Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 4 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
- La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2289/2009 {T 0/2} Sentenza del 15 aprile 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Blaise Pagan, giudice; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 aprile 2009 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 7 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessata del 30 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 6 aprile 2009, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata) il ricorso inoltrato dall'insorgente l'8 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di essere nata e vissuta a B._______ (Mongolia), che la stessa ha affermato di essere espatriata, in data (...), per il timore di essere condannata a seguito delle accuse mosse nei suoi confronti dal cognato e da altri parenti, timore dovuto al fatto che il cognato avrebbe lavorato presso la polizia e vi avrebbe tuttora conoscenze; che essa sarebbe stata, dopo la morte della sorella, dapprima interrogata presso la procura, poi fermata presso la stazione di polizia per settantadue ore ed infine incarcerata per quattordici giorni; che, in assenza di prove concrete, essa sarebbe poi stata rilasciata, subendo però vari interrogatori; che, inoltre, il passaporto le sarebbe stato sequestrato; che nonostante il divieto impostole di lasciare il Paese, l'interessata sarebbe espatriata dalla Mongolia, giungendo a Mosca (Russia) con un lasciapassare, da dove avrebbe poi continuato il viaggio in auto e senza documenti giungendo infine in Svizzera, che, nella decisione del 6 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome, incoerenti, inconstitenti e fortemente contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente lamenta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non aver potuto esporre i suoi motivi d'asilo all'UFM in occasione di entrambe le audizioni, bensì unicamente nell'ambito della seconda; che, inoltre, emergerebbero indizi di persecuzioni tali da rendere necessaria una decisione materiale nel suo caso, segnatamente per i gravi problemi che avrebbe avuto con la polizia, per le accuse mosse contro di lei dal cognato, un ex-poliziotto con molte conoscenze in polizia e nell'ambiente giudiziario, e per la sua paura di essere condannata in Patria; che in particolare ed in merito alle circostanze dell'avvelenamento e della morte della di lei sorella, la ricorrente conferma le allegazioni fatte in sede di audizione, adducendo di non essere in grado di descrivere con più precisione l'accaduto, essendo esso molto semplice; che i suoi motivi d'asilo, oltre che gravi, sarebbero da ritenersi verosimili e rilevanti, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ella ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, preliminarmente, il TAF osserva che, giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi, il centro di registrazione può interrogare sommariamente il richiedente sui motivi che l'hanno indotto a lasciare il suo Paese, che, giusta l'art. 19 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'interrogatorio sommario può essere sostituito dall'audizione sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi, che, pertanto, nel caso concreto, il fatto che l'UFM non abbia interrogato la ricorrente nell'ambito dell'audizione sommaria sui suoi motivi d'asilo, bensì unicamente nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, non costituisce un vizio procedurale; che la censura della ricorrente su tale punto risulta pertanto infondata; che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che codesto Tribunale osserva, in particolare, che la ricorrente si è palesemente contraddetta in sede di audizione in merito alle conseguenze del suo asserito arresto, dichiarando dapprima di essere già stata sia processata che condannata (cfr. verbale della prima audizione del 30 marzo 2009 [in seguito: verbale audizione (1)], pag. 5/13.2), per poi indicare in un secondo tempo che fino ad oggi, invece, nessuna udienza sarebbe stata ancora fissata (cfr. verbale della seconda audizione del 30 marzo 2009 [in seguito: verbale audizione (2)], pag. 7/D 51) e che, viste le conoscenze in polizia di suo cognato, temerebbe una condanna, ragione per cui sarebbe espatriata (cfr. verbale audizione (2), pag. 3/D4 e 7/D49); che anche circa il momento dell'interrogatorio in pretura e del suo fermo in polizia la ricorrente si è contraddetta senza valida giustificazione: secondo una prima versione, infatti, essa sarebbe stata interrogata sei giorni dopo la morte della sorella e condotta in polizia il giorno seguente (cfr. verbale audizione (2) pag. 4/D7-9); in un secondo tempo, invece, essa allega che l'interrogatorio sarebbe avvenuto due rispettivamente tre giorni dopo la morte della sorella e il fermo tre giorni dopo il di lei decesso (cfr. verbale audizione (2) pag. 4/D15-22); che anche circa il sequestro del passaporto la ricorrente non è stata in grado di narrare i fatti senza contraddirsi, dichiarando in fase di prima audizione che il fatto sarebbe da riportare all'inizio di novembre 2008 (cfr. verbale di audizione (1) pag. 4/13.1), per poi, un paio di ore dopo, far risalire il sequestro alla fine dello stesso mese (cfr. verbale audizione (2) pag. 6/D33 e 38); che risultano inverosimili, perchè contraddittorie, pure le allegazioni in merito agli asseriti contatti avuti con le autorità dopo la sua scarcerazione: infatti, se da una parte la ricorrente sostiene che le autorità avrebbero continuato, dopo il rilascio, ad interrogarla (cfr. verbale audizione (2) pag. 3/D4), dall'altra è emerso dalle sue dichiarazioni che tali rapporti si limiterebbero invece ad un unico episodio (cfr. verbale audizione (2) pag. 6/D39 e 43); che, come ha rettamente osservato l'autorità inferiore, la ricorrente - in relazione alle circostanze dell'avvelenamento e della morte della sorella, come pure della sua detenzione - non ha saputo dettagliare le sue dichiarazioni di per sé già molto vaghe, benchè sia stata più volte invitata a farlo; che, circa la sua certezza di essere condannata, la ricorrente si è limitata a giustificare il suo timore unicamente col fatto che il cognato avrebbe lavorato in polizia e disporrebbe tuttora di conoscenze in tale ambito (cfr. verbale audizione (2) pag. 7/D49-50), senza addurre, neanche in sede ricorsuale, ulteriori elementi che ne coroborrebbero la verosimiglianza; che, infine, mal si comprende che, nonostante temesse fortemente di essere condannata, la ricorrente abbia aspettato due mesi dopo l'ultimo contatto intercorso con la polizia per espatriare; che vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo sia inverosimile, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa dalla ricorrente, non appare motivo per ritenere che essa non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che ella infatti è giovane e gode di una formazione scolastica di (...) anni, nonché ha alle spalle un'esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. verbale audizione (1) pag. 2/8); che alla luce dell'inverosimiglianza della vicenda da lei addotta, non è nemmeno da escludere che la ricorrente disponga di una rete familiare in loco; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta, che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: