Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le procedure D-2335/2023, D-2336/2023, D-2337/2023 e D-2339/2023 sono congiunte.
E. 2 I ricorsi sono respinti.
E. 3 Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte.
E. 4 Le spese processuali, di CHF 1'350.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2339/2023, D-2335/2023, D-2336/2023, D-2337/2023 Sentenza dell'8 maggio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), F._______, nata il (...), G._______, nata il (...), H._______, nato il (...), I._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisioni della SEM del 19 aprile 2023. Visto: le domande di asilo che il 13 febbraio 2023 A._______, la moglie B._______, i figli minorenni C._______, D._______, E._______ e F._______, (N [...]; di seguito: ricorrenti 1), ed i figli maggiorenni H._______ (N [...]; di seguito: ricorrente 2), I._______ (N [...]; di seguito: ricorrente 3) e G._______ (N [...]; di seguito: ricorrente 4), tutti cittadini afghani, hanno presentato in Svizzera, gli estratti della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 15 febbraio 2023 dai quali risultava che tutti i ricorrenti avevano già depositato una domanda d'asilo in Polonia il 30 giugno 2021 ed in Germania il 19 agosto 2021 e che i ricorrenti 3 e 4 avevano depositato un'ulteriore domanda in Germania il 10 febbraio 2023, le procure del 17 febbraio 2023, rispettivamente del 21 febbraio 2023, conferite dagli interessati alla rappresentanza legale loro assegnata, i colloqui personali del 27 febbraio 2023 (ricorrenti 1 e 4), rispettivamente del 28 febbraio 2023 (ricorrenti 2 e 3), conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), nel corso dei quali è stato loro concesso il diritto di essere sentiti sull'accertamento medico e sull'eventuale competenza della Polonia per il trattamento delle loro domande d'asilo, le richieste del 28 febbraio 2023 di ripresa in carico dei richiedenti presentate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità polacche fondate sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, le accettazioni del 3 marzo 2023 delle suddette richieste da parte delle autorità polacche in applicazione della medesima disposizione per i ricorrenti 2, 3 e 4, rispettivamente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III per i ricorrenti 1, le visite mediche a cui sono stati sottoposti B._______ ed i figli minori F._______, E._______ e C._______, le decisioni della SEM del 19 aprile 2023, notificate il 20 aprile 2023, mediante le quali la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la Polonia, le dichiarazioni del 20 aprile 2023 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione (...), i ricorsi del 27 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrati dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le menzionate decisioni della SEM con i quali i ricorrenti hanno chiesto l'entrata nel merito delle loro domande d'asilo e che le procedure vengano effettuate in Svizzera, con contestuali richieste di concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo, che dopo l'entrata dei ricorsi al Tribunale sono stati aperti quattro procedimenti separati (con il numero di dossier D-2335/2023 per N (...), D-2336/2023 per N (...), D-2337/2023 per N (...) e D-2339/2023 per N (...), le misure supercautelari del 28 aprile 2023 per il tramite delle quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento di tutti i ricorrenti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro delle decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), i ricorsi sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito dei gravami, che per ragioni di economia processuale, vi è motivo di congiungere le cause D-2335/2023, D-2336/2023, D-2337/2023 e D-2339/2023 poiché poggiano su fatti e persone strettamente connessi o identici e riguardano le medesime questioni giuridiche (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. marg. 3.17), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino i ricorrenti hanno in sunto dichiarato di essere rimasti rinchiusi per circa un mese e venti giorni in un campo che sembrava una prigione; che dopo essere stati trasferiti dalla Germania in Polonia essi sarebbero stati alloggiati per 11 mesi in un centro in condizioni terribili; che inoltre, per diverso tempo essi non avrebbero ricevuto aiuti da parte delle autorità polacche, né uno spillatico; che la madre non avrebbe potuto recarsi dal medico ed i figli minori che frequentavano la scuola non mangiavano poiché non avrebbero avuto i soldi per pagare il pranzo; che infine, essi sarebbero stati discriminati e la polizia avrebbe abusato di loro, che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Polonia per l'esame della loro domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, i problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale, gli insorgenti ritengono che si dovrebbe entrare nel merito della loro domanda d'asilo mediante l'applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che la loro incolumità fisica sarebbe in pericolo in Polonia; che essi non avrebbero potuto beneficiare di alcun aiuto nel corso della loro permanenza in tale Paese e dunque rischierebbero che la loro domanda d'asilo non verrebbe trattata correttamente e che verrebbero rimandati nel loro Paese d'origine; che altresì, ritenuto il loro stato di salute, sarebbe evidente che in Polonia essi non avrebbero avuto accesso alle cure mediche, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), così come un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data 30 giugno 2021, che le richieste di ripresa in carico presentate dalla SEM sono state espressamente accettate dalle competenti autorità polacche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (ricorrenti 1), rispettivamente dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (ricorrenti 2, 3 e 4), che di conseguenza, la competenza della Polonia è, di principio, data, che in seguito, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che si rileva che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina la quale ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. sentenza del Tribunale E-950/2023 del 23 febbraio 2023 consid. 6.1.4 e relativi riferimenti), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dai ricorrenti, nel loro caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che, ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che nel caso in disamina, F._______ è stata visitata e trattata con successo per una iperemia gengivale con conseguente stanchezza ed inappetenza (cfr. atti SEM ricorrenti 1 73/7 e 77/3), che in seguito, la sonografia di E._______ eseguita a causa di dolori addominali ha evidenziato una sospetta renella; che il trattamento farmacologico prescritto in caso di dolori e abbondante idratazione sarebbe risultato efficace (cfr. atti SEM ricorrenti 1 78/3, 80/2. 84/2, 98/2, 100/1), che per quanto riguarda invece C._______, per i dolori addominali il medico gli ha prescritto un antiinfiammatorio da assumere in caso di necessità; che l'ecografia addominale non ha dato riscontri di particolarità tranne un linfonodo reattivo a livello inguinale; che dalla visita di controllo è risultato un miglioramento della sintomatologia ed una netta diminuzione del linfonodo, senza necessità di ulteriori controlli (cfr. atti SEM ricorrenti 1 81/2, 82/2, 88/2), che infine, alla ricorrente B._______ è stato diagnosticato un disturbo d'ansia e insonnia, parestesia all'arto inferiore e dispepsia cronica, da trattare con tre farmaci (cfr. atti SEM ricorrenti 1 72/2, 83/3, 87/2, 97/3), che pertanto, i problemi di salute di cui soffrono gli insorgenti non risultano essere di particolare gravità ed i trattamenti che stanno seguendo non presenta eccezionali specificità, che contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, seppur con qualche difficoltà, B._______ è stata visitata da un medico (cfr. atto SEM ricorrenti 1, 65/4), che ad ogni modo, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità polacche dell'arrivo e dei problemi di salute dei ricorrenti (art. 31 Regolamento Dublino III), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria o non abbia esercitato il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che infine, per quanto riguarda le modalità di trasferimento, le autorità cantonali competenti effettueranno, per quanto possibile, il trasferimento di tutti i membri della famiglia in Polonia in maniera coordinata, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti e le decisioni della SEM confermate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'350.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 28 aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure D-2335/2023, D-2336/2023, D-2337/2023 e D-2339/2023 sono congiunte.
2. I ricorsi sono respinti.
3. Le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte.
4. Le spese processuali, di CHF 1'350.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: