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D-2239/2010

D-2239/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese di etnia (...), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, la prima avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di B._______ il 15 dicembre 2008, la seconda presso l'UFM a C._______ il 1° ottobre 2009, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 1° ottobre 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere originario di D._______, E._______ (Darfur del Sud), da dove sarebbe fuggito a causa delle persecuzioni degli Janjaweed, scatenate dal discorso critico nei confronti del governo, pronunciato dal fratello F._______ durante (...), a cui avrebbero partecipato le autorità cittadine ed a cui sarebbe seguito l'arresto del fratello stesso. Susseguentemente, il richiedente e la famiglia avrebbero assistito nel (...) ad un attacco al proprio villaggio da parte delle milizie Janjaweed, nonché la madre, la sorella e il cognato del medesimo sarebbero morti durante l'assalto. Conseguentemente, il secondo fratello del richiedente, G._______, avrebbe aderito ad un'organizzazione ribelle del Darfur e sarebbe stato ucciso nel corso di una battaglia. A seguito di tali avvenimenti, la famiglia del richiedente sarebbe stata sorvegliata da parte delle autorità sudanesi e l'interessato avrebbe personalemente subito tre arresti: due da parte delle milizie Janjaweed ed un terzo per mano delle forze governative. A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato non ha prodotto alcun documento di identità. B. Con decisione del 3 marzo 2010, l'UFM ha respinto la citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso una regione sudanese esterna al Darfur, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è stata notificata al richiedente il 6 marzo 2010, presso il suo recapito di H._______ (cfr. atto A15). C. Il 6 aprile 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). D. In data 9 aprile 2010, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Tramite lettera del 30 aprile 2010, l'insorgente ha versato agli atti la copia di un'e-mail e relativo allegato datato (...), tradotto in lingua italiana, volto ad attestare la propria provenienza dalla provincia di Sud Darfur (doc. 1), oltre ad uno scritto in lingua tedesca indirizzato al Tribunale, portante la data del 15 marzo 2010 ed intitolato "Wiedererwägungsgesuch/Rekurs" (doc. 2), nonché un attestato di volontariato emesso il (...) dall'associazione I._______ (doc. 3). F. Con decisione incidentale del 4 maggio 2010, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), il Tribunale ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, comunicando altresì l'intenzione di statuire in un secondo momento in merito alla domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso e sui mezzi di prova inoltrati dall'insorgente. G. Tramite risposta del 18 maggio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 4 giugno 2010 l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è stato inviato per informazione all'autorità di prime cure in data 6 aprile 2011.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui viene depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 5 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessato non ha presentato nessun documento di identità originale emanato dalle autorità sudanesi, nonostante la richiesta scritta in questo senso da parte dell'Ufficio medesimo. Segnatamente, l'autorità inferiore ha rilevato che non vi è prova certa che attesti l'identità invocata dal ricorrente nel quadro della procedura di asilo. Pertanto, vi sarebbero dubbi generali per quanto riguarda la credibilità delle sue allegazioni in materia di asilo, fatte valere sotto tale nome. In aggiunta, secondo l'Ufficio, l'interessato non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il suo soggiorno effettivo in Darfur tra il (...) e il (...). Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto le allegazioni decisive in materia di asilo contraddittorie, non sufficientemente motivate, concrete, dettagliate e circostanziate. Peraltro, tali allegazioni darebbero l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dall'interessato. In particolare, relativamente al primo fermo, circa alle modalità di liberazione e ai giorni effettivi di privazione della libertà sofferti, egli si sarebbe contraddetto nel corso delle due audizioni. Inoltre, il richiedente avrebbe dapprima sostenuto di non conoscere i membri della milizia Janjaweed che lo avrebbero sequestrato, per poi affermare che questi conoscerebbero sia lui che la sua famiglia. Egli avrebbe altresì reso dichiarazioni contrastanti in relazione alle uccisioni di alcuni suoi compagni di prigionia. Sulle circostanze del secondo fermo, l'interessato avrebbe dato versioni discordi sulla propria adesione al "Sudan Liberation Army" (di seguito: SLA), come pure sulla partecipazione del fratello alle attività di tale gruppo. Per quanto riguarda l'arresto operato dal servizio di sicurezza sudanese, ovvero il terzo fermo, egli si sarebbe contraddetto nel narrare la vicenda relativa al rilascio. Non da ultimo, l'autorità inferiore ha osservato che il richiedente non conoscerebbe le date dei propri arresti e fornirebbe una descrizione generica delle relative tre fughe. In conclusione, l'Ufficio ha considerato non adempiute le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato respingendone la domanda di asilo. In ultima analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che, esaminata l'attuale situazione del Darfur, per il richiedente respinto una misura di allontanamento verso tale regione al momento non potrebbe essere considerata ragionevolmente esigibile. Tuttavia, preso atto della circostanza per cui in Sudan vi sarebbe la libertà di domicilio, risulterebbe ragionevolmente esigibile che l'interessato si stabilisca in un'altra regione del Paese, segnatamente a J._______. In particolare, circa l'alternativa di soggiorno interna, l'Ufficio aggiunge che ad ogni modo sussisterebbero motivi per dubitare dell'effettivo soggiorno da parte del richiedente in Darfur nel periodo in questione. Al contrario, le affermazioni del medesimo lascerebbero presupporre che egli soggiornasse da lungo tempo al di fuori dal menzionato territorio. Conseguentemente, ritenuto che egli è giovane, parla l'arabo, ha frequentato diversi anni di scuola e ha soggiornato in K._______ e L._______ prima dell'arrivo in Svizzera, secondo l'UFM non avrebbe alcuna difficoltà nello stabilirsi fuori del Darfur. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 6.1 Nel ricorso, l'insorgente contesta il giudizio dell'UFM relativo alla propria identità, rispettivamente provenienza, constatando che lo stesso Ufficio non avrebbe ritenuto necessarie ulteriori fasi istruttorie volte a chiarire tale questione e che, ad ogni modo, egli avrebbe risposto correttamente alle domande relative al Darfur. Non essendovi alcuna prova relativa ad un'altra plausibile origine, egli ritiene che non vi sia motivo di non credere che le vicende narrate si situino in tale contesto storico-geografico. Inoltre, per quanto attiene alle contraddizioni, rilevate dall'autorità di prime cure, si tratterebbe unicamente di dovere interpretare con maggior accortezza le dichiarazioni fornite. L'autore del gravame, infatti, avrebbe chiarito le incongruenze riguardanti la propria prigionia, la sua durata, la fuga e la conoscenza di esponenti delle milizie Janjaweed. Infine, circa l'allontanamento, il ricorrente ritiene che - contrariamente a quanto affermato dall'UFM - la situazione in Sudan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza. Alla luce di quanto esposto e considerata l'assenza di famigliari ancora viventi, egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Sudan risulterebbe inesigibile.

E. 6.2 Nella propria memoria di completamento (doc. 2), l'insorgente ha ritenuto la propria audizione come non condotta in conformità della legge. Secondo il medesimo, infatti, il verbale si sarebbe tenuto in assenza di un rappresentante di diritti dei richiedenti l'asilo, in assenza di un'adeguata traduzione ed egli sarebbe stato spaventato e minacciato, tanto da non volere sottoscrivere alcune dichiarazioni, ritenute non corrispondenti a quanto asserito. Inoltre, il medesimo ribadisce l'urgenza della propria richiesta di asilo e l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenute le tracce di tortura ancora visibili sul proprio corpo, la morte già avvenuta dei propri famigliari e gli attuali disturbi psichici dei quali soffrirebbe. Infine, il ricorrente sottolinea l'impegno e la volontà di integrazione sinora dimostrati.

E. 7 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore, inoltre, ha rilevato che l'attestato di domicilio prodotto dal ricorrente non ne proverebbe la provenienza dal Darfur del Sud. Come già osservato nella propria decisione, l'autorità di prime cure ribadisce che il ricorrente non ha prodotto alcun documento di identità. Infatti, un attestato di domicilio non può essere considerato tale. Secondo l'UFM, questo tipo di documento sarebbe molto diffuso, facilmente acquistabile in Sudan ed il ricorrente non ne avrebbe chiarito le modalità di ottenimento, non avendo prodotto alcuna busta originale proveniente dal Sudan. Ad ogni modo, la dichiarazione attesterebbe unicamente un'origine all'interno del Paese in questione, ritenuta priva di valore probatorio. In sintesi, il ricorrente non avrebbe mai dimostrato di aver effettivamente vissuto nel Darfur del Sud nel corso degli (...), ovvero prima del proprio espatrio. Infine, secondo l'autorità di prime cure, le censure sollevate sulla tenuta dell'audizione federale sarebbero prive di fondamento, oltre che smentite dalla dichiarazione rilasciata per iscritto dalla rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), secondo la quale il verbale sarebbe stato condotto a norma di legge.

E. 8 In replica, il ricorrente sottolinea che l'attestato di domicilio è un documento in copia inviatogli via e-mail da un conoscente e che egli sarebbe in attesa di ricevere l'originale al fine di sottoporlo al Tribunale, oltre che all'autorità inferiore. Egli rileva altresì che tale documento potrebbe rappresentare per l'UFM un valido strumento per compiere ulteriori accertamenti.

E. 9.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 9.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque chiede asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Tale qualità è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei citati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, cosicché quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto tra loro e nemmeno con gli altri dati o elementi certi. Ad ogni buon conto, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1; GICRA 1995 n. 23).

E. 9.3.1 Preliminarmente, per quanto attiene alla tenuta dell'audizione federale del 1°ottobre 2009, e alla censura ricorsuale secondo cui vi sarebbero stati dei problemi di interpretazione o di traduzione (cfr. ricorso, p. 4 e doc. 2, p. 2), non vi sono motivi per ritenere che le dichiarazioni rilevanti dell'autore del gravame non siano state raccolte in ossequio ai crismi di legge. In primo luogo, il verbale è stato riletto e sottoscritto dal ricorrente in tutte le pagine qui ritenute a mezzo di prova, o comunque tali dichiarazioni sono state rilasciate in presenza della ROA (cfr. verbale 2, pp. 1-11). Inoltre, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi ulteriormente sui propri motivi di asilo in sede di ricorso, tanto che qualsiasi supposta violazione del diritto di essere sentito è da ritenersi sanata. In aggiunta, relativamente alla partenza della ROA durante l'audizione (cfr. verbale 2, p. 10), va rilevato che la presenza della stessa non è obbligatoria ai sensi di legge. Infatti, se un ROA non dà seguito ad un invito di partecipare all'audizione - quindi, anche se abbandona la sala in corso di audizione - la stessa esplica comunque pieno effetto giuridico (cfr. art. 30 cpv. 3 LAsi e art. 25 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Inoltre, tali rappresentanti non sottostanno all'obbligo di sottoscrivere il verbale, ma apponendo la propria firma confermano unicamente la partecipazione all'audizione ed il proprio obbligo a rispettare il segreto nei confronti di terzi (cfr. art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 4 LAsi). Ne discende che la presenza è unicamente auspicabile negli interessi del richiedente l'asilo. Peraltro, la ROA in questione ha dichiarato per iscritto che l'audizione si è svolta secondo la legge (cfr. atto 12/21 p. 21). Infine, la censura del ricorrente secondo cui durante il verbale sarebbe stato spaventato e minacciato è pretestuosa e priva di fondamento. Per contro, l'autore del gravame, nel corso dell'audizione federale, reso attento sulle incongruenze dei suoi racconti si è alterato improvvisamente smettendo di collaborare e rendendo difficile il proseguo della verbalizzazione (cfr. verbale 2, pp. 12 segg.), circostanza peraltro confermata anche dallo stesso rapporto rilasciato dalla ROA (cfr. atto 12/21 p. 21). Le critiche dell'autore del gravame si avverano quindi infondate e vanno respinte.

E. 9.3.2 Le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, spesso confuse ed incoerenti. Infatti, l'insorgente con riferimento ai fatti evocati, centrali alla propria vicenda, è incappato spesso in allegazioni contraddittorie oltre che stereotipate ed inconsistenti. A titolo di esempio, il ricorrente ha dapprima dichiarato che i Janjaweed, durante il primo arresto, l'avrebbero riconosciuto e saprebbero che egli non sarebbe un membro del partito "Justice and Equality Movement" (di seguito: JEM). Uno di loro gli avrebbe perfino detto di conoscerlo e di conoscere tutta la sua famiglia (cfr. verbale 1, p. 5). Allo stesso proposito, durante l'audizione successiva, sempre riferendosi ai Janjaweed che lo avrebbero arrestato la prima volta, egli ha dichiarato che questi non lo conoscevano, in quanto sarebbe prassi che tali milizie non conoscano le persone che attaccano, ma ne ricevano una descrizione precisa (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Quale palese contraddizione, il ricorrente ha aggiunto di non sapere se fra questi vi fossero dei Janjaweed che lo conoscevano (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Sempre nella descrizione del primo arresto, per opera delle milizie Janjaweed, l'autore del gravame interrogato sulle vittime, durante l'audizione federale afferma che questi detenuti sarebbero morti a causa delle torture, della fame e degli scontri tra milizie Janjaweed e altri gruppi armati (cfr. verbale 2, Q35 p. 7), dimenticando totalmente quanto affermato nel corso della prima audizione, ovvero che uno dei suoi compagni sarebbe stato ucciso a seguito di alcune affermazioni fatte contro gli stessi Janjaweed (cfr. verbale 1, p. 5). Anche sulla durata del primo arresto l'autore del gravame è alquanto confuso (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2 Q39, Q40 p. 7). Per ciò che concerne le circostanze di fine del periodo di prigionia, il ricorrente le descrive in modo diverso nel corso delle due audizioni. Interrogato una prima volta, egli dichiara che lo SLA avrebbe attaccato il campo Janjaweed e che, di conseguenza, lui e gli altri prigionieri sarebbero stati liberati (verbale 1, p. 5). Ulteriormente, invece, racconta di essere scappato facendo perdere le proprie tracce nel bosco (cfr. verbale 2, Q27 p. 6 e Q42-Q43 p. 7). Nella stessa audizione l'autore del gravame colloca il primo arresto all'inizio del (...) (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7), mentre che, nelle prime dichiarazioni, all'inizio dello stesso anno sarebbe avvenuta la liberazione da parte dello SLA (cfr. verbale 1, p. 6), ovvero - presumibilmente e secondo logica (cfr. anche ricorso, consid. 5 p. 4) - il secondo arresto. Sulle circostanze del secondo fermo, l'autore del gravame ha perso completamente il filo del discorso (cfr. verbale 2, p. 8), cosa che tenta di camuffare rispondendo alle domande dapprima con introduzione generale sulla questione del Darfur, rispettivamente aggiungendo questioni irrilevanti, stereotipate e non pertinenti in relazione alla domanda stessa (cfr. verbale 2, Q 45-Q46 p. 8). A questo punto il ricorrente ha narrato le circostanze della seconda liberazione, ovvero la stessa che, stando alle dichiarazioni rilasciate durante l'audizione federale, sarebbe avvenuta per opera dello SLA. Il medesimo, durante la prima audizione, ha spiegato di essere rimasto cinque giorni con il menzionato movimento per poi fare rientro ad un villaggio nei pressi di casa a dorso di cammello (cfr. verbale 1, p. 5). Durante questo frangente, egli avrebbe rifiutato la proposta avanzatagli dallo SLA di entrare a far parte della loro milizia (cfr. ibidem). In seguito, all'audizione federale, l'autore del gravame dichiara di essere stato liberato e di aver fatto rientro a casa da M._______a D._______ bordo di un veicolo dello SLA (cfr. verbale 2, Q59 p. 9) e di avere quindi proseguito a piedi fino al proprio villaggio (cfr. verbale 2, Q60 p. 9). Il tutto, questa volta, sarebbe durato solo tre giorni (cfr. verbale 2, Q62 p. 9). Per quanto attiene al terzo arresto, le dichiarazioni sulle circostanze, i motivi, il periodo e la scarcerazione sono confuse. Le affermazioni del ricorrente infatti si contraddicono a più riprese. In particolare, il medesimo ha inizialmente dichiarato che assieme allo suocero e presumibilmente ai bambini ("tutti quanti", cfr. verbale 1, p. 5) avrebbero avuto l'intenzione di raggiungere un campo profughi in N._______, ma per strada sarebbe stato arrestato dai servizi di sicurezza sudanesi (cfr. verbale 1, p. 5). Nell'audizione federale, per contro, l'arresto sarebbe avvenuto mentre il ricorrente era diretto al campo profughi di O._______ nei pressi di E._______, in Darfur dunque (cfr. verbale 2, Q71-Q76 pp. 10-11). I motivi dell'arresto in un primo momento sarebbero stati sconosciuti. Tuttavia, alcune persone impiegate presso la prigione gli avrebbero comunicato che, se qualcuno fosse venuto a sapere che egli era il fratello dell'(...) F._______, sarebbe stato ucciso (cfr. verbale 1, p. 5). Ne deriva che i servizi di sicurezza sudanesi l'avrebbero arrestato senza motivo, ovvero senza conoscere la sua identità o la sua storia, contrariamente ad ogni logica. Tale circostanza mina l'attendibilità delle allegazioni e le spiegazioni fornite fin qui circa la propria persecuzione. D'altronde, interrogato nuovamente sulla questione, l'autore del gravame ha dichiarato, in completa contraddizione e con un susseguirsi di asserzioni alquanto confuse, di essere stato arrestato a causa del discorso tenuto dal fratello (cfr. verbale 2, Q78-Q81 p. 11). Il ricorrente si è contraddetto anche sulle modalità di scarcerazione, asserendo, durante la prima audizione, che quest'ultima sarebbe avvenuta grazie ad alcuni impiegati che, conoscendo il padre del medesimo, avrebbero contattato lo zio informandolo dell'arresto del nipote (cfr. verbale 1, p. 5). Diversamente, durante la seconda audizione ha affermato che sarebbe stato il nonno dei suoi figli ad informare lo zio (cfr. verbale 2, Q69 p. 10, Q82 e Q87 p. 11). Non da ultimo, anche la data dell'arresto è divergente a seconda delle dichiarazioni, tra (...) e (...) (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, Q69 p. 10). Di conseguenza, la data di espatrio dichiarata "inizio (...)" (cfr. verbale 1, p. 6) collima difficilmente con il periodo di prigionia allegato, rispettivamente la partenza dal proprio Paese nelle due settimane successive (cfr. verbale 2, Q69 p. 10). Il ricorrente giustifica questa incongruenza asserendo che nel proprio Paese vi sarebbe un altro calendario, quindi che vi sarebbe stato un malinteso con l'interprete, senza ad ogni modo fornire ulteriori dettagli sul calendario utilizzato, né perlomeno spiegarne la modalità di calcolo (cfr. doc. 2, p. 2). Peraltro, sorprende che il ricorrente non ricordi esattamente a quale movimento rivoluzionario abbia aderito il fratello, trattandosi del tema centrale, ritenuti i motivi di asilo che egli invoca. Infatti, l'autore del gravame ha rilasciato due dichiarazioni divergenti, secondo cui il fratello G._______ sarebbe membro del JEM, per poi dichiarare successivamente che quest'ultimo avrebbe invece aderito allo SLA (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, Q26 p. 6). Il Tribunale rileva, altresì, che il ricorrente nemmeno in sede di ricorso ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di convincere ad una chiave di lettura diversa o interpretata delle affermazioni rilasciate nel corso delle due audizioni. In particolare, circa la confusione in cui sono narrate le vicende, l'insorgente spiega di avere descritto, durante la prima audizione, gli episodi senza badare all'ordine cronologico degli avvenimenti. L'argomento non soccorre il ricorrente che comunque, interpellato su precisi momenti, confonde i vari fermi, segnatamente il periodo (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7 e verbale 1, p. 6). Inoltre, non si comprende nemmeno per quale motivo o secondo quale logica egli avrebbe narrato gli episodi prima in modo confuso e poi nel corso della seconda audizione seguendo un ordine temporale chiaro. Sennonché, trovatosi di fronte a precise domande dell'auditore in merito a tre arresti, egli ha evidentemente cercato, invano, di fornirne tre descrizioni assestanti.

E. 9.4 In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente di concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50, p. 733 consid. 9).

E. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto, l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a p. 108). Nella fattispecie, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la propria analisi.

E. 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie. L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero interessato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interesse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segnatamente DTAF 2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti).

E. 11.2.2 Secondo la giurisprudenza, il Sudan, esclusa la regione del Darfur, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata che permetta di primo acchito - e indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - di presumere, a proposito di tutti i cittadini del Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale E-1628/2007 del 19 giugno 2008, consid. 7.2 p. 9; cfr. GICRA 2006 n. 25).

E. 11.2.3 Quanto alla sua situazione personale, il ricorrente allega di appartenere all'etnia (...) e di provenire dal Darfur, circostanze queste non contestate dall'autorità di prime cure, la quale esclude l'esecuzione dell'allontanamento in tale regione. Quest'ultima ritiene tuttavia che l'autore del gravame non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il proprio soggiorno in Darfur tra il (...) e il (...), ma che le sue dichiarazioni lascerebbero per contro presupporre la permanenza per lungo tempo all'infuori di tale regione prima dell'espatrio (cfr. decisione, consid. 2 p. 5). Tale valutazione non è però corroborata da nessun elemento agli atti, rispettivamente da alcun riferimento alle asserzioni del ricorrente. Il Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM, in merito all'alternativa di soggiorno interna dell'insorgente, nello specifico a J._______, come mere supposizioni carenti di motivazione ed espresse senza aver effettuato alcun accertamento concreto in merito. In sostanza, non è chiaro quali siano le fonti su cui l'UFM basa il proprio apprezzamento, tanto da rendere la decisione impugnata priva di filo logico circa l'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure omette infatti di chiarire dove, e in che condizioni, avrebbe vissuto il ricorrente nel periodo contestato, rispettivamente la possibilità di fare rientro in detto luogo. Inoltre, in ottica di un'alternativa di soggiorno interna, vanno tenute in considerazione anche le eventuali difficoltà economiche e di reinserimento sociale dell'insorgente nel caso specifico, come pure le condizioni di salute del medesimo. Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a considerare, nella motivazione della decisione impugnata, che dagli atti emergerebbero indizi per ritenere che il ricorrente soggiornasse già da lungo tempo fuori dal Darfur, senza circoscrivere tali indizi, richiamare le dichiarazioni del medesimo, rispettivamente fornire ulteriori elementi di prova agli atti ed analizzare in concreto le possibilità di reinserimento in Sudan, secondo quanto sopra indicato.

E. 11.3.1 In considerazione di quanto precede, allo stato attuale degli atti e ritenuta la manifesta carente motivazione nell'ambito dell'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente, discende che l'UFM ha proceduto ad un accertamento inesatto, oggettivamente incompleto, oltre che insufficientemente motivato, dei fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sudan, incorre nell'annullamento.

E. 11.3.2.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento).

E. 11.3.2.2 Nella fattispecie, gli atti di causa sono pertanto rinviati all'UFM, affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, l'UFM viene invitato ad effettuare le dovute e necessarie indagini volte a statuire sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sudan, tenendo altresì conto dell'attuale situazione geopolitica della regione in questione.

E. 12 Di conseguenza, il ricorso in materia di esecuzione dell'allontanamento è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale punto (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).

E. 13.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è pertanto divenuta priva di oggetto.

E. 13.2 Considerato che l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 10 e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.
  2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
  3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2239/2010 Sentenza del 3 aprile 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Markus König, Daniele Cattaneo, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), Sudan, rappresentato dal Signor Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 marzo 2010 / N (...). Fatti: A. Il (...), l'interessato, dichiaratosi cittadino sudanese di etnia (...), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, la prima avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di B._______ il 15 dicembre 2008, la seconda presso l'UFM a C._______ il 1° ottobre 2009, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 1° ottobre 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere originario di D._______, E._______ (Darfur del Sud), da dove sarebbe fuggito a causa delle persecuzioni degli Janjaweed, scatenate dal discorso critico nei confronti del governo, pronunciato dal fratello F._______ durante (...), a cui avrebbero partecipato le autorità cittadine ed a cui sarebbe seguito l'arresto del fratello stesso. Susseguentemente, il richiedente e la famiglia avrebbero assistito nel (...) ad un attacco al proprio villaggio da parte delle milizie Janjaweed, nonché la madre, la sorella e il cognato del medesimo sarebbero morti durante l'assalto. Conseguentemente, il secondo fratello del richiedente, G._______, avrebbe aderito ad un'organizzazione ribelle del Darfur e sarebbe stato ucciso nel corso di una battaglia. A seguito di tali avvenimenti, la famiglia del richiedente sarebbe stata sorvegliata da parte delle autorità sudanesi e l'interessato avrebbe personalemente subito tre arresti: due da parte delle milizie Janjaweed ed un terzo per mano delle forze governative. A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato non ha prodotto alcun documento di identità. B. Con decisione del 3 marzo 2010, l'UFM ha respinto la citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso una regione sudanese esterna al Darfur, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è stata notificata al richiedente il 6 marzo 2010, presso il suo recapito di H._______ (cfr. atto A15). C. Il 6 aprile 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). D. In data 9 aprile 2010, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Tramite lettera del 30 aprile 2010, l'insorgente ha versato agli atti la copia di un'e-mail e relativo allegato datato (...), tradotto in lingua italiana, volto ad attestare la propria provenienza dalla provincia di Sud Darfur (doc. 1), oltre ad uno scritto in lingua tedesca indirizzato al Tribunale, portante la data del 15 marzo 2010 ed intitolato "Wiedererwägungsgesuch/Rekurs" (doc. 2), nonché un attestato di volontariato emesso il (...) dall'associazione I._______ (doc. 3). F. Con decisione incidentale del 4 maggio 2010, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), il Tribunale ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, comunicando altresì l'intenzione di statuire in un secondo momento in merito alla domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso e sui mezzi di prova inoltrati dall'insorgente. G. Tramite risposta del 18 maggio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 4 giugno 2010 l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è stato inviato per informazione all'autorità di prime cure in data 6 aprile 2011. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui viene depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

5. Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che l'interessato non ha presentato nessun documento di identità originale emanato dalle autorità sudanesi, nonostante la richiesta scritta in questo senso da parte dell'Ufficio medesimo. Segnatamente, l'autorità inferiore ha rilevato che non vi è prova certa che attesti l'identità invocata dal ricorrente nel quadro della procedura di asilo. Pertanto, vi sarebbero dubbi generali per quanto riguarda la credibilità delle sue allegazioni in materia di asilo, fatte valere sotto tale nome. In aggiunta, secondo l'Ufficio, l'interessato non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il suo soggiorno effettivo in Darfur tra il (...) e il (...). Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha pure ritenuto le allegazioni decisive in materia di asilo contraddittorie, non sufficientemente motivate, concrete, dettagliate e circostanziate. Peraltro, tali allegazioni darebbero l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dall'interessato. In particolare, relativamente al primo fermo, circa alle modalità di liberazione e ai giorni effettivi di privazione della libertà sofferti, egli si sarebbe contraddetto nel corso delle due audizioni. Inoltre, il richiedente avrebbe dapprima sostenuto di non conoscere i membri della milizia Janjaweed che lo avrebbero sequestrato, per poi affermare che questi conoscerebbero sia lui che la sua famiglia. Egli avrebbe altresì reso dichiarazioni contrastanti in relazione alle uccisioni di alcuni suoi compagni di prigionia. Sulle circostanze del secondo fermo, l'interessato avrebbe dato versioni discordi sulla propria adesione al "Sudan Liberation Army" (di seguito: SLA), come pure sulla partecipazione del fratello alle attività di tale gruppo. Per quanto riguarda l'arresto operato dal servizio di sicurezza sudanese, ovvero il terzo fermo, egli si sarebbe contraddetto nel narrare la vicenda relativa al rilascio. Non da ultimo, l'autorità inferiore ha osservato che il richiedente non conoscerebbe le date dei propri arresti e fornirebbe una descrizione generica delle relative tre fughe. In conclusione, l'Ufficio ha considerato non adempiute le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato respingendone la domanda di asilo. In ultima analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che, esaminata l'attuale situazione del Darfur, per il richiedente respinto una misura di allontanamento verso tale regione al momento non potrebbe essere considerata ragionevolmente esigibile. Tuttavia, preso atto della circostanza per cui in Sudan vi sarebbe la libertà di domicilio, risulterebbe ragionevolmente esigibile che l'interessato si stabilisca in un'altra regione del Paese, segnatamente a J._______. In particolare, circa l'alternativa di soggiorno interna, l'Ufficio aggiunge che ad ogni modo sussisterebbero motivi per dubitare dell'effettivo soggiorno da parte del richiedente in Darfur nel periodo in questione. Al contrario, le affermazioni del medesimo lascerebbero presupporre che egli soggiornasse da lungo tempo al di fuori dal menzionato territorio. Conseguentemente, ritenuto che egli è giovane, parla l'arabo, ha frequentato diversi anni di scuola e ha soggiornato in K._______ e L._______ prima dell'arrivo in Svizzera, secondo l'UFM non avrebbe alcuna difficoltà nello stabilirsi fuori del Darfur. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerare possibile sia sul piano tecnico che pratico. 6. 6.1. Nel ricorso, l'insorgente contesta il giudizio dell'UFM relativo alla propria identità, rispettivamente provenienza, constatando che lo stesso Ufficio non avrebbe ritenuto necessarie ulteriori fasi istruttorie volte a chiarire tale questione e che, ad ogni modo, egli avrebbe risposto correttamente alle domande relative al Darfur. Non essendovi alcuna prova relativa ad un'altra plausibile origine, egli ritiene che non vi sia motivo di non credere che le vicende narrate si situino in tale contesto storico-geografico. Inoltre, per quanto attiene alle contraddizioni, rilevate dall'autorità di prime cure, si tratterebbe unicamente di dovere interpretare con maggior accortezza le dichiarazioni fornite. L'autore del gravame, infatti, avrebbe chiarito le incongruenze riguardanti la propria prigionia, la sua durata, la fuga e la conoscenza di esponenti delle milizie Janjaweed. Infine, circa l'allontanamento, il ricorrente ritiene che - contrariamente a quanto affermato dall'UFM - la situazione in Sudan non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza. Alla luce di quanto esposto e considerata l'assenza di famigliari ancora viventi, egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Sudan risulterebbe inesigibile. 6.2. Nella propria memoria di completamento (doc. 2), l'insorgente ha ritenuto la propria audizione come non condotta in conformità della legge. Secondo il medesimo, infatti, il verbale si sarebbe tenuto in assenza di un rappresentante di diritti dei richiedenti l'asilo, in assenza di un'adeguata traduzione ed egli sarebbe stato spaventato e minacciato, tanto da non volere sottoscrivere alcune dichiarazioni, ritenute non corrispondenti a quanto asserito. Inoltre, il medesimo ribadisce l'urgenza della propria richiesta di asilo e l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenute le tracce di tortura ancora visibili sul proprio corpo, la morte già avvenuta dei propri famigliari e gli attuali disturbi psichici dei quali soffrirebbe. Infine, il ricorrente sottolinea l'impegno e la volontà di integrazione sinora dimostrati.

7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'autorità inferiore, inoltre, ha rilevato che l'attestato di domicilio prodotto dal ricorrente non ne proverebbe la provenienza dal Darfur del Sud. Come già osservato nella propria decisione, l'autorità di prime cure ribadisce che il ricorrente non ha prodotto alcun documento di identità. Infatti, un attestato di domicilio non può essere considerato tale. Secondo l'UFM, questo tipo di documento sarebbe molto diffuso, facilmente acquistabile in Sudan ed il ricorrente non ne avrebbe chiarito le modalità di ottenimento, non avendo prodotto alcuna busta originale proveniente dal Sudan. Ad ogni modo, la dichiarazione attesterebbe unicamente un'origine all'interno del Paese in questione, ritenuta priva di valore probatorio. In sintesi, il ricorrente non avrebbe mai dimostrato di aver effettivamente vissuto nel Darfur del Sud nel corso degli (...), ovvero prima del proprio espatrio. Infine, secondo l'autorità di prime cure, le censure sollevate sulla tenuta dell'audizione federale sarebbero prive di fondamento, oltre che smentite dalla dichiarazione rilasciata per iscritto dalla rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), secondo la quale il verbale sarebbe stato condotto a norma di legge.

8. In replica, il ricorrente sottolinea che l'attestato di domicilio è un documento in copia inviatogli via e-mail da un conoscente e che egli sarebbe in attesa di ricevere l'originale al fine di sottoporlo al Tribunale, oltre che all'autorità inferiore. Egli rileva altresì che tale documento potrebbe rappresentare per l'UFM un valido strumento per compiere ulteriori accertamenti. 9. 9.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 9.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque chiede asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Tale qualità è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei citati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, cosicché quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto tra loro e nemmeno con gli altri dati o elementi certi. Ad ogni buon conto, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1; GICRA 1995 n. 23). 9.3. 9.3.1. Preliminarmente, per quanto attiene alla tenuta dell'audizione federale del 1°ottobre 2009, e alla censura ricorsuale secondo cui vi sarebbero stati dei problemi di interpretazione o di traduzione (cfr. ricorso, p. 4 e doc. 2, p. 2), non vi sono motivi per ritenere che le dichiarazioni rilevanti dell'autore del gravame non siano state raccolte in ossequio ai crismi di legge. In primo luogo, il verbale è stato riletto e sottoscritto dal ricorrente in tutte le pagine qui ritenute a mezzo di prova, o comunque tali dichiarazioni sono state rilasciate in presenza della ROA (cfr. verbale 2, pp. 1-11). Inoltre, il ricorrente ha avuto modo di esprimersi ulteriormente sui propri motivi di asilo in sede di ricorso, tanto che qualsiasi supposta violazione del diritto di essere sentito è da ritenersi sanata. In aggiunta, relativamente alla partenza della ROA durante l'audizione (cfr. verbale 2, p. 10), va rilevato che la presenza della stessa non è obbligatoria ai sensi di legge. Infatti, se un ROA non dà seguito ad un invito di partecipare all'audizione - quindi, anche se abbandona la sala in corso di audizione - la stessa esplica comunque pieno effetto giuridico (cfr. art. 30 cpv. 3 LAsi e art. 25 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Inoltre, tali rappresentanti non sottostanno all'obbligo di sottoscrivere il verbale, ma apponendo la propria firma confermano unicamente la partecipazione all'audizione ed il proprio obbligo a rispettare il segreto nei confronti di terzi (cfr. art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 4 LAsi). Ne discende che la presenza è unicamente auspicabile negli interessi del richiedente l'asilo. Peraltro, la ROA in questione ha dichiarato per iscritto che l'audizione si è svolta secondo la legge (cfr. atto 12/21 p. 21). Infine, la censura del ricorrente secondo cui durante il verbale sarebbe stato spaventato e minacciato è pretestuosa e priva di fondamento. Per contro, l'autore del gravame, nel corso dell'audizione federale, reso attento sulle incongruenze dei suoi racconti si è alterato improvvisamente smettendo di collaborare e rendendo difficile il proseguo della verbalizzazione (cfr. verbale 2, pp. 12 segg.), circostanza peraltro confermata anche dallo stesso rapporto rilasciato dalla ROA (cfr. atto 12/21 p. 21). Le critiche dell'autore del gravame si avverano quindi infondate e vanno respinte. 9.3.2. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, spesso confuse ed incoerenti. Infatti, l'insorgente con riferimento ai fatti evocati, centrali alla propria vicenda, è incappato spesso in allegazioni contraddittorie oltre che stereotipate ed inconsistenti. A titolo di esempio, il ricorrente ha dapprima dichiarato che i Janjaweed, durante il primo arresto, l'avrebbero riconosciuto e saprebbero che egli non sarebbe un membro del partito "Justice and Equality Movement" (di seguito: JEM). Uno di loro gli avrebbe perfino detto di conoscerlo e di conoscere tutta la sua famiglia (cfr. verbale 1, p. 5). Allo stesso proposito, durante l'audizione successiva, sempre riferendosi ai Janjaweed che lo avrebbero arrestato la prima volta, egli ha dichiarato che questi non lo conoscevano, in quanto sarebbe prassi che tali milizie non conoscano le persone che attaccano, ma ne ricevano una descrizione precisa (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Quale palese contraddizione, il ricorrente ha aggiunto di non sapere se fra questi vi fossero dei Janjaweed che lo conoscevano (cfr. verbale 2, Q29 p. 6). Sempre nella descrizione del primo arresto, per opera delle milizie Janjaweed, l'autore del gravame interrogato sulle vittime, durante l'audizione federale afferma che questi detenuti sarebbero morti a causa delle torture, della fame e degli scontri tra milizie Janjaweed e altri gruppi armati (cfr. verbale 2, Q35 p. 7), dimenticando totalmente quanto affermato nel corso della prima audizione, ovvero che uno dei suoi compagni sarebbe stato ucciso a seguito di alcune affermazioni fatte contro gli stessi Janjaweed (cfr. verbale 1, p. 5). Anche sulla durata del primo arresto l'autore del gravame è alquanto confuso (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2 Q39, Q40 p. 7). Per ciò che concerne le circostanze di fine del periodo di prigionia, il ricorrente le descrive in modo diverso nel corso delle due audizioni. Interrogato una prima volta, egli dichiara che lo SLA avrebbe attaccato il campo Janjaweed e che, di conseguenza, lui e gli altri prigionieri sarebbero stati liberati (verbale 1, p. 5). Ulteriormente, invece, racconta di essere scappato facendo perdere le proprie tracce nel bosco (cfr. verbale 2, Q27 p. 6 e Q42-Q43 p. 7). Nella stessa audizione l'autore del gravame colloca il primo arresto all'inizio del (...) (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7), mentre che, nelle prime dichiarazioni, all'inizio dello stesso anno sarebbe avvenuta la liberazione da parte dello SLA (cfr. verbale 1, p. 6), ovvero - presumibilmente e secondo logica (cfr. anche ricorso, consid. 5 p. 4) - il secondo arresto. Sulle circostanze del secondo fermo, l'autore del gravame ha perso completamente il filo del discorso (cfr. verbale 2, p. 8), cosa che tenta di camuffare rispondendo alle domande dapprima con introduzione generale sulla questione del Darfur, rispettivamente aggiungendo questioni irrilevanti, stereotipate e non pertinenti in relazione alla domanda stessa (cfr. verbale 2, Q 45-Q46 p. 8). A questo punto il ricorrente ha narrato le circostanze della seconda liberazione, ovvero la stessa che, stando alle dichiarazioni rilasciate durante l'audizione federale, sarebbe avvenuta per opera dello SLA. Il medesimo, durante la prima audizione, ha spiegato di essere rimasto cinque giorni con il menzionato movimento per poi fare rientro ad un villaggio nei pressi di casa a dorso di cammello (cfr. verbale 1, p. 5). Durante questo frangente, egli avrebbe rifiutato la proposta avanzatagli dallo SLA di entrare a far parte della loro milizia (cfr. ibidem). In seguito, all'audizione federale, l'autore del gravame dichiara di essere stato liberato e di aver fatto rientro a casa da M._______a D._______ bordo di un veicolo dello SLA (cfr. verbale 2, Q59 p. 9) e di avere quindi proseguito a piedi fino al proprio villaggio (cfr. verbale 2, Q60 p. 9). Il tutto, questa volta, sarebbe durato solo tre giorni (cfr. verbale 2, Q62 p. 9). Per quanto attiene al terzo arresto, le dichiarazioni sulle circostanze, i motivi, il periodo e la scarcerazione sono confuse. Le affermazioni del ricorrente infatti si contraddicono a più riprese. In particolare, il medesimo ha inizialmente dichiarato che assieme allo suocero e presumibilmente ai bambini ("tutti quanti", cfr. verbale 1, p. 5) avrebbero avuto l'intenzione di raggiungere un campo profughi in N._______, ma per strada sarebbe stato arrestato dai servizi di sicurezza sudanesi (cfr. verbale 1, p. 5). Nell'audizione federale, per contro, l'arresto sarebbe avvenuto mentre il ricorrente era diretto al campo profughi di O._______ nei pressi di E._______, in Darfur dunque (cfr. verbale 2, Q71-Q76 pp. 10-11). I motivi dell'arresto in un primo momento sarebbero stati sconosciuti. Tuttavia, alcune persone impiegate presso la prigione gli avrebbero comunicato che, se qualcuno fosse venuto a sapere che egli era il fratello dell'(...) F._______, sarebbe stato ucciso (cfr. verbale 1, p. 5). Ne deriva che i servizi di sicurezza sudanesi l'avrebbero arrestato senza motivo, ovvero senza conoscere la sua identità o la sua storia, contrariamente ad ogni logica. Tale circostanza mina l'attendibilità delle allegazioni e le spiegazioni fornite fin qui circa la propria persecuzione. D'altronde, interrogato nuovamente sulla questione, l'autore del gravame ha dichiarato, in completa contraddizione e con un susseguirsi di asserzioni alquanto confuse, di essere stato arrestato a causa del discorso tenuto dal fratello (cfr. verbale 2, Q78-Q81 p. 11). Il ricorrente si è contraddetto anche sulle modalità di scarcerazione, asserendo, durante la prima audizione, che quest'ultima sarebbe avvenuta grazie ad alcuni impiegati che, conoscendo il padre del medesimo, avrebbero contattato lo zio informandolo dell'arresto del nipote (cfr. verbale 1, p. 5). Diversamente, durante la seconda audizione ha affermato che sarebbe stato il nonno dei suoi figli ad informare lo zio (cfr. verbale 2, Q69 p. 10, Q82 e Q87 p. 11). Non da ultimo, anche la data dell'arresto è divergente a seconda delle dichiarazioni, tra (...) e (...) (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, Q69 p. 10). Di conseguenza, la data di espatrio dichiarata "inizio (...)" (cfr. verbale 1, p. 6) collima difficilmente con il periodo di prigionia allegato, rispettivamente la partenza dal proprio Paese nelle due settimane successive (cfr. verbale 2, Q69 p. 10). Il ricorrente giustifica questa incongruenza asserendo che nel proprio Paese vi sarebbe un altro calendario, quindi che vi sarebbe stato un malinteso con l'interprete, senza ad ogni modo fornire ulteriori dettagli sul calendario utilizzato, né perlomeno spiegarne la modalità di calcolo (cfr. doc. 2, p. 2). Peraltro, sorprende che il ricorrente non ricordi esattamente a quale movimento rivoluzionario abbia aderito il fratello, trattandosi del tema centrale, ritenuti i motivi di asilo che egli invoca. Infatti, l'autore del gravame ha rilasciato due dichiarazioni divergenti, secondo cui il fratello G._______ sarebbe membro del JEM, per poi dichiarare successivamente che quest'ultimo avrebbe invece aderito allo SLA (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, Q26 p. 6). Il Tribunale rileva, altresì, che il ricorrente nemmeno in sede di ricorso ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di convincere ad una chiave di lettura diversa o interpretata delle affermazioni rilasciate nel corso delle due audizioni. In particolare, circa la confusione in cui sono narrate le vicende, l'insorgente spiega di avere descritto, durante la prima audizione, gli episodi senza badare all'ordine cronologico degli avvenimenti. L'argomento non soccorre il ricorrente che comunque, interpellato su precisi momenti, confonde i vari fermi, segnatamente il periodo (cfr. verbale 2, Q 41 p. 7 e verbale 1, p. 6). Inoltre, non si comprende nemmeno per quale motivo o secondo quale logica egli avrebbe narrato gli episodi prima in modo confuso e poi nel corso della seconda audizione seguendo un ordine temporale chiaro. Sennonché, trovatosi di fronte a precise domande dell'auditore in merito a tre arresti, egli ha evidentemente cercato, invano, di fornirne tre descrizioni assestanti. 9.4. In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente di concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. 10.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 10.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50, p. 733 consid. 9). 11. 11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, p. 262). In tale contesto, l'UFM deve accertare d'ufficio in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi in combinazione con gli art. 12, 32 e 49 PA), procurarsi gli atti necessari per la procedura, chiarire i fatti giuridicamente rilevanti e portarne la prova regolarmente (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, p. 97; GICRA 2004 n. 16, consid. 7a p. 108). Nella fattispecie, è sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente che il Tribunale intende concentrare la propria analisi. 11.2. 11.2.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Questa disposizione si applica in particolare a quelle persone che, pur non ossequiando le condizioni per ottenere la qualità di rifugiato, in quanto non personalmente perseguitate, fuggono da situazioni di guerra, guerra civile, o violenza generalizzata, oltre che alle persone che in caso di ritorno si troverebbero in una situazione concreta di pericolo, in particolare non potendo più ricevere le cure mediche necessarie. L'autorità competente deve dunque, caso per caso, ponderare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero interessato nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento, all'interesse pubblico in favore di tale allontanamento dalla Svizzera (cfr. segnatamente DTAF 2007/10 consid. 5.1, p. 161 e relativi riferimenti). 11.2.2. Secondo la giurisprudenza, il Sudan, esclusa la regione del Darfur, non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata che permetta di primo acchito - e indipendentemente dalle circostanze del caso di specie - di presumere, a proposito di tutti i cittadini del Paese, l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza del Tribunale E-1628/2007 del 19 giugno 2008, consid. 7.2 p. 9; cfr. GICRA 2006 n. 25). 11.2.3. Quanto alla sua situazione personale, il ricorrente allega di appartenere all'etnia (...) e di provenire dal Darfur, circostanze queste non contestate dall'autorità di prime cure, la quale esclude l'esecuzione dell'allontanamento in tale regione. Quest'ultima ritiene tuttavia che l'autore del gravame non avrebbe addotto elementi probatori attestanti il proprio soggiorno in Darfur tra il (...) e il (...), ma che le sue dichiarazioni lascerebbero per contro presupporre la permanenza per lungo tempo all'infuori di tale regione prima dell'espatrio (cfr. decisione, consid. 2 p. 5). Tale valutazione non è però corroborata da nessun elemento agli atti, rispettivamente da alcun riferimento alle asserzioni del ricorrente. Il Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM, in merito all'alternativa di soggiorno interna dell'insorgente, nello specifico a J._______, come mere supposizioni carenti di motivazione ed espresse senza aver effettuato alcun accertamento concreto in merito. In sostanza, non è chiaro quali siano le fonti su cui l'UFM basa il proprio apprezzamento, tanto da rendere la decisione impugnata priva di filo logico circa l'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità di prime cure omette infatti di chiarire dove, e in che condizioni, avrebbe vissuto il ricorrente nel periodo contestato, rispettivamente la possibilità di fare rientro in detto luogo. Inoltre, in ottica di un'alternativa di soggiorno interna, vanno tenute in considerazione anche le eventuali difficoltà economiche e di reinserimento sociale dell'insorgente nel caso specifico, come pure le condizioni di salute del medesimo. Di conseguenza, l'UFM non poteva limitarsi a considerare, nella motivazione della decisione impugnata, che dagli atti emergerebbero indizi per ritenere che il ricorrente soggiornasse già da lungo tempo fuori dal Darfur, senza circoscrivere tali indizi, richiamare le dichiarazioni del medesimo, rispettivamente fornire ulteriori elementi di prova agli atti ed analizzare in concreto le possibilità di reinserimento in Sudan, secondo quanto sopra indicato. 11.3. 11.3.1. In considerazione di quanto precede, allo stato attuale degli atti e ritenuta la manifesta carente motivazione nell'ambito dell'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente, discende che l'UFM ha proceduto ad un accertamento inesatto, oggettivamente incompleto, oltre che insufficientemente motivato, dei fatti giuridicamente rilevanti. Di conseguenza, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sudan, incorre nell'annullamento. 11.3.2. 11.3.2.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler (edit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, consid. 11 e relativo riferimento). 11.3.2.2 Nella fattispecie, gli atti di causa sono pertanto rinviati all'UFM, affinché lo stesso proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a completare l'accertamento dei fatti determinanti ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, l'UFM viene invitato ad effettuare le dovute e necessarie indagini volte a statuire sull'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sudan, tenendo altresì conto dell'attuale situazione geopolitica della regione in questione.

12. Di conseguenza, il ricorso in materia di esecuzione dell'allontanamento è accolto. Pertanto, la decisione impugnata è annullata su tale punto (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata). 13. 13.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). La domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 PA) è pertanto divenuta priva di oggetto. 13.2. Considerato che l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 10 e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso, sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, è accolto. Per il resto, è respinto.

2. I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.

3. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli Data di spedizione: