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C-6558/2016

C-6558/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-07 · Italiano CH

Assicurazione per l'invalidità (altro)

Sachverhalt

A.

A.a Mediante decisione del 31 agosto 2012 l'Ufficio AI del Cantone B._______ (in seguito UAI) ha riconosciuto dal 1° agosto 2009 a A._______, cittadino svizzero, nato il (...), il diritto a ¾ di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con grado AI del 60% (doc. 8 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [in seguito UAIE])

A.b Tale prestazione era accompagnata da una rendita completiva in favore del figlio C._______, nato il 4 gennaio 1993 dalla relazione con l'ex coniuge D._______ (doc. 6, 9).

B. A seguito della partenza definitiva dell'assicurato dalla Svizzera e del suo trasferimento in Kenya, la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) è subentrata alla Cassa cantonale di compensazione per la prosecuzione del versamento delle rendite d'invalidità a partire dal 1° febbraio 2013 (doc. 10-11), mentre l'incarto è stato trasmesso per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE).

C. Nel corso del mese di giugno 2013 A._______ ha fatto richiesta all'UAIE di un'ulteriore rendita completiva per figlio, segnalando di aver adottato E._______, nata il (...), figlia di F._______ con la quale si era unito in matrimonio in Kenya il 15 febbraio 2013 (doc. 17).

Con decisione del 26 novembre 2013 l'UAIE ha assegnato, retroattivamente dal 1° maggio 2013, una rendita ordinaria completiva per la figlia (doc. 31).

D. Con decisione del 16 giugno 2014 è stata accolta la richiesta di rendita completiva per il figlio di G._______, nato il (...) dall'unione con F._______ (doc. 42-44) e la prestazione versata retroattivamente dal 1° novembre 2013 (doc. 45).

E.

E.a Con lettera del 30 maggio 2016, pervenuta all'autorità inferiore per il tramite dell'Ambasciata svizzera di Nairobi, il legale di F._______, avv. H._______, ha chiesto che la rendita completiva per i figli le fosse versata direttamente, in ragione della separazione dall'assicurato, non ancora formalizzata giudizialmente, ma di fatto in essere dall'inizio dell'anno 2016. La richiedente ha addotto che i figli abitano presso di lei e che, dalla separazione, il padre non si occupa più del loro sostentamento (doc. 67).

E.b

E.b.a Con richiesta del 9 giugno 2016 (doc. 70), anticipata via email (doc. 68), l'UAIE ha chiesto all'Ambasciata svizzera di trasmettere al legale della richiedente le informazioni relative alle condizioni per ottenere il pagamento separato delle rendite per i figli e due moduli da compilare e ritornare nel più breve termine.

E.b.b Allo stesso modo, il 9 giugno 2016, l'UAIE ha contattato il ricorrente, informandolo della richiesta della moglie e delle condizioni che avrebbero permesso a quest'ultima di chiedere il versamento diretto della rendita per i figli. L'insorgente è quindi stato invitato a prendere posizione entro 30 giorni, scaduti i quali è stato reso attento che sarebbe stata emessa una decisione formale. In attesa delle sue osservazioni e del ritorno del formulario "Foglio completivo 2" compilato e firmato, l'autorità inferiore ha segnalato che la rendita per i figli sarebbe stata sospesa a partire dal 1° luglio 2016 (doc. 69-71).

E.c Il 6 luglio 2016, sempre per il tramite dell'Ambasciata svizzera, F._______ ha trasmesso all'autorità inferiore un'ulteriore motivazione della propria richiesta (doc. 74), il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (doc. 73 pp. 1-3) e una dichiarazione giurata relativa all'affido e al mantenimento dei figli, con la relativa traduzione (doc. 73 pp. 4-6).

E.d Dal canto suo, il ricorrente ha inviato le proprie osservazioni via e-mail il 14 luglio 2016. Contestando la versione dei fatti esposta dalla moglie e, obiettando che al momento di lasciare la dimora coniugale essa si era già appropriata di denaro contante e dell'automobile, ha chiesto che la rendita per i figli continuasse ad essergli versata unitamente alla rendita in suo favore (doc. 79).

Sollecitato dall'autorità inferiore, il 15 luglio 2016, egli ha ritornato, sempre via e-mail, il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" debitamente compilato e firmato (doc. 81).

In seguito, il 20 luglio 2016, il ricorrente ha chiesto al funzionario di riferimento dell'autorità inferiore di essere tenuto al corrente riguardo alla procedura in corso e di essere avvisato prima di ogni decisione. Egli ha inoltre espressamente chiesto di ricevere la corrispondenza via e-mail in ragione della lentezza della posta keniota (doc. 82).

F.

F.a Con decisione del 20 luglio 2016, trasmessa tramite raccomandata direttamente al recapito dell'assicurato in Kenya (doc. 83), l'autorità inferiore ha ritenuto adempiute le condizioni per accogliere la domanda di F._______ e disposto in suo favore il versamento diretto delle rendite per i figli a partire dal 1° luglio 2016, previa crescita in giudicato del provvedimento. L'amministrazione ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (si confronti anche doc. TAF 44 e allegato).

F.b Dando seguito alla richiesta del ricorrente (consid. E.d, in fine), il giorno stesso l'UAIE gli ha trasmesso copia della decisione via e-mail (doc. 84).

F.c Il 21 luglio 2016 A._______ si è rivolto all'UAIE contestando solo in parte la decisione di attribuire la rendita per figli alla moglie. Egli infatti, ribadendo quanto già indicato nelle osservazioni del 14 luglio 2016 (doc. 85), ha chiesto il versamento della rendita per i figli fino a concorrenza degli importi, a suo dire, indebitamente sottratti dalla moglie al momento della partenza. In allegato è stata inoltre trasmessa copia dell'accordo del 15 marzo 2016 relativo al mantenimento dei figli stipulato con la coniuge (doc. 86).

F.d Con email del 22 luglio 2016 (doc. 87) e del 25 luglio 2016 (doc. 88) l'UAIE ha ulteriormente motivato il proprio provvedimento ed ha indicato di non essere più competente per entrare nel merito delle contestazioni esposte dall'assicurato, invitando quest'ultimo a presentare ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), senza tuttavia indicare i termini ricorsuali. È seguito un ulteriore scambio di e-mail di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto (consid. 3.3).

F.e Il 23 settembre 2016 la decisione impugnata è stata recapitata presso l'ufficio postale keniota, a disposizione del ricorrente (doc. 109).

G. Il 13 ottobre 2016 A._______ è insorto contro la decisione del 20 luglio 2016 (doc. TAF 1), opponendosi al versamento della rendita per i figli direttamente alla moglie e chiedendo di sospendere qualsiasi versamento in attesa della decisione del Tribunale.

H. Ancor prima di essere invitato a rispondere, il 25 novembre 2016 l'UAIE ha inoltrato al Tribunale copia della lettera dell'Ambasciata svizzera in Kenya del 10 novembre 2016 (doc. TAF 5), mediante la quale l'avvocato di F._______, ha sollecitato l'8 novembre 2016 il versamento della rendita per i figli (tradotto sub doc. TAF 10) ed ha trasmesso un documento di polizia del 27 maggio 2016 riguardante le imputazioni a carico del ricorrente.

I. Con ordinanza del 1° dicembre 2016 l'insorgente è stato invitato a designare un recapito in Svizzera, con l'avvertenza che, in caso d'inosservanza, i provvedimenti e le comunicazioni future sarebbero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio federale (doc. TAF 7).

Per la notifica dell'ordinanza è stata nuovamente chiesta la collaborazione dell'Ambasciata (doc. TAF 8), che ha potuto confermare la ricezione della stessa da parte dell'insorgente unicamente il 22 febbraio 2017 (doc. TAF 15, cfr. anche doc. TAF 12-14). In tale occasione il ricorrente ha comunicato di non disporre di alcun recapito in Svizzera, né di aver autorizzato un terzo a ricevere la propria corrispondenza in relazione alla presente vertenza (doc. TAF 15).

J. Nel frattempo, con risposta di causa del 7 febbraio 2017 l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, ritenendo legittima la richiesta della moglie tendente al versamento delle rendite per figli, con i quali essa vive dal mese di aprile 2016 e sui quali detiene l'autorità parentale, a seguito della separazione di fatto dal padre (doc. 11).

Mediante la pubblicazione dell'8 marzo 2017 sul Foglio Federale, al ricorrente è stato notificato il memoriale di risposta ed è stato impartito un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per inoltrare la propria replica (doc. TAF 16).

K. In data 14 marzo 2017 l'insorgente ha trasmesso, via e-mail, la decisione parziale del 13 gennaio 2017 della Children's Court di Nairobi, con la quale gli è stato imposto di prendere a carico, almeno fino alla successiva udienza prevista per il 9 marzo 2017, le spese scolastiche dei figli. Egli ha inoltre chiesto al Tribunale di poter ricevere eventuali comunicazioni via e-mail (doc. TAF 18).

In un complemento, anticipato via e-mail il 12 aprile 2017 (doc. TAF 21), e ricevuto per posta il 27 aprile 2017 (doc. TAF 23), l'interessato ha trasmesso le proprie osservazioni, ricalcate su quelle già esposte in precedenza (cfr. doc. TAF 1), unitamente a copia di documenti già versati agli atti (doc. TAF 18 e doc. 86).

L.

L.a L'autorità inferiore è stata quindi invitata a prendere posizione sulle osservazioni del ricorrente e a indicare da quali documenti emergerebbe che F._______ detiene l'autorità parentale dei figli (doc. TAF 22; doc. TAF 11 pag. 3).

L.b Con osservazioni del 3 maggio 2017 l'autorità inferiore ha precisato che, pur essendo prestazioni indipendenti, l'importo della rendita per figli che eccede il contributo alimentare fissato dal giudice preposto a statuire sugli effetti accessori della separazione dei coniugi, spetta comunque ai ragazzi e che in caso di doppio versamento, è al summenzionato giudice che l'insorgente dovrà rivolgersi per riottenere il versamento della rendita in parola. In risposta alla specifica domanda del Tribunale, l'UAIE ha infine rilevato come nulla agli atti lasci intendere che l'autorità parentale congiunta sia stata revocata o che l'autorità parentale sia stata revocata alla madre nell'interesse dei figli. Di conseguenza ha ribadito la propria posizione, non ritenendo che l'interessato abbia apportato alcun elemento nuovo, suscettibile di riconsiderare le proprie conclusioni (doc. TAF 25).

M.

M.a Le osservazioni dell'autorità inferiore sono state notificate il 10 maggio 2017 mediante Foglio Federale (doc. TAF 26-28). Al ricorrente è stato concesso un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per trasmettere eventuali osservazioni ed è stata rifiutata la richiesta di ricevere comunicazione degli atti giudiziari via e-mail (doc. TAF 18).

M.b In accoglimento della richiesta di proroga formulata via e-mail dal ricorrente il 29 maggio 2017 (doc. TAF 31), la giudice dell'istruzione ha fissato un nuovo termine per inoltrare la propria presa di posizione (doc. TAF 32). Essendo stato modificato, come da indicazione del ricorrente (doc. TAF 20), l'indirizzo di recapito, il provvedimento è stato nuovamente notificato mediante Foglio Federale (doc. TAF 33).

N. Con scritto del 3 giugno 2017 (doc. TAF 37, anticipato via e-mail (doc. TAF 34), completato il 23 giugno 2017 (doc. TAF 42, anticipato via e-mail doc. TAF 39), il ricorrente ha ribadito la richiesta di versare direttamente nelle sue mani la rendita per i figli - affinché possa far fronte al contributo di mantenimento stabilite dalla Children's Court di Nairobi - nonché addotto ulteriori motivazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto.

O. L'autorità inferiore, preso atto delle osservazioni del 3 e del 23 giugno 2017, si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. TAF 41).

P.

P.a A seguito di un errore commesso dall'amministrazione nell'ambito della procedura di revisione avviata nel corso del 2016 - in occasione della quale sono stati trasmessi all'indirizzo errato i formulari e le richieste informative - la rendita di invalidità, nonché le rendite completive, erano state soppresse dal 1° dicembre 2016 (doc. 132 - decisione del 12 dicembre 2016).

P.b Il successivo scambio di email intercorso fra dicembre 2016 e gennaio 2017 (doc. 133-142) ha permesso di chiarire l'equivoco, e di ripristinare l'erogazione delle rendite sospese a partire dal 1° dicembre 2016 (doc. 153-155).

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie.

E. 3.1 Alla luce delle considerazioni seguenti inoltre il ricorso contro la decisione del 20 luglio 2016, notificata per posta il 23 settembre 2016, trasmesso al TAF il 14 ottobre 2016, va considerato tempestivo, malgrado il ricorrente fosse al corrente dell'emanazione della decisione già il 21 luglio 2016 (consid. Fb).

E. 3.2.1 Giusta l'art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

E. 3.2.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

E. 3.2.3 Giusta l'art. 22a cpv. 1 let. b PA i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.

E. 3.2.4 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

E. 3.3 Nell'evenienza concreta, il ricorrente, su sua espressa richiesta, è stato informato il 21 luglio 2016 via e-mail, della decisione presa a suo svantaggio dall'UAIE il 20 luglio 2016 e notificata formalmente direttamente presso il suo indirizzo in Kenya. Il provvedimento risulta essere stato allegato concretamente alla comunicazione di posta elettronica quale documento PDF (doc. 84). Non è invece dato di sapere se pure i rimedi giuridici sono stati trasmessi, ritenuto che non risultano stampati sulla decisione, bensì da un documento allegato ad essa (doc. 83 pag. 2). Nella e-mail del 22 luglio 2016 l'UAIE ha poi informato l'assicurato di non poter entrare nel merito delle censure sollevate (doc. 85) e della possibilità di contestare la decisione inoltrando ricorso al TAF, senza tuttavia precisare entro quale termine ciò avrebbe dovuto essere fatto (doc. 87). Dal canto suo con e-mail del 25 luglio 2016 (doc. 89 pag. 1) il ricorrente ha comunicato di voler inoltrare ricorso e chiesto alcuni ragguagli circa la validità della decisione inviata per email ("Per la vostra decisione è sufficiente la copia che mi avete mandato tramite e-mail o io devo aspettare che arrivi l'originale?"). L'UAIE in un e-mail di medesima data ha risposto che "per il ricorso la rimandiamo alla decisione in originale inviata il 20 luglio 2016" (doc. 88). In due successivi messaggi di posta elettronica l'interessato ha precisato di non aver ancora ricevuto la decisione e quindi di non poter fare ricorso. Ha chiesto altresì all'UAIE di verificare l'avvenuta spedizione (doc. 90, 91). Lo stesso ha fatto nuovamente il 24 agosto 2016 (doc. 92). Il 13 settembre successivo l'interessato ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna risposta alle sue e-mail e ribadito di non aver ricevuto la decisione (doc. 94). L'UAIE dal canto suo ha risposto soltanto il 14 settembre, confermando unicamente di aver inviato una e-mail in data 21 luglio che conteneva la decisione di pagamento alla moglie (doc. 95). Il 16 settembre l'interessato ha nuovamente ribadito di non aver mai ricevuto l'originale della decisione e di non poter pertanto fare ricorso. Egli ha quindi chiesto come procedere (doc. 96). L'UAIE ha dunque nuovamente indicato l'indirizzo, ma non il termine di ricorso (doc. 97). La verifica postale eseguita pendete causa di ricorso ha permesso di accertare che l'originale della decisione impugnata è stata recapitata presso l'ufficio postale a disposizione del ricorrente soltanto il 23 settembre 2016 (doc. 109, 112 = doc. TAF 3).

E. 3.4 Nel caso in esame, in virtù del tenore dello scambio di e-mail suesposto, alla luce del principio della buona fede la decisione impugnata va considerata notificata il 23 settembre 2016 e non già il 16 agosto precedente (cioè il giorno successivo allo scadere delle ferie giudiziarie). Il ricorso è pertanto tempestivo. In effetti malgrado il ricorrente si sia ripetutamente informato circa la validità della decisione inviata per e-mail ai fini ricorsuali, l'amministrazione ha fornito soltanto informazioni parziali o atte a fargli credere che, per presentare ricorso, doveva attendere la notifica postale della decisione ("per il ricorso la rimandiamo alla decisione in originale inviata il 20 luglio 2016"). Tale fatto è peraltro confermato dallo scritto del 24 ottobre 2016 alla moglie del ricorrente, secondo cui l'amministrazione era ancora in attesa della scadenza del termine di ricorso (doc. 104). Egli poteva pertanto ritenere di non dover agire immediatamente. Altresì non è dato di sapere se l'assicurato è stato correttamente informato circa i termini ricorsuali. Ne consegue che la decisione trasmessa per email potrebbe essere viziata.

E. 3.5 A titolo abbondanziale è in ogni caso utile rilevare che già il 21 luglio 2016 e meglio il giorno stesso in cui è stato informato via e-mail della decisione del 20 luglio 2016, l'insorgente aveva contestato la stessa, seppure non nelle debite forme e presso l'autorità sbagliata (doc. 85). Già tale atto a ben vedere avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al TAF da parte dell'UAIE (art. 8 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF).

E. 4 Oggetto del contendere è la liceità del pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli E._______ e G._______ alla moglie, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invalidità.

E. 5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). In concreto si applicano quindi le disposizioni in vigore il 1 luglio 2016.

E. 5.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 luglio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

E. 6.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3)

E. 6.2 Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

E. 6.3 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Per il capoverso 2 del medesimo articolo il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

E. 6.4 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Per legge l'obbligo di mantenimento e quello di versare la rendita completiva al figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis). Per il Tribunale federale secondo l'art. 285 CCS compete al giudice civile in base a una valutazione globale della situazione finanziaria stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).

E. 7 Secondo il citato art. 71ter cpv. 1 OAI quindi, in caso di separazione o divorzio, affinché il coniuge non titolare della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve disporre dell'autorità parentale e vivere con i figli.

E. 7.1 Nell'evenienza concreta, è incontestato che A._______ e F._______ sono separati di fatto sin dal mese di marzo-aprile 2016 (doc. 67, 73 p. 6, 74 p. 3, 79, 115, 147, doc. TAF 21).

E. 7.2.1 Giusta l'art. 296 cpv. 2 CC, finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

E. 7.2.2 Non essendovi agli atti nulla che lasci supporre una diversa disposizione del diritto keniota, o un accordo matrimoniale che deroghi a tale norma del diritto svizzero, occorre ritenere pacifico il fatto che entrambi i genitori siano detentori dell'autorità parentale. Ciò è inoltre confermato dallo stesso ricorrente (doc. TAF 37), che pure è d'accordo nel lasciare piena autonomia alla madre, non interferendo, nelle decisioni importanti riguardanti i figli (accordo 15 marzo 2016 allegato al doc. TAF 23). D'altro canto, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, non vi è alcun elemento agli atti che permetta di negare che entrambi i genitori abbiano l'autorità parentale o, ancora, che questa sia stata revocata alla madre.

E. 7.3 Più controverso è invece l'ultimo presupposto, ovvero determinare se il genitore non titolare della rendita principale viva effettivamente con i figli E._______ e G._______. La madre, dal canto suo, ha sempre sostenuto, anche con dichiarazione giurata (doc. 73 p. 4 e 6), di vivere con i figli e di prendersene cura (doc. 67, 73 pp. 1-3, 99, 115, 147, doc. TAF 29, 38). La versione del ricorrente è invece più contradditoria. Inizialmente egli non contestava che i figli stessero dalla madre, ma sosteneva che questi vivessero in entrambi gli appartamenti dei genitori (cfr. doc. 79, doc. 81). In seguito egli ha segnalato di aver denunciato la moglie per sottrazioni di minori, circostanza che lascia presumere che i figli vivessero esclusivamente presso di lei (doc. 94 ribadito nel doc. TAF 1). Tale conclusione trova conferma nelle ulteriori indicazioni dell'insorgente che asserisce di aver fatto richiesta di custodia condivisa nella domanda di divorzio - sebbene non si sappia se e presso quale istanza sia pendente il preteso procedimento (doc. TAF 21, 23) - nonché nel documento definito "Important Points to be Recognized by the Nairobi Court" allegato al doc. TAF 34 (anche doc. TAF 37), nel quale il ricorrente postula per il riconoscimento di un diritto di visita durante il fine settimana, presumibilmente in via sussidiaria rispetto al punto 2 in cui chiede l'affidamento esclusivo o condiviso dei figli. Tuttavia, nelle osservazioni del 3 giugno 2017 allegate allo stesso doc. TAF 34, come pure nelle osservazioni del 23 giugno 2017 (doc. TAF 39), egli contesta che i figli vivano con la madre, sostenendo che questi siano invece affidati a una persona estranea, nello specifico la madre di F._______, ossia la loro nonna. Alla luce della documentazione agli atti, in particolar modo preso atto dei provvedimenti della Children's Court di Nairobi (doc. TAF 18, 34, 37, 39) presso la quale, a detta dello stesso ricorrente, è in corso una procedura volta a determinare sia il contributo di mantenimento dei figli che il loro affido (doc. TA 31, 39), risulta altamente verosimile che attualmente essi vivano con la madre. Il fatto che i figli siano affidati alle cure della nonna materna, quando la madre si reca a lavorare, in nulla muta questa conclusione, essendo tale circostanza del tutto normale e ritenuto che buona parte del loro tempo E._______ e G._______ lo passano a scuola (frequentata a tempo pieno, secondo quanto sostenuto dallo stesso ricorrente - doc. TAF 18 e doc. 157). Da ultimo, si osserva che il ricorrente, comunicando il nuovo recapito, ha espressamente indicato "io cambio indirizzo", non lasciando intendere, né in tale occasione né in seguito che presso la nuova abitazione potessero viverci anche i figli (doc. TAF 20). In definitiva, occorre ritenere verosimile che, a partire dalla separazione dei genitori e quantomeno fino alla prospettata decisione della Children's Court di Nairobi riguardante l'affido, i figli abbiano vissuto e tutt'ora vivano presso la madre.

E. 7.4.1 Pertanto, in applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS la rendita completiva per i figli dovrebbe essere di primo acchito versata a F._______. È infatti determinante il fatto che i figli vivono con la madre che dispone dell'autorità parentale (cfr. consid. 6.3). L'importo di queste rendite dovrebbe di principio aggiungersi a un eventuale contributo di mantenimento incombente al ricorrente (art. 285 cpv. 2 CC), a meno che, con un provvedimento giudiziario, non sia stato disposto diversamente, come lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71ter cpv. 1 OAVS. In tal senso, può entrare in linea di conto sia una convenzione stipulata fra i coniugi e ratificata in sede giudiziaria, sia, in mancanza d'accordo, una decisione del giudice civile, al quale spetterebbe in tal caso il compito di fissare l'importo del contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC).

E. 7.4.2 Nell'evenienza concreta, i coniugi hanno effettivamente sottoscritto il 15 marzo 2016 un accordo con cui avevano stabilito l'importo del contributo di mantenimento dei figli che il padre avrebbe dovuto versare alla madre (allegato al doc. TAF 23). Lo stesso non risulta tuttavia rilevante ai fini del presente gravame in quanto non contiene alcuna disposizione relativa alle rendite completive per i figli. Non essendovi alcuna deroga, di conseguenza nulla osta al versamento di tali prestazioni direttamente alla madre, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quantomeno le sia stato riconosciuto) un contributo di mantenimento. Vale inoltre la pena ricordare che l'accordo del 15 marzo 2016, oltre a non essere mai stato ratificato dal giudice civile, neppure pare essere mai stato veramente adempiuto dal ricorrente, convinto di dover compensare i contributi mensili da lui dovuti, con degli importi a suo dire sottratti dalla moglie al momento della separazione (doc. 81 p.4, 85 e doc.TAF 21). Tale circostanza è contestata dall'interessata che ha lamentato a più riprese il mancato versamento dell'importo pattuito (doc. 73, 74, doc. TAF 38) e che ha verosimilmente condotto alla procedura giudiziaria pendente dinnanzi alla Children's Court di Nairobi.

E. 7.5.1 Nell'ambito di tale procedimento, volto appunto a regolare il mantenimento dei figli nonché le relazioni personali con i genitori, il giudice civile ha ordinato a A._______, con provvedimento del 13 gennaio 2017, di prendere a carico le spese scolastiche dei figli, quantomeno fino al 9 marzo 2017, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere un'ulteriore udienza (allegato al doc. TAF 23). Di tale udienza non vi è traccia nell'incarto. Parrebbe tuttavia che F._______ abbia inoltrato in data 13 aprile 2017 un'ulteriore istanza sulla quale il ricorrente ha preso posizione per iscritto il 22-24 maggio 2017 (doc. TAF 34), sostenendo di non ricevere da dicembre 2016 la rendita AI (pt. 7 [sulla questione si rimanda ai consid. P.b - P.c]) a causa della sospensione della stessa da parte dell'amministrazione svizzera (pt. 8) e pertanto di non essere in grado di far fronte alle spese di mantenimento (pti. 9-14) se non in misura ridotta (pt. 15). Stando allo scritto del 29 maggio 2017 dell'avvocato del ricorrente, sarebbe stato inoltre possibile prendere ulteriormente posizione oralmente in occasione dell'udienza prevista per il 6 giugno 2017 (allegato al doc. TAF 31 e 34). Ciononostante, oltre a non esservi traccia della suddetta udienza, parrebbe che il 5 giugno 2017 l'insorgente sia stato condannato dalla Children's Court di Nairobi al pagamento di KES 45'600.- (= fr. 450.-) a titolo di mantenimento dei figli (non è dato sapere se mensilmente o una tantum). Tale circostanza si desume dagli atti del 14 giugno 2017, con cui è stata impugnata la decisione condannatoria del 5 giugno 2017, trasmessi dall'insorgente (doc. TAF 39 e 42).

E. 7.5.2 Non disponendo di maggiori informazioni riguardo allo stato della procedura, non è chiaro se la decisione in parola metta fine alla controversia o costituisca soltanto un provvedimento incidentale o cautelare in attesa che il giudice civile emetta il giudizio di merito riguardante il contributo di mantenimento e i rapporti personali con i figli. Neppure è dato sapere se la procedura dinnanzi alla Children's Court sia legata o meno a un eventuale procedimento di separazione giudiziaria o di divorzio avviato in parallelo. Del resto, indipendentemente da tali considerazioni, vale la pena rammentare che spetta in prima battuta a A._______ definire in corso di causa - o nell'ambito di una revisione, qualora sia già stato emesso un giudizio nel merito della vertenza - gli aspetti pecuniari accessori alla separazione. In tale contesto è al giudice civile keniota a cui l'insorgente dovrà chiedere di pronunciarsi riguardo alla sorte della rendita completiva per i figli proveniente da una prestazione principale di pensione estera (DTF 134 V 19 consid. 2.3.5) e di determinare, se del caso, se la stessa dovrà sommarsi all'importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo stesso.

E. 7.6 Visto quanto precede, ne discende, da un lato, che i coniugi non hanno previsto nulla riguardo alla sorte della rendita completiva per figli. Dall'altro che neppure il giudice civile, nell'ambito della procedura pendente dinnanzi alla Children's Court, ha predisposto delle particolari misure, in deroga a quanto previsto dall'art. 285 cpv. 2 CC, volte a coordinare il contributo di mantenimento e le rendite per figli. A ben vedere, di queste prestazioni, neppure viene fatta menzione negli atti procedurali. Alla luce di queste circostanze, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha decretato il versamento delle rendite per i figli direttamente alla madre, senza tenere conto delle contestazioni del ricorrente relative alla spartizione dei beni della coppia al momento della separazione, rispettivamente all'importo del contributo alimentare che sarà tenuto a pagare su ordine del giudice, che, in ultima analisi, sono aspetti di natura squisitamente civilistica. Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare in un caso analogo che l'autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali, non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l'importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05, del 19 giugno 2006, consid. 5).

E. 8 Così stando le cose, la richiesta della moglie del ricorrente di ricevere personalmente la rendita completiva dei figli E._______ e G._______ a lei affidati, appare legittima. Il pagamento della rendita completiva per i figli a F._______ può essere pertanto disposto a partire dal 1° luglio 2016. Il versamento nelle mani della madre, durerà fintanto che saranno adempiute le condizioni dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS, oppure fino a diverso ordine del giudice civile. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo va versato, previa indicazione del numero di ruolo C-6558/2016, alla cassa del Tribunale amministrativo federale (No. IBAN CH 54 0900 0000 3021 7609 6, SWIFT-Code POFICHBEXXX) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
  3. Non si assegnano ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione dell'art. 36 lett. b PA) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) - F._______ (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione dell'art. 36 lett. b PA) La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 01.12.2017 (9C_793/2017)

Corte III

C-6558/2016

Sentenza del 7 settembre 2017

Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),

Franziska Schneider, Viktoria Helfenstein,

cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE,

Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,

autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, versamento della rendita

per figli alla moglie (decisione del 20 luglio 2016).

Fatti:

A.

A.a Mediante decisione del 31 agosto 2012 l'Ufficio AI del Cantone B._______ (in seguito UAI) ha riconosciuto dal 1° agosto 2009 a A._______, cittadino svizzero, nato il (...), il diritto a ¾ di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con grado AI del 60% (doc. 8 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [in seguito UAIE])

A.b Tale prestazione era accompagnata da una rendita completiva in favore del figlio C._______, nato il 4 gennaio 1993 dalla relazione con l'ex coniuge D._______ (doc. 6, 9).

B. A seguito della partenza definitiva dell'assicurato dalla Svizzera e del suo trasferimento in Kenya, la Cassa svizzera di compensazione (in seguito CSC) è subentrata alla Cassa cantonale di compensazione per la prosecuzione del versamento delle rendite d'invalidità a partire dal 1° febbraio 2013 (doc. 10-11), mentre l'incarto è stato trasmesso per competenza all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE).

C. Nel corso del mese di giugno 2013 A._______ ha fatto richiesta all'UAIE di un'ulteriore rendita completiva per figlio, segnalando di aver adottato E._______, nata il (...), figlia di F._______ con la quale si era unito in matrimonio in Kenya il 15 febbraio 2013 (doc. 17).

Con decisione del 26 novembre 2013 l'UAIE ha assegnato, retroattivamente dal 1° maggio 2013, una rendita ordinaria completiva per la figlia (doc. 31).

D. Con decisione del 16 giugno 2014 è stata accolta la richiesta di rendita completiva per il figlio di G._______, nato il (...) dall'unione con F._______ (doc. 42-44) e la prestazione versata retroattivamente dal 1° novembre 2013 (doc. 45).

E.

E.a Con lettera del 30 maggio 2016, pervenuta all'autorità inferiore per il tramite dell'Ambasciata svizzera di Nairobi, il legale di F._______, avv. H._______, ha chiesto che la rendita completiva per i figli le fosse versata direttamente, in ragione della separazione dall'assicurato, non ancora formalizzata giudizialmente, ma di fatto in essere dall'inizio dell'anno 2016. La richiedente ha addotto che i figli abitano presso di lei e che, dalla separazione, il padre non si occupa più del loro sostentamento (doc. 67).

E.b

E.b.a Con richiesta del 9 giugno 2016 (doc. 70), anticipata via email (doc. 68), l'UAIE ha chiesto all'Ambasciata svizzera di trasmettere al legale della richiedente le informazioni relative alle condizioni per ottenere il pagamento separato delle rendite per i figli e due moduli da compilare e ritornare nel più breve termine.

E.b.b Allo stesso modo, il 9 giugno 2016, l'UAIE ha contattato il ricorrente, informandolo della richiesta della moglie e delle condizioni che avrebbero permesso a quest'ultima di chiedere il versamento diretto della rendita per i figli. L'insorgente è quindi stato invitato a prendere posizione entro 30 giorni, scaduti i quali è stato reso attento che sarebbe stata emessa una decisione formale. In attesa delle sue osservazioni e del ritorno del formulario "Foglio completivo 2" compilato e firmato, l'autorità inferiore ha segnalato che la rendita per i figli sarebbe stata sospesa a partire dal 1° luglio 2016 (doc. 69-71).

E.c Il 6 luglio 2016, sempre per il tramite dell'Ambasciata svizzera, F._______ ha trasmesso all'autorità inferiore un'ulteriore motivazione della propria richiesta (doc. 74), il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (doc. 73 pp. 1-3) e una dichiarazione giurata relativa all'affido e al mantenimento dei figli, con la relativa traduzione (doc. 73 pp. 4-6).

E.d Dal canto suo, il ricorrente ha inviato le proprie osservazioni via e-mail il 14 luglio 2016. Contestando la versione dei fatti esposta dalla moglie e, obiettando che al momento di lasciare la dimora coniugale essa si era già appropriata di denaro contante e dell'automobile, ha chiesto che la rendita per i figli continuasse ad essergli versata unitamente alla rendita in suo favore (doc. 79).

Sollecitato dall'autorità inferiore, il 15 luglio 2016, egli ha ritornato, sempre via e-mail, il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" debitamente compilato e firmato (doc. 81).

In seguito, il 20 luglio 2016, il ricorrente ha chiesto al funzionario di riferimento dell'autorità inferiore di essere tenuto al corrente riguardo alla procedura in corso e di essere avvisato prima di ogni decisione. Egli ha inoltre espressamente chiesto di ricevere la corrispondenza via e-mail in ragione della lentezza della posta keniota (doc. 82).

F.

F.a Con decisione del 20 luglio 2016, trasmessa tramite raccomandata direttamente al recapito dell'assicurato in Kenya (doc. 83), l'autorità inferiore ha ritenuto adempiute le condizioni per accogliere la domanda di F._______ e disposto in suo favore il versamento diretto delle rendite per i figli a partire dal 1° luglio 2016, previa crescita in giudicato del provvedimento. L'amministrazione ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (si confronti anche doc. TAF 44 e allegato).

F.b Dando seguito alla richiesta del ricorrente (consid. E.d, in fine), il giorno stesso l'UAIE gli ha trasmesso copia della decisione via e-mail (doc. 84).

F.c Il 21 luglio 2016 A._______ si è rivolto all'UAIE contestando solo in parte la decisione di attribuire la rendita per figli alla moglie. Egli infatti, ribadendo quanto già indicato nelle osservazioni del 14 luglio 2016 (doc. 85), ha chiesto il versamento della rendita per i figli fino a concorrenza degli importi, a suo dire, indebitamente sottratti dalla moglie al momento della partenza. In allegato è stata inoltre trasmessa copia dell'accordo del 15 marzo 2016 relativo al mantenimento dei figli stipulato con la coniuge (doc. 86).

F.d Con email del 22 luglio 2016 (doc. 87) e del 25 luglio 2016 (doc. 88) l'UAIE ha ulteriormente motivato il proprio provvedimento ed ha indicato di non essere più competente per entrare nel merito delle contestazioni esposte dall'assicurato, invitando quest'ultimo a presentare ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), senza tuttavia indicare i termini ricorsuali. È seguito un ulteriore scambio di e-mail di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto (consid. 3.3).

F.e Il 23 settembre 2016 la decisione impugnata è stata recapitata presso l'ufficio postale keniota, a disposizione del ricorrente (doc. 109).

G. Il 13 ottobre 2016 A._______ è insorto contro la decisione del 20 luglio 2016 (doc. TAF 1), opponendosi al versamento della rendita per i figli direttamente alla moglie e chiedendo di sospendere qualsiasi versamento in attesa della decisione del Tribunale.

H. Ancor prima di essere invitato a rispondere, il 25 novembre 2016 l'UAIE ha inoltrato al Tribunale copia della lettera dell'Ambasciata svizzera in Kenya del 10 novembre 2016 (doc. TAF 5), mediante la quale l'avvocato di F._______, ha sollecitato l'8 novembre 2016 il versamento della rendita per i figli (tradotto sub doc. TAF 10) ed ha trasmesso un documento di polizia del 27 maggio 2016 riguardante le imputazioni a carico del ricorrente.

I. Con ordinanza del 1° dicembre 2016 l'insorgente è stato invitato a designare un recapito in Svizzera, con l'avvertenza che, in caso d'inosservanza, i provvedimenti e le comunicazioni future sarebbero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio federale (doc. TAF 7).

Per la notifica dell'ordinanza è stata nuovamente chiesta la collaborazione dell'Ambasciata (doc. TAF 8), che ha potuto confermare la ricezione della stessa da parte dell'insorgente unicamente il 22 febbraio 2017 (doc. TAF 15, cfr. anche doc. TAF 12-14). In tale occasione il ricorrente ha comunicato di non disporre di alcun recapito in Svizzera, né di aver autorizzato un terzo a ricevere la propria corrispondenza in relazione alla presente vertenza (doc. TAF 15).

J. Nel frattempo, con risposta di causa del 7 febbraio 2017 l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, ritenendo legittima la richiesta della moglie tendente al versamento delle rendite per figli, con i quali essa vive dal mese di aprile 2016 e sui quali detiene l'autorità parentale, a seguito della separazione di fatto dal padre (doc. 11).

Mediante la pubblicazione dell'8 marzo 2017 sul Foglio Federale, al ricorrente è stato notificato il memoriale di risposta ed è stato impartito un termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per inoltrare la propria replica (doc. TAF 16).

K. In data 14 marzo 2017 l'insorgente ha trasmesso, via e-mail, la decisione parziale del 13 gennaio 2017 della Children's Court di Nairobi, con la quale gli è stato imposto di prendere a carico, almeno fino alla successiva udienza prevista per il 9 marzo 2017, le spese scolastiche dei figli. Egli ha inoltre chiesto al Tribunale di poter ricevere eventuali comunicazioni via e-mail (doc. TAF 18).

In un complemento, anticipato via e-mail il 12 aprile 2017 (doc. TAF 21), e ricevuto per posta il 27 aprile 2017 (doc. TAF 23), l'interessato ha trasmesso le proprie osservazioni, ricalcate su quelle già esposte in precedenza (cfr. doc. TAF 1), unitamente a copia di documenti già versati agli atti (doc. TAF 18 e doc. 86).

L.

L.a L'autorità inferiore è stata quindi invitata a prendere posizione sulle osservazioni del ricorrente e a indicare da quali documenti emergerebbe che F._______ detiene l'autorità parentale dei figli (doc. TAF 22; doc. TAF 11 pag. 3).

L.b Con osservazioni del 3 maggio 2017 l'autorità inferiore ha precisato che, pur essendo prestazioni indipendenti, l'importo della rendita per figli che eccede il contributo alimentare fissato dal giudice preposto a statuire sugli effetti accessori della separazione dei coniugi, spetta comunque ai ragazzi e che in caso di doppio versamento, è al summenzionato giudice che l'insorgente dovrà rivolgersi per riottenere il versamento della rendita in parola. In risposta alla specifica domanda del Tribunale, l'UAIE ha infine rilevato come nulla agli atti lasci intendere che l'autorità parentale congiunta sia stata revocata o che l'autorità parentale sia stata revocata alla madre nell'interesse dei figli. Di conseguenza ha ribadito la propria posizione, non ritenendo che l'interessato abbia apportato alcun elemento nuovo, suscettibile di riconsiderare le proprie conclusioni (doc. TAF 25).

M.

M.a Le osservazioni dell'autorità inferiore sono state notificate il 10 maggio 2017 mediante Foglio Federale (doc. TAF 26-28). Al ricorrente è stato concesso un termine di 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento per trasmettere eventuali osservazioni ed è stata rifiutata la richiesta di ricevere comunicazione degli atti giudiziari via e-mail (doc. TAF 18).

M.b In accoglimento della richiesta di proroga formulata via e-mail dal ricorrente il 29 maggio 2017 (doc. TAF 31), la giudice dell'istruzione ha fissato un nuovo termine per inoltrare la propria presa di posizione (doc. TAF 32). Essendo stato modificato, come da indicazione del ricorrente (doc. TAF 20), l'indirizzo di recapito, il provvedimento è stato nuovamente notificato mediante Foglio Federale (doc. TAF 33).

N. Con scritto del 3 giugno 2017 (doc. TAF 37, anticipato via e-mail (doc. TAF 34), completato il 23 giugno 2017 (doc. TAF 42, anticipato via e-mail doc. TAF 39), il ricorrente ha ribadito la richiesta di versare direttamente nelle sue mani la rendita per i figli - affinché possa far fronte al contributo di mantenimento stabilite dalla Children's Court di Nairobi - nonché addotto ulteriori motivazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi in diritto.

O. L'autorità inferiore, preso atto delle osservazioni del 3 e del 23 giugno 2017, si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. TAF 41).

P.

P.a A seguito di un errore commesso dall'amministrazione nell'ambito della procedura di revisione avviata nel corso del 2016 - in occasione della quale sono stati trasmessi all'indirizzo errato i formulari e le richieste informative - la rendita di invalidità, nonché le rendite completive, erano state soppresse dal 1° dicembre 2016 (doc. 132 - decisione del 12 dicembre 2016).

P.b Il successivo scambio di email intercorso fra dicembre 2016 e gennaio 2017 (doc. 133-142) ha permesso di chiarire l'equivoco, e di ripristinare l'erogazione delle rendite sospese a partire dal 1° dicembre 2016 (doc. 153-155).

Diritto:

1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20). Di conseguenza questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.

2.

2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non preveda espressamente una deroga.

2.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempite nel caso di specie.

3.

3.1 Alla luce delle considerazioni seguenti inoltre il ricorso contro la decisione del 20 luglio 2016, notificata per posta il 23 settembre 2016, trasmesso al TAF il 14 ottobre 2016, va considerato tempestivo, malgrado il ricorrente fosse al corrente dell'emanazione della decisione già il 21 luglio 2016 (consid. Fb).

3.2

3.2.1 Giusta l'art. 60 LPGA il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

3.2.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

3.2.3 Giusta l'art. 22a cpv. 1 let. b PA i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto incluso.

3.2.4 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

3.3 Nell'evenienza concreta, il ricorrente, su sua espressa richiesta, è stato informato il 21 luglio 2016 via e-mail, della decisione presa a suo svantaggio dall'UAIE il 20 luglio 2016 e notificata formalmente direttamente presso il suo indirizzo in Kenya. Il provvedimento risulta essere stato allegato concretamente alla comunicazione di posta elettronica quale documento PDF (doc. 84). Non è invece dato di sapere se pure i rimedi giuridici sono stati trasmessi, ritenuto che non risultano stampati sulla decisione, bensì da un documento allegato ad essa (doc. 83 pag. 2). Nella e-mail del 22 luglio 2016 l'UAIE ha poi informato l'assicurato di non poter entrare nel merito delle censure sollevate (doc. 85) e della possibilità di contestare la decisione inoltrando ricorso al TAF, senza tuttavia precisare entro quale termine ciò avrebbe dovuto essere fatto (doc. 87). Dal canto suo con e-mail del 25 luglio 2016 (doc. 89 pag. 1) il ricorrente ha comunicato di voler inoltrare ricorso e chiesto alcuni ragguagli circa la validità della decisione inviata per email ("Per la vostra decisione è sufficiente la copia che mi avete mandato tramite e-mail o io devo aspettare che arrivi l'originale?"). L'UAIE in un e-mail di medesima data ha risposto che "per il ricorso la rimandiamo alla decisione in originale inviata il 20 luglio 2016" (doc. 88). In due successivi messaggi di posta elettronica l'interessato ha precisato di non aver ancora ricevuto la decisione e quindi di non poter fare ricorso. Ha chiesto altresì all'UAIE di verificare l'avvenuta spedizione (doc. 90, 91). Lo stesso ha fatto nuovamente il 24 agosto 2016 (doc. 92). Il 13 settembre successivo l'interessato ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna risposta alle sue e-mail e ribadito di non aver ricevuto la decisione (doc. 94). L'UAIE dal canto suo ha risposto soltanto il 14 settembre, confermando unicamente di aver inviato una e-mail in data 21 luglio che conteneva la decisione di pagamento alla moglie (doc. 95). Il 16 settembre l'interessato ha nuovamente ribadito di non aver mai ricevuto l'originale della decisione e di non poter pertanto fare ricorso. Egli ha quindi chiesto come procedere (doc. 96). L'UAIE ha dunque nuovamente indicato l'indirizzo, ma non il termine di ricorso (doc. 97).

La verifica postale eseguita pendete causa di ricorso ha permesso di accertare che l'originale della decisione impugnata è stata recapitata presso l'ufficio postale a disposizione del ricorrente soltanto il 23 settembre 2016 (doc. 109, 112 = doc. TAF 3).

3.4 Nel caso in esame, in virtù del tenore dello scambio di e-mail suesposto, alla luce del principio della buona fede la decisione impugnata va considerata notificata il 23 settembre 2016 e non già il 16 agosto precedente (cioè il giorno successivo allo scadere delle ferie giudiziarie). Il ricorso è pertanto tempestivo. In effetti malgrado il ricorrente si sia ripetutamente informato circa la validità della decisione inviata per e-mail ai fini ricorsuali, l'amministrazione ha fornito soltanto informazioni parziali o atte a fargli credere che, per presentare ricorso, doveva attendere la notifica postale della decisione ("per il ricorso la rimandiamo alla decisione in originale inviata il 20 luglio 2016"). Tale fatto è peraltro confermato dallo scritto del 24 ottobre 2016 alla moglie del ricorrente, secondo cui l'amministrazione era ancora in attesa della scadenza del termine di ricorso (doc. 104). Egli poteva pertanto ritenere di non dover agire immediatamente. Altresì non è dato di sapere se l'assicurato è stato correttamente informato circa i termini ricorsuali. Ne consegue che la decisione trasmessa per email potrebbe essere viziata.

3.5 A titolo abbondanziale è in ogni caso utile rilevare che già il 21 luglio 2016 e meglio il giorno stesso in cui è stato informato via e-mail della decisione del 20 luglio 2016, l'insorgente aveva contestato la stessa, seppure non nelle debite forme e presso l'autorità sbagliata (doc. 85). Già tale atto a ben vedere avrebbe dovuto essere trasmesso per competenza al TAF da parte dell'UAIE (art. 8 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF).

4. Oggetto del contendere è la liceità del pagamento dal 1° luglio 2016 delle rendite completive per i figli E._______ e G._______ alla moglie, invece che al padre, titolare della rendita principale d'invalidità.

5.

5.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se le disposizioni legali si sono modificate nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). In concreto si applicano quindi le disposizioni in vigore il 1 luglio 2016.

5.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 luglio 2016. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi posteriormente quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

6.

6.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di far fronte al suo obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3)

6.2 Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a terzi o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

6.3 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101, versione in vigore dal 1° gennaio 2011), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede in particolare che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1).

Per il capoverso 2 del medesimo articolo il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

6.4 In relazione alle norme sopra menzionate, va ancora ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2016 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d'assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Per legge l'obbligo di mantenimento e quello di versare la rendita completiva al figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).

Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d'età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).

Per il Tribunale federale secondo l'art. 285 CCS compete al giudice civile in base a una valutazione globale della situazione finanziaria stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).

7. Secondo il citato art. 71ter cpv. 1 OAI quindi, in caso di separazione o divorzio, affinché il coniuge non titolare della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve disporre dell'autorità parentale e vivere con i figli.

7.1 Nell'evenienza concreta, è incontestato che A._______ e F._______ sono separati di fatto sin dal mese di marzo-aprile 2016 (doc. 67, 73 p. 6, 74 p. 3, 79, 115, 147, doc. TAF 21).

7.2

7.2.1 Giusta l'art. 296 cpv. 2 CC, finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

7.2.2 Non essendovi agli atti nulla che lasci supporre una diversa disposizione del diritto keniota, o un accordo matrimoniale che deroghi a tale norma del diritto svizzero, occorre ritenere pacifico il fatto che entrambi i genitori siano detentori dell'autorità parentale. Ciò è inoltre confermato dallo stesso ricorrente (doc. TAF 37), che pure è d'accordo nel lasciare piena autonomia alla madre, non interferendo, nelle decisioni importanti riguardanti i figli (accordo 15 marzo 2016 allegato al doc. TAF 23). D'altro canto, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, non vi è alcun elemento agli atti che permetta di negare che entrambi i genitori abbiano l'autorità parentale o, ancora, che questa sia stata revocata alla madre.

7.3 Più controverso è invece l'ultimo presupposto, ovvero determinare se il genitore non titolare della rendita principale viva effettivamente con i figli E._______ e G._______. La madre, dal canto suo, ha sempre sostenuto, anche con dichiarazione giurata (doc. 73 p. 4 e 6), di vivere con i figli e di prendersene cura (doc. 67, 73 pp. 1-3, 99, 115, 147, doc. TAF 29, 38).

La versione del ricorrente è invece più contradditoria. Inizialmente egli non contestava che i figli stessero dalla madre, ma sosteneva che questi vivessero in entrambi gli appartamenti dei genitori (cfr. doc. 79, doc. 81). In seguito egli ha segnalato di aver denunciato la moglie per sottrazioni di minori, circostanza che lascia presumere che i figli vivessero esclusivamente presso di lei (doc. 94 ribadito nel doc. TAF 1). Tale conclusione trova conferma nelle ulteriori indicazioni dell'insorgente che asserisce di aver fatto richiesta di custodia condivisa nella domanda di divorzio - sebbene non si sappia se e presso quale istanza sia pendente il preteso procedimento (doc. TAF 21, 23) - nonché nel documento definito "Important Points to be Recognized by the Nairobi Court" allegato al doc. TAF 34 (anche doc. TAF 37), nel quale il ricorrente postula per il riconoscimento di un diritto di visita durante il fine settimana, presumibilmente in via sussidiaria rispetto al punto 2 in cui chiede l'affidamento esclusivo o condiviso dei figli. Tuttavia, nelle osservazioni del 3 giugno 2017 allegate allo stesso doc. TAF 34, come pure nelle osservazioni del 23 giugno 2017 (doc. TAF 39), egli contesta che i figli vivano con la madre, sostenendo che questi siano invece affidati a una persona estranea, nello specifico la madre di F._______, ossia la loro nonna.

Alla luce della documentazione agli atti, in particolar modo preso atto dei provvedimenti della Children's Court di Nairobi (doc. TAF 18, 34, 37, 39) presso la quale, a detta dello stesso ricorrente, è in corso una procedura volta a determinare sia il contributo di mantenimento dei figli che il loro affido (doc. TA 31, 39), risulta altamente verosimile che attualmente essi vivano con la madre. Il fatto che i figli siano affidati alle cure della nonna materna, quando la madre si reca a lavorare, in nulla muta questa conclusione, essendo tale circostanza del tutto normale e ritenuto che buona parte del loro tempo E._______ e G._______ lo passano a scuola (frequentata a tempo pieno, secondo quanto sostenuto dallo stesso ricorrente - doc. TAF 18 e doc. 157). Da ultimo, si osserva che il ricorrente, comunicando il nuovo recapito, ha espressamente indicato "io cambio indirizzo", non lasciando intendere, né in tale occasione né in seguito che presso la nuova abitazione potessero viverci anche i figli (doc. TAF 20). In definitiva, occorre ritenere verosimile che, a partire dalla separazione dei genitori e quantomeno fino alla prospettata decisione della Children's Court di Nairobi riguardante l'affido, i figli abbiano vissuto e tutt'ora vivano presso la madre.

7.4

7.4.1 Pertanto, in applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS la rendita completiva per i figli dovrebbe essere di primo acchito versata a F._______. È infatti determinante il fatto che i figli vivono con la madre che dispone dell'autorità parentale (cfr. consid. 6.3). L'importo di queste rendite dovrebbe di principio aggiungersi a un eventuale contributo di mantenimento incombente al ricorrente (art. 285 cpv. 2 CC), a meno che, con un provvedimento giudiziario, non sia stato disposto diversamente, come lo permettono gli art. 285 cpv. 2 CC e 71ter cpv. 1 OAVS.

In tal senso, può entrare in linea di conto sia una convenzione stipulata fra i coniugi e ratificata in sede giudiziaria, sia, in mancanza d'accordo, una decisione del giudice civile, al quale spetterebbe in tal caso il compito di fissare l'importo del contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC).

7.4.2 Nell'evenienza concreta, i coniugi hanno effettivamente sottoscritto il 15 marzo 2016 un accordo con cui avevano stabilito l'importo del contributo di mantenimento dei figli che il padre avrebbe dovuto versare alla madre (allegato al doc. TAF 23). Lo stesso non risulta tuttavia rilevante ai fini del presente gravame in quanto non contiene alcuna disposizione relativa alle rendite completive per i figli. Non essendovi alcuna deroga, di conseguenza nulla osta al versamento di tali prestazioni direttamente alla madre, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quantomeno le sia stato riconosciuto) un contributo di mantenimento.

Vale inoltre la pena ricordare che l'accordo del 15 marzo 2016, oltre a non essere mai stato ratificato dal giudice civile, neppure pare essere mai stato veramente adempiuto dal ricorrente, convinto di dover compensare i contributi mensili da lui dovuti, con degli importi a suo dire sottratti dalla moglie al momento della separazione (doc. 81 p.4, 85 e doc.TAF 21). Tale circostanza è contestata dall'interessata che ha lamentato a più riprese il mancato versamento dell'importo pattuito (doc. 73, 74, doc. TAF 38) e che ha verosimilmente condotto alla procedura giudiziaria pendente dinnanzi alla Children's Court di Nairobi.

7.5

7.5.1 Nell'ambito di tale procedimento, volto appunto a regolare il mantenimento dei figli nonché le relazioni personali con i genitori, il giudice civile ha ordinato a A._______, con provvedimento del 13 gennaio 2017, di prendere a carico le spese scolastiche dei figli, quantomeno fino al 9 marzo 2017, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere un'ulteriore udienza (allegato al doc. TAF 23). Di tale udienza non vi è traccia nell'incarto. Parrebbe tuttavia che F._______ abbia inoltrato in data 13 aprile 2017 un'ulteriore istanza sulla quale il ricorrente ha preso posizione per iscritto il 22-24 maggio 2017 (doc. TAF 34), sostenendo di non ricevere da dicembre 2016 la rendita AI (pt. 7 [sulla questione si rimanda ai consid. P.b - P.c]) a causa della sospensione della stessa da parte dell'amministrazione svizzera (pt. 8) e pertanto di non essere in grado di far fronte alle spese di mantenimento (pti. 9-14) se non in misura ridotta (pt. 15). Stando allo scritto del 29 maggio 2017 dell'avvocato del ricorrente, sarebbe stato inoltre possibile prendere ulteriormente posizione oralmente in occasione dell'udienza prevista per il 6 giugno 2017 (allegato al doc. TAF 31 e 34). Ciononostante, oltre a non esservi traccia della suddetta udienza, parrebbe che il 5 giugno 2017 l'insorgente sia stato condannato dalla Children's Court di Nairobi al pagamento di KES 45'600.- (= fr. 450.-) a titolo di mantenimento dei figli (non è dato sapere se mensilmente o una tantum). Tale circostanza si desume dagli atti del 14 giugno 2017, con cui è stata impugnata la decisione condannatoria del 5 giugno 2017, trasmessi dall'insorgente (doc. TAF 39 e 42).

7.5.2 Non disponendo di maggiori informazioni riguardo allo stato della procedura, non è chiaro se la decisione in parola metta fine alla controversia o costituisca soltanto un provvedimento incidentale o cautelare in attesa che il giudice civile emetta il giudizio di merito riguardante il contributo di mantenimento e i rapporti personali con i figli. Neppure è dato sapere se la procedura dinnanzi alla Children's Court sia legata o meno a un eventuale procedimento di separazione giudiziaria o di divorzio avviato in parallelo.

Del resto, indipendentemente da tali considerazioni, vale la pena rammentare che spetta in prima battuta a A._______ definire in corso di causa - o nell'ambito di una revisione, qualora sia già stato emesso un giudizio nel merito della vertenza - gli aspetti pecuniari accessori alla separazione. In tale contesto è al giudice civile keniota a cui l'insorgente dovrà chiedere di pronunciarsi riguardo alla sorte della rendita completiva per i figli proveniente da una prestazione principale di pensione estera (DTF 134 V 19 consid. 2.3.5) e di determinare, se del caso, se la stessa dovrà sommarsi all'importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo stesso.

7.6 Visto quanto precede, ne discende, da un lato, che i coniugi non hanno previsto nulla riguardo alla sorte della rendita completiva per figli. Dall'altro che neppure il giudice civile, nell'ambito della procedura pendente dinnanzi alla Children's Court, ha predisposto delle particolari misure, in deroga a quanto previsto dall'art. 285 cpv. 2 CC, volte a coordinare il contributo di mantenimento e le rendite per figli. A ben vedere, di queste prestazioni, neppure viene fatta menzione negli atti procedurali.

Alla luce di queste circostanze, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha decretato il versamento delle rendite per i figli direttamente alla madre, senza tenere conto delle contestazioni del ricorrente relative alla spartizione dei beni della coppia al momento della separazione, rispettivamente all'importo del contributo alimentare che sarà tenuto a pagare su ordine del giudice, che, in ultima analisi, sono aspetti di natura squisitamente civilistica. Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare in un caso analogo che l'autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali, non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l'importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05, del 19 giugno 2006, consid. 5).

8. Così stando le cose, la richiesta della moglie del ricorrente di ricevere personalmente la rendita completiva dei figli E._______ e G._______ a lei affidati, appare legittima.

Il pagamento della rendita completiva per i figli a F._______ può essere pertanto disposto a partire dal 1° luglio 2016. Il versamento nelle mani della madre, durerà fintanto che saranno adempiute le condizioni dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS, oppure fino a diverso ordine del giudice civile.

In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

9.

9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario).

Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo ecce-zioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo va versato, previa indicazione del numero di ruolo C-6558/2016, alla cassa del Tribunale amministrativo federale (No. IBAN CH 54 0900 0000 3021 7609 6, SWIFT-Code POFICHBEXXX) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

3. Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione dell'art. 36 lett. b PA)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

- F._______ (tramite pubblicazione sul Foglio federale in applicazione dell'art. 36 lett. b PA)

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: