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D-1460/2019

D-1460/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 17 aprile 2020.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 17 aprile 2020.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1460/2019 Sentenza del 12 maggio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...) Ucraina, patrocinato dal MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza,Bucofras - Consultation juridique pour étrangers, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 febbraio 2019. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 gennaio 2019, i verbali d'audizione del 23 gennaio 2019 (di seguito: verbale 1) e dell'8 febbraio 2019 (di seguito: verbale 2), la documentazione a sostegno della sua domanda d'asilo versata agli atti nel corso della procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 febbraio 2019, notificata in medesima data (cfr. risultanze processuali; atto A21/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il gravame del 25 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 marzo 2019), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili, la documentazione in lingua straniera prodotta dal ricorrente a sostegno della propria impugnativa, fra cui figurano in particolare: un articolo in lingua francese del 7 gennaio 2015 estratto dal sito web "slate.fr", concernente il fenomeno del razzismo in Ucraina; un articolo in lingua inglese del 27 giugno 2017 estratto dal sito web "maroccoworldnews.com", concernente l'uccisione di uno studente marocchino in Ucraina; un articolo in lingua inglese dell'8 agosto 2013 estratto dal sito web "france24.com", concernente le discriminazioni razziali con le quali gli studenti di origine africana sarebbero confrontati in Ucraina; un articolo in lingua inglese del 1° gennaio 2012 estratto dal sito web "france24.com", concernente i propositi rivolti da un giornale ucraino nei confronti di stranieri di etnia africana e araba in Ucraina; un articolo in lingua inglese del 15 ottobre 2018 estratto dal sito web "atlanticcouncil.org", concernente l'estrema destra e i fenomeni di razzismo e antisemitismo in Ucraina; un estratto dal sito web "wikipedia.org" concernente le problematiche di razzismo e discriminazioni etniche esistenti in Ucraina; la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 27 marzo 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto del 2 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 3 luglio 2019), redatto in lingua tedesca, con il quale il ricorrente ha anzitutto postulato l'assegnazione di un patrocinatore d'ufficio - allegandovi un certificato del Cantone di D._______ dal quale risulta che il medesimo non disporrebbe di alcuna entrata finanziaria e che sarebbe a carico della pubblica assistenza - oltre ad attirare l'attenzione del Tribunale su svariati indirizzi web riconducenti a materiale audiovisivo caricato in rete e, a suo dire, avvalorante la propria versione dei fatti, lo scritto del 1° ottobre 2019 redatto in lingua francese (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 4 ottobre 2019) con cui "Bucofras - consultation juridique pour étrangers", nella persona dell'MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, è intervenuta in nome e per conto dell'insorgente versando agli atti aggiuntiva documentazione probatoria redatta in lingua inglese, e demandando nel contempo di essere nominato quale legale d'ufficio dell'interessato nonché richiedendo lo svolgimento della procedura in lingua tedesca o francese; che la documentazione in parola è segnatamente composta da: una copia di una lettera minatoria redatta in lingua straniera, accompagnata da una traduzione in lingua inglese; un estratto dal sito web "wikipedia.org" concernente le problematiche di razzismo e discriminazioni etniche esistenti in Ucraina; un articolo in lingua inglese di Human Rights Watch dell'8 agosto 2019, concernente la condanna da parte delle autorità giudiziarie ucraine di un'emittente televisiva che avrebbe a torto definito neo-nazi il gruppo di estrema destra denominato "C14"; lo scritto del 6 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 10 febbraio 2020) con cui l'interessato ha sollecitato una presa di posizione del Tribunale in merito al succitato scritto del 1° ottobre 2019, la decisione incidentale del 13 febbraio 2020, con la quale il Tribunale ha stabilito lo svolgimento del procedimento in lingua italiana ed ha invitato il ricorrente a presentare la traduzione in una lingua ufficiale svizzera dei documenti prodotti in lingua straniera, lo scritto del ricorrente del 25 febbraio 2020, per il tramite del quale ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, presentando la traduzione della documentazione precedentemente versata agli atti in lingua straniera, la quale si compone di: un articolo estratto dal sito web "segodnya.ua", concernente l'esito di un sondaggio effettuato in Ucraina in merito alla questione delle discriminazioni etniche; un articolo estratto dal sito web "arab.com.ua", concernente crimini a sfondo razziale perpetrati in Ucraina nel 2015; un articolo estratto dal sito web "ucraina.ru", concernente le discriminazioni con le quali i cittadini stranieri sarebbero confrontati in Ucraina; un articolo estratto dal sito web "sheffield.ac.uk", concernente un asserito studio condotto dall'università di Harvard al fine di determinare i Paesi con la più alta incidenza di episodi a sfondo razziale, la decisione incidentale del Tribunale del 27 marzo 2020, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, ed invitava il ricorrente a versare, entro il 21 aprile 2020, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, la missiva dell'8 (recte 9) aprile 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2020), per il tramite della quale il ricorrente ha postulato una riconsiderazione della succitata decisione incidentale, sulla scorta di un certificato medico riguardante il suo stato di salute, l'ulteriore decisione incidentale del Tribunale del 16 aprile 2020, che respingeva la domanda di riconsiderazione e confermava integralmente la decisione incidentale del 27 marzo 2020, il pagamento dell'anticipo richiesto, tempestivamente versato dal richiedente il 17 aprile 2020 (cfr. risultanze processuali), lo scritto non datato con cui il richiedente ha trasmesso alla SEM una lettera di referenze del 7 aprile 2020 (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in ragione degli episodi di razzismo con i quali egli e i suoi famigliari sarebbero costantemente confrontati nel Paese di provenienza; che in particolare egli sarebbe stato vittima nel 2017 di un'aggressione a sfondo razziale, perpetrata da non meglio precisati individui legati ad una persona residente nel suo quartiere (cfr. A14/15, pag. 10, D61; memoriale ricorsuale, pag. 2); che vieppiù, egli sarebbe stato bersaglio, negli anni, di numerosi messaggi intimidatori (cfr. verbale 2, pag. 6, D39), che oltretutto, dal 2018 gli episodi di discriminazione etnica avrebbero cominciato ad interessare anche i figli del richiedente, i quali sarebbero stati segnatamente oggetti di commenti a sfondo razziale (cfr. verbale 2, pag. 6-7, D39), che nella querelata decisione, la SEM ha concluso quanto all'irrilevanza dei motivi di asilo addotti dall'interessato, che il medesimo si sarebbe rivolto alle autorità ucraine in più occasioni, e che queste avrebbero dimostrato le loro buone intenzioni nello svolgimento del loro dovere prestando ascolto all'insorgente e registrandone le denunce; che del resto, essendo state quest'ultime sporte contro ignoti, sarebbe comprensibile che le stesse non abbiano avuto concreto seguito, che oltretutto, la mancanza di fiducia nelle autorità ucraine - che avrebbe condotto l'insorgente a rinunciare dall'informarsi in merito ad una possibile apertura di un'indagine dopo l'aggressione subita nel 2017 non sarebbe sufficiente per determinare la loro intenzione a non tutelare i suoi diritti; che ad ogni modo, tali problematiche non renderebbero l'esistenza nel Paese di provenienza, impossibile od insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che a mente dell'autorità in parola, anche per quanto riguarda le discriminazioni patite dai figli di A._______ in ambito scolastico, egli avrebbe intrapreso i passi necessari ad ottenere giustizia, che nello specifico egli avrebbe iscritto la figlia ad un istituto scolastico diverso, oltre a redigere una lettera di protesta all'attenzione di quello del figlio; che in quest'ultimo caso, non vi sarebbero elementi concreti che lascino presupporre l'assenza di provvedimenti interni da parte degli organi direttivi; che d'altro canto, egli stesso avrebbe riferito della possibilità di adire un'istanza superiore per il caso in cui non fosse stato dato seguito al suo scritto, cosa che però si sarebbe astenuto dal fare, che infine, la copia del certificato di conversione alla confessione islamica relativo alla moglie, non sarebbe suscettibile di aggiungere elementi rilevanti nel contesto delle persecuzioni addotte, che nella propria impugnativa il richiedente l'asilo avversa le considerazioni dell'autorità inferiore, che a mente del richiedente, le autorità ucraine non offrirebbero adeguata protezione contro gli atti in parola; che oltre alle denunce contro ignoti, egli avrebbe fornito indizi e sospetti circa un preciso individuo senza che tuttavia l'autorità conducesse indagini a suo carico (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, pag. 4), che tale inefficacia si spiegherebbe con l'asserita volontà delle autorità ucraine di non proteggere le persone di colore (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4); che a tal proposito, gli episodi di razzismo sarebbero la norma in Ucraina, così come comprovato da quanto accaduto ad un amico del ricorrente, dalle discriminazioni subite dai figli in ambito scolastico, oltreché dagli articoli di giornale prodotti con il ricorso (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che oltretutto, è d'uopo rammentare che secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione; che l'assenza di protezione deve estendersi all'insieme del territorio dello stato d'origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati); che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d'asilo, si rende ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di ottenere in patria un'appropriata protezione, se del caso anche nell'ambito di un'alternativa di rifugio in un'altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2), che nella presente procedura siffatte condizioni non risultano ossequiate, che anzitutto l'interessato si è rivolto alle autorità in più occasioni segnalando l'accaduto (cfr. verbale 2, pag. 10, D64) e che queste si sono adoperate per chiarire e formalizzare le allegazioni del richiedente (cfr. verbale 2, pag. 9, D58), che ad ogni modo, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, l'insorgente ha sporto denuncia contro ignoti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4); che oltremodo, i sospetti da lui esposti alle preposte autorità ucraine circa il possibile autore delle persecuzioni, si riducevano a mere affermazioni di parte; che in tal senso, egli ha riferito di ritenere colpevole un non meglio precisato individuo a suo dire residente nello stesso quartiere in ragione del fatto che questi oltre ad essere preceduto dalla reputazione di essere razzista, gli avrebbe rivolto sguardi ostili (cfr. verbale 2, pag. 9, D58-D63), che così stando le cose, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame, nulla permette di concludere nella fattispecie in esame, ad un'incapacità o ad un rifiuto da parte delle forze di polizia nell'adempiere i propri compiti, che conseguentemente, nulla osta a che l'insorgente si rifaccia nuovamente alla protezione statale una volta rimpatriato, che per il resto, il Tribunale rileva che anche gli asseriti episodi di discriminazione razziale che avrebbero coinvolto i figli del ricorrente in ambito scolastico, sono in casu irrilevanti ex art. 3 Lasi, che difatti, indipendentemente dalla possibilità di adire la protezione delle autorità nel Paese di origine anche riguardo a tali problematiche - la cui questione può qui rimanere inevasa i commenti dei quali sarebbero stati vittime, non raggiungono un grado di intensità tale da giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato, che è quindi a giusto titolo che la SEM ha respinto la domanda d'asilo e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prima istanza, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in particolare, nella decisione avversata l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento, oltre a negare la sussistenza di elementi permettenti di concludere all'esistenza di un rischio per il ricorrente di essere esposto concretamente ad una pena o un trattamento contrario all'art. 3 CEDU in caso di ritorno nel proprio Paese, che nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto; che a suo dire, tenuto conto delle problematiche narrate, il suo ritorno in Ucraina lo esporrebbe ad un trattamento non conforme alla norma di diritto internazionale di cui sopra (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5); che oltretutto, le problematiche esposte avrebbero altresì deteriorato il suo stato di salute, tanto ch'egli soffrirebbe di stress post-traumatico (cfr. scritto dell'8 aprile 2020 con, ivi allegato, il certificato medico del 24 marzo 2020) oltreché essere afflitto da incurabile balbuzie (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2), che ne conseguirebbe che un allontanamento dell'insorgente non sarebbe da considerarsi ragionevolmente esigibile, che tuttavia, anche a mente del Tribunale non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ucraina, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui lo scrivente Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Ucraina ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che ne consegue che l'allontanamento del ricorrente sia da considerare ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che nella fattispecie concreta, dagli elementi presenti agli atti, nonché dalle dichiarazioni dell'insorgente, lo stato di salute di quest'ultimo non parrebbe presentare, carenze di una gravità tale da cagionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo ritorno in Ucraina, che ad ogni modo, è assodato che l'Ucraina disponga di un sistema sanitario in grado di fornire cure adeguate al trattamento di patologie psichiche del tipo di quella lamentata dal ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-6860/2015 del 16 febbraio 2018 consid. 8.5.3); che d'altra parte egli medesimo riconosce tale aspetto (cfr. scritto dell'8 aprile 2020, pag. 2), che vieppiù, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare in numerose occasioni che nonostante le carenze del suo sistema sanitario, soprattutto per quanto riguarda la copertura assicurativa, l'Ucraina dispone di strutture in grado di curare i disturbi addotti dall'interessato e di garantirgli le cure di base di cui necessita (cfr. sentenze del Tribunale E-2812/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 5.5 e E-6860/2015 del 16 febbraio 2018 consid. 8.6), che inoltre, quo alla situazione personale del richiedente, nulla permette di dubitare che si reintegrerà senza particolari problemi in Ucraina; che egli è giovane, è medico chirurgo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 1) e che disponeva di un buon impiego in Patria (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 4); che oltre a ciò, moglie e figli del ricorrente sono tutt'oggi residenti in Ucraina (cfr. verbale 2, pag. 3, D18), che da ultimo, nonostante i persistenti conflitti in alcune regioni ucraine, non si può concludere che in tale Paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. decisione del Tribunale D-665/2020 del 19 febbraio 2020), che pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 17 aprile 2020, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 17 aprile 2020.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: