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D-1094/2023

D-1094/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro la decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono, questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 2 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).

E. 3 3.1 Gli insorgenti censurano dapprima la violazione del diritto di esseri sentiti. In proposito essi rilevano di non aver avuto accesso alle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Croazia, sulle quali l'autorità inferiore basa le proprie considerazioni in merito all'assenza di carenze sistemiche in tale paese. Inoltre lamentano un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore e di una conseguente violazione del principio inquisitorio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente lo stato di salute della ricorrente 1 tramite l'allestimento di un "formulario F4", come pure accertare il benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo, RS 0.107). Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.23.2.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze ènecessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati diapprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020consid. 3.4.2). 3.2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare del-le parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo di provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 3.33.3.1 Per quanto concerne la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di posizione dell'Ambasciata svizzera in Croazia citata dalla SEM nella decisione avversata, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l'argomentazione enucleata fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid 3.3.2). Inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-1783/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati). Pertanto, tale censura è da respingere. 3.3.2 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto dello stato di salute della ricorrente 1 ed in particolare circa il mancato allestimento di un "formulario F4", va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi. Abbondanzialmente, si osserva che dalle informazioni agli atti non sono previsti ulteriori accertamenti medici per gli insorgenti (cfr. atto SEM n. 51/1). Pertanto, il fatto per cui i ricorrenti non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello della decisione impugnata, riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d'asilo, sia all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tale censura, dal profilo formale, è da respingere. 3.3.3 Oltre a ciò, i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di avere stabilito in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo del sistema d'accoglienza croato, sia della particolare vulnerabilità dei ricorrenti. Ciò è riferito anche all'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di salute dei richiedenti, come pure dell'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito. 3.4Da un punto di vista formale, le censure sollevate dagli interessati sono pertanto da respingere.

E. 4 4.1È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 4.24.2.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il Regolamento Dublino. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.2.3 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.2.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III).

E. 4.3 4.3.1 In concreto è assodato, e incontestato, che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) agosto 2022, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 19/5 e 35/2).

E. 4.3.2 I ricorrenti contestano tuttavia la competenza della Croazia, in quanto le autorità avrebbero prelevato le loro impronte con l'inganno (cfr. pag. 6 del ricorso). Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 4.3.3 Gli interessati si prevalgono altresì della presenza del fratello della ricorrente 1 in Svizzera al fine di determinare la competenza della Svizzera per la trattazione della domanda d'asilo e ciò sulla scorta dell'art. 16 RD III, secondo cui segnatamente a motivo di maternità recente o malattia grave un richiedente sia dipendente dall'assistenza del fratello legalmente residente in uno degli Stati membri, questi ultimi lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con il fratello a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che il fratello sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che l'interessato abbia espresso tale desiderio per iscritto. Ora, da questa formulazione si evince che debba esistere una situazione di dipendenza dall'assistenza del familiare (i.c. il fratello della ricorrente 1) e presuppone pure l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiedano un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). La mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). In proposito, dagli atti non emerge un rapporto di dipendenza tra la ricorrente 1 ed il fratello e neppure la necessità di un aiuto e/o sostegno da parte del familiare, oltre che l'esistenza di legami nel paese di origine. Inoltre, non è rilevabile che il familiare sia in grado di fornire l'aiuto necessario. Il semplice fatto per cui il fratello della ricorrente 1 si sia occupato straordinariamente dei nipoti per un breve lasso di tempo non è atto a dimostrare che siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 16 RD III, come neppure che la ricorrente 1 abbia la necessità di assistenza esterna da parte del fratello. Pertanto, l'art. 16 RD III non risulta applicabile alla fattispecie.

E. 4.3.4 Il fatto che la Svizzera sarebbe stata da sempre la destinazione degli insorgenti risulta essere un elemento ininfluente sulla determinazione della competenza, come correttamente ritenuto anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, al quale si rimanda per il resto su questo punto (cfr. p.to II, pagg. 3 e 4). Da ultimo, risulta vana la doglianza relativa alla mancata informazione da parte dell'autorità inferiore alle omologhe croate circa lo stato di salute dei ricorrenti. Difatti le varie patologie, come rettamente annunciato dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9), saranno comunicate alle autorità croate prima del loro trasferimento, come previsto dagli artt. 31 e 32 RD III. Una loro comunicazione pregressa non si imponeva quindi in alcun modo secondo i dispositivi normativi previsti. 4.4Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.

E. 5 5.1 In seguito, i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 3 CEDU, opponendosi al loro trasferimento in Croazia. Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 5.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti).

E. 5.3.2 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti sostengono, con riferimento all'art. 3 CEDU, che la polizia li avrebbe catturati in un bosco, li avrebbe tenuti in tale luogo per 4 ore e li avrebbe presi in giro mentre la madre era al freddo con i figli, in seguito sarebbero stati indotti con l'inganno a depositare le proprie impronte digitali, rimanendo per un giorno in una stanza fredda. Presso il campo dove sono stati alloggiati non ci sarebbero state le porte, la gente li avrebbe presi in giro e i figli venivano maltrattati. La ricorrente, in tale contesto, sarebbe stata picchiata in testa con dei documenti da una guardia. I bambini non avrebbero potuto usufruire dei servizi igienici. Tale situazione sarebbe perdurata un giorno. A sostegno delle proprie allegazioni essi citano la sentenza della Corte EDU Daraibou c. Craozia, Application no. 84523/17 del 17 gennaio 2023, in cui viene rilevato che la Croazia non sia in grado di effettuare investigazioni conclusive per i soprusi subiti dai migranti. Ora, dalla documentazione agli atti, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte delle autorità croate. Questo vale, in special modo, in relazione alle 4 ore trascorse al freddo nel bosco, alla giornata trascorsa nella stanza fredda ed in seguito alle condizioni del centro dove sarebbero stati rinchiusi per un giorno e dove la ricorrente 1 sarebbe stata colpita alla testa con dei documenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e rischi di respingimenti (push-backs) alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come fatto dai ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né il rapporto da loro menzionato permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.2 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Si osserva inoltre che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito alcun push-back, bensì di essere stati condotti dalle autorità in un luogo in cui sono state depositate le domande d'asilo (cfr. atto SEM n. 31/4). Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.

E. 6 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.2 Gli insorgenti hanno postulato la rinuncia al loro trasferimento in applicazione delle clausole discrezionali sopracitate, prevalendosi tra l'altro del loro stato di salute e delle violenze subite. In tal senso, citando un rapporto OSAR, un rapporto CPT e due sentenze della Corte EDU, i ricorrenti ritengono che l'accesso alle cure psicologiche e psichiatriche nel suddetto Paese sarebbe difficoltoso. Dipoi sostengono che difficilmente dei funzionari di polizia vengano effettivamente perseguiti dalla giustizia croata.

E. 6.3 In riferimento poi agli asseriti maltrattamenti subiti in Croazia da parte di funzionari di polizia e guardie del campo, v'è da rilevare che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se gli interessati ritengono di essere stati maltrattati dalle autorità o da terze persone, o se ciò dovesse avvenire in futuro, essi potranno indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte. Inoltre, avranno pure la possibilità di contattare, in loco, delle organizzazioni caritative per eventualmente supportarli ad adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). Nello specifico, non appare dalla documentazione all'inserto che i ricorrenti abbiano proceduto in tal senso, allorché si trovavano in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nel rapporto CPT (cfr. ricorso pag. 7), del tutto generiche, non inficiano le predette considerazioni. Peraltro i ricorrenti, al loro ritorno in Croazia, verranno rinviati a Zagabria, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che si ritroverebbero in una situazione analoga a quella incorsa alla loro entrata nel predetto Paese. Inoltre, essi non hanno dimostrato che le loro condizioni di vita in Croazia rivestano un tale grado di difficoltà e di gravità contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Gli interessati non sono stati neppure in grado di apportare degli indizi concreti e oggettivi, circa una privazione durevole di accesso alle condizioni minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza. A tal proposito si constata, stante alle dichiarazioni della ricorrente 1 effettuate durante il Colloquio Dublino, che gli insorgenti non abbiano trascorso nemmeno un giorno presso il centro in cui erano stati portati. In ogni caso, se dopo il loro trasferimento dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei loro confronti, o in ogni altro modo violi i loro diritti fondamentali, apparterrà a loro di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.46.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.4.2 Per quanto concerne lo stato di salute della ricorrente 1, in data (...) febbraio 2023, le è stato diagnosticato una probabile sindrome da stress post traumatico e le è stato prescritto il farmaco Temesta (cfr. atto SEM n. 47/2). Il giorno successivo le è stata diagnosticata una gastroenterite con crollo ortostatico, da ricondurre probabilmente a carenza di ferro e vitamine (cfr. atto SEM n. 46/2). Nel corso della successiva visita medica del (...) febbraio 2023 è stata confermata la carenza di ferro e di vitamina D3, oltre che un'anemia e le è stato prescritto Maltofer e gocce di vitamina D3 (cfr. atto SEM n. 54/2). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente è stata visitata per il suo stato psicologico. Le è stato diagnosticato uno stato di sovraccarico e difficoltà di elaborazione e le è stato prescritto Relaxane. In questo contesto non è stato effettuato nessun riferimento ad una possibile sindrome da stress post traumatico (cfr. atto SEM n. 59/2). Il seguente (...) marzo 2023, durante un'ulteriore visita medica è stato constato che lo stato psichico della ricorrente 1 è migliorato e si è stabilizzato (cfr. atto SEM n. 62/2). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.3 La ricorrente 2 è stata vistata in data 12 e 16 dicembre 2022 per tosse e mal di gola. Le sono stati prescritti Amoxi Mepha gran, Algifor e Amoxicillina (cfr. atti SEM n. 29/ 2 e 33/3). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.4 Il ricorrente 3 è stato visitato in data (...) e (...) dicembre 2022 per tosse e mal di gola oltre che faringite. Gli sono stati prescritti Algifor e Amoxcilina (cfr. atti SEM n. 28/2 e 32/3). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.5 Il ricorrente 4 è stato visitato in data 16 dicembre 2022 per tosse, rinite e febbre e gli sono stati prescritti Ponstan e Amoxcillina (cfr. atto SEM n. 34/3). Tra il (...) ed il (...) dicembre 2022, egli è stato degente in ospedale per dispnea ed il medico ha riferito che il paziente soffriva di bronchiolite non necessitante ossigeno - terapia e senza difficoltà alimentari, oltre che otite media acuta, con prescrizione di Otrivin, Triofan, Algifor Junior e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 36/3). Il (...) dicembre 2022 è stato visitato per un controllo ed è stato dimesso in buone condizioni generali (cfr. atto SEM n. 37/1). Il (...) gennaio 2023 il ricorrente 1 è stato ricoverato con urgenza in seguito a vomito, febbre, assunzione di pochi liquidi e gli è stata diagnosticata una bronchiolite da RSV con difficoltà nell'assunzione di liquidi. Egli è stato posto in osservazione con aiuto respiratorio e sonda gastrica e trattato con Ventolin, Ibuprofene, Paracetamolo e Nasivin. Il bambino è rimasto degente in ospedale due settimane ed è stato dimesso con un po' di tosse, ma senza prescrizione di cure farmacologiche (cfr. atti SEM n. 39/2, 40/2 e 42/2). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.6 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del loro trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell'ambito dell'asilo in Croazia, cfr. le sentenze TAF D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.).

E. 6.5 I ricorrenti invocano pure la Conv. fanciullo per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM avrebbe omesso di considerare il benessere superiore dei fanciulli (cfr. ricorso, § IV). In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti insieme, come famiglia, in Croazia e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 (madre) potrà occuparsi dei suoi figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4. Su questa scia va aggiunto che l'art. 3 par. 1 Conv. fanciullo, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente", non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze TAF F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 febbraio 2017 pag. 8). Peraltro, anche le problematiche mediche che toccano specialmente i ricorrenti 2 - 4 non sono caratterizzate da una gravità sufficiente per rinunciare al loro trasferimento, con la loro madre, in Croazia. Pertanto, il loro trasferimento non è contrario al loro interesse superiore ai sensi della Conv. fanciullo (cfr. le sentenze TAF E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5 e E-711/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 6).

E. 6.6 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento.

E. 6.7 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

E. 8 In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

E. 9 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) marzo 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta essere senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1094/2023 Sentenza del 28 marzo 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Chiara Piras, cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nata il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Elena Fortunato, (...), ricorrenti, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del (...). Fatti: A. Il (...) novembre 2022, la richiedente 1 ed i suoi figli minorenni (richiedente 2 - 4), cittadini afghani (di seguito anche: insorgenti, interessati), hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia (cfr. atto della Segreteria di Stato per la migrazione [di seguito: SEM] [{...}] - 16/2). B. Giunti in Svizzera, il (...) dicembre 2022, gli interessati hanno presentato una ulteriore domanda d'asilo al Centro federale d'asilo (CFA) di Chiasso (cfr. atto SEM n. 2/1). C. Constatata la prima domanda d'asilo in Croazia tramite il sistema EURODAC, la SEM (in seguito anche autorità inferiore) in data (...) dicembre 2022 ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico degli interessati in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III o RD III). Il seguente (...) dicembre 2022, in applicazione dell'art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III, le autorità croate hanno accettato la richiesta di ripresa in carico per tutti i ricorrenti (cfr. atti SEM n. 19/5 e 35/2). D. D.a Il (...) dicembre 2022, la SEM ha sostenuto un colloquio Dublino con la richiedente 1 (cfr. atto SEM n. 31/4). In sostanza, la stessa ha affermato che non avrebbe voluto depositare una domanda d'asilo in Croazia. Inoltre, la polizia croata avrebbe lasciato gli interessati in un bosco al freddo per 4 ore. In seguito, sarebbero stati condotti in una stanza fredda per la durata di un giorno ed in tale contesto la richiedente 1 sarebbe stata indotta con l'inganno a depositare le proprie impronte digitali. Gli interessati sarebbero poi stati portati in un campo. La popolazione croata li avrebbe trattati in malo modo ed i bambini avrebbero espresso la volontà di trovare un'altra sistemazione. Una guardia avrebbe colpito in testa con alcune carte la richiedente 1 e ciò per aver sbagliato a fornire una risposta. Gli interessati 2 - 4 non avrebbero potuto recarsi ai servizi igienici nel centro in cui erano alloggiati e pertanto si sarebbero ritrovati ad espletare i propri bisogni fisiologici su sé stessi. Il giorno seguente avrebbero lasciato il centro e sarebbero transitati dalla Slovenia e dall'Italia, per poi giungere in Svizzera. La richiedente 1, per conto dei figli minorenni, ha indicato quali motivi che si opporrebbero ad un loro ritorno in Croazia. Oltre a quanto indicato in precedenza, ella ha osservato che in tale Paese non vi siano possibilità per i bambini, la gente sarebbe cattiva e la bambina sarebbe terrorizzata dai poliziotti. Inoltre, per conto del richiedente 3, si opporrebbe il fatto per cui avrebbe espletato i propri bisogni fisiologici su sé stesso mentre si trovava in una stanza fredda e nonostante la madre lo abbia pulito, lui sarebbe tutt'oggi terrorizzato. Inoltre, lui e la richiedente 2 avrebbero avuto paura di essere colpiti a loro volta con i documenti che le guardie avevano in mano, chiedendo di uscire dal luogo in cui erano alloggiati. Per il richiedente 4, si opporrebbe il fatto per cui egli debba rimanere con la madre. Inoltre, in Croazia egli sarebbe stato affamato tutto il giorno. La madre avrebbe chiesto dell'acqua calda per preparargli da mangiare, ma le guardie non avrebbero assecondato tale richiesta. Per quanto concerne l'accertamento medico, l'interessata 1 ha indicato di non avere problemi di salute, come pure gli interessati 2 e 3. L'interessato 4, avrebbe contratto un raffreddore e la tosse, per cui gli sarebbero state prescritte delle pillole. D.b Nel corso del mese di febbraio 2023, alla richiedente 1 è stata diagnosticata una possibile sindrome da stress post traumatico, oltre che gastroenterite con crollo ortostatico, da ricondurre a carenza di ferro e vitamine. Le è stata altresì diagnosticata un'anemia, come pure, in data (...) febbraio 2023, un sovraccarico e problemi nell'elaborazione. Ai richiedenti 2 e 3, nel dicembre 2022 è stata diagnosticata tosse e mal di gola. Il richiedente 4, nel dicembre 2022, è stato ricoverato in seguito ad una dispnea con bronchiolite e otite media acuta. In data (...) gennaio 2023 è stato ricoverato in seguito a vomito, febbre e disidratazione ed è stata a lui diagnosticata una bronchiolite da RSV (virus respiratorio sinciziale) con difficoltà nell'assunzione di liquidi. Dopo 2 settimane è stato dimesso senza il supporto di terapie impostate. Le diverse diagnosi saranno dettagliate, per quanto necessario, nei considerandi in diritto. E. Con decisione del (...) febbraio 2023, notificata il (...) febbraio 2023, la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]) ed ha al contempo pronunciato il loro trasferimento in Croazia, da eseguirsi entro il (...) giugno 2023. F. Il (...) febbraio 2023, i ricorrenti, rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera -, hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, oltre che la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; mentre sul piano sostanziale, i ricorrenti chiedono che la decisione impugnata sia annullata, con il rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale delle domande d'asilo oppure che la causa sia rinviata alla SEM per completare l'istruttoria. G. Il Tribunale, in data (...) marzo 2023, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. H. Ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti, se necessario, in appresso. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro la decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Per i motivi che seguono, questo Tribunale rinuncia a ordinare uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

2. Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).

3. 3.1 Gli insorgenti censurano dapprima la violazione del diritto di esseri sentiti. In proposito essi rilevano di non aver avuto accesso alle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Croazia, sulle quali l'autorità inferiore basa le proprie considerazioni in merito all'assenza di carenze sistemiche in tale paese. Inoltre lamentano un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore e di una conseguente violazione del principio inquisitorio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente lo stato di salute della ricorrente 1 tramite l'allestimento di un "formulario F4", come pure accertare il benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo, RS 0.107). Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.23.2.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze ènecessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati diapprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351,129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020consid. 3.4.2). 3.2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare del-le parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo di provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 3.33.3.1 Per quanto concerne la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di posizione dell'Ambasciata svizzera in Croazia citata dalla SEM nella decisione avversata, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l'argomentazione enucleata fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid 3.3.2). Inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-1783/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati). Pertanto, tale censura è da respingere. 3.3.2 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto dello stato di salute della ricorrente 1 ed in particolare circa il mancato allestimento di un "formulario F4", va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi. Abbondanzialmente, si osserva che dalle informazioni agli atti non sono previsti ulteriori accertamenti medici per gli insorgenti (cfr. atto SEM n. 51/1). Pertanto, il fatto per cui i ricorrenti non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello della decisione impugnata, riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d'asilo, sia all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tale censura, dal profilo formale, è da respingere. 3.3.3 Oltre a ciò, i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di avere stabilito in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo del sistema d'accoglienza croato, sia della particolare vulnerabilità dei ricorrenti. Ciò è riferito anche all'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di salute dei richiedenti, come pure dell'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito. 3.4Da un punto di vista formale, le censure sollevate dagli interessati sono pertanto da respingere.

4. 4.1È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 4.24.2.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il Regolamento Dublino. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.2.3 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.2.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III). 4.3 4.3.1 In concreto è assodato, e incontestato, che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) agosto 2022, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 19/5 e 35/2). 4.3.2 I ricorrenti contestano tuttavia la competenza della Croazia, in quanto le autorità avrebbero prelevato le loro impronte con l'inganno (cfr. pag. 6 del ricorso). Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 4.3.3 Gli interessati si prevalgono altresì della presenza del fratello della ricorrente 1 in Svizzera al fine di determinare la competenza della Svizzera per la trattazione della domanda d'asilo e ciò sulla scorta dell'art. 16 RD III, secondo cui segnatamente a motivo di maternità recente o malattia grave un richiedente sia dipendente dall'assistenza del fratello legalmente residente in uno degli Stati membri, questi ultimi lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con il fratello a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che il fratello sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che l'interessato abbia espresso tale desiderio per iscritto. Ora, da questa formulazione si evince che debba esistere una situazione di dipendenza dall'assistenza del familiare (i.c. il fratello della ricorrente 1) e presuppone pure l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiedano un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). La mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). In proposito, dagli atti non emerge un rapporto di dipendenza tra la ricorrente 1 ed il fratello e neppure la necessità di un aiuto e/o sostegno da parte del familiare, oltre che l'esistenza di legami nel paese di origine. Inoltre, non è rilevabile che il familiare sia in grado di fornire l'aiuto necessario. Il semplice fatto per cui il fratello della ricorrente 1 si sia occupato straordinariamente dei nipoti per un breve lasso di tempo non è atto a dimostrare che siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 16 RD III, come neppure che la ricorrente 1 abbia la necessità di assistenza esterna da parte del fratello. Pertanto, l'art. 16 RD III non risulta applicabile alla fattispecie. 4.3.4 Il fatto che la Svizzera sarebbe stata da sempre la destinazione degli insorgenti risulta essere un elemento ininfluente sulla determinazione della competenza, come correttamente ritenuto anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, al quale si rimanda per il resto su questo punto (cfr. p.to II, pagg. 3 e 4). Da ultimo, risulta vana la doglianza relativa alla mancata informazione da parte dell'autorità inferiore alle omologhe croate circa lo stato di salute dei ricorrenti. Difatti le varie patologie, come rettamente annunciato dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9), saranno comunicate alle autorità croate prima del loro trasferimento, come previsto dagli artt. 31 e 32 RD III. Una loro comunicazione pregressa non si imponeva quindi in alcun modo secondo i dispositivi normativi previsti. 4.4Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.

5. 5.1 In seguito, i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 3 CEDU, opponendosi al loro trasferimento in Croazia. Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 5.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti). 5.3.2 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti sostengono, con riferimento all'art. 3 CEDU, che la polizia li avrebbe catturati in un bosco, li avrebbe tenuti in tale luogo per 4 ore e li avrebbe presi in giro mentre la madre era al freddo con i figli, in seguito sarebbero stati indotti con l'inganno a depositare le proprie impronte digitali, rimanendo per un giorno in una stanza fredda. Presso il campo dove sono stati alloggiati non ci sarebbero state le porte, la gente li avrebbe presi in giro e i figli venivano maltrattati. La ricorrente, in tale contesto, sarebbe stata picchiata in testa con dei documenti da una guardia. I bambini non avrebbero potuto usufruire dei servizi igienici. Tale situazione sarebbe perdurata un giorno. A sostegno delle proprie allegazioni essi citano la sentenza della Corte EDU Daraibou c. Craozia, Application no. 84523/17 del 17 gennaio 2023, in cui viene rilevato che la Croazia non sia in grado di effettuare investigazioni conclusive per i soprusi subiti dai migranti. Ora, dalla documentazione agli atti, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte delle autorità croate. Questo vale, in special modo, in relazione alle 4 ore trascorse al freddo nel bosco, alla giornata trascorsa nella stanza fredda ed in seguito alle condizioni del centro dove sarebbero stati rinchiusi per un giorno e dove la ricorrente 1 sarebbe stata colpita alla testa con dei documenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e rischi di respingimenti (push-backs) alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come fatto dai ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né il rapporto da loro menzionato permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.2 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Si osserva inoltre che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito alcun push-back, bensì di essere stati condotti dalle autorità in un luogo in cui sono state depositate le domande d'asilo (cfr. atto SEM n. 31/4). Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.

6. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti hanno postulato la rinuncia al loro trasferimento in applicazione delle clausole discrezionali sopracitate, prevalendosi tra l'altro del loro stato di salute e delle violenze subite. In tal senso, citando un rapporto OSAR, un rapporto CPT e due sentenze della Corte EDU, i ricorrenti ritengono che l'accesso alle cure psicologiche e psichiatriche nel suddetto Paese sarebbe difficoltoso. Dipoi sostengono che difficilmente dei funzionari di polizia vengano effettivamente perseguiti dalla giustizia croata. 6.3 In riferimento poi agli asseriti maltrattamenti subiti in Croazia da parte di funzionari di polizia e guardie del campo, v'è da rilevare che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se gli interessati ritengono di essere stati maltrattati dalle autorità o da terze persone, o se ciò dovesse avvenire in futuro, essi potranno indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte. Inoltre, avranno pure la possibilità di contattare, in loco, delle organizzazioni caritative per eventualmente supportarli ad adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). Nello specifico, non appare dalla documentazione all'inserto che i ricorrenti abbiano proceduto in tal senso, allorché si trovavano in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nel rapporto CPT (cfr. ricorso pag. 7), del tutto generiche, non inficiano le predette considerazioni. Peraltro i ricorrenti, al loro ritorno in Croazia, verranno rinviati a Zagabria, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che si ritroverebbero in una situazione analoga a quella incorsa alla loro entrata nel predetto Paese. Inoltre, essi non hanno dimostrato che le loro condizioni di vita in Croazia rivestano un tale grado di difficoltà e di gravità contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Gli interessati non sono stati neppure in grado di apportare degli indizi concreti e oggettivi, circa una privazione durevole di accesso alle condizioni minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza. A tal proposito si constata, stante alle dichiarazioni della ricorrente 1 effettuate durante il Colloquio Dublino, che gli insorgenti non abbiano trascorso nemmeno un giorno presso il centro in cui erano stati portati. In ogni caso, se dopo il loro trasferimento dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei loro confronti, o in ogni altro modo violi i loro diritti fondamentali, apparterrà a loro di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.46.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.4.2 Per quanto concerne lo stato di salute della ricorrente 1, in data (...) febbraio 2023, le è stato diagnosticato una probabile sindrome da stress post traumatico e le è stato prescritto il farmaco Temesta (cfr. atto SEM n. 47/2). Il giorno successivo le è stata diagnosticata una gastroenterite con crollo ortostatico, da ricondurre probabilmente a carenza di ferro e vitamine (cfr. atto SEM n. 46/2). Nel corso della successiva visita medica del (...) febbraio 2023 è stata confermata la carenza di ferro e di vitamina D3, oltre che un'anemia e le è stato prescritto Maltofer e gocce di vitamina D3 (cfr. atto SEM n. 54/2). In data (...) febbraio 2023 la ricorrente è stata visitata per il suo stato psicologico. Le è stato diagnosticato uno stato di sovraccarico e difficoltà di elaborazione e le è stato prescritto Relaxane. In questo contesto non è stato effettuato nessun riferimento ad una possibile sindrome da stress post traumatico (cfr. atto SEM n. 59/2). Il seguente (...) marzo 2023, durante un'ulteriore visita medica è stato constato che lo stato psichico della ricorrente 1 è migliorato e si è stabilizzato (cfr. atto SEM n. 62/2). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.3 La ricorrente 2 è stata vistata in data 12 e 16 dicembre 2022 per tosse e mal di gola. Le sono stati prescritti Amoxi Mepha gran, Algifor e Amoxicillina (cfr. atti SEM n. 29/ 2 e 33/3). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.4 Il ricorrente 3 è stato visitato in data (...) e (...) dicembre 2022 per tosse e mal di gola oltre che faringite. Gli sono stati prescritti Algifor e Amoxcilina (cfr. atti SEM n. 28/2 e 32/3). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.5 Il ricorrente 4 è stato visitato in data 16 dicembre 2022 per tosse, rinite e febbre e gli sono stati prescritti Ponstan e Amoxcillina (cfr. atto SEM n. 34/3). Tra il (...) ed il (...) dicembre 2022, egli è stato degente in ospedale per dispnea ed il medico ha riferito che il paziente soffriva di bronchiolite non necessitante ossigeno - terapia e senza difficoltà alimentari, oltre che otite media acuta, con prescrizione di Otrivin, Triofan, Algifor Junior e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 36/3). Il (...) dicembre 2022 è stato visitato per un controllo ed è stato dimesso in buone condizioni generali (cfr. atto SEM n. 37/1). Il (...) gennaio 2023 il ricorrente 1 è stato ricoverato con urgenza in seguito a vomito, febbre, assunzione di pochi liquidi e gli è stata diagnosticata una bronchiolite da RSV con difficoltà nell'assunzione di liquidi. Egli è stato posto in osservazione con aiuto respiratorio e sonda gastrica e trattato con Ventolin, Ibuprofene, Paracetamolo e Nasivin. Il bambino è rimasto degente in ospedale due settimane ed è stato dimesso con un po' di tosse, ma senza prescrizione di cure farmacologiche (cfr. atti SEM n. 39/2, 40/2 e 42/2). Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 51/1). 6.4.6 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del loro trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell'ambito dell'asilo in Croazia, cfr. le sentenze TAF D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 6.5 I ricorrenti invocano pure la Conv. fanciullo per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM avrebbe omesso di considerare il benessere superiore dei fanciulli (cfr. ricorso, § IV). In proposito si deve sottolineare che i ricorrenti saranno trasferiti insieme, come famiglia, in Croazia e non saranno separati, dimodoché la ricorrente 1 (madre) potrà occuparsi dei suoi figli, fornendo loro il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo non si può dunque rimproverare alla SEM di non avere considerato il benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4. Su questa scia va aggiunto che l'art. 3 par. 1 Conv. fanciullo, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente", non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze TAF F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 e E-968/2017 del 27 febbraio 2017 pag. 8). Peraltro, anche le problematiche mediche che toccano specialmente i ricorrenti 2 - 4 non sono caratterizzate da una gravità sufficiente per rinunciare al loro trasferimento, con la loro madre, in Croazia. Pertanto, il loro trasferimento non è contrario al loro interesse superiore ai sensi della Conv. fanciullo (cfr. le sentenze TAF E-5283/2022 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3, F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5 e E-711/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 6). 6.6 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento. 6.7 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.

8. In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

9. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) marzo 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta essere senza oggetto.

11. Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni ricorsuali non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e che si può partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari