Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. Il (...) febbraio 2021, l'interessato, asserito cittadino afghano, presentatosi con le generalità di B._______, nato il (...) a C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere stato fermato dalle (...) (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/10 e 3/2). Da ricerche intraprese successivamente dall'autorità inferiore, è risultato che al presunto minorenne non accompagnato, sarebbero state prese le impronte dattiloscopiche e registrato in D._______ l'(...) (cfr. atti SEM n. 9/1, 10/1 e 11/2). B. Il rappresentante legale e persona di fiducia dell'interessato, con comunicazione elettronica del 25 febbraio 2021 ha indicato alla SEM che l'interessato avrebbe riferito di chiamarsi "A._______" e che di conseguenza tali sue generalità sarebbero state modificate nella relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atti SEM n. 12/1 e 13/1). C. Nell'ambito del verbale d'audizione sui dati personali, tenutosi con il richiedente asilo il (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 19/9; di seguito: verbale 1), egli ha sostanzialmente confermato le generalità di "A._______" e riferito di essere nato il (...) - data di nascita che gli sarebbe stata riportata dalla madre - nel villaggio di E._______, distretto di F._______, provincia di G._______, ed ivi avrebbe vissuto sino al suo espatrio. Quest'ultimo sarebbe avvenuto circa (...) o (...) prima, dopo la morte del padre. Egli ha altresì asserito di non essere scolarizzato ed analfabeta, poiché avrebbe lavorato per un (...) in patria, per circa (...) o (...), occupandosi del (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.04 segg., pag. 3 segg.). Interrogato sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato che il padre sarebbe stato costretto con la forza dalla polizia ad informarla circa le attività di posizionamento delle bombe sulla strada vicina a casa sua da parte dei Talebani. Questi ultimi avrebbero però scoperto tale sua collaborazione ingiungendogli, tramite gli anziani del villaggio, di terminarla. Tuttavia il genitore avrebbe riferito agli anziani che lui vi sarebbe stato costretto dalle autorità di polizia e che se i Talebani non volevano essere segnalati, non avrebbero più dovuto svolgere delle attività presso la sua abitazione. Un giorno il padre, mentre stava lavorando (...), sarebbe stato ucciso. Dopo (...) da tale episodio, sarebbe stata recapitata a casa loro una lettera, ove i Talebani rivendicavano l'uccisione del padre e segnalavano che avrebbero ucciso l'intera famiglia dell'interessato. Lo zio (...) del richiedente avrebbe letto loro la missiva dei Talebani, e visto che il richiedente sarebbe stato in pericolo di vita, la madre gli avrebbe consigliato di partire. Ciò che egli avrebbe fatto, espatriando dapprima verso l'H._______, poi spostandosi in I._______ per infine sbarcare in Europa, via mare, tramite l'D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5; p.to 5.01 segg., pag. 7 segg.). Questionato anche in merito al suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute, a parte per l'affezione da scabbia per il quale egli starebbe seguendo un trattamento (cfr. verbale 1, lett. h, pag. 2 seg.). A seguito di tale verbale, l'autorità inferiore ha proceduto alla mutazione dei dati personali del richiedente nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registrandolo con le generalità fornite nel corso del colloquio (cfr. atto SEM n. 21/1). D. L'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione RMNA il (...) aprile 2021, segnatamente riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 26/10; di seguito: verbale 2). Per supportare i suoi asserti, egli ha in particolare presentato quali mezzi di prova le copie di fotografie di due documenti inerenti il primo una lettera dei Talebani e la seconda una denuncia della madre (cfr. atto SEM n. 24/-, mezzi di prova n. 1 e n. 2). Riguardo allo scritto dei Talebani, il richiedente ha osservato come sarebbe stata lasciata difronte a casa loro, il (...) successivamente all'uccisione del padre, e che vi sarebbe scritto che essi sarebbero gli autori della morte del padre e che avrebbero pure ucciso suo figlio. Circa invece la denuncia, non sapendo leggerla, egli non ne conoscerebbe invece il contenuto (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Durante il verbale d'audizione, l'interessato ha inoltre dichiarato di non avere mai avuto dei contatti diretti con i Talebani, ma che egli sarebbe stato minacciato a causa del padre da questi ultimi tramite la lettera recapitata a casa. Non vi sarebbero state ulteriori minacce da parte dei medesimi. Inoltre, egli non saprebbe se lui sia tutt'ora ricercato dagli stessi, né avrebbe delle notizie inerenti il suo villaggio, anche se di tanto in tanto sentirebbe i suoi parenti (la madre e lo zio [...]) rimasti in Afghanistan (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 7 segg.). Alla fine dell'audizione, la rappresentante legale ha informato la funzionaria incaricata della SEM di aver fatto una segnalazione a (...) per problematiche legate a tristezza ed insonnia per via della lontananza dall'Afghanistan inerenti l'interessato, circostanze in merito alle quali quest'ultimo è stato pure interrogato (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 8 seg.). E. Con parere dell'8 aprile 2021, la rappresentante legale nonché persona di fiducia dell'interessato, ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione emanato dalla SEM il 6 aprile 2021 (cfr. atti SEM n. 27/6 e 30/2). F. Per il tramite della decisione del 9 aprile 2021 - notificata il giorno stesso (cfr. atto SEM n. 33/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, ma tuttavia ponendolo al beneficio dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. G. Contro il succitato provvedimento l'insorgente si è aggravato con ricorso del 3 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, il ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame egli ha allegato due supposti mezzi di prova originali, ovvero: lo scritto dei Talebani in lingua straniera datato (...) e la relativa traduzione in italiano predisposta dalla SEM (cfr. sub doc. 3), nonché la denuncia della madre in lingua straniera (n. [...]) e con traduzione riassuntiva in italiano della SEM in annesso (cfr. sub doc. 4), documenti che avrebbe già depositato agli atti in copia (cfr. supra lett. D). Altresì ha presentato copia di una fotografia della ricevuta di spedizione del plico ove sarebbero stati contenuti i due mezzi di prova succitati, unitamente alla copia della relativa busta d'invio (cfr. sub doc. 7). A supporto del ricorso sono inoltre state annesse copie del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) rispettivamente del F2 del (...) inerenti dei consulti medici per problematiche psicologico-psichiatriche lamentate dall'insorgente (cfr. sub doc. 5 e doc. 6), già presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 38/2 e 39/2). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato che il richiedente non abbia reso verosimile che egli si sia trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, le sue allegazioni sia in merito alle attività quale informatore del padre, come pure circa le tempistiche tra la sua identificazione da parte dei Talebani e la sua uccisione per mano loro, nonché in relazione alla stessa morte del padre ed alle minacce di morte ricevute dall'insorgente da parte dei Talebani per il tramite della lettera minatoria, sarebbero poco circostanziate e concrete, nonché a tratti stereotipate. L'interessato non avrebbe neppure dimostrato, con nessuna evenienza concreta, per quale motivo i Talebani lo avrebbero preso di mira. Per di più, anche se egli sarebbe in contatto con la madre e lo zio (...) dal suo espatrio, non risulterebbe essere al corrente né della situazione presente nel suo villaggio né se i Talebani lo cercherebbero ancora. L'autorità inferiore ha quindi concluso, che l'insorgente non avrebbe reso verosimile di essere stato personalmente minacciato di morte dai succitati. Attinente infine il documento relativo alla denuncia sporta dalla madre, la SEM ha ritenuto di non poterla considerare, in quanto il ricorrente - malgrado gli spetterebbe - non avrebbe offerto alcuna spiegazione circa il contenuto del mezzo di prova che ha prodotto per sostenere i suoi motivi d'asilo oltre al fatto che vi sarebbero le firme e le impronte dei capi del suo villaggio. Da ultimo, l'autorità di prime cure ha osservato che neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'insorgente poteva giustificare una modifica delle sue conclusioni. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta le considerazioni della SEM, prevalendosi della violazione degli art. 3 e 7 LAsi, dell'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore. 4.2.1 Innanzitutto nel gravame si fa un excursus, citando anche giurisprudenza e dottrina, sulla valutazione circa la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente presente nella decisione impugnata, che avrebbe dovuto tenere debitamente conto nella stessa che quest'ultimo è minorenne, il suo totale analfabetismo e la sua mancata scolarizzazione. Non da ultimo, occorrerebbe inoltre considerare, che nell'audizione di un minore, i fattori emotivi possono influire grandemente sulla sua capacità espositiva; emotività che nella fattispecie si sarebbe più volte manifestata in capo all'insorgente. Successivamente il ricorrente ripercorre e critica singolarmente le varie argomentazioni contenute nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese in corso d'audizione. In particolare, egli rileva come non andrebbe trascurata la circostanza che egli sia il primogenito della sua famiglia, ragione per la quale sarebbe agevole ipotizzare che, a seguito dell'uccisione del padre, la polizia afghana si sarebbe rivolta a lui per ottenere delle informazioni sull'attività dei Talebani e che questi ultimi, a loro volta, non avrebbero esitato a porre in essere contro di lui le stesse ritorsioni già adottate contro il padre con le note conseguenze del caso. La valutazione della SEM non avrebbe inoltre considerato le specificità del contesto sociale e culturale afghano, nonché la concezione della famiglia in Afghanistan, ove il figlio maschio primogenito, alla morte del padre, verrebbe considerato sotto ogni profilo quale suo "erede". Del resto, la gravità delle minacce di morte contenute nella missiva dei Talebani, rese maggiormente concrete dal recapito della stessa soltanto (...) dopo il decesso del padre, avrebbe spinto la madre e lo zio (...) del ricorrente a consigliargli di fuggire immantinente dal villaggio, poiché nessuno sarebbe stato in grado di proteggerlo, così come era stato il caso per il padre. Più specificatamente, circa i mezzi di prova da lui presentati, il ricorrente ha dapprima sostenuto che apparirebbe irragionevole che la SEM abbia escluso di concedere un qualsivoglia valore probatorio alla lettera dei Talebani, dato che, il giudizio sulla verosimiglianza - come ribadito più volte anche dal Tribunale - sarebbe l'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi allegati, ivi inclusi i mezzi di prova. Peraltro, il contenuto di tale scritto, concorderebbe pienamente con le dichiarazioni rese dallo stesso in entrambe le audizioni, anche
Erwägungen (22 Absätze)
E. 5 Il Tribunale osserva d'ingresso come l'insorgente, essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 aprile 2021, e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.1 Nel suo ricorso, l'insorgente, in modo del tutto generale, si prevale dapprima, per spiegare le imprecisioni e la mancanza di dettagli nelle sue dichiarazioni, della sua minore età, del suo totale analfabetismo e scolarizzazione, come pure dei fattori emotivi che avrebbero influito sulla sua capacità espositiva.
E. 6.2 In merito si osserva in primo luogo come, alla stessa stregua della SEM, il Tribunale non intenda rimettere in discussione la verosimiglianza della minore età dell'insorgente. Al riguardo, va rammentato come la qualità di minore non accompagnato imponga alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della domanda d'asilo, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. Nel caso in parola v'è tuttavia da premettere come il ricorrente, al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, avesse già ben oltre i (...) anni d'età - secondo le sue stesse dichiarazioni fornite in merito alla sua data di nascita effettiva - ciò che permette in parte di relativizzare le esigenze prescritte dalla giurisprudenza succitata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l'asilo di soli (...) anni. Nessun indizio agli atti all'inserto, lascia però trasparire in casu che le esigenze legate alla minore età dell'insorgente, sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, non siano state pienamente rispettate. Invero, il rappresentante legale dell'insorgente, nonché persona di fiducia del medesimo, è stato debitamente convocato all'audizione sui motivi d'asilo - nonché pure per partecipare alla prima audizione sulle generalità - tenutasi con il minore ed egli era presente. Durante la medesima audizione, la funzionaria della SEM responsabile ha cominciato con lo spiegare al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi durante l'audizione, nonché osservando che fosse importante come lui si sentisse a suo agio durante la medesima. Proseguendo ha iniziato a porre dei quesiti aperti all'insorgente, chiedendogli, anche se brevemente riguardo il suo stato di salute, come pure lasciandolo esprimere liberamente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati in merito (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 segg.), dandogli la possibilità anche di esprimersi rispetto ai due mezzi di prova consegnati (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Al termine dell'audizione, l'auditrice della SEM ha dato modo all'interessato di esprimersi anche riguardo a dei fatti non prettamente attinenti i suoi motivi d'asilo, chiedendogli spiegazioni inerenti le preoccupazioni esternate nei confronti dei famigliari (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 8 seg.), nonché gli ha offerto nuovamente la possibilità di esporre degli eventuali fatti che non avesse ancora evocati e suscettibili ad opporsi al suo ritorno in Afghanistan (cfr. verbale 2, D81 seg., pag. 9). Lungo il corso dell'audizione, l'insorgente non ha dato prova di aver avuto difficoltà particolari, segnatamente di comprensione - che non siano comunque state risolte nel corso dell'audizione stessa (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 2; D10 seg., pag. 3; D25 seg., pag. 4; D29 seg., pag. 5; D37 segg., pag. 5; D50 seg., pag. 6; D63 seg., pag. 7 seg., D65 seg., pag. 8) - o dovute ad un'emozione che l'avrebbero impedito dall'esprimersi liberamente sui suoi motivi di fuga, come espresso invece nel gravame. Peraltro, il suo rappresentante legale, durante l'audizione non ha presentato dei commenti che andassero nel senso di ritenere che l'audizione non si sia svolta in un clima disteso e con dei quesiti adattati all'età ed alle capacità del minore. Inoltre appare che l'auditrice si sia sincerata di aver ben compreso quanto dichiarato dal minorenne, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente (cfr. ad esempio circa la data nella quale il padre sarebbe stato ucciso, D54 segg., pag. 7; o perché non fosse andato a rifugiarsi presso lo zio [...], dopo la ricezione della lettera, D66, pag. 8 e D69, pag. 8). Non appare peraltro, al contrario di quanto affermato nel gravame, che così come formulato, il quesito di cui alla D57, pag. 7 del verbale d'audizione sui motivi d'asilo, lo abbia fatto sentire messo in discussione o non compreso. Invero, sebbene a ragione il rappresentante legale dell'insorgente sottolinea che il richiedente aveva dichiarato che l'uccisione del padre sarebbe avvenuta circa (...) o (...) prima il verbale sulle generalità del (...) marzo 2021 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5), tuttavia tale periodo corrisponde effettivamente all'(...) - data riportata nel quesito dell'auditrice alla D57, pag. 7 - o (...) del (...). Viste le risposte date in precedenza nel medesimo verbale sull'argomento dal ricorrente, che non è riuscito ad indicare alcuna data, mese o stagione nella quale sarebbe deceduto il padre (cfr. verbale 2, D54 seg., pag. 7), quando invece nel corso del colloquio precedente era riuscito senza difficoltà ad indicare il periodo del decesso del padre (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5), il quesito posto dall'auditrice era quanto mai opportuno e teso a chiarire l'incongruenza nelle risposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni. Quindi ad offrire semmai la possibilità al ricorrente di pronunciarsi e di spiegare la stessa discrepanza, più che a metterlo in difficoltà. Poiché inoltre l'uccisione del padre da parte dei Talebani risulta un evento chiave del racconto dei motivi d'asilo del ricorrente, le domande rivolte a quest'ultimo per circostanziare meglio tale episodio, risultano essere di supporto al medesimo e per dargli la possibilità di esprimersi al meglio su di esso. Non appare peraltro dal verbale, a differenza invece di quando egli è stato interrogato più avanti in merito ai contatti con la madre, alle preoccupazioni legate alla sua persona e dei suoi famigliari (cfr. verbale 2, D67, D72, D75, pag. 8), che il ricorrente abbia esplicato una qualsivoglia emotività particolare allorché egli è stato interrogato circa la morte del padre, in relazione a quanto gli sarebbe avvenuto in precedenza ed agli eventi successivi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 segg.). Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d'audizione, che i quesiti posti siano stati di una complessità tale nella loro formulazione che il ricorrente non sia stato in grado di comprenderle e di rispondervi in modo cosciente e dopo riflessione, data la sua mancanza di formazione ed il suo analfabetismo, oppure da una sua particolare emotività.
E. 6.3 Differente è la questione a sapere se l'apprezzamento compiuto dalla SEM della portata delle risposte dell'interessato, per considerare i suoi motivi d'asilo come inverosimili, sia giustificata riguardo alle sue caratteristiche personali (in particolare la sua minore età ed il suo analfabetismo, giustificanti in particolare che egli non sappia leggere o fornire delle date esatte). Tale punto è però legato all'esame nel merito del provvedimento impugnato, che verrà esaminato quindi dappresso.
E. 6.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell'art. 7 OAsi 1 - in particolare del suo cpv. 5 - o dell'art. 12 CDF da parte dell'autorità inferiore nella tenuta delle audizioni del richiedente, o ancora che le esigenze prescritte dalla giurisprudenza in materia di audizione di minorenni non accompagnati non siano state pienamente adempiute nel caso in parola. Rivolte in tal senso contro la decisione della SEM, le censure formali dell'insorgente, devono quindi essere in toto respinte.
E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 7.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 7.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7.4 Nel caso in rassegna, occorre dapprima rilevare come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento di viaggio o documento di identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c OAsi 1, malgrado abbia riferito che avrebbe provato a richiedere alla madre la sua tazkira (cfr. verbale 1, p.to 4.03 segg., pag. 6 seg.), ciò che non sarebbe stato realizzabile visto che egli non sarebbe più fisicamente nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, D11, pag. 3), che certifichi della sua identità effettiva. In merito alle generalità dell'insorgente, le stesse risultano difatti essere soggette a cauzione, in quanto inizialmente l'insorgente - e sino alla segnalazione della protezione giuridica in merito, che ha pure mutato il nome e cognome presente nella procura di rappresentanza (cfr. atti SEM n. 12/1 e 13/1) - aveva dichiarato un'identità differente, ovvero quella di "B._______" nato il (...) a C._______ (cfr. atto SEM n. 1/10), da quella invece confermata successivamente nell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, p.to 1.01 segg., pag. 3 seg.). Tuttavia, anche se l'identità esatta del ricorrente rimane, a tutt'ora, incerta, è a giusta ragione che il ricorrente è stato considerato minorenne per il proseguo della sua procedura (cfr. anche supra consid. 6.2) da parte dell'autorità inferiore, in quanto ha reso credibili le sue allegazioni in merito alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 1.06 seg., pag. 3 seg.).
E. 7.5 Ciò posto, di seguito si esaminerà se è a ragione o a torto che la SEM abbia considerato le dichiarazioni del ricorrente, relative agli avvenimenti che lo avrebbero condotto a lasciare il suo Paese d'origine, come inverosimili.
E. 7.6 A supporto dei suoi asserti, l'insorgente, nel quadro del verbale sui motivi d'asilo, ha prodotto copia di due mezzi di prova, ovvero di una lettera di minaccia dei Talebani e di una denuncia che avrebbe presentato, secondo i suoi asserti, la madre del ricorrente, ed ove vi sarebbero le firme e le impronte dei capi del suo villaggio (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Con il suo ricorso, egli ha allegato i supposti documenti originali di cui ai due mezzi di prova succitati (cfr. sub doc. 3 e doc. 4), riportando nel gravame la traduzione effettuata in italiano dall'autorità inferiore circa il loro contenuto. In merito agli stessi documenti, in primo luogo il Tribunale rileva come nella misura in cui l'identità stessa dell'insorgente resta tutt'ora incerta, nulla permette di considerare, anche se ne ritenesse l'autenticità, che gli stessi concernono effettivamente la sua persona. Tuttavia, anche in una tale ipotesi, i mezzi di prova non sono comunque atti a dimostrare la verosimiglianza del racconto presentato dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza.
E. 7.6.1 In primo luogo, in relazione alla lettera dei Talebani, il Tribunale rammenta che la SEM non può, in funzione delle circostanze del caso di specie, dispensarsi dall'esaminare un mezzo di prova, per il solo motivo che quest'ultimo sia stato prodotto sotto forma di copia, rispettivamente negarne fin dall'inizio il valore probatorio se non presenta degli elementi non falsificabili (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-310/2021 del 3 febbraio 2021, D-6391/2020 dell'11 gennaio 2021 con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, nel caso in parola, l'autorità inferiore, pur avendo escluso l'esame materiale dello stesso mezzo di prova offerto, poiché facilmente falsificabile, nonché prodotto soltanto in copia, ha altresì argomentato che il modo di ricevimento del documento non sarebbe stato circostanziato dal ricorrente e risulterebbe stereotipato (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 4). Alla luce di tali considerazioni, si ritiene quindi che, malgrado la loro sommarietà, le stesse non siano lesive del principio inquisitorio in capo all'autorità inferiore, come implicitamente censurato dall'insorgente nel gravame, e che il Tribunale possa determinarsi in merito in piena conoscenza di causa. Dalla traduzione in italiano predisposta dalla SEM del mezzo di prova sub doc. 3, risulta che i Talebani dell'(...), agendo per il tramite del sottoscritto "J._______, (...)", dichiarano di aver saputo che "K._______" e suo figlio "A._______" lavorano per il governo dell'Afghanistan e sarebbero le sue spie, avvisando il primo se loro piazzavano delle bombe nei pressi della strada. Per tale "reato", avrebbero condannato "K._______" a morte e riferiscono inoltre che non lasceranno neppure in vita il figlio "A._______", in quale andrà incontro ad una situazione peggiore di quella del padre, perché diventi una lezione per la popolazione. Ora, se tale documento presenta diversi elementi d'originalità, ovvero il timbro umido e la firma apposta alla fine dello stesso, come pure l'intestazione con un'effige dell'(...), nonché un numero di serie ed una data apposta sul documento (il [...] secondo il calendario afghano; corrispondente al [...] secondo il calendario gregoriano); tuttavia il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità resistente, ritiene che lo stesso non renda verosimile che il ricorrente sia stato vittima di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo da parte dei talebani prima del suo espatrio dall'Afghanistan. Invero, dapprima, secondo le stesse allegazioni dell'insorgente, la missiva sarebbe stata scritta dai Talebani, ciò che però non appare coerente con la data riportata nella stessa secondo il calendario afghano, piuttosto che secondo il calendario musulmano, quest'ultimo utilizzato abitualmente da tale gruppo fondamentalista islamico (cfr. Ireland Refugee Documentation Centre, Information on the calendar used by the Taliban in Afghanistan, 12 aprile 2010, https://www.refworld.org/docid/4bcd67051a.html ; Afghanistan Research and Evaluation Unit [AREU], Afghanistan [...], 31 marzo 2020, [...] ; tutti consultati il 18 maggio 2021; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.2). Inoltre, il contenuto della lettera, risulta essere discrepante da quanto riportato al soggetto dall'interessato. Se nella missiva si fa riferimento chiaramente sia al padre del ricorrente che a quest'ultimo come collaboratori e spie del governo, circostanza che sarebbe stata scoperta dai Talebani; al contrario nelle allegazioni dell'insorgente non è rilevabile che egli lavorasse per il governo afghano contro i Talebani né che questi ultimi lo avessero accusato di tali fatti. Bensì, egli ha sempre ricondotto la minaccia di morte rivolta nei suoi confronti da parte dei Talebani, contenuta nella lettera, all'agire del padre (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3; D43 segg., pag. 6). Per di più, ulteriore discrepanza negli asserti del ricorrente in merito al contenuto della missiva, è che se in un primo momento egli ha riferito che nello scritto i Talebani avrebbero confermato di aver ucciso il padre e che avrebbero ucciso anche tutta la famiglia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); in seconda battuta, ha invece ricondotto tale minaccia soltanto alla sua persona (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D5 segg., pag. 2 e D14 seg., pag. 3), senza spiegazione alcuna riguardo alle sue prime asserzioni. Ora, il fatto che egli non conoscesse esattamente il contenuto dello scritto di minaccia, poiché non saprebbe leggere (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D5, pag. 2 e D46, pag. 6), non risulta assurgere a scusante esplicativa delle incoerenze sopra evidenziate. Invero, il ricorrente ha riferito che lo zio (...) avrebbe letto il contenuto della lettera (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D46, pag. 6), e se la sarebbe inoltre fatta inviare dapprima via cellulare (cfr. verbale 2, D6, pag. 2) ed in seguito in originale dalla madre, per il tramite dello zio succitato (cfr. p.to I, pag. 4 del ricorso). Avendo mantenuto i contatti con i famigliari, in particolare con lo zio (...), anche dopo l'espatrio, risulta illogico che il ricorrente, il quale motivo di fuga è unicamente riconducibile al recepimento di tale missiva da parte dei Talebani, non si sia premurato di conoscere maggiormente i dettagli contenutistici dello stesso, anche dopo il suo espatrio. Alla luce dei precitati elementi, il Tribunale giunge alla conclusione che il mezzo di prova presentato dal ricorrente non sia atto a rendere credibili i suoi asserti.
E. 7.6.2 Concernente poi la denuncia che avrebbe sporto la madre del ricorrente presso le autorità afghane (cfr. sub doc. 4), questa porta il numero (...) e lo stemma della bandiera afghana con un timbro ed una firma in colore rosso apposto sullo stesso timbro in testa al documento, e comprende pure un'impronta digitale, quattro firme manoscritte come pure quattro timbri apposti sulla medesima alla fine. Riguardo al contenuto di tale scritto, risulta dalla traduzione riassuntiva adempiuta dalla SEM del 1° aprile 2021, ed allegata dal ricorrente anche con il gravame, che la madre avrebbe presentato una richiesta alle autorità, contenente i fatti accaduti alla sua famiglia, per richiedere di confermare le sue dichiarazioni. Le autorità di L._______ avrebbero inviato una richiesta alla commissione degli anziani del villaggio di E._______, chiedendo informazioni riguardo la famiglia di A._______. Questi ultimi avrebbero raccontato i fatti successi alla stessa confermando l'uccisione del padre di A._______ e l'esistenza del pericolo per la vita di quest'ultimo. Infine le autorità hanno confermato le dichiarazioni della madre del richiedente. Se tale documento contiene dei tamponi umidi, come pure un numero di serie, e delle firme che parrebbero autografe - tutti elementi che supportano l'autenticità del documento - tuttavia tale documento non è atto a dimostrare il racconto dell'insorgente. In particolare, non risulta che le autorità che avrebbero emesso tale atto abbiano intrapreso una verifica circa le testimonianze degli anziani del villaggio del ricorrente ed ancora meno circa l'identità di questi ultimi. Inoltre, se il contenuto di tale scritto confermerebbe l'uccisione del padre del ricorrente, tuttavia circa il motivo alla base del pericolo per la vita nel quale quest'ultimo incorrerebbe, non è fatta menzione alcuna nel documento secondo la traduzione fornita. Pertanto, il fatto che il ricorrente si sia visto costretto ad abbandonare il suo Paese d'origine a causa delle minacce pervenutegli tramite una lettera da parte dei Talebani, non trova alcuna conferma nello stesso. Per di più, per quanto come rammentato nel gravame anche dal ricorrente in merito, egli sia totalmente analfabeta, e quindi non si possa pretendere dal medesimo che egli riportasse fedelmente il contenuto della stessa denuncia. Tuttavia, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene che, essendo un mezzo di prova presentato dal medesimo a supporto dei suoi asserti, l'insorgente avrebbe perlomeno dovuto conoscerne nelle grandi linee il contenuto, oltreché riferire si tratti di una denuncia presentata dalla madre, con le firme e le impronte dei capi del villaggio (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3). In proposito, poiché egli ha dichiarato di essere rimasto in contatto sia con lo zio (...) che con la madre, anche per fargli pervenire i due mezzi di prova presentati con il ricorso in originale, non risulta comprensibile come il ricorrente non si sia interessato di conoscere presso i medesimi l'esatto contenuto di tale denuncia. Questo anche poiché, sapendo di essere analfabeta, avrebbe avuto difficoltà a conoscerne l'esatto contenuto in Svizzera. Neanche in fase ricorsuale, riguardo tale punto, l'insorgente offre maggiori dettagli rispetto alla traduzione riassuntiva del documento proposta dalla SEM, né circa il suo contenuto, né in relazione al contesto ed alle circostanze nei quali tale denuncia sarebbe stata presentata dalla madre. Alle predette condizioni, il valore probatorio di questo documento appare essere molto limitato, ed appare essere stato confezionato per i soli bisogni della causa. In particolare, lo stesso non supporta in alcun modo la veridicità del timore espresso dal ricorrente riguardo le minacce rivoltegli dai Talebani nella lettera recapitatagli a casa (e di cui al documento sub doc. 3).
E. 8 Agli elementi d'inverosimiglianza sopra descritti, si aggiunge anche che appare poco plausibile agli occhi del Tribunale, che se realmente il ricorrente fosse espatriato per le minacce ricevute dai Talebani, il medesimo non si sia interessato minimamente a quanto sarebbe occorso nel suo villaggio dopo la sua partenza (cfr. verbale 2, D70, pag. 8), né riguardo al fatto se i Talebani siano effettivamente alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D80, pag. 9), malgrado sia rimasto in contatto con i suoi famigliari rimasti in patria dopo il suo espatrio. Le spiegazioni fornite dal ricorrente in proposito nel suo gravame (cfr. p.to III, pag. 11-12 del ricorso), non risultano in alcun modo esplicative del suo disinteresse nel richiedere delle informazioni ai suoi parenti rimasti in Afghanistan, circa l'evolversi degli eventi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D14 seg., pag. 3). Il Tribunale rileva inoltre come il fatto che dei membri della sua famiglia non abbiano avuto alcun problema con i Talebani dopo la sua partenza, risulta ancora maggiormente dimostrativa, che egli non era nel loro mirino. Invero, se tale fosse stato il caso, appare dubbio che i Talebani non abbiano esercitato delle rappresaglie nei confronti dei suoi parenti rimasti in Afghanistan, in particolare della madre e degli altri suoi (...) fratelli rimasti nel villaggio, in quanto per gli stessi, non sarebbe stato alcun problema ritrovarli, come dichiarato dal medesimo insorgente, che ha asserito che i Talebani circolerebbero nel villaggio ed avrebbero degli informatori (cfr. verbale 2, D44, pag. 6). Per il resto, le affezioni dello spettro psicologico-psichiatrico diagnosticate al ricorrente (insonnia, sindrome da disadattamento, altri segni o sintomi che interessano lo stato emotivo [R45.8] e scomparsa e morte di un membro della famiglia [Z63.4]; cfr. atti SEM n. 38/2 e n. 39/2, anche prodotti sub doc. 5 e doc. 6), se d'un canto possono dare credibilità alle allegazioni dell'insorgente circa il decesso del padre, nonché in merito alle preoccupazioni che egli nutre nei confronti dei famigliari rimasti in Afghanistan come dichiarato anche dal medesimo (cfr. verbale 2, D75 seg., pag. 9). D'altro canto, a differenza di quanto sottolineato nel gravame (cfr. p.to III, pag. 10 del ricorso), le stesse patologie non sono atte in alcun modo a confermare l'esattezza e l'autenticità dei motivi che hanno spinto il ricorrente alla partenza dal suo Paese d'origine.
E. 9 A titolo abbondanziale, le allegazioni dell'insorgente non risultano neppure essere rilevanti ai sensi dell'asilo. L'interessato ha difatti allegato di non essere stato oggetto di ulteriori pregiudizi, a parte le minacce contenute nella lettera recapitatagli (cfr. verbale 2, D45 seg., pag. 6) - la cui verosimiglianza è soggetta a cauzione come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 7.6.1) - né di aver mai avuto alcun contatto diretto con i Talebani (cfr. verbale 2, D43, pag. 6) o di aver svolto delle attività contro i medesimi (cfr. verbale 2, D48, pag. 6). Come già sopra rilevato, appare inoltre che né lui, come neppure i suoi famigliari, dopo il suo espatrio, siano mai stati ricercati effettivamente dai Talebani. Pertanto, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo - visto in particolare anche l'inverosimiglianza delle dichiarazioni circa la lettera minatoria ricevuta dal ricorrente - vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative alla collaborazione del padre del ricorrente con la polizia afghana ed al suo decesso - anche fossero evenienze ritenute verosimili dal Tribunale - come pure al contesto afghano, come indicato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to IV, pag. 13) - possono difatti essere unicamente indicative di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Invero, non avendo l'insorgente reso credibili le persecuzioni dirette nei suoi confronti da parte dei Talebani, anche dal profilo dell'art. 3 LAsi, il racconto dell'insorgente non può fondare l'esistenza di pregiudizi determinanti in materia d'asilo nel caso di un suo rinvio in Afghanistan (cfr. anche supra consid. 7.2).
E. 10 Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che si può partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la sua domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2083/2021 Sentenza del 28 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Yanick Felley, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. Il (...) febbraio 2021, l'interessato, asserito cittadino afghano, presentatosi con le generalità di B._______, nato il (...) a C._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, dopo essere stato fermato dalle (...) (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-1/10 e 3/2). Da ricerche intraprese successivamente dall'autorità inferiore, è risultato che al presunto minorenne non accompagnato, sarebbero state prese le impronte dattiloscopiche e registrato in D._______ l'(...) (cfr. atti SEM n. 9/1, 10/1 e 11/2). B. Il rappresentante legale e persona di fiducia dell'interessato, con comunicazione elettronica del 25 febbraio 2021 ha indicato alla SEM che l'interessato avrebbe riferito di chiamarsi "A._______" e che di conseguenza tali sue generalità sarebbero state modificate nella relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atti SEM n. 12/1 e 13/1). C. Nell'ambito del verbale d'audizione sui dati personali, tenutosi con il richiedente asilo il (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 19/9; di seguito: verbale 1), egli ha sostanzialmente confermato le generalità di "A._______" e riferito di essere nato il (...) - data di nascita che gli sarebbe stata riportata dalla madre - nel villaggio di E._______, distretto di F._______, provincia di G._______, ed ivi avrebbe vissuto sino al suo espatrio. Quest'ultimo sarebbe avvenuto circa (...) o (...) prima, dopo la morte del padre. Egli ha altresì asserito di non essere scolarizzato ed analfabeta, poiché avrebbe lavorato per un (...) in patria, per circa (...) o (...), occupandosi del (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.04 segg., pag. 3 segg.). Interrogato sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato che il padre sarebbe stato costretto con la forza dalla polizia ad informarla circa le attività di posizionamento delle bombe sulla strada vicina a casa sua da parte dei Talebani. Questi ultimi avrebbero però scoperto tale sua collaborazione ingiungendogli, tramite gli anziani del villaggio, di terminarla. Tuttavia il genitore avrebbe riferito agli anziani che lui vi sarebbe stato costretto dalle autorità di polizia e che se i Talebani non volevano essere segnalati, non avrebbero più dovuto svolgere delle attività presso la sua abitazione. Un giorno il padre, mentre stava lavorando (...), sarebbe stato ucciso. Dopo (...) da tale episodio, sarebbe stata recapitata a casa loro una lettera, ove i Talebani rivendicavano l'uccisione del padre e segnalavano che avrebbero ucciso l'intera famiglia dell'interessato. Lo zio (...) del richiedente avrebbe letto loro la missiva dei Talebani, e visto che il richiedente sarebbe stato in pericolo di vita, la madre gli avrebbe consigliato di partire. Ciò che egli avrebbe fatto, espatriando dapprima verso l'H._______, poi spostandosi in I._______ per infine sbarcare in Europa, via mare, tramite l'D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5; p.to 5.01 segg., pag. 7 segg.). Questionato anche in merito al suo stato valetudinario, egli ha riferito di godere di buona salute, a parte per l'affezione da scabbia per il quale egli starebbe seguendo un trattamento (cfr. verbale 1, lett. h, pag. 2 seg.). A seguito di tale verbale, l'autorità inferiore ha proceduto alla mutazione dei dati personali del richiedente nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), registrandolo con le generalità fornite nel corso del colloquio (cfr. atto SEM n. 21/1). D. L'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione RMNA il (...) aprile 2021, segnatamente riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 26/10; di seguito: verbale 2). Per supportare i suoi asserti, egli ha in particolare presentato quali mezzi di prova le copie di fotografie di due documenti inerenti il primo una lettera dei Talebani e la seconda una denuncia della madre (cfr. atto SEM n. 24/-, mezzi di prova n. 1 e n. 2). Riguardo allo scritto dei Talebani, il richiedente ha osservato come sarebbe stata lasciata difronte a casa loro, il (...) successivamente all'uccisione del padre, e che vi sarebbe scritto che essi sarebbero gli autori della morte del padre e che avrebbero pure ucciso suo figlio. Circa invece la denuncia, non sapendo leggerla, egli non ne conoscerebbe invece il contenuto (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Durante il verbale d'audizione, l'interessato ha inoltre dichiarato di non avere mai avuto dei contatti diretti con i Talebani, ma che egli sarebbe stato minacciato a causa del padre da questi ultimi tramite la lettera recapitata a casa. Non vi sarebbero state ulteriori minacce da parte dei medesimi. Inoltre, egli non saprebbe se lui sia tutt'ora ricercato dagli stessi, né avrebbe delle notizie inerenti il suo villaggio, anche se di tanto in tanto sentirebbe i suoi parenti (la madre e lo zio [...]) rimasti in Afghanistan (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 7 segg.). Alla fine dell'audizione, la rappresentante legale ha informato la funzionaria incaricata della SEM di aver fatto una segnalazione a (...) per problematiche legate a tristezza ed insonnia per via della lontananza dall'Afghanistan inerenti l'interessato, circostanze in merito alle quali quest'ultimo è stato pure interrogato (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 8 seg.). E. Con parere dell'8 aprile 2021, la rappresentante legale nonché persona di fiducia dell'interessato, ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione emanato dalla SEM il 6 aprile 2021 (cfr. atti SEM n. 27/6 e 30/2). F. Per il tramite della decisione del 9 aprile 2021 - notificata il giorno stesso (cfr. atto SEM n. 33/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, ma tuttavia ponendolo al beneficio dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. G. Contro il succitato provvedimento l'insorgente si è aggravato con ricorso del 3 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo subordinato, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM, per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, il ricorrente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame egli ha allegato due supposti mezzi di prova originali, ovvero: lo scritto dei Talebani in lingua straniera datato (...) e la relativa traduzione in italiano predisposta dalla SEM (cfr. sub doc. 3), nonché la denuncia della madre in lingua straniera (n. [...]) e con traduzione riassuntiva in italiano della SEM in annesso (cfr. sub doc. 4), documenti che avrebbe già depositato agli atti in copia (cfr. supra lett. D). Altresì ha presentato copia di una fotografia della ricevuta di spedizione del plico ove sarebbero stati contenuti i due mezzi di prova succitati, unitamente alla copia della relativa busta d'invio (cfr. sub doc. 7). A supporto del ricorso sono inoltre state annesse copie del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) rispettivamente del F2 del (...) inerenti dei consulti medici per problematiche psicologico-psichiatriche lamentate dall'insorgente (cfr. sub doc. 5 e doc. 6), già presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 38/2 e 39/2). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto considerato che il richiedente non abbia reso verosimile che egli si sia trovato in pericolo prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Ciò in quanto, le sue allegazioni sia in merito alle attività quale informatore del padre, come pure circa le tempistiche tra la sua identificazione da parte dei Talebani e la sua uccisione per mano loro, nonché in relazione alla stessa morte del padre ed alle minacce di morte ricevute dall'insorgente da parte dei Talebani per il tramite della lettera minatoria, sarebbero poco circostanziate e concrete, nonché a tratti stereotipate. L'interessato non avrebbe neppure dimostrato, con nessuna evenienza concreta, per quale motivo i Talebani lo avrebbero preso di mira. Per di più, anche se egli sarebbe in contatto con la madre e lo zio (...) dal suo espatrio, non risulterebbe essere al corrente né della situazione presente nel suo villaggio né se i Talebani lo cercherebbero ancora. L'autorità inferiore ha quindi concluso, che l'insorgente non avrebbe reso verosimile di essere stato personalmente minacciato di morte dai succitati. Attinente infine il documento relativo alla denuncia sporta dalla madre, la SEM ha ritenuto di non poterla considerare, in quanto il ricorrente - malgrado gli spetterebbe - non avrebbe offerto alcuna spiegazione circa il contenuto del mezzo di prova che ha prodotto per sostenere i suoi motivi d'asilo oltre al fatto che vi sarebbero le firme e le impronte dei capi del suo villaggio. Da ultimo, l'autorità di prime cure ha osservato che neppure il parere presentato dalla rappresentante legale dell'insorgente poteva giustificare una modifica delle sue conclusioni. 4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta le considerazioni della SEM, prevalendosi della violazione degli art. 3 e 7 LAsi, dell'art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore. 4.2.1 Innanzitutto nel gravame si fa un excursus, citando anche giurisprudenza e dottrina, sulla valutazione circa la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente presente nella decisione impugnata, che avrebbe dovuto tenere debitamente conto nella stessa che quest'ultimo è minorenne, il suo totale analfabetismo e la sua mancata scolarizzazione. Non da ultimo, occorrerebbe inoltre considerare, che nell'audizione di un minore, i fattori emotivi possono influire grandemente sulla sua capacità espositiva; emotività che nella fattispecie si sarebbe più volte manifestata in capo all'insorgente. Successivamente il ricorrente ripercorre e critica singolarmente le varie argomentazioni contenute nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni da lui rese in corso d'audizione. In particolare, egli rileva come non andrebbe trascurata la circostanza che egli sia il primogenito della sua famiglia, ragione per la quale sarebbe agevole ipotizzare che, a seguito dell'uccisione del padre, la polizia afghana si sarebbe rivolta a lui per ottenere delle informazioni sull'attività dei Talebani e che questi ultimi, a loro volta, non avrebbero esitato a porre in essere contro di lui le stesse ritorsioni già adottate contro il padre con le note conseguenze del caso. La valutazione della SEM non avrebbe inoltre considerato le specificità del contesto sociale e culturale afghano, nonché la concezione della famiglia in Afghanistan, ove il figlio maschio primogenito, alla morte del padre, verrebbe considerato sotto ogni profilo quale suo "erede". Del resto, la gravità delle minacce di morte contenute nella missiva dei Talebani, rese maggiormente concrete dal recapito della stessa soltanto (...) dopo il decesso del padre, avrebbe spinto la madre e lo zio (...) del ricorrente a consigliargli di fuggire immantinente dal villaggio, poiché nessuno sarebbe stato in grado di proteggerlo, così come era stato il caso per il padre. Più specificatamente, circa i mezzi di prova da lui presentati, il ricorrente ha dapprima sostenuto che apparirebbe irragionevole che la SEM abbia escluso di concedere un qualsivoglia valore probatorio alla lettera dei Talebani, dato che, il giudizio sulla verosimiglianza - come ribadito più volte anche dal Tribunale - sarebbe l'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi allegati, ivi inclusi i mezzi di prova. Peraltro, il contenuto di tale scritto, concorderebbe pienamente con le dichiarazioni rese dallo stesso in entrambe le audizioni, anche considerando che egli sarebbe analfabeta e quindi non in grado di conoscere il contenuto dei documenti versati agli atti. Il recapito della missiva, corrisponderebbe inoltre all'ordinario modus operandi perpetrato dai Talebani, e non si comprenderebbe in ogni caso quali altre circostanze relative al suo ritrovamento il ricorrente avrebbe dovuto fornire e perché, in tal caso, non siano stati formulati in sede d'audizione ulteriori e più specifici quesiti in merito. Anche circa la denuncia sporta dalla madre depositata agli atti - mezzo di prova prodotto in originale in sede ricorsuale come la lettera dei Talebani e che potranno essere, se ritenuto opportuno dal Tribunale, sottoposti a relativa perizia per provarne l'autenticità - varrebbe una conclusione analoga. Difatti, risulterebbe del tutto irragionevole, arbitrario e manifestamente contrario agli obblighi d'istruzione dell'autorità inferiore, che quest'ultima abbia escluso tale documento, senza procedere ad alcun apprezzamento dello stesso, soltanto per il fatto che il richiedente, minorenne analfabeta, non sia stato in grado di leggerla e di spiegarne il contenuto. A mente dell'insorgente, il fatto poi che egli sia scoppiato a piangere più volte nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, avvallerebbe maggiormente l'autenticità delle vicende da lui esposte. A ulteriore riprova della stessa, vi sarebbe inoltre la diagnosi psichiatrica di "scomparsa e morte di un membro della famiglia" pervenuta successivamente (e di cui al F2 prodotto sub doc. 6). 4.2.2 In un secondo momento, il ricorrente ha sottolineato la pertinenza delle sue dichiarazioni ai sensi dell'asilo. Invero, la minaccia di morte dei Talebani sarebbe d'attualità e direttamente indirizzata nei suoi confronti, in quanto avvenuta subito dopo l'uccisione del padre. Alla luce inoltre della situazione afghana, apparirebbe manifesta l'assoluta impossibilità per l'insorgente di sottrarsi alle minacce di morte dei Talebani altrimenti che con la fuga dal suo Paese d'origine. Sul punto, sarebbe in particolare indubbio che le autorità afghane, non sarebbero in grado di proteggerlo dai Talebani, evenienza che sarebbe stata da lui compresa e più volte ribadita.
5. Il Tribunale osserva d'ingresso come l'insorgente, essendo stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 aprile 2021, e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Nel suo ricorso, l'insorgente, in modo del tutto generale, si prevale dapprima, per spiegare le imprecisioni e la mancanza di dettagli nelle sue dichiarazioni, della sua minore età, del suo totale analfabetismo e scolarizzazione, come pure dei fattori emotivi che avrebbero influito sulla sua capacità espositiva. 6.2 In merito si osserva in primo luogo come, alla stessa stregua della SEM, il Tribunale non intenda rimettere in discussione la verosimiglianza della minore età dell'insorgente. Al riguardo, va rammentato come la qualità di minore non accompagnato imponga alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della domanda d'asilo, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. Nel caso in parola v'è tuttavia da premettere come il ricorrente, al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, avesse già ben oltre i (...) anni d'età - secondo le sue stesse dichiarazioni fornite in merito alla sua data di nascita effettiva - ciò che permette in parte di relativizzare le esigenze prescritte dalla giurisprudenza succitata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l'asilo di soli (...) anni. Nessun indizio agli atti all'inserto, lascia però trasparire in casu che le esigenze legate alla minore età dell'insorgente, sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, non siano state pienamente rispettate. Invero, il rappresentante legale dell'insorgente, nonché persona di fiducia del medesimo, è stato debitamente convocato all'audizione sui motivi d'asilo - nonché pure per partecipare alla prima audizione sulle generalità - tenutasi con il minore ed egli era presente. Durante la medesima audizione, la funzionaria della SEM responsabile ha cominciato con lo spiegare al richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi durante l'audizione, nonché osservando che fosse importante come lui si sentisse a suo agio durante la medesima. Proseguendo ha iniziato a porre dei quesiti aperti all'insorgente, chiedendogli, anche se brevemente riguardo il suo stato di salute, come pure lasciandolo esprimere liberamente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati in merito (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 segg.), dandogli la possibilità anche di esprimersi rispetto ai due mezzi di prova consegnati (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Al termine dell'audizione, l'auditrice della SEM ha dato modo all'interessato di esprimersi anche riguardo a dei fatti non prettamente attinenti i suoi motivi d'asilo, chiedendogli spiegazioni inerenti le preoccupazioni esternate nei confronti dei famigliari (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 8 seg.), nonché gli ha offerto nuovamente la possibilità di esporre degli eventuali fatti che non avesse ancora evocati e suscettibili ad opporsi al suo ritorno in Afghanistan (cfr. verbale 2, D81 seg., pag. 9). Lungo il corso dell'audizione, l'insorgente non ha dato prova di aver avuto difficoltà particolari, segnatamente di comprensione - che non siano comunque state risolte nel corso dell'audizione stessa (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 2; D10 seg., pag. 3; D25 seg., pag. 4; D29 seg., pag. 5; D37 segg., pag. 5; D50 seg., pag. 6; D63 seg., pag. 7 seg., D65 seg., pag. 8) - o dovute ad un'emozione che l'avrebbero impedito dall'esprimersi liberamente sui suoi motivi di fuga, come espresso invece nel gravame. Peraltro, il suo rappresentante legale, durante l'audizione non ha presentato dei commenti che andassero nel senso di ritenere che l'audizione non si sia svolta in un clima disteso e con dei quesiti adattati all'età ed alle capacità del minore. Inoltre appare che l'auditrice si sia sincerata di aver ben compreso quanto dichiarato dal minorenne, ponendogli anche in modo reiterato dei quesiti, formulandoglieli in modo differente (cfr. ad esempio circa la data nella quale il padre sarebbe stato ucciso, D54 segg., pag. 7; o perché non fosse andato a rifugiarsi presso lo zio [...], dopo la ricezione della lettera, D66, pag. 8 e D69, pag. 8). Non appare peraltro, al contrario di quanto affermato nel gravame, che così come formulato, il quesito di cui alla D57, pag. 7 del verbale d'audizione sui motivi d'asilo, lo abbia fatto sentire messo in discussione o non compreso. Invero, sebbene a ragione il rappresentante legale dell'insorgente sottolinea che il richiedente aveva dichiarato che l'uccisione del padre sarebbe avvenuta circa (...) o (...) prima il verbale sulle generalità del (...) marzo 2021 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5), tuttavia tale periodo corrisponde effettivamente all'(...) - data riportata nel quesito dell'auditrice alla D57, pag. 7 - o (...) del (...). Viste le risposte date in precedenza nel medesimo verbale sull'argomento dal ricorrente, che non è riuscito ad indicare alcuna data, mese o stagione nella quale sarebbe deceduto il padre (cfr. verbale 2, D54 seg., pag. 7), quando invece nel corso del colloquio precedente era riuscito senza difficoltà ad indicare il periodo del decesso del padre (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5), il quesito posto dall'auditrice era quanto mai opportuno e teso a chiarire l'incongruenza nelle risposte fornite dal ricorrente nelle due audizioni. Quindi ad offrire semmai la possibilità al ricorrente di pronunciarsi e di spiegare la stessa discrepanza, più che a metterlo in difficoltà. Poiché inoltre l'uccisione del padre da parte dei Talebani risulta un evento chiave del racconto dei motivi d'asilo del ricorrente, le domande rivolte a quest'ultimo per circostanziare meglio tale episodio, risultano essere di supporto al medesimo e per dargli la possibilità di esprimersi al meglio su di esso. Non appare peraltro dal verbale, a differenza invece di quando egli è stato interrogato più avanti in merito ai contatti con la madre, alle preoccupazioni legate alla sua persona e dei suoi famigliari (cfr. verbale 2, D67, D72, D75, pag. 8), che il ricorrente abbia esplicato una qualsivoglia emotività particolare allorché egli è stato interrogato circa la morte del padre, in relazione a quanto gli sarebbe avvenuto in precedenza ed agli eventi successivi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 segg.). Alla luce di tali elementi, se alcune delle risposte del ricorrente non sono state sufficientemente precise o esplicite, nulla dimostra, alla lettura dei verbali d'audizione, che i quesiti posti siano stati di una complessità tale nella loro formulazione che il ricorrente non sia stato in grado di comprenderle e di rispondervi in modo cosciente e dopo riflessione, data la sua mancanza di formazione ed il suo analfabetismo, oppure da una sua particolare emotività. 6.3 Differente è la questione a sapere se l'apprezzamento compiuto dalla SEM della portata delle risposte dell'interessato, per considerare i suoi motivi d'asilo come inverosimili, sia giustificata riguardo alle sue caratteristiche personali (in particolare la sua minore età ed il suo analfabetismo, giustificanti in particolare che egli non sappia leggere o fornire delle date esatte). Tale punto è però legato all'esame nel merito del provvedimento impugnato, che verrà esaminato quindi dappresso. 6.4 Alla luce di quanto sopra, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell'art. 7 OAsi 1 - in particolare del suo cpv. 5 - o dell'art. 12 CDF da parte dell'autorità inferiore nella tenuta delle audizioni del richiedente, o ancora che le esigenze prescritte dalla giurisprudenza in materia di audizione di minorenni non accompagnati non siano state pienamente adempiute nel caso in parola. Rivolte in tal senso contro la decisione della SEM, le censure formali dell'insorgente, devono quindi essere in toto respinte. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 7.2.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 7.3 7.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.3.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nellaprocedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non èindispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, purnutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensìdev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7.4 Nel caso in rassegna, occorre dapprima rilevare come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento di viaggio o documento di identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c OAsi 1, malgrado abbia riferito che avrebbe provato a richiedere alla madre la sua tazkira (cfr. verbale 1, p.to 4.03 segg., pag. 6 seg.), ciò che non sarebbe stato realizzabile visto che egli non sarebbe più fisicamente nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, D11, pag. 3), che certifichi della sua identità effettiva. In merito alle generalità dell'insorgente, le stesse risultano difatti essere soggette a cauzione, in quanto inizialmente l'insorgente - e sino alla segnalazione della protezione giuridica in merito, che ha pure mutato il nome e cognome presente nella procura di rappresentanza (cfr. atti SEM n. 12/1 e 13/1) - aveva dichiarato un'identità differente, ovvero quella di "B._______" nato il (...) a C._______ (cfr. atto SEM n. 1/10), da quella invece confermata successivamente nell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1, p.to 1.01 segg., pag. 3 seg.). Tuttavia, anche se l'identità esatta del ricorrente rimane, a tutt'ora, incerta, è a giusta ragione che il ricorrente è stato considerato minorenne per il proseguo della sua procedura (cfr. anche supra consid. 6.2) da parte dell'autorità inferiore, in quanto ha reso credibili le sue allegazioni in merito alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 1.06 seg., pag. 3 seg.). 7.5 Ciò posto, di seguito si esaminerà se è a ragione o a torto che la SEM abbia considerato le dichiarazioni del ricorrente, relative agli avvenimenti che lo avrebbero condotto a lasciare il suo Paese d'origine, come inverosimili. 7.6 A supporto dei suoi asserti, l'insorgente, nel quadro del verbale sui motivi d'asilo, ha prodotto copia di due mezzi di prova, ovvero di una lettera di minaccia dei Talebani e di una denuncia che avrebbe presentato, secondo i suoi asserti, la madre del ricorrente, ed ove vi sarebbero le firme e le impronte dei capi del suo villaggio (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Con il suo ricorso, egli ha allegato i supposti documenti originali di cui ai due mezzi di prova succitati (cfr. sub doc. 3 e doc. 4), riportando nel gravame la traduzione effettuata in italiano dall'autorità inferiore circa il loro contenuto. In merito agli stessi documenti, in primo luogo il Tribunale rileva come nella misura in cui l'identità stessa dell'insorgente resta tutt'ora incerta, nulla permette di considerare, anche se ne ritenesse l'autenticità, che gli stessi concernono effettivamente la sua persona. Tuttavia, anche in una tale ipotesi, i mezzi di prova non sono comunque atti a dimostrare la verosimiglianza del racconto presentato dal ricorrente nel corso della procedura di prima istanza. 7.6.1 In primo luogo, in relazione alla lettera dei Talebani, il Tribunale rammenta che la SEM non può, in funzione delle circostanze del caso di specie, dispensarsi dall'esaminare un mezzo di prova, per il solo motivo che quest'ultimo sia stato prodotto sotto forma di copia, rispettivamente negarne fin dall'inizio il valore probatorio se non presenta degli elementi non falsificabili (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-310/2021 del 3 febbraio 2021, D-6391/2020 dell'11 gennaio 2021 con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, nel caso in parola, l'autorità inferiore, pur avendo escluso l'esame materiale dello stesso mezzo di prova offerto, poiché facilmente falsificabile, nonché prodotto soltanto in copia, ha altresì argomentato che il modo di ricevimento del documento non sarebbe stato circostanziato dal ricorrente e risulterebbe stereotipato (cfr. decisione impugnata, p.to II/1, pag. 4). Alla luce di tali considerazioni, si ritiene quindi che, malgrado la loro sommarietà, le stesse non siano lesive del principio inquisitorio in capo all'autorità inferiore, come implicitamente censurato dall'insorgente nel gravame, e che il Tribunale possa determinarsi in merito in piena conoscenza di causa. Dalla traduzione in italiano predisposta dalla SEM del mezzo di prova sub doc. 3, risulta che i Talebani dell'(...), agendo per il tramite del sottoscritto "J._______, (...)", dichiarano di aver saputo che "K._______" e suo figlio "A._______" lavorano per il governo dell'Afghanistan e sarebbero le sue spie, avvisando il primo se loro piazzavano delle bombe nei pressi della strada. Per tale "reato", avrebbero condannato "K._______" a morte e riferiscono inoltre che non lasceranno neppure in vita il figlio "A._______", in quale andrà incontro ad una situazione peggiore di quella del padre, perché diventi una lezione per la popolazione. Ora, se tale documento presenta diversi elementi d'originalità, ovvero il timbro umido e la firma apposta alla fine dello stesso, come pure l'intestazione con un'effige dell'(...), nonché un numero di serie ed una data apposta sul documento (il [...] secondo il calendario afghano; corrispondente al [...] secondo il calendario gregoriano); tuttavia il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità resistente, ritiene che lo stesso non renda verosimile che il ricorrente sia stato vittima di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo da parte dei talebani prima del suo espatrio dall'Afghanistan. Invero, dapprima, secondo le stesse allegazioni dell'insorgente, la missiva sarebbe stata scritta dai Talebani, ciò che però non appare coerente con la data riportata nella stessa secondo il calendario afghano, piuttosto che secondo il calendario musulmano, quest'ultimo utilizzato abitualmente da tale gruppo fondamentalista islamico (cfr. Ireland Refugee Documentation Centre, Information on the calendar used by the Taliban in Afghanistan, 12 aprile 2010, https://www.refworld.org/docid/4bcd67051a.html ; Afghanistan Research and Evaluation Unit [AREU], Afghanistan [...], 31 marzo 2020, [...] ; tutti consultati il 18 maggio 2021; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3480/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.6.2). Inoltre, il contenuto della lettera, risulta essere discrepante da quanto riportato al soggetto dall'interessato. Se nella missiva si fa riferimento chiaramente sia al padre del ricorrente che a quest'ultimo come collaboratori e spie del governo, circostanza che sarebbe stata scoperta dai Talebani; al contrario nelle allegazioni dell'insorgente non è rilevabile che egli lavorasse per il governo afghano contro i Talebani né che questi ultimi lo avessero accusato di tali fatti. Bensì, egli ha sempre ricondotto la minaccia di morte rivolta nei suoi confronti da parte dei Talebani, contenuta nella lettera, all'agire del padre (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3; D43 segg., pag. 6). Per di più, ulteriore discrepanza negli asserti del ricorrente in merito al contenuto della missiva, è che se in un primo momento egli ha riferito che nello scritto i Talebani avrebbero confermato di aver ucciso il padre e che avrebbero ucciso anche tutta la famiglia (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); in seconda battuta, ha invece ricondotto tale minaccia soltanto alla sua persona (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D5 segg., pag. 2 e D14 seg., pag. 3), senza spiegazione alcuna riguardo alle sue prime asserzioni. Ora, il fatto che egli non conoscesse esattamente il contenuto dello scritto di minaccia, poiché non saprebbe leggere (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D5, pag. 2 e D46, pag. 6), non risulta assurgere a scusante esplicativa delle incoerenze sopra evidenziate. Invero, il ricorrente ha riferito che lo zio (...) avrebbe letto il contenuto della lettera (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D46, pag. 6), e se la sarebbe inoltre fatta inviare dapprima via cellulare (cfr. verbale 2, D6, pag. 2) ed in seguito in originale dalla madre, per il tramite dello zio succitato (cfr. p.to I, pag. 4 del ricorso). Avendo mantenuto i contatti con i famigliari, in particolare con lo zio (...), anche dopo l'espatrio, risulta illogico che il ricorrente, il quale motivo di fuga è unicamente riconducibile al recepimento di tale missiva da parte dei Talebani, non si sia premurato di conoscere maggiormente i dettagli contenutistici dello stesso, anche dopo il suo espatrio. Alla luce dei precitati elementi, il Tribunale giunge alla conclusione che il mezzo di prova presentato dal ricorrente non sia atto a rendere credibili i suoi asserti. 7.6.2 Concernente poi la denuncia che avrebbe sporto la madre del ricorrente presso le autorità afghane (cfr. sub doc. 4), questa porta il numero (...) e lo stemma della bandiera afghana con un timbro ed una firma in colore rosso apposto sullo stesso timbro in testa al documento, e comprende pure un'impronta digitale, quattro firme manoscritte come pure quattro timbri apposti sulla medesima alla fine. Riguardo al contenuto di tale scritto, risulta dalla traduzione riassuntiva adempiuta dalla SEM del 1° aprile 2021, ed allegata dal ricorrente anche con il gravame, che la madre avrebbe presentato una richiesta alle autorità, contenente i fatti accaduti alla sua famiglia, per richiedere di confermare le sue dichiarazioni. Le autorità di L._______ avrebbero inviato una richiesta alla commissione degli anziani del villaggio di E._______, chiedendo informazioni riguardo la famiglia di A._______. Questi ultimi avrebbero raccontato i fatti successi alla stessa confermando l'uccisione del padre di A._______ e l'esistenza del pericolo per la vita di quest'ultimo. Infine le autorità hanno confermato le dichiarazioni della madre del richiedente. Se tale documento contiene dei tamponi umidi, come pure un numero di serie, e delle firme che parrebbero autografe - tutti elementi che supportano l'autenticità del documento - tuttavia tale documento non è atto a dimostrare il racconto dell'insorgente. In particolare, non risulta che le autorità che avrebbero emesso tale atto abbiano intrapreso una verifica circa le testimonianze degli anziani del villaggio del ricorrente ed ancora meno circa l'identità di questi ultimi. Inoltre, se il contenuto di tale scritto confermerebbe l'uccisione del padre del ricorrente, tuttavia circa il motivo alla base del pericolo per la vita nel quale quest'ultimo incorrerebbe, non è fatta menzione alcuna nel documento secondo la traduzione fornita. Pertanto, il fatto che il ricorrente si sia visto costretto ad abbandonare il suo Paese d'origine a causa delle minacce pervenutegli tramite una lettera da parte dei Talebani, non trova alcuna conferma nello stesso. Per di più, per quanto come rammentato nel gravame anche dal ricorrente in merito, egli sia totalmente analfabeta, e quindi non si possa pretendere dal medesimo che egli riportasse fedelmente il contenuto della stessa denuncia. Tuttavia, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene che, essendo un mezzo di prova presentato dal medesimo a supporto dei suoi asserti, l'insorgente avrebbe perlomeno dovuto conoscerne nelle grandi linee il contenuto, oltreché riferire si tratti di una denuncia presentata dalla madre, con le firme e le impronte dei capi del villaggio (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3). In proposito, poiché egli ha dichiarato di essere rimasto in contatto sia con lo zio (...) che con la madre, anche per fargli pervenire i due mezzi di prova presentati con il ricorso in originale, non risulta comprensibile come il ricorrente non si sia interessato di conoscere presso i medesimi l'esatto contenuto di tale denuncia. Questo anche poiché, sapendo di essere analfabeta, avrebbe avuto difficoltà a conoscerne l'esatto contenuto in Svizzera. Neanche in fase ricorsuale, riguardo tale punto, l'insorgente offre maggiori dettagli rispetto alla traduzione riassuntiva del documento proposta dalla SEM, né circa il suo contenuto, né in relazione al contesto ed alle circostanze nei quali tale denuncia sarebbe stata presentata dalla madre. Alle predette condizioni, il valore probatorio di questo documento appare essere molto limitato, ed appare essere stato confezionato per i soli bisogni della causa. In particolare, lo stesso non supporta in alcun modo la veridicità del timore espresso dal ricorrente riguardo le minacce rivoltegli dai Talebani nella lettera recapitatagli a casa (e di cui al documento sub doc. 3).
8. Agli elementi d'inverosimiglianza sopra descritti, si aggiunge anche che appare poco plausibile agli occhi del Tribunale, che se realmente il ricorrente fosse espatriato per le minacce ricevute dai Talebani, il medesimo non si sia interessato minimamente a quanto sarebbe occorso nel suo villaggio dopo la sua partenza (cfr. verbale 2, D70, pag. 8), né riguardo al fatto se i Talebani siano effettivamente alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D80, pag. 9), malgrado sia rimasto in contatto con i suoi famigliari rimasti in patria dopo il suo espatrio. Le spiegazioni fornite dal ricorrente in proposito nel suo gravame (cfr. p.to III, pag. 11-12 del ricorso), non risultano in alcun modo esplicative del suo disinteresse nel richiedere delle informazioni ai suoi parenti rimasti in Afghanistan, circa l'evolversi degli eventi che lo avrebbero condotto all'espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D14 seg., pag. 3). Il Tribunale rileva inoltre come il fatto che dei membri della sua famiglia non abbiano avuto alcun problema con i Talebani dopo la sua partenza, risulta ancora maggiormente dimostrativa, che egli non era nel loro mirino. Invero, se tale fosse stato il caso, appare dubbio che i Talebani non abbiano esercitato delle rappresaglie nei confronti dei suoi parenti rimasti in Afghanistan, in particolare della madre e degli altri suoi (...) fratelli rimasti nel villaggio, in quanto per gli stessi, non sarebbe stato alcun problema ritrovarli, come dichiarato dal medesimo insorgente, che ha asserito che i Talebani circolerebbero nel villaggio ed avrebbero degli informatori (cfr. verbale 2, D44, pag. 6). Per il resto, le affezioni dello spettro psicologico-psichiatrico diagnosticate al ricorrente (insonnia, sindrome da disadattamento, altri segni o sintomi che interessano lo stato emotivo [R45.8] e scomparsa e morte di un membro della famiglia [Z63.4]; cfr. atti SEM n. 38/2 e n. 39/2, anche prodotti sub doc. 5 e doc. 6), se d'un canto possono dare credibilità alle allegazioni dell'insorgente circa il decesso del padre, nonché in merito alle preoccupazioni che egli nutre nei confronti dei famigliari rimasti in Afghanistan come dichiarato anche dal medesimo (cfr. verbale 2, D75 seg., pag. 9). D'altro canto, a differenza di quanto sottolineato nel gravame (cfr. p.to III, pag. 10 del ricorso), le stesse patologie non sono atte in alcun modo a confermare l'esattezza e l'autenticità dei motivi che hanno spinto il ricorrente alla partenza dal suo Paese d'origine.
9. A titolo abbondanziale, le allegazioni dell'insorgente non risultano neppure essere rilevanti ai sensi dell'asilo. L'interessato ha difatti allegato di non essere stato oggetto di ulteriori pregiudizi, a parte le minacce contenute nella lettera recapitatagli (cfr. verbale 2, D45 seg., pag. 6) - la cui verosimiglianza è soggetta a cauzione come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 7.6.1) - né di aver mai avuto alcun contatto diretto con i Talebani (cfr. verbale 2, D43, pag. 6) o di aver svolto delle attività contro i medesimi (cfr. verbale 2, D48, pag. 6). Come già sopra rilevato, appare inoltre che né lui, come neppure i suoi famigliari, dopo il suo espatrio, siano mai stati ricercati effettivamente dai Talebani. Pertanto, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo - visto in particolare anche l'inverosimiglianza delle dichiarazioni circa la lettera minatoria ricevuta dal ricorrente - vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative alla collaborazione del padre del ricorrente con la polizia afghana ed al suo decesso - anche fossero evenienze ritenute verosimili dal Tribunale - come pure al contesto afghano, come indicato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to IV, pag. 13) - possono difatti essere unicamente indicative di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Invero, non avendo l'insorgente reso credibili le persecuzioni dirette nei suoi confronti da parte dei Talebani, anche dal profilo dell'art. 3 LAsi, il racconto dell'insorgente non può fondare l'esistenza di pregiudizi determinanti in materia d'asilo nel caso di un suo rinvio in Afghanistan (cfr. anche supra consid. 7.2).
10. Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che si può partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la sua domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: