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D-1713/2025

D-1713/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-05 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il 27 febbraio

2024. Il 14 novembre 2024 gli è stata notificata una decisione di ripresa, dalla procedura Dublino, della procedura d’asilo nazionale. Il 10 dicembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lo stesso un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) assegnandolo alla procedura ampliata il 17 dicembre. Il 23 gennaio 2025 ha avuto luogo un’audizione complementare.

A.b Il richiedente – cittadino eritreo di etnia tigrina e religione ortodossa – ha riferito di aver lasciato l’Eritrea il (…) 2022 dopo una serie di eventi iniziata con l’irruzione di un gruppo di soldati nella scuola che avrebbe frequentato; questi avrebbero preso i suoi compagni di classe per portarli al campo di addestramento militare di B._______. Quel giorno, il richiedente sarebbe stato assente da scuola in quanto avrebbe accompagnato la madre in ospedale. Tre giorni dopo, avrebbe ricevuto una convocazione, da lui poi strappata, che gli avrebbe intimato di presentarsi entro 24 ore presso il campo (…). Da quel momento avrebbe iniziato a nascondersi nel deserto, ove sarebbe rimasto per tre settimane prima di tentare l’uscita illegale dal Paese. Durante tale tentativo sarebbe stato intercettato ed arrestato dai soldati, i quali lo avrebbero portato al campo (…). Lì sarebbe stato vittima di angherie per 10 giorni. Il terzo ed il settimo giorno di detenzione, la madre sarebbe giunta al campo per convincere i soldati a liberarlo, senza però riuscire nel proprio intento. Durante la seconda visita, sarebbe anche svenuta e l’avrebbero portata in ospedale. Lo zio materno sarebbe poi giunto il decimo giorno ed avrebbe convinto i soldati – lasciando quale garanzia la licenza del proprio negozio – a concedere al richiedente un permesso di cinque giorni per visitare la madre in ospedale. In seguito a tale autorizzazione, egli si sarebbe recato in ospedale per occuparsi della madre oltre che del fratello minore, rimasto a casa da solo. La notte tra il quarto e quinto giorno di permesso, il richiedente sarebbe espatriato. A causa della sua fuga, lo zio sarebbe poi stato arrestato e liberato solo dopo sei mesi di prigionia e dietro pagamento di un’ingente somma di denaro.

A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti (in copia) un certificato di battesimo ed il permesso di soggiorno in Svizzera della (…).

D-1713/2025 Pagina 3 B. Con decisione del 10 febbraio 2025, notificata il 12 febbraio 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.

C. Con ricorso del 12 marzo 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Sul piano procedurale, egli chiede gli sia concessa l’assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito all'asserita ricezione della convocazione al servizio militare, al suo arresto durante il suo viaggio d'espatrio, alla sua permanenza in prigione per dieci giorni come anche al permesso di cinque giorni ricevuto per visitare la madre malata non risultassero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, l'autorità inferiore le ha considerate poco dettagliate, circostanziate, stereotipate, in parte incompatibili con la logica dell'agire e contradditorie. Neppure quanto dichiarato dall'insorgente a proposito del proprio anno di nascita, delle scuole frequentate, dell'arresto dei compagni di classe e del conseguente periodo passato a nascondersi nel deserto sarebbe risultato convincente. Egli non avrebbe infatti fornito di sua sponte alcun dettaglio di qualità, nonostante le domande precise, dando così l'impressione di non aver vissuto personalmente gli avvenimenti da lui menzionati. Né il suo livello di educazione né il contesto di provenienza socio-culturale, sarebbero in grado di spiegare un tale numero di incoerenze, vaghezze, superficialità ed illogicità nelle dichiarazioni. Non avendo ritenuto dati i presupposti di verosimiglianza, la SEM ha di conseguenza escluso l'esistenza di motivi atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Da ultimo, non ha rilevato alcun motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera verso l'Eritrea, valutando la stessa possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito all’asserita ricezione della convocazione al servizio militare, al suo arresto durante il suo viaggio d’espatrio, alla sua permanenza in prigione per dieci giorni come anche al permesso di cinque

D-1713/2025 Pagina 4 giorni ricevuto per visitare la madre malata non risultassero verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Infatti, l’autorità inferiore le ha considerate poco dettagliate, circostanziate, stereotipate, in parte incompatibili con la logica dell’agire e contradditorie. Neppure quanto dichiarato dall’insorgente a proposito del proprio anno di nascita, delle scuole frequentate, dell’arresto dei compagni di classe e del conseguente periodo passato a nascondersi nel deserto sarebbe risultato convincente. Egli non avrebbe infatti fornito di sua sponte alcun dettaglio di qualità, nonostante le domande precise, dando così l’impressione di non aver vissuto personalmente gli avvenimenti da lui menzionati. Né il suo livello di educazione né il contesto di provenienza socio-culturale, sarebbero in grado di spiegare un tale numero di incoerenze, vaghezze, superficialità ed illogicità nelle dichiarazioni. Non avendo ritenuto dati i presupposti di verosimiglianza, la SEM ha di conseguenza escluso l’esistenza di motivi atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Da ultimo, non ha rilevato alcun motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera verso l’Eritrea, valutando la stessa possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.

E. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, l’insorgente ha sostanzialmente riconfermato quanto dichiarato in sede di audizione, precisando come le allegazioni fornite fossero meno chiare e precise a causa del suo stato di estremo nervosismo, spavento e fragilità psicologica. In particolare, ha rimarcato come la giurisprudenza nazionale ed internazionale ammettano che, nell’ambito di una testimonianza personale relativa ad episodi di persecuzione e violazioni di diritti fondamentali, vi possano essere delle incongruenze o inesattezze cronologiche. Queste sarebbero dovute ad una difficoltà intrinseca di rendere conto in modo perfettamente lineare di esperienze traumatiche e stressanti. Pertanto, i principi del beneficio del dubbio e di verosimiglianza assumerebbero un rilievo determinante. Nello specifico, le contraddizioni relative al momento dell’espulsione dalla scuola sarebbero dovute alle situazioni di forte stress e alle persecuzioni vissute, le quali avrebbero portato ad un’alterazione della sua memoria. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che in un tale contesto non dovrebbe essere pretesa precisione assoluta, in quanto ciò sarebbe irrealistico. Pertanto, una discrepanza temporale di due o tre anni non è sufficiente ad escludere la verosimiglianza complessiva della testimonianza. Egli ritiene oltretutto di aver fornito una narrazione coerente degli eventi, anche per quanto concerne il rifiuto di presentarsi a seguito della convocazione militare e la successiva fuga nel deserto. Queste allegazioni sarebbero infatti corroborate da elementi probatori e da testimonianze coerenti, confermandone la verosimiglianza. La tendenza a dare risposte sintetiche

D-1713/2025 Pagina 5 non implicherebbe necessariamente una volontà di celare o falsificare la realtà, bensì rivelerebbe la sua difficoltà di ricordare e articolare dettagli in un contesto di estrema tensione. Perciò, la testimonianza, seppure frammentaria in alcuni passaggi, risulterebbe essere coerente e verosimile nel suo insieme. Ricordando l’intensificarsi delle incursioni atte al reclutamento forzato e l’arbitrarietà della durata del servizio nazionale in Eritrea, il ricorrente ha poi espresso il proprio timore in merito alla possibilità di essere considerato disertore e obiettore di coscienza, rischiando difatti di essere incarcerato. Il semplice fatto di aver lasciato illegalmente l’Eritrea costituirebbe un elemento sufficiente a far emergere il timore fondato di future misure persecutorie. Di conseguenza, l’insorgente ritiene che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano soddisfatte, essendo egli esposto a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rimpatrio. Da ultimo, sulla base della propria condizione personale e dell’attuale situazione in Eritrea, il ricorrente sostiene che l’esecuzione dell’allontanamento, sebbene possibile, non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile.

E. 3.3.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

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E. 3.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore ha correttamente valutato l’inverosimiglianza delle affermazioni dell’interessato in merito ai motivi d’asilo che l’avrebbero portato ad espatriare. Egli non ha infatti reso verosimile che i fatti da lui riportati siano avvenuti nelle circostanze e secondo la regolarità descritta, tanto da apparire costruiti ai fini della causa, poiché generici, molto imprecisi e atti a fornire un presunto contesto di persecuzione (cfr. decisione avversata, pag. 13).

E. 3.3.3 Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto inverosimile riguardo ai motivi dell’espulsione dalla scuola che frequentava, all’età avuta in quel momento, così come riguardo alla scuola serale alla quale si sarebbe iscritto tre anni dopo. L’improbabile causa dell’espulsione sarebbero state le lamentele della madre nei confronti di un professore che gli avrebbe fatto continuamente ricopiare il testo di un libro sulla lavagna. Riguardo all’età, egli ha affermato di aver iniziato la scuola a sette o otto anni e di essere stato cacciato nel (…), durante l’ottavo anno scolastico; ciò risulta essere altamente improbabile, in quanto – considerato l’asserito anno di nascita (…) – l’espulsione sarebbe dovuta avvenire due o tre anni prima. Nel proprio gravame, egli ha giustificato tale crassa discrepanza temporale con un’inaudita alterazione della memoria che lo avrebbe indotto all’errore. Da ultimo, il ricorrente ha descritto in maniera molto generica il periodo di frequentazione della scuola serale, non sapendo indicare – in concreto – quale tipo di attività vi svolgesse. Tutt’altro che dettagliata è stata altresì la descrizione dei giorni successivi al presunto sequestro dei compagni di classe. Egli ha affermato di essersi nascosto per tre giorni dai vicini, senza però descrivere concretamente come avrebbe passato quelle giornate. In aggiunta, ha dapprima riferito di aver mangiato e dormito da loro per poi asserire di aver in realtà dormito a casa propria per evitare di mettere in pericolo le loro vite. In seguito – a seconda delle due versioni da lui fornite

– si sarebbe diretto nel deserto il giorno stesso della ricezione della convocazione o il giorno dopo. Per di più, delle ben tre settimane passate a nascondersi nel deserto, a suo parere adeguatamente corroborate da prove e testimonianze coerenti, egli ha saputo soltanto dare indicazioni fortemente stereotipate, e ciò nonostante le ripetute possibilità concessegli in sede d’audizione. Si è limitato a specificare come avrebbe dormito, chi gli avrebbe fornito cibo e informazioni su casa sua, indicando per il resto di essere sempre stato focalizzato sul tenersi nascosto.

E. 3.3.4 Anche il racconto relativo al suo arresto, a seguito del primo tentativo di espatrio, risulta essere approssimativo e contradditorio. In un primo momento egli ha asserito di essere stato arrestato con altre due persone a D._______, per poi riferire che in realtà si sarebbe trattato di E.______.

D-1713/2025 Pagina 7 Sollecitato dalla SEM, ha cercato di fornire più informazioni in merito all’arresto, contraddicendosi anche qui. In particolare, ha indicato che sarebbe stato caricato in automobile, sui sedili posteriori, affiancato da due soldati, per poi riferire che anche i suoi due compagni di viaggio sarebbero stati seduti accanto a lui. Una volta giunto al campo (…), il ricorrente vi sarebbe rimasto in detenzione per dieci giorni. In situ sarebbe stato interrogato – o non gli sarebbe stata posta alcuna domanda, secondo la versione dell’audizione complementare – e sarebbe stato quotidianamente seviziato: di giorno legato a terra sotto il sole e ricoperto con acqua e zucchero, mentre di notte lo avrebbero legato ad un albero per gettargli addosso acqua fredda. Anche in merito a questo periodo, le informazioni fornite dall’insorgente sono state alquanto stereotipate e vaghe. Non è stato in grado di indicare chi fossero questi miliziani che lo avrebbero tenuto in detenzione per dieci giorni. Oltre a ciò, in un primo momento ha dichiarato – contraddicendosi – che quest’ultimi non gli avrebbero mai spiegato il motivo dell’arresto, limitandosi unicamente a dargli del «traditore» durante i maltrattamenti (cfr. atto SEM n. […]-37/23, D101-104). In sede di audizione complementare, invece, ha aggiunto che sarebbe pure stato rimproverato per aver strappato la convocazione, dettaglio – a quanto parrebbe – loro noto.

E. 3.3.5 Secondo le allegazioni dell’insorgente, la detenzione sarebbe terminata il decimo giorno. La madre gli avrebbe fatto visita in due occasioni: il terzo ed il settimo giorno. In occasione della seconda visita, assistendo ai maltrattamenti subìti dal figlio, ella sarebbe svenuta e sarebbe stata portata in ospedale. Tre giorni dopo, lo zio materno sarebbe riuscito a farlo rilasciare temporaneamente, consegnando in garanzia la licenza del proprio negozio. Per questo motivo, A._______ avrebbe ricevuto un permesso di cinque giorni per visitare la madre. È d’uopo rilevare l’inverosimiglianza di tale asserzione, infatti non si comprende il motivo per cui un gruppo di seviziatori avrebbe dovuto rilasciare per ben cinque giorni una persona da loro reclusa e maltrattata; il tutto affinché questo potesse visitare la madre in ospedale, circostanza facilmente risolvibile anche tramite una visita singola di poche ore, possibilmente sotto sorveglianza.

E. 3.3.6 Da ultimo, la credibilità del racconto fornito è ulteriormente compromessa da incongruenze e contraddizioni relative – segnatamente – alla sua data di nascita, alla detenzione dello zio in seguito alla sua fuga ed al certificato di battesimo versato agli atti (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). Innanzitutto, il ricorrente ha indicato due anni di nascita differenti: in un primo momento (giunto in Italia) ha dichiarato di

D-1713/2025 Pagina 8 essere nato nel (…), mentre più tardi si è corretto asserendo di essere nato nel (…). Ha spiegato che avrebbe commesso tale errore dato che sarebbe stato «molto contento ed emozionato» all’arrivo in Italia (cfr. atto SEM n. 51/28, D19-20). In secondo luogo, altrettanto inverosimile è il racconto della sorte occorsa allo zio materno dopo la fuga dell’insorgente. Questo sarebbe stato posto in detenzione per ben 6 mesi e rilasciato solo dopo aver pagato un’ingente somma (30'000 nafka eritrei). In primo luogo – come giustamente rilevato dalla SEM – la madre del ricorrente sarebbe anch’ella proprietaria di un negozio, eppure sarebbe spettato allo zio lasciare in cauzione la licenza della propria attività. Mal si comprende perché lo zio avrebbe dovuto rischiare di perdere il proprio negozio o di essere imprigionato, e per quale motivo non avrebbe pagato la somma richiesta prima del sesto mese della propria prigionia. Da ultimo, si evidenzia l’insolito commento del ricorrente in merito al certificato di battesimo, presumibilmente suo, ove è indicato quale padrino il signor F._______. Interpellato a riguardo, l’insorgente non è stato in grado di dire il nome del padrino riferendo di non avervi avuto a che fare da molto tempo. Una volta fatto il nome dello stesso, egli ha indicato che effettivamente si sarebbe potuto trattare del padrino. Ordunque, sebbene sia finanche ammissibile che non rammenti il nome del proprio padrino, è del tutto improbabile che al ricorrente non sia noto il nominativo indicato su uno dei solamente due mezzi di prova che ha versato agli atti per sostenere le proprie allegazioni. Tale circostanza non fa altro che accrescere i dubbi in merito all’autenticità del certificato e se questo appartenga effettivamente al ricorrente.

E. 3.4 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza ed ai motivi d’asilo ex art. 3 LAsi. Nulla mutano le considerazioni del ricorrente espresse nell’allegato ricorsuale, in quanto inidonee a confutare quanto sostenuto dalla SEM nella decisione impugnata ma tendenti unicamente a giustificare le numerose incongruenze con lo stato di shock subito dallo stesso durante l’incarcerazione del 2022. L’incapacità di fornire risposte coerenti e dettagliate, nonostante due audizioni di lunga durata, rende per di più inverosimile che egli abbia vissuto personalmente gli eventi narrati e che gli debba essere, di conseguenza, accordata la qualità di rifugiato. Posta l’inconcludenza delle allegazioni, nonostante l’asserito timore dell’insorgente nel far ritorno in Eritrea, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato.

E. 3.5 In ogni caso, si noti che, in assenza di specifici fattori di rischio che qualifichino il ricorrente come oppositore al governo eritreo, le eventuali

D-1713/2025 Pagina 9 sanzioni derivanti dalla sua fuga illegale dal Paese, rispettivamente la prospettiva di dover svolgere il servizio nazionale nel contesto eritreo, non costituiscono dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (per la rilevanza dell’espatrio, cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 e 5.1 seg. [sentenza di riferimento]; per quella dell’arruolamento militare, cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 3.1; ex pluris sentenza del TAF E-8242/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 7.3).

E. 3.6 Infine, il Tribunale giudica che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). In Eritrea non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l’esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Inoltre, il ricorrente non può prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio posto che si tratta di persona sana, che gode di una fitta rete familiare (vive con madre e fratello in una casa di proprietà, ha sorella e fratello paterni nonché zii e cugini), dispone di una valida esperienza professionale nell’ambito delle vendite e la madre è proprietaria di una propria attività. Non è quindi verosimile ch’egli riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in patria (cfr. decisione avversata pag. 16). Va infine osservato che la situazione generale dei diritti umani in Eritrea non è tale da rendere inammissibile l’esecuzione del suo allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1; ex pluris E-8243/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 8; D-4285/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.2.5).

E. 3.7 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va quindi respinto.

E. 5 Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito

D-1713/2025 Pagina 10 favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta.

E. 6 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1713/2025 Pagina 11

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1713/2025 Sentenza del 5 maggio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 10 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A.A.a Il richiedente ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 27 febbraio 2024. Il 14 novembre 2024 gli è stata notificata una decisione di ripresa, dalla procedura Dublino, della procedura d'asilo nazionale. Il 10 dicembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lo stesso un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) assegnandolo alla procedura ampliata il 17 dicembre. Il 23 gennaio 2025 ha avuto luogo un'audizione complementare. A.b Il richiedente - cittadino eritreo di etnia tigrina e religione ortodossa - ha riferito di aver lasciato l'Eritrea il (...) 2022 dopo una serie di eventi iniziata con l'irruzione di un gruppo di soldati nella scuola che avrebbe frequentato; questi avrebbero preso i suoi compagni di classe per portarli al campo di addestramento militare di B._______. Quel giorno, il richiedente sarebbe stato assente da scuola in quanto avrebbe accompagnato la madre in ospedale. Tre giorni dopo, avrebbe ricevuto una convocazione, da lui poi strappata, che gli avrebbe intimato di presentarsi entro 24 ore presso il campo (...). Da quel momento avrebbe iniziato a nascondersi nel deserto, ove sarebbe rimasto per tre settimane prima di tentare l'uscita illegale dal Paese. Durante tale tentativo sarebbe stato intercettato ed arrestato dai soldati, i quali lo avrebbero portato al campo (...). Lì sarebbe stato vittima di angherie per 10 giorni. Il terzo ed il settimo giorno di detenzione, la madre sarebbe giunta al campo per convincere i soldati a liberarlo, senza però riuscire nel proprio intento. Durante la seconda visita, sarebbe anche svenuta e l'avrebbero portata in ospedale. Lo zio materno sarebbe poi giunto il decimo giorno ed avrebbe convinto i soldati - lasciando quale garanzia la licenza del proprio negozio - a concedere al richiedente un permesso di cinque giorni per visitare la madre in ospedale. In seguito a tale autorizzazione, egli si sarebbe recato in ospedale per occuparsi della madre oltre che del fratello minore, rimasto a casa da solo. La notte tra il quarto e quinto giorno di permesso, il richiedente sarebbe espatriato. A causa della sua fuga, lo zio sarebbe poi stato arrestato e liberato solo dopo sei mesi di prigionia e dietro pagamento di un'ingente somma di denaro. A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti (in copia) un certificato di battesimo ed il permesso di soggiorno in Svizzera della (...). B. Con decisione del 10 febbraio 2025, notificata il 12 febbraio 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 12 marzo 2025, l'interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Sul piano procedurale, egli chiede gli sia concessa l'assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una secondo giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito all'asserita ricezione della convocazione al servizio militare, al suo arresto durante il suo viaggio d'espatrio, alla sua permanenza in prigione per dieci giorni come anche al permesso di cinque giorni ricevuto per visitare la madre malata non risultassero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, l'autorità inferiore le ha considerate poco dettagliate, circostanziate, stereotipate, in parte incompatibili con la logica dell'agire e contradditorie. Neppure quanto dichiarato dall'insorgente a proposito del proprio anno di nascita, delle scuole frequentate, dell'arresto dei compagni di classe e del conseguente periodo passato a nascondersi nel deserto sarebbe risultato convincente. Egli non avrebbe infatti fornito di sua sponte alcun dettaglio di qualità, nonostante le domande precise, dando così l'impressione di non aver vissuto personalmente gli avvenimenti da lui menzionati. Né il suo livello di educazione né il contesto di provenienza socio-culturale, sarebbero in grado di spiegare un tale numero di incoerenze, vaghezze, superficialità ed illogicità nelle dichiarazioni. Non avendo ritenuto dati i presupposti di verosimiglianza, la SEM ha di conseguenza escluso l'esistenza di motivi atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. Da ultimo, non ha rilevato alcun motivo ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera verso l'Eritrea, valutando la stessa possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. 3.2 Nel proprio allegato ricorsuale, l'insorgente ha sostanzialmente riconfermato quanto dichiarato in sede di audizione, precisando come le allegazioni fornite fossero meno chiare e precise a causa del suo stato di estremo nervosismo, spavento e fragilità psicologica. In particolare, ha rimarcato come la giurisprudenza nazionale ed internazionale ammettano che, nell'ambito di una testimonianza personale relativa ad episodi di persecuzione e violazioni di diritti fondamentali, vi possano essere delle incongruenze o inesattezze cronologiche. Queste sarebbero dovute ad una difficoltà intrinseca di rendere conto in modo perfettamente lineare di esperienze traumatiche e stressanti. Pertanto, i principi del beneficio del dubbio e di verosimiglianza assumerebbero un rilievo determinante. Nello specifico, le contraddizioni relative al momento dell'espulsione dalla scuola sarebbero dovute alle situazioni di forte stress e alle persecuzioni vissute, le quali avrebbero portato ad un'alterazione della sua memoria. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che in un tale contesto non dovrebbe essere pretesa precisione assoluta, in quanto ciò sarebbe irrealistico. Pertanto, una discrepanza temporale di due o tre anni non è sufficiente ad escludere la verosimiglianza complessiva della testimonianza. Egli ritiene oltretutto di aver fornito una narrazione coerente degli eventi, anche per quanto concerne il rifiuto di presentarsi a seguito della convocazione militare e la successiva fuga nel deserto. Queste allegazioni sarebbero infatti corroborate da elementi probatori e da testimonianze coerenti, confermandone la verosimiglianza. La tendenza a dare risposte sintetiche non implicherebbe necessariamente una volontà di celare o falsificare la realtà, bensì rivelerebbe la sua difficoltà di ricordare e articolare dettagli in un contesto di estrema tensione. Perciò, la testimonianza, seppure frammentaria in alcuni passaggi, risulterebbe essere coerente e verosimile nel suo insieme. Ricordando l'intensificarsi delle incursioni atte al reclutamento forzato e l'arbitrarietà della durata del servizio nazionale in Eritrea, il ricorrente ha poi espresso il proprio timore in merito alla possibilità di essere considerato disertore e obiettore di coscienza, rischiando difatti di essere incarcerato. Il semplice fatto di aver lasciato illegalmente l'Eritrea costituirebbe un elemento sufficiente a far emergere il timore fondato di future misure persecutorie. Di conseguenza, l'insorgente ritiene che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano soddisfatte, essendo egli esposto a seri pregiudizi ex art. 3 LAsi in caso di rimpatrio. Da ultimo, sulla base della propria condizione personale e dell'attuale situazione in Eritrea, il ricorrente sostiene che l'esecuzione dell'allontanamento, sebbene possibile, non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente esigibile. 3.33.3.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.3.2 In casu, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha correttamente valutato l'inverosimiglianza delle affermazioni dell'interessato in merito ai motivi d'asilo che l'avrebbero portato ad espatriare. Egli non ha infatti reso verosimile che i fatti da lui riportati siano avvenuti nelle circostanze e secondo la regolarità descritta, tanto da apparire costruiti ai fini della causa, poiché generici, molto imprecisi e atti a fornire un presunto contesto di persecuzione (cfr. decisione avversata, pag. 13). 3.3.3 Innanzitutto, il ricorrente ha fornito un racconto inverosimile riguardo ai motivi dell'espulsione dalla scuola che frequentava, all'età avuta in quel momento, così come riguardo alla scuola serale alla quale si sarebbe iscritto tre anni dopo. L'improbabile causa dell'espulsione sarebbero state le lamentele della madre nei confronti di un professore che gli avrebbe fatto continuamente ricopiare il testo di un libro sulla lavagna. Riguardo all'età, egli ha affermato di aver iniziato la scuola a sette o otto anni e di essere stato cacciato nel (...), durante l'ottavo anno scolastico; ciò risulta essere altamente improbabile, in quanto - considerato l'asserito anno di nascita (...) - l'espulsione sarebbe dovuta avvenire due o tre anni prima. Nel proprio gravame, egli ha giustificato tale crassa discrepanza temporale con un'inaudita alterazione della memoria che lo avrebbe indotto all'errore. Da ultimo, il ricorrente ha descritto in maniera molto generica il periodo di frequentazione della scuola serale, non sapendo indicare - in concreto - quale tipo di attività vi svolgesse. Tutt'altro che dettagliata è stata altresì la descrizione dei giorni successivi al presunto sequestro dei compagni di classe. Egli ha affermato di essersi nascosto per tre giorni dai vicini, senza però descrivere concretamente come avrebbe passato quelle giornate. In aggiunta, ha dapprima riferito di aver mangiato e dormito da loro per poi asserire di aver in realtà dormito a casa propria per evitare di mettere in pericolo le loro vite. In seguito - a seconda delle due versioni da lui fornite - si sarebbe diretto nel deserto il giorno stesso della ricezione della convocazione o il giorno dopo. Per di più, delle ben tre settimane passate a nascondersi nel deserto, a suo parere adeguatamente corroborate da prove e testimonianze coerenti, egli ha saputo soltanto dare indicazioni fortemente stereotipate, e ciò nonostante le ripetute possibilità concessegli in sede d'audizione. Si è limitato a specificare come avrebbe dormito, chi gli avrebbe fornito cibo e informazioni su casa sua, indicando per il resto di essere sempre stato focalizzato sul tenersi nascosto. 3.3.4 Anche il racconto relativo al suo arresto, a seguito del primo tentativo di espatrio, risulta essere approssimativo e contradditorio. In un primo momento egli ha asserito di essere stato arrestato con altre due persone a D._______, per poi riferire che in realtà si sarebbe trattato di E.______. Sollecitato dalla SEM, ha cercato di fornire più informazioni in merito all'arresto, contraddicendosi anche qui. In particolare, ha indicato che sarebbe stato caricato in automobile, sui sedili posteriori, affiancato da due soldati, per poi riferire che anche i suoi due compagni di viaggio sarebbero stati seduti accanto a lui. Una volta giunto al campo (...), il ricorrente vi sarebbe rimasto in detenzione per dieci giorni. In situ sarebbe stato interrogato - o non gli sarebbe stata posta alcuna domanda, secondo la versione dell'audizione complementare - e sarebbe stato quotidianamente seviziato: di giorno legato a terra sotto il sole e ricoperto con acqua e zucchero, mentre di notte lo avrebbero legato ad un albero per gettargli addosso acqua fredda. Anche in merito a questo periodo, le informazioni fornite dall'insorgente sono state alquanto stereotipate e vaghe. Non è stato in grado di indicare chi fossero questi miliziani che lo avrebbero tenuto in detenzione per dieci giorni. Oltre a ciò, in un primo momento ha dichiarato - contraddicendosi - che quest'ultimi non gli avrebbero mai spiegato il motivo dell'arresto, limitandosi unicamente a dargli del «traditore» durante i maltrattamenti (cfr. atto SEM n. [...]-37/23, D101-104). In sede di audizione complementare, invece, ha aggiunto che sarebbe pure stato rimproverato per aver strappato la convocazione, dettaglio - a quanto parrebbe - loro noto. 3.3.5 Secondo le allegazioni dell'insorgente, la detenzione sarebbe terminata il decimo giorno. La madre gli avrebbe fatto visita in due occasioni: il terzo ed il settimo giorno. In occasione della seconda visita, assistendo ai maltrattamenti subìti dal figlio, ella sarebbe svenuta e sarebbe stata portata in ospedale. Tre giorni dopo, lo zio materno sarebbe riuscito a farlo rilasciare temporaneamente, consegnando in garanzia la licenza del proprio negozio. Per questo motivo, A._______ avrebbe ricevuto un permesso di cinque giorni per visitare la madre. È d'uopo rilevare l'inverosimiglianza di tale asserzione, infatti non si comprende il motivo per cui un gruppo di seviziatori avrebbe dovuto rilasciare per ben cinque giorni una persona da loro reclusa e maltrattata; il tutto affinché questo potesse visitare la madre in ospedale, circostanza facilmente risolvibile anche tramite una visita singola di poche ore, possibilmente sotto sorveglianza. 3.3.6 Da ultimo, la credibilità del racconto fornito è ulteriormente compromessa da incongruenze e contraddizioni relative - segnatamente - alla sua data di nascita, alla detenzione dello zio in seguito alla sua fuga ed al certificato di battesimo versato agli atti (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). Innanzitutto, il ricorrente ha indicato due anni di nascita differenti: in un primo momento (giunto in Italia) ha dichiarato di essere nato nel (...), mentre più tardi si è corretto asserendo di essere nato nel (...). Ha spiegato che avrebbe commesso tale errore dato che sarebbe stato «molto contento ed emozionato» all'arrivo in Italia (cfr. atto SEM n. 51/28, D19-20). In secondo luogo, altrettanto inverosimile è il racconto della sorte occorsa allo zio materno dopo la fuga dell'insorgente. Questo sarebbe stato posto in detenzione per ben 6 mesi e rilasciato solo dopo aver pagato un'ingente somma (30'000 nafka eritrei). In primo luogo - come giustamente rilevato dalla SEM - la madre del ricorrente sarebbe anch'ella proprietaria di un negozio, eppure sarebbe spettato allo zio lasciare in cauzione la licenza della propria attività. Mal si comprende perché lo zio avrebbe dovuto rischiare di perdere il proprio negozio o di essere imprigionato, e per quale motivo non avrebbe pagato la somma richiesta prima del sesto mese della propria prigionia. Da ultimo, si evidenzia l'insolito commento del ricorrente in merito al certificato di battesimo, presumibilmente suo, ove è indicato quale padrino il signor F._______. Interpellato a riguardo, l'insorgente non è stato in grado di dire il nome del padrino riferendo di non avervi avuto a che fare da molto tempo. Una volta fatto il nome dello stesso, egli ha indicato che effettivamente si sarebbe potuto trattare del padrino. Ordunque, sebbene sia finanche ammissibile che non rammenti il nome del proprio padrino, è del tutto improbabile che al ricorrente non sia noto il nominativo indicato su uno dei solamente due mezzi di prova che ha versato agli atti per sostenere le proprie allegazioni. Tale circostanza non fa altro che accrescere i dubbi in merito all'autenticità del certificato e se questo appartenga effettivamente al ricorrente. 3.4 Tutto ciò considerato, deve essere dato seguito alle legittime conclusioni dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza ed ai motivi d'asilo ex art. 3 LAsi. Nulla mutano le considerazioni del ricorrente espresse nell'allegato ricorsuale, in quanto inidonee a confutare quanto sostenuto dalla SEM nella decisione impugnata ma tendenti unicamente a giustificare le numerose incongruenze con lo stato di shock subito dallo stesso durante l'incarcerazione del 2022. L'incapacità di fornire risposte coerenti e dettagliate, nonostante due audizioni di lunga durata, rende per di più inverosimile che egli abbia vissuto personalmente gli eventi narrati e che gli debba essere, di conseguenza, accordata la qualità di rifugiato. Posta l'inconcludenza delle allegazioni, nonostante l'asserito timore dell'insorgente nel far ritorno in Eritrea, il rischio di pericolo in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato. 3.5 In ogni caso, si noti che, in assenza di specifici fattori di rischio che qualifichino il ricorrente come oppositore al governo eritreo, le eventuali sanzioni derivanti dalla sua fuga illegale dal Paese, rispettivamente la prospettiva di dover svolgere il servizio nazionale nel contesto eritreo, non costituiscono dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza dell'espatrio, cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 e 5.1 seg. [sentenza di riferimento]; per quella dell'arruolamento militare, cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 3.1; ex pluris sentenza del TAF E-8242/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 7.3). 3.6 Infine, il Tribunale giudica che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). In Eritrea non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l'esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Inoltre, il ricorrente non può prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio posto che si tratta di persona sana, che gode di una fitta rete familiare (vive con madre e fratello in una casa di proprietà, ha sorella e fratello paterni nonché zii e cugini), dispone di una valida esperienza professionale nell'ambito delle vendite e la madre è proprietaria di una propria attività. Non è quindi verosimile ch'egli riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in patria (cfr. decisione avversata pag. 16). Va infine osservato che la situazione generale dei diritti umani in Eritrea non è tale da rendere inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1; ex pluris E-8243/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 8; D-4285/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.2.5). 3.7 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va quindi respinto. 5.Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: