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D-2372/2024

D-2372/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-10 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadina pakistana di etnia pashtun (pathan), ed il marito B._______, cittadino pakistano di etnia pashtun (tribù […]), hanno presen- tato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 gennaio 2024. A.b Dai riscontri del sistema centrale europeo d’informazione sui visti (CS- VIS) è risultato che agli stessi è stato rilasciato un visto d'entrata per gli Stati Schengen il (…) 2023. A.c In data 11 gennaio 2024 essi hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (…). A.d Con scritto del 28 febbraio 2024 i richiedenti hanno trasmesso alla Se- greteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) diversi mezzi di prova a sostegno della loro domanda d'asilo. A.e In data 4 marzo 2024 A._______ è stata sentita nell'ambito di un'audi- zione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Una seconda audizione con l'interessata si è svolta il 27 marzo 2024. A.f Il 4 marzo 2024 si è anche svolta l'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi di B._______. A.g Con scritto del 5 marzo 2024 gli interessati hanno trasmesso un ulte- riore mezzo di prova. A.h Con parere dell'8 aprile 2024 i richiedenti hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM ed hanno allegato un nuovo do- cumento. B. Con decisione del 9 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato degli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone C._______ dell'esecuzione della misura. C. In data 9 aprile 2024 la Protezione giuridica della Regione (…) ha sotto- scritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza.

D-2372/2024 Pagina 3 D. In data 18 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso al rico- noscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Sviz- zera; in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anti- cipo, e protestate tasse e spese. In allegato essi hanno trasmesso un do- cumento già inoltrato alla SEM con parere dell'8 aprile 2024 e tre estratti di articoli internet.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto

D-2372/2024 Pagina 4 sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tri- bunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e re- lativi riferimenti).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-2372/2024 Pagina 5 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di avere subito delle molestie in patria da parte di alcuni colleghi mentre lavorava come docente e ricercatrice all'Università. Altresì, ella avrebbe avuto problemi a causa del matrimonio con B._______. Le rispettive famiglie sarebbero infatti state contrarie all'unione poiché gli interessati appartenevano a due tribù di- verse. Alla festa dell'Eid 2023, quando la richiedente sarebbe tornata a tro- vare la famiglia, il fratello l'avrebbe minacciata con un'arma e lei sarebbe andata via sentendosi in pericolo. Per questi motivi insieme al marito ella avrebbe deciso di espatriare. Dal canto suo, B._______ ha dichiarato che la sua etnia sarebbe (stata) discriminata in tutto il Paese. Inoltre, egli avrebbe lavorato come (…) in una zona al confine con l'Afghanistan dove vi sarebbero stati dei problemi legati al terrorismo a causa dei gruppi di talebani che sarebbero stati molto attivi. Molti suoi colleghi sarebbero rimasti vittime di attentati. Il 15 dicem- bre 2023, in un intervento di (…), egli sarebbe dovuto intervenire mentre erano ancora in corso degli spari. Altresì, egli ha riferito che rischierebbe di subire delle rappresaglie a causa del suo matrimonio con A._______, av- venuto contro la volontà delle proprie famiglie.

E. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha dapprima analizzato i motivi d'asilo di A._______. Per quanto riguarda la verosimiglianza, l'autorità in- feriore ha ritenuto le allegazioni incongruenti e contrarie alla logica. Da una parte sarebbero incongruenti le affermazioni relative alle minacce ricevute alla festa dell'Eid 2023. D'altra parte, non sarebbe comprensibile la ragione per la quale ella avrebbe telefonato al padre dopo essere scappata dall'a- bitazione della sua famiglia poiché sentitasi in pericolo. Infine, le allegazioni in merito alle minacce telefoniche sono state ritenute vaghe e stereotipate. Per il resto, le dichiarazioni della richiedente sono state valutate sotto il profilo della pertinenza. L'autorità inferiore ha ritenuto che se l'interessata avesse effettivamente temuto delle rappresaglie da parte della famiglia, avrebbe certamente chiesto la protezione alle autorità pakistane, in parti- colare alla polizia. Altresì, per quanto riguarda le minacce di morte, rispet- tivamente un eventuale mancato intervento da parte della polizia, ella avrebbe riportato delle considerazioni generali e delle mere ipotesi

D-2372/2024 Pagina 6 personali non corroborate da alcun elemento oggettivo. In seguito, la SEM ha ritenuto che le molestie e gli abusi subiti in seno all'Università di D._______ non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente per il ri- conoscimento della qualità di rifugiato – ritenuto che ella avrebbe lavorato per ben due anni presso l'Università, nonché svolto precedentemente il dottorato per ben tre anni – e non sarebbero per di più attuali. Anche quanto accaduto con E._______, risalente al 2021, non sarebbe né sufficiente- mente intenso, né attuale, essendo ella espatriata ben tre anni dopo l'epi- sodio. Dai mezzi di prova forniti a sostegno della domanda d'asilo non si evincerebbe inoltre nulla in merito alle molestie. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che in caso di ritorno in Pakistan la richiedente verrebbe esposta a delle misure persecutorie rilevanti ai fini dell'asilo. Per quanto riguarda le dichiarazioni di B._______, la SEM ha ritenuto che il suo lavoro in qualità di (…) non rientrerebbe in ogni caso in alcuno dei motivi d'asilo previsti dall'art. 3 LAsi. Per di più, gli attacchi di cui egli avrebbe riferito, per altro mirati all'esercito e alla polizia, a seguito dei quali egli avrebbe dovuto (…) ed il fatto che il 15 dicembre 2023 egli sarebbe dovuto intervenire (…) quando ancora era in corso una sparatoria, sareb- bero episodi inerenti esclusivamente all'attività svolta e non sarebbe emersa alcuna persecuzione rilevante nei suoi confronti. Per quanto ri- guarda le asserite discriminazioni a causa della sua appartenenza all'etnia pashtun ed alla tribù (…), così come i potenziali problemi con la famiglia della moglie A._______ a seguito del matrimonio, la SEM ha ritenuto che egli avrebbe fornito soltanto delle considerazioni generali e delle mere ipo- tesi personali non corroborate da alcun elemento oggettivo e senza che nulla gli fosse accaduto personalmente. A questi propositi inoltre, la SEM ha considerato che il parere in merito al progetto di decisione presentato non giustificherebbe un'altra valutazione della fattispecie.

E. 5.3 In sede ricorsuale gli insorgenti, dopo aver riassunto i fatti, osservano che per quanto riguarda l'episodio accaduto alla festa dell'Eid 2023 sa- rebbe stato il culmine di anni di pressione e discriminazione subite da parte della famiglia della ricorrente soltanto perché donna. All'audizione i suoi pensieri sarebbero stati confusi ed agitati, sarebbe stata così spaventata da quell'episodio da aver momentaneamente soppresso il ricordo. Ella non avrebbe ricordato immediatamente di aver visto il fratello con un'arma in mano. La ricorrente ha poi spiegato di aver telefonato al padre qualche giorno dopo per cercare di tranquillizzarlo, mossa da una combinazione di paura e sottomissione. Ella avrebbe avuto il desiderio di affrontare la

D-2372/2024 Pagina 7 situazione in modo diverso, più diplomatico. Le versioni contrastanti in me- rito alle minacce ricevute dal genitore sarebbero dovute al trauma vissuto. Inoltre dei mezzi di prova nuovi presentati con la domanda d'asilo non sa- rebbero stati presi in considerazione dalla SEM. Per quanto riguarda la pertinenza, i ricorrenti osservano che avendo con- tratto matrimonio senza il consenso della famiglia, essi avrebbero rischiato la vita come punizione per aver infranto le norme culturali. In Pakistan il delitto d'onore verrebbe spesso punito con la morte. Questa punizione sa- rebbe basata su antiche tradizioni culturali e non sarebbe riconosciuta dalla legge pakistana. La ricorrente adempirebbe dunque alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In seguito, il ricorrente ha rilevato che il fatto di essere di etnia pashtun ed appartenente alla tribù (…) lo avrebbe reso un bersaglio ancora più facile per i talebani e per questo sa- rebbe stato costretto a lasciare il suo lavoro di (…). Le minacce e le perse- cuzioni che avrebbe subito non avrebbero riguardato esclusivamente il suo lavoro, ma sarebbero state dirette contro la sua persona e legate alla sua identità.

E. 6 Innanzitutto occorre verificare se le dichiarazioni della ricorrente adem- piono ai criteri di verosimiglianza. A questo proposito, in primo luogo il Tribunale rinvia e conferma piena- mente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. A ciò si aggiunge quanto segue: per quanto riguarda la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alla minaccia del fratello della ricorrente, il Tribunale osserva che la spiegazione fornita in sede ricorsuale – ovvero che ella non avrebbe ricordato immediatamente di aver visto l'arma, ma che il ricordo sarebbe apparso in un secondo momento – non appare credibile, dal mo- mento che contrasta in maniera inequivocabile con quanto dichiarato in sede di audizioni. Invero, in un primo tempo l'insorgente ha riferito di aver visto il fratello con l'arma (cfr. atto SEM 27/12, D21), mentre nella seconda audizione ella ha dichiarato di non aver visto l'arma (cfr. atto SEM 32/18, D36, D40, D45). Anche per quanto riguarda le minacce subite dal padre le dichiarazioni risultano essere contradittorie, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per evitare ulteriori ripetizioni, e come per altro ammesso dalla ricorrente in sede ricorsuale. Le spiegazioni fornite al riguardo – ovvero che il trauma subito avrebbe sopraffatto i pensieri – non permettono una diversa valutazione, dal mo- mento che ella durante le audizioni non ha fatto menzione di eventuali pro- blemi di memoria o di esposizione ed ha sempre fornito una risposta alle

D-2372/2024 Pagina 8 domande della SEM. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe dovuto dare una risposta pre- cisa. La ricorrente avrebbe potuto infatti semplicemente dire di non ricor- dare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Giustificare delle ri- sposte contraddittorie con il trauma subito appare dunque al limite del pre- testuoso. Alla luce di quanto sopra, le allegazioni di A._______ in merito alle minacce da parte del fratello e del padre non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per il resto, le dichiarazioni dei ricorrenti vanno analizzate sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.1 A._______ ed il marito B._______ hanno dichiarato di temere delle rap- presaglie a seguito del matrimonio celebrato contro la volontà delle loro famiglie. Non avendo la ricorrente reso verosimile di essere stata minacciata dal padre e dalla famiglia (cfr. supra consid. 6) ed avendo il ricorrente espresso unicamente delle considerazioni di carattere generale senza riportare ele- menti concreti di fatti a lui direttamente accaduti (cfr. atto SEM 29/14, D68- D71, D74-D77), non vi sono nella fattispecie indizi che permettano di rite- nere l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future. Per altro, tra il matrimonio concluso a maggio 2023 e l'espatrio avvenuto a dicembre dello stesso anno, non risulta che agli insorgenti sia accaduto qualcosa di rile- vante e senza che essi abbiano adottato delle misure di protezione o altro. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. A ciò si aggiunge il fatto che i ricorrenti non hanno neppure tentato di chie- dere protezione alle autorità pakistane dalle presunte minacce e violenze da parte delle loro famiglie. Per altro, le autorità di polizia, quando sono state adite dalla ricorrente nell’ambito di una frode, sono intervenute con successo recuperando il denaro che le era stato sottratto (cfr. atto SEM 32/18, D89-D90, D96). Il timore di subire delle persecuzioni a causa del matrimonio avvenuto con- tro la volontà delle rispettive famiglie non appare nella fattispecie rilevante in materia d'asilo.

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E. 7.2 A._______ ha altresì riferito di essere espatriata a seguito delle mole- stie subite in seno all'Università da studente ed in qualità di docente, così come le molestie subite da parte di E._______. Il timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola ge- nerale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni, riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Nel caso in disamina, le molestie all'Università sarebbero iniziate nel 2012 con il Master (cfr. atto SEM 27/12, D52), mentre E._______ l'avrebbe mal- trattata e toccata impropriamente nel 2021 (cfr. atto SEM 32/18, D26). Dal canto suo l'espatrio è invece avvenuto a dicembre 2023, quindi ben due anni dopo le ultime molestie. Di conseguenza, essendo trascorso un lasso di tempo così lungo tra gli avvenimenti e l'espatrio – neppure giustificabile da motivi oggettivi – il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie.

E. 7.3 Infine, B._______ ha fatto valere di essere espatriato a causa degli at- tacchi da parte dei talebani dovuti alla sua professione di (…) e di essere stato discriminato a causa della sua etnia pashtun e dell'appartenenza alla tribù (…). A questo proposito, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la decisione impugnata. Non risulta che nei suoi confronti vi sia mai stato un attacco personale né per via della sua etnia, né a causa della sua professione, e degli elementi in tal senso non sono stati neppure forniti in sede ricorsuale. Degli indizi che indicano delle persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano non sono sufficienti. I mezzi di prova forniti al riguardo, inerenti all'uccisione di colleghi (…) e del comandante di polizia di Peshawar ad opera di ignoti, non permettono di ritenere una di- versa valutazione. Lo stesso dicasi del documento prodotto sia dinanzi alla SEM sia in sede ricorsuale: dallo stesso si evince invero unicamente che egli rischia di subire una sanzione disciplinare per aver abbandonato il po- sto di lavoro senza il consenso del datore di lavoro.

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E. 7.4 Infine, per quanto riguarda la censura ricorsuale inerente ai mezzi di prova che la SEM non avrebbe preso in considerazione vi è modo di rile- vare quanto segue: innanzitutto non è dato sapere di che documenti si tratti poiché non sono stati né descritti né allegati in sede ricorsuale. In secondo luogo, alla luce dei considerandi precedenti, non vi sono elementi che per- mettano di ritenere che gli stessi siano rilevanti per la procedura d'asilo. La censura è infondata e va dunque respinta.

E. 7.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti ritiene che l'esecuzione dell'allontana- mento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile in ragione del rischio a cui sarebbero esposti in caso di ritorno a causa dell'appartenenza del ricorrente ad un'etnia discriminata.

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E. 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proi- bito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trat- tamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 10.2.2 In primo luogo, malgrado le tensioni presenti in certe regioni del Paese e degli attentati perpetrati da diversi anni da combattenti integralisti, in particolare nelle grandi città, il Pakistan non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, che permetta a priori – ed indipendentemente dalle circostanze di specie – di presumere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le altre le sen- tenze del Tribunale D-5705/2023 del 15 marzo 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 4.3.4; E-617/2020 del 31 ago- sto 2023 consid. 13.3.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 10.2.3 In secondo luogo, non si evince dagli atti che i ricorrenti si ritrove- rebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute, nel caso di un ritorno in patria. Invero, A._______ gode di buona salute – non essendo deducibile dagli atti o dalle

D-2372/2024 Pagina 12 dichiarazioni che la gravidanza in corso presenti problemi di sorta – nonché ha un'ottima formazione scolastica avendo conseguito un bachelor in (…), un master universitario in (…) ed avendo depositato la tesi di dottorato non- ché ottenuto un diploma in (…) (cfr. atti SEM 27/12, D48 e 32/18, D107). Ella si è inoltre sempre mantenuta economicamente grazie alle sue nume- rose attività lavorative (cfr. per ulteriori dettagli la decisione impugnata pto. III cifra 2; atto SEM 32/18, D108-D109) ed ha vissuto in diverse città pakistane, da ultimo a Islamabad e prima a F._______, G._______ e H._______ (cfr. atto SEM 32/18, D106). B._______ gode dal canto suo pure di buona salute e di un'ottima formazione scolastica. Egli ha infatti conseguito una laurea in (…) ed un master in (…) e si è sempre mantenuto economicamente, da ultimo in qualità di (…) (atto SEM 29/14, D11, D86- 87). Pertanto risultano esserci in specie degli elementi favorevoli che per- metteranno al ricorrente di reinstallarsi nel suo Paese d'origine senza in- contrare delle difficoltà eccessive.

E. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto.

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1

D-2372/2024 Pagina 13 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2372/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il suc- citato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2372/2024 Sentenza del 10 maggio 2024 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Pakistan, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 9 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina pakistana di etnia pashtun (pathan), ed il marito B._______, cittadino pakistano di etnia pashtun (tribù [...]), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 gennaio 2024. A.b Dai riscontri del sistema centrale europeo d'informazione sui visti (CS-VIS) è risultato che agli stessi è stato rilasciato un visto d'entrata per gli Stati Schengen il (...) 2023. A.c In data 11 gennaio 2024 essi hanno conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.d Con scritto del 28 febbraio 2024 i richiedenti hanno trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) diversi mezzi di prova a sostegno della loro domanda d'asilo. A.e In data 4 marzo 2024 A._______ è stata sentita nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Una seconda audizione con l'interessata si è svolta il 27 marzo 2024. A.f Il 4 marzo 2024 si è anche svolta l'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi di B._______. A.g Con scritto del 5 marzo 2024 gli interessati hanno trasmesso un ulteriore mezzo di prova. A.h Con parere dell'8 aprile 2024 i richiedenti hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM ed hanno allegato un nuovo documento. B. Con decisione del 9 aprile 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato degli interessati, ha respinto la loro domanda d'asilo, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone C._______ dell'esecuzione della misura. C. In data 9 aprile 2024 la Protezione giuridica della Regione (...) ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza. D. In data 18 aprile 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 aprile 2024) gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protestate tasse e spese. In allegato essi hanno trasmesso un documento già inoltrato alla SEM con parere dell'8 aprile 2024 e tre estratti di articoli internet. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Sentita sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di avere subito delle molestie in patria da parte di alcuni colleghi mentre lavorava come docente e ricercatrice all'Università. Altresì, ella avrebbe avuto problemi a causa del matrimonio con B._______. Le rispettive famiglie sarebbero infatti state contrarie all'unione poiché gli interessati appartenevano a due tribù diverse. Alla festa dell'Eid 2023, quando la richiedente sarebbe tornata a trovare la famiglia, il fratello l'avrebbe minacciata con un'arma e lei sarebbe andata via sentendosi in pericolo. Per questi motivi insieme al marito ella avrebbe deciso di espatriare. Dal canto suo, B._______ ha dichiarato che la sua etnia sarebbe (stata) discriminata in tutto il Paese. Inoltre, egli avrebbe lavorato come (...) in una zona al confine con l'Afghanistan dove vi sarebbero stati dei problemi legati al terrorismo a causa dei gruppi di talebani che sarebbero stati molto attivi. Molti suoi colleghi sarebbero rimasti vittime di attentati. Il 15 dicembre 2023, in un intervento di (...), egli sarebbe dovuto intervenire mentre erano ancora in corso degli spari. Altresì, egli ha riferito che rischierebbe di subire delle rappresaglie a causa del suo matrimonio con A._______, avvenuto contro la volontà delle proprie famiglie. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha dapprima analizzato i motivi d'asilo di A._______. Per quanto riguarda la verosimiglianza, l'autorità inferiore ha ritenuto le allegazioni incongruenti e contrarie alla logica. Da una parte sarebbero incongruenti le affermazioni relative alle minacce ricevute alla festa dell'Eid 2023. D'altra parte, non sarebbe comprensibile la ragione per la quale ella avrebbe telefonato al padre dopo essere scappata dall'abitazione della sua famiglia poiché sentitasi in pericolo. Infine, le allegazioni in merito alle minacce telefoniche sono state ritenute vaghe e stereotipate. Per il resto, le dichiarazioni della richiedente sono state valutate sotto il profilo della pertinenza. L'autorità inferiore ha ritenuto che se l'interessata avesse effettivamente temuto delle rappresaglie da parte della famiglia, avrebbe certamente chiesto la protezione alle autorità pakistane, in particolare alla polizia. Altresì, per quanto riguarda le minacce di morte, rispettivamente un eventuale mancato intervento da parte della polizia, ella avrebbe riportato delle considerazioni generali e delle mere ipotesi personali non corroborate da alcun elemento oggettivo. In seguito, la SEM ha ritenuto che le molestie e gli abusi subiti in seno all'Università di D._______ non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifugiato - ritenuto che ella avrebbe lavorato per ben due anni presso l'Università, nonché svolto precedentemente il dottorato per ben tre anni - e non sarebbero per di più attuali. Anche quanto accaduto con E._______, risalente al 2021, non sarebbe né sufficientemente intenso, né attuale, essendo ella espatriata ben tre anni dopo l'episodio. Dai mezzi di prova forniti a sostegno della domanda d'asilo non si evincerebbe inoltre nulla in merito alle molestie. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che in caso di ritorno in Pakistan la richiedente verrebbe esposta a delle misure persecutorie rilevanti ai fini dell'asilo. Per quanto riguarda le dichiarazioni di B._______, la SEM ha ritenuto che il suo lavoro in qualità di (...) non rientrerebbe in ogni caso in alcuno dei motivi d'asilo previsti dall'art. 3 LAsi. Per di più, gli attacchi di cui egli avrebbe riferito, per altro mirati all'esercito e alla polizia, a seguito dei quali egli avrebbe dovuto (...) ed il fatto che il 15 dicembre 2023 egli sarebbe dovuto intervenire (...) quando ancora era in corso una sparatoria, sarebbero episodi inerenti esclusivamente all'attività svolta e non sarebbe emersa alcuna persecuzione rilevante nei suoi confronti. Per quanto riguarda le asserite discriminazioni a causa della sua appartenenza all'etnia pashtun ed alla tribù (...), così come i potenziali problemi con la famiglia della moglie A._______ a seguito del matrimonio, la SEM ha ritenuto che egli avrebbe fornito soltanto delle considerazioni generali e delle mere ipotesi personali non corroborate da alcun elemento oggettivo e senza che nulla gli fosse accaduto personalmente. A questi propositi inoltre, la SEM ha considerato che il parere in merito al progetto di decisione presentato non giustificherebbe un'altra valutazione della fattispecie. 5.3 In sede ricorsuale gli insorgenti, dopo aver riassunto i fatti, osservano che per quanto riguarda l'episodio accaduto alla festa dell'Eid 2023 sarebbe stato il culmine di anni di pressione e discriminazione subite da parte della famiglia della ricorrente soltanto perché donna. All'audizione i suoi pensieri sarebbero stati confusi ed agitati, sarebbe stata così spaventata da quell'episodio da aver momentaneamente soppresso il ricordo. Ella non avrebbe ricordato immediatamente di aver visto il fratello con un'arma in mano. La ricorrente ha poi spiegato di aver telefonato al padre qualche giorno dopo per cercare di tranquillizzarlo, mossa da una combinazione di paura e sottomissione. Ella avrebbe avuto il desiderio di affrontare la situazione in modo diverso, più diplomatico. Le versioni contrastanti in merito alle minacce ricevute dal genitore sarebbero dovute al trauma vissuto. Inoltre dei mezzi di prova nuovi presentati con la domanda d'asilo non sarebbero stati presi in considerazione dalla SEM. Per quanto riguarda la pertinenza, i ricorrenti osservano che avendo contratto matrimonio senza il consenso della famiglia, essi avrebbero rischiato la vita come punizione per aver infranto le norme culturali. In Pakistan il delitto d'onore verrebbe spesso punito con la morte. Questa punizione sarebbe basata su antiche tradizioni culturali e non sarebbe riconosciuta dalla legge pakistana. La ricorrente adempirebbe dunque alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. In seguito, il ricorrente ha rilevato che il fatto di essere di etnia pashtun ed appartenente alla tribù (...) lo avrebbe reso un bersaglio ancora più facile per i talebani e per questo sarebbe stato costretto a lasciare il suo lavoro di (...). Le minacce e le persecuzioni che avrebbe subito non avrebbero riguardato esclusivamente il suo lavoro, ma sarebbero state dirette contro la sua persona e legate alla sua identità.

6. Innanzitutto occorre verificare se le dichiarazioni della ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza. A questo proposito, in primo luogo il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. A ciò si aggiunge quanto segue: per quanto riguarda la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alla minaccia del fratello della ricorrente, il Tribunale osserva che la spiegazione fornita in sede ricorsuale - ovvero che ella non avrebbe ricordato immediatamente di aver visto l'arma, ma che il ricordo sarebbe apparso in un secondo momento - non appare credibile, dal momento che contrasta in maniera inequivocabile con quanto dichiarato in sede di audizioni. Invero, in un primo tempo l'insorgente ha riferito di aver visto il fratello con l'arma (cfr. atto SEM 27/12, D21), mentre nella seconda audizione ella ha dichiarato di non aver visto l'arma (cfr. atto SEM 32/18, D36, D40, D45). Anche per quanto riguarda le minacce subite dal padre le dichiarazioni risultano essere contradittorie, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia per evitare ulteriori ripetizioni, e come per altro ammesso dalla ricorrente in sede ricorsuale. Le spiegazioni fornite al riguardo - ovvero che il trauma subito avrebbe sopraffatto i pensieri - non permettono una diversa valutazione, dal momento che ella durante le audizioni non ha fatto menzione di eventuali problemi di memoria o di esposizione ed ha sempre fornito una risposta alle domande della SEM. Se non avesse ricordato i dettagli di un evento, mal si comprende il motivo per il quale avrebbe dovuto dare una risposta precisa. La ricorrente avrebbe potuto infatti semplicemente dire di non ricordare, rispettivamente di non ricordare con esattezza. Giustificare delle risposte contraddittorie con il trauma subito appare dunque al limite del pretestuoso. Alla luce di quanto sopra, le allegazioni di A._______ in merito alle minacce da parte del fratello e del padre non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per il resto, le dichiarazioni dei ricorrenti vanno analizzate sotto il profilo della rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 A._______ ed il marito B._______ hanno dichiarato di temere delle rappresaglie a seguito del matrimonio celebrato contro la volontà delle loro famiglie. Non avendo la ricorrente reso verosimile di essere stata minacciata dal padre e dalla famiglia (cfr. supra consid. 6) ed avendo il ricorrente espresso unicamente delle considerazioni di carattere generale senza riportare elementi concreti di fatti a lui direttamente accaduti (cfr. atto SEM 29/14, D68-D71, D74-D77), non vi sono nella fattispecie indizi che permettano di ritenere l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future. Per altro, tra il matrimonio concluso a maggio 2023 e l'espatrio avvenuto a dicembre dello stesso anno, non risulta che agli insorgenti sia accaduto qualcosa di rilevante e senza che essi abbiano adottato delle misure di protezione o altro. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. A ciò si aggiunge il fatto che i ricorrenti non hanno neppure tentato di chiedere protezione alle autorità pakistane dalle presunte minacce e violenze da parte delle loro famiglie. Per altro, le autorità di polizia, quando sono state adite dalla ricorrente nell'ambito di una frode, sono intervenute con successo recuperando il denaro che le era stato sottratto (cfr. atto SEM 32/18, D89-D90, D96). Il timore di subire delle persecuzioni a causa del matrimonio avvenuto contro la volontà delle rispettive famiglie non appare nella fattispecie rilevante in materia d'asilo. 7.2 A._______ ha altresì riferito di essere espatriata a seguito delle molestie subite in seno all'Università da studente ed in qualità di docente, così come le molestie subite da parte di E._______. Il timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni, riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Nel caso in disamina, le molestie all'Università sarebbero iniziate nel 2012 con il Master (cfr. atto SEM 27/12, D52), mentre E._______ l'avrebbe maltrattata e toccata impropriamente nel 2021 (cfr. atto SEM 32/18, D26). Dal canto suo l'espatrio è invece avvenuto a dicembre 2023, quindi ben due anni dopo le ultime molestie. Di conseguenza, essendo trascorso un lasso di tempo così lungo tra gli avvenimenti e l'espatrio - neppure giustificabile da motivi oggettivi - il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie. 7.3 Infine, B._______ ha fatto valere di essere espatriato a causa degli attacchi da parte dei talebani dovuti alla sua professione di (...) e di essere stato discriminato a causa della sua etnia pashtun e dell'appartenenza alla tribù (...). A questo proposito, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la decisione impugnata. Non risulta che nei suoi confronti vi sia mai stato un attacco personale né per via della sua etnia, né a causa della sua professione, e degli elementi in tal senso non sono stati neppure forniti in sede ricorsuale. Degli indizi che indicano delle persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano non sono sufficienti. I mezzi di prova forniti al riguardo, inerenti all'uccisione di colleghi (...) e del comandante di polizia di Peshawar ad opera di ignoti, non permettono di ritenere una diversa valutazione. Lo stesso dicasi del documento prodotto sia dinanzi alla SEM sia in sede ricorsuale: dallo stesso si evince invero unicamente che egli rischia di subire una sanzione disciplinare per aver abbandonato il posto di lavoro senza il consenso del datore di lavoro. 7.4 Infine, per quanto riguarda la censura ricorsuale inerente ai mezzi di prova che la SEM non avrebbe preso in considerazione vi è modo di rilevare quanto segue: innanzitutto non è dato sapere di che documenti si tratti poiché non sono stati né descritti né allegati in sede ricorsuale. In secondo luogo, alla luce dei considerandi precedenti, non vi sono elementi che permettano di ritenere che gli stessi siano rilevanti per la procedura d'asilo. La censura è infondata e va dunque respinta. 7.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile in ragione del rischio a cui sarebbero esposti in caso di ritorno a causa dell'appartenenza del ricorrente ad un'etnia discriminata. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.1.2 Anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 In primo luogo, malgrado le tensioni presenti in certe regioni del Paese e degli attentati perpetrati da diversi anni da combattenti integralisti, in particolare nelle grandi città, il Pakistan non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, che permetta a priori - ed indipendentemente dalle circostanze di specie - di presumere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-5705/2023 del 15 marzo 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 4.3.4; E-617/2020 del 31 agosto 2023 consid. 13.3.2 con ulteriori rif. cit.). 10.2.3 In secondo luogo, non si evince dagli atti che i ricorrenti si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute, nel caso di un ritorno in patria. Invero, A._______ gode di buona salute - non essendo deducibile dagli atti o dalle dichiarazioni che la gravidanza in corso presenti problemi di sorta - nonché ha un'ottima formazione scolastica avendo conseguito un bachelor in (...), un master universitario in (...) ed avendo depositato la tesi di dottorato nonché ottenuto un diploma in (...) (cfr. atti SEM 27/12, D48 e 32/18, D107). Ella si è inoltre sempre mantenuta economicamente grazie alle sue numerose attività lavorative (cfr. per ulteriori dettagli la decisione impugnata pto. III cifra 2; atto SEM 32/18, D108-D109) ed ha vissuto in diverse città pakistane, da ultimo a Islamabad e prima a F._______, G._______ e H._______ (cfr. atto SEM 32/18, D106). B._______ gode dal canto suo pure di buona salute e di un'ottima formazione scolastica. Egli ha infatti conseguito una laurea in (...) ed un master in (...) e si è sempre mantenuto economicamente, da ultimo in qualità di (...) (atto SEM 29/14, D11, D86-87). Pertanto risultano esserci in specie degli elementi favorevoli che permetteranno al ricorrente di reinstallarsi nel suo Paese d'origine senza incontrare delle difficoltà eccessive. 10.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: