Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, l’insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di un documento, ovvero una lettera datata del (…) gennaio 2021 redatta da un
D-1224/2021 Pagina 4 membro del parlamento del B._______ con allegata la busta lettere invia- tagli dai suoi famigliari; che a suo dire, tale nuovo mezzo di prova confer- merebbe le allegazioni da lui esposte in corso di procedura d’asilo e sa- rebbe atto a dimostrare che i suoi timori in relazione ai rischi di persecuzioni sarebbero reali, concreti e attuali, che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza, dopo aver qualifi- cato la richiesta dell’insorgente quale domanda di riesame qualificato, ha considerato irrilevanti ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 PA il nuovo mezzo di prova addotto; che in tal senso, vi sarebbe motivo di ritenere che lo scritto del membro del Parlamento del B._______ sia stato fabbricato per semplici bisogni di causa a seguito dell’emissione della sentenza negativa del Tri- bunale D-6184/2019 del 15 dicembre 2020; che per di più, tale documento non avrebbe alcun valore probatorio nella misura in cui conterrebbe sem- plici affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento concreto, che con il gravame, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che egli sottolinea come il documento sarebbe stato redatto da un membro del Par- lamento, tenuto conformemente al suo ruolo al dovere di esporre fatti veri- tieri; che quindi egli non ritiene corretto che l’autorità inferiore abbia asse- rito che si tratti di una mera allegazione di parte; che al contrario, ai sensi di questa dichiarazione non vi sarebbero più dubbi circa i fatti avvenuti in Sri Lanka; che su tali presupposti, i motivi d’asilo allegati sarebbero così da considerarsi verosimili e rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che tutt’al più, l’allontanamento nel suo Paese d’origine non sarebbe am- missibile e/o ragionevolmente esigibile; che il real risk, di venir sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 no- vembre 1950 (CEDU, RS 0.101) sarebbe altissimo nel suo caso conside- rando i maltrattamenti subiti; che infine, il ricorrente rammenta che nel gen- naio del 2021 l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani avrebbe nuovamente invitato la Comunità internazionale a considerare la grave situazione in Sri Lanka, evidenziando in particolare che "l’attuale traiettoria dello Sri Lanka pone le basi per iI ripetersi delle politiche e delle pratiche che hanno dato origine a gravi violazioni dei diritti umani" e che "Ie conflit armé sri-lankais est apparu dans un contexte d’aggravation progres- sive de la discrimination et de la marginalisation des minorités du pays, en particulier des Tamouls",
D-1224/2021 Pagina 5 che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressa- mente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentli- chen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla le- gislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 di- cembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema- nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 con- sid. 2.1; BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adatta- mento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal mo- mento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell’autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in pre- senza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommen- tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire
D-1224/2021 Pagina 6 a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulte- riori riferimenti citati); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 con- sid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposi- zioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina è a ragione che l’autorità di prima istanza – alla quale è stato chiesto di riesaminare la decisione emessa il 22 ottobre 2019 sulla scorta di un nuovo documento, ovvero la lettera datata del 4 gen- naio 2021 redatta da un membro del parlamento del B._______, posteriore alla sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2020 − ha qualificato la richie- sta quale domanda di riesame qualificato, che inoltre, il termine prescritto all’art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione EMILIA ANTONIONI LUFTEN- STEINER, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che domanda di riesame è stata deposi- tata a meno di 30 giorni dalla data indicata nello scritto presentato, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l’istanza, respingen- dola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l’autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che in primo luogo si constata, che il contenuto della lettera redatta da un membro del parlamento del B._______, indipendentemente dalla sua au- tenticità, si riduce ad una mera allegazione di parte nella misura in cui non è corroborato da alcun elemento concreto, che inoltre, mal si comprende, come mai il padre dell’interessato avrebbe sporto denuncia presso l’ufficio dello scrivente membro del parlamento a seguito delle due asserite visite, del (…) gennaio 2020 e rispettivamente del (…) marzo 2020, da parte dell’esercito e del CID ("Criminal Investiga- tion Departement") alla casa del ricorrente; che ad ogni modo, il semplice
D-1224/2021 Pagina 7 chiedere informazioni di dove si troverebbe l’interessato non permette di ritenere che egli sia esposto a dei seri pregiudizi in caso di rinvio nel Paese d’origine e che tali visite siano avvenute in relazione con la sua partecipa- zione alla manifestazione denominata "(…)" del (…) settembre 2016, che dunque, come rettamente osservato dall’autorità inferiore, il docu- mento in parola parrebbe essere stato confezionato in ragione dei bisogni di causa insorti a seguito dell’emissione della sentenza del Tribunale D- 6184/2019 del 15 dicembre 2020, che di conseguenza, non può essere attribuito alcun valore probatorio a tale aggiuntivo mezzo di prova (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale D- 1099/2021 del 4 maggio 2021); che neppure la copia della busta lettere con la quale sarebbe stato inviato è in grado di conferirgli maggiore credi- bilità, che in secondo luogo, il Tribunale rileva che nemmeno le ulteriori argomen- tazioni addotte in sede di riesame e nel successivo ricorso, circa l’inammis- sibilità e l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in Sri Lanka, co- stituiscono fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, che la decisione della SEM del 17 febbraio 2021 va quindi confermata ed il ricorso respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è re- spinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-1224/2021 Pagina 8 che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab- bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1224/2021 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1224/2021 Sentenza del 23 giugno 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 17 febbraio 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2017, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 ottobre 2019 che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciava l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-6184/2019 del 15 dicembre 2020, che confermava nel merito la decisione dell'autorità di prima istanza, la domanda di riesame del 29 gennaio 2021, presentata dall'interessato all'attenzione della SEM segnatamente sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. avviso di ricevimento), che ha respinto la domanda di riesame confermando la decisione del 22 ottobre 2019 e fissando un emolumento di CHF 600.--, il ricorso del 18 marzo 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato, data d'entrata 19 marzo 2021), per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi allo scrivente Tribunale postulando l'annullamento della decisione della SEM del 17 febbraio 2021 e la concessione dell'asilo; in subordine egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità e d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; l'aggiuntiva conclusione tendente alla concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di un documento, ovvero una lettera datata del (...) gennaio 2021 redatta da un membro del parlamento del B._______ con allegata la busta lettere inviatagli dai suoi famigliari; che a suo dire, tale nuovo mezzo di prova confermerebbe le allegazioni da lui esposte in corso di procedura d'asilo e sarebbe atto a dimostrare che i suoi timori in relazione ai rischi di persecuzioni sarebbero reali, concreti e attuali, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza, dopo aver qualificato la richiesta dell'insorgente quale domanda di riesame qualificato, ha considerato irrilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 PA il nuovo mezzo di prova addotto; che in tal senso, vi sarebbe motivo di ritenere che lo scritto del membro del Parlamento del B._______ sia stato fabbricato per semplici bisogni di causa a seguito dell'emissione della sentenza negativa del Tribunale D-6184/2019 del 15 dicembre 2020; che per di più, tale documento non avrebbe alcun valore probatorio nella misura in cui conterrebbe semplici affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento concreto, che con il gravame, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che egli sottolinea come il documento sarebbe stato redatto da un membro del Parlamento, tenuto conformemente al suo ruolo al dovere di esporre fatti veritieri; che quindi egli non ritiene corretto che l'autorità inferiore abbia asserito che si tratti di una mera allegazione di parte; che al contrario, ai sensi di questa dichiarazione non vi sarebbero più dubbi circa i fatti avvenuti in Sri Lanka; che su tali presupposti, i motivi d'asilo allegati sarebbero così da considerarsi verosimili e rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che tutt'al più, l'allontanamento nel suo Paese d'origine non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile; che il real risk, di venir sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) sarebbe altissimo nel suo caso considerando i maltrattamenti subiti; che infine, il ricorrente rammenta che nel gennaio del 2021 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani avrebbe nuovamente invitato la Comunità internazionale a considerare la grave situazione in Sri Lanka, evidenziando in particolare che "l'attuale traiettoria dello Sri Lanka pone le basi per iI ripetersi delle politiche e delle pratiche che hanno dato origine a gravi violazioni dei diritti umani" e che "Ie conflit armé sri-lankais est apparu dans un contexte d'aggravation progressive de la discrimination et de la marginalisation des minorités du pays, en particulier des Tamouls", che la domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata; che tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173); che il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi); che tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi), che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173); o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA); che la trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti), che nel caso in disamina è a ragione che l'autorità di prima istanza - alla quale è stato chiesto di riesaminare la decisione emessa il 22 ottobre 2019 sulla scorta di un nuovo documento, ovvero la lettera datata del 4 gennaio 2021 redatta da un membro del parlamento del B._______, posteriore alla sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2020 ha qualificato la richiesta quale domanda di riesame qualificato, che inoltre, il termine prescritto all'art. 111b cpv. 1 LAsi, a prescindere dalla sua applicabilità in concreto (cfr. sulla questione Emilia Antonioni Luftensteiner, in: Code annoté de droit de migrations, pag. 862 e seg.), risulta nella fattispecie ossequiato, visto che domanda di riesame è stata depositata a meno di 30 giorni dalla data indicata nello scritto presentato, che pertanto, visto che la SEM ha trattato nel merito l'istanza, respingendola, si tratta ora di valutare se i motivi in forza ai quali l'autorità è giunta alla reiezione risultino o meno fondati, che in primo luogo si constata, che il contenuto della lettera redatta da un membro del parlamento del B._______, indipendentemente dalla sua autenticità, si riduce ad una mera allegazione di parte nella misura in cui non è corroborato da alcun elemento concreto, che inoltre, mal si comprende, come mai il padre dell'interessato avrebbe sporto denuncia presso l'ufficio dello scrivente membro del parlamento a seguito delle due asserite visite, del (...) gennaio 2020 e rispettivamente del (...) marzo 2020, da parte dell'esercito e del CID ("Criminal Investigation Departement") alla casa del ricorrente; che ad ogni modo, il semplice chiedere informazioni di dove si troverebbe l'interessato non permette di ritenere che egli sia esposto a dei seri pregiudizi in caso di rinvio nel Paese d'origine e che tali visite siano avvenute in relazione con la sua partecipazione alla manifestazione denominata "(...)" del (...) settembre 2016, che dunque, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, il documento in parola parrebbe essere stato confezionato in ragione dei bisogni di causa insorti a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale D-6184/2019 del 15 dicembre 2020, che di conseguenza, non può essere attribuito alcun valore probatorio a tale aggiuntivo mezzo di prova (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale D-1099/2021 del 4 maggio 2021); che neppure la copia della busta lettere con la quale sarebbe stato inviato è in grado di conferirgli maggiore credibilità, che in secondo luogo, il Tribunale rileva che nemmeno le ulteriori argomentazioni addotte in sede di riesame e nel successivo ricorso, circa l'inammissibilità e l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Sri Lanka, costituiscono fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, che la decisione della SEM del 17 febbraio 2021 va quindi confermata ed il ricorso respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: