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D-1299/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-23 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 febbraio 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte IV D-1299/2022

S e n t e n z a d e l 1 9 s e t t e m b r e 2 0 2 4 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 febbraio 2022 / N (…).

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Fatti: A. A._______, cittadino afghano dichiaratosi minorenne, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. atto della Segrete- ria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/3). B. In data 23 novembre 2021 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell’ambito di una prima audizione (PA RMNA) in presenza della sua rappresentante legale (cfr. atto della SEM n. 14/12). C. Il 13 dicembre 2021, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle dichiarazioni relative alla minore età, l’autorità inferiore ha incaricato il (…) ([…]) di effettuare una perizia medico-legale al fine di determinare l’effettiva età del richiedente (cfr. atto della SEM n. 18/2). D. Il 24 dicembre 2021, il (…) ha trasmesso alla SEM le conclusioni della pro- pria perizia medico-legale la quale è giunta alla conclusione che l’età media dell’interessato sarebbe situata tra i 16 e i 18 anni e la sua età minima sarebbe di 15.6 anni. Di conseguenza, sarebbe possibile che egli abbia meno di 18 anni e la data di nascita da lui dichiarata, ovvero il (…), è pos- sibile secondo gli esperti (cfr. atto della SEM n. 23/10). E. Il 14 febbraio 2022 l’interessato è stato sentito sui motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione ex art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto della SEM n. 30/8). F. Nelle audizioni da lui sostenute, il summenzionato ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere un cittadino afgano di etnia pashtun originario del villaggio di B._______, distretto C._______, provincia di D._______. Il padre dell’interessato avrebbe lavorato quale venditore di le- gna da combustione, fornendola anche a un ospedale governativo. A causa di tale attività, sarebbe entrato nel mirino dei Talebani, i quali gli avrebbero intimato di interrompere immediatamente il suo lavoro. Le minacce che sa- rebbero state rivolte al padre, avrebbero spinto la famiglia, compreso il ri- chiedente, a trasferirsi nella città di D._______ dove il genitore avrebbe comunque continuato a svolgere la stessa attività. In seguito, i Talebani

D-1299/2022 Pagina 3 avrebbero nuovamente minacciato il padre, presentandosi in un’occasione presso l’abitazione della famiglia, con l’intento di sequestrarlo. L’interes- sato, opponendosi al tentativo di rapimento, sarebbe stato picchiato dai Talebani, perdendo successivamente i sensi. Successivamente il padre dopo che è rientrato presso l’abitazione famigliare a seguito del sequestro, avrebbe consigliato al figlio di lasciare l’Afghanistan, ciò che sarebbe av- venuto due mesi dopo. L’interessato avrebbe lasciato illegalmente il suo Paese, espatriando verso l’Iran. Egli ha inoltre riferito di aver saputo dal genitore, pochi giorni prima dell’audizione sui motivi d’asilo, che il motivo della sua partenza sarebbe legato ad una richiesta dei Talebani di conse- gnarlo a loro. L’interessato, a sostegno della propria domanda, ha versato agli atti la fo- tocopia di una fotografia ritraente un documento attestante la transazione bancaria di pagamento delle imposte da parte del padre al Governo afgano (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: MdP] 1). G. Per il tramite del suo parere del 22 febbraio 2022 (cfr. atto della SEM

n. 34/3), il richiedente ha inoltrato le sue osservazioni al progetto di deci- sione dell’autorità inferiore del 21 febbraio 2022 (cfr. atto della SEM

n. 33/7). H. Con decisione della SEM del 23 febbraio 2022, notificata il giorno stesso (cfr. atto della SEM n. 38/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pro- nunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, gli ha con- cesso l’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento, attribuendolo al Canton E._______. I. Il 18 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 21 marzo 2022), l’insorgente si è aggravato con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione, chiedendo a titolo principale l’annullamento della stessa e il ri- conoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell’asilo. A titolo subordinato, il ricorrente ha invece postulato la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D-1299/2022 Pagina 4 Allegati al ricorso, sono stati presentati copia della procura e copia della decisione impugnata. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata del 23 febbraio 2022, e non avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo al- lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto del riconoscimento della

D-1299/2022 Pagina 5 qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298). 5. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto le allegazioni dell’inte- ressato come non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Secondo la sua valuta- zione non emergerebbe dagli atti elementi concreti che indichino che l’in- sorgente abbia subito personalmente misure persecutorie rilevanti prima del suo espatrio. Dapprima, l’autorità inferiore rileva che le percosse subite dal ricorrente in occasione del sequestro del padre non possono essere ritenute una misura persecutoria rilevante, in quanto si sarebbero verificate in un episodio isolato, durante il quale i Talebani, oltre a picchiarlo, non avrebbero detto o fatto altro nei suoi confronti, e l’interessato non avrebbe avuto ulteriori contatti diretti né in precedenza, né in seguito con loro. La SEM ritiene inoltre che non vi sarebbero indizi concreti che possano far ritenere che l’insorgente abbia un timore fondato di persecuzione riflessa a causa dell’attività lavorativa del padre. Infatti, il ricorrente non avrebbe mai vissuto personalmente episodi persecutori e ha dichiarato che ai suoi fami- gliari – padre incluso – non è occorso nulla di rilevante in seguito al proprio espatrio, sebbene essi abbiano continuato a vivere allo stesso indirizzo in cui risiedeva anche il richiedente. Altresì, ha valutato come il mezzo di prova presentato dall’insorgente non fornirebbe alcun elemento in tal senso. L’autorità inferiore ha considerato quali irrilevanti pure le dichiara- zioni in merito al timore di essere arruolato dai Talebani in caso di rientro in Afghanistan. Nel caso in parola l’autorità di prime ha concluso che il ri- corrente avrebbe fondato tali allegazioni unicamente da quanto riferitogli telefonicamente dal padre, pochi giorni prima della sua audizione sui motivi d’asilo, quando egli si trovava già in Svizzera. Infine, la SEM ha considerato che il parere espresso dal ricorrente sulla bozza di decisione non giustifi- cherebbe una modifica della decisione impugnata. Ha infatti valutato come il ricorrente non avrebbe minimamente menzionato durante la PA RMNA il suo timore relativo al rischio di reclutamento forzato da parte dei Talebani, nonostante in tale sede ha dichiarato di aver esposto compitamente i suoi motivi d’asilo e le ragioni che si opporrebbero al suo rimpatrio. Inoltre du- rante l’audizione sui motivi d’asilo, non avrebbe saputo fornire nemmeno una spiegazione plausibile sul perché non avesse ottenuto precedente- mente tali informazioni dal padre. Pertanto, la SEM ha considerato quali tardive allegazioni, nonché apprese da terze persone senza alcun riscontro diretto da parte dell’interessato, considerandole come non sufficiente- mente concrete alfine di stabilire l’esistenza di un timore fondato di perse- cuzione nei suoi confronti.

D-1299/2022 Pagina 6 5.2 Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente sostiene dapprima che la valutazione effettuata dall’autorità di prime cure sia frutto di un apprezza- mento incompleto e inesatto del profilo di rischio dell’interessato. A suo dire, la SEM avrebbe omesso di considerare adeguatamente dei fatti giuri- dicamente rilevanti che contribuirebbero a definire il suo profilo di rischio. Infatti, oltre alla circostanza di essersi opposto al prelevamento del padre, egli in primo luogo sarebbe stato oggetto di minacce di morte da parte dei Talebani, secondariamente sarebbe il maggiore dei fratelli e, da ultimo, a causa delle minacce, suo padre avrebbe dovuto interrompere la propria attività professionale. Vi sarebbe dunque una plausibile connessione di- retta tra le minacce al padre affinché abbandonasse la sua attività profes- sionale, la sua verosimile etichettatura nel novero di coloro che potrebbe essere ostili ai Talebani e l’individuazione personale del ricorrente come possibile oppositore, visto che si sarebbe ribellato al sequestro del geni- tore. Sarebbe dunque probabile che un eventuale reclutamento debba in- serirsi nella logica dei talebani, quale ultima possibilità per il ricorrente di redimersi e di dimostrare la propria lealtà (politico-religiosa). In caso con- trario, a suo dire, rischierebbe di essere ucciso da questi ultimi. Altresì, sostiene che il padre ha dovuto interrompere la propria attività a causa dei Talebani e che la numerosa famiglia è – temporaneamente – assistita unicamente dallo zio paterno che lavora quale contadino del vil- laggio. Egli contesta anche il fatto che non sarebbe capitato nulla di rile- vante a seguito dell’espatrio, in quanto, come già riferito in sede di audi- zione, il padre non riferirebbe nulla al figlio per non farlo preoccupare. Inol- tre, le comunicazioni con il suo Paese non sono sempre possibili e risulte- rebbe plausibile che l’interessato sia a conoscenza solamente di parte delle informazioni, le uniche che il padre deciderebbe di fornirgli. Per quanto attiene il mezzo di prova, egli afferma che lo stesso è stato prodotto al solo fine di dimostrare l’attività lavorativa del padre. Il ricorrente contesta anche la valutazione dalla SEM in merito al timore di reclutamento forzato da parte dei talebani. Egli contesta che l’autorità infe- riore avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione in quanto l’autorità inferiore avrebbe mutato – a seguito della ricezione del parere – la propria valutazione sulle sue allegazioni in sede di decisione. Con tale agire la SEM avrebbe omesso di fornire un esame corretto, com- pleto ed adeguato delle dichiarazioni dell’interessato ai sensi dell’art. 7 LAsi, rendendo di fatto difficile comprendere se l’autorità di prime cure con- testi le allegazioni perché ritenute non rilevanti o addirittura inverosimili (cfr. p.to 4, pag. 5 e seg. del ricorso).

D-1299/2022 Pagina 7 Egli sottolinea come le considerazioni espresse nella decisione impugnata, a seguito di quanto riportato nel parere (cfr. atto della SEM n. 34/3), renda difficile la comprensione. Non si comprenderebbe se l’autorità inferiore contesti le allegazioni perché ritenute non rilevanti o addirittura inverosimili. Con tale agire la SEM avrebbe omesso di fornire un esame corretto, com- pleto ed adeguato delle dichiarazioni dell’interessato ai sensi dell’art. 7 LAsi, rendendo di fatto difficile comprendere se l’autorità di prime cure con- testi le allegazioni perché ritenute non rilevanti o addirittura inverosimili (cfr. p.to 4, pag. 5 e seg. del ricorso). Parimenti egli sostiene che il suo profilo di rischio in quanto minorenne sa- rebbe considerevolmente elevato, a causa del cambiamento delle circo- stanze fattuali in Afghanistan. Infatti, con l’ascesa al potere dei Talebani, la fattispecie non rientrerebbe in una costellazione di una “persecuzione di terzi”, giacché questi ultimi ora hanno acquisito il potere di fatto e il pieno controllo di tutto il territorio del Paese, diventando l’autorità di governo. Per di più, vi sarebbe da chiedersi se la sua posizione non sia in una certa misura assimilabile a quella del renitente alla leva in uno stato nel quale la renitenza è interpretabile come una forma di opposizione politica. Egli per- tanto contesta la decisione della SEM quando considera che il suo rifiuto di unirsi ai talebani non sarebbe pertinente per la qualità di rifugiato e il fatto di aver rifiutato l’arruolamento imposto dai talebani, sarebbe da assi- milare ad un atto di opposizione all’ideologia dei Talebani. 6. 6.1 Dapprima il ricorrente ha proposto, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istruzione. Egli con- testa che l’autorità inferiore avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e l’obbligo di motivazione (cfr. supra consid. 5.2). 6.2 6.2.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

D-1299/2022 Pagina 8 6.2.2 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 6.2.3 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1) 6.3 Ora, la succitata argomentazione ricorsuale non può essere seguita. 6.4 La circostanza che l’autorità precitata abbia ritenuto le allegazioni dell’insorgente inverosimili, non rappresenta in alcun modo una violazione del principio inquisitorio da parte della SEM, ma discende da un apprezza- mento di tali evenienze da parte dell’autorità inferiore, quindi da una que- stione di merito. Dalla motivazione della decisione avversata, si desume chiaramente l’argomentazione effettuata dall’autorità di prime cure per giungere all’irrilevanza degli asserti dell’insorgente circa i suoi motivi d’asilo, anche e in particolare riguardo all’applicazione della giurisprudenza del Tribunale in materia di motivi d’asilo fondati su elementi venuti a cono- scenza del ricorrente attraverso terze persone (cfr. p.to II, pag. 5 della de- cisione impugnata). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio gravame, non si tratta di una modifica della valutazione delle alle- gazioni del ricorrente in sede di decisione finale, a seguito del suo parere sulla bozza di decisione dell’autorità di prime cure (cfr. atto della SEM

n. 34/3). Si tratta, piuttosto, di una motivazione ulteriore per cui la SEM ha ritenuto le allegazioni dell’interessato, oltre che irrilevanti, anche inverosi- mili in quanto presentate tardivamente dall’interessato. Pertanto, le ha giu- dicate non sufficientemente concrete per stabilire l’esistenza di un timore fondato di persecuzione. Inoltre, contrariamente a quanto postulato dal ri- corrente una violazione dell’obbligo di motivazione da parte dell’autorità in- feriore non è ravvisabile. A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha avuto la possibilità, di presentare un ricorso articolato contro la decisione avversata ciò che induce a concludere che l’interessato sia riuscito a crearsi un chiaro quadro della portata del provvedimento e ha potuto con- testare la suddetta con piena cognizione di causa così come richiesto dal

D-1299/2022 Pagina 9 diritto di essere sentito. Da ultimo, il fatto solo che l’autorità inferiore, fon- dandosi sulle dichiarazioni dell’insorgente, abbia valutato in modo diffe- rente il suo profilo rispetto a quanto invece dedotto da quest’ultimo, non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, ma piuttosto dall’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico. L’argomentazione del ricorrente è quindi da intendere piuttosto rivolta verso il merito del provvedimento avversato, ed in quanto tale verrà pertanto trattata di seguito (cfr. infra consid. 7 e segg.). Visto quanto precede, la conclusione proposta in subordine dal ricorrente, ovvero l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle al- legazioni, va respinta. 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende, nella sua definizione, un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È pertanto riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione per uno dei motivi previsti dall’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’inte- ressato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più

D-1299/2022 Pagina 10 fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve es- sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu- turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi- nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a te- mere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 con- sid. 2.5). 7.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.5 Il Tribunale ha ammesso l’esistenza di categorie di persone particolar- mente esposte a dei rischi di persecuzioni future nel caso di un loro ritorno in Afghanistan (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 consid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferi- mento]). Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani con- siderano, a torto o a ragione, vicine al governo o alla coalizione internazio- nale, o che sono sospettate di essere impregnate da valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana. Le persone che possiedono un tale profilo, rischiavano di essere vittime d’intimidazioni, di rapimenti o ancora di uccisioni, già prima dell’ascesa al potere dei talebani nell’agosto del 2021 (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; D-2487/2022 del 7 luglio 2022 consid. 8.2.1). Le constatazioni che precedono risultano ancora d’attualità alla luce della situazione vigente in Afghanistan (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 consid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, D-893/2023 del 1° maggio 2023 consid. 6.2, D-2415/2022 del 24 marzo 2023 consid. 10.2). Per quanto il livello di vio- lenza cieca nel Paese sia globalmente diminuito dalla presa di potere da parte dei talebani nell’agosto del 2021, tuttavia il comportamento futuro dei membri di tale gruppo rimane ancora all’ora attuale imprevedibile e vi è pertanto luogo di ammettere che i profili che prendevano di mira prima della loro ascesa al potere, possano ancora essere in modo generale esposti a maggiori rischi, tenuto conto delle capacità e del controllo territoriale

D-1299/2022 Pagina 11 accresciuti di questo attore. Numerose aggressioni contro delle persone appartenenti a gruppi a rischio sono difatti state documentate a partire dal mese di agosto 2021. Tuttavia le stesse non appaiono essere sistematiche o di natura uniforme (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 con- sid. 4.2.1, E-5415/2020 consid. 5.3, E-5415/2020 del 21 giugno 2023 con- sid. 5.3). Le persone che sono considerate come costituenti un bersaglio prioritario dai talebani, segnatamente coloro che occupavano dei posti stra- tegici nelle unità militari, di polizia e d’investigazione, così come i membri del potere giudiziario, presentano generalmente un rischio accresciuto di persecuzioni future in caso di un loro ritorno in Afghanistan. Deve tuttavia trattarsi di persone che si sono particolarmente esposte, al punto di attirare l’attenzione dei talebani in modo specifico su di loro. Trattandosi delle altre persone che adempiono tale profilo, occorre tenere conto nel quadro della valutazione individuale, tendente a determinare se esista un grado ragio- nevole di probabilità che il richiedente sia vittima di persecuzione, di altre circostanze che hanno un’incidenza sul rischio, quali la regione d’origine, il sesso, le inimicizie personali o ancora l’implicazione effettiva in conflitti lo- cali (cfr. sentenze del Tribunale E-3099/2023 del 26 luglio 2023 con- sid. 4.2.1; E-5415/2020 del 21 giugno 2023 consid. 5.3). 7.5.1 Per quanto concerne la rilevanza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 3 LAsi, occorre esaminare se le allegazioni adempiano o meno le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, rispetti- vamente se egli, nel caso di un ritorno in Afghanistan, possa temere di su- bire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo da parte dei talebani. 7.5.2 Dapprima, relativamente al timore dell’interessato di un possibile re- clutamento forzato da parte dei Talebani, giova osservare che l’insorgente non è più minorenne, pertanto un arruolamento futuro in questo senso non potrebbe essere qualificato quale illegittimo. In ogni caso, è stato attual- mente constato che con l’ascesa al potere i talebani non devono più ricor- rere ad arruolamenti coatti, specialmente di minorenni. Recenti rapporti re- lativi alla situazione attuale vigente in Afghanistan non fanno più riferimento a sistematici arruolamenti forza, evidenziando altresì che i talebani si con- centrerebbero piuttosto sul reclutamento di ex membri delle forze di sicu- rezza (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghani- stan: Fear of the Taliban, febbraio 2022, par. 6.11,, consultato il 17 settembre 2024; cfr. UN Security Council, Thir- teenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team sub- mitted pursuant to resolution 2611 (2021) concerning the Taliban and other

D-1299/2022 Pagina 12 associated individuals and entities constituting a threat to the peace stabi- lity and security of Afghanistan, 26 maggio 2022, par. 35,, consultato il 17 settembre 2024) Invero lo stato attuale delle informazioni relative alla strategia di reclutamento non è esaustivo e si può pertanto partire dal prin- cipio che non tutti gli episodi di violazione dei diritti umani siano stati comu- nicati. Ad ogni modo, sulla scorta delle informazioni attualmente a disposi- zione non si può più legittimamente parlare di un sistematico reclutamento forzato da parte dei talebani, come palesemente avveniva prima della loro ascesa al potere. Non si può quindi concludere in favore di un'elevata pro- babilità che il ricorrente possa essere oggetto di un possibile reclutamento futuro (cfr. sentenza del TAF D-3480/2021 del 10 agosto 2022 consid. 5.3.1). Tale conclusione non muta neppure alla luce dei rapporti citati dal ricorrente nel ricorso. 7.5.3 Inoltre, il Tribunale rileva, che dagli atti di causa non emergono indizi per i quali l’insorgente si trovi attualmente nel mirino dei talebani e possa per questo motivo essere punito in caso di un (ipotetico) ritorno in patria. Innanzitutto il ricorrente non presenta un particolare profilo di rischio. Dalle sue allegazioni non emerge infatti che egli possa essere considerato dai talebani come oppositore politico o religioso. Il richiedente non è stato at- tivo politicamente né si è particolarmente esposto in altro modo in ragione della sua famiglia, di caratteristiche personali o di attività svolte nei con- fronti dei talebani. Si evidenzia, infatti, che l’interessato non ha avuto alcun contatto diretto con i talebani prima dell’evento che lo ha condotto all’espa- trio (cfr. atto della SEM n. 14/12, p.to 7.02, pag. 9 e seg.). Altresì, l’episodio di violenza da lui subito a seguito del sequestro del padre, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, non può essere considerato una misura per- secutoria nei suoi confronti, tanto più che esso risulta essere un episodio isola e in tale occasione essi non avrebbero detto o fatto altro nei suoi con- fronti (cfr. atto della SEM n. 30/8, D21, pag. 4). Sia prima che dopo tale episodio, l’interessato non avrebbe avuto ulteriori contatti con i Talebani (cfr. atto della SEM n. 30/8, D21 e D24). A ciò si aggiunge che dagli atti non emergono sufficienti indizi che permet- terebbero di ritenere che il ricorrente rischierebbe di subire una persecu- zione riflessa da parte dei Talebani a causa dell’attività lavorativa svolta del padre. Egli ha infatti dichiarato che ai suoi familiari, i quali attualmente vi- vono ancora allo stesso indirizzo da lui dichiarato, non è successo nulla di rilevante dal suo espatrio e che suo padre attualmente sta bene (cfr. atto della SEM n. 30/8, D30 e segg., pag. 5).

D-1299/2022 Pagina 13 Infine, neppure i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda sono atti a modificare tale apprezzamento. 7.6 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia isolatamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricor- rente pregressa o futura secondo un’elevata probabilità, considerato inoltre che egli è divenuto, nel frattempo, maggiorenne. È dunque a giusto titolo che l’autorità di prima istanza non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato e non gli ha concesso l’asilo. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la de- cisione impugnata va confermata. 8. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 10. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-1299/2022 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

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