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C-817/2012

C-817/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-25 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino della Mongolia, nato il ..., e sua moglie, B._______, anch'essa cittadina mongola, nata il ..., sono entrati in Svizzera il ... ed hanno inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Dall'unione dei coniugi sono nati due figli: C._______, nata il ..., giunta in Svizzera il 18 aprile 2007, e D._______, nato in Svizzera il .... B. B._______ interessava una prima volta le autorità di polizia del Cantone Ticino il 14 marzo 2007, sottraendo della merce da un grande magazzino di Lugano per un importo complessivo di fr. 169.85. Posta in stato di fermo, l'interessata versava fr. 100.- a titolo di indennità amministrativa. C. Con decisione del 23 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) respingeva la domanda di asilo presentata dai coniugi, a cui si erano aggiunti anche i figli minorenni, e pronunciava l'allontanamento dalla Svizzera entro il 17 settembre 2007. Il 21 agosto successivo gli interessati presentavano ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale). D. Con decreto di accusa del 30 giugno 2009, cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A._______ colpevole di furto, commesso in correità con la moglie il 19 gennaio 2008, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 150.-. Con un distinto decreto di accusa - del medesimo giorno e anch'esso cresciuto in giudicato - il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato B._______ per il furto commesso in correità con il marito, e per un furto "di poca entità" avvenuto l'11 giugno 2008, alla pena pecuniaria di fr. 210.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 200.-. E. Nell'agosto del 2009 A._______ entrava alle dipendenze della E._______, quale "montatore di strutture per spettacoli", con un "contratto di lavoro a chiamata". F. Con sentenza del 22 luglio 2010, il TAF ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati inerente il riconoscimento dello statuto di asilanti. Conseguentemente il 27 luglio seguente l'UFM ha comunicato ai ricorrenti l'obbligo di lasciare il territorio svizzero entro e non oltre il 23 agosto 2010. Nonostante l'esito della procedura di asilo e contestualmente alla ricerca dei documenti di viaggio necessari per il rimpatrio, le autorità cantonali hanno rinnovato ripetutamente il permesso N agli interessati (cfr. autorizzazioni di corta durata depositate agli atti). Ciò anche in considerazione del fatto che A._______ continuava ad esercitare la propria attività lucrativa quale montatore di strutture per spettacoli. G. Il 19 ottobre 2011 la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha preavvisato favorevolmente la concessione di un permesso di dimora annuale giusta l'art. 14 cpv. 2 Legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM. L'autorità federale ha quindi informato questi ultimi di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere sentiti, gli interessati hanno ribadito le proprie ragioni con scritto del 15 dicembre 2011. H. Con decisione del 10 gennaio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha indicato che "A._______ e i suoi famigliari non possono avvalersi di un'integrazione professionale e sociale talmente sviluppata da fare considerare un ritorno in patria eccessivamente rigoroso". Inoltre è stato evidenziato che il comportamento degli interessati non è stato irreprensibile avendo gli stessi interessato le autorità giudiziarie e di polizia. Inoltre l'UFM ha considerato che la durata del soggiorno non può essere ritenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria. Quanto alla presenza di figli minorenni l'autorità federale ha rilevato che essi non dovrebbero incontrare difficoltà insuperabili nel rientro in Mongolia con i genitori, soprattutto in considerazione della loro giovane età. Infine è stato rilevato che l'allontanamento verso il proprio paese d'origine sarebbe già stato ritenuto possibile, ammissibile e esigibile nel procedimento inerente il riconoscimento dello statuto di asilanti. I. Il 13 febbraio 2012 gli interessati hanno interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora annuale. A sostegno delle proprie allegazioni essi hanno sottolineato che A._______, benché non possa avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica, godrebbe di un buon grado di integrazione in Svizzera; essi hanno altresì rilevato che colui che svolge un'attività lavorativa senza grandi qualifiche professionali, farà più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro al rientro in Patria. Inoltre i furti di lieve entità non potrebbero inficiare il grado di integrazione della famiglia. Infine gli interessati hanno evidenziato che la figlia maggiore ha iniziato la scolarizzazione in Svizzera con la conseguenza che un reinserimento scolastico nel Paese d'origine comporterebbe sicuramente delle difficoltà. J. Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, rilevando genericamente che le argomentazioni dei ricorrenti non permettono all'UFM di considerare la fattispecie quale casi di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Con riferimento alla situazione dei figli, l'autorità di prime cure ha ribadito gli stessi sono in un'età che li fa dipendere ancora dai genitori. K. Con scritto del 25 aprile 2012 i ricorrenti, ribadendo le proprie conclusioni, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______, B._______ e i figli minorenni sono i destinatari della decisione impugnata ed hanno dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i ricorrenti possono invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In questo contesto la competenza decisionale spetta all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone, conformemente al principio d'esclusività della procedura di asilo contenuto all'art. 14 cpv. 1 LAsi. Nella misura in cui l'approvazione è espressamente riservata dal'art. 14 cpv. 2 LAsi, né il TAF né l'UFM hanno l'obbligo di conformarsi alla considerazioni dell'autorità cantonale, nello specifico il Servizio della popolazione del Cantone Ticino, e hanno la facoltà di distanziarsi da essa (cfr. fra gli altri sentenze del TAF C-2868/2010 del 29 novembre consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile consid. 5.2).

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1; RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.).

E. 4.4 Per determinare l'esistenza o meno di un caso di rigore riferito ad un nucleo famigliare, non si deve analizzare la situazione concreta di ogni singolo membro della stessa, bensì occorre considerare il contesto familiare nel suo insieme. Inoltre, sebbene l'aspetto di figli minorenni rappresenti una circostanza particolare, essa non è il solo aspetto da considerare. Si tratta infatti di effettuare un apprezzamento generale, considerando la situazione di tutti i membri della famiglia (segnatamente la durata del soggiorno, l'integrazione dei genitori e il livello di scolarizzazione raggiunto dai figli minorenni [cfr. decisioni TAF C-4960/2008 del 18 novembre 2010 consid. 5.2.2, C-5785/2008 dell'8 aprile 2010 consid. 6, e DTAF 2007/16 consid. 5.4 come pure la giurisprudenza ivi citata]). Ciò detto va comunque prestata un'attenzione particolare alla situazione in cui versano i figli minorenni; infatti giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una preoccupazione permanente. Nonostante la controversa questione inerente l'applicazione diretta e immediata di questa disposizione, l'interesse del bambino - almeno nel contesto di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto internazionale - deve essere preso in considerazione (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.2 con citazioni). Qualora un bambino abbia vissuto i suoi primi anni di vita in Svizzera o abbia appena iniziato la scolarizzazione in questo Paese, la giurisprudenza ammette che egli resta ancora legato al proprio Paese d'origine attraverso i genitori; la sua integrazione nel tessuto socioculturale svizzero non risulta dunque così profonda e irreversibile, tale da considerare il ritorno in patria uno sradicamento completo (cfr. sentenza del TF 2A.578/2005 del 3 febbraio 2006, e sentenze del TAF C-4960/2008 consid. 5.2.2, C-5785/2008 del 10 aprile 2008 consid. 6.4). Se è pur vero che l'integrazione si accentua con la scolarizzazione, occorre comunque considerare l'età del bambino all'arrivo in Svizzera e - al momento in cui si pone la questione del rimpatrio - gli sforzi intrapresi, la durata e il grado di successo della scolarizzazione, come pure la possibilità di proseguire o poter utilizzare, nel paese d'origine, la scolarizzazione o la formazione professionale iniziata in Svizzera. Un ritorno in Patria può in effetti rappresentare un grave caso di rigore per l'adolescente che ha frequentato numerosi anni di scolarizzazione in Svizzera conseguendo buoni risultati. Va infine rilevato che l'adolescenza è un periodo essenziale per lo sviluppo personale, scolastico e professionale, che comporta un'integrazione accresciuta in un determinato luogo (cfr. sentenze del TF 2A.578/2005 consid. 3.1, DTF 123 II 125 consid. 4 e citazioni).

E. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza degli interessati in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______ e la propria famiglia, dopo la decisione della TAF del 22 luglio 2010, che respingeva il ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, è rimasta in Svizzera a seguito del permesso delle autorità cantonali (cfr. scritto della SPOP del 27 agosto 2010 e autorizzazioni di corta durata depositate agli atti). Inoltre dagli atti di causa emerge che i ricorrenti hanno sempre dichiarato la loro vera identità ed il loro luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità (cfr. preavviso positivo della SP del 19 ottobre 2011).

E. 5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale dei genitori non é particolarmente forte. Infatti essi non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi un'integrazione sociale nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si rileva l'assenza di lettere di conoscenti o amici. Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni sportive o culturali. Inoltre i ricorrenti non hanno indicato il loro livello di conoscenza della lingua italiana, e tanto meno hanno allegato documentazione a comprova del conseguimento di diplomi o certificati in questo senso.

E. 5.2.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale nel tessuto economico, dall'istruttoria emerge che B._______ non esercita alcuna attività lavorativa, mentre A._______ ha svolto e svolge l'attività di montatore per impianti di spettacoli, dapprima presso la E._______, ed ora presso la F._______. In proposito agli atti sono versati due scritti di altrettanti ex datori di lavoro dell'interessato. Egli viene indicato come lavoratore efficiente, gentile e affidabile, tanto da essere definito "indispensabile per la [...] ditta" e aver ottenuto "un ruolo di capogruppo" (cfr. scritto del 10 agosto 2010 di G._______ per E._______). Parimenti ritenuto abile, affidabile e preciso nel portare a termine i compiti assegnategli dalla ditta H._______ (cfr. scritto del 25 novembre 2011). Sennonché, il Tribunale rileva che l'attuale datore di lavoro risulta essere la ditta F._______, della quale - sebbene attiva nel medesimo ramo della E._______ - non risulta alcunché agli atti di causa. Inoltre il Tribunale sottolinea l'assenza atti, attestati o diplomi a comprova di un percorso formativo quale montatore di impianti per spettacoli, ad eccezione della sola testimonianza dell'ex datore di lavoro, che ha indicato di aver investito tempo nel formare personalmente il ricorrente. Ne consegue che A._______ non può avvalersi di un percorso professionale importante in Svizzera nella misura in cui egli non ha seguito alcuna formazione specifica e non risulta essere progredito in maniera importante nel proprio settore. Oltre a ciò va aggiunto che non risulta chiaro quale siano le sue mansioni attuali presso il nuovo datore di lavoro, la F._______.

E. 5.2.3 Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante la permanenza in Ticino, i ricorrenti non hanno sempre mantenuto un buon comportamento. Infatti, in data 14 marzo 2007, B._______ interessava una prima volta le autorità di polizia cantonali, sottraendo della merce da un grande magazzino di Lugano per un importo complessivo di fr. 169,85. Inoltre, con decreto di accusa del 30 giugno 2009, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato A._______ alla pena pecuniaria di fr. 150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 150.-, per furto, commesso in correità con la moglie il 19 gennaio 2008. Con decreto di accusa del medesimo giorno, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato anche B._______ per il furto commesso in correità con il marito, come pure per un furto "di poca entità" avvenuto l'11 giugno 2008, condannandola alla pena pecuniaria di fr. 210.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 200.-. Ne consegue che gli interessati non hanno mantenuto un comportamento irreprensibile durante la loro permanenza sul territorio svizzero.

E. 5.2.4 Per quanto attiene ad una reintegrazione in Mongolia, il Tribunale rileva che A._______ ha vissuto in Mongolia sino all'età di 25 anni, mentre B._______ sino all'età di 23 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ed apprendendo gli usi e i costumi del Paese d'origine. Inoltre il ricorrente ha dichiarato che in Mongolia risiederebbe ancora la propria sorella (cfr. verbale di interrogatorio del 28 novembre 2006, pag. 4), mentre B._______ ha ancora la madre, la sorella e i fratellastri (cfr. sentenza TAF D-5570/2007 del 22 luglio 2010, consid. 10.3.2). Dall'istruttoria è pure emerso che, in Mongolia, A._______ ha dapprima svolto la funzione di agente di polizia ed in seguito conseguito la laurea in giurisprudenza (cfr. verbale di interrogatorio del 28 settembre 2006, pag. 5 e diplomi versati agli atti). 5.2.5Per quanto riguarda la situazione in cui versano i figli minorenni, dall'istruttoria è emerso che C._______, è giunta in Svizzera nel 2007 all'età di 2 anni e mezzo, ed avrebbe iniziato la scolarizzazione in Ticino (cfr. ricorso, pag. 4 e preavviso della SPOP del 19 ottobre 2011); il figlio minore, D._______, è invece nato in Svizzera il 24 maggio 2007, e non ha quindi ancora iniziato alcuna scolarizzazione di primo ciclo elementare. Come già più sopra evidenziato resta quindi da stabilire, se i figli sono rimasti legati al proprio Paese d'origine, attraverso i genitori, oppure se essi hanno avuto un'integrazione nel tessuto socioculturale svizzero, così forte e irreversibile, tale da non poter ammettere un ritorno in patria. In concreto gli interessati non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi la situazione dei figli minorenni, in particolare le conoscenze della lingua italiana o la partecipazione ad associazioni sportive, ma nemmeno un'attestazione dell'istituto scolastico frequentato. Inoltre, in condizioni analoghe, il Tribunale ha riconosciuto che una bambina di 6 sei anni non ha ancora raggiunto una scolarizzazione così importante da costituire un elemento determinate sulla base dell'art. 31 cpv. 1 let c OASA (cfr. sentenza TAF C-4960/2006). In particolare in ragione della giovane età, il TAF ha rilevato che a 6 anni si resta ancora fortemente legati ai propri genitori, che ne influenzano il modo di vivere e la cultura (per una casistica di ricorsi ammessi con la presenza di figli in fase adolescenziale, cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.). Questo Tribunale rileva infine che la questione del ritorno in patria della famiglia è già stata esaminata, sebbene nel luglio del 2010, giungendo alla conclusione che vi è una "prognosi favorevole" ad un adeguato reinserimento sociale dei ricorrenti e dei loro figli nel Paese d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5570/2007 del 22 luglio 2006, consid. 10.3.2).

E. 6 Ciò detto, il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrati nel proprio Paese d'origine, i ricorrenti si troveranno indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La loro situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri loro connazionali rimasti in Mongolia. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre gli interessati alle condizioni di vita del loro Paese d'origine. Infatti essi devono trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da loro il riadattamento alla loro esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui le persone interessate saranno confrontate al loro ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultime possano far valere delle difficoltà concrete e proprie alla loro situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

E. 7 A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che i ricorrenti si trovino in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.

E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione del 10 gennaio 2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento. L'autorità di prime cure non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono fissate a fr. 1'000.- e vengono compensate con l'anticipo versato. (dispositivo sulla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 9 marzo 2012.
  3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarti di ritorno ) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-817/2012 Sentenza del 25 settembre 2013 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, cancelliere Manuel Borla. Parti

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______, ..., tutti patrocinati dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14 cpv. 2 LAsi). Fatti: A. A._______, cittadino della Mongolia, nato il ..., e sua moglie, B._______, anch'essa cittadina mongola, nata il ..., sono entrati in Svizzera il ... ed hanno inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Dall'unione dei coniugi sono nati due figli: C._______, nata il ..., giunta in Svizzera il 18 aprile 2007, e D._______, nato in Svizzera il .... B. B._______ interessava una prima volta le autorità di polizia del Cantone Ticino il 14 marzo 2007, sottraendo della merce da un grande magazzino di Lugano per un importo complessivo di fr. 169.85. Posta in stato di fermo, l'interessata versava fr. 100.- a titolo di indennità amministrativa. C. Con decisione del 23 luglio 2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) respingeva la domanda di asilo presentata dai coniugi, a cui si erano aggiunti anche i figli minorenni, e pronunciava l'allontanamento dalla Svizzera entro il 17 settembre 2007. Il 21 agosto successivo gli interessati presentavano ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale). D. Con decreto di accusa del 30 giugno 2009, cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A._______ colpevole di furto, commesso in correità con la moglie il 19 gennaio 2008, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 150.-. Con un distinto decreto di accusa - del medesimo giorno e anch'esso cresciuto in giudicato - il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato B._______ per il furto commesso in correità con il marito, e per un furto "di poca entità" avvenuto l'11 giugno 2008, alla pena pecuniaria di fr. 210.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 200.-. E. Nell'agosto del 2009 A._______ entrava alle dipendenze della E._______, quale "montatore di strutture per spettacoli", con un "contratto di lavoro a chiamata". F. Con sentenza del 22 luglio 2010, il TAF ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati inerente il riconoscimento dello statuto di asilanti. Conseguentemente il 27 luglio seguente l'UFM ha comunicato ai ricorrenti l'obbligo di lasciare il territorio svizzero entro e non oltre il 23 agosto 2010. Nonostante l'esito della procedura di asilo e contestualmente alla ricerca dei documenti di viaggio necessari per il rimpatrio, le autorità cantonali hanno rinnovato ripetutamente il permesso N agli interessati (cfr. autorizzazioni di corta durata depositate agli atti). Ciò anche in considerazione del fatto che A._______ continuava ad esercitare la propria attività lucrativa quale montatore di strutture per spettacoli. G. Il 19 ottobre 2011 la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha preavvisato favorevolmente la concessione di un permesso di dimora annuale giusta l'art. 14 cpv. 2 Legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM. L'autorità federale ha quindi informato questi ultimi di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ottemperanza del proprio diritto di essere sentiti, gli interessati hanno ribadito le proprie ragioni con scritto del 15 dicembre 2011. H. Con decisione del 10 gennaio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha indicato che "A._______ e i suoi famigliari non possono avvalersi di un'integrazione professionale e sociale talmente sviluppata da fare considerare un ritorno in patria eccessivamente rigoroso". Inoltre è stato evidenziato che il comportamento degli interessati non è stato irreprensibile avendo gli stessi interessato le autorità giudiziarie e di polizia. Inoltre l'UFM ha considerato che la durata del soggiorno non può essere ritenuta considerevole se paragonata al periodo trascorso in patria. Quanto alla presenza di figli minorenni l'autorità federale ha rilevato che essi non dovrebbero incontrare difficoltà insuperabili nel rientro in Mongolia con i genitori, soprattutto in considerazione della loro giovane età. Infine è stato rilevato che l'allontanamento verso il proprio paese d'origine sarebbe già stato ritenuto possibile, ammissibile e esigibile nel procedimento inerente il riconoscimento dello statuto di asilanti. I. Il 13 febbraio 2012 gli interessati hanno interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora annuale. A sostegno delle proprie allegazioni essi hanno sottolineato che A._______, benché non possa avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica, godrebbe di un buon grado di integrazione in Svizzera; essi hanno altresì rilevato che colui che svolge un'attività lavorativa senza grandi qualifiche professionali, farà più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro al rientro in Patria. Inoltre i furti di lieve entità non potrebbero inficiare il grado di integrazione della famiglia. Infine gli interessati hanno evidenziato che la figlia maggiore ha iniziato la scolarizzazione in Svizzera con la conseguenza che un reinserimento scolastico nel Paese d'origine comporterebbe sicuramente delle difficoltà. J. Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, rilevando genericamente che le argomentazioni dei ricorrenti non permettono all'UFM di considerare la fattispecie quale casi di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Con riferimento alla situazione dei figli, l'autorità di prime cure ha ribadito gli stessi sono in un'età che li fa dipendere ancora dai genitori. K. Con scritto del 25 aprile 2012 i ricorrenti, ribadendo le proprie conclusioni, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______, B._______ e i figli minorenni sono i destinatari della decisione impugnata ed hanno dunque il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i ricorrenti possono invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). In questo contesto la competenza decisionale spetta all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 OASA in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone, conformemente al principio d'esclusività della procedura di asilo contenuto all'art. 14 cpv. 1 LAsi. Nella misura in cui l'approvazione è espressamente riservata dal'art. 14 cpv. 2 LAsi, né il TAF né l'UFM hanno l'obbligo di conformarsi alla considerazioni dell'autorità cantonale, nello specifico il Servizio della popolazione del Cantone Ticino, e hanno la facoltà di distanziarsi da essa (cfr. fra gli altri sentenze del TAF C-2868/2010 del 29 novembre consid. 3.3 e C-5251/2009 del 16 aprile consid. 5.2). 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1; RS 142.311) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.). 4.4 Per determinare l'esistenza o meno di un caso di rigore riferito ad un nucleo famigliare, non si deve analizzare la situazione concreta di ogni singolo membro della stessa, bensì occorre considerare il contesto familiare nel suo insieme. Inoltre, sebbene l'aspetto di figli minorenni rappresenti una circostanza particolare, essa non è il solo aspetto da considerare. Si tratta infatti di effettuare un apprezzamento generale, considerando la situazione di tutti i membri della famiglia (segnatamente la durata del soggiorno, l'integrazione dei genitori e il livello di scolarizzazione raggiunto dai figli minorenni [cfr. decisioni TAF C-4960/2008 del 18 novembre 2010 consid. 5.2.2, C-5785/2008 dell'8 aprile 2010 consid. 6, e DTAF 2007/16 consid. 5.4 come pure la giurisprudenza ivi citata]). Ciò detto va comunque prestata un'attenzione particolare alla situazione in cui versano i figli minorenni; infatti giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una preoccupazione permanente. Nonostante la controversa questione inerente l'applicazione diretta e immediata di questa disposizione, l'interesse del bambino - almeno nel contesto di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto internazionale - deve essere preso in considerazione (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.2 con citazioni). Qualora un bambino abbia vissuto i suoi primi anni di vita in Svizzera o abbia appena iniziato la scolarizzazione in questo Paese, la giurisprudenza ammette che egli resta ancora legato al proprio Paese d'origine attraverso i genitori; la sua integrazione nel tessuto socioculturale svizzero non risulta dunque così profonda e irreversibile, tale da considerare il ritorno in patria uno sradicamento completo (cfr. sentenza del TF 2A.578/2005 del 3 febbraio 2006, e sentenze del TAF C-4960/2008 consid. 5.2.2, C-5785/2008 del 10 aprile 2008 consid. 6.4). Se è pur vero che l'integrazione si accentua con la scolarizzazione, occorre comunque considerare l'età del bambino all'arrivo in Svizzera e - al momento in cui si pone la questione del rimpatrio - gli sforzi intrapresi, la durata e il grado di successo della scolarizzazione, come pure la possibilità di proseguire o poter utilizzare, nel paese d'origine, la scolarizzazione o la formazione professionale iniziata in Svizzera. Un ritorno in Patria può in effetti rappresentare un grave caso di rigore per l'adolescente che ha frequentato numerosi anni di scolarizzazione in Svizzera conseguendo buoni risultati. Va infine rilevato che l'adolescenza è un periodo essenziale per lo sviluppo personale, scolastico e professionale, che comporta un'integrazione accresciuta in un determinato luogo (cfr. sentenze del TF 2A.578/2005 consid. 3.1, DTF 123 II 125 consid. 4 e citazioni). 5. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza degli interessati in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). In proposito A._______ e la propria famiglia, dopo la decisione della TAF del 22 luglio 2010, che respingeva il ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, è rimasta in Svizzera a seguito del permesso delle autorità cantonali (cfr. scritto della SPOP del 27 agosto 2010 e autorizzazioni di corta durata depositate agli atti). Inoltre dagli atti di causa emerge che i ricorrenti hanno sempre dichiarato la loro vera identità ed il loro luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità (cfr. preavviso positivo della SP del 19 ottobre 2011). 5.2 5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolarmente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale dei genitori non é particolarmente forte. Infatti essi non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi un'integrazione sociale nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si rileva l'assenza di lettere di conoscenti o amici. Nemmeno sono sostanziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni sportive o culturali. Inoltre i ricorrenti non hanno indicato il loro livello di conoscenza della lingua italiana, e tanto meno hanno allegato documentazione a comprova del conseguimento di diplomi o certificati in questo senso. 5.2.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale nel tessuto economico, dall'istruttoria emerge che B._______ non esercita alcuna attività lavorativa, mentre A._______ ha svolto e svolge l'attività di montatore per impianti di spettacoli, dapprima presso la E._______, ed ora presso la F._______. In proposito agli atti sono versati due scritti di altrettanti ex datori di lavoro dell'interessato. Egli viene indicato come lavoratore efficiente, gentile e affidabile, tanto da essere definito "indispensabile per la [...] ditta" e aver ottenuto "un ruolo di capogruppo" (cfr. scritto del 10 agosto 2010 di G._______ per E._______). Parimenti ritenuto abile, affidabile e preciso nel portare a termine i compiti assegnategli dalla ditta H._______ (cfr. scritto del 25 novembre 2011). Sennonché, il Tribunale rileva che l'attuale datore di lavoro risulta essere la ditta F._______, della quale - sebbene attiva nel medesimo ramo della E._______ - non risulta alcunché agli atti di causa. Inoltre il Tribunale sottolinea l'assenza atti, attestati o diplomi a comprova di un percorso formativo quale montatore di impianti per spettacoli, ad eccezione della sola testimonianza dell'ex datore di lavoro, che ha indicato di aver investito tempo nel formare personalmente il ricorrente. Ne consegue che A._______ non può avvalersi di un percorso professionale importante in Svizzera nella misura in cui egli non ha seguito alcuna formazione specifica e non risulta essere progredito in maniera importante nel proprio settore. Oltre a ciò va aggiunto che non risulta chiaro quale siano le sue mansioni attuali presso il nuovo datore di lavoro, la F._______. 5.2.3 Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante la permanenza in Ticino, i ricorrenti non hanno sempre mantenuto un buon comportamento. Infatti, in data 14 marzo 2007, B._______ interessava una prima volta le autorità di polizia cantonali, sottraendo della merce da un grande magazzino di Lugano per un importo complessivo di fr. 169,85. Inoltre, con decreto di accusa del 30 giugno 2009, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato A._______ alla pena pecuniaria di fr. 150.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 150.-, per furto, commesso in correità con la moglie il 19 gennaio 2008. Con decreto di accusa del medesimo giorno, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato anche B._______ per il furto commesso in correità con il marito, come pure per un furto "di poca entità" avvenuto l'11 giugno 2008, condannandola alla pena pecuniaria di fr. 210.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 200.-. Ne consegue che gli interessati non hanno mantenuto un comportamento irreprensibile durante la loro permanenza sul territorio svizzero. 5.2.4 Per quanto attiene ad una reintegrazione in Mongolia, il Tribunale rileva che A._______ ha vissuto in Mongolia sino all'età di 25 anni, mentre B._______ sino all'età di 23 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ed apprendendo gli usi e i costumi del Paese d'origine. Inoltre il ricorrente ha dichiarato che in Mongolia risiederebbe ancora la propria sorella (cfr. verbale di interrogatorio del 28 novembre 2006, pag. 4), mentre B._______ ha ancora la madre, la sorella e i fratellastri (cfr. sentenza TAF D-5570/2007 del 22 luglio 2010, consid. 10.3.2). Dall'istruttoria è pure emerso che, in Mongolia, A._______ ha dapprima svolto la funzione di agente di polizia ed in seguito conseguito la laurea in giurisprudenza (cfr. verbale di interrogatorio del 28 settembre 2006, pag. 5 e diplomi versati agli atti). 5.2.5Per quanto riguarda la situazione in cui versano i figli minorenni, dall'istruttoria è emerso che C._______, è giunta in Svizzera nel 2007 all'età di 2 anni e mezzo, ed avrebbe iniziato la scolarizzazione in Ticino (cfr. ricorso, pag. 4 e preavviso della SPOP del 19 ottobre 2011); il figlio minore, D._______, è invece nato in Svizzera il 24 maggio 2007, e non ha quindi ancora iniziato alcuna scolarizzazione di primo ciclo elementare. Come già più sopra evidenziato resta quindi da stabilire, se i figli sono rimasti legati al proprio Paese d'origine, attraverso i genitori, oppure se essi hanno avuto un'integrazione nel tessuto socioculturale svizzero, così forte e irreversibile, tale da non poter ammettere un ritorno in patria. In concreto gli interessati non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi la situazione dei figli minorenni, in particolare le conoscenze della lingua italiana o la partecipazione ad associazioni sportive, ma nemmeno un'attestazione dell'istituto scolastico frequentato. Inoltre, in condizioni analoghe, il Tribunale ha riconosciuto che una bambina di 6 sei anni non ha ancora raggiunto una scolarizzazione così importante da costituire un elemento determinate sulla base dell'art. 31 cpv. 1 let c OASA (cfr. sentenza TAF C-4960/2006). In particolare in ragione della giovane età, il TAF ha rilevato che a 6 anni si resta ancora fortemente legati ai propri genitori, che ne influenzano il modo di vivere e la cultura (per una casistica di ricorsi ammessi con la presenza di figli in fase adolescenziale, cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e segg.). Questo Tribunale rileva infine che la questione del ritorno in patria della famiglia è già stata esaminata, sebbene nel luglio del 2010, giungendo alla conclusione che vi è una "prognosi favorevole" ad un adeguato reinserimento sociale dei ricorrenti e dei loro figli nel Paese d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5570/2007 del 22 luglio 2006, consid. 10.3.2).

6. Ciò detto, il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrati nel proprio Paese d'origine, i ricorrenti si troveranno indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La loro situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri loro connazionali rimasti in Mongolia. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre gli interessati alle condizioni di vita del loro Paese d'origine. Infatti essi devono trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da loro il riadattamento alla loro esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui le persone interessate saranno confrontate al loro ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultime possano far valere delle difficoltà concrete e proprie alla loro situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie.

7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che i ricorrenti si trovino in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.

8. Ne discende che l'UFM, con la decisione del 10 gennaio 2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento. L'autorità di prime cure non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) Esse sono fissate a fr. 1'000.- e vengono compensate con l'anticipo versato. (dispositivo sulla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 9 marzo 2012.

3. Comunicazione a:

- ricorrenti (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. Symic ...; incarti di ritorno )

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: