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D-1709/2012

D-1709/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-13 · Italiano CH

Esecuzione e allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1709/2012 Sentenza del 13 aprile 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Sri Lanka, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di riesame (non entrata nel merito); decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 19 agosto 2010 in Svizzera; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) dell'11 novembre 2011 (che annulla e sostituisce la decisione del 7 novembre 2011), notificata all'interessato il 29 novembre 2011 (cfr. act. A 19/2) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento del richiedente verso il suo Paese d'origine, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 30 dicembre 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata: 3 gennaio 2012) contro detta decisione; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-14/2012 del 6 gennaio 2012, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la domanda di riesame dell'interessato del 19 gennaio 2012 inoltrata all'UFM; la decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012, notificata all'interessato il 27 febbraio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di riesame; il ricorso del 28 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 marzo 2012) contro predetta decisione (di non entrata nel merito sulla domanda di riesame), con allegato un mandato d'arresto (Warrant of arrest) nei confronti del ricorrente del (...) e relativa traduzione e un rapporto informativo della polizia di Prasanna datato del (...) con relativa traduzione; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 marzo 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che avantutto nella sua domanda di riesame, l'interessato adduce che al momento della notifica della decisione dell'11 novembre 2011 dell'UFM si sia probabilmente verificato un equivoco circa la data esatta in cui la stessa notifica abbia avuto luogo; ovvero che, nonostante l'avviso di notifica e di ricevuta da lui sottoscritto porti la data del 29 novembre 2011, il richiedente è convinto che la notifica sia avvenuta il 30 novembre 2011; che egli ricorderebbe di essersi recato presso gli Uffici di SOS Ticino per redigere la lettera di richiesta degli atti in vista di un eventuale ricorso subito dopo la consegna della decisione e che detta lettera recherebbe proprio la data del 30 novembre 2011; che anche l'operatore sociale che ha aiutato l'interessato a redigere tale lettera asserirebbe che l'istante si sarebbe recato presso gli Uffici di SOS Ticino il giorno stesso in cui gli è stata consegnata la decisione; che, contattato in seguito dall'interessato, il responsabile del Servizio asilo della Sezione della popolazione che ha notificato la decisione non sarebbe stato in grado di ricordare se si trattasse del 29 oppure del 30 novembre 2011, non potendo escludere che il timbro impresso sull'attestazione di notifica non fosse stato aggiornato; che vi sarebbero pertanto una serie d'indizi che lascerebbero presumere che, in realtà, la decisione sia stata notificata il 30 novembre 2011; che quindi il ritardo nell'inoltro del ricorso non sarebbe da ricondurre a un errore del richiedente e la domanda di riesame sarebbe perciò giustificata; che inoltre il richiedente contesta, nella sua domanda di riesame, quanto asserito dall'UFM nella decisione dell'11 novembre 2011 in merito all'inverosimiglianza del racconto dell'interessato e all'infondatezza del suo timore di essere sottoposto a misure persecutorie da parte delle autorità sri lankesi, ribadendo così quanto esposto nel suo ricorso, dichiarato inammissibile, del 30 dicembre 2011; che in particolare l'UFM avrebbe, a torto, ritenuto poco plausibile il racconto dell'interessato in merito al suo arresto da parte dell'esercito sri lankese, al successivo periodo di prigionia e alla sua liberazione tramite l'aiuto dello zio; che a questo riguardo, il fatto che egli non abbia saputo specificare esattamente dove sia stato detenuto e come avrebbe fatto lo zio a liberarlo non comprometterebbe la verosimiglianza del racconto; che infatti, dopo un periodo di detenzione di un anno e mezzo, durante il quale sarebbe stato peraltro maltrattato, non sarebbe per nulla illogico, contrariamene a quanto sostenuto dal summenzionato Ufficio, che il richiedente non abbia investito tutte le sue rimanenti energie nella ricerca dei dettagli concernenti le circostanze della sua liberazione, tanto più che dal momento della liberazione all'espatrio sarebbe trascorsa solo una settimana, dedicata logicamente alla preparazione del viaggio piuttosto che all'esplorazione dei particolari concernenti la sua avvenuta scarcerazione; che, inoltre, il fatto che il richiedente possa essere considerato dalla autorità sri lankesi come una persona di nessun rilievo all'interno dell'LTTE non intaccherebbe la verosimiglianza del suo racconto; che infine, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'interessato ribadisce che il rinvio nella ragione di Vanni non sarebbe al momento ragionevolmente esigibile e che l'alternativa di dimora interna, individuata dall'UFM nella città di Vavunya, dove risiederebbe lo zio del richiedente, non sarebbe una soluzione praticabile in quanto in questa città il ricorrente non disporrebbe, all'infuori dello zio, di alcuna rete famigliare; che, con la sua decisione del 24 febbraio 2012, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che la domanda di riesame presentata dall'interessato sarebbe priva di nuovi elementi di cui l'autorità non fosse già a conoscenza e che sarebbe stata inoltrata al solo scopo di ovviare alla mancata tempestività del ricorso contro la decisione dell'11 novembre 2011; che, in merito ai motivi della domanda d'asilo, detta autorità ribadisce che il richiedente non presenta il profilo di membro del LTTE che potrebbe interessare alle autorità sri lankesi e che quest'ultime sarebbero a conoscenza del fatto che persone di etnia tamil sarebbero state obbligate a collaborare con questo movimento e che attualmente non sarebbero più ricercate dalle autorità; circa l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ribadisce l'inesigibilità del rinvio verso la regione di Vanni, confermando tuttavia la valida alternativa di dimora interna, identificata nella città di Vavunya, dove il richiedente potrebbe contare sulla presenza dello zio; che inoltre il richiedente sarebbe giovane e sano, avrebbe sempre vissuto in Sri Lanka, avrebbe un'esperienza lavorativa come contadino e una solida formazione scolastica; che pertanto il rinvio verso il paese sarebbe da considerarsi ragionevolmente esigibile; che, di conseguenza, l'UFM ha disposto la non entrata nel merito della domanda di riesame, la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione dell'11 novembre 2011; ha condannato il richiedente al pagamento dell'emolumento di CHF 600.- e disposto che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo; che, nel ricorso, il ricorrente ha ribadito che il giorno in cui gli è stata notificata la decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 fosse il 30 novembre 2011 e non, come risultato successivamente, il 29 novembre 2011; che, d'altronde, egli non avrebbe ricevuto una copia dell'avviso di notifica; che non sarebbe in seguito stato possibile appurare se il giorno in cui gli è stata notificata la decisione fosse effettivamente il 29 novembre 2011; che non sarebbe tuttavia nemmeno possibile escludere che il timbro recante la data del 29 novembre 2011, apposto sull'avviso di notifica, non fosse stato aggiornato; che inoltre l'insorgente, tramite i mezzi di prova allegati al ricorso, pretende di dimostrare il fatto di essere effettivamente sospettato, nel suo Paese, di appartenere all'organizzazione LTTE; che, in aggiunta, da questi documenti risulterebbe che lo zio sarebbe stato visto corrompere un sergente per ottenere la liberazione del nipote; che, per giunta, come si evincerebbe dalla busta di spedizione, il ricorrente avrebbe ricevuto tali documenti successivamente alla decisione impugnata e sarebbe per questo motivo che li avrebbe inoltrati solamente in sede di ricorso; che in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha altresì richiesto la restituzione dell'effetto sospensivo e ha, infine secondo il senso, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un diritto, derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 e 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a che una decisione venga riconsiderata, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso (DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pagg. 97 segg. con relativi riferimenti); che l'autorità amministrativa è tenuta a esaminare una domanda di riesame unicamente a certe condizioni; che tale è il caso secondo la giurisprudenza e la dottrina quando il ricorrente invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA (segnatamente un'irregolarità nell'ambito della procedura che ha condotto all'emissione della prima decisione o dei fatti rispettivamente dei mezzi di prova importanti dei quali il ricorrente non era a conoscenza durante la precedente procedura o dei quali non poteva prevalersi e non aveva motivi per prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b e riferimenti ivi citati; cfr. anche le sentenze del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1 e 2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. infine le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4447/2008 e C-3061/2009 precitate, ibidem); che l'autorità deve verificare se le condizioni che impongono l'entrata nel merito della domanda di riesame sono soddisfatte (DTF 109 Ib 246 consid. 4a); che con la decisione del 24 febbraio 2012 l'UFM non è entrato nel merito della domanda di riesame; che, in casu, questo Tribunale si limita ad accertare se a giusto titolo l'UFM non è entrato nel merito della domanda di riesame; che va avantutto osservato che nell'ambito del procedimento di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito su una domanda di riesame il ricorrente può dolersi esclusivamente del fatto che sarebbe stata negata, a torto, la sussistenza delle condizioni per l'entrata nel merito, quand'anche, nel quadro della motivazione della decisione, siano stati analizzati degli argomenti attenenti più al merito della causa (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D.84/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 1.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 2.164, pag. 78); che il ricorrente conclude, tra l'altro, che gli atti siano restituiti all'UFM affinchè si pronunci sulla domanda di riesame; che, nell'ambito della sua domanda di riesame, l'interessato non allega una rilevante modifica delle circostanze dopo la prima decisione né invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA; che egli in sostanza fa piuttosto valere che il suo racconto sarebbe verosimile, che in caso di ritorno verrebbe arrestato e che l'allontanamento sarebbe inesigibile; che questi argomenti avrebbero potuto o dovuto essere sollevati al più tardi in sede di ricorso, fosse risultato questo tempestivo; che quo all'intempestività del ricorso, l'asserzione secondo cui ci potrebbe essere stato un errore da parte dell'autorità che ha apposto il timbro con la data sull'avviso di notifica, oltre che apparire in caso molto ipotetica, non porta questo Tribunale a poterla ritenere attendibile; che certo, inoltrando un ricorso all'ultimo giorno del termine, il rischio che, nell'incertezza, questo possa risultare poi intempestivo, deve essere preso in conto; che non di meno il ricorrente, intenzionato a proporre il gravame, aveva il termine di trenta giorni per accertarsi sul momento in cui avrebbe ricevuto la decisione; che agendo, non senza una certa imprudenza, senza previe verifiche, in caso di intempestività, deve sopportare la conseguenza; che ciò a maggior ragione proprio perché recatosi dal rappresentante in seguito alla notifica della decisione per redigere la lettera di richiesta degli atti in vista di un eventuale ricorso, sarebbe stato compito di questo verificare avantutto la data di ricezione; che, sia come sia, non può essere ovviato alla mancata tempestività di un ricorso tramite una procedura di riesame e i motivi che avrebbero potuto essere fatti valere durante la procedura ordinaria non possono essere invocati quali motivi di riesame (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 24 consid. 5b), non essendo la domanda di riesame un rimedio con scopo di rimettere continuamente in questione decisioni passate in giudicato (cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata e la sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1); che, in altre parole, essendo manifestamente stata inoltrata la domanda di riesame per ovviare a un termine di ricorso andato deserto, non avendovi intravvisto il ricorrente, rispettivamente il rappresentante, con ogni probabilità nemmeno gli estremi per formulare una domanda di restituzione dei termini, l'UFM a giusto titolo non è entrato nel merito della domanda di riesame (cfr. anche GICRA 2000 nr. 24); che per le ragioni summenzionate, ovvero che il Tribunale si limita ad accertare se giustamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda di riesame, i mezzi di prova allegati il ricorso non possono condurre questo Tribunale a una nuova valutazione di causa; che per abbondanza e non di meno, dall'esame effettuato dall'autorità inferiore nella decisione di riesame, quo alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, risulta l'inesigibilità del rinvio dell'interessato verso la regione di Vanni, individuando tuttavia nella città di Vavuniya, dove risiede lo zio dell'interessato, una valida alternativa di soggiorno interna; che nell'evenienza concreta questo Tribunale non ha elementi ravvisabili dalle carte processuali per cui doversi distanziare dall'apprezzamento fatto dall'autorità inferiore; che difatti l'esecuzione dell'allontanamento verso regione di Vanni è tuttora da ritenersi inesigibile e per una persona proveniente da questo territorio occorre verificare, come l'UFM ha giustamente fatto nel caso in narrativa, se sussiste un'alternativa di soggiorno interna (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 13.2.2.3 destinata a pubblicazione); che nella regione di Vanni è inclusa anche la parte nord del distretto di Vavuniya, non invece la città di Vavuniya (cfr. ibidem, consid. 13.2.2.1); che quindi ritenendo che lo zio abita nella città di Vavunya, ovvero all'infuori della regione di Vanni, l'esecuzione dell'allontanamento è stata ritenuta a ragione esigibile dall'autorità inferiore; che quindi il Tribunale conferma l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a questo riguardo anche GICRA 1995 n. 9 consid. 7f); che, nel caso in disamina, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, come anche quella d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: