Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1063/2021 Sentenza del 16 marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Andreas Trommer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla Signora Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 2 marzo 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 dicembre 2020 (cfr. 1083216-2/2), i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 14 dicembre 2020 (cfr. atto 12/9) ed al colloquio personale Dublino del 17 dicembre 2020 (cfr. atto 15/2), la nutrita documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 24/2, 26/2, 27/2, 28/2,30/3, 31/2, 32/2, 36/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 marzo 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto 41/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 10 marzo 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 11 marzo 2021), con cui l'insorgente ha postulato il limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione (recte: concessione dell'effetto sospensivo); nel merito l'annullamento della querelata decisione e la trasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della domanda d'asilo. In subordine, l'insorgente ha concluso alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali compreso il relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino del 17 dicembre 2020 l'interessato ha asserito di non voler tornare in Italia in quanto la Svizzera sarebbe stata il suo Paese di destinazione ed in Italia sarebbe stato costretto a farsi rilevare le impronte digitali contro la sua volontà; che in Italia sarebbe stato messo su una nave con altri rifugiati per undici giorni e non vorrebbe farvi ritorno perché le condizioni di accoglienza non sarebbero buone (cfr. atto 15/2), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che in tale Stato sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha escluso l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Italia alla luce della sufficiente infrastruttura medica e della sua facoltà di richiedere una presa a carico in base al diritto comunitario, che pertanto, nemmeno si ravviserebbe, per tali motivi, il raggiungimento della soglia di gravità prevista nell'ambito dell'art. 3 CEDU; che dipoi, sebbene il decreto n. 113/2018 non abbia rimesso in discussione l'accesso alle cure mediche per i richiedenti l'asilo; che in specie non sussisterebbe d'altro canto nemmeno la necessità di richiedere garanzie individuali, atteso che lo stato di salute dell'insorgente non sarebbe particolarmente compromesso; che in altre parole, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva; che così, nessun elemento permetterebbe di giungere alla conclusione che le condizioni di vita del ricorrente sarebbero messe in pericolo in caso di rinvio nel Paese confinante; che nemmeno un'applicazione discrezionale della clausola sarebbe giustificata in specie, che nel proprio gravame il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al provvedimento sindacato; che in primo luogo, l'accertamento dei fatti medici rilevanti è ritenuto incompleto in quanto egli sarebbe ancora sotto osservazione in merito al non giustificato calo ponderale; che per ciò che riguarderebbe lo stato di salute psicologica l'autorità di prime cure avrebbe erroneamente considerato i tre previsti ulteriori appuntamenti medici come mere visite psichiatriche e di continuità, omettendo di considerare che si tratterebbe di tre visite differenti e il cui riscontro potrebbe invece essere rilevante ai fini del corretto accertamento della salute medica; che il fatto che oltre alle visite psichiatriche e psicoterapeutiche per il giovane sia stata ritenuta recentemente necessaria anche l'impostazione di un programma individualizzato presso il Centro diurno (struttura intermedia tra il ricovero ospedaliero e il trattamento ambulatoriale) sarebbe importante indice di un accertamento medico psichiatrico/psicologico tutt'ora in corso, che meriterebbe di essere valutato in maniera approfondita; che per quanto riguarda invece il trasferimento in Italia l'autorità inferiore da una parte non avrebbe informato le autorità italiane della particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente e dall'altra avrebbe omesso di richiedere una garanzia di un alloggio adeguato; che in seguito, la SEM nella decisione avversata non avrebbe valutato correttamente le condizioni di salute del ricorrente in caso di rinvio in Italia; che le modifiche apportate dall'art. 121 n.132/2018 non contemplerebbero più l'inserimento dei richiedenti all'interno del sistema degli SPRAR, nell'ambito dei quali era prevista l'attivazione di servizi speciali di accoglienza che tenevano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona; che gli effetti del decreto legge n. 132/2018 sul sistema d'asilo sarebbero stati di recente evidenziati in studi e valutazioni di organismi internazionali; che richiamata diversa giurisprudenza del Tribunale il ricorrente rileva la necessità di dover ottenere delle garanzie per il trasferimento di persone vulnerabili in Italia; che il decreto Salvini (D. LGS 286/1998) presenterebbe delle gravi implicazioni sul diritto della salute del richiedente l'asilo; che nel caso di specie l'insorgente rischierebbe di non poter accedere alle cure mediche, non potendosi iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale e di doversi prendere a carico il costo delle spese mediche; che pertanto la SEM avrebbe dovuto considerare il ricorrente caso vulnerabile, in virtù delle diagnosi finora emesse e richiedere alle autorità italiane determinate garanzie di alloggio; che in conclusione, sarebbero necessarie ulteriori misure d'istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che una riammissione in Italia si ponga in contrasto con 1'art. 3 CEDU, sia la necessità di rinunciare al trasferimento per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Dublino; che in particolare, si ritiene che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto informare le autorità italiane rispetto alle condizioni di eccezionale vulnerabilità del ricorrente e acquisire informazioni e garanzie specifiche sull'adeguatezza di una presa a carico efficace e senza interruzioni, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato è stato interpellato a B._______ (Italia) il 19 novembre 2020 (cfr. atto 10/1), che il ricorrente ha confermato tale riscontro, precisando di essere entrato nello spazio Schengen dall'Italia, ove gli sarebbero state rilevate le impronte digitali, per poi dirigersi verso la Svizzera (cfr. atto 15/2), che su questi presupposti il 18 dicembre 2020, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto 18/7), che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33), che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, permettono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6, recentemente anche la sentenza del Tribunale F-4872/2020 del 5 novembre 2020 consid. 4.2), che la giurisprudenza precitata, si applica a fortiori all'ora attuale, vista l'entrata in vigore, il 20 dicembre 2020, del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 (convertito in legge il 18 dicembre 2020, cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 261 del 21.10.2020), il quale ha come obiettivo segnatamente di migliorare le condizioni generali d'accoglienza dei richiedenti l'asilo e la situazione di persone vulnerabili trasferite verso l'Italia (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-542/2021 dell'11 febbraio 2021 consid. 3.2, F-316/2021 del 29 gennaio 2021 consid. 4.2) ed apporterebbe in particolare anche delle modifiche al decreto-legge n. 113/2018 del 4 ottobre 2018 sulla sicurezza e immigrazione (comunemente conosciuto come "decreto Salvini"); che in tale contesto, non possono pertanto essere seguite le critiche del tutto generiche mosse al sistema d'accoglienza italiano proposte nel ricorso, peraltro per quanto concerne il "decreto Salvini" pure risultanti superate come sopra enucleato (cfr. sentenza del Tribunale D-871/2021 del 8 marzo 2021 consid. 5.4.8), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che al di là di generiche argomentazioni, egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sempre in questo contesto, come rettamente segnalato dall'insorgente, l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3 e D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.4.4), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente; che dagli stessi risultava in maniera chiara che lo stato di salute dell'insorgente, comportante un episodio depressivo di media gravità - trattabile con un farmaco a facile reperibilità ed una terapia psicoterapeutica ambulante a cadenza regolare - alcune problematiche legate ad un lieve deficit di acido folico, lieve ipocalcemia - trattati con degli integratori - e ipotiroidismo latente non si iscrivessero nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate, che dal profilo psichico le condizioni del richiedente asilo sono peraltro da considerarsi stabili, non essendovi stata alcuna variazione rispetto alla diagnosi (cfr. atti 26/2, 27/2, 28/2, 31/2, 32/2, 36/2); che l'episodio depressivo di cui soffre risulta essere di media gravità ed il trattamento che sta seguendo - assunzione di Citalopram e consultazioni psichiatriche con cadenza regolare - non presentano particolari specificità e sono disponibili anche in Italia, che per quanto riguarda il caso ponderale, il medico non ha ritenuto necessario effettuare ulteriori esami (cfr. atto 23/2), che non si può dunque partire dall'assunto che il suo trasferimento comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Italia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.4), che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere a conseguenze drastiche sulla sua salute, che egli potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento del farmaco che gli è stato prescritto venendo trasferito con una riserva sufficiente, che in ogni caso le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite in Italia (cfr. sentenza del Tribunale E-1026/2020 consid. 5.5 che giunge alla medesima conclusione della sentenza E-962/2019 consid. 6.2.7), che altresì, prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che anche le problematiche legate alla pandemia di Coronavirus non permettono di giungere ad una diversa conclusione (cfr. sentenza del Tribunale D-2947/2020 del 27 maggio 2020 consid. 10.4 e rif. citati), che agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari dell'11 marzo 2021 sono revocate, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: