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D-1161/2020

D-1161/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-03 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 Le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2020 sono revocate.

E. 3 La decisione di riesame della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata. Gli atti di causa vengono rinviati all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. Le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2020 sono revocate.
  3. La decisione di riesame della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata. Gli atti di causa vengono rinviati all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1161/2020 Sentenza del 3 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);decisione della SEM del 24 gennaio 2020. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 dicembre 2015, il rilevamento dei dati personali del 7 gennaio 2016, i verbali d'audizione del 2 agosto 2017 (di seguito: verbale 1) e del 29 maggio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 6 giugno 2018 che respingeva la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciava l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 14 agosto 2018, che confermava nel merito la decisione dell'autorità di prima istanza, la domanda di revisione del 9 ottobre 2018 con cui il richiedente l'asilo ha censurato un timore di persecuzione per il caso facesse ritorno nel Paese di provenienza, producendo nel contempo nuovi mezzi di prova, la decisione incidentale del Tribunale del 22 ottobre 2018 con la quale ha segnatamente respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 6 novembre 2018 un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine, la decisione di stralcio del Tribunale del 7 novembre 2018, l'istanza di riesame del 15 gennaio 2020, presentata dalla ricorrente all'attenzione della SEM segnatamente sulla scorta di un nuovo mezzo di prova consistente in una sentenza del tribunale rivoluzionario della provincia di Esfahan del 17 agosto 2019, la decisione della SEM del 24 gennaio 2020, notificata il 29 gennaio 2020 (cfr. avviso di ricevimento), che ha respinto la domanda di riesame confermando lo status quo, il ricorso pervenuto al Tribunale il 28 febbraio 2020, con il quale il ricorrente ha postulato in limine la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della decisione della SEM del 24 gennaio 2020 e il riconoscimento della qualità di rifugiato, in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; l'ulteriore conclusione tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e delle tasse di giustizia, oltreché la nomina dell'avv. Iglio Rezzonico quale gratuito patrocinatore, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 28 febbraio 2020 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), le misure supercautelari ordinate il 5 marzo 2020 con la quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino iraniano, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine poiché all'intreccio di una relazione sentimentale con una ragazza iraniana di nome C._______, avrebbero fatto seguito le persecuzioni perpetrate dal fratello di quest'ultima, contrario al rapporto (cfr. verbale 1, pag. 5-7, Q38); che quest'ultimo, sarebbe in particolare il mandante degli atti di violenza fisica e psicologica subìti dall'interessato, nonché dell'asserito, procedimento giudiziario arbitrario avviato nei suoi confronti (cfr. istanza di riesame del 15 gennaio 2020), che oltretutto, i timori dell'insorgente sarebbero acuiti dal fatto che espatriando egli si sarebbe sottratto agli obblighi impostigli dal servizio militare; che ne conseguirebbe il rischio di essere punito per diserzione in caso di ritorno in Patria (cfr. verbale 2, pag. 9, Q61 e Q62), che nella presente fattispecie, l'insorgente ha motivato la propria domanda di riesame asserendo che successivamente alla crescita in giudicato della precedente decisione in materia di asilo, sarebbe stata emessa dalla (...) una sentenza - ch'egli ha prodotto in originale - che lo condannerebbe a quindici anni di prigione per cooperazione con governi stranieri ostili, compagna di propaganda contro la Sacra Repubblica islamica dell'Iran, insulti al fondatore della Repubblica islamica dell'Iran ed atti contro la sicurezza nazionale, che tale documento, unitamente alle condizioni carcerarie nel Paese di provenienza, osterebbe ad un rimpatrio dell'interessato; che a sostegno di quest'aspetto il medesimo ha altresì versato agli atti un articolo del 4 dicembre 2012 intitolato "Iran: viaggio nei penitenziari del regime" ed estratto da East Journal. che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza, dopo aver definito la richiesta dell'insorgente quale domanda di riesame qualificato, ha ritenuto irrilevanti ai sensi dell'art. 66 PA i nuovi mezzi di prova addotti; che a fronte dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, già attestata dalla decisione della SEM del 6 giugno 2018 e confermata dalla sentenza del Tribunale D-4000/2018 del 14 agosto 2018, non vi sarebbe modo di giungere a diverso esito, che la SEM ha anzitutto espresso dubbi in merito all'autenticità della decisione iraniana prodotta in sede di riesame; che l'autorità inferiore ha poi precisato che, a prescindere dall'esito di un eventuale verifica in questo senso, le nuove allegazioni non permetterebbero di sovvertire le valutazioni contenute nella decisione del 6 giugno 2018, con le quali la medesima è giunta alla conclusione dell'inverosimiglianza del racconto del ricorrente, che vieppiù, da tale nuovo mezzo di prova non emergerebbe nessun indizio permettente di collegare la condanna all'asserita volontà persecutoria del fratello di C._______; che del resto il documento stesso sarebbe sprovvisto di valore probatorio non avendo l'interessato chiaritone le modalità di ottenimento, che infine, anche l'estratto dell'East Journal non sarebbe in casu atto a giustificare un diverso apprezzamento, giacché conterrebbe mere osservazioni di carattere generale, che con la propria impugnativa, l'insorgente avversa tali valutazioni, che a mente del ricorrente l'autorità di prima istanza avrebbe a torto negato qualsivoglia valore probatorio alla medesima; che al contrario, questa rappresenterebbe un documento di primaria importanza comprovante l'effettiva persecuzione da parte delle autorità iraniane, che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66); che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1); che da ultimo, la trattazione da parte dell'autorità è parimenti giustificata allorquando il riesame si fonda su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguarda fatti anteriori, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF, DTAF 2013/22 consid. 11.4., August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA), che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V 353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17 consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati), che ferme tali premesse, la valutazione della SEM quanto ai documenti prodotti in sede di riesame presta invero il fianco a critiche, che nella propria motivazione, l'autorità in parola si è limitata a valutare i motivi addotti dall'insorgente sotto l'aspetto della verosimiglianza, astenendosi dall'esaminare l'autenticità della sentenza del (...) e quindi dell'eventuale timore fondato derivante dalla condanna ivi enucleata, che ciò sarebbe stato giustificato unicamente se nel prosieguo della propria motivazione l'autorità avesse escluso l'esistenza di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi dell'art. 3 LAsi con riferimento a tale aspetto specifico, che difatti, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini della concessione dell'asilo e ciò indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato sugli aspetti analizzati nella decisione avversata, che in effetti, è d'uopo rammentare che conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo; che nondimeno, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo; che ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1), che oltretutto l'eventuale legittimità del documento in parola avrebbe reso opportuno ponderarne il possibile influsso sull'esecuzione dell'allontanamento; che tuttavia questo aspetto è parimenti rimasto inevaso dall'autorità inferiore, che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi - al di là di una generica ed inconsistente allusione relativa alla falsità del documento prodotto - su parte dei motivi d'asilo addotti dall'interessato, v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3); che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione di riesame della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi che precedono, che l'autorità inferiore è in particolare invitata a motivare compiutamente le proprie conclusioni circa l'autenticità della documentazione prodotta dal richiedente l'asilo in sede di riesame - se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche - con particolare riguardo all'eventuale rilevanza in materia d'asilo, che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2020, sono revocate, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) nonché la domanda di accordo del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 2 LAsi e art. 65 cpv. 2 PA) sono divenute prive di oggetto, che inoltre, giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota, che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2020 sono revocate.

3. La decisione di riesame della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata. Gli atti di causa vengono rinviati all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.- a titolo di indennità ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: