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D-2309/2019

D-2309/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-03 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, cittadina iraniana nata e cresciuta ad B._______, è espatriata il 21 febbraio 2019, il 5 marzo 2019 è entrata in Svizzera ed il giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali [atto 13/8]). B. Il 2 aprile 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto la prima audizione giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31 [atto 21/19; di seguito: verbale 1]). Il 23 aprile 2019 la richiedente è stata sentita approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto 30/18, di seguito: verbale 2). Ella ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriata per sottrarsi alle violenze del marito e sfuggire alle ricerche da parte di agenti del Ministero delle informazioni e della sicurezza nazionale (ezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar [VEVAK]). In effetti, poco tempo dopo il matrimonio avvenuto nell'ottobre del 2015 egli avrebbe iniziato ad usare violenza sessuale nei suoi confronti. A causa di ciò ella avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico e sarebbe anche stata in cura psichiatra, tentando anche il suicidio. La ricorrente avrebbe nel frattempo iniziato ad avvicinarsi alla religione cristiana. A dicembre 2018 la situazione sarebbe degenerata dopo che una cugina del marito sarebbe venuta a conoscenza dei maltrattamenti. Il marito l'avrebbe infatti cacciata di casa e qualche tempo dopo, a seguito di un litigio, l'avrebbe denunciata per apostasia e proselitismo all'Ettealat. I servizi segreti l'avrebbero poi ricercata presso i genitori e presso l'abitazione coniugale (cfr. verbale 1, D54 segg.; verbale 2, D12 segg.). C. Il 2 maggio 2019 la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 30 aprile 2019. D. Con decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto 39/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 14 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2019), la ricorrente è insorta contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. F. Con scritto del 23 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale la copia della documentazione medica del 17 maggio 2019. G. Con scritto del 31 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un rapporto di controllo dell'Ospedale regionale di C._______ datato 27 maggio 2019. H. Il 3 giugno 2019, ella ha fatto pervenire al Tribunale un ulteriore referto medico risalente al 28 maggio 2019. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto a tratti inverosimili ed a tratti irrilevanti i motivi d'asilo dell'interessata. Per quanto concerne la verosimiglianza, le allegazioni dell'insorgente non sarebbero sufficientemente motivate e sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Segnatamente, ella non avrebbe fornito informazioni concrete in merito ai problemi avuti con i servizi segreti. In seguito, ella si sarebbe contraddetta in merito alle persone che erano a conoscenza del fatto che non era più vergine al momento del matrimonio. Per quanto concerne l'avvicinamento alla religione cristiana, la SEM ha considerato contrario alla logica dell'agire il comportamento della richiedente. A dire dell'autorità inferiore non sarebbe spiegabile il motivo per il quale lei avrebbe reso pubblico il suo profilo Instagram proprio a partire dal momento in cui cominciato a postarvi dei contenuti riguardanti la fede cristiana. Altresì, inizialmente ella avrebbe dichiarato che il suo profilo Instagram sarebbe stato completamente anonimo, salvo poi consegnare in seguito dei mezzi di prova dai quali risulterebbe che ella avrebbe messo la sua foto personale sul profilo. Ulteriormente illogico risulterebbe il fatto che nemmeno dopo le ricerche da parte degli agenti, avrebbe provveduto a rimuovere le due foto sulle quali sarebbe riconoscibile. Infine, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Invero, non vi sarebbero fondati motivi per ritenere che al ritorno in Patria l'interessata verrebbe rivendicata dal marito e nuovamente sottoposta a violenza. Quanto espresso dalla rappresentante legale nel parere in merito alla bozza di decisione non permetterebbe una diversa valutazione.

E. 4.2 Nel gravame, la ricorrente contesta le valutazioni della SEM. Innanzitutto, le allegazioni in merito ai contatti del marito con i servizi segreti sarebbero coerenti. In seguito, pure lineare sarebbero le allegazioni in merito alla questione della verginità. L'insorgente avrebbe chiaramente dichiarato di aver informato sia il futuro marito, sia l'intermediaria. La reazione del padre sulla questione, sarebbe altresì conforme al contesto iraniano ed in particolare a quello della provincia di origine della ricorrente. Per quanto riguarda la conversione alla religione cristiana, l'insorgente sottolinea che la pubblicazione di immagini relative alla religione su Instagram sul suo profilo reso pubblico, ma anonimo. Soltanto a dicembre 2018, una volta abbandonato il domicilio, ella avrebbe pubblicato una foto raffigurante il suo volto. Tale elemento non pregiudicherebbe il fatto che ella si sarebbe convertita ed avrebbe svolto attività di proselitismo e che per tali ragioni sarebbe punibile in Iran con la pena di morte. Le autorità inoltre, sorveglierebbero l'utilizzo dei social network e ciò anche nell'ambito di attività svolte all'estero. Infine, per quanto concerne le violenze sessuali subite dal marito, la ricorrente si avvale di un timore fondato che le stesse si ripetano in futuro. Tale assunto troverebbe fondamento nella contestualizzazione delle violenze nel quadro normativo e sociale iraniano. Le violenze domestiche non sarebbero infatti punite e fra gli obblighi coniugali della donna rientrerebbero pure gli atti sessuali voluti dal marito. L'insorgente non avrebbe né diritto al divorzio in forza del regime coniugale e né l'appoggio della famiglia di origine. Tale situazione sarebbe inoltre aggravata dai problemi psichici e neurologici, conseguenza delle violenze subite.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6 A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente in merito alle minacce del marito, alla questione della verginità, ai problemi con i servizi segreti ed alla degenerazione della relazione coniugale sono pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e risultano dunque inverosimili.

E. 6.1 L'insorgente ha infatti fornito due versioni diverse in merito alle minacce proferite dal marito nei suoi confronti dopo la separazione. In un primo tempo la ricorrente ha ricondotto le stesse alla sua conversione (Il marito le avrebbe detto: "Io lo so che tu hai cambiato la religione, che fai propaganda dell'altra religione, che non sei più fedele all'islam. Queste cose le so. [...] Faccio in modo che loro [i genitori] si vergognino di avere una figlia come te" [cfr. verbale 1, D80]). In un secondo tempo invece, la ricorrente ha allegato che questi avrebbe voluto farla vergognare davanti a tutti rendendo pubblico il fatto che non fosse vergine al momento del matrimonio (cfr. verbale 2, D18-D19).

E. 6.2 Proprio su questa questione le dichiarazioni successive della ricorrente risultano però manifestamente incongruenti. Questa ha riferito di aver informato il coniuge del fatto che non fosse più vergine tramite la persona che li avrebbe messi in contatto (cfr. verbale 1, D54) salvo poi affermare che nessuno era a conoscenza di tale fatto avendo ella stessa avuto premura di informare il marito prima del fidanzamento (cfr. verbale 2, D74-D79). Confrontata sulla divergenza, l'insorgente ha palesemente tentato di far combaciare le diverse allegazioni, senza tuttavia fornire una spiegazione convincente. Infatti, ella ha proposto un'ulteriore versione, dichiarando di aver personalmente informato il marito e che la persona che avrebbe fatto da intermediario sarebbe stata informata della questione in qualità di testimone (cfr. verbale 2, D81-D82). Tale aspetto tuttavia, risulta nuovo e non corrispondente a quanto asserito nel corso della prima audizione. In questo contesto nulla muta ai fini dell'apprezzamento neanche il certificato allegato con scritto del 31 maggio 2019, certificato che diagnosticata l'avvenuto aborto spontaneo completo, situazione questa che non è ravvisabile la messa in relazione con la partenza dal paese di provenienza. Dappoi, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha reso verosimile il motivo per il quale tale problematica costituirebbe ora un problema - in particolare per il padre - a distanza di più di tre anni dal matrimonio. Infatti, come rettamente ritenuto dalla SEM, risulta quantomeno sorprendente che il padre, descritto come uomo aperto, tollerante e non fondamentalista (tollerava il fatto che la figlia non portasse il velo, il consumo di alcolici così come l'avvicinamento dell'interessata al cristianesimo, volendo addirittura abbracciare lui stesso tale confessione [cfr. verbale 1, D59, D84; verbale 2, D29]), fosse proprio unicamente su tale aspetto molto tradizionalista curandosi di quanto potesse pensare la gente.

E. 6.3 Non meno contraddittorie risultano d'altro canto le dichiarazioni della ricorrente in merito ai contatti tra il marito ed i servizi segreti, rispettivamente in merito agli oggetti che gli agenti avrebbero sequestrato nell'abitazione coniugale. L'insorgente ha in un primo tempo asserito di aver capito, dopo essere stata ricercata dai servizi segreti con l'accusa di proselitismo, che il marito ed il suocero sarebbero stati in contatto con i servizi segreti (cfr. verbale 1, D56). Successivamente, l'interessata ha tuttavia ricondotto i contatti del marito ai servizi segreti a degli amici che avrebbero lavorato per loro. Ella avrebbe addirittura dichiarato di non sapere se fossero i suoi amici o se fosse invece il coniuge stesso a lavorare per i servizi segreti (cfr. verbale 2, D35 e D42). In seguito, la ricorrente ha asserito che il marito l'avrebbe denunciata presso i servizi segreti (cfr. verbale 1, D88), salvo poi supporre che fosse stato lui (cfr. verbale 2, D67-D68). Anche i motivi della ricerca da parte degli agenti segreti non risultano completamente congruenti. La ricorrente ha infatti dapprima riferito tre motivi (proselitismo, attività antistatali e attività da infedele [cfr. verbale 1, D56]) per poi allegarne soltanto uno (propaganda per la religione cristiana [cfr. verbale 2, D36 e D51]). In seguito, la ricorrente ha preteso che gli agenti avrebbero sequestrato la bibbia ed i suoi documenti d'identità. Successivamente, ella ha tuttavia espresso dei dubbi a questo riguardo, affermando di non credere che i servizi segreti avessero effettivamente sequestrato i suoi documenti (cfr. verbale 2, D115). Da ultimo, appare quantomeno sorprendente che dopo essere stata informata della ricerca da parte delle autorità ella non abbia perlomeno tentato di sostituire o rimuovere la sua foto profilo.

E. 6.4 Infine, per ciò che è della degenerazione della relazione coniugale avvenuta a dicembre 2018, l'interessata ha da una parte allegato di aver raccontato alla cugina del marito di sentirsi violentata dal coniuge e questa si sarebbe intromessa a parlare con il marito "magari per migliorare la situazione"(cfr. verbale 1, D56), in un secondo tempo invece, ella ha dichiarato di aver espressamente chiesto alla cugina di provare a intercedere con il marito per migliorare la situazione (cfr. verbale 2, D30).

E. 7 Occorre ora determinare se gli ulteriori motivi d'asilo addotti dall'insorgente, ossia le pubblicazioni su Instagram ed il timore di subire ulteriori atti pregiudizievoli ad opera del marito, abbiano rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.1 A tal riguardo va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale.

E. 7.2 Ora, nel contesto iraniano le attività apparentabili al proselitismo potrebbero effettivamente giustificare l'esistenza di un timore fondato di subire trattamenti pregiudizievoli qualora siano percepiti quali attività antistatali. Ciò richiede tuttavia un grado di esposizione pubblico molto elevato (cfr. sentenza della CorteEDU A. c. Svizzera del 19 dicembre 2017, n. 60342/16, par. 43).

E. 7.3 Questo non risulta essere il caso nella fattispecie. Dagli atti all'inserto non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane siano giunte a conoscenza di tali attività. Da una parte la ricorrente, come detto, non ha reso verosimile di essere effettivamente ricercata dalle autorità iraniane (cfr. supra consid. 6.2). Inoltre, non si può ritenere che il grado di esposizione delle pubblicazioni su Instagram della ricorrente sia tale da aver attirato le attenzioni delle autorità. Il profilo Instagram della ricorrente è infatti anonimo e non contiene alcuna informazione personale che possa ricondurre direttamente a quest'ultima. Le fotografie ivi presenti, quandanche possano effettivamente portare ad identificarla in base all'aspetto erano già state pubblicate diverso tempo prima della sua partenza dal paese d'origine senza che ciò abbia comportato alcuna conseguenza di sorta.

E. 7.4 Per il resto, va ravvisato come i timori di subire in futuro ulteriori atti pregiudizievoli ad opera del coniuge non siano più attuali. Non si può infatti partire dall'assunto che l'insorgente, in caso di ritorno in patria, debba forzatamente tornare presso il domicilio coniugale. Contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale è infatti lecito attendersi che la ricorrente possa contare sul sostegno e l'appoggio della famiglia. L'arrabbiatura del padre risulta invero passeggera dal momento che la madre la avrebbe informata circa la necessità di pazientare e lasciare del tempo al padre perché questi la chiamasse (cfr. verbale 2, D27). Inoltre, non si può fare a meno di constatare come secondo le sue stesse dichiarazioni, l'interessata, in più di tre anni di matrimonio, non ha neppure tentato di rivolgersi ad organizzazioni statali o di soccorso. In ragione della situazione delle donne nella società iraniana, l'accesso all'infrastruttura può effettivamente rivelarsi più difficile. Dalla ricorrente, donna istruita appartenente alla classe media, sarebbe ad ogni modo stato lecito attendersi ch'ella si informasse in merito all'esistenza di strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica (cfr. sentenza del Tribunale E-1304/2018 del 26 aprile 2018 consid. 4.3 e relativi riferimenti, laddove è attestato che ritenuto che tali strutture esistono). D'altro canto, il caso citato dall'insorgente in sede ricorsuale non risulta paragonabile alla presente fattispecie. Tali considerazioni riguardano infatti le violenze sessuali subite all'infuori del matrimonio, caso ben diverso da quello in disamina. Altresì, vi è luogo di aggiungere che il codice civile iraniano prevede che una donna, se determinate condizioni sono adempiute, può presentare al giudice una richiesta di divorzio. Ciò è per esempio il caso qualora la continuazione della vita coniugale sia intollerabile per la donna, cosa che parrebbe poter essere in specie adempiuta alla luce delle allegate conseguenze psichiche intercorse sulla sua persona, le quali avrebbero potuto essere dimostrate dai documenti medici.

E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 9.2 Nel gravame, la insorgente avversa anche tale assunto.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il sua rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

E. 12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 13.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se la insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale della ricorrente, lei è giovane, ben istruita e - come rilevato sopra - può contare sull'aiuto e sostegno della famiglia. Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si rintegrerà senza particolari problemi nel suo paese d'origine. Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Infatti, per i problemi psichiatrici di cui soffre l'interessata seguiva già un trattamento medico e psichiatrico in Patria per il che potrà continuare la terapia prescritta in Svizzera nonché l'accompagnamento terapeutico anche in Patria. Lo stesso vale per quanto desumibile dal certificato del 27 maggio 2019 allegato con scritto del 31 maggio 2019 di cui sub. G, secondo il quale i controlli ginecologici raccomandati possono, a giudizio del Tribunale, essere effettuati in patria. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 14 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 15 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 16 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 18 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-combenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2309/2019 Sentenza del 3 giugno 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Iran, rappresentata dalla Signora Cecilia Sanna, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 maggio 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessata, cittadina iraniana nata e cresciuta ad B._______, è espatriata il 21 febbraio 2019, il 5 marzo 2019 è entrata in Svizzera ed il giorno seguente ha depositato una domanda d'asilo (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali [atto 13/8]). B. Il 2 aprile 2019 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto la prima audizione giusta l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31 [atto 21/19; di seguito: verbale 1]). Il 23 aprile 2019 la richiedente è stata sentita approfonditamente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto 30/18, di seguito: verbale 2). Ella ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriata per sottrarsi alle violenze del marito e sfuggire alle ricerche da parte di agenti del Ministero delle informazioni e della sicurezza nazionale (ezarat-e Ettela'at va Amniat-e Keshvar [VEVAK]). In effetti, poco tempo dopo il matrimonio avvenuto nell'ottobre del 2015 egli avrebbe iniziato ad usare violenza sessuale nei suoi confronti. A causa di ciò ella avrebbe iniziato a soffrire di attacchi di panico e sarebbe anche stata in cura psichiatra, tentando anche il suicidio. La ricorrente avrebbe nel frattempo iniziato ad avvicinarsi alla religione cristiana. A dicembre 2018 la situazione sarebbe degenerata dopo che una cugina del marito sarebbe venuta a conoscenza dei maltrattamenti. Il marito l'avrebbe infatti cacciata di casa e qualche tempo dopo, a seguito di un litigio, l'avrebbe denunciata per apostasia e proselitismo all'Ettealat. I servizi segreti l'avrebbero poi ricercata presso i genitori e presso l'abitazione coniugale (cfr. verbale 1, D54 segg.; verbale 2, D12 segg.). C. Il 2 maggio 2019 la rappresentante legale ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 30 aprile 2019. D. Con decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto 39/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 14 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2019), la ricorrente è insorta contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili. F. Con scritto del 23 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale la copia della documentazione medica del 17 maggio 2019. G. Con scritto del 31 maggio 2019 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un rapporto di controllo dell'Ospedale regionale di C._______ datato 27 maggio 2019. H. Il 3 giugno 2019, ella ha fatto pervenire al Tribunale un ulteriore referto medico risalente al 28 maggio 2019. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto a tratti inverosimili ed a tratti irrilevanti i motivi d'asilo dell'interessata. Per quanto concerne la verosimiglianza, le allegazioni dell'insorgente non sarebbero sufficientemente motivate e sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Segnatamente, ella non avrebbe fornito informazioni concrete in merito ai problemi avuti con i servizi segreti. In seguito, ella si sarebbe contraddetta in merito alle persone che erano a conoscenza del fatto che non era più vergine al momento del matrimonio. Per quanto concerne l'avvicinamento alla religione cristiana, la SEM ha considerato contrario alla logica dell'agire il comportamento della richiedente. A dire dell'autorità inferiore non sarebbe spiegabile il motivo per il quale lei avrebbe reso pubblico il suo profilo Instagram proprio a partire dal momento in cui cominciato a postarvi dei contenuti riguardanti la fede cristiana. Altresì, inizialmente ella avrebbe dichiarato che il suo profilo Instagram sarebbe stato completamente anonimo, salvo poi consegnare in seguito dei mezzi di prova dai quali risulterebbe che ella avrebbe messo la sua foto personale sul profilo. Ulteriormente illogico risulterebbe il fatto che nemmeno dopo le ricerche da parte degli agenti, avrebbe provveduto a rimuovere le due foto sulle quali sarebbe riconoscibile. Infine, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Invero, non vi sarebbero fondati motivi per ritenere che al ritorno in Patria l'interessata verrebbe rivendicata dal marito e nuovamente sottoposta a violenza. Quanto espresso dalla rappresentante legale nel parere in merito alla bozza di decisione non permetterebbe una diversa valutazione. 4.2 Nel gravame, la ricorrente contesta le valutazioni della SEM. Innanzitutto, le allegazioni in merito ai contatti del marito con i servizi segreti sarebbero coerenti. In seguito, pure lineare sarebbero le allegazioni in merito alla questione della verginità. L'insorgente avrebbe chiaramente dichiarato di aver informato sia il futuro marito, sia l'intermediaria. La reazione del padre sulla questione, sarebbe altresì conforme al contesto iraniano ed in particolare a quello della provincia di origine della ricorrente. Per quanto riguarda la conversione alla religione cristiana, l'insorgente sottolinea che la pubblicazione di immagini relative alla religione su Instagram sul suo profilo reso pubblico, ma anonimo. Soltanto a dicembre 2018, una volta abbandonato il domicilio, ella avrebbe pubblicato una foto raffigurante il suo volto. Tale elemento non pregiudicherebbe il fatto che ella si sarebbe convertita ed avrebbe svolto attività di proselitismo e che per tali ragioni sarebbe punibile in Iran con la pena di morte. Le autorità inoltre, sorveglierebbero l'utilizzo dei social network e ciò anche nell'ambito di attività svolte all'estero. Infine, per quanto concerne le violenze sessuali subite dal marito, la ricorrente si avvale di un timore fondato che le stesse si ripetano in futuro. Tale assunto troverebbe fondamento nella contestualizzazione delle violenze nel quadro normativo e sociale iraniano. Le violenze domestiche non sarebbero infatti punite e fra gli obblighi coniugali della donna rientrerebbero pure gli atti sessuali voluti dal marito. L'insorgente non avrebbe né diritto al divorzio in forza del regime coniugale e né l'appoggio della famiglia di origine. Tale situazione sarebbe inoltre aggravata dai problemi psichici e neurologici, conseguenza delle violenze subite. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

6. A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente in merito alle minacce del marito, alla questione della verginità, ai problemi con i servizi segreti ed alla degenerazione della relazione coniugale sono pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e risultano dunque inverosimili. 6.1 L'insorgente ha infatti fornito due versioni diverse in merito alle minacce proferite dal marito nei suoi confronti dopo la separazione. In un primo tempo la ricorrente ha ricondotto le stesse alla sua conversione (Il marito le avrebbe detto: "Io lo so che tu hai cambiato la religione, che fai propaganda dell'altra religione, che non sei più fedele all'islam. Queste cose le so. [...] Faccio in modo che loro [i genitori] si vergognino di avere una figlia come te" [cfr. verbale 1, D80]). In un secondo tempo invece, la ricorrente ha allegato che questi avrebbe voluto farla vergognare davanti a tutti rendendo pubblico il fatto che non fosse vergine al momento del matrimonio (cfr. verbale 2, D18-D19). 6.2 Proprio su questa questione le dichiarazioni successive della ricorrente risultano però manifestamente incongruenti. Questa ha riferito di aver informato il coniuge del fatto che non fosse più vergine tramite la persona che li avrebbe messi in contatto (cfr. verbale 1, D54) salvo poi affermare che nessuno era a conoscenza di tale fatto avendo ella stessa avuto premura di informare il marito prima del fidanzamento (cfr. verbale 2, D74-D79). Confrontata sulla divergenza, l'insorgente ha palesemente tentato di far combaciare le diverse allegazioni, senza tuttavia fornire una spiegazione convincente. Infatti, ella ha proposto un'ulteriore versione, dichiarando di aver personalmente informato il marito e che la persona che avrebbe fatto da intermediario sarebbe stata informata della questione in qualità di testimone (cfr. verbale 2, D81-D82). Tale aspetto tuttavia, risulta nuovo e non corrispondente a quanto asserito nel corso della prima audizione. In questo contesto nulla muta ai fini dell'apprezzamento neanche il certificato allegato con scritto del 31 maggio 2019, certificato che diagnosticata l'avvenuto aborto spontaneo completo, situazione questa che non è ravvisabile la messa in relazione con la partenza dal paese di provenienza. Dappoi, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha reso verosimile il motivo per il quale tale problematica costituirebbe ora un problema - in particolare per il padre - a distanza di più di tre anni dal matrimonio. Infatti, come rettamente ritenuto dalla SEM, risulta quantomeno sorprendente che il padre, descritto come uomo aperto, tollerante e non fondamentalista (tollerava il fatto che la figlia non portasse il velo, il consumo di alcolici così come l'avvicinamento dell'interessata al cristianesimo, volendo addirittura abbracciare lui stesso tale confessione [cfr. verbale 1, D59, D84; verbale 2, D29]), fosse proprio unicamente su tale aspetto molto tradizionalista curandosi di quanto potesse pensare la gente. 6.3 Non meno contraddittorie risultano d'altro canto le dichiarazioni della ricorrente in merito ai contatti tra il marito ed i servizi segreti, rispettivamente in merito agli oggetti che gli agenti avrebbero sequestrato nell'abitazione coniugale. L'insorgente ha in un primo tempo asserito di aver capito, dopo essere stata ricercata dai servizi segreti con l'accusa di proselitismo, che il marito ed il suocero sarebbero stati in contatto con i servizi segreti (cfr. verbale 1, D56). Successivamente, l'interessata ha tuttavia ricondotto i contatti del marito ai servizi segreti a degli amici che avrebbero lavorato per loro. Ella avrebbe addirittura dichiarato di non sapere se fossero i suoi amici o se fosse invece il coniuge stesso a lavorare per i servizi segreti (cfr. verbale 2, D35 e D42). In seguito, la ricorrente ha asserito che il marito l'avrebbe denunciata presso i servizi segreti (cfr. verbale 1, D88), salvo poi supporre che fosse stato lui (cfr. verbale 2, D67-D68). Anche i motivi della ricerca da parte degli agenti segreti non risultano completamente congruenti. La ricorrente ha infatti dapprima riferito tre motivi (proselitismo, attività antistatali e attività da infedele [cfr. verbale 1, D56]) per poi allegarne soltanto uno (propaganda per la religione cristiana [cfr. verbale 2, D36 e D51]). In seguito, la ricorrente ha preteso che gli agenti avrebbero sequestrato la bibbia ed i suoi documenti d'identità. Successivamente, ella ha tuttavia espresso dei dubbi a questo riguardo, affermando di non credere che i servizi segreti avessero effettivamente sequestrato i suoi documenti (cfr. verbale 2, D115). Da ultimo, appare quantomeno sorprendente che dopo essere stata informata della ricerca da parte delle autorità ella non abbia perlomeno tentato di sostituire o rimuovere la sua foto profilo. 6.4 Infine, per ciò che è della degenerazione della relazione coniugale avvenuta a dicembre 2018, l'interessata ha da una parte allegato di aver raccontato alla cugina del marito di sentirsi violentata dal coniuge e questa si sarebbe intromessa a parlare con il marito "magari per migliorare la situazione"(cfr. verbale 1, D56), in un secondo tempo invece, ella ha dichiarato di aver espressamente chiesto alla cugina di provare a intercedere con il marito per migliorare la situazione (cfr. verbale 2, D30).

7. Occorre ora determinare se gli ulteriori motivi d'asilo addotti dall'insorgente, ossia le pubblicazioni su Instagram ed il timore di subire ulteriori atti pregiudizievoli ad opera del marito, abbiano rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.1 A tal riguardo va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. 7.2 Ora, nel contesto iraniano le attività apparentabili al proselitismo potrebbero effettivamente giustificare l'esistenza di un timore fondato di subire trattamenti pregiudizievoli qualora siano percepiti quali attività antistatali. Ciò richiede tuttavia un grado di esposizione pubblico molto elevato (cfr. sentenza della CorteEDU A. c. Svizzera del 19 dicembre 2017, n. 60342/16, par. 43). 7.3 Questo non risulta essere il caso nella fattispecie. Dagli atti all'inserto non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane siano giunte a conoscenza di tali attività. Da una parte la ricorrente, come detto, non ha reso verosimile di essere effettivamente ricercata dalle autorità iraniane (cfr. supra consid. 6.2). Inoltre, non si può ritenere che il grado di esposizione delle pubblicazioni su Instagram della ricorrente sia tale da aver attirato le attenzioni delle autorità. Il profilo Instagram della ricorrente è infatti anonimo e non contiene alcuna informazione personale che possa ricondurre direttamente a quest'ultima. Le fotografie ivi presenti, quandanche possano effettivamente portare ad identificarla in base all'aspetto erano già state pubblicate diverso tempo prima della sua partenza dal paese d'origine senza che ciò abbia comportato alcuna conseguenza di sorta. 7.4 Per il resto, va ravvisato come i timori di subire in futuro ulteriori atti pregiudizievoli ad opera del coniuge non siano più attuali. Non si può infatti partire dall'assunto che l'insorgente, in caso di ritorno in patria, debba forzatamente tornare presso il domicilio coniugale. Contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale è infatti lecito attendersi che la ricorrente possa contare sul sostegno e l'appoggio della famiglia. L'arrabbiatura del padre risulta invero passeggera dal momento che la madre la avrebbe informata circa la necessità di pazientare e lasciare del tempo al padre perché questi la chiamasse (cfr. verbale 2, D27). Inoltre, non si può fare a meno di constatare come secondo le sue stesse dichiarazioni, l'interessata, in più di tre anni di matrimonio, non ha neppure tentato di rivolgersi ad organizzazioni statali o di soccorso. In ragione della situazione delle donne nella società iraniana, l'accesso all'infrastruttura può effettivamente rivelarsi più difficile. Dalla ricorrente, donna istruita appartenente alla classe media, sarebbe ad ogni modo stato lecito attendersi ch'ella si informasse in merito all'esistenza di strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica (cfr. sentenza del Tribunale E-1304/2018 del 26 aprile 2018 consid. 4.3 e relativi riferimenti, laddove è attestato che ritenuto che tali strutture esistono). D'altro canto, il caso citato dall'insorgente in sede ricorsuale non risulta paragonabile alla presente fattispecie. Tali considerazioni riguardano infatti le violenze sessuali subite all'infuori del matrimonio, caso ben diverso da quello in disamina. Altresì, vi è luogo di aggiungere che il codice civile iraniano prevede che una donna, se determinate condizioni sono adempiute, può presentare al giudice una richiesta di divorzio. Ciò è per esempio il caso qualora la continuazione della vita coniugale sia intollerabile per la donna, cosa che parrebbe poter essere in specie adempiuta alla luce delle allegate conseguenze psichiche intercorse sulla sua persona, le quali avrebbero potuto essere dimostrate dai documenti medici.

8. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.2 Nel gravame, la insorgente avversa anche tale assunto.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il sua rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 13.3 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se la insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale della ricorrente, lei è giovane, ben istruita e - come rilevato sopra - può contare sull'aiuto e sostegno della famiglia. Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si rintegrerà senza particolari problemi nel suo paese d'origine. Infine, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). Infatti, per i problemi psichiatrici di cui soffre l'interessata seguiva già un trattamento medico e psichiatrico in Patria per il che potrà continuare la terapia prescritta in Svizzera nonché l'accompagnamento terapeutico anche in Patria. Lo stesso vale per quanto desumibile dal certificato del 27 maggio 2019 allegato con scritto del 31 maggio 2019 di cui sub. G, secondo il quale i controlli ginecologici raccomandati possono, a giudizio del Tribunale, essere effettuati in patria. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

15. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

16. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

18. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-combenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che la ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: