Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 La presente sentenza è indirizzata: al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- La presente sentenza è indirizzata: al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1251/2010 {T 0/2} Sentenza del 10 marzo 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, dichiaratosi nato il (...) ed apolide, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 gennaio 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, il rapporto della Polizia cantonale di B._______ del (...), i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 e del 22 febbraio 2010, la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 2 marzo 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato in Palestina da madre mongola e padre palestinese e di avervi vissuto fino all'età di sei anni, quando la compagna del padre - deceduto in guerra - lo avrebbe affidato ad un gruppo di commercianti di aquile, i quali lo avrebbero portato a C._______ (Mongolia), dove, al posto di trovare la madre, lo avrebbero lasciato in custodia di una famiglia di pastori e dove avrebbe vissuto e lavorato dal (...) al (...), che, per paura di essere picchiato dal padre della suddetta famiglia, l'interessato sarebbe scappato da C._______ e si sarebbe recato nella capitale mongola, dove avrebbe vissuto nei sotterranei e nella stazione di D._______ fino al (...), quando la polizia lo avrebbe portato in un istituto per bambini smarriti vicino a E._______, dove avrebbe frequentato la scuola ed atteso le indagini avviate dallo stesso centro per trovare sua madre; che dopo cinque mesi, avrebbe lasciato l'istituto a causa di discriminazioni subite da parte di altri bambini dovute al suo aspetto; che, in seguito, il ricorrente si sarebbe recato in treno ed in auto a F._______, poi a G._______, dove avrebbe attraversato la frontiera con la Russia a piedi; che avrebbe viaggiato con tanti mezzi, per tante città e villaggi fino ad arrivare a Mosca, dove avrebbe lavorato come facchino nel mercato di H._______, aiutando i commercianti mongoli; che, in data (...), l'interessato avrebbe lasciato Mosca in treno fino a poco prima di una frontiera, la quale, il giorno seguente, avrebbe passato munito di passaporto presumibilmente russo di una persona a lui sconosciuta, della quale ignorerebbe le generalità; che, in seguito, l'insorgente avrebbe proseguito il viaggio in pullman e con l'aiuto di un passatore fino alla stazione ferroviaria di Zurigo, da dove avrebbe preso il treno per Chiasso, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, infatti il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua pretesa cittadinanza palestinese e di conseguenza, esso sarebbe stato considerato di provenienza sconosciuta; che, in secondo luogo, le sue dichiarazioni concernenti la Mongolia non sarebbero state considerate verosimili siccome illogiche, contraddittorie, stereotipate e scarsamente circostanziate; che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, sebbene si potrebbe presumere che il richiedente provenga dalla Mongolia, l'UFM non sarebbe tenuto a sondare l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede d'audizione, l'insorgente ribadisce di non avere mai posseduto documenti d'identità o di viaggio; che, inoltre, egli ha fatto valere che se, da un lato, è vero che non avrebbe fornito alle autorità alcun documento, dall'altro, ritenuta la mancanza di tratti somatici mongoli, e nonostante ciò la sua capacità di esprimersi perfettamente i tale lingua, l'UFM avrebbe dovuto approfondire la questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, rimproverando, in particolare, all'autorità inferiore di non essersi pronunciata sul Paese verso il quale egli dovrebbe essere rinviato; che, di conseguenza e in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), il quale sarebbe applicabile anche in casi di violenze da parte di privati, l'UFM avrebbe dovuto statuire per mezzo di una decisione materiale, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria, che, conformemente all'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura; che, inoltre, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA, il ricorso ha effetto sospensivo, fatte salve eventualità che non ricorrono nel caso di specie, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata consegna di documenti di viaggio o d'identità del ricorrente, il TAF constata che quest'ultimo si è limitato in sede di ricorso a confermare la sua prima versione, secondo cui sarebbe nato in Palestina ed avrebbe vissuto in Mongolia e sarebbe sprovvisto di un passaporto o carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 4), in quanto non ne avrebbe mai avuti; che tali congetture non costituiscono motivi scusabili ai sensi di legge, che l'interessato ha dichiarato di aver viaggiato in pullman - munito di un passaporto russo che deteneva il suo accompagnatore - fino in Europa, passando vari controlli senza tuttavia essere in grado di indicare le generalità del passaporto (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010 pag. 11 D/90 a 98), le località di transito (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010 pag. 12 D/106) o le ore di viaggio trascorse nel pullman (ibidem, D/107 e D/109), che, alla luce di tali considerazioni e senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio d'espatrio del ricorrente, v'è ragione di ritenere inverosimile le circostanze del viaggo, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-sorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere venuto in Svizzera perché, da un lato, non potrebbe tornare in Palestina - dove vigerebbe una situazione di guerra - e, dall'altro lato, perché in Mongolia non avrebbe avuto la possibilità di vivere tranquillo, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, per il resto, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti alle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM nel corso dell'audizione del 22 febbraio 2010 (cfr. verbale d'audizione pagg. 10 e 11 D/84 a 86); che tali contraddizioni mettono in serio dubbio l'attendibilità del racconto del ricorrente, ritenuto che si tratta di considerazioni che toccano proprio i punti essenziali del medesimo (il tipo di animali tenuti dalla famiglia che lo accudiva a C._______, i lavori che era costretto a svolgere e la natura dei rapporti che intratteneva con i membri della suddetta famiglia); che, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza delle allegazioni addotte dall'insorgente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi del medesimo, che, infine, il semplice fatto di non avere una vita tranquilla (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010 pag. 2 D/6) non costituisce, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere esaminata d'ufficio, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, nella fattispecie, l'allegata apolidia del ricorrente non è stata resa verosimile, considerati segnatamente gli anni trascorsi in Mongolia (dal 1993 al 2005) e la cittadinanaza mongola della madre del ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 2), che, avendo, pertanto, il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: