Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2375/2024 Sentenza del 25 aprile 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Algeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) marzo 2024, da cui si evince che il richiedente ha depositato delle domande d'asilo pregresse in B._______ il (...) rispettivamente l'(...), in Svizzera l'(...), in C._______ il (...), in D._______ il (...) e da ultimo nei Paesi Bassi il (...), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) marzo 2024, la richiesta di ripresa in carico del 27 marzo 2024, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), presentata dalla SEM alle competenti autorità olandesi, la risposta positiva da parte dei Paesi Bassi in data 9 aprile 2024 alla richiesta di ripresa in carico, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del 16 aprile 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-33/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso i Paesi Bassi, il ricorso del 18 aprile 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove egli chiede a titolo procedurale la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito postula, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente dichiarato di avere richiesto asilo in C._______ il (...) - dopo una pregressa domanda inoltrata nel (...) - a seguito del suo trasferimento in tale Paese dalla Svizzera; che in seguito avrebbe fatto ritorno in Algeria nel 2017, tornando in Europa nel 2018, e depositando una domanda d'asilo in D._______ il (...) e nei Paesi Bassi il (...); che egli avrebbe lasciato quest'ultimo Paese, a causa del rifiuto della sua domanda d'asilo; che tuttavia egli ha asserito non avere problemi a tornare in Olanda, nonché di soffrire di disturbi allo stomaco (cfr. n. 25/3), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza dei Paesi Bassi nel proseguimento del procedimento dell'insorgente nonostante l'esito negativo della sua procedura d'asilo, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che proseguendo, ha statuito che non vi sarebbe neppure il rischio di violazione del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbe alcun motivo per fare applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III; che infine non sussisterebbero nemmeno dei motivi umanitari, in particolare con riguardo alla sua situazione di salute, per l'applicazione della clausola di sovranità, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la competenza dei Paesi Bassi alla trattazione della sua domanda d'asilo e chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III, anche in considerazione del tempo trascorso dal deposito della sua domanda d'asilo nel suddetto Paese; che infatti egli non avrebbe beneficiato nel predetto Stato di nessun aiuto medico durante la sua permanenza; che pertanto considera che nei Paesi Bassi la direttiva accoglienza non verrebbe applicata correttamente e che nel caso di un suo trasferimento nel detto Paese, vista la sua situazione medica grave, vi sarebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, che, proseguendo nel suo gravame, il ricorrente lamenta che i Paesi Bassi potrebbero non garantirgli una protezione efficace contro il respingimento; che difatti più volte le autorità olandesi avrebbero respinto dei richiedenti l'asilo, in violazione del diritto interno, comunitario ed internazionale, che peraltro, il sistema istituzionale d'accoglienza nel suddetto Paese sarebbe prossimo al collasso a causa della quantità d'immigrati ultimamente ivi registrati, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che innanzitutto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM in data 27 marzo 2024 e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, è stata espressamente accettata dalle autorità olandesi il 9 aprile 2024 sempre in applicazione della predetta disposizione (cfr. n. 26/5 e 29/1), che di conseguenza, la competenza dei Paesi Bassi è di principio data, che la circostanza asserita dall'insorgente nel gravame che egli avrebbe presentato la domanda d'asilo nel suddetto Paese più di due anni orsono, non è atta a confutare la competenza di tale Stato membro; che difatti si rammenta al ricorrente, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III); che altresì tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che proseguendo nell'analisi, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che nei Paesi Bassi, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-447/2023 del 31 gennaio 2023, D-190/2023 del 17 gennaio 2023), che sul punto, dal profilo delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo e del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, v'è luogo di constatare che le allegazioni generiche presentate dall'insorgente soltanto con il ricorso di non aver beneficiato di cure mediche su suolo olandese o ancora che potrebbe essere vittima di respingimento, senza supportarle con alcun indizio oggettivo, serio e concreto, non sono in alcun modo in grado di mettere in dubbio il rispetto da parte dei Paesi Bassi dei suoi obblighi derivanti dalle direttive europee in materia d'asilo e dal diritto internazionale, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel gravame, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, il ricorrente non ha fornito neppure con il suo ricorso degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno nei Paesi Bassi lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che in secondo luogo, nulla permette di concludere che la sua domanda d'asilo nei Paesi Bassi sia stata trattata in modo erroneo e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento, o che non lo rispetterebbe in futuro nei suoi confronti, che a tal proposito, essendo i Paesi Bassi uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia stata valutata in modo corretto, che in terzo ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto genericamente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede problematiche di una gravità tale da impedire il suo trasferimento nei Paesi Bassi, che difatti, i problemi di salute residuali e tutt'ora in trattamento (cfr. n. 19/2, 23/3, 24/2, 30/3 e 35/2: dove non v'è stata alcuna modifica delle diagnosi e della farmacoterapia poste precedentemente al ricorrente), non sono classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che gli stessi sono già stati sufficientemente acclarati dall'autorità inferiore, alla cui decisione si può quindi rinviare per il resto (cfr. p.to II, pag. 4), che egli potrà per di più continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche nei Paesi Bassi, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5613/2023 del 14 novembre 2023); che altresì, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che starà poi al ricorrente indirizzarsi alle competenti autorità olandesi per ottenere le cure ed i trattamenti medici di cui necessiterà anche in futuro; che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità olandesi, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, i Paesi Bassi sono competenti per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: