Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1644/2023 Sentenza del 28 marzo 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 marzo 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) gennaio 2023, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 30 gennaio 2023, da cui si evince che al richiedente sono state prelevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...), ed in medesima data egli ha ivi presentato una domanda d'asilo, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) febbraio 2023 da parte della SEM all'autorità croata preposta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il verbale del colloquio Dublino del (...) febbraio 2023 dell'interessato, nell'ambito del quale egli ha presentato copia della sua taskara e del suo passaporto, depositati agli atti della SEM, il messaggio elettronico dell'autorità competente elvetica alla sua omologa croata del 15 marzo 2023, ove ha comunicato che poiché da parte della Croazia non è giunta alcuna risposta entro i termini normativi, la Svizzera considera il predetto Paese quale Stato membro responsabile per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, a partire dal 18 febbraio 2023, la decisione della SEM del 15 marzo 2023, notificata il 17 marzo 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-23/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura, nonché l'osservazione di assenza dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, la sottoscrizione, il 17 marzo 2023, da parte dell'allora rappresentante legale dell'insorgente della cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura datata 31 gennaio 2023, la documentazione medica all'incarto, il ricorso datato 20 marzo 2023 (ma secondo l'invio postale inoltrato il 23 marzo 2023, cfr. busta dell'invio postale raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ove, secondo il senso, il ricorrente ha avversato la predetta decisione dell'autorità inferiore, opponendosi al suo trasferimento in Croazia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che nella presente disamina, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che per i motivi che seguono ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale in una lingua ufficiale svizzera; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dall'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è in principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, essendo rilevato per queste ultime due disposizioni che anche se l'atto ricorsuale non contiene delle conclusioni esplicite, le stesse risultano evincibili alla lettura del medesimo; che per questo motivo, ed in quanto manifestamente infondato, come si vedrà di seguito, il Tribunale si esime in specie dall'accordare un breve termine suppletorio all'insorgente per rimediare a tali condizioni ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato, che al ricorrente erano state prelevate le impronte digitali, come pure era stata registrata la sua domanda d'asilo in Croazia il (...) (cfr. n. 8/1 e 9/1), che sulla scorta delle predette circostanze, il (...) febbraio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità croate, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5); che non avendo risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, a ragione la SEM ha ritenuto la Croazia competente, di principio, per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento dell'insorgente ai sensi dell'art. 25 par. 2 RD III (cfr. anche il messaggio elettronico trasmesso alla Croazia in data 15 marzo 2023, n. 19/1 e 20/5), che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese, che innanzitutto, l'insorgente nel corso del colloquio Dublino, ha contestato di aver chiesto asilo in Croazia, come pure ha riferito sia in tale ambito che in quello ricorsuale, come le autorità di polizia croate, lo avrebbero obbligato al prelevamento delle sue impronte digitali; che nel suo gravame, egli ritiene come tale comportamento delle autorità croate violerebbe il principio della sua libertà personale; che altresì nel corso del colloquio Dublino, egli ha affermato come la sua destinazione finale sarebbe stata la Svizzera e non la Croazia; che peraltro nel suddetto Paese gli avrebbero riferito come il prelevamento delle impronte digitali non riguardasse il RD III, ma che gli avrebbe permesso di andarsene; che inoltre le autorità croate gli avrebbero rilasciato un foglio di via, che le precitate asserzioni dell'insorgente, risultano essere ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e non sono pertanto atte in alcun modo a mutare la succitata conclusione, che si rammenta difatti all'insorgente come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1); che al contrario, tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che altresì, in merito all'obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che inoltre, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Croazia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000; cfr. per la giurisprudenza costante del Tribunale in materia fra le tante le sentenze F-1209/2023 del 20 marzo 2023 consid. 6 con riferimenti citati, E-5883/2022 del 15 marzo 2023 consid. 6), che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nel suo colloquio Dublino, il ricorrente ha affermato come in Croazia le autorità di polizia croate, allorché lo avrebbero fermato al confine, lo avrebbero maltrattato, insultato, nonché preso a calci e pugni; che inoltre lo avrebbero pure colpito con un bastone nonché trattato illegalmente buttandolo fuori dalla questura e lui sarebbe dovuto andare a dormire in un cimitero (cfr. n. 17/3), che anche nell'ambito del suo ricorso egli sostiene come la polizia croata lo avrebbe maltrattato, nonché allega di avere timore che ciò avvenga nuovamente nel caso di un suo ritorno in Croazia; che in tal senso, un suo rinvio forzato nel predetto Paese, sarebbe da intendere come una violazione delle normative in vigore in relazione ai diritti umani, che tali asserti dell'insorgente, non risultano in alcun modo supportati da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza, per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti; che peraltro, i fatti descritti così genericamente dall'insorgente, per una mancanza d'intensità sufficiente, anche fossero ritenuti verosimili, non risultano essere costitutivi di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU; che altresì non risulta alcun indizio concreto per ritenere che egli subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia nell'ambito di un trasferimento Dublino a B._______, che inoltre al ricorrente resta sempre aperta la possibilità - ciò che non risulta dalle sue dichiarazioni che ne abbia usufruito in passato, essendo peraltro sottolineato come egli sia rimasto soltanto un giorno su territorio croato (cfr. n. 17/3) - di indirizzarsi al sistema di giustizia funzionante presente in Croazia, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che peraltro il ricorrente non ha apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che egli neppure ha allegato o apportato alcun indizio fondato che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti, che in tal senso, le ricerche che il governo croato starebbe svolgendo nei suoi confronti, così come allegato genericamente soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, non sono atte in alcun modo a ribaltare le predette conclusioni, che da ultimo, il ricorrente si prevale nel suo gravame del suo stato di salute che egli definisce "psicologicamente completamente danneggiato" nonché allega di essere una persona malata necessitante di trattamento, per opporsi al suo rinvio in Croazia, che a tal proposito, nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha riferito di stare bene di salute, ma che avrebbe un'allergia e gli pruderebbe tutto il corpo, problematica per la quale starebbe assumendo dei medicinali datigli al centro; che egli avrebbe inoltre la pancia gonfia e si dimenticherebbe facilmente di tutto (cfr. n. 17/3); che tuttavia dagli atti all'inserto, si rileva come egli sia stato visitato in due occasioni dal medico, nel corso del quale gli è stato prescritto unicamente un trattamento contro la scabbia (cfr. n. 25/2 e 26/2); che in tali ambiti altre patologie - in particolare che interesserebbero lo spettro psicologico e psichiatrico - non sono quindi state osservate dai medici né allegate dall'insorgente, che visto quanto sopra, non si evincono quindi agli atti, dei problemi medici di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le affezioni del ricorrente classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che in merito non risulta inoltre inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6), che pertanto la SEM non ha violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) e delle direttive procedura e accoglienza, che tenuto conto di quanto sopra, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che inoltre la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1) in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari