Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina siriana di etnia assiriana-aramaica e di religione cristiana, è nata a al-Malikiya, nel governatorato di Al-Hasaka, dove ha risieduto sino al 2004. In seguito e sino al marzo del 2014 l'interessata ha dimorato nel quartiere armeno di Homs (al-Arman) con i famigliari, salvo trasferirsi con le sorelle nella vicina località di Zaidal successivamente all'espatrio dei genitori. Nel luglio del 2015 ella ha a sua volta lasciato il paese dopo l'ottenimento di un visto per la Svizzera. Il 17 agosto 2015 ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. atto A5, pag. 2 e segg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente, ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa della situazione generale di guerra ed insicurezza ivi presente. A tal proposito, ella ha elencato alcuni episodi da lei vissuti durante la sua permanenza in Siria nel corso della guerra civile. L'interessata avrebbe assistito al tentativo di rapimento di una ragazza e sarebbe stata ferita durante un bombardamento. Temeva inoltre di essere colpita dai cecchini che sparavano casualmente sulla popolazione. Oltre all'episodio risoltosi con il suo ferimento, in diverse altre occasioni avrebbero avuto luogo delle esplosioni nei dintorni della sua abitazione. A causa della precaria situazione securitaria la ricorrente avrebbe interrotto gli studi e si sarebbe trasferita a Zaidal. La richiedente ha infine esternato il timore di essere vittima di atti pregiudizievoli in quanto donna di religione cristiana. A tal proposito, ella ha anche addotto che già prima di trasferirsi ad Homs la sua famiglia sarebbe stata minacciata dai curdi ad al-Malikiya (cfr. atto A13 pag. 2 e segg e atto A5, pag. 7-8). A sostegno della sua domanda d'asilo la ricorrente ha versato agli atti uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione allestita dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), si tratterebbe di una dichiarazione sottoscritta dal Mukhtar di al-Arman e facente riferimento alle bombe ed ai razzi esplosi nei pressi del domicilio della ricorrente (cfr. atto A14). B. Con decisione del 10 marzo 2017, notificata alla richiedente il 14 marzo 2017 (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente. C. Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 aprile 2017) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presentato una richiesta volta all'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con ulteriore scritto del 1° giugno 2017, l'interessata ha trasmesso al Tribunale uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione ad esso annessa, si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato dalla polizia politica di al-Hasaka nei confronti della ricorrente e delle sorelle per titolo di sviamento delle autorità con dichiarazioni mendaci e omissione di informazioni su persone ricercate. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2017, ha esentato la ricorrente dal versamento dell'anticipo spese invitandola nel contempo a produrre in originale il mezzo di prova di cui al precedente scritto. F. Il 2 agosto 2017 l'insorgente si è rivolta al tribunale chiedendo una proroga di suddetto termine motivata sulla base del fatto che il documento in questione sarebbe stato smarrito durante la trasmissione dall'Olanda alla Svizzera. Nella stessa occasione ella ha informato il Tribunale di essersi già rivolta alle autorità siriane onde sollecitare l'emissione di un duplicato. G. Il 16 agosto l'interessata ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in originale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2017 e non avendo quest'ultima censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall'insorgente segnatamente la situazione di guerra e di insicurezza, i bombardamenti e le esplosioni così come l'impossibilità a terminare gli studi sarebbero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria. Secondo l'autorità di prime cure tali vicissitudini non lascerebbero tuttavia trasparire alcuna volontà di messa in atto di persecuzioni personali dirette nei suoi confronti.
E. 5.1.2 L'autorità di prima istanza ha poi rilevato che il solo timore di essere sottoposta a misure persecutorie in futuro in quanto donna cristiana in Siria non sarebbe sufficiente per fondare una persecuzione unicamente su avvenimenti che potrebbero realizzarsi in un momento non precisato nel futuro. Non sussisterebbero infatti in specie elementi sufficienti per ammettere un pericolo concreto basato su una valutazione oggettiva. Invero, la ricorrente avrebbe motivato i propri timori al riguardo unicamente sulla base della paura che i soprusi avvenuti nel 2004 ad al-Malikiya potessero ripetersi anche ad Homs e del fatto di aver assistito ad un tentativo di rapimento. Sennonché, l'interessata avrebbe specificato che non le sarebbe mai successo nulla, salvo fare riferimento al suo ferimento susseguente all'esplosione che però non configurerebbe alcuna persecuzione ex art. 3 LAsi. A sostegno di tale conclusione andrebbero annoverate anche le stesse dichiarazioni dell'interessata secondo le quali ella non avrebbe mai fatto l'oggetto di pressioni né tantomeno avrebbe avuto problemi con chicchessia. Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova addotto giungerebbe in suo soccorso.
E. 5.1.3 La SEM ha infine negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Andrebbe tuttavia rilevato che il carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non religioso di modo che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero nuove circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
E. 5.2.1 Con ricorso, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, ha presentato la situazione in Siria in particolare per quanto concerne la condizione dei cristiani. A suo dire, sarebbe notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica avrebbero preso il controllo di gran parte del territorio siriano e che quest'ultimi starebbero mettendo in atto un genocidio nei confronti dei cristiani.
E. 5.2.2 Sulla base di tale assunto, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione della SEM circa l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. L'accertamento della pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani, costituirebbe infatti una circostanza giuridicamente rilevante in materia d'asilo ed avrebbe pertanto dovuto indurre la SEM a riconoscere alla ricorrente lo statuto di rifugiato. Ciò sarebbe imposto anche dal fatto che lo "Stato Islamico" starebbe imponendo la sharia nei villaggi conquistati. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di "una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana", situazione che avrebbe tra l'altro spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad emanare delle risoluzioni contro lo "Stato Islamico" ed avrebbe portato la comunità internazionale ad intervenire militarmente.
E. 5.2.3 La ricorrente censura poi l'esistenza di una situazione di persecuzione riflessa a causa della renitenza alla leva del fratello che avrebbe ottenuto asilo in Svizzera proprio per quel motivo. Sarebbe infatti risaputo che il regime siriano perseguiterebbe le famiglie di disertori e renitenti.
E. 5.2.4 Alla luce di ciò, nei suoi scritti ulteriori trasmessi al Tribunale, la ricorrente ha messo in relazione il mandato di cattura da lei prodotto proprio con la diserzione del fratello.
E. 6.1 Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta anzitutto l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
E. 6.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
E. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
E. 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem).
E. 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
E. 6.7 In casu va rilevato che la ricorrente proviene dalla città di Homs e meglio dal quartiere di al-Arman. Nell'ultimo periodo ella ha tuttavia risieduto nella vicina località di Zaidal. Il quartiere di al-Arman e Zaidal distano pochi chilometri e si trovano nella parte orientale di Homs. Il primo rientra ancora nella giurisdizione amministrativa cittadina allorché Zaidal è una municipalità indipendente, seppur sia ancora considerata parte integrante della zona suburbana della città. Prima dello scoppio della guerra civile Homs era la terza città siriana per popolazione e vantava una predominanza etnica sunnita con tuttavia una sensibile presenza di alauiti e cristiani. Nel corso dell'ondata di sollevamenti popolari del 2011, Homs fu presto definita "capitale della rivoluzione". Di lì a poco le proteste di piazza si tradussero in un vero e proprio conflitto urbano. Sul finire dell'anno in diversi quartieri della città a maggioranza sunnita si andarono organizzando gruppi di oppositori integrati da componenti islamiste mentre in altre zone del centro urbano il governo manteneva un controllo pressoché totale anche grazie all'ausilio di "milizia civile" a base settaria (Shabiha; in arabo: ). Nei primi mesi del 2012 il livello degli scontri si alzò in maniera drastica e la città iniziò ad essere toccata da vere e proprie operazioni militari. L'irrequieto quartiere di Baba Amr, a quel momento ampiamente controllato da bande armate di oppositori, fu il primo a sperimentare la violenza degli scontri. Tale porzione della città venne dapprima accerchiata e poi conquistata dalle forze lealiste nel marzo del 2012. Nel dicembre dello stesso anno l'esercito siriano riconquistò anche il distretto di Deir Baalba nel nord ovest della città. Da quel momento solo la città vecchia, il distretto di Khalidiya e alcune altre piccole aree sparse rimasero sotto il controllo delle opposizioni. Nel marzo del 2013 le forze lealiste lanciarono un'offensiva volta alla riconquista di buona parte delle zone ancora controllate dagli insorti. Tale tentativo fu però stroncato dell'arrivo di nuovi miliziani dalla vicina città al-Qusayr. I ribelli passarono poi all'iniziativa cercando nuovamente di prendere il controllo di Baba Amr ma i regolari respinsero a loro volta l'attacco. Verso la fine del mese di luglio del 2013, i governativi riconquistarono poi il fondamentale distretto di Khalidiya. Nel maggio del 2014 le restanti zone del centro cittadino in mano ai ribelli furono evacuate dopo il raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti degli insorti ed il governo. L'ultimo gruppo di miliziani attivi nel quartiere esterno di al-Waer lasciò Homs nel maggio del 2017, dopo una disputa circa l'inclusione di tale zona nell'accordo succitato (cfr. The Syria Institute, No Return to Homs, febbraio 2017, n° pubblicazione PAX/2017/01; BBC, Homs: A scarred and divided city, 9 maggio 2012, consultato il 31.08.2017 su http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18007945 >; ISW, Syria Update: The Fall of al-Qusayr, 6 giugno 2017, consultato il 31.08.2017 su < http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-update-fall-al-qusayr ; Reuters, Rebels evacuated from Homs, cradle of Syrian uprising, 21 maggio 2017, consultato il 31 agosto 2017 su https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN18H0L7 ; The Associated Press, Cease-Fire, Evacuation Deal In Syria's Homs, consultato il 31.08.2017 su https://web.archive.org/web/20140503013934/http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=308894802 >; Reuters, Syrian rebels leave last opposition district in Homs, consultato il 31.08.2017 su < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN18H0L7 >; Office français de protection des réfugiés et apatrides, Chronologie di conflit dans la province et la ville de Homs, de mars 2011 à mars 2016, 5 aprile 2016, pag. 3 e segg.).
E. 6.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il quartiere di al-Arman e la municipalità di Zaidal siano ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Homs sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste.
E. 6.9 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza della ricorrente, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.
E. 6.10 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Ciò vale anche per quanto concerne le altre circostanze di cui la ricorrente si è avvalsa e meglio, il fatto di essere stata vittima dell'esplosione di un razzo, di aver dovuto interrompere gli studi e di aver assistito al rapimento di una ragazza. In tal senso, pare altresì opportuno considerare che al momento attuale, a seguito della riconquista dell'integralità della città di Homs da parte delle forze governative, è lecito attendersi ad un miglioramento della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni modo, queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
E. 6.11 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che la ricorrente abbia a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla sua sola appartenenza alla religione cristiana. Gli avvenimenti da lei vissuti in patria e riconducibili alla situazione securitaria non configurano inoltre una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 7.1 Relativamente al timore di subire atti pregiudizievoli da parte delle autorità siriane a causa della renitenza alla leva del fratello e circa le allegazioni ricorsuali secondo le quali la ricorrente sarebbe a sua volta ricercata in patria proprio per tale motivo, occorre constatare quanto segue.
E. 7.2 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale ambito, occorre tuttavia che la persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). Ora, dagli atti causa, così come dalla documentazione relativa alla procedura d'asilo del fratello (cfr. dossier d'appoggio N 648 774), non vi è modo di concludere che la ricorrente possa annoverare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi derivante da tale circostanza. In primo luogo e diversamente da quanto esposto in sede ricorsuale, l'interessata non risulta infatti essersi avvalsa di tali motivi in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. situazione comparabile nella sentenza del Tribunale E-505/2015 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3) . Al contrario, ella ha asserito non aver avuto alcun problema personale con le autorità in patria (cfr. atto A5, pag. 7 e atto A13, pag. 5). Gli atti all'inserto e lo stesso gravame lasciano inoltre intendere che la sua fuga sia da imputare alla situazione securitaria ed al timore di subire persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti a causa della sua confessione cristiana e non certo alla paura di essere perseguitata dalle autorità siriane. Pertanto, il fatto che il fratello abbia disertato e sia conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini dell'evasione del presente gravame (si vedano situazioni analoghe nelle recenti sentenze del Tribunale E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3 e E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3).
E. 7.3 Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova prodotto nel corso della procedura ricorsuale permette di giungere ad un diverso apprezzamento. Già solo il tenore di tale documento lascia infatti sorgere molti dubbi quanto all'autenticità dello stesso. In primo luogo mal si capisce in quale occasione la ricorrente abbia sviato le autorità, non avendo ella dichiarato di essere stata questionata al riguardo. Oltracciò, nemmeno è chiaro quali siano le attività oltraggiose di cui si sarebbe macchiata, posto che non avrebbe mai avuto alcun contatto con le autorità siriane. Non di meno, la ricorrente, chiamata dal Tribunale a produrre il mezzo di prova in originale, ha fatto presente di essersi rivolta alle autorità siriane al fine di richiedere l'emissione di un duplicato a seguito del suo smarrimento. Ora, tale asserzione ha dell'incredibile. In primis, il mandato in questione è un atto interno; per il che, mal si comprende come ne sia entrata in possesso e per di più come possa anche solo aver concepito di richiedere il rilascio di un duplicato alle autorità siriane, ovvero al presunto agente persecutore. Di più, v'è da domandarsi se un tale contatto non equivalga a delle relazioni con lo stato d'origine ostative al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. al riguardo Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.28, pagg. 535 seg.). Sia quel che sia, quanto risulta più probabile, ferma considerata anche la notoria facilità ad ottenere tali documenti dietro pagamento e la pressoché totale assenza sullo stesso di elementi identificativi, è la produzione di tale mezzo di prova per i fini della causa.
E. 8 Ne consegue pertanto che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 9 Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2196/2017 Sentenza del 14 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Siria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 10 marzo 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina siriana di etnia assiriana-aramaica e di religione cristiana, è nata a al-Malikiya, nel governatorato di Al-Hasaka, dove ha risieduto sino al 2004. In seguito e sino al marzo del 2014 l'interessata ha dimorato nel quartiere armeno di Homs (al-Arman) con i famigliari, salvo trasferirsi con le sorelle nella vicina località di Zaidal successivamente all'espatrio dei genitori. Nel luglio del 2015 ella ha a sua volta lasciato il paese dopo l'ottenimento di un visto per la Svizzera. Il 17 agosto 2015 ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. atto A5, pag. 2 e segg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente, ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa della situazione generale di guerra ed insicurezza ivi presente. A tal proposito, ella ha elencato alcuni episodi da lei vissuti durante la sua permanenza in Siria nel corso della guerra civile. L'interessata avrebbe assistito al tentativo di rapimento di una ragazza e sarebbe stata ferita durante un bombardamento. Temeva inoltre di essere colpita dai cecchini che sparavano casualmente sulla popolazione. Oltre all'episodio risoltosi con il suo ferimento, in diverse altre occasioni avrebbero avuto luogo delle esplosioni nei dintorni della sua abitazione. A causa della precaria situazione securitaria la ricorrente avrebbe interrotto gli studi e si sarebbe trasferita a Zaidal. La richiedente ha infine esternato il timore di essere vittima di atti pregiudizievoli in quanto donna di religione cristiana. A tal proposito, ella ha anche addotto che già prima di trasferirsi ad Homs la sua famiglia sarebbe stata minacciata dai curdi ad al-Malikiya (cfr. atto A13 pag. 2 e segg e atto A5, pag. 7-8). A sostegno della sua domanda d'asilo la ricorrente ha versato agli atti uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione allestita dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), si tratterebbe di una dichiarazione sottoscritta dal Mukhtar di al-Arman e facente riferimento alle bombe ed ai razzi esplosi nei pressi del domicilio della ricorrente (cfr. atto A14). B. Con decisione del 10 marzo 2017, notificata alla richiedente il 14 marzo 2017 (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente. C. Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 aprile 2017) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presentato una richiesta volta all'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. D. Con ulteriore scritto del 1° giugno 2017, l'interessata ha trasmesso al Tribunale uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione ad esso annessa, si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato dalla polizia politica di al-Hasaka nei confronti della ricorrente e delle sorelle per titolo di sviamento delle autorità con dichiarazioni mendaci e omissione di informazioni su persone ricercate. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2017, ha esentato la ricorrente dal versamento dell'anticipo spese invitandola nel contempo a produrre in originale il mezzo di prova di cui al precedente scritto. F. Il 2 agosto 2017 l'insorgente si è rivolta al tribunale chiedendo una proroga di suddetto termine motivata sulla base del fatto che il documento in questione sarebbe stato smarrito durante la trasmissione dall'Olanda alla Svizzera. Nella stessa occasione ella ha informato il Tribunale di essersi già rivolta alle autorità siriane onde sollecitare l'emissione di un duplicato. G. Il 16 agosto l'interessata ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in originale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2017 e non avendo quest'ultima censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall'insorgente segnatamente la situazione di guerra e di insicurezza, i bombardamenti e le esplosioni così come l'impossibilità a terminare gli studi sarebbero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria. Secondo l'autorità di prime cure tali vicissitudini non lascerebbero tuttavia trasparire alcuna volontà di messa in atto di persecuzioni personali dirette nei suoi confronti. 5.1.2 L'autorità di prima istanza ha poi rilevato che il solo timore di essere sottoposta a misure persecutorie in futuro in quanto donna cristiana in Siria non sarebbe sufficiente per fondare una persecuzione unicamente su avvenimenti che potrebbero realizzarsi in un momento non precisato nel futuro. Non sussisterebbero infatti in specie elementi sufficienti per ammettere un pericolo concreto basato su una valutazione oggettiva. Invero, la ricorrente avrebbe motivato i propri timori al riguardo unicamente sulla base della paura che i soprusi avvenuti nel 2004 ad al-Malikiya potessero ripetersi anche ad Homs e del fatto di aver assistito ad un tentativo di rapimento. Sennonché, l'interessata avrebbe specificato che non le sarebbe mai successo nulla, salvo fare riferimento al suo ferimento susseguente all'esplosione che però non configurerebbe alcuna persecuzione ex art. 3 LAsi. A sostegno di tale conclusione andrebbero annoverate anche le stesse dichiarazioni dell'interessata secondo le quali ella non avrebbe mai fatto l'oggetto di pressioni né tantomeno avrebbe avuto problemi con chicchessia. Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova addotto giungerebbe in suo soccorso. 5.1.3 La SEM ha infine negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Andrebbe tuttavia rilevato che il carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non religioso di modo che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero nuove circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 5.2 5.2.1 Con ricorso, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, ha presentato la situazione in Siria in particolare per quanto concerne la condizione dei cristiani. A suo dire, sarebbe notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica avrebbero preso il controllo di gran parte del territorio siriano e che quest'ultimi starebbero mettendo in atto un genocidio nei confronti dei cristiani. 5.2.2 Sulla base di tale assunto, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione della SEM circa l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. L'accertamento della pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani, costituirebbe infatti una circostanza giuridicamente rilevante in materia d'asilo ed avrebbe pertanto dovuto indurre la SEM a riconoscere alla ricorrente lo statuto di rifugiato. Ciò sarebbe imposto anche dal fatto che lo "Stato Islamico" starebbe imponendo la sharia nei villaggi conquistati. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di "una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana", situazione che avrebbe tra l'altro spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad emanare delle risoluzioni contro lo "Stato Islamico" ed avrebbe portato la comunità internazionale ad intervenire militarmente. 5.2.3 La ricorrente censura poi l'esistenza di una situazione di persecuzione riflessa a causa della renitenza alla leva del fratello che avrebbe ottenuto asilo in Svizzera proprio per quel motivo. Sarebbe infatti risaputo che il regime siriano perseguiterebbe le famiglie di disertori e renitenti. 5.2.4 Alla luce di ciò, nei suoi scritti ulteriori trasmessi al Tribunale, la ricorrente ha messo in relazione il mandato di cattura da lei prodotto proprio con la diserzione del fratello. 6. 6.1 Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta anzitutto l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 6.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem). 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 6.7 In casu va rilevato che la ricorrente proviene dalla città di Homs e meglio dal quartiere di al-Arman. Nell'ultimo periodo ella ha tuttavia risieduto nella vicina località di Zaidal. Il quartiere di al-Arman e Zaidal distano pochi chilometri e si trovano nella parte orientale di Homs. Il primo rientra ancora nella giurisdizione amministrativa cittadina allorché Zaidal è una municipalità indipendente, seppur sia ancora considerata parte integrante della zona suburbana della città. Prima dello scoppio della guerra civile Homs era la terza città siriana per popolazione e vantava una predominanza etnica sunnita con tuttavia una sensibile presenza di alauiti e cristiani. Nel corso dell'ondata di sollevamenti popolari del 2011, Homs fu presto definita "capitale della rivoluzione". Di lì a poco le proteste di piazza si tradussero in un vero e proprio conflitto urbano. Sul finire dell'anno in diversi quartieri della città a maggioranza sunnita si andarono organizzando gruppi di oppositori integrati da componenti islamiste mentre in altre zone del centro urbano il governo manteneva un controllo pressoché totale anche grazie all'ausilio di "milizia civile" a base settaria (Shabiha; in arabo: ). Nei primi mesi del 2012 il livello degli scontri si alzò in maniera drastica e la città iniziò ad essere toccata da vere e proprie operazioni militari. L'irrequieto quartiere di Baba Amr, a quel momento ampiamente controllato da bande armate di oppositori, fu il primo a sperimentare la violenza degli scontri. Tale porzione della città venne dapprima accerchiata e poi conquistata dalle forze lealiste nel marzo del 2012. Nel dicembre dello stesso anno l'esercito siriano riconquistò anche il distretto di Deir Baalba nel nord ovest della città. Da quel momento solo la città vecchia, il distretto di Khalidiya e alcune altre piccole aree sparse rimasero sotto il controllo delle opposizioni. Nel marzo del 2013 le forze lealiste lanciarono un'offensiva volta alla riconquista di buona parte delle zone ancora controllate dagli insorti. Tale tentativo fu però stroncato dell'arrivo di nuovi miliziani dalla vicina città al-Qusayr. I ribelli passarono poi all'iniziativa cercando nuovamente di prendere il controllo di Baba Amr ma i regolari respinsero a loro volta l'attacco. Verso la fine del mese di luglio del 2013, i governativi riconquistarono poi il fondamentale distretto di Khalidiya. Nel maggio del 2014 le restanti zone del centro cittadino in mano ai ribelli furono evacuate dopo il raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti degli insorti ed il governo. L'ultimo gruppo di miliziani attivi nel quartiere esterno di al-Waer lasciò Homs nel maggio del 2017, dopo una disputa circa l'inclusione di tale zona nell'accordo succitato (cfr. The Syria Institute, No Return to Homs, febbraio 2017, n° pubblicazione PAX/2017/01; BBC, Homs: A scarred and divided city, 9 maggio 2012, consultato il 31.08.2017 su http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18007945 >; ISW, Syria Update: The Fall of al-Qusayr, 6 giugno 2017, consultato il 31.08.2017 su ; Reuters, Syrian rebels leave last opposition district in Homs, consultato il 31.08.2017 su ; Office français de protection des réfugiés et apatrides, Chronologie di conflit dans la province et la ville de Homs, de mars 2011 à mars 2016, 5 aprile 2016, pag. 3 e segg.). 6.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il quartiere di al-Arman e la municipalità di Zaidal siano ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Homs sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste. 6.9 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza della ricorrente, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime. 6.10 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Ciò vale anche per quanto concerne le altre circostanze di cui la ricorrente si è avvalsa e meglio, il fatto di essere stata vittima dell'esplosione di un razzo, di aver dovuto interrompere gli studi e di aver assistito al rapimento di una ragazza. In tal senso, pare altresì opportuno considerare che al momento attuale, a seguito della riconquista dell'integralità della città di Homs da parte delle forze governative, è lecito attendersi ad un miglioramento della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni modo, queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. 6.11 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che la ricorrente abbia a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla sua sola appartenenza alla religione cristiana. Gli avvenimenti da lei vissuti in patria e riconducibili alla situazione securitaria non configurano inoltre una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1 Relativamente al timore di subire atti pregiudizievoli da parte delle autorità siriane a causa della renitenza alla leva del fratello e circa le allegazioni ricorsuali secondo le quali la ricorrente sarebbe a sua volta ricercata in patria proprio per tale motivo, occorre constatare quanto segue. 7.2 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale ambito, occorre tuttavia che la persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). Ora, dagli atti causa, così come dalla documentazione relativa alla procedura d'asilo del fratello (cfr. dossier d'appoggio N 648 774), non vi è modo di concludere che la ricorrente possa annoverare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi derivante da tale circostanza. In primo luogo e diversamente da quanto esposto in sede ricorsuale, l'interessata non risulta infatti essersi avvalsa di tali motivi in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. situazione comparabile nella sentenza del Tribunale E-505/2015 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3) . Al contrario, ella ha asserito non aver avuto alcun problema personale con le autorità in patria (cfr. atto A5, pag. 7 e atto A13, pag. 5). Gli atti all'inserto e lo stesso gravame lasciano inoltre intendere che la sua fuga sia da imputare alla situazione securitaria ed al timore di subire persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti a causa della sua confessione cristiana e non certo alla paura di essere perseguitata dalle autorità siriane. Pertanto, il fatto che il fratello abbia disertato e sia conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini dell'evasione del presente gravame (si vedano situazioni analoghe nelle recenti sentenze del Tribunale E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3 e E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3). 7.3 Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova prodotto nel corso della procedura ricorsuale permette di giungere ad un diverso apprezzamento. Già solo il tenore di tale documento lascia infatti sorgere molti dubbi quanto all'autenticità dello stesso. In primo luogo mal si capisce in quale occasione la ricorrente abbia sviato le autorità, non avendo ella dichiarato di essere stata questionata al riguardo. Oltracciò, nemmeno è chiaro quali siano le attività oltraggiose di cui si sarebbe macchiata, posto che non avrebbe mai avuto alcun contatto con le autorità siriane. Non di meno, la ricorrente, chiamata dal Tribunale a produrre il mezzo di prova in originale, ha fatto presente di essersi rivolta alle autorità siriane al fine di richiedere l'emissione di un duplicato a seguito del suo smarrimento. Ora, tale asserzione ha dell'incredibile. In primis, il mandato in questione è un atto interno; per il che, mal si comprende come ne sia entrata in possesso e per di più come possa anche solo aver concepito di richiedere il rilascio di un duplicato alle autorità siriane, ovvero al presunto agente persecutore. Di più, v'è da domandarsi se un tale contatto non equivalga a delle relazioni con lo stato d'origine ostative al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. al riguardo Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.28, pagg. 535 seg.). Sia quel che sia, quanto risulta più probabile, ferma considerata anche la notoria facilità ad ottenere tali documenti dietro pagamento e la pressoché totale assenza sullo stesso di elementi identificativi, è la produzione di tale mezzo di prova per i fini della causa.
8. Ne consegue pertanto che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
9. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: