Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 2 aprile 2021.
E. 3 L'autorità preposta all'esecuzione dell'allontanamento è invitata ad eseguire la presente sentenza senza ritardo.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 2 aprile 2021.
- L'autorità preposta all'esecuzione dell'allontanamento è invitata ad eseguire la presente sentenza senza ritardo.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1099/2021 Sentenza del 4 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);decisione della SEM del 9 febbraio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2017, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-6951/2018 dell'11 dicembre 2020, che confermava nel merito la decisione dell'autorità di prima istanza, lo scritto del 12 gennaio 2021, intitolato "istanza di revisione", presentato dall'interessato all'attenzione della SEM segnatamente sulla scorta di due nuovi mezzi di prova, consistenti in una dichiarazione redatta in lingua inglese dal proprio patrocinatore in Sri Lanka - con, ivi acclusa, la traduzione in lingua italiana - oltreché una missiva del 16 gennaio 2021 redatta dal signor C._______, direttore ed amministratore unico dell'"(...)" di D._______, suo asserito datore di lavoro, la decisione della SEM del 9 febbraio 2021 che, dopo aver qualificato la comparsa scritta dell'insorgente quale istanza di riesame, ne ha respinto la domanda confermando lo status quo, il ricorso del 10 marzo 2021, recte 11 marzo 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato, data d'entrata 12 marzo 2021), per mezzo del quale A._______ è insorto dinanzi allo scrivente Tribunale postulando l'annullamento della decisione della SEM del 9 febbraio 2021 e la concessione dell'asilo; in subordine egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inammissibilità e di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; l'aggiuntiva conclusione tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dall'esenzione dal versamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 19 marzo 2021, notificata il 20 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii) che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria ed invitava il ricorrente a versare, entro il 6 aprile 2021, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento dell'importo richiesto, l'ulteriore missiva di data 10 marzo 2021, recte 10 aprile 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato) del signor C._______, con cui quest'ultimo ha esortato la SEM a riconsiderare la propria decisione, ritenuto che l'allontanamento dell'interessato - il quale avrebbe peraltro valide motivazioni per essere accolto quale rifugiato cagionerebbe un danno irreparabile alla sua attività commerciale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame; che secondo questa disposizione, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame, che nella presente fattispecie, l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame sulla scorta di una lettera del 5 gennaio 2021 redatta da un asserito legale in Sri Lanka; che a suo dire, tale nuovo mezzo di prova comproverebbe le traversie con le quali egli sarebbe stato confrontato in patria, e certificherebbe che un suo rientro forzato nel Paese d'origine lo esporrebbe ad un'immediata incarcerazione e conseguenti torture, che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza, dopo aver qualificato la richiesta dell'insorgente quale domanda di riesame qualificato, ha considerato irrilevanti ai sensi dell'art. 66 PA i nuovi mezzi di prova addotti; che in tal senso, vi sarebbe motivo di ritenere che lo scritto dell'avvocato srilankese sia stato fabbricato per semplici bisogni di causa a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale D-6951/2018 dell'11 dicembre 2020; che perdipiù, tale documento non avrebbe alcun valore probatorio nella misura in cui conterrebbe semplici affermazioni di parte; che per ovvie ragioni, lo stesso varrebbe per quanto concerne la missiva inoltrata il 16 gennaio 2021 dal suo datore di lavoro, che con il gravame, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che anzitutto, il suo avvocato in Sri Lanka sarebbe tenuto al dovere deontologico di correttezza, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe erroneamente considerato le dichiarazioni ivi contenute quali allegazioni di parte (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 3); che su tali presupposti, i motivi d'asilo allegati sarebbero da considerarsi verosimili e rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che inoltre, la missiva del 16 gennaio 2021 redatta dal signor C._______, sarebbe stata prodotta onde dimostrare l'impegno e la dedizione nel ricambiare l'ospitalità ricevuta in Svizzera; che in ogni caso, nel corso della sua attività lavorativa egli avrebbe confidato ai suoi datori di lavoro le persecuzioni subite in Sri Lanka, aggiungendo che questi sarebbero pronti a testimoniare tali confidenze (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 4), che infine, un allontanamento nel suo Paese d'origine non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile; che in tal senso, nel gennaio del 2021 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani avrebbe nuovamente invitato la Comunità internazionale a considerare la grave situazione in Sri Lanka ed evidenziando in particolare che "l'attuale traiettoria dello Sri Lanka pone le basi per iI ripetersi delle politiche e delle pratiche che hanno dato origine a gravi violazioni dei diritti umani" e che "Ie conflit armé sri-lankais est apparu dans un contexte d'aggravation progressive de la discrimination et de la marginalisation des minorités du pays, en particulier des Tamouls", che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66); che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1); che da ultimo, la trattazione da parte dell'autorità è parimenti giustificata allorquando il riesame si fonda su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF, DTAF 2013/22 consid. 11.4., August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati), che ciò posto, la valutazione enucleata dall'autorità di prima istanza in merito ai documenti prodotti in sede di riesame non presta il fianco a critiche, che innanzitutto, indipendentemente dall'autenticità del documento stesso, il contenuto della dichiarazione redatta dall'asserito avvocato srilankese si riduce ad una mera allegazione di parte nella misura in cui non è corroborata da alcun elemento concreto; che invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, la documentazione in parola parrebbe essere stata confezionata in ragione dei bisogni di causa insorti a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale D-6951/2018 del'11 dicembre 2020; che oltretutto, le ulteriori argomentazioni addotte in sede di riesame e nel successivo ricorso, circa l'inammissibilità e l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Sri Lanka, non costituiscono fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza, che per il resto, quanto esposto dal signor C._______ nelle sue lettere, è privo di ogni rilevanza per l'evasione del gravame; che in primo luogo, considerazioni di carattere economico del tipo di quelle esposte negli scritti in parola, sono palesemente ininfluenti in materia d'asilo; che vieppiù, l'eventuale integrazione in Svizzera dell'interessato, così come la richiesta volta al rilascio di un permesso di lavoro, non sono oggetto del corrente procedimento; che infine, in casu sono manifestamente irrilevanti anche le asserzioni in merito alla veridicità dei motivi d'asilo addotti dal proprio collaboratore, ritenuto ch'egli si limita a riferire quanto confidatogli da quest'ultimo, che la decisione della SEM del 9 febbraio 2021 va dunque confermata ed il ricorso respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 2 aprile 2021, che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 2 aprile 2021.
3. L'autorità preposta all'esecuzione dell'allontanamento è invitata ad eseguire la presente sentenza senza ritardo.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: