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D-2000/2021

D-2000/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le istanze di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, sono respinte.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2000/2021 Sentenza del 19 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Italia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto [...]-3/2), il verbale concernente il rilevamento dei dati personali (cfr. atto 18/7) e quello concernente l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto 34/22), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 aprile 2021, notificata in medesima data (cfr. atto 43/1), con la quale tale autorità non ha riconosciuto alla richiedente la qualità di rifugiato e ne ha respinto la domanda d'asilo; rilascio di un permesso di dimora o ad un'eventuale allontanamento fosse di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, la rinuncia al mandato da parte della rappresentanza legale (cfr. risultanze processuali), il ricorso del 27 aprile 2021, recte 29 aprile 2021 (cfr. data sul plico raccomandato), per mezzo del quale A._______ è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; inoltre, secondo il senso, ha postulato in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente, ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo - e della nomina di un patrocinatore d'ufficio; le ulteriori conclusioni ricorsuali con le quali la ricorrente ha domandato, a titolo eventuale, il ripristino dell'effetto sospensivo e che la sua impugnativa fosse unificata a quella del compagno B._______, la copiosa documentazione acclusa al gravame, composta perlopiù da articoli di testate giornalistiche, estratti di siti internet e fatturazioni varie, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che l'insorgente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298), che avendo la SEM omesso di pronunciare l'allontanamento dell'insorgente, che in quanto cittadina italiana può avvalersi dei diritti derivanti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), oggetto della presente procedura ricorsuale risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo e del riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale E-626/2020 del 6 febbraio 2020 consid. 6), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in sostanza e per quanto qui di rilievo, la richiedente l'asilo, cittadina italiana, ha ricondotto la sua domanda d'asilo alle misure adottate dallo Stato italiano sullo sfondo della corrente pandemia di coronavirus (Covid-19); che in particolare, ella ha riferito di non potersi esprimere liberamente poiché timorosa di essere sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori ed imposizioni illecite; che durante il primo lockdown, ella avrebbe patito un clima ostile ingenerato dagli atteggiamenti della vicina di casa, madre del sindaco, che le avrebbero mancato di rispetto violando altresì la sua privacy; che inoltre, durante tale periodo, l'interessata sarebbe stata privata di beni di prima necessità, essendole stato comunicato dal Comune che l'acqua corrente non era potabile se non portata prima ad ebollizione; che oltretutto, durante i menzionati tre mesi di confinamento, la stessa avrebbe sofferto di ripetuti attacchi di panico; che malgrado l'allentamento delle misure anti-pandemiche, la situazione descritta avrebbe originato un clima pesante presso il suo domicilio, dando adito a continue discussioni e generando stress e nervosismo, che la decisione di espatriare definitivamente sarebbe poi maturata a seguito di un fermo operato dalle forze dell'ordine italiane presso la dogana di C._______; che quest'ultime, in virtù delle summenzionate restrizioni, avrebbero vietato all'insorgente e al suo compagno l'ingresso in Svizzera; che allo stesso tempo, le autorità doganali avrebbero sporto denuncia contro gli interessati, siccome sprovvisti di autocertificazione, che in ultimo, la ricorrente ha riferito di alcune problematiche di vicinato insorte presso il suo domicilio in Italia nel corso del mese di (...) del 2020 (cfr. atto 34/22, pag. 11-12, D62 e segg.), che nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dalla richiedente; che l'autorità in parola ha anzitutto constatato che l'Italia figurerebbe fra il novero degli Stati sicuri ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ragion per cui vi sussisterebbe una presunzione legale di assenza di persecuzioni statali rilevanti in materia d'asilo e protezione in caso di persecuzioni non statali; che nondimeno, le evenienze allegate dall'interessata non permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che in proposito, nulla consentirebbe di ritenere ch'ella abbia subito pregiudizi per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi; che invero, le privazioni lamentate dalla richiedente, sarebbero state dettate dalla straordinarietà della pandemia di coronavirus e sarebbero le stesse con cui ogni cittadino italiano sarebbe stato confrontato, che vieppiù, al di là di supposizioni soggettive l'insorgente non sarebbe stata in grado di comprovare che l'agire delle autorità italiane nei suoi confronti sia stato ingiusto, pregiudizievole o mosso da interesse personale; che d'altro canto, ella stessa avrebbe in più occasioni ignorato ed infranto norme predisposte dallo Stato italiano onde fronteggiare la menzionata pandemia, rendendosi quindi responsabile delle conseguenze intercorse; ch'ella non avrebbe infine esaurito i gradi di giudizio in Italia, che con il suo gravame, l'insorgente avversa le valutazioni della SEM, che in primo luogo ella eccepisce il suo dissenso avverso la tipologia e la pertinenza dei quesiti postigli durante l'audizione del 16 aprile 2021 (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3-4), che nel prosieguo della sua disamina, la ricorrente ha poi osservato che l'Italia non sarebbe un "Safe country", ritenuto che nel corso del mese di marzo 2020 sarebbe stato decretato lo stato di guerra; che inoltre, ella osteggerebbe i provvedimenti anti-pandemici adottati dallo Stato italiano, i quali avrebbero a suo dire privato i cittadini delle libertà fondamentali e gettato il Paese nel caos, minandone la stabilità e la sicurezza; che tali regolamentazioni, sarebbero del resto illegittime, così come l'autorità dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri e dell'attuale Presidente della Repubblica Italiana; che in tal senso, ella apparterrebbe ad una minoranza di opposizione al regime sanitario dittatoriale (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5); che esprimendo la propria disapprovazione sul tema e rifiutandosi di indossare i dispositivi di protezione individuali, ella rischierebbe di incorrere in ripercussioni quali pene pecuniarie, pene detentive, trattamenti sanitari obbligatori ed emarginazione sociale; che la situazione descritta le avrebbe altresì cagionato uno stato depressivo, che infine, a mente dell'insorgente, la domanda d'asilo in esame avrebbe dovuto essere trattata congiuntamente a quella depositata dal proprio compagno B._______, con il quale formerebbe un unico nucleo famigliare, che orbene, vista la conclusione ricorsuale in tal senso, il Tribunale ritiene innanzitutto doveroso rilevare che di principio ogni decisione dell'autorità di prima istanza è indipendentemente impugnabile; che tuttavia, qualora le decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17), che nel caso in rassegna, pur concernendo fatti di simile natura e benché gli interessati abbiano inoltrato le proprie impugnative con un unico invio raccomandato, non si giustifica la congiunzione delle cause, che in effetti, da un lato gli interessati hanno ancorato la propria domanda d'asilo ad episodi parzialmente diversi e, dall'altro, hanno articolato argomentazioni ricorsuali difformi in due distinti memoriali ricorsuali, che su tali presupposti, la richiesta di congiunzione delle cause è respinta, che per il resto, le argomentazioni ricorsuali non possono essere seguite, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che l'Italia rientra negli Stati d'origine liberi da persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; Allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [RS 142.311]); che in un tale contesto vi è una presunzione generale che non vi sia alcuna persecuzione statale significativa e che le autorità garantiscano la protezione da persecuzioni ad opera di terzi; che detta presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e comprovati (cfr. sentenza del Tribunale E-626/2020 del 6 febbraio 2020 consid. 5.2), che in concreto - come rettamente osservato dall'autorità inferiore, alla cui disamina si può rinviare onde evitare inutili ripetizioni l'insorgente si è limitata ad addurre opinioni di natura puramente soggettiva, le quali, in assenza di elementi concreti che permettano di constatare l'esistenza di una situazione di persecuzione ingenerata da un motivo rilevante in materia d'asilo, non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiato; che in altri termini, dagli atti non si evince in che modo la ricorrente possa essere esposta ad atti pregiudizievoli diretti contro di lei a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche, che d'altro canto, nel rammentare il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, non si può che sottolineare come l'Italia sia notoriamente uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, al quale la richiedente avrebbe potuto far capo per tutelari i propri diritti dalle supposte violazioni, che i mezzi di prova acclusi al gravame non permettono infine diversa valutazione rispetto a quanto sopra, che in definitiva l'autorità di prima istanza ha a giusto titolo negato il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente e respinto la sua domanda d'asilo sulla base dell'art. 40 in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che per lo stesso motivo anche la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo, peraltro concesso ex lege nel caso in rassegna (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), è priva di oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda tendente all'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio, sono respinte, che di conseguenza, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le istanze di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, sono respinte.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: