Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessata, cittadina camerunense con ultima residenza a B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 agosto 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Il 23 novembre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessata (cfr. atto SEM n. 22/14). In tale occasione, ella ha dichiarato, in sostanza, di aver concluso una formazione quale (...) e, dopo aver svolto alcuni stage professionali, di aver prestato gratuitamente assistenza a persone bisognose di cure. Gli Ambazonia Boys (gruppo separatista) (in seguito: AB) sarebbero venuti a conoscenza delle sue competenze nell'assistenza ai feriti e avrebbero pertanto iniziato, a partire dal (...) 2023, a recarsi presso la sua abitazione per ricevere cure mediche. Il (...) seguente l'interessata avrebbe ricevuto una convocazione da parte delle forze di polizia locali, con l'ordine di presentarsi l'(...) successivo al fine di chiarire la propria presunta collaborazione con il gruppo citato. Nella notte del (...) 2023, alcuni membri degli AB si sarebbero nuovamente presentati presso la sua abitazione chiedendo assistenza. A fronte del suo rifiuto di aprire la porta, essi l'avrebbero forzata, facendo irruzione nell'abitazione e spingendola a terra. Uno di loro le avrebbe puntato contro un'arma da fuoco, un altro l'avrebbe frustata, mentre un terzo l'avrebbe violentata. Il giorno seguente l'interessata si sarebbe recata in ospedale, dove sarebbe rimasta ricoverata per tre giorni, fino al (...) 2023. Rientrata presso la propria abitazione, avrebbe constatato che la porta era socchiusa e che l'interno era stato completamente messo a soqquadro. Alcuni vicini le avrebbero riferito che, durante la sua assenza, agenti di polizia e militari si sarebbero presentati per cercarla, a seguito della sua mancata comparizione in risposta alla convocazione. Ella avrebbe quindi raccolto alcuni effetti personali e trovato rifugio presso un amico, espatriando infine il (...) 2023. A.c A sostegno della propria domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto agli atti i seguenti mezzi di prova:
- convocazione da parte delle forze di polizia (in copia e in originale) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);
- referto medico dell'Ospedale di B._______ (in copia e in originale) (cfr. mdp SEM n. 2);
- fotografie raffiguranti la stanza della richiedente a seguito dell'asserita perquisizione (cfr. mdp SEM n. 3);
- certificato di conseguimento della formazione di (...) (cfr. mdp SEM n. 4);
- trascrizione delle note scolastiche (cfr. mdp SEM n. 5);
- diploma nazionale superiore in (...) (cfr. mdp SEM n. 6). B. Con decisione del 22 febbraio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 47/9). C. Con ricorso del 25 marzo 2024 (notificato il 26 marzo 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessata (di seguito anche la ricorrente o l'insorgente) è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo. In subordine, ella ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ella ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi contro quest'ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni inerenti alle asserite problematiche incorse con gli AB e con le autorità camerunensi non siano verosimili (art. 7 LAsi), in quanto stereotipate e vaghe. Inoltre, i timori sollevati in relazione alla guerra vigente in Camerun non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente sostiene anzitutto che gli eventi traumatici subiti incidano significativamente sulla memoria, causando difficoltà nel ricordare e nel descrivere con precisione gli accadimenti vissuti. Alla luce di tali circostanze, le sue allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché sufficientemente circostanziate e adeguate. Inoltre, i propri motivi d'asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, avendo subito minacce, aggressioni fisiche e violenze sessuali da parte dei membri del gruppo separatista.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). L'asilo non è accordato a titolo di compensazione di pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Di conseguenza, il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi implica l'esistenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.).
E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti e dei mezzi di prova versati all'incarto, il Tribunale ritiene anzitutto che, contrariamente a quanto concluso dall'autorità inferiore, le dichiarazioni della ricorrente relative alle problematiche insorte con gli AB appaiano complessivamente verosimili. In particolare, le allegazioni concernenti le cure mediche da lei prestate e l'attacco subito il (...) 2023 risultano precise e coerenti, segnatamente alla luce delle sommarie domande formulate dalla SEM al riguardo. Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro nel certificato medico prodotto, il quale attesta, tra l'altro, una "laceration of the upper vagina" nonché "brushings of external genitalia", elementi che sarebbero compatibili con le violenze descritte (cfr. mdp SEM n. 2). Ciò nondimeno, dagli atti non emergono elementi sufficienti per concludere all'esistenza di un rischio attuale e individuale di persecuzione esteso all'intero territorio camerunense. Le problematiche descritte dalla ricorrente appaiono infatti strettamente legate al contesto locale in cui ella esercitava la propria attività e non consentono di ritenere che gli AB nutrano tuttora un interesse concreto e attuale nei suoi confronti. In particolare, gli eventi riferiti risalgono al (...) 2023 e non risultano esservi indizi idonei a dimostrare il permanere di un rischio personale. Né dagli atti emerge che tale gruppo disponga della capacità o della volontà di rintracciarla su scala nazionale. Come meglio si dirà in seguito, il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente è una donna adulta, professionalmente qualificata e in grado di reinsediarsi in un'altra regione del Camerun, ove non risultano elementi concreti suscettibili di far ritenere che ella sarebbe esposta a un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto attiene invece alle dichiarazioni relative agli allegati problemi con le autorità camerunensi, il Tribunale ritiene che esse siano inverosimili. In particolare, la convocazione prodotta non sarebbe stata notificata direttamente all'interessata, bensì consegnata a un vicino, circostanza che impedisce di garantirne l'autenticità. Inoltre, l'analisi interna svolta dalla SEM, da cui non esistono i presupposti per distanziarsi, ha evidenziato diverse irregolarità formali del documento in parola (cfr. mdp SEM n. 1; atto SEM n. 44/2), il cui valore probatorio non può pertanto essere riconosciuto. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva altresì che le allegazioni secondo cui la ricorrente sarebbe stata ricercata dalla polizia e da militari per non aver dato seguito alla convocazione si fondano esclusivamente su informazioni riferite da terzi, ossia dai vicini. Secondo consolidata giurisprudenza, le circostanze apprese esclusivamente da terzi non sono idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). Posto quanto sopra, il Tribunale giudica che l'interessata non risulta avere alcun fondato timore di persecuzione futura, non sussistendo per altro alcun motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi.
E. 6.2 Per il resto, il Tribunale giudica che il timore di rientro in Camerun dovuto alla guerra vigente nel Paese si rivela infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Risulta infatti indubbio che la situazione di guerra in Camerun non costituisca una circostanza riconducibile a una volontà persecutoria fondata su uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-3901/2019 del 13 novembre 2019 consid. 7.3).
E. 6.3 In esito, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dalla ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata genericamente dalla ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Camerun risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105).
E. 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Camerun risulta pertanto ammissibile.
E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3085/2025 del 9 luglio 2025 consid. 9.3.1; D-4994/2024 dell'11 febbraio 2025 consid. 8.4.2; D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, poiché la situazione umanitaria e d'insicurezza politica nelle province anglofone del Camerun - in particolare nel Sud-Ovest dal quale la ricorrente proviene - è ora come prima instabile, occorre esaminare in ogni caso specifico, se l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile e segnatamente valutare se la persona interessata dispone di una valida alternativa interna di soggiorno. In tale contesto, occorre rilevare come secondo alcuni recenti rapporti, la popolazione civile non è (più) l'obiettivo principale degli attacchi dei gruppi separatisti, bensì questi sarebbero rivolti principalmente contro persone dell'apparato statale come personale umanitario, personale medico, insegnanti o altre autorità. Anche il numero degli incidenti dovuti al conflitto, dal luglio del 2022, sarebbe massicciamente diminuito (cfr. le sentenze del TAF D-4994/2024 succitata consid. 8.4.2; D-5311/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.4.1, D-3229/2021 succitata consid. 8.4.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 8.3.3 Nel caso concreto, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, non emergono motivi ostativi all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, sebbene la ricorrente provenga dalla città anglofona di B._______, situata nella regione Sud-Ovest del Camerun. La ricorrente è nata a C._______, città nella quale ha fatto ritorno in seguito all'intensificarsi dei combattimenti e dove ha frequentato una formazione quale (...), svolgendovi altresì attività lavorativa. In precedenza, ella aveva inoltre intrapreso studi universitari a D._______. Ella è una donna giovane e nubile, che ha sempre dimostrato di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Ella dispone inoltre di una rete familiare nel Paese d'origine, con la quale mantiene regolari contatti. La ricorrente può altresì far valere un percorso formativo articolato e diversificate competenze professionali, avendo frequentato l'Università presso il (...) di D._______, l'(...) nonché un corso di (...). Sotto il profilo professionale, ella ha maturato esperienze in vari settori, segnatamente nella vendita online di (...) e prodotti (...), nell'ambito dell'(...) e nel settore (...), sicché non risulta limitata all'esercizio di un'unica attività professionale nel Paese d'origine. Inoltre, è in grado di esprimersi in lingua francese, seppur non fluentemente. Ne consegue che la ricorrente dispone in Camerun di valide alternative interne di soggiorno. Alla luce del suo percorso formativo e professionale, nonché delle sue conoscenze linguistiche, non vi è ragione di dubitare che ella possa reperire un'attività lucrativa nel Paese d'origine e reinserirsi in tempi ragionevoli nel tessuto sociale ed economico locale. Infine, la ricorrente appare trovarsi in buone condizioni di salute, come attestato dall'assenza agli atti di documentazione medica recente nonché dalla mancanza di specifiche censure sul punto nel gravame.
E. 8.3.4 L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
E. 9 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10 Avendo statuito nel merito del gravame, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 11 Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 13 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1850/2024 Sentenza del 29 maggio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Camerun, patrocinata da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 febbraio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina camerunense con ultima residenza a B._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 agosto 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Il 23 novembre 2023 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessata (cfr. atto SEM n. 22/14). In tale occasione, ella ha dichiarato, in sostanza, di aver concluso una formazione quale (...) e, dopo aver svolto alcuni stage professionali, di aver prestato gratuitamente assistenza a persone bisognose di cure. Gli Ambazonia Boys (gruppo separatista) (in seguito: AB) sarebbero venuti a conoscenza delle sue competenze nell'assistenza ai feriti e avrebbero pertanto iniziato, a partire dal (...) 2023, a recarsi presso la sua abitazione per ricevere cure mediche. Il (...) seguente l'interessata avrebbe ricevuto una convocazione da parte delle forze di polizia locali, con l'ordine di presentarsi l'(...) successivo al fine di chiarire la propria presunta collaborazione con il gruppo citato. Nella notte del (...) 2023, alcuni membri degli AB si sarebbero nuovamente presentati presso la sua abitazione chiedendo assistenza. A fronte del suo rifiuto di aprire la porta, essi l'avrebbero forzata, facendo irruzione nell'abitazione e spingendola a terra. Uno di loro le avrebbe puntato contro un'arma da fuoco, un altro l'avrebbe frustata, mentre un terzo l'avrebbe violentata. Il giorno seguente l'interessata si sarebbe recata in ospedale, dove sarebbe rimasta ricoverata per tre giorni, fino al (...) 2023. Rientrata presso la propria abitazione, avrebbe constatato che la porta era socchiusa e che l'interno era stato completamente messo a soqquadro. Alcuni vicini le avrebbero riferito che, durante la sua assenza, agenti di polizia e militari si sarebbero presentati per cercarla, a seguito della sua mancata comparizione in risposta alla convocazione. Ella avrebbe quindi raccolto alcuni effetti personali e trovato rifugio presso un amico, espatriando infine il (...) 2023. A.c A sostegno della propria domanda d'asilo, la richiedente ha prodotto agli atti i seguenti mezzi di prova:
- convocazione da parte delle forze di polizia (in copia e in originale) (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);
- referto medico dell'Ospedale di B._______ (in copia e in originale) (cfr. mdp SEM n. 2);
- fotografie raffiguranti la stanza della richiedente a seguito dell'asserita perquisizione (cfr. mdp SEM n. 3);
- certificato di conseguimento della formazione di (...) (cfr. mdp SEM n. 4);
- trascrizione delle note scolastiche (cfr. mdp SEM n. 5);
- diploma nazionale superiore in (...) (cfr. mdp SEM n. 6). B. Con decisione del 22 febbraio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 48/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 47/9). C. Con ricorso del 25 marzo 2024 (notificato il 26 marzo 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessata (di seguito anche la ricorrente o l'insorgente) è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo. In subordine, ella ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ella ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni inerenti alle asserite problematiche incorse con gli AB e con le autorità camerunensi non siano verosimili (art. 7 LAsi), in quanto stereotipate e vaghe. Inoltre, i timori sollevati in relazione alla guerra vigente in Camerun non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, la ricorrente sostiene anzitutto che gli eventi traumatici subiti incidano significativamente sulla memoria, causando difficoltà nel ricordare e nel descrivere con precisione gli accadimenti vissuti. Alla luce di tali circostanze, le sue allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché sufficientemente circostanziate e adeguate. Inoltre, i propri motivi d'asilo sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, avendo subito minacce, aggressioni fisiche e violenze sessuali da parte dei membri del gruppo separatista. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). L'asilo non è accordato a titolo di compensazione di pregiudizi subiti, ma sulla base di un bisogno avverato di protezione. Di conseguenza, il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi implica l'esistenza di un bisogno di protezione attuale, sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti e dei mezzi di prova versati all'incarto, il Tribunale ritiene anzitutto che, contrariamente a quanto concluso dall'autorità inferiore, le dichiarazioni della ricorrente relative alle problematiche insorte con gli AB appaiano complessivamente verosimili. In particolare, le allegazioni concernenti le cure mediche da lei prestate e l'attacco subito il (...) 2023 risultano precise e coerenti, segnatamente alla luce delle sommarie domande formulate dalla SEM al riguardo. Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro nel certificato medico prodotto, il quale attesta, tra l'altro, una "laceration of the upper vagina" nonché "brushings of external genitalia", elementi che sarebbero compatibili con le violenze descritte (cfr. mdp SEM n. 2). Ciò nondimeno, dagli atti non emergono elementi sufficienti per concludere all'esistenza di un rischio attuale e individuale di persecuzione esteso all'intero territorio camerunense. Le problematiche descritte dalla ricorrente appaiono infatti strettamente legate al contesto locale in cui ella esercitava la propria attività e non consentono di ritenere che gli AB nutrano tuttora un interesse concreto e attuale nei suoi confronti. In particolare, gli eventi riferiti risalgono al (...) 2023 e non risultano esservi indizi idonei a dimostrare il permanere di un rischio personale. Né dagli atti emerge che tale gruppo disponga della capacità o della volontà di rintracciarla su scala nazionale. Come meglio si dirà in seguito, il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente è una donna adulta, professionalmente qualificata e in grado di reinsediarsi in un'altra regione del Camerun, ove non risultano elementi concreti suscettibili di far ritenere che ella sarebbe esposta a un rischio di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto attiene invece alle dichiarazioni relative agli allegati problemi con le autorità camerunensi, il Tribunale ritiene che esse siano inverosimili. In particolare, la convocazione prodotta non sarebbe stata notificata direttamente all'interessata, bensì consegnata a un vicino, circostanza che impedisce di garantirne l'autenticità. Inoltre, l'analisi interna svolta dalla SEM, da cui non esistono i presupposti per distanziarsi, ha evidenziato diverse irregolarità formali del documento in parola (cfr. mdp SEM n. 1; atto SEM n. 44/2), il cui valore probatorio non può pertanto essere riconosciuto. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva altresì che le allegazioni secondo cui la ricorrente sarebbe stata ricercata dalla polizia e da militari per non aver dato seguito alla convocazione si fondano esclusivamente su informazioni riferite da terzi, ossia dai vicini. Secondo consolidata giurisprudenza, le circostanze apprese esclusivamente da terzi non sono idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7). Posto quanto sopra, il Tribunale giudica che l'interessata non risulta avere alcun fondato timore di persecuzione futura, non sussistendo per altro alcun motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.2 Per il resto, il Tribunale giudica che il timore di rientro in Camerun dovuto alla guerra vigente nel Paese si rivela infondato sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Risulta infatti indubbio che la situazione di guerra in Camerun non costituisca una circostanza riconducibile a una volontà persecutoria fondata su uno dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-3901/2019 del 13 novembre 2019 consid. 7.3). 6.3 In esito, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati dalla ricorrente non giustificano il riconoscimento della sua qualità di rifugiata ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata genericamente dalla ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che la ricorrente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Camerun risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). 8.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Camerun risulta pertanto ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del TAF E-3085/2025 del 9 luglio 2025 consid. 9.3.1; D-4994/2024 dell'11 febbraio 2025 consid. 8.4.2; D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.). Tuttavia, poiché la situazione umanitaria e d'insicurezza politica nelle province anglofone del Camerun - in particolare nel Sud-Ovest dal quale la ricorrente proviene - è ora come prima instabile, occorre esaminare in ogni caso specifico, se l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile e segnatamente valutare se la persona interessata dispone di una valida alternativa interna di soggiorno. In tale contesto, occorre rilevare come secondo alcuni recenti rapporti, la popolazione civile non è (più) l'obiettivo principale degli attacchi dei gruppi separatisti, bensì questi sarebbero rivolti principalmente contro persone dell'apparato statale come personale umanitario, personale medico, insegnanti o altre autorità. Anche il numero degli incidenti dovuti al conflitto, dal luglio del 2022, sarebbe massicciamente diminuito (cfr. le sentenze del TAF D-4994/2024 succitata consid. 8.4.2; D-5311/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.4.1, D-3229/2021 succitata consid. 8.4.2 con ulteriori rif. cit.). 8.3.3 Nel caso concreto, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, non emergono motivi ostativi all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, sebbene la ricorrente provenga dalla città anglofona di B._______, situata nella regione Sud-Ovest del Camerun. La ricorrente è nata a C._______, città nella quale ha fatto ritorno in seguito all'intensificarsi dei combattimenti e dove ha frequentato una formazione quale (...), svolgendovi altresì attività lavorativa. In precedenza, ella aveva inoltre intrapreso studi universitari a D._______. Ella è una donna giovane e nubile, che ha sempre dimostrato di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Ella dispone inoltre di una rete familiare nel Paese d'origine, con la quale mantiene regolari contatti. La ricorrente può altresì far valere un percorso formativo articolato e diversificate competenze professionali, avendo frequentato l'Università presso il (...) di D._______, l'(...) nonché un corso di (...). Sotto il profilo professionale, ella ha maturato esperienze in vari settori, segnatamente nella vendita online di (...) e prodotti (...), nell'ambito dell'(...) e nel settore (...), sicché non risulta limitata all'esercizio di un'unica attività professionale nel Paese d'origine. Inoltre, è in grado di esprimersi in lingua francese, seppur non fluentemente. Ne consegue che la ricorrente dispone in Camerun di valide alternative interne di soggiorno. Alla luce del suo percorso formativo e professionale, nonché delle sue conoscenze linguistiche, non vi è ragione di dubitare che ella possa reperire un'attività lucrativa nel Paese d'origine e reinserirsi in tempi ragionevoli nel tessuto sociale ed economico locale. Infine, la ricorrente appare trovarsi in buone condizioni di salute, come attestato dall'assenza agli atti di documentazione medica recente nonché dalla mancanza di specifiche censure sul punto nel gravame. 8.3.4 L'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.
9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Avendo statuito nel merito del gravame, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
11. Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi), sono respinte.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: