Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, di origine serba, etnia Rom, con ultimo domicilio a E._______, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriati per il fatto di essere ricercati in patria da persone appartenenti alla mafia locale. I ricorrenti hanno riferito di non aver subito direttamente delle percosse dalla mafia, né tanto meno di aver avuto contatti con essa. Tuttavia, essi avrebbero lasciato la Serbia per il timore di essere ricercati dalla malavita posto che la stessa avrebbe già minacciato e maltrattato il padre della signora B._______ e che, alcuni e non meglio precisati amici, li avrebbero informati che la mafia li stava cercando. B. Tramite decisione del 20 febbraio 2007 (notificata lo stesso giorno agli interessati presso il Centro di registrazione di F._______; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 21 marzo 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il TAF, con decisione incidentale del 28 marzo 2007, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
E. 3.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni dei richiedenti concernenti i loro motivi d'asilo. In particolare, non sarebbero stati in grado di rendere verosimili l'inizio della presunta persecuzione da parte della malavita locale, i motivi della stessa e la richiesta di intervento alle autorità locali. Tutte questioni per le quali sono state fornite più versioni differenti le une dalle altre. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti affermano anzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le loro allegazioni sarebbero non solo prive di contraddizioni degne di nota, ma anche precise, dettagliate e rilevanti. In particolare, le incongruenze emergenti dai verbali circa l'inizio della persecuzione mafiosa non sarebbero delle contraddizioni bensì il frutto di semplice confusione, posto che entrambi i coniugi hanno fatto riferimento a tre/quattro mesi prima dell'espatrio rispettivamente un mese prima dello stesso. Per quanto concerne la richiesta di intervento alle autorità locali, che sarebbe avvenuta una volta di persona e una volta via telefono da parte del signor A._______, gli insorgenti ritengono che egli avrebbe dimenticato di farne riferimento nel corso della prima audizione per una dimenticanza, mentre che la signora B._______ non fosse al corrente della circostanza. Quo ai motivi della presunta persecuzione i ricorrenti non hanno allegato nulla, se non il fatto che il padre di B._______ sarebbe stato vittima di molestie da parte della mafia e dunque, pure loro, avrebbero ragione di temere ripercussioni. I ricorrenti concludono che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposti al rischio di persecuzioni da parte della mafia presente sul territorio serbo, un loro rinvio in Serbia sarebbe inammissibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.
E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In primo luogo, stando a quanto allegato dai ricorrenti, essi sarebbero ricercati dalla mafia. Gli interessati fondano le loro dichiarazioni su supposizioni personali, derivate dal fatto che il padre della signora B._______ sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte della malavita locale. Dette congetture troverebbero ulteriore conforto nelle notizie ricevute da alcuni amici residenti a G._______, i quali avrebbero informato i qui ricorrenti di essere ricercati, appunto, dalla mafia. Sia come sia, fino al momento del loro espatrio, i ricorrenti non hanno mai avuti problemi con nessuno, né alcun contatto diretto o indiretto con la mafia. In secondo luogo, non si può non rilevare che le dichiarazioni fornite dai ricorrenti in sede di audizione sui motivi della domanda di asilo sono spesso contrastanti e imprecise. A tale proposito, basti pensare alle contraddizioni di cui si è già detto in precedenza circa l'inizio delle supposte persecuzioni e le richieste d'aiuto presso le autorità locali (cfr. verbali di audizione di A._______ del 25 gennaio 2007, pag. 5 rispettivamente del 8 febbraio 2007, pagg. 2 e 3; verbali di audizione di B._______ del 25 gennaio 2007, pag. 4, rispettivamente del 8 febbraio 2007, pag. 2). Queste risposte sono da considerare generiche ed inverosimili. In altre parole, v'é ragione di concludere che i motivi fatti valere dai ricorrenti nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. A ciò aggiungasi, peraltro, che i ricorrenti non hanno saputo spiegare il motivo per cui sarebbero il bersaglio della mafia, nonché degli evocati avvenimenti di cui è stato vittima il padre, e più in generale la famiglia, della signora B._______. Infatti, si sono limitati a far riferimento in maniera del tutto generale alla loro appartenenza etnica quale causa principale (verbale d'audizione di A._______ del 8 febbraio 2007 pag. 5) e, alla luce delle considerazioni sopraesposte, non sono chiaramente stati in grado di far valere in maniera coerente e precisa i fatti addotti.
E. 5.2 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.).
E. 5.3 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifica il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Serbia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in futuro. A tal proposito, a titolo di esempio, si rileva che i genitori del signor A._______, pur vivendo nella stessa regione, non hanno mai avuti problemi con la mafia. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi messi in campo dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Serbia ha preso, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'integrazione dei Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di legalizzare gli accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella prevenzione alla discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei corsi opzionali di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabilimenti scolastici. Secondo informazioni convergenti ed emanate da fonti affidabili, le autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano, di regola, a perseguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei confronti di membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali modi di agire.(cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; E-4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1 pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009). Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti.
E. 5.4 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 5.5 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262).
E. 7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
E. 7.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia ([E._______]) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da E._______, nei pressi di G._______. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i Rom, il TAF rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di Rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I Rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente dal mese di gennaio 2007 data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di soli tre anni dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una ampia rete famigliare e di conoscenze in loco. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che il signor A._______ ha esperienza quale lavoratore nei campi e come operaio, lavori che svolgeva prima di espatriare dalla Serbia. Inoltre, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
E. 7.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).
E. 7.5.1 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 5 anni. Il TAF è cosciente delle difficoltà che D._______ potrebbe incontrare al suo ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante gli ultimi tre anni vissuti in Svizzera, vista la giovane età, è ancora impregnata del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua reintegrazione nel Paese d'origine sarà senz'altro facilitata. Inoltre, si rileva che D._______ non ha ancora raggiunto l'età della scolarizzazione obbligatoria. Ciò significa, da un lato, che il distacco non risulterà eccessivamente traumatico non avendo ella cominciato a frequentare le scuole in Svizzera, e dall'altro, che potrà iniziare e seguire tutto il suo percorso formativo una volta ritornata in patria. Inoltre, in questi anni, ha senz'altro potuto apprendere la lingua parlata dai suoi genitori, che potrà poi imparare a scrivere con la frequentazione delle scuole nel proprio Paese d'origine. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento di D._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei uno sradicamento completo che potrbbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107).
E. 7.6 Ciò stante, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile e, dunque, ammissibile.
E. 8 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 9 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 21 marzo 2010, per corriere interno; in copia); H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2112/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 15 aprile 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn e Gérald Bovier, cancelliere Federico Pestoni; Parti A._______, nato (...), B._______, nata (...), alias C._______, nata (...), D._______, nata (...), Serbia, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 febbraio 2007 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, di origine serba, etnia Rom, con ultimo domicilio a E._______, hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriati per il fatto di essere ricercati in patria da persone appartenenti alla mafia locale. I ricorrenti hanno riferito di non aver subito direttamente delle percosse dalla mafia, né tanto meno di aver avuto contatti con essa. Tuttavia, essi avrebbero lasciato la Serbia per il timore di essere ricercati dalla malavita posto che la stessa avrebbe già minacciato e maltrattato il padre della signora B._______ e che, alcuni e non meglio precisati amici, li avrebbero informati che la mafia li stava cercando. B. Tramite decisione del 20 febbraio 2007 (notificata lo stesso giorno agli interessati presso il Centro di registrazione di F._______; cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 21 marzo 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF) contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il TAF, con decisione incidentale del 28 marzo 2007, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni dei richiedenti concernenti i loro motivi d'asilo. In particolare, non sarebbero stati in grado di rendere verosimili l'inizio della presunta persecuzione da parte della malavita locale, i motivi della stessa e la richiesta di intervento alle autorità locali. Tutte questioni per le quali sono state fornite più versioni differenti le une dalle altre. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, gli insorgenti affermano anzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le loro allegazioni sarebbero non solo prive di contraddizioni degne di nota, ma anche precise, dettagliate e rilevanti. In particolare, le incongruenze emergenti dai verbali circa l'inizio della persecuzione mafiosa non sarebbero delle contraddizioni bensì il frutto di semplice confusione, posto che entrambi i coniugi hanno fatto riferimento a tre/quattro mesi prima dell'espatrio rispettivamente un mese prima dello stesso. Per quanto concerne la richiesta di intervento alle autorità locali, che sarebbe avvenuta una volta di persona e una volta via telefono da parte del signor A._______, gli insorgenti ritengono che egli avrebbe dimenticato di farne riferimento nel corso della prima audizione per una dimenticanza, mentre che la signora B._______ non fosse al corrente della circostanza. Quo ai motivi della presunta persecuzione i ricorrenti non hanno allegato nulla, se non il fatto che il padre di B._______ sarebbe stato vittima di molestie da parte della mafia e dunque, pure loro, avrebbero ragione di temere ripercussioni. I ricorrenti concludono che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposti al rischio di persecuzioni da parte della mafia presente sul territorio serbo, un loro rinvio in Serbia sarebbe inammissibile, illecito e non ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In primo luogo, stando a quanto allegato dai ricorrenti, essi sarebbero ricercati dalla mafia. Gli interessati fondano le loro dichiarazioni su supposizioni personali, derivate dal fatto che il padre della signora B._______ sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte della malavita locale. Dette congetture troverebbero ulteriore conforto nelle notizie ricevute da alcuni amici residenti a G._______, i quali avrebbero informato i qui ricorrenti di essere ricercati, appunto, dalla mafia. Sia come sia, fino al momento del loro espatrio, i ricorrenti non hanno mai avuti problemi con nessuno, né alcun contatto diretto o indiretto con la mafia. In secondo luogo, non si può non rilevare che le dichiarazioni fornite dai ricorrenti in sede di audizione sui motivi della domanda di asilo sono spesso contrastanti e imprecise. A tale proposito, basti pensare alle contraddizioni di cui si è già detto in precedenza circa l'inizio delle supposte persecuzioni e le richieste d'aiuto presso le autorità locali (cfr. verbali di audizione di A._______ del 25 gennaio 2007, pag. 5 rispettivamente del 8 febbraio 2007, pagg. 2 e 3; verbali di audizione di B._______ del 25 gennaio 2007, pag. 4, rispettivamente del 8 febbraio 2007, pag. 2). Queste risposte sono da considerare generiche ed inverosimili. In altre parole, v'é ragione di concludere che i motivi fatti valere dai ricorrenti nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. A ciò aggiungasi, peraltro, che i ricorrenti non hanno saputo spiegare il motivo per cui sarebbero il bersaglio della mafia, nonché degli evocati avvenimenti di cui è stato vittima il padre, e più in generale la famiglia, della signora B._______. Infatti, si sono limitati a far riferimento in maniera del tutto generale alla loro appartenenza etnica quale causa principale (verbale d'audizione di A._______ del 8 febbraio 2007 pag. 5) e, alla luce delle considerazioni sopraesposte, non sono chiaramente stati in grado di far valere in maniera coerente e precisa i fatti addotti. 5.2 Anzitutto, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). 5.3 Secondo le informazioni a disposizione del TAF e la sua pratica costante, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia Rom non giustifica il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a persecuzione o pregiudizi. Benché i membri di questa minoranza etnica siano frequentemente vittime di soprusi o altre ingiustizie da parte di terzi o autorità locali, non si può considerare che i Rom di Serbia siano vittime di atti sistematici di violenza o di gravi discriminazioni per il solo fatto della loro origine o che vi sia il rischio di che lo siano in futuro. A tal proposito, a titolo di esempio, si rileva che i genitori del signor A._______, pur vivendo nella stessa regione, non hanno mai avuti problemi con la mafia. A ciò si aggiungono gli sforzi ed i programmi messi in campo dalle autorità serbe allo scopo di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio della comunità Rom (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Inoltre, va detto che la Serbia ha preso, nel giugno 2008, la presidenza del Decennio per l'integrazione dei Rom. Essa ha annunciato che la sua priorità è quella di legalizzare gli accampamenti dove vivono i Rom e di operare nella prevenzione alla discriminazione nell'insegnamento di questi ultimi. Dei corsi opzionali di lingua Rom sono stati organizzati in luglio negli stabilimenti scolastici. Secondo informazioni convergenti ed emanate da fonti affidabili, le autorità giudiziarie o di polizia serbe non rinunciano, di regola, a perseguire gli autori di sevizie ed estorsioni commesse nei confronti di membri di minoranze etniche, né tollerano o avvallano tali modi di agire.(cfr. sentenze del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; E-4666/2006 del 27 marzo 2009, consid. 2.2, pag. 7. et consid. 4.3.2.1 pag. 10; E-2506/2007 et E-2512/2007, entrambe del 26 gennaio 2009). Ciò stante, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano insistito presso le autorità serbe affinché esse li proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da loro al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. 5.4 Visto tutto quanto sopra, le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dagli insorgenti, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 5.5 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). 7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 7.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). 7.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia ([E._______]) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. I ricorrenti sono di origine Serba, etnia Rom, e provengono da E._______, nei pressi di G._______. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i Rom, il TAF rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero di Rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un paese occidentale. I Rom non sono, inoltre, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera ininterrottamente dal mese di gennaio 2007 data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di soli tre anni dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una ampia rete famigliare e di conoscenze in loco. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, si rileva che il signor A._______ ha esperienza quale lavoratore nei campi e come operaio, lavori che svolgeva prima di espatriare dalla Serbia. Inoltre, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 7.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e decisione del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.). 7.5.1 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno una figlia di 5 anni. Il TAF è cosciente delle difficoltà che D._______ potrebbe incontrare al suo ritorno in Serbia. Tuttavia, ella, nonostante gli ultimi tre anni vissuti in Svizzera, vista la giovane età, è ancora impregnata del contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la sua reintegrazione nel Paese d'origine sarà senz'altro facilitata. Inoltre, si rileva che D._______ non ha ancora raggiunto l'età della scolarizzazione obbligatoria. Ciò significa, da un lato, che il distacco non risulterà eccessivamente traumatico non avendo ella cominciato a frequentare le scuole in Svizzera, e dall'altro, che potrà iniziare e seguire tutto il suo percorso formativo una volta ritornata in patria. Inoltre, in questi anni, ha senz'altro potuto apprendere la lingua parlata dai suoi genitori, che potrà poi imparare a scrivere con la frequentazione delle scuole nel proprio Paese d'origine. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che l'allontanamento di D._______ verso la Serbia, non rappresenta per lei uno sradicamento completo che potrbbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107). 7.6 Ciò stante, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'allontanamento dei ricorrenti deve essere considerata ragionevolmente esigibile e, dunque, ammissibile. 8. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 21 marzo 2010, per corriere interno; in copia); H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: