Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
A. Il (...) giugno 2017 l'interessata, asserita cittadina albanese, con ultimo domicilio a B._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/1). B. B.a In data (...) giugno 2017 la richiedente è stata interrogata in particolare in merito alle sue generalità, ai suoi soggiorni all'estero, alle sue relazioni come pure ai motivi della sua domanda d'asilo (cfr. atto A9/11). Per quanto rilevante, ha asserito di essere espatriata dal suo Paese d'origine, legalmente, partendo da C._______, nel novembre 2016, a causa di problematiche familiari e mediche per le quali sarebbe stata curata sia in patria che in D._______. Non avrebbe inoltre mai riscontrato problemi con le autorità del suo Paese d'origine ed ha affermato di non avere altra possibilità di alloggio se non al domicilio del suo nucleo familiare, ove tuttavia la (...) porrebbe in pericolo la sua vita a causa di maltrattamenti, già subiti anche in passato (cfr. atto A9/11, p.to 4.02 segg., pag. 5 seg.; p.to 1.17.04, pag. 3 e p.to 7.01, pag. 6 seg.). B.b L'audizione succitata è stata completata, in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con un'audizione complementare il (...) luglio 2017 (cfr. atto A10/3). B.c Sentita nell'ambito dell'audizione federale del (...) ottobre 2017, l'interessata ha segnatamente dichiarato di essere partita dall'Albania al seguito della signora E._______, con la quale avrebbe lavorato per la fondazione cristiano-evangelica "(...)" in un (...) e presso la quale avrebbe pure vissuto per un periodo prima dell'espatrio, poiché avevano l'intenzione di effettuare degli incontri in diverse (...). Avrebbe presentato domanda d'asilo in Svizzera a causa della relazione e delle problematiche che avrebbe avuto con la (...) e con il (...) in Albania, dai quali teme un agire criminale nei suoi confronti, che la discriminerebbero inoltre quale persona portatrice di handicap. Contro le loro azioni ed intimidazioni non si sarebbe mai indirizzata alle autorità competenti o ad organizzazioni a favore della protezione delle donne, in quanto avrebbe ricevuto il sostegno da parte della signora E._______, come pure da parte della fondazione succitata e di altri missionari. La sua domanda in Svizzera la vedrebbe come ultima possibilità di rendersi indipendente dalla sua famiglia, che non la lascerebbero inoltre vivere da sola (cfr. atto A15/18, D11 segg., pag. 3 segg.). B.d A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente ha presentato il suo passaporto albanese originale, valido sino al (...); un DVD originale; una lettera di referenze datata (...) in lingua inglese con traduzione in tedesco; una pagina con diverse fotografie rappresentanti alcuni momenti di vita dell'interessata nonché diversa documentazione medica riguardante la richiedente (cfr. atto A17). C. Con decisione del 15 marzo 2018, notificata il 21 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), facendo applicazione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 27 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Ella ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato un articolo intitolato "Rafforzamento del sistema sanitario in Albania" del novembre 2015 (di seguito: doc. 1) nonché copia del certificato medico del (...) della Dr.ssa med. F._______ (di seguito: doc. 2). E. Con decisione incidentale del 9 gennaio 2019 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. Altresì ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 24 gennaio 2019. F. La SEM ha dato seguito all'invito del Tribunale, presentando il suo memoriale di risposta il 23 gennaio 2019. G. Il 14 febbraio 2019, la ricorrente ha inoltrato la sua replica, producendo ulteriormente un certificato medico del (...) della Dr.ssa med. F._______, ove si attesta dello stato di salute aggiornato dell'insorgente (di seguito: doc. 3). H. Con duplica del 7 marzo 2019, l'autorità di prime cure si è essenzialmente riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi entrata in vigore il 1° marzo 2019, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv.1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 4 Il ricorso del 27 marzo 2018 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (cfr. punti 1 - 3 della decisione avversata). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.
E. 5.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, dal profilo dell'esigibilità della misura, non vi sarebbero motivi individuali ostativi, in quanto la ricorrente disporrebbe di una rete sociale sufficiente in Albania così come in diversi altri Paese europei per permetterne, all'occorrenza la sua sussistenza. Nonostante i suoi problemi di salute, ella avrebbe una formazione che le permetterebbe di organizzare la sua vita in modo autonomo o di sollecitare la necessaria assistenza. I numerosi viaggi all'estero che ella avrebbe compiuto, dimostrerebbero inoltre della sua autonomia, già antecedente l'espatrio. Neppure delle ragioni mediche si opporrebbero al suo rinvio in patria, in quanto dagli atti all'inserto non emergerebbe la necessità di trattamenti medici che la ricorrente non possa richiedere e ricevere anche in Albania, o che ella non abbia beneficiato in passato di cure adeguate nello stesso.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tali conclusioni. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata attualmente inesigibile per motivi medici. Invero, lo stato valetudinario della ricorrente, sarebbe recentemente peggiorato a causa dell'insorgenza di una (...), con elevato indice di (...) e caratteristiche biologiche sfavorevoli. Come attesterebbe il certificato medico prodotto con il ricorso dall'interessata (cfr. doc. 2), dal (...) sarebbe stato avviato un trattamento (...), che avrebbe molteplici effetti collaterali, tra i quali una marcata (...) (con elevato rischio [...]), (...), (...) e (...), che necessiterebbero di controlli clinici e del sangue regolari due volte alla settimana. Per i trattamenti necessari attualmente ed in futuro, nonché la valutazione clinica nelle varie fasi del trattamento, la ricorrente condivide il giudizio espresso dal suo medico curante (...), ovvero che sia opportuno che il trattamento iniziato in Svizzera venga pure ivi proseguito, in quanto in Albania sembrerebbe al momento improbabile che ella possa continuare a beneficiarne in modo adeguato. Il sistema sanitario albanese non disporrebbe difatti di infrastrutture ed equipaggiamenti appropriati, oltreché di personale qualificato. Altresì, l'assistenza medica di base non sarebbe regolamentata in modo globale su tutto il territorio ed il tasso di corruzione in ambito sanitario sarebbe molto elevato, come lo dimostrerebbe la documentazione da lei allegata al ricorso (cfr. doc. 1).
E. 5.3 Nella sua risposta del 23 gennaio 2019, la SEM si è essenzialmente riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione avversata. Ha tuttavia denotato che il certificato medico del (...) attesterebbe dell'inizio del trattamento medico (...) a partire dal (...), ma non si conoscerebbe invece la situazione evolutiva della malattia, ciò che non permetterebbe attualmente di esprimersi in modo definitivo sulla fattispecie. Tuttavia, la patologia di cui è affetta l'insorgente sarebbe curabile anche in Albania, e pertanto non vi sarebbero dei motivi medici che ostacolerebbero il rinvio della stessa nel suo paese d'origine. Infine, agli occhi dell'autorità di prime cure, neppure il documento del novembre 2015 prodotto dalla ricorrente con il gravame (cfr. doc. 1), muterebbe tale risultato.
E. 5.4 Con la replica, l'insorgente si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni ricorsuali, producendo un nuovo certificato medico relativo al decorso del suo stato di salute. A mente della ricorrente, dallo stesso si evincerebbe la sua necessità di effettuare regolari controlli clinici e (...), nonché di beneficiare di un sostegno fisioterapico e di cure di supporto per contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti a cui dovrà ancora sottoporsi - in particolare l'esecuzione della (...) della (...) e delle (...) che dovrebbe cominciare a breve - oltreché di un sostegno psicologico. Sarebbe quindi improbabile che ella possa ricevere le cure adeguate in Albania, oltreché correrebbe dei rischi in caso di sospensione della terapia tutt'ora in corso.
E. 5.5 Nella sua duplica, l'autorità inferiore si è nuovamente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni. Ha inoltre d'un canto ribadito che, anche se dagli atti risulta che la ricorrente è ancora presa in carico per la diagnosi (...), la stessa potrà essere curata in Albania. D'altro canto ha osservato che, anche nel caso di un rinvio della ricorrente in Albania, quest'ultima avrà la possibilità di richiedere l'aiuto al ritorno per motivi medici, onde evitare che ad esempio un trattamento medicamentoso debba essere interrotto.
E. 6 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto del respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
E. 7.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio della ricorrente verso l'Albania è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Non vi è inoltre motivo di considerare né dalle allegazioni dell'insorgente né dagli atti, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di subire dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali internazionali succitate. Per le eventuale problematiche che dovessero presentarsi in futuro tra la ricorrente ed i suoi famigliari presenti in Albania, vi è difatti da osservare che la stessa potrà indirizzarsi, se necessario, alle autorità competenti preposte in patria, alle quali non ha tra l'altro mai richiesto aiuto contro l'agire della (...) o del (...) come da sue stesse dichiarazioni (cfr. atto A15/18, D104 seg., pag. 12 seg.). Si ricorda in merito che la protezione internazionale che la ricorrente richiede alla Svizzera è sussidiaria alla protezione statale del suo paese d'origine. Inoltre il Consiglio federale ha designato l'Albania quale Stato di origine o di provenienza sicuro, ovvero ove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ammissibile. Dagli atti all'inserto non vi sono elementi che conducono a far credere che le autorità albanesi non offrirebbero protezione all'insorgente o non perseguirebbero gli autori di reati nel rispetto della loro legislazione. Anche se in Albania la violenza domestica contro le donne permane un serio problema, si tratta di un reato penalmente perseguibile che sempre più viene denunciato dalle vittime alle autorità competenti e perseguito, oltreché vengono adottate sempre maggiori misure di protezione e di aiuto sociale da parte di organismi ed organizzazioni statali ed internazionali a tutela delle donne (cfr. US Departement of State, Country Report on Human Rights Practices 2018: Albania, 13 marzo 2019, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt /2018/eur/289097.htm, consultato il 19.03.2019; Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Domestic abuse and violence against women, dicembre 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771648/Albania_-_D.A._-_CPIN_-_v3. 0__December_2 018_.pdf , consultato il 19.03.2019; UN Women, Amendements to domestic violence law in Albania strengthens protection of women survivors of violence, 17 settembre 2018, http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2018/09/amendments-to-domestic-violence- /. law-in-albania-strengthens-protection-of-women-survivors-of-violence , consultato il 19.03.2019; UN Women, New law in Albania will provide low-cost housing for domestic violence survivors, 5 marzo 2019, http://eca. unwomen.org/en/news/stories/2019/03/feature-story-new-law-in-albania- will-provide-low-cost-housing-for-domestic-violence-survivors , consultato il 19.03.2019). Pertanto, si può legittimamente richiedere dalla ricorrente che, in caso di bisogno, ella si indirizzi alle competenti autorità del suo paese d'origine, con le quali non ha del resto mai avuto problemi (cfr. atto A9/11, p.to 7.01, pag. 7), per ottenerne l'eventuale protezione e i relativi aiuti sociali. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Albania non risulta al momento attuale come ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. fra le altre: sentenze del Tribunale D-6583/2018 del 20 dicembre 2018, D-4069/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 8.3).
E. 7.3 Visto tutto quanto sopra, v'è dunque luogo di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento nel presente caso è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).
E. 8.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 8.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è affetta da (...), insorta a seguito di un (...) a (...) e trattata già nel suo Paese d'origine ed in D._______; nonché da una diagnosi di (...) posta nel (...), ovvero da quando la ricorrente si trovava già in Svizzera. A seguito di tale diagnosi, l'insorgente è stata sottoposta ad un intenso trattamento (...) sino a (...). Sono seguiti due tentativi di (...), senza risultato radicale. A fine ottobre ha pertanto dovuto eseguire una (...). Ciò avrebbe posticipato l'esecuzione della (...) della (...) e delle (...), che dovrebbe essere iniziata nel febbraio 2019. Ella assume quali medicamenti dal profilo (...) ogni 28 giorni ed (...). Necessita inoltre attualmente di regolari controlli clinici e (...), nonché di sostegno fisioterapico e cure di supporto per contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti proposti, oltreché di un supporto psicologico per contrastare la (...) alla (...) (cfr. doc. 3). Il medico curante (...) della ricorrente, nel suo precedente certificato medico (cfr. doc. 2), aveva osservato che per il quadro complessivo di intensità delle cure, di fragilità e di malattia dell'interessata, sarebbe indicato che il trattamento (...) già avviato ed i successivi trattamenti fossero eseguiti presso le loro strutture, per garantire alla paziente i supporti adeguati e le cure necessarie. Pur considerando con la dovuta attenzione il precario stato di salute della ricorrente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute di degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute. In tal senso, agli occhi del Tribunale, la sua presenza in Svizzera tende piuttosto al recupero del suo stato di salute, in quanto i trattamenti necessari per la cura del (...), per il sostegno psicologico, nonché per la fisioterapia, così come gli aiuti finanziari per tali trattamenti, sono disponibili in Albania. Tra l'altro, si denota come ella avesse già ottenuto in passato nel suo paese d'origine ed in D._______ delle cure, anche gratuite, per essere operata a seguito delle conseguenze della (...) riportate, nonché beneficiando di sedute di fisioterapia (cfr. atto A9/11, p.to 7.01, pag. 6; atto A15/18, D4 seg., pag. 2), di cui non ne è stata provata o resa verosimile la loro inadeguatezza. Pertanto, ed a differenza di quanto allegato dall'insorgente e da lei prodotto a sostegno (cfr. doc. 1), un livello inferiore delle cure rispetto a quanto previsto in Svizzera, non rende di per sé inesigibile il rinvio della stessa nel suo Paese d'origine. Come indicato rettamente nella sua duplica dalla SEM, inoltre, un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'interessata può essere evitato con la richiesta di un sostegno finanziario per assicurare le sua assistenza medica, e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari, per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).
E. 8.5 Per il resto, la ricorrente è giovane e vanta una buona formazione (sino al (...), non avendo però ottenuto il diploma), nonché una solida esperienza lavorativa presso un (...), quale (...), (...), (...), (...) nonché (...) (cfr. atto A9/11, p.to 1.17.04, pag. 3 seg.; atto A17). Ella oltre all'albanese, conosce bene l'italiano e la lingua inglese ed abbastanza bene il (...) e l'(...) (cfr. atto A9/11, p.to 1.17.01 segg., pag. 3). Per quanto ella abbia allegato non avere più alcun rapporto con la (...) e con il (...), l'insorgente dispone in patria ed all'estero di un'ampia rete di sostegno composta da diversi amici e conoscenti nonché dall'organizzazione "(...)", che già in passato l'hanno sostenuta finanziariamente, procurandole pure un alloggio, oltreché dalla (...), sui quali potrà senz'altro anche in futuro contare in caso di bisogno. Pertanto, malgrado il suo stato di salute, non vi sono elementi che inducano a ritenere che ella non sarebbe in grado di reintegrarsi e di sopperire ai suoi bisogni nel caso di un suo ritorno in Albania.
E. 8.6 Il rientro dell'interessata in Albania è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
E. 9 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, questione che non è del resto stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). La ricorrente dispone di un passaporto albanese con validità sino al (...), e con la dovuta diligenza, è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine per ottenere i documenti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
E. 11 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 9 gennaio 2019, non vengono prelevate spese processuali.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1836/2018 Sentenza del 2 aprile 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Albania, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 15 marzo 2018 / N (...). Fatti: A. Il (...) giugno 2017 l'interessata, asserita cittadina albanese, con ultimo domicilio a B._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/1). B. B.a In data (...) giugno 2017 la richiedente è stata interrogata in particolare in merito alle sue generalità, ai suoi soggiorni all'estero, alle sue relazioni come pure ai motivi della sua domanda d'asilo (cfr. atto A9/11). Per quanto rilevante, ha asserito di essere espatriata dal suo Paese d'origine, legalmente, partendo da C._______, nel novembre 2016, a causa di problematiche familiari e mediche per le quali sarebbe stata curata sia in patria che in D._______. Non avrebbe inoltre mai riscontrato problemi con le autorità del suo Paese d'origine ed ha affermato di non avere altra possibilità di alloggio se non al domicilio del suo nucleo familiare, ove tuttavia la (...) porrebbe in pericolo la sua vita a causa di maltrattamenti, già subiti anche in passato (cfr. atto A9/11, p.to 4.02 segg., pag. 5 seg.; p.to 1.17.04, pag. 3 e p.to 7.01, pag. 6 seg.). B.b L'audizione succitata è stata completata, in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con un'audizione complementare il (...) luglio 2017 (cfr. atto A10/3). B.c Sentita nell'ambito dell'audizione federale del (...) ottobre 2017, l'interessata ha segnatamente dichiarato di essere partita dall'Albania al seguito della signora E._______, con la quale avrebbe lavorato per la fondazione cristiano-evangelica "(...)" in un (...) e presso la quale avrebbe pure vissuto per un periodo prima dell'espatrio, poiché avevano l'intenzione di effettuare degli incontri in diverse (...). Avrebbe presentato domanda d'asilo in Svizzera a causa della relazione e delle problematiche che avrebbe avuto con la (...) e con il (...) in Albania, dai quali teme un agire criminale nei suoi confronti, che la discriminerebbero inoltre quale persona portatrice di handicap. Contro le loro azioni ed intimidazioni non si sarebbe mai indirizzata alle autorità competenti o ad organizzazioni a favore della protezione delle donne, in quanto avrebbe ricevuto il sostegno da parte della signora E._______, come pure da parte della fondazione succitata e di altri missionari. La sua domanda in Svizzera la vedrebbe come ultima possibilità di rendersi indipendente dalla sua famiglia, che non la lascerebbero inoltre vivere da sola (cfr. atto A15/18, D11 segg., pag. 3 segg.). B.d A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente ha presentato il suo passaporto albanese originale, valido sino al (...); un DVD originale; una lettera di referenze datata (...) in lingua inglese con traduzione in tedesco; una pagina con diverse fotografie rappresentanti alcuni momenti di vita dell'interessata nonché diversa documentazione medica riguardante la richiedente (cfr. atto A17). C. Con decisione del 15 marzo 2018, notificata il 21 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), facendo applicazione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 27 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Ella ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato un articolo intitolato "Rafforzamento del sistema sanitario in Albania" del novembre 2015 (di seguito: doc. 1) nonché copia del certificato medico del (...) della Dr.ssa med. F._______ (di seguito: doc. 2). E. Con decisione incidentale del 9 gennaio 2019 il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. Altresì ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 24 gennaio 2019. F. La SEM ha dato seguito all'invito del Tribunale, presentando il suo memoriale di risposta il 23 gennaio 2019. G. Il 14 febbraio 2019, la ricorrente ha inoltrato la sua replica, producendo ulteriormente un certificato medico del (...) della Dr.ssa med. F._______, ove si attesta dello stato di salute aggiornato dell'insorgente (di seguito: doc. 3). H. Con duplica del 7 marzo 2019, l'autorità di prime cure si è essenzialmente riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi entrata in vigore il 1° marzo 2019, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv.1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4. Il ricorso del 27 marzo 2018 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (cfr. punti 1 - 3 della decisione avversata). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata. 5. 5.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, dal profilo dell'esigibilità della misura, non vi sarebbero motivi individuali ostativi, in quanto la ricorrente disporrebbe di una rete sociale sufficiente in Albania così come in diversi altri Paese europei per permetterne, all'occorrenza la sua sussistenza. Nonostante i suoi problemi di salute, ella avrebbe una formazione che le permetterebbe di organizzare la sua vita in modo autonomo o di sollecitare la necessaria assistenza. I numerosi viaggi all'estero che ella avrebbe compiuto, dimostrerebbero inoltre della sua autonomia, già antecedente l'espatrio. Neppure delle ragioni mediche si opporrebbero al suo rinvio in patria, in quanto dagli atti all'inserto non emergerebbe la necessità di trattamenti medici che la ricorrente non possa richiedere e ricevere anche in Albania, o che ella non abbia beneficiato in passato di cure adeguate nello stesso. 5.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tali conclusioni. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata attualmente inesigibile per motivi medici. Invero, lo stato valetudinario della ricorrente, sarebbe recentemente peggiorato a causa dell'insorgenza di una (...), con elevato indice di (...) e caratteristiche biologiche sfavorevoli. Come attesterebbe il certificato medico prodotto con il ricorso dall'interessata (cfr. doc. 2), dal (...) sarebbe stato avviato un trattamento (...), che avrebbe molteplici effetti collaterali, tra i quali una marcata (...) (con elevato rischio [...]), (...), (...) e (...), che necessiterebbero di controlli clinici e del sangue regolari due volte alla settimana. Per i trattamenti necessari attualmente ed in futuro, nonché la valutazione clinica nelle varie fasi del trattamento, la ricorrente condivide il giudizio espresso dal suo medico curante (...), ovvero che sia opportuno che il trattamento iniziato in Svizzera venga pure ivi proseguito, in quanto in Albania sembrerebbe al momento improbabile che ella possa continuare a beneficiarne in modo adeguato. Il sistema sanitario albanese non disporrebbe difatti di infrastrutture ed equipaggiamenti appropriati, oltreché di personale qualificato. Altresì, l'assistenza medica di base non sarebbe regolamentata in modo globale su tutto il territorio ed il tasso di corruzione in ambito sanitario sarebbe molto elevato, come lo dimostrerebbe la documentazione da lei allegata al ricorso (cfr. doc. 1). 5.3 Nella sua risposta del 23 gennaio 2019, la SEM si è essenzialmente riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione avversata. Ha tuttavia denotato che il certificato medico del (...) attesterebbe dell'inizio del trattamento medico (...) a partire dal (...), ma non si conoscerebbe invece la situazione evolutiva della malattia, ciò che non permetterebbe attualmente di esprimersi in modo definitivo sulla fattispecie. Tuttavia, la patologia di cui è affetta l'insorgente sarebbe curabile anche in Albania, e pertanto non vi sarebbero dei motivi medici che ostacolerebbero il rinvio della stessa nel suo paese d'origine. Infine, agli occhi dell'autorità di prime cure, neppure il documento del novembre 2015 prodotto dalla ricorrente con il gravame (cfr. doc. 1), muterebbe tale risultato. 5.4 Con la replica, l'insorgente si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni ricorsuali, producendo un nuovo certificato medico relativo al decorso del suo stato di salute. A mente della ricorrente, dallo stesso si evincerebbe la sua necessità di effettuare regolari controlli clinici e (...), nonché di beneficiare di un sostegno fisioterapico e di cure di supporto per contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti a cui dovrà ancora sottoporsi - in particolare l'esecuzione della (...) della (...) e delle (...) che dovrebbe cominciare a breve - oltreché di un sostegno psicologico. Sarebbe quindi improbabile che ella possa ricevere le cure adeguate in Albania, oltreché correrebbe dei rischi in caso di sospensione della terapia tutt'ora in corso. 5.5 Nella sua duplica, l'autorità inferiore si è nuovamente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni. Ha inoltre d'un canto ribadito che, anche se dagli atti risulta che la ricorrente è ancora presa in carico per la diagnosi (...), la stessa potrà essere curata in Albania. D'altro canto ha osservato che, anche nel caso di un rinvio della ricorrente in Albania, quest'ultima avrà la possibilità di richiedere l'aiuto al ritorno per motivi medici, onde evitare che ad esempio un trattamento medicamentoso debba essere interrotto.
6. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa debba essere ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto del respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 7.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscita a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio della ricorrente verso l'Albania è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Non vi è inoltre motivo di considerare né dalle allegazioni dell'insorgente né dagli atti, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di subire dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali internazionali succitate. Per le eventuale problematiche che dovessero presentarsi in futuro tra la ricorrente ed i suoi famigliari presenti in Albania, vi è difatti da osservare che la stessa potrà indirizzarsi, se necessario, alle autorità competenti preposte in patria, alle quali non ha tra l'altro mai richiesto aiuto contro l'agire della (...) o del (...) come da sue stesse dichiarazioni (cfr. atto A15/18, D104 seg., pag. 12 seg.). Si ricorda in merito che la protezione internazionale che la ricorrente richiede alla Svizzera è sussidiaria alla protezione statale del suo paese d'origine. Inoltre il Consiglio federale ha designato l'Albania quale Stato di origine o di provenienza sicuro, ovvero ove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ammissibile. Dagli atti all'inserto non vi sono elementi che conducono a far credere che le autorità albanesi non offrirebbero protezione all'insorgente o non perseguirebbero gli autori di reati nel rispetto della loro legislazione. Anche se in Albania la violenza domestica contro le donne permane un serio problema, si tratta di un reato penalmente perseguibile che sempre più viene denunciato dalle vittime alle autorità competenti e perseguito, oltreché vengono adottate sempre maggiori misure di protezione e di aiuto sociale da parte di organismi ed organizzazioni statali ed internazionali a tutela delle donne (cfr. US Departement of State, Country Report on Human Rights Practices 2018: Albania, 13 marzo 2019, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt /2018/eur/289097.htm, consultato il 19.03.2019; Home Office, Country Policy and Information Note, Albania: Domestic abuse and violence against women, dicembre 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771648/Albania_-_D.A._-_CPIN_-_v3. 0__December_2 018_.pdf , consultato il 19.03.2019; UN Women, Amendements to domestic violence law in Albania strengthens protection of women survivors of violence, 17 settembre 2018, http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2018/09/amendments-to-domestic-violence- /. law-in-albania-strengthens-protection-of-women-survivors-of-violence , consultato il 19.03.2019; UN Women, New law in Albania will provide low-cost housing for domestic violence survivors, 5 marzo 2019, http://eca. unwomen.org/en/news/stories/2019/03/feature-story-new-law-in-albania- will-provide-low-cost-housing-for-domestic-violence-survivors , consultato il 19.03.2019). Pertanto, si può legittimamente richiedere dalla ricorrente che, in caso di bisogno, ella si indirizzi alle competenti autorità del suo paese d'origine, con le quali non ha del resto mai avuto problemi (cfr. atto A9/11, p.to 7.01, pag. 7), per ottenerne l'eventuale protezione e i relativi aiuti sociali. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Albania non risulta al momento attuale come ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. fra le altre: sentenze del Tribunale D-6583/2018 del 20 dicembre 2018, D-4069/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 8.3). 7.3 Visto tutto quanto sopra, v'è dunque luogo di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento nel presente caso è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 8.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è affetta da (...), insorta a seguito di un (...) a (...) e trattata già nel suo Paese d'origine ed in D._______; nonché da una diagnosi di (...) posta nel (...), ovvero da quando la ricorrente si trovava già in Svizzera. A seguito di tale diagnosi, l'insorgente è stata sottoposta ad un intenso trattamento (...) sino a (...). Sono seguiti due tentativi di (...), senza risultato radicale. A fine ottobre ha pertanto dovuto eseguire una (...). Ciò avrebbe posticipato l'esecuzione della (...) della (...) e delle (...), che dovrebbe essere iniziata nel febbraio 2019. Ella assume quali medicamenti dal profilo (...) ogni 28 giorni ed (...). Necessita inoltre attualmente di regolari controlli clinici e (...), nonché di sostegno fisioterapico e cure di supporto per contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti proposti, oltreché di un supporto psicologico per contrastare la (...) alla (...) (cfr. doc. 3). Il medico curante (...) della ricorrente, nel suo precedente certificato medico (cfr. doc. 2), aveva osservato che per il quadro complessivo di intensità delle cure, di fragilità e di malattia dell'interessata, sarebbe indicato che il trattamento (...) già avviato ed i successivi trattamenti fossero eseguiti presso le loro strutture, per garantire alla paziente i supporti adeguati e le cure necessarie. Pur considerando con la dovuta attenzione il precario stato di salute della ricorrente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute di degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute. In tal senso, agli occhi del Tribunale, la sua presenza in Svizzera tende piuttosto al recupero del suo stato di salute, in quanto i trattamenti necessari per la cura del (...), per il sostegno psicologico, nonché per la fisioterapia, così come gli aiuti finanziari per tali trattamenti, sono disponibili in Albania. Tra l'altro, si denota come ella avesse già ottenuto in passato nel suo paese d'origine ed in D._______ delle cure, anche gratuite, per essere operata a seguito delle conseguenze della (...) riportate, nonché beneficiando di sedute di fisioterapia (cfr. atto A9/11, p.to 7.01, pag. 6; atto A15/18, D4 seg., pag. 2), di cui non ne è stata provata o resa verosimile la loro inadeguatezza. Pertanto, ed a differenza di quanto allegato dall'insorgente e da lei prodotto a sostegno (cfr. doc. 1), un livello inferiore delle cure rispetto a quanto previsto in Svizzera, non rende di per sé inesigibile il rinvio della stessa nel suo Paese d'origine. Come indicato rettamente nella sua duplica dalla SEM, inoltre, un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'interessata può essere evitato con la richiesta di un sostegno finanziario per assicurare le sua assistenza medica, e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari, per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 8.5 Per il resto, la ricorrente è giovane e vanta una buona formazione (sino al (...), non avendo però ottenuto il diploma), nonché una solida esperienza lavorativa presso un (...), quale (...), (...), (...), (...) nonché (...) (cfr. atto A9/11, p.to 1.17.04, pag. 3 seg.; atto A17). Ella oltre all'albanese, conosce bene l'italiano e la lingua inglese ed abbastanza bene il (...) e l'(...) (cfr. atto A9/11, p.to 1.17.01 segg., pag. 3). Per quanto ella abbia allegato non avere più alcun rapporto con la (...) e con il (...), l'insorgente dispone in patria ed all'estero di un'ampia rete di sostegno composta da diversi amici e conoscenti nonché dall'organizzazione "(...)", che già in passato l'hanno sostenuta finanziariamente, procurandole pure un alloggio, oltreché dalla (...), sui quali potrà senz'altro anche in futuro contare in caso di bisogno. Pertanto, malgrado il suo stato di salute, non vi sono elementi che inducano a ritenere che ella non sarebbe in grado di reintegrarsi e di sopperire ai suoi bisogni nel caso di un suo ritorno in Albania. 8.6 Il rientro dell'interessata in Albania è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
9. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, questione che non è del resto stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). La ricorrente dispone di un passaporto albanese con validità sino al (...), e con la dovuta diligenza, è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine per ottenere i documenti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
11. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 9 gennaio 2019, non vengono prelevate spese processuali.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: