Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2639/2019 Sentenza del 7 giugno 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Bosnia e Erzegovina, patrocinata dal Sig. Ugo Di Nisio, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 maggio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 29 marzo 2019, il rilevamento dei dati personali dell'8 aprile 2019 (atto [...]), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 10 maggio 2019 (atto [...]; di seguito verbale), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 maggio 2019, notificata il giorno medesimo (cfr. atto [...]), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedenta dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 29 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2019), per il cui tramite l'interessata ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor più subordinata di essere ammessa provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il tutto con protesta di tasse e spese, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 31 maggio 2019 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la richiedente asilo, cittadina della Bosnia ed Erzegovina di etnia serba nata e cresciuta a B._______ (Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina) ha chiesto la protezione della Svizzera - paese nel quale aveva già risieduto per un certo periodo negli anni novanta e soggiornato brevemente presso (...) nel (...) - a seguito di alcune vicissitudini con le autorità; che l'insorgente avrebbe preso regolarmente parte a delle manifestazioni di protesta che chiedevano giustizia a seguito della scomparsa in circostanze sospette di C._______; che in tale contesto ella sarebbe stata attiva nel gruppo di protesta in qualità di fotografa, fungendo anche da referente per i media nazionali ed esteri; che ciò avrebbe condotto le forze di sicurezza ad interessarsi direttamente a lei, cosa che il (...), sarebbe sfociata in un primo fermo con l'accusa di aver messo in pericolo la sicurezza di un politico altolocato; che dopo un lungo interrogatorio, la richiedente asilo sarebbe stata rilasciata il giorno medesimo; che nel contesto di un'ulteriore manifestazione svoltasi il (...) l'interessata sarebbe stata nuovamente arrestata; che a seguito di un malore le autorità avrebbero però sospeso gli accertamenti trasportandola al pronto soccorso; che l'interrogatorio sarebbe ripreso alcune ore dopo in presenza del suo avvocato; che la richiedente sarebbe stata rilasciata dopo essere stata sentita come testimone; che in seguito ella avrebbe fatto il possibile per non attirare su di se le attenzioni delle autorità; che alcuni giorni dopo il padre del giovane scomparso, a sua volta attivo nella campagna di protesta, le avrebbe consigliato di lasciare il paese temendo ch'ella finisse vittima di atti pregiudizievoli; ch'ella ignora lo stato attuale della procedura avviata nei suoi confronti ed eventualmente pendente; che nonostante sia tutt'ora tutelata da un avvocato, ella ha addotto che le autorità la avrebbero cercata presso il domicilio dopo l'espatrio (cfr. verbale, D32 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che le misure concrete subite a seguito della sua partecipazione a manifestazioni chiedenti la trasparenza delle autorità sul caso C._______ non raggiugerebbero un'intensità tale da essere considerati pertinenti in materia d'asilo; che pur potendosi ammettere che la proporzionalità di alcuni interventi risulti discutibile, non vi sarebbe ragione di credere che le condizioni di vita politica costituiscano una persecuzione; che il solo fatto di opporsi al regime al potere non presupporrebbe atti pregiudizievoli concreti; che non vi sarebbe in specie alcun elemento agli atti che lascerebbe intendere la sussistenza di un timore fondato, per l'insorgente, di temere di essere esposta ad una persecuzione futura, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, la repressione attuata dalla polizia non sarebbe compatibile con quanto solitamente attuato in uno stato democratico e rispettoso dei diritti umani; che come dimostrato da un'analisi dell'"Organisation suisse d'aide aux réfugiés", il livello di corruzione diffusa e di pressione sulla stampa sarebbe una "realtà di fatto"; che il Presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina sarebbe inoltre stato inserito nella lista nera del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America; che dei giornalisti indipendenti sarebbero stati minacciati per essersi opposti alle manifestazioni di sostegno a di Ratko Mladi ; che nel paese vigerebbero due pesi e due misure rispetto alle manifestazioni pubbliche, specialmente se invise all'apparato al potere; che del resto la polizia avrebbe più volte ricercato l'insorgente presso il suo domicilio, attuando un ordine di carcerazione pretestuoso (la ricorrente produce documentazione al riguardo) nei suoi confronti e rifiutandosi di fornire gli atti del procedimento al difensore dell'interessata; che in occasione del primo arresto la ricorrente non sarebbe stata assistita da un difensore; che in seguito la polizia sarebbe stata vieppiù pressante; che nel paese di origine dell'insorgente esisterebbe del resto un cosiddetto "(...)" che avrebbe individuato nei partecipanti alle manifestazioni in parola dei nemici dello stato; che lo stesso fatto che il padre di C._______ abbia deciso di riesumare la salma del figlio per poi seppellirla in D._______, ove avrebbe chiesto asilo, dimostrerebbe un pericolo attuale e certo per la ricorrente; che la SEM non si sarebbe del resto minimamente confrontata con i rilievi mossi in merito alla situazione politica in essere nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina; che la ricorrente, con separata lettera allegata al gravame, si appella ora al Tribunale e con ciò alla tradizione svizzera di tutela dei diritti umani; che da ultimo l'insorgente fa menzione circa l'uccisione di un facoltoso imprenditore critico del Presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che va in primo luogo rammentato che il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha inserito Bosnia ed Erzegovina nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM) e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che la qualifica di un paese quale «Safe Country» implica una presunzione generale secondo la quale le autorità del medesimo non compiono persecuzioni rilevanti in materia d'asilo e sono da considerarsi in misura di garantire protezione contro i pregiudizi ad opera di terze entità (cfr. DTF 138 II 513, 520), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che senza riguardo per quanto precede, va osservato che in ogni caso, per essere rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, debbono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che con riferimento alle vicissitudini intercorse in patria a danno dell'insorgente non si ravvisano però tali estremi, che secondo le sue stesse allegazioni, la richiedente asilo risulta infatti essere stata fermata in due occasioni dalle autorità a seguito della sua partecipazioni a delle manifestazioni di protesta solo in parte autorizzate (cfr. verbale D32, D53); che dopo brevi accertamenti l'interessata è stata prontamente rilasciata (cfr. verbale D32, D33, D58, D65); che ella ha d'altro canto espressamente escluso di aver subito maltrattamenti nell'ambito degli interrogatori (cfr. verbale D47); che l'assistenza medica in tali frangenti le è stata garantita e la verbalizzazione posticipata a seguito del suo malore (cfr. verbale D32, D61); che a un determinato stadio del procedimento alla ricorrente è inoltre stato designato un difensore d'ufficio in ossequio alle usuali garanzie procedurali (cfr. verbale D54, D63); che i verbali relativi a tali interrogatori, versati agli atti dall'insorgente, confermano quanto precede (cfr. risultanze processuali), che per il resto, si rilevi che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che dagli atti all'inserto non si evincono però elementi che permettano di giungere alla conclusione che l'insorgente possa essere esposta, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione in caso di ritorno in patria, che il solo fatto che il padre di C._______ abbia fatto esumare il corpo del figlio trasferendolo all'estero, ove avrebbe anche depositato una domanda d'asilo (evenienza che l'insorgente assurge a indicatore di un pericolo attuale e certo nei suoi confronti) è riconducibile ad una scelta personale di quest'ultimo che, in quanto valutazione meramente soggettiva, non può fungere da base per il riscontro di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, che lo stesso vale per i fatti alla base della decisione di espatrio, ossia i moniti lanciati dal padre di C._______ e preannuncianti una non meglio precisata pianificazione di misure pregiudizievoli da parte delle autorità (cfr. verbale D92 e seg.), che del resto, la sola esistenza di procedure penali e/o amministrative a carico della ricorrente in patria, la cui entità ed attuale pendenza non si evince chiaramente dagli atti (cfr. in particolare verbale, D77 e seg.), non giustifica per costante prassi il riconoscimento della qualità di rifugiato, che i mezzi di prova prodotti attestano oltremodo che in occasione dell'ultimo interrogatorio a cui è stata sottoposta, l'insorgente veniva rilasciata in quanto non vi sarebbero stati motivi per trattenerla; che la documentazione proposta in copia in sede ricorsuale fa inoltre riferimento ad una semplice commutazione di un'ammenda risalente al 2015 (ossia ad un periodo privo di legami con i fatti addotti nell'ambito della domanda d'asilo) in pena detentiva, istituto previsto anche dal diritto penale svizzero (art. 106 CP) e sulla base del quale, differentemente da quanto addotto in sede ricorsuale (secondo l'insorgente tale documento, peraltro antecedente ai fermi essendo stato emesso il (...), attesterebbe "l'attuazione di un ordine di carcerazione del tutto pretestuoso") nulla può essere dedotto ai fini della presente procedura, che le considerazioni di ordine generale sulla situazione politica e la supposta corruzione in essere nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina non giustificano una diversa valutazione del caso in esame; che le medesime considerazioni valgono anche per i presunti crimini compiuti nei confronti di terze persone e circa le dichiarazioni del gruppo "(...)", che la ricorrente si è adoperata a dimostrare in sede ricorsuale; si rammenti infatti che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza e che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo, che da ultimo, le asserzioni a proposito delle presunte ricerche al domicilio susseguenti all'espatrio ed in merito al rifiuto di garantire l'accesso agli atti al patrocinatore, si esauriscono in mere affermazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto all'inserto e non paiono ad ogni modo tali da giustificare un diverso esito del procedimento, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione(LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM non ha riscontrato impedimenti all'esecuzione della misura, che nel proprio gravame l'insorgente avversa anche tale valutazione; che l'esecuzione dell'allontanamento esporrebbe l'insorgente al rischio di trattamenti contrari alla CEDU, che anche tale conclusione dev'essere disattesa, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell'interessata giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: