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D-1197/2007

D-1197/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1] e dell'8 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2]) di essere d'etnia (...), originario del villaggio di B._______ con ultimo domicilio a C._______, nella provincia di D._______, ad est della Repubblica del Ciad (di seguito: Ciad) e di essere espatriato per il timore di essere reclutato dalla Polizia per prestare il servizio militare obbligatorio nel suo Paese e, di conseguenza, partecipare alla guerra esistente tra lo Stato e l'opposizione, rispettivamente per la difficile situazione economica che regnerebbe in Ciad. Mentre l'interessato era al pascolo, il (...), la Polizia sarebbe andata a casa sua a prelevarlo per prestare servizio militare. Il giorno seguente, l'interessato sarebbe fuggito dal suo Paese verso la Libia, dove vi sarebbe rimasto illegalmente per (...) anni, fino all'(...) 2005. A causa delle sue condizioni economiche, l'interessato sarebbe poi partito alla volta di Malta, depositando una domanda d'asilo e rimanendovi per circa un anno. In considerazione della mancanza di lavoro in detto Paese, verso la fine di (...) 2006, l'interessato avrebbe raggiunto l'Italia e proseguito infine il suo viaggio verso la Svizzera. B. Con decisione del 17 gennaio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 13/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 14 marzo 2007, verso il suo Paese d'origine, il Ciad, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 10 aprile 2007, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate a tal punto da dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare la durata del servizio militare, come pure le forze dell'opposizione o chi sarebbe alla guida dell'opposizione. Inoltre, malgrado il richiedente avesse avuto dei contatti con i suoi parenti rimasti in Ciad, il richiedente non avrebbe saputo nemmeno indicare se le autorità l'avrebbero ricercato nuovamente a casa sua oppure se avrebbero eseguito altri rastrellamenti nel suo villaggio. Secondo l'UFM, l'atteggiamento del richiedente, il quale si sarebbe interessato unicamente delle condizioni di salute della madre, apparirebbe contrario alla logica. In aggiunta, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito al giorno in cui la Polizia sarebbe andata a cercarlo, rispettivamente in cui sarebbe espatriato, nonché in merito al numero di volte in cui la Polizia l'avrebbe cercato. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Ciad.

E. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere costretto a prestare il servizio militare e, di conseguenza, di andare in guerra, dove rischierebbe la vita e la libertà, il ricorrente fa valere che le argomentazioni dell'UFM, circa la durata del servizio militare e il nome delle forze d'opposizione, non sarebbero motivi fondati per ritenere il suo racconto inverosimile e per respingere la sua domanda d'asilo. In particolare, l'insorgente sostiene di non sapere, da un lato, quanto dura il servizio militare, in quanto in Ciad ci sarebbe la guerra e, dall'altro, come si chiamano le forze d'opposizione, ritenuto che non si sarebbe mai occupato di politica. Egli ritiene inoltre che le contraddizioni che gli sono rimproverate dall'autorità inferiore sarebbero di poco conto. Infatti, a suo dire si tratterebbe solo di un giorno di differenza tra un'audizione e l'altra, ciò che sarebbe comprensibile visto che i fatti sarebbero avvenuti diversi anni orsono. Infine, il ricorrente fa valere che - contrariamente a quanto afferma l'UFM - la situazione attuale in Ciad, non certamente tranquilla, non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza, così come, alla luce di quanto esposto e data la realtà dei fatti, la sua vita sarebbe seriamente in pericolo. Di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in Ciad sarebbe da considerare ragionevolmente inesigibile.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).

E. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna allegazione circostanziata circa uno dei tanti punti essenziali del suo racconto a fondamento della sua domanda d'asilo, ovvero l'obbligo di prestare il servizio militare. Infatti, l'insorgente non ha saputo indicare la durata del servizio militare, nonostante suo fratello lo avesse già effettuato (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R47 e 50 pag. 4). D'altronde, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, egli poteva rivolgersi a qualcuno, segnatamente proprio a suo fratello, per conoscere tale informazione (cfr. verbale 2 R48-49 pag. 5). A tal proposito, non soccorre l'insorgente l'asserita giustificazione secondo cui non si sarebbe informato presso suo fratello, in quanto quest'ultimo non avrebbe fatto più ritorno a casa (cfr. ibidem R51 pag. 5), allorquando ha affermato che suo fratello vive nel villaggio natale di B._______, a 80 chilometri soltanto da C._______ (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 R25 e R79). Inoltre, non soccorre nemmeno il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui non saprebbe quanto dura il servizio militare, in quanto nel suo Paese ci sarebbe la guerra (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che - in merito a quest'ultima - da un lato, il ricorrente si è limitato ad affermare in maniera generale che era scoppiata la guerra tra lo Stato e l'opposizione, senza essere in grado tuttavia di fornire alcun dettaglio, per esempio circa le forze politiche in gioco (cfr. verbale 1 pag. 5) o i gruppi dell'opposizione (cfr. verbale 2 R39-41 pag. 3) e, dall'altro, avendo egli espressamente dichiarato di non essere stato mai coinvolto in questi scontri (cfr. verbale 1 pag. 5), ma di averli visti alla televisione (cfr. verbale 2 R76 pag. 5). In siffatte circostanze, non è certo perché non si sarebbe occupato di politica che non ha saputo riferire tali informazioni, come preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), bensì è manifesto che l'asserita guerra, così come l'obbligo di prestare il servizio militare, non sono fatti realmente vissuti dal medesimo. Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno saputo rendere dichiarazioni circostanziate e lineari circa il fatto di essere stato chiamato dalle autorità del suo Paese, in particolare dalla Polizia, proprio per obbligarlo a svolgere il servizio militare. Il ricorrente si è limitato ad affermare che la Polizia - la quale avrebbe effettuato dei rastrellamenti nei confronti dei giovani - l'avrebbe chiamato al servizio militare nel 2000, quando quest'ultimo sarebbe diventato obbligatorio, in particolare sarebbe passata a prenderlo a casa il (...) (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R1 e R5), senza apportare alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni circa l'asserita visita o convocazione da parte della Polizia per costringerlo a effettuare il servizio militare. D'altronde, a sostegno dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, il TAF constata che, se la Polizia avesse realmente voluto obbligare il ricorrente a prestare il servizio militare, non avrebbe di certo atteso il mese di (...) 2000 per presentarsi a casa dell'interessato, tanto più che secondo le sue dichiarazioni la Polizia era già stata nel suo villaggio a prelevare giovani (cfr. verbale 2 R43 pag. 4). Inoltre, il ricorrente si è contraddetto in maniera grossolana circa le volte in cui la Polizia l'avrebbe cercato. Egli ha affermato che sarebbe passata diverse volte prima del 2000 (cfr. verbale 1 pag. 5) per poi dichiarare invece che sarebbe successo solo una volta (cfr. verbale 2 R56 pag. 4). Addirittura, il ricorrente si è contraddetto su un altro punto essenziale del suo racconto, ovvero su chi chiamava i giovani a svolgere il servizio militare, come sarebbero successo nel suo caso. Da un lato, egli ha affermato che sarebbe stata la Polizia (cfr. verbale 1 pag. 4), mentre che in seguito ha dichiarato che sia gli oppositori dello Stato che lo Stato passavano a prelevare i giovani (cfr. verbale 2 R3 pag. 2), ma infine, confrontato a tale contraddizione, è tornato senza spiegazione di sorta alla sua prima versione (cfr. verbale 2 R113 pag. 7). Infine, a sostegno dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo e dell'infondatezza del timore di essere esposto a eventuali persecuzioni in relazione all'obbligo di prestare il servizio militare, il TAF sottolinea che il comportamento del ricorrente è da considerarsi alquanto illogico. Infatti, se egli fosse stato effettivamente confrontato ad una tale situazione, egli si sarebbe informato per sapere se la Polizia lo avesse ricercato ancora o se la stessa avesse ancora effettuato dei rastrellamenti nella sua regione, tanto più che il ricorrente è rimasto in contatto con i suoi familiari in Ciad (cfr. verbale 2 R65-70 pag. 5). Ad ogni modo, il ricorrente ha dimostrato di non nutrire alcun timore personale in relazione all'esistenza di nuovi rastrellamenti, facendo astrazione della sua situazione personale, limitandosi ad affermare che la situazione dei giovani nella sua zona sarebbe molto difficile (cfr. verbale 2 R71 pag. 5). In conclusione, quindi, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Considerata l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione, v'è ragione di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti.

E. 7.2 Inoltre, il secondo motivo d'asilo fatto valere dal ricorrente in sede d'audizione, ovvero la difficile situazione economica in Ciad (cfr. verbale 2 R1 pag. 2), è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,

E. 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Ciad possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo e, a causa della situazione attuale in Ciad, non sarebbe garantito un suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.

E. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3.1 Inoltre, in Ciad non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del TAF E-1673/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 8.2; D- 3716/2009 del 13 luglio 2009; D-5022/2006 del 20 febbraio 2009 consid. 5.5; D-7144/2006 e 7145/2006 dell'8 agosto 2007 consid. 10.2).

E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane e, sebbene non abbia studiato, ma abbia appreso unicamente a leggere e scrivere (cfr. verbale 1 pag. 4), ha lavorato in Ciad come pastore e, per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto acquisire in Libia un'altra esperienza lavorativa, quale (...) (cfr. ibidem pagg. 2 e 5). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono sua madre, nonché suo fratello e due sorelle (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 R3 e R28 pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.

E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 12.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.

E. 12.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.

E. 12.3 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.

E. 13.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte.

E. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1197/2007/ {T 0/2} Sentenza del 7 giugno 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Antonella Guarna. Parti A.________, nato il (...), Repubblica del Ciad, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 gennaio 2007 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1] e dell'8 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2]) di essere d'etnia (...), originario del villaggio di B._______ con ultimo domicilio a C._______, nella provincia di D._______, ad est della Repubblica del Ciad (di seguito: Ciad) e di essere espatriato per il timore di essere reclutato dalla Polizia per prestare il servizio militare obbligatorio nel suo Paese e, di conseguenza, partecipare alla guerra esistente tra lo Stato e l'opposizione, rispettivamente per la difficile situazione economica che regnerebbe in Ciad. Mentre l'interessato era al pascolo, il (...), la Polizia sarebbe andata a casa sua a prelevarlo per prestare servizio militare. Il giorno seguente, l'interessato sarebbe fuggito dal suo Paese verso la Libia, dove vi sarebbe rimasto illegalmente per (...) anni, fino all'(...) 2005. A causa delle sue condizioni economiche, l'interessato sarebbe poi partito alla volta di Malta, depositando una domanda d'asilo e rimanendovi per circa un anno. In considerazione della mancanza di lavoro in detto Paese, verso la fine di (...) 2006, l'interessato avrebbe raggiunto l'Italia e proseguito infine il suo viaggio verso la Svizzera. B. Con decisione del 17 gennaio 2007, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A 13/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il 14 marzo 2007, verso il suo Paese d'origine, il Ciad, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 10 aprile 2007, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, da un lato, in punti essenziali, non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate a tal punto da dare l'impressione che i fatti addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente e, dall'altro lato, perché contraddittorie. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare la durata del servizio militare, come pure le forze dell'opposizione o chi sarebbe alla guida dell'opposizione. Inoltre, malgrado il richiedente avesse avuto dei contatti con i suoi parenti rimasti in Ciad, il richiedente non avrebbe saputo nemmeno indicare se le autorità l'avrebbero ricercato nuovamente a casa sua oppure se avrebbero eseguito altri rastrellamenti nel suo villaggio. Secondo l'UFM, l'atteggiamento del richiedente, il quale si sarebbe interessato unicamente delle condizioni di salute della madre, apparirebbe contrario alla logica. In aggiunta, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito al giorno in cui la Polizia sarebbe andata a cercarlo, rispettivamente in cui sarebbe espatriato, nonché in merito al numero di volte in cui la Polizia l'avrebbe cercato. In conclusione, non sarebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Ciad. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto al timore di essere costretto a prestare il servizio militare e, di conseguenza, di andare in guerra, dove rischierebbe la vita e la libertà, il ricorrente fa valere che le argomentazioni dell'UFM, circa la durata del servizio militare e il nome delle forze d'opposizione, non sarebbero motivi fondati per ritenere il suo racconto inverosimile e per respingere la sua domanda d'asilo. In particolare, l'insorgente sostiene di non sapere, da un lato, quanto dura il servizio militare, in quanto in Ciad ci sarebbe la guerra e, dall'altro, come si chiamano le forze d'opposizione, ritenuto che non si sarebbe mai occupato di politica. Egli ritiene inoltre che le contraddizioni che gli sono rimproverate dall'autorità inferiore sarebbero di poco conto. Infatti, a suo dire si tratterebbe solo di un giorno di differenza tra un'audizione e l'altra, ciò che sarebbe comprensibile visto che i fatti sarebbero avvenuti diversi anni orsono. Infine, il ricorrente fa valere che - contrariamente a quanto afferma l'UFM - la situazione attuale in Ciad, non certamente tranquilla, non garantirebbe il suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza, così come, alla luce di quanto esposto e data la realtà dei fatti, la sua vita sarebbe seriamente in pericolo. Di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in Ciad sarebbe da considerare ragionevolmente inesigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna allegazione circostanziata circa uno dei tanti punti essenziali del suo racconto a fondamento della sua domanda d'asilo, ovvero l'obbligo di prestare il servizio militare. Infatti, l'insorgente non ha saputo indicare la durata del servizio militare, nonostante suo fratello lo avesse già effettuato (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R47 e 50 pag. 4). D'altronde, contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, egli poteva rivolgersi a qualcuno, segnatamente proprio a suo fratello, per conoscere tale informazione (cfr. verbale 2 R48-49 pag. 5). A tal proposito, non soccorre l'insorgente l'asserita giustificazione secondo cui non si sarebbe informato presso suo fratello, in quanto quest'ultimo non avrebbe fatto più ritorno a casa (cfr. ibidem R51 pag. 5), allorquando ha affermato che suo fratello vive nel villaggio natale di B._______, a 80 chilometri soltanto da C._______ (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 R25 e R79). Inoltre, non soccorre nemmeno il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui non saprebbe quanto dura il servizio militare, in quanto nel suo Paese ci sarebbe la guerra (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che - in merito a quest'ultima - da un lato, il ricorrente si è limitato ad affermare in maniera generale che era scoppiata la guerra tra lo Stato e l'opposizione, senza essere in grado tuttavia di fornire alcun dettaglio, per esempio circa le forze politiche in gioco (cfr. verbale 1 pag. 5) o i gruppi dell'opposizione (cfr. verbale 2 R39-41 pag. 3) e, dall'altro, avendo egli espressamente dichiarato di non essere stato mai coinvolto in questi scontri (cfr. verbale 1 pag. 5), ma di averli visti alla televisione (cfr. verbale 2 R76 pag. 5). In siffatte circostanze, non è certo perché non si sarebbe occupato di politica che non ha saputo riferire tali informazioni, come preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), bensì è manifesto che l'asserita guerra, così come l'obbligo di prestare il servizio militare, non sono fatti realmente vissuti dal medesimo. Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno saputo rendere dichiarazioni circostanziate e lineari circa il fatto di essere stato chiamato dalle autorità del suo Paese, in particolare dalla Polizia, proprio per obbligarlo a svolgere il servizio militare. Il ricorrente si è limitato ad affermare che la Polizia - la quale avrebbe effettuato dei rastrellamenti nei confronti dei giovani - l'avrebbe chiamato al servizio militare nel 2000, quando quest'ultimo sarebbe diventato obbligatorio, in particolare sarebbe passata a prenderlo a casa il (...) (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R1 e R5), senza apportare alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni circa l'asserita visita o convocazione da parte della Polizia per costringerlo a effettuare il servizio militare. D'altronde, a sostegno dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente, il TAF constata che, se la Polizia avesse realmente voluto obbligare il ricorrente a prestare il servizio militare, non avrebbe di certo atteso il mese di (...) 2000 per presentarsi a casa dell'interessato, tanto più che secondo le sue dichiarazioni la Polizia era già stata nel suo villaggio a prelevare giovani (cfr. verbale 2 R43 pag. 4). Inoltre, il ricorrente si è contraddetto in maniera grossolana circa le volte in cui la Polizia l'avrebbe cercato. Egli ha affermato che sarebbe passata diverse volte prima del 2000 (cfr. verbale 1 pag. 5) per poi dichiarare invece che sarebbe successo solo una volta (cfr. verbale 2 R56 pag. 4). Addirittura, il ricorrente si è contraddetto su un altro punto essenziale del suo racconto, ovvero su chi chiamava i giovani a svolgere il servizio militare, come sarebbero successo nel suo caso. Da un lato, egli ha affermato che sarebbe stata la Polizia (cfr. verbale 1 pag. 4), mentre che in seguito ha dichiarato che sia gli oppositori dello Stato che lo Stato passavano a prelevare i giovani (cfr. verbale 2 R3 pag. 2), ma infine, confrontato a tale contraddizione, è tornato senza spiegazione di sorta alla sua prima versione (cfr. verbale 2 R113 pag. 7). Infine, a sostegno dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo e dell'infondatezza del timore di essere esposto a eventuali persecuzioni in relazione all'obbligo di prestare il servizio militare, il TAF sottolinea che il comportamento del ricorrente è da considerarsi alquanto illogico. Infatti, se egli fosse stato effettivamente confrontato ad una tale situazione, egli si sarebbe informato per sapere se la Polizia lo avesse ricercato ancora o se la stessa avesse ancora effettuato dei rastrellamenti nella sua regione, tanto più che il ricorrente è rimasto in contatto con i suoi familiari in Ciad (cfr. verbale 2 R65-70 pag. 5). Ad ogni modo, il ricorrente ha dimostrato di non nutrire alcun timore personale in relazione all'esistenza di nuovi rastrellamenti, facendo astrazione della sua situazione personale, limitandosi ad affermare che la situazione dei giovani nella sua zona sarebbe molto difficile (cfr. verbale 2 R71 pag. 5). In conclusione, quindi, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Considerata l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente, come rettamente rilevato dall'UFM nella sua decisione, v'è ragione di esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti. 7.2 Inoltre, il secondo motivo d'asilo fatto valere dal ricorrente in sede d'audizione, ovvero la difficile situazione economica in Ciad (cfr. verbale 2 R1 pag. 2), è come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Ciad possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo e, a causa della situazione attuale in Ciad, non sarebbe garantito un suo rientro in detto Paese nella dignità e nella sicurezza (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 9.3.1 Inoltre, in Ciad non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. fra le tante Sentenza del TAF E-1673/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 8.2; D- 3716/2009 del 13 luglio 2009; D-5022/2006 del 20 febbraio 2009 consid. 5.5; D-7144/2006 e 7145/2006 dell'8 agosto 2007 consid. 10.2). 9.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane e, sebbene non abbia studiato, ma abbia appreso unicamente a leggere e scrivere (cfr. verbale 1 pag. 4), ha lavorato in Ciad come pastore e, per di più, a seguito del suo espatrio, ha potuto acquisire in Libia un'altra esperienza lavorativa, quale (...) (cfr. ibidem pagg. 2 e 5). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono sua madre, nonché suo fratello e due sorelle (cfr. ibidem pag. 3 e verbale 2 R3 e R28 pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. 12.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 12.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 12.3 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 13. 13.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. 13.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: