore età del richiedente, la SEM ha convocato l'interessato per lo svolgimento di una perizia per determinare la sua età. Il 27 febbraio 2024 egli è dunque stato sottoposto ad un esame clinico e a degli esami radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). Le risultanze dell'esame sono state trasmesse alla SEM il 29 febbraio 2024. A.f Il 21 marzo 2024 la SEM ha inoltrato alle competenti autorità romene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) allegando alla stessa i risultati della perizia medico-legale. A.g Il 22 marzo 2024 la SEM ha informato il richiedente dei risultati della perizia medica concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta ed alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Per il tramite della rappresentante legale, l'interessato si è espresso con scritto del 27 marzo 2024. A.h Le autorità romene, in data 28 marzo 2024, hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III. A.i In data 3 aprile 2024 la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...) 2006 e l'ha considerato maggiorenne per il seguito della procedura. B. Con decisione del 18 aprile 2024, notificata il 22 aprile 2024, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Romania entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed incaricando il Cantone C._______ con l'esecuzione della misura. Altresì, ha disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice ed ha constatato l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. C. Il 29 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 aprile 2024) l'interessato - per il tramite del suo rappresentante legale - è insorto contro la decisione della SEM del 18 aprile 2024 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, per il completamento dell'istruttoria. Egli ha altresì richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 30 aprile 2024 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Con scritto del 2 maggio 2024 il ricorrente ha trasmesso l'estratto del registro civile (atto di nascita) in originale, un documento del Tribunale della Repubblica della Guinea ("Jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance") in originale datato (...) novembre 2023, una carta scolastica del (...) ottobre 2021 in copia, tutti in lingua francese, con annessa la busta d'invio. F. In corso di procedura l'interessato è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 5. 5.1 In sede di audizione per minori non accompagnati (PA-RMNA), l'interessato ha riferito di essere nato il (...) 2007 e di avere (...) anni e (...) mesi, quasi (...) mesi. Avrebbe appreso la sua data di nascita a scuola. Egli sarebbe espatriato dalla Guinea a (...) 2023 all'età di (...) anni. Egli avrebbe avuto (...) o (...) anni all'inizio della scuola nel 2014. Nel 2022 avrebbe smesso di frequentarla. In merito alla possibile competenza della Romania per la trattazione della sua domanda d'asilo egli ha innanzitutto dichiarato di non aver chiesto asilo in nessun altro Paese, ma di essere stato fermato dalle autorità romene le quali gli avrebbero preso le impronte. Egli sarebbe poi stato rinchiuso senza cibo e senza acqua ed avrebbe dovuto dormire in un posto dove "c'erano delle bestioline che succhiano il sangue come quelle che ti portano la scabbia". Egli non vorrebbe dunque far ritorno in Romania. 5.2 In sede di diritto di essere sentito in merito alla minore età, l'interessato osserva che le sue dichiarazioni sarebbero state coerenti e prive di contraddizioni. Oltretutto, l'audizione si sarebbe svolta inizialmente in francese, lingua non ben conosciuta da egli, e solo in un secondo momento si sarebbe passati alla lingua peul. Inoltre, il problema con la lingua francese non sarebbe stato verbalizzato nonostante ne fosse stata fatta esplicita richiesta dalla rappresentante legale. In seguito, egli rileva che sarebbe impossibile ottenere un documento d'identità, non potendosi recare di persona negli uffici preposti della Guinea. Sarebbe parimenti impossibile fornire l'originale dell'estratto del registro civile (atto di nascita), non avendo più contatti con parenti o amici nel suo Paese. Infine, per quanto riguarda le risultanze della perizia medico-legale, egli rileva in primo luogo che nelle conclusioni non verrebbe riportata l'età minima dell'esame odontostomatologico, rispettivamente una media tra l'età minima di suddetto esame e l'età minima dell'esame osseo. In secondo luogo, per l'esame odontostomatologico verrebbe riportata l'età minima pari a 17.34 anni - risultante dai denti #38 e #48 - ma non verrebbe spiegato che l'età minima per i denti #18 e #28 sarebbe 17.26 anni. Infine, i dati riguardanti i tempi di calcificazione per la popolazione guineana sarebbero limitati e i pochi studi riporterebbero che si tenderebbe semmai a sovradimensionare l'età. 5.3 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avrebbe reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe presentato alcun documento d'identità originale suscettibile di comprovare la sua identità, invero l'estratto del registro di stato civile guineano, peraltro prodotto in copia - rendendo così impossibile la verificazione dell'autenticità - non rappresenterebbe un documento ufficiale di viaggio e identità ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi. In seguito, egli non avrebbe saputo rendere credibili elementi fondamentali in merito all'età e alla data di nascita, alla sua biografia nonché al suo percorso scolastico e professionale. Egli non sarebbe stato in grado di fornire una data d'espatrio precisa, indicando prima il 2022 per poi correggersi ed indicare il 2023. Anche in merito al suo percorso scolastico mancherebbero dei riferimenti temporali precisi. Il richiedente avrebbe poi fornito dichiarazioni inconsistenti relative ai suoi famigliari non avendo saputo indicare l'età né dei genitori né del fratello, e neppure la differenza d'età con quest'ultimo. Infine, dall'accettazione da parte delle autorità romene risulterebbe che egli sarebbe stato registrato in tale Paese quale maggiorenne, nato il (...) 1995. Il fatto che l'amico del fratello abbia compilato i formulari ed egli non avrebbe saputo quale data sarebbe stata fornita, costituirebbe una mera allegazione di parte. In seguito, la perizia medico-legale sarebbe giunta alla conclusione che egli avrebbe già superato la soglia della maggiore età. Questi elementi, considerati nella loro globalità, non solo non permetterebbero di rendere verosimile la minore età, ma farebbero sorgere forti dubbi quanto alla data di nascita allegata. Di conseguenza, la SEM ha modificato la data di nascita in SIMIC ed ha considerato l'interessato maggiorenne per il seguito della procedura. Successivamente, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Romania per il trattamento della domanda d'asilo dell'interessato e l'assenza di fondati motivi di ritenere l'esistenza di carenze sistemiche in tale Paese. Altresì non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare, il suo stato di salute non sarebbe ostativo al trasferimento. 5.4 In sede ricorsuale, l'insorgente ha anzitutto contestato le valutazioni della SEM in merito alla minore età. L'autorità inferiore, a suo avviso, sembrerebbe essersi basata esclusivamente sulle sue dichiarazioni, senza tuttavia considerare in alcun modo la copia dell'estratto del registro di stato civile guineano. Altresì, le allegazioni dell'insorgente sarebbero coerenti e non contraddittorie. Non gli si potrebbe imputare il fatto di non conoscere gli anni di differenza con il fratello o l'età dei genitori, dal momento che non sarebbe a conoscenza della loro data di nascita. La SEM avrebbe al proposito omesso di considerare il contesto socioculturale. Inoltre, egli si sarebbe dimostrato coerente nelle dichiarazioni circa la sua età e data di nascita. L'unica contraddizione ravvisabile sarebbe quella in merito alla scolarizzazione. In seguito, il ricorrente ritiene che la motivazione della SEM sia stata carente in merito ai dati con i quali egli sarebbe conosciuto in Romania, avendo egli dichiarato di non aver compilato personalmente alcun formulario. Oltre a ciò, l'insorgente contesta il valore probatorio della perizia medico-legale. Egli ritiene anzitutto che la SEM avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, dal momento che non si sarebbe espressa sui rilievi sollevati in sede di parere e si sarebbe limitata a considerare le conclusioni peritali. Egli ribadisce inoltre quanto già espresso in sede di diritto di essere sentito. Infine, seppure non basato su criteri strettamente scientifici, egli apparirebbe visibilmente un giovane ragazzo. Di conseguenza, egli avrebbe reso verosimile la sua minore età. Per quanto riguarda in seguito la competenza della Romania, il ricorrente rileva di non aver depositato alcuna domanda d'asilo in tale Paese. La SEM avrebbe dovuto dunque chiedere alle autorità romene conferma esplicita in merito al deposito di una domanda d'asilo e non limitarsi a dare per certo il dato Eurodac. Il serio dubbio che le autorità romene abbiano registrato una domanda d'asilo in luogo di una rilevazione delle impronte (interpellazione) sarebbe molto forte e, in ogni caso, non smentito dalla mera accettazione. Tale richiesta di informazioni apparirebbe altresì necessaria in relazione alle differenti generalità registrate in Romania. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 7. 7.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 7.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022 [in seguito: Methodendokument AGFAD], pag. 4 segg.; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 7.6 Venendo agli esiti degli esami citati, qualora le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli. Per quanto riguarda tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati; Methodendokument AGFAD, pag. 11). 8. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultato uno stadio di sviluppo H, corrispondente ad un'età minima di 17.57 anni e con una probabilità che l'interessato abbia superato la minore età del 90.1%, rispettivamente del 96.3% a seconda degli studi di riferimento. Dalla tomografia sterno-clavicolare è risultato uno stadio di calcificazione ossea 4, corrispondente ad un'età minima di 21.6 anni e ad una massima di 40.5 anni. Oltre al fatto che in un tale caso le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2), conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), è necessario verificare se vi sia sovrapposizione tra gli intervalli. Nel caso in disamina, quand'anche l'esame odontostomatologico non riporti l'età media né la deviazione standard, le stesse possono essere dedotte dalla tabella dei risultati riportata a pag. 12 (cfr. atto SEM 23/15). Dai denti del giudizio inferiori, inclusi nello studio, risulta infatti un intervallo di età (secondo OLZE e coll.) di 22.9 ± 2.4 = 20.5-25.3 per il dente #38 e di 22.9 ± 2.3 = 20.6-25.2 per il dente #48. In entrambi i casi vi è una sovrapposizione con l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (età minima 21.6 anni, massima 40.5 anni). Di conseguenza, la maggiore età del ricorrente risulta essere altamente probabile (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 8.2 8.2.1 Proseguendo nella valutazione, come a giusto titolo già ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata - e dunque contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale secondo cui la SEM non avrebbe considerato la copia dell'estratto del registro civile (atto di nascita) - è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Nonostante egli abbia trasmesso in sede ricorsuale il suo certificato di nascita emesso il (...) dicembre 2023 ed il "Jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance" (di seguito: "jugement supplétif" o "jugements supplétifs") datato (...) novembre 2023, entrambi in originale, tali documenti hanno uno scarso valore probatorio. 8.2.2 Infatti, si rileva anzitutto che la corruzione raggiunge un livello molto elevato in vari settori d'attività in Guinea e che tale Stato risulta essere tra i più corrotti al mondo (al 141esimo posto su 180). Da vari organismi viene segnalata la corruzione generalizzata delle istituzioni pubbliche (cfr. Office of the Commissioner General for Refugees, Belgium [CEDOCA], COI Focus,Guinée Corruption et fraude documentaire, 18.04.2024, , consultato il 24.05.2024, pag. 2 seg.). Diverse fonti indicano inoltre che l'uso di documenti falsi è una pratica consolidata in Guinea. I cosiddetti "jugements supplétifs" vengono emessi in assenza di un atto di nascita dal tribunale di prima istanza (cfr. IRB - Immigration and Refugee Board of Canada, Guinea: Requirements and procedure to obtain a birth certificate extract, including from abroad; information indicated on the document; incorrect or fraudulent birth certificate extracts (2009-September 2016), 22.08.2016, , consultato il 24.05.2024). Il Ministero degli Affari Esteri olandese ha menzionato, citando una fonte confidenziale, che i "jugements supplétifs" sono spesso emessi "su misura" su richiesta e senza verifica, semplicemente sulla base delle dichiarazioni di due "testimoni" (cfr. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Algemeen Ambtsbericht Guinee, 06/2014, , consultato il 24.05.2024). I giudici non richiedono tuttavia la presenza fisica dei testimoni e non verificano i fatti. Il richiedente non deve fare altro che fornire due carte d'identità di coloro che presenta come suoi testimoni (cfr. ibidem). Da diverse fonti emerge che il "jugement supplétif" è il documento più facile da ottenere e ne risulta che molti atti sono dei "veri-falsi" in ragione della frode e della mancanza di formazione di certi agenti dello stato civile (cfr. Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017, , consultato il 17.05.2024). È notorio che un cittadino guineano può, senza alcuna difficoltà, ottenere dal tribunale una sentenza complementare che menzioni qualsiasi data o luogo di nascita (cfr. sentenze del Tribunale E-6412/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 3.4 e E-1403/2024 dl 30 aprile 2024 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Il valore probatorio di tali documenti è dunque estremamente limitato, se non inesistente. 8.2.3 Nel caso in esame, al di là della credibilità generale dei documenti presentati, si aggiunge il fatto che il ricorrente non è stato in grado di spiegare il motivo per il quale lo zio materno, con il quale egli non avrebbe più avuto alcun contatto (cfr. atto SEM 32/2, pag. 1), avrebbe presentato di sua spontanea volontà una richiesta volta all'ottenimento di un "jugement supplétif" a novembre 2023 allorché l'insorgente già era espatriato. In secondo luogo, egli non è stato in grado di indicare il motivo per il quale in un primo tempo ha fornito solamente la copia (dell'estratto) dell'atto di nascita (una trascrizione del "jugement supplétif") mentre il "jugement supplétif" non è stato trasmesso. In seguito, la spiegazione fornita con scritto del 2 maggio 2024 non appare convincente, ovvero che il ricorrente avrebbe chiesto ad un conoscente attualmente in Germania e proveniente dalla stessa zona d'origine, il quale avrebbe contattato lo zio materno per farsi pervenire i documenti. Mal si comprende il motivo per il quale l'interessato non avrebbe potuto lui stesso contattare il parente, dal momento che il documento l'avrebbe ricevuto direttamente dallo zio via WhatsApp qualche mese prima (cfr. atto SEM 16/10, pag 7 pt. 4.04). 8.2.4 Infine, per quanto riguarda la carta scolastica, fornita in copia, non costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la minore età. 8.3 Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le dichiarazioni dell'insorgente risultano infatti vaghe e stereotipate. Egli ha riferito, da una parte, di aver appreso la sua data di nascita a scuola, dove avrebbero festeggiato i compleanni. D'altra parte però, egli non ha saputo indicare quanti anni avesse all'inizio della scuola nel 2014 ed alla fine nel 2022 (cfr. atto SEM 16/10, pti. 1.06, 1.07 e 1.17.04). Motivare tali insussistenze con il fatto che egli non avrebbe compreso bene il francese risulta essere una giustificazione nella fattispecie al limite del pretestuoso. Invero, non risulta che il rappresentante legale, presente in audizione, abbia sollevato alcun problema; altresì, risulta dal verbale che poco dopo l'inizio dell'audizione l'interprete abbia parlato in peul, lingua madre dell'interessato (cfr. atto SEM 16/10, pto. 1.07). Non risulta neppure credibile che la SEM si sia rifiutata di verbalizzare eventuali problemi, dal momento che non ci sono indizi al riguardo negli atti. Infine, va pure rilevato che il ricorrente è stato registrato quale maggiorenne in Romania (nato il [...] 1995; cfr. atto SEM 35/1). La spiegazione fornita, ovvero che l'amico del fratello avrebbe riempito il foglio dei dati personali al suo posto ed egli non saprebbe quale data sarebbe l'amico avrebbe riportato, non risulta essere convincente (cfr. atto SEM 16/10 pto. 5.02). Egli riferisce infatti poco dopo che l'amico avrebbe scritto lo stesso nome fornito in Svizzera, tuttavia in Romania è stato registrato come B._______ (cfr. atto SEM 35/1). 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 9. 9.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Romania competente per l'analisi della domanda. 9.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 9.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: Carta UE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 9.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III). 9.5 Nella fattispecie, risulta dagli atti che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Bulgaria in data 13 ottobre 2023 (cfr. atto SEM 8/1). La richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III presentata dalla SEM il 21 marzo 2024 all'attenzione delle autorità romene competenti (cfr. atto SEM 27/5) è stata accettata dalle suddette autorità in data 28 marzo 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 35/1). 9.6 In considerazione di quanto precede, la competenza della Romania risulta dunque di principio data. La censura ricorsuale dell'insorgente secondo cui egli avrebbe unicamente fornito le impronte digitali in Bulgaria e non avrebbe depositato una domanda d'asilo, non potrebbe permettere una diversa valutazione e deve essere ritenuta, sulla base degli atti all'incarto, un'allegazione di parte. A questo punto è opportuno inoltre sottolineare che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). In limine, si osserva poi che quand'anche il ricorrente fosse effettivamente stato soltanto interpellato in Romania, tale Stato sarebbe, di principio, comunque competente per l'esame della sua domanda d'asilo conformemente all'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. 10. 10.1 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 Carta UE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 10.2 La Romania è legata alla Carta UE e parte firmataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7248/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.2.1). 10.3 Il Tribunale, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), negano ad oggi l'esistenza di fondati motivi di ritenere che la procedura d'asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Romania presentino delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7248/2023 del 4 aprile 2024 consid. 4.2.4 e relativi riferimenti). In questo contesto, il Tribunale riconosce che la situazione dei richiedenti asilo in Romania può essere difficile, ma parte dal presupposto che la Romania sia, in principio, disposta ed in grado di garantire ai beneficiari di protezione i diritti a loro spettanti, o che tali diritti possano essere fatti valere attraverso azioni legali, se necessario. Di conseguenza, non presume che vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Romania. 10.4 Nella fattispecie, l'insorgente in sede ricorsuale non ha apportato indizi concreti che permettano di scostarsi dalle suesposte considerazioni. Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativo a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3 per ulteriori dettagli in merito alla nozione di motivi umanitari ed al potere di apprezzamento). Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.2 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 11.3 11.3.1 Occorre ora verificare se lo stato di salute attuale del ricorrente costituisce un ostacolo al trasferimento. 11.3.2 A tal proposito si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.). 11.3.3 Nella fattispecie, l'insorgente è stato sottoposto a diverse visite mediche e ad esami di laboratorio per dei dolori addominali resistenti alla terapia (cfr. atti SEM 10/2, 18/4, 21/3, 24/2, 25/2, 33/2, 34/2, 37/1). Dopo l'emissione della sentenza egli è stato sottoposto ad una gastroscopia dalla quale non sono state riscontrate anomalie nell'esofago e nel duodeno (cfr. atto SEM 44/2). Di conseguenza, dagli atti non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Romania. Risulta peraltro notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 11.3.4 In definitiva, tenuto conto della restrittiva giurisprudenza in materia, la situazione medica del ricorrente non costituisce un ostacolo al suo trasferimento in Romania. Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). 11.4 Alla luce di quanto sopra, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare una situazione per la quale l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III). Non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
12. Di conseguenza, la Romania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del Regolamento Dublino III. 13. 13.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 13.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
14. Visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione della SEM confermata. 15. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute senza oggetto. 15.2 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 aprile 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: