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D-2313/2023

D-2313/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-16 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino togolese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 giugno 2022. A.b In data 17 giugno 2022 egli ha conferito procura alla Rappresentanza legale della Regione (…). A.c La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto una prima audizione di rilevamento dei dati personali (RD) il 23 giugno 2022. Mentre il 4 luglio 2022 si è svolto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.d In data 17 novembre 2022 l'interessato è stato trasferimento anticipa- tamente dal Centro federale d'asilo (CFA) al Cantone in conformità all'art. 24 cpv. 6 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in medesima data la SEM lo ha attribuito al cantone B._______. A.e Il 16 marzo 2023 si è svolta l'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. A.f A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha trasmesso in corso di procedura (in copia): una testimonianza del segretario del partito d'opposizione Parti National Panafricain (PNP) del 30 giugno 2020 con la relativa carta d'identità del segretario, un avviso di ricerca del (…) 2017, una tessera di socio del PNP del (…) con timbri, un'attestazione di membro del PNP del (…) 2017, una tessera del PNP, una testimonianza rilasciata da C._______ (…) 2020, con la sua carta d'identità e una foto in (…). A.g Con parere del 24 marzo 2023 l'interessato ha preso posizione in me- rito alla bozza di decisione della SEM. A.h In corso di procedura egli è stato sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 27 marzo 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua

D-2313/2023 Pagina 3 domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone (…) dell'esecuzione della misura. C. In data 26 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2023) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha concluso all'annulla- mento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, alla re- stituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e com- plemento istruttorio, con contestuale richiesta di concessione dell'assi- stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protestate tasse e spese ed in allegato il rapporto della fisioterapia del 25 marzo 2023.

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contra- rio; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti

D-2313/2023 Pagina 4 (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tri- bunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente, originario di C._______ e dal 2011 residente a Lomé, ha riferito di aver effettuato attività di sensibilizza- zione e mobilitazione per il PNP e di aver avuto per questo motivo dei pro- blemi. Segnatamente, la sera del (…) agosto 2017 al rientro a casa dopo la partecipazione ad una manifestazione del PNP non autorizzata sarebbe stato seguito per essere arrestato, riuscendo tuttavia a fuggire. Da quel momento egli non avrebbe più dormito a casa, facendo ritorno soltanto di tanto in tanto per prendere degli effetti personali. In seguito, la sera del

D-2313/2023 Pagina 5 (…) ottobre 2017 egli sarebbe stato prelevato da casa da quattro persone e portato in una stanza dove sarebbe stato picchiato, torturato e interrogato per due giorni prima di venire lasciato davanti a casa sua. A seguito di tale episodio, avrebbe passato un mese a casa in convalescenza. Il (…) dicem- bre 2017 il richiedente avrebbe organizzato un'automobile per partecipare ad un'altra manifestazione del PNP con il suo gruppo, tuttavia, in un posto di blocco la polizia li avrebbe voluti fermare, ma essi sarebbero riusciti a fuggire con l'auto, provocando però un incidente. Anche quella sera non avrebbe fatto rientro a casa, ma ci sarebbe tornato soltanto la sera del (…) dicembre 2017 ed avrebbe ricevuto una chiamata anonima che l'a- vrebbe avvisato dell'esistenza di un piano per ucciderlo. Pertanto, egli avrebbe deciso di espatriare. Infine, una volta espatriato, avrebbe appreso che la telefonata sarebbe provenuta da C._______, un (…) amico del pa- dre e complice dell'arresto.

E. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto non suffi- cientemente motivate le allegazioni del richiedente. Invero, le dichiarazioni in merito al suo ruolo in seno al PNP sarebbero stereotipate, vaghe e con- trarie alla logica dell'agire ed inoltre risulterebbe che egli sarebbe un mem- bro semplice, senza funzioni dirigenziali o coinvolgimenti nell'organizza- zione degli eventi. In seguito, l'autorità inferiore ha considerato confuse e poco verosimili le dichiarazioni dell'interessato in merito all'arresto. In par- ticolare, egli non avrebbe saputo spiegare il motivo per il quale le milizie avrebbero dovuto utilizzare metodi tanto inconsueti e non sarebbe neppure stato in grado di spiegare il motivo per il quale sarebbe stato lasciato da- vanti a casa. Risulterebbe poi contrario alla logica dell'agire il comporta- mento del richiedente successivo al rilascio. Egli sarebbe rimasto al proprio domicilio e non appena ripreso avrebbe partecipato ad una nuova manife- stazione il (…) dicembre 2017. Infine, non sarebbe chiaro come mai una delle persone che l'avrebbe picchiato e torturato avrebbe poi deciso di aiu- tarlo e consigliargli di espatriare. Tenuto conto del suo grado d’istruzione, sarebbe lecito attendersi da parte dell'interessato delle dichiarazioni ben più sostanziate. In conclusione, la SEM non ha poi riconosciuto fondato il timore di subire persecuzioni a causa della sola appartenenza al partito PNP, non avendo egli un profilo a rischio che potrebbe attirare l'interesse delle autorità. Per quanto riguarda i mezzi di prova, l'autorità inferiore ha rilevato che trat- tandosi di fotocopie potrebbero essere facilmente modificabili e quindi es- sere di scarso valore probatorio. Altresì, per quanto riguarda l'avviso di ri- cerca, la fotografia dell'interessato sarebbe di una qualità differente rispetto

D-2313/2023 Pagina 6 alle altre due riportate ed anche il suo nome sarebbe scritto in un carattere diverso.

E. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente censura innanzitutto un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in ra- gione alla mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata. Invero, il ricorrente sarebbe stato preso in carico per i suoi problemi di natura psi- cologica e fisica e gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo post-trauma- tico da stress. In sede d'audizione sui motivi d'asilo la SEM avrebbe richie- sto alla rappresentanza legale di sollecitare la produzione di un rapporto medico che contenesse anche i medicamenti assunti dal ricorrente, ma l'autorità, senza attendere la produzione di suddetto rapporto, avrebbe an- nunciato l'emanazione del progetto di decisone negativa per il 23 marzo

2023. Soltanto in tale occasione la Protezione giuridica avrebbe ricevuto il rapporto dell'Ambulatorio (…) del cantone (…) ed il 24 marzo 2023 avrebbe ricevuto il rapporto del medico del cantone dal quale si evincereb- bero i farmaci assunti dal ricorrente. Inoltre, soltanto in data 3 aprile 2023, quindi oltre una settimana dopo l'emanazione della decisione, essa avrebbe ottenuto il rapporto del fisioterapista. Il quadro medico del ricor- rente, sia al momento della ricezione del progetto di decisione, sia al mo- mento dell'emissione della decisione sarebbe dunque da considerarsi non compiutamente acclarato. In seguito, l'insorgente contesta le valutazioni della SEM in merito alla pre- tesa inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Egli avrebbe esposto i fatti con dovizia di particolari e dettagli, fornendo delle indicazioni temporali, riportando rumori e voci udite, descrivendo con precisione la stanza in cui sarebbe stato portato e torturato e spiegando il trattamento subito. Altresì, la vicenda si inserirebbe nel contesto generale spiegato dal richiedente e testimoniato da varie fonti e la sua continua partecipazione politica a se- guito dell'arresto sarebbe poi coerente con quanto emerso sulla sua per- sona. Egli ritiene in seguito che l'aiuto ricevuto da C._______ sarebbe giu- stificato dal fatto che costui avrebbe conosciuto suo padre. L'insorgente avrebbe saputo descrivere con precisione non solo gli episodi di tentato arresto subiti personalmente, ma anche quanto attiene al susseguirsi delle varie manifestazioni del partito, dimostrando così di essere coinvolto in prima persona. Pertanto, non si ravvedrebbe contraddizione alcuna, il rac- conto sarebbe strutturato, preciso, ricco di dettagli (impressioni ed emo- zioni personali) e cronologicamente ordinato ed in stretto legame a ciò, an- drebbe tenuto conto del disturbo post-traumatico da stress diagnosticato al ricorrente, con tutte le sintomatiche descritte in corso di audizione. Il rac- conto sarebbe dunque da ritenere verosimile. Infine, avendo il ricorrente

D-2313/2023 Pagina 7 dimostrato di essere un membro influente del PNP, egli avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribu- nale, in un caso analogo, avrebbe infatti riconosciuto la qualità di rifugiato ad un richiedente l'asilo.

E. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ri- corrente in ordine all'inadeguatezza della procedura celere ed il conse- guente accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 6.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'auto- rità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il Tribunale ha statuito in una sentenza di principio come non vi sia alcun diritto rivendicabile a che la domanda d'asilo sia trattata con procedura ce- lere (art. 26c LAsi) o ampliata (art. 26d LAsi; cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Tuttavia, il mancato smistamento di un caso alla procedura ampliata, può comportare, in alcuni casi, a causa del termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione del diritto ad un ricorso efficace ai sensi dell'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nonché dell'art. 13 della Convenzione per la salva- guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9 e 10).

E. 6.3 Nella fattispecie, la SEM, in data 17 novembre 2022, ha trasferito l'in- teressato anzitempo dal CFA al Cantone di attribuzione in ragione dell'au- mento delle domande d'asilo presentate in Svizzera (cfr. atto SEM 37/3). In seguito, considerando i motivi d'asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti oltre all'audizione svolta il 16 marzo 2023 (cfr. atto SEM 36/19).

D-2313/2023 Pagina 8 Nell'atto ricorsuale l'insorgente ritiene che sarebbero stati necessari degli ulteriori approfondimenti medici. Occorre, dunque, analizzare se l'accerta- mento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui sof- fre l'insorgente sia stato esatto e completo. Al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già di- versi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute dell'insorgente. Dagli stessi emergeva che all'interessato è stato diagnosticato un disturbo post- traumatico da stress ed una lombalgia cronica (cfr. atti SEM 19/2, 20/2, 23/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 42/6), in trattamento da ultimo con (…) 20mg e (…) 25mg, rispettivamente con (…) 1gr e (…) 600 in caso di dolori (cfr. atto SEM 42/6). Una terapia psichiatrica- psicoterapeutica è stata ritenuta indicata e degli appuntamenti sono stati fissati. Contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, la SEM ha te- nuto conto degli ultimi certificati medici prodotti con il parere (cfr. atto SEM 42/6) e li ha integrati nella decisione. Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insor- gente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4).

E. 6.4 Di conseguenza, non risultava necessaria l'assegnazione del caso alla procedura ampliata, ritenuto inoltre il fatto che il ricorrente ha potuto bene- ficiare di un termine di ricorso di 30 giorni, e ne discende, che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del prov- vedimento impugnato risultano essere infondate.

E. 7 marzo 2019 (cfr. atto SEM 39/19, D39-D40). Se il padre avesse effettiva- mente temuto i militari a causa dei problemi politici del ricorrente, avrebbe distrutto i documenti subito dopo la sua partenza.

E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, è ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza.

E. 7.2.1 Innanzitutto, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. A ciò si aggiunge quanto segue: Le allegazioni dell'insorgente in merito all'episodio accaduto il (…) agosto 2017 al termine della manifestazione risultano contraddittorie e contrarie alla logica dell'agire. Da una parte, egli ha dichiarato che di notte, tornando a casa, ci sarebbero state delle persone che lo avrebbero seguito

D-2313/2023 Pagina 9 per arrestarlo, ma sarebbe riuscito a schivarle e a fuggire (cfr. atto SEM 39/19, D44). Interrogato più precisamente in merito, egli ha tuttavia riferito un'altra versione, non riferendo più di essere stato seguito, ma dichiarando di essere stato in moto e che due moto si sarebbero messe davanti a lui e un'auto dietro per bloccargli la strada, ma sarebbe riuscito a schivarle e a scappare (cfr. atto SEM 39/19, D72-D73). A questo proposito risulta quan- tomeno sorprendente che le autorità sapessero dove attenderlo o perlo- meno dove abitasse o lavorasse, essendo stato seguito anche al ritorno a casa dall'ufficio il giorno seguente (cfr. atto SEM 39/19, D44 e D73), ma sarebbero riusciti ad arrestarlo soltanto il 18 ottobre 2017.

E. 7.2.2 In seguito, per quanto riguarda l'arresto del (…) ottobre 2017, per evi- tare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle considerazioni della SEM nella deci- sione impugnata (cfr. decisione SEM cifra II pto. 1). Al proposito si aggiunge soltanto che non appare comprensibile il motivo per il quale quando sa- rebbe stato cercato a casa queste persone avrebbero indossato abiti civili e non avrebbero avuto il volto coperto ed invece, al momento dell'arresto queste avrebbero portato dei passamontagna (cfr. atto SEM 39/19, D46, D116, D125). Anche per quanto riguarda il rilascio, le sue informazioni risultano vaghe e incoerenti. Il ricorrente non è stato in grado di spiegare in che modo le au- torità avrebbero creduto che fosse morto ed il motivo per il quale lo avreb- bero scaricato davanti a casa per questo motivo (cfr. atto SEM 39/19, D102-D106).

E. 7.2.3 Proseguendo nell'analisi, contrariamente a quanto rilevato dall'inte- ressato, egli non ha reso verosimile di essere stato un membro influente del PNP. In un primo tempo, egli ha riferito di esserlo poiché avrebbe orga- nizzato il luogo in cui fare la marcia e sensibilizzato le persone (cfr. atto SEM 39/19, D48), salvo poco dopo riferire di aver sensibilizzato le persone e di averle invitate ad aderire al partito (cfr. atto SEM 39/19, D51), ma di non aver deciso lui il luogo della manifestazione (cfr. atto SEM 39/19, D51 e D53), essendo il luogo stato scelto dagli undici membri esecutivi del PNP (cfr. atto SEM 39/19, 53). Poco dopo ancora, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto quale ruolo quello di organizzare e sensibilizzare le persone affinché si rendessero sul luogo del raduno (cfr. atto SEM 39/19, D68-D69), compito che avrebbe svolto con più di trenta persone a Lomé (cfr. atto SEM 39/19, D70). Altresì, il ricorrente non è neppure stato in grado di descrivere in che modo concretamente avrebbe sensibilizzato le persone. Nonostante gli siano

D-2313/2023 Pagina 10 state poste diverse domande al proposito, egli ha semplicemente risposto di aver svolto questa attività porta a porta e di aver mobilizzato più di 15 persone al giorno, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito alla zona o al quartiere in cui sarebbe stato attivo, né come si sarebbe organizzato con gli altri che avrebbero svolto tale attività o come concretamente avrebbe invitato le persone a partecipare alle manifestazioni (cfr. atto SEM 39/19, D55-D57, D68-D70). Delle informazioni così stereotipate non sono, all'evidenza, quelle che darebbe un attivista politico particolarmente impe- gnato.

E. 7.2.4 Il Tribunale non intende mettere in dubbio l'appartenenza del ricor- rente al PNP. Tuttavia, i mezzi di prova prodotti per dimostrare il suo coin- volgimento nel partito non consentono di considerare vere le sue afferma- zioni, avendo egli fornito delle spiegazioni in merito poco convincenti. Da una parte, egli ha riferito che il padre gli avrebbe inviato i documenti per corrispondenza elettronica al suo arrivo in Grecia. Il genitore avrebbe poi bruciato gli originali per paura che le autorità perquisissero la loro abita- zione (cfr. atto SEM 39/19, D36-D38). Tale spiegazione non risulta tuttavia credibile. Invero, non risulta comprensibile il motivo per il quale il genitore avrebbe conservato i documenti dell'interessato, espatriato a fine 2017, per oltre un anno e mezzo fino al deposito della domanda d'asilo in Grecia il

E. 7.2.5 In seguito, per quanto riguarda l'avviso di ricerca datato (…) 2017 (cfr. mezzo di prova SEM n. 5) il Tribunale rileva che, oltre ad essere stato presentato soltanto in copia, il contenuto presenta delle importanti incon- gruenze che lasciano dubitare fortemente dell'autenticità dello stesso. In particolare, si rileva che il nome dell'insorgente è scritto in un carattere (font) diverso da quello degli altri tre ricercati, ciò che si nota segnatamente nelle lettere "O", "U" e "S". Altresì, anche la fotografia dell'interessato ap- pare ben diversa dalle altre, risulta essere stata ritagliata da un'altra foto- grafia, mentre le altre tre fotografie appaino con sfondo neutro, ed è ben più larga delle altre. Di conseguenza, al documento non può essere attri- buito alcun valore probatorio.

E. 7.2.6 Infine, la testimonianza di C._______, sarebbe stata rilasciata sol- tanto il (…) 2020 in D._______, ragione per cui non risulta giustificabile la sua mancata produzione in origine. Al di là del fatto che tale documento sia soltanto stato presentato in copia, non può ad ogni modo essergli ricono- sciuto valore probatorio dal momento che costituisce una dichiarazione di

D-2313/2023 Pagina 11 parte che potrebbe essere stata prodotta ai fini della causa, considerati anche i legami di parentela che il testimone avrebbe con il ricorrente (cfr. mezzo di prova SEM n. 10). In sede di audizione l'insorgente non ha nep- pure fornito delle dichiarazioni convincenti in merito (cfr. atto SEM 39/19, D133-D135).

E. 7.3 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non pos- sono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 7.4 Infine, va osservato che la sola appartenenza del ricorrente al PNP non è di per sé da considerarsi rilevante in materia d'asilo. Come rilevato sopra (cfr. supra consid. 7.2.3), egli non ha un profilo politico a rischio, che po- trebbe attirare l'attenzione delle autorità togolesi (cfr. la sentenza del Tribu- nale E-6120/2020 del 15 agosto 2023, consid. 7.5; D-4396/2020 del

E. 7.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con- cessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

D-2313/2023 Pagina 12 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontana- mento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare, la sua situazione personale lo metterebbe in serio pericolo in violazione dell'art. 3 CEDU ed egli avrebbe inoltre contatti unicamente con la madre nel suo paese d'origine. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

10.1.2 Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.3 Occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari. Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presuppore che, a se- guito del trasferimento, la morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intese sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. DTAF 20069/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Dani- marca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra consid. 10.2.3).

D-2313/2023 Pagina 13 10.1.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu- zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto inter- nazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 10.2.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, nonostante il Togo sia regolarmente in preda a tensioni politiche e sociali, è notorio che non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza ge- neralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del ter- ritorio nazionale che permetta di presumere, indipendentemente dalle cir- costanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale E-1939/2021 del 22 settembre 2023 con- sid. 9.2). 10.2.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potreb- bero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina ge- nerale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese sarà ragionevolmente esigibile. Non lo sarà più, ai sensi della disposizione pre- citata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto

D-2313/2023 Pagina 14 da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua in- tegrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati e infra con- sid. 10.1.3). 10.2.4 Nel caso in rassegna, dagli atti medici all'incarto emerge, come già rilevato in precedenza, che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico da stress, di una (…) cronica e disfunzione alla (…) (cfr. atti SEM 19/2, 20/2, 23/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 42/6). Il ciclo di fisioterapia è concluso, i sintomi lombari essendo migliorati del 90% ed i dolori alla spalla del 60%-70%, mentre la mobilità si avvicina al 100% (cfr. allegato n. 3 al ricorso). Secondo l'ultimo rapporto medico ver- sato agli atti, la terapia prevede un trattamento (…) e l'assunzione di (…) 20mg e (…) 25mg, rispettivamente con (…) 1gr e (…) 600 in caso di dolori (cfr. atto SEM 42/6). Nel lungo lasso di tempo trascorso, non risulta che la situazione dell'insorgente sia peggiorata. Alla luce dei referti medici in parola, non si evincono indicatori quanto all'e- sistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella re- strittiva giurisprudenza convenzionale. Come a giusto titolo ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, a Lomé le cure mediche e psichiatriche sono di principio disponibili. Nella capitale, infatti, sono disponibili dei servizi psichiatrici e di reinserimento socio-professionale (cfr. inoltre anche sentenza del Tribu- nale E-6158/2020 del 10 giugno 2022 consid. 8.3.2). Alla luce di quanto sopra esposto, pur considerando con la dovuta atten- zione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica pro- dotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Pe- raltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari

– ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontana- mento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 10.2.5 Nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso. Egli dispone invero di una formazione professionale di livello ac- cademico, è giovane ed ha esperienza professionale. Di conseguenza, non vi è modo di dubitare che egli sarà in grado di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 39/19, D21-D25).

D-2313/2023 Pagina 15 10.2.6 Pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare, la sua situazione personale lo metterebbe in serio pericolo in violazione dell'art. 3 CEDU ed egli avrebbe inoltre contatti unicamente con la madre nel suo paese d'origine.

E. 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 10.1.2 Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.1.3 Occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari. Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presuppore che, a seguito del trasferimento, la morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intese sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. DTAF 20069/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra consid. 10.2.3).

E. 10.1.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, nonostante il Togo sia regolarmente in preda a tensioni politiche e sociali, è notorio che non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale E-1939/2021 del 22 settembre 2023 consid. 9.2).

E. 10.2.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese sarà ragionevolmente esigibile. Non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati e infra consid. 10.1.3).

E. 10.2.4 Nel caso in rassegna, dagli atti medici all'incarto emerge, come già rilevato in precedenza, che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico da stress, di una (...) cronica e disfunzione alla (...) (cfr. atti SEM 19/2, 20/2, 23/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 42/6). Il ciclo di fisioterapia è concluso, i sintomi lombari essendo migliorati del 90% ed i dolori alla spalla del 60%-70%, mentre la mobilità si avvicina al 100% (cfr. allegato n. 3 al ricorso). Secondo l'ultimo rapporto medico versato agli atti, la terapia prevede un trattamento (...) e l'assunzione di (...) 20mg e (...) 25mg, rispettivamente con (...) 1gr e (...) 600 in caso di dolori (cfr. atto SEM 42/6). Nel lungo lasso di tempo trascorso, non risulta che la situazione dell'insorgente sia peggiorata. Alla luce dei referti medici in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale. Come a giusto titolo ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, a Lomé le cure mediche e psichiatriche sono di principio disponibili. Nella capitale, infatti, sono disponibili dei servizi psichiatrici e di reinserimento socio-professionale (cfr. inoltre anche sentenza del Tribunale E-6158/2020 del 10 giugno 2022 consid. 8.3.2). Alla luce di quanto sopra esposto, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).

E. 10.2.5 Nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso. Egli dispone invero di una formazione professionale di livello accademico, è giovane ed ha esperienza professionale. Di conseguenza, non vi è modo di dubitare che egli sarà in grado di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 39/19, D21-D25).

E. 10.2.6 Pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile.

E. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto.

E. 12 febbraio 2020, consid. 8.2.1).

E. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto.

E. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2313/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2313/2023 Sentenza del 16 aprile 2024 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Togo, patrocinato da Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 27 marzo 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino togolese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 giugno 2022. A.b In data 17 giugno 2022 egli ha conferito procura alla Rappresentanza legale della Regione (...). A.c La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto una prima audizione di rilevamento dei dati personali (RD) il 23 giugno 2022. Mentre il 4 luglio 2022 si è svolto il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.d In data 17 novembre 2022 l'interessato è stato trasferimento anticipatamente dal Centro federale d'asilo (CFA) al Cantone in conformità all'art. 24 cpv. 6 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed in medesima data la SEM lo ha attribuito al cantone B._______. A.e Il 16 marzo 2023 si è svolta l'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. A.f A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha trasmesso in corso di procedura (in copia): una testimonianza del segretario del partito d'opposizione Parti National Panafricain (PNP) del 30 giugno 2020 con la relativa carta d'identità del segretario, un avviso di ricerca del (...) 2017, una tessera di socio del PNP del (...) con timbri, un'attestazione di membro del PNP del (...) 2017, una tessera del PNP, una testimonianza rilasciata da C._______ (...) 2020, con la sua carta d'identità e una foto in (...). A.g Con parere del 24 marzo 2023 l'interessato ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM. A.h In corso di procedura egli è stato sottoposto a diverse visite mediche. B. Con decisione del 27 marzo 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha incaricato il cantone (...) dell'esecuzione della misura. C. In data 26 aprile 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 aprile 2023) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e complemento istruttorio, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e protestate tasse e spese ed in allegato il rapporto della fisioterapia del 25 marzo 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023] e la disposizione transitoria dell'abrogazione del 22 novembre 2023 [RU 2023 694] a contrario; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente, originario di C._______ e dal 2011 residente a Lomé, ha riferito di aver effettuato attività di sensibilizzazione e mobilitazione per il PNP e di aver avuto per questo motivo dei problemi. Segnatamente, la sera del (...) agosto 2017 al rientro a casa dopo la partecipazione ad una manifestazione del PNP non autorizzata sarebbe stato seguito per essere arrestato, riuscendo tuttavia a fuggire. Da quel momento egli non avrebbe più dormito a casa, facendo ritorno soltanto di tanto in tanto per prendere degli effetti personali. In seguito, la sera del (...) ottobre 2017 egli sarebbe stato prelevato da casa da quattro persone e portato in una stanza dove sarebbe stato picchiato, torturato e interrogato per due giorni prima di venire lasciato davanti a casa sua. A seguito di tale episodio, avrebbe passato un mese a casa in convalescenza. Il (...) dicembre 2017 il richiedente avrebbe organizzato un'automobile per partecipare ad un'altra manifestazione del PNP con il suo gruppo, tuttavia, in un posto di blocco la polizia li avrebbe voluti fermare, ma essi sarebbero riusciti a fuggire con l'auto, provocando però un incidente. Anche quella sera non avrebbe fatto rientro a casa, ma ci sarebbe tornato soltanto la sera del (...) dicembre 2017 ed avrebbe ricevuto una chiamata anonima che l'avrebbe avvisato dell'esistenza di un piano per ucciderlo. Pertanto, egli avrebbe deciso di espatriare. Infine, una volta espatriato, avrebbe appreso che la telefonata sarebbe provenuta da C._______, un (...) amico del padre e complice dell'arresto. 5.2 Con la decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto non sufficientemente motivate le allegazioni del richiedente. Invero, le dichiarazioni in merito al suo ruolo in seno al PNP sarebbero stereotipate, vaghe e contrarie alla logica dell'agire ed inoltre risulterebbe che egli sarebbe un membro semplice, senza funzioni dirigenziali o coinvolgimenti nell'organizzazione degli eventi. In seguito, l'autorità inferiore ha considerato confuse e poco verosimili le dichiarazioni dell'interessato in merito all'arresto. In particolare, egli non avrebbe saputo spiegare il motivo per il quale le milizie avrebbero dovuto utilizzare metodi tanto inconsueti e non sarebbe neppure stato in grado di spiegare il motivo per il quale sarebbe stato lasciato davanti a casa. Risulterebbe poi contrario alla logica dell'agire il comportamento del richiedente successivo al rilascio. Egli sarebbe rimasto al proprio domicilio e non appena ripreso avrebbe partecipato ad una nuova manifestazione il (...) dicembre 2017. Infine, non sarebbe chiaro come mai una delle persone che l'avrebbe picchiato e torturato avrebbe poi deciso di aiutarlo e consigliargli di espatriare. Tenuto conto del suo grado d'istruzione, sarebbe lecito attendersi da parte dell'interessato delle dichiarazioni ben più sostanziate. In conclusione, la SEM non ha poi riconosciuto fondato il timore di subire persecuzioni a causa della sola appartenenza al partito PNP, non avendo egli un profilo a rischio che potrebbe attirare l'interesse delle autorità. Per quanto riguarda i mezzi di prova, l'autorità inferiore ha rilevato che trattandosi di fotocopie potrebbero essere facilmente modificabili e quindi essere di scarso valore probatorio. Altresì, per quanto riguarda l'avviso di ricerca, la fotografia dell'interessato sarebbe di una qualità differente rispetto alle altre due riportate ed anche il suo nome sarebbe scritto in un carattere diverso. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente censura innanzitutto un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in ragione alla mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata. Invero, il ricorrente sarebbe stato preso in carico per i suoi problemi di natura psicologica e fisica e gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress. In sede d'audizione sui motivi d'asilo la SEM avrebbe richiesto alla rappresentanza legale di sollecitare la produzione di un rapporto medico che contenesse anche i medicamenti assunti dal ricorrente, ma l'autorità, senza attendere la produzione di suddetto rapporto, avrebbe annunciato l'emanazione del progetto di decisone negativa per il 23 marzo 2023. Soltanto in tale occasione la Protezione giuridica avrebbe ricevuto il rapporto dell'Ambulatorio (...) del cantone (...) ed il 24 marzo 2023 avrebbe ricevuto il rapporto del medico del cantone dal quale si evincerebbero i farmaci assunti dal ricorrente. Inoltre, soltanto in data 3 aprile 2023, quindi oltre una settimana dopo l'emanazione della decisione, essa avrebbe ottenuto il rapporto del fisioterapista. Il quadro medico del ricorrente, sia al momento della ricezione del progetto di decisione, sia al momento dell'emissione della decisione sarebbe dunque da considerarsi non compiutamente acclarato. In seguito, l'insorgente contesta le valutazioni della SEM in merito alla pretesa inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. Egli avrebbe esposto i fatti con dovizia di particolari e dettagli, fornendo delle indicazioni temporali, riportando rumori e voci udite, descrivendo con precisione la stanza in cui sarebbe stato portato e torturato e spiegando il trattamento subito. Altresì, la vicenda si inserirebbe nel contesto generale spiegato dal richiedente e testimoniato da varie fonti e la sua continua partecipazione politica a seguito dell'arresto sarebbe poi coerente con quanto emerso sulla sua persona. Egli ritiene in seguito che l'aiuto ricevuto da C._______ sarebbe giustificato dal fatto che costui avrebbe conosciuto suo padre. L'insorgente avrebbe saputo descrivere con precisione non solo gli episodi di tentato arresto subiti personalmente, ma anche quanto attiene al susseguirsi delle varie manifestazioni del partito, dimostrando così di essere coinvolto in prima persona. Pertanto, non si ravvedrebbe contraddizione alcuna, il racconto sarebbe strutturato, preciso, ricco di dettagli (impressioni ed emozioni personali) e cronologicamente ordinato ed in stretto legame a ciò, andrebbe tenuto conto del disturbo post-traumatico da stress diagnosticato al ricorrente, con tutte le sintomatiche descritte in corso di audizione. Il racconto sarebbe dunque da ritenere verosimile. Infine, avendo il ricorrente dimostrato di essere un membro influente del PNP, egli avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il Tribunale, in un caso analogo, avrebbe infatti riconosciuto la qualità di rifugiato ad un richiedente l'asilo. 6. 6.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente in ordine all'inadeguatezza della procedura celere ed il conseguente accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata. 6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il Tribunale ha statuito in una sentenza di principio come non vi sia alcun diritto rivendicabile a che la domanda d'asilo sia trattata con procedura celere (art. 26c LAsi) o ampliata (art. 26d LAsi; cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2). Tuttavia, il mancato smistamento di un caso alla procedura ampliata, può comportare, in alcuni casi, a causa del termine ricorsuale di sette giorni lavorativi, la violazione del diritto ad un ricorso efficace ai sensi dell'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), nonché dell'art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9 e 10). 6.3 Nella fattispecie, la SEM, in data 17 novembre 2022, ha trasferito l'interessato anzitempo dal CFA al Cantone di attribuzione in ragione dell'aumento delle domande d'asilo presentate in Svizzera (cfr. atto SEM 37/3). In seguito, considerando i motivi d'asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti oltre all'audizione svolta il 16 marzo 2023 (cfr. atto SEM 36/19). Nell'atto ricorsuale l'insorgente ritiene che sarebbero stati necessari degli ulteriori approfondimenti medici. Occorre, dunque, analizzare se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato esatto e completo. Al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione di salute dell'insorgente. Dagli stessi emergeva che all'interessato è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress ed una lombalgia cronica (cfr. atti SEM 19/2, 20/2, 23/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 42/6), in trattamento da ultimo con (...) 20mg e (...) 25mg, rispettivamente con (...) 1gr e (...) 600 in caso di dolori (cfr. atto SEM 42/6). Una terapia psichiatrica-psicoterapeutica è stata ritenuta indicata e degli appuntamenti sono stati fissati. Contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, la SEM ha tenuto conto degli ultimi certificati medici prodotti con il parere (cfr. atto SEM 42/6) e li ha integrati nella decisione. Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4). 6.4 Di conseguenza, non risultava necessaria l'assegnazione del caso alla procedura ampliata, ritenuto inoltre il fatto che il ricorrente ha potuto beneficiare di un termine di ricorso di 30 giorni, e ne discende, che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato risultano essere infondate. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, è ora necessario verificare se le dichiarazioni del ricorrente adempiono ai criteri di verosimiglianza. 7.2 7.2.1 Innanzitutto, il Tribunale rinvia e conferma pienamente la valutazione effettuata dalla SEM nella decisione impugnata. A ciò si aggiunge quanto segue: Le allegazioni dell'insorgente in merito all'episodio accaduto il (...) agosto 2017 al termine della manifestazione risultano contraddittorie e contrarie alla logica dell'agire. Da una parte, egli ha dichiarato che di notte, tornando a casa, ci sarebbero state delle persone che lo avrebbero seguito per arrestarlo, ma sarebbe riuscito a schivarle e a fuggire (cfr. atto SEM 39/19, D44). Interrogato più precisamente in merito, egli ha tuttavia riferito un'altra versione, non riferendo più di essere stato seguito, ma dichiarando di essere stato in moto e che due moto si sarebbero messe davanti a lui e un'auto dietro per bloccargli la strada, ma sarebbe riuscito a schivarle e a scappare (cfr. atto SEM 39/19, D72-D73). A questo proposito risulta quantomeno sorprendente che le autorità sapessero dove attenderlo o perlomeno dove abitasse o lavorasse, essendo stato seguito anche al ritorno a casa dall'ufficio il giorno seguente (cfr. atto SEM 39/19, D44 e D73), ma sarebbero riusciti ad arrestarlo soltanto il 18 ottobre 2017. 7.2.2 In seguito, per quanto riguarda l'arresto del (...) ottobre 2017, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle considerazioni della SEM nella decisione impugnata (cfr. decisione SEM cifra II pto. 1). Al proposito si aggiunge soltanto che non appare comprensibile il motivo per il quale quando sarebbe stato cercato a casa queste persone avrebbero indossato abiti civili e non avrebbero avuto il volto coperto ed invece, al momento dell'arresto queste avrebbero portato dei passamontagna (cfr. atto SEM 39/19, D46, D116, D125). Anche per quanto riguarda il rilascio, le sue informazioni risultano vaghe e incoerenti. Il ricorrente non è stato in grado di spiegare in che modo le autorità avrebbero creduto che fosse morto ed il motivo per il quale lo avrebbero scaricato davanti a casa per questo motivo (cfr. atto SEM 39/19, D102-D106). 7.2.3 Proseguendo nell'analisi, contrariamente a quanto rilevato dall'interessato, egli non ha reso verosimile di essere stato un membro influente del PNP. In un primo tempo, egli ha riferito di esserlo poiché avrebbe organizzato il luogo in cui fare la marcia e sensibilizzato le persone (cfr. atto SEM 39/19, D48), salvo poco dopo riferire di aver sensibilizzato le persone e di averle invitate ad aderire al partito (cfr. atto SEM 39/19, D51), ma di non aver deciso lui il luogo della manifestazione (cfr. atto SEM 39/19, D51 e D53), essendo il luogo stato scelto dagli undici membri esecutivi del PNP (cfr. atto SEM 39/19, 53). Poco dopo ancora, il ricorrente ha dichiarato di aver avuto quale ruolo quello di organizzare e sensibilizzare le persone affinché si rendessero sul luogo del raduno (cfr. atto SEM 39/19, D68-D69), compito che avrebbe svolto con più di trenta persone a Lomé (cfr. atto SEM 39/19, D70). Altresì, il ricorrente non è neppure stato in grado di descrivere in che modo concretamente avrebbe sensibilizzato le persone. Nonostante gli siano state poste diverse domande al proposito, egli ha semplicemente risposto di aver svolto questa attività porta a porta e di aver mobilizzato più di 15 persone al giorno, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito alla zona o al quartiere in cui sarebbe stato attivo, né come si sarebbe organizzato con gli altri che avrebbero svolto tale attività o come concretamente avrebbe invitato le persone a partecipare alle manifestazioni (cfr. atto SEM 39/19, D55-D57, D68-D70). Delle informazioni così stereotipate non sono, all'evidenza, quelle che darebbe un attivista politico particolarmente impegnato. 7.2.4 Il Tribunale non intende mettere in dubbio l'appartenenza del ricorrente al PNP. Tuttavia, i mezzi di prova prodotti per dimostrare il suo coinvolgimento nel partito non consentono di considerare vere le sue affermazioni, avendo egli fornito delle spiegazioni in merito poco convincenti. Da una parte, egli ha riferito che il padre gli avrebbe inviato i documenti per corrispondenza elettronica al suo arrivo in Grecia. Il genitore avrebbe poi bruciato gli originali per paura che le autorità perquisissero la loro abitazione (cfr. atto SEM 39/19, D36-D38). Tale spiegazione non risulta tuttavia credibile. Invero, non risulta comprensibile il motivo per il quale il genitore avrebbe conservato i documenti dell'interessato, espatriato a fine 2017, per oltre un anno e mezzo fino al deposito della domanda d'asilo in Grecia il 7 marzo 2019 (cfr. atto SEM 39/19, D39-D40). Se il padre avesse effettivamente temuto i militari a causa dei problemi politici del ricorrente, avrebbe distrutto i documenti subito dopo la sua partenza. 7.2.5 In seguito, per quanto riguarda l'avviso di ricerca datato (...) 2017 (cfr. mezzo di prova SEM n. 5) il Tribunale rileva che, oltre ad essere stato presentato soltanto in copia, il contenuto presenta delle importanti incongruenze che lasciano dubitare fortemente dell'autenticità dello stesso. In particolare, si rileva che il nome dell'insorgente è scritto in un carattere (font) diverso da quello degli altri tre ricercati, ciò che si nota segnatamente nelle lettere "O", "U" e "S". Altresì, anche la fotografia dell'interessato appare ben diversa dalle altre, risulta essere stata ritagliata da un'altra fotografia, mentre le altre tre fotografie appaino con sfondo neutro, ed è ben più larga delle altre. Di conseguenza, al documento non può essere attribuito alcun valore probatorio. 7.2.6 Infine, la testimonianza di C._______, sarebbe stata rilasciata soltanto il (...) 2020 in D._______, ragione per cui non risulta giustificabile la sua mancata produzione in origine. Al di là del fatto che tale documento sia soltanto stato presentato in copia, non può ad ogni modo essergli riconosciuto valore probatorio dal momento che costituisce una dichiarazione di parte che potrebbe essere stata prodotta ai fini della causa, considerati anche i legami di parentela che il testimone avrebbe con il ricorrente (cfr. mezzo di prova SEM n. 10). In sede di audizione l'insorgente non ha neppure fornito delle dichiarazioni convincenti in merito (cfr. atto SEM 39/19, D133-D135). 7.3 In un'analisi complessiva dunque, le allegazioni del ricorrente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 7.4 Infine, va osservato che la sola appartenenza del ricorrente al PNP non è di per sé da considerarsi rilevante in materia d'asilo. Come rilevato sopra (cfr. supra consid. 7.2.3), egli non ha un profilo politico a rischio, che potrebbe attirare l'attenzione delle autorità togolesi (cfr. la sentenza del Tribunale E-6120/2020 del 15 agosto 2023, consid. 7.5; D-4396/2020 del 12 febbraio 2020, consid. 8.2.1). 7.5 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.3 In sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. In particolare, la sua situazione personale lo metterebbe in serio pericolo in violazione dell'art. 3 CEDU ed egli avrebbe inoltre contatti unicamente con la madre nel suo paese d'origine. 10. 10.1 10.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.1.2 Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1.3 Occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari. Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presuppore che, a seguito del trasferimento, la morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intese sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. DTAF 20069/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra consid. 10.2.3). 10.1.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, nonostante il Togo sia regolarmente in preda a tensioni politiche e sociali, è notorio che non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale E-1939/2021 del 22 settembre 2023 consid. 9.2). 10.2.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese sarà ragionevolmente esigibile. Non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati e infra consid. 10.1.3). 10.2.4 Nel caso in rassegna, dagli atti medici all'incarto emerge, come già rilevato in precedenza, che il ricorrente soffre di un disturbo post-traumatico da stress, di una (...) cronica e disfunzione alla (...) (cfr. atti SEM 19/2, 20/2, 23/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 42/6). Il ciclo di fisioterapia è concluso, i sintomi lombari essendo migliorati del 90% ed i dolori alla spalla del 60%-70%, mentre la mobilità si avvicina al 100% (cfr. allegato n. 3 al ricorso). Secondo l'ultimo rapporto medico versato agli atti, la terapia prevede un trattamento (...) e l'assunzione di (...) 20mg e (...) 25mg, rispettivamente con (...) 1gr e (...) 600 in caso di dolori (cfr. atto SEM 42/6). Nel lungo lasso di tempo trascorso, non risulta che la situazione dell'insorgente sia peggiorata. Alla luce dei referti medici in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale. Come a giusto titolo ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, a Lomé le cure mediche e psichiatriche sono di principio disponibili. Nella capitale, infatti, sono disponibili dei servizi psichiatrici e di reinserimento socio-professionale (cfr. inoltre anche sentenza del Tribunale E-6158/2020 del 10 giugno 2022 consid. 8.3.2). Alla luce di quanto sopra esposto, pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 10.2.5 Nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso. Egli dispone invero di una formazione professionale di livello accademico, è giovane ed ha esperienza professionale. Di conseguenza, non vi è modo di dubitare che egli sarà in grado di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 39/19, D21-D25). 10.2.6 Pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: