Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. A.a Con decisioni del 26 novembre 2010 e del 6 gennaio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano residente in Svizzera, nato il (...; doc. 1 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 1) - una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° al 31 marzo 2010, tre quarti di rendita dal 1° aprile al 31 maggio 2010 e dal 1° settembre al 30 novembre 2010 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2010 (doc. 10 e 16; v. anche doc. 2). A.b Il 10 marzo 2016, l'interessato ha segnalato all'Ufficio AI che il (...) è nato suo figlio E._______ (doc. 34 [v., in particolare, il certificato di nascita rilasciato dal comune di ...]). Con messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2016, ha poi riferito che il figlio vive con la madre a (...; doc. 39). A.c Con scritto dell'11 aprile 2016, la madre del bambino (di seguito, cointeressata) ha comunicato all'Ufficio AI che desidera che la rendita completiva per il figlio sia versata all'interessato, il suo compagno, padre di E._______ (doc. 42). A.d Con decisione del 26 aprile 2016, l'Ufficio AI ha deciso di assegnare all'interessato la rendita completiva per il figlio (legata alla rendita del padre), e ciò a far tempo dal 1° febbraio 2016 (doc. 43). B. B.a Con lettera del 29 ottobre 2018, l'interessato ha segnalato all'Ufficio AI che, dal 1° novembre 2018, il figlio sarebbe stato accudito unicamente dalla madre (doc. 61). B.b Con scritto del 30 ottobre 2018, la cointeressata ha chiesto all'Ufficio AI di versarle direttamente "l'assegno relativo a nostro figlio E._______", in ragione della rottura della relazione con l'interessato, precisando altresì che il figlio ha sempre vissuto con lei (doc. 62 [v., in particolare, il certificato di residenza rilasciato dal comune di ...]). B.c Il 31 ottobre 2018, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) per competenza (quanto alla richiesta della cointeressata di pagamento separato della rendita completiva per il figlio, la medesima essendo domiciliata in Italia; doc. 63 [v. anche doc. 65]) con l'indicazione che la rendita completiva in esame è già stata versata (all'interessato) fino a novembre 2018 compreso (cfr. pure doc. 70). B.d Con lettera del 6 novembre 2018, la CSC ha, da un lato, informato l'interessato in merito alla richiesta della cointeressata e, dall'altro, gli ha comunicato che la rendita completiva per il figlio E._______ sarebbe stata versata direttamente alla madre del bambino, la stessa detenendo l'autorità parentale ed il figlio vivendo presso di lei. Detta autorità ha quindi concesso all'interessato la facoltà di presentare, nel termine di 30 giorni, delle osservazioni per iscritto, con la precisazione che, in assenza di una risposta, sarebbe stata notificata una decisione soggetta a ricorso. La CSC ha poi segnalato all'interessato che, in attesa di una sua risposta, il pagamento della rendita completiva per il figlio sarebbe stato sospeso (dal 1° dicembre 2018; doc. 67 [v. anche doc. 83]). L'8 novembre 2018, l'interessato ha trasmesso il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (doc. 71). B.e Il 16 dicembre 2018, la cointeressata ha ribadito, su richiesta della CSC (doc. 86), di voler ricevere direttamente la rendita per il figlio che vive con lei, precisando altresì che l'interessato non versa alcuna prestazione di mantenimento per il figlio (doc. 93 [questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati]). Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2019, ha poi riferito che l'interessato non abita più con lei (doc. 99). B.f Con decisione del 18 gennaio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ritenuto che le condizioni per un pagamento separato della rendita mensile per figlio sono adempiute, ha deciso, su richiesta della madre del bambino, che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita dell'interessato, è versata dall'UAIE direttamente alla cointeressata. Detta autorità ha in particolare precisato che "il versamento degli arretrati e della rendita mensile per figli sarà effettuato (alla madre del bambino) non appena la presente decisione sarà passata in giudicato" (doc. 103). C. C.a Il 21 febbraio 2019, l'interessato ha interposto - tramite la sua patrocinatrice - ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 18 gennaio 2019 mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Si è doluto in particolare di una violazione del diritto di essere sentito. Ha fatto valere che l'autorità inferiore ha reso la decisione litigiosa "senza dar(gli) modo di esprimersi sui fatti e sulle contestazioni a lui mosse come pure sulle motivazioni alla base della medesima" e senza mettere a sua disposizione "la documentazione citata nella pronuncia". Il ricorrente ha poi segnalato che ha sempre fatto fronte al proprio obbligo di mantenimento del figlio E._______. In particolare, ha versato Euro 200.00 quale contributo alimentare per il mese di gennaio 2019. È altresì disposto a versare tale somma ogni mese in favore del figlio. Ha inoltre trascorso tutti i fine settimana con il figlio (a ...). L'insorgente ha tuttavia sottolineato che, conto tenuto della sua situazione economica, egli "risulta impossibilitato a corrispondere fr. 887.- quale rendita per figli stabilita nella decisione" (doc. TAF 1). C.b Con provvedimento del 10 aprile 2019, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che, non avendo l'autorità inferiore tolto l'effetto sospensivo al ricorso, quest'ultimo ha effetto sospensivo, di modo che la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, formulata dal ricorrente nel gravame del 21 febbraio 2019, è inammissibile (doc. TAF 5). C.c Con risposta al ricorso del 29 aprile 2019, l'autorità inferiore ha ritenuto infondata la sollevata censura di violazione del diritto di essere sentito, avuto riguardo al fatto che la motivazione della decisione impugnata non ha impedito all'insorgente di comprenderne la portata e di ricorrere con criteri adeguati, prova ne sia il fatto che egli è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda ed i motivi per cui è stata pronunciata. Quanto al merito, l'UAIE ha proposto che "il ricorso sia accolto parzialmente, la decisione impugnata del 18 gennaio 2019 sia riformata nel senso che l'ammontare di Euro 200.00 versato dal ricorrente sia preso in considerazione in modo appropriato e gli atti siano rinviati al nostro Ufficio affinché proceda al calcolo dei pagamenti retroattivi della rendita per il figlio"; per il resto, ha postulato la reiezione del ricorso (doc. TAF 6). C.d Con scritto del 12 maggio 2019, la cointeressata ha ribadito di voler ricevere direttamente la rendita per il figlio che vive con lei. Ha prodotto la decisione del Tribunale di (...) del 23 gennaio 2019 (provvedimento di allontanamento [dalla casa già coniugale] pronunciato nei confronti del ricorrente; doc. TAF 8). C.e Con scritti e messaggi di posta elettronica del 31 maggio, 8 e 10 luglio 2019, inoltrati dinanzi all'UAIE, che sono poi stati trasmessi per competenza al Tribunale amministrativo federale, la cointeressata ha segnalato di non riuscire a capire come mai la rendita per il figlio che vive presso di lei abbia potuto essere bloccata allorquando per legge la rendita spetterebbe a colui o colei che accudisce il figlio. Ha esibito la decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 (affido esclusivo del figlio E._______ alla madre, collocamento del figlio presso l'abitazione della madre e obbligo di un contributo di mantenimento di Euro 350.00 mensili a carico del ricorrente [da rivalutarsi annualmente]; doc. TAF 9, 11 e 13). Il 16 settembre 2019, la cointeressata ha poi prodotto la decisione (incidentale) del Pretore della giurisdizione di (...) del 5 agosto 2019 (trattenuta sulla rendita d'invalidità del ricorrente a favore della cointeressata dell'importo di Euro 350.00 quale contributo alimentare mensile; doc. TAF 15). C.f Con decisione incidentale del 23 ottobre 2019, il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, formulata dal ricorrente nel gravame del 21 febbraio 2019 (dal momento che il ricorso appariva d'acchito sprovvisto di probabilità d'esito favorevole) e, dall'altro, ha trasmesso all'insorgente la risposta al ricorso del 29 aprile 2019, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella risposta al ricorso, nonché copie degli scritti e dei messaggi di posta elettronica della cointeressata esibiti in sede ricorsuale, comprensivi delle copie dei documenti allegati, e gli ha concesso la facoltà di vuoi ritirare il ricorso vuoi pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore e della cointeressata (doc. TAF 20). C.g Con scritto di osservazioni del 28 ottobre 2019, la cointeressata ha segnalato la propria difficile situazione finanziaria e sollecitato la pronuncia di una sentenza (doc. TAF 23; v. anche il messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2019 [doc. TAF 28]). C.h L'11 novembre 2019, la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TAF di avere revocato con effetto immediato il mandato conferitole dall'insorgente ed ha chiesto al TAF di notificare ogni atto di causa direttamente al ricorrente (doc. TAF 25). C.i Il 14 novembre 2019, il TAF ha informato il ricorrente della citata revoca del mandato da parte della sua patrocinatrice. Gli ha pure trasmesso la decisione incidentale del TAF del 23 ottobre 2019, nonché la relativa documentazione menzionata alla precedente lettera C.f del presente giudizio. Inoltre, al ricorrente è stata nuovamente concessa la facoltà, da un lato, di indicare se intendeva mantenere il ricorso e, dall'altro lato e in caso affermativo, d'inoltrare una replica, e ciò entro il 27 novembre 2019 (doc. TAF 26). Il ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile.
E. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Al caso in esame, si applicano di principio le disposizioni in vigore al 1° dicembre 2018.
E. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
E. 3.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore - a ragione, o meno - ha deciso che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, andava versata dall'assicuratore direttamente alla cointeressata.
E. 3.2 Il ricorrente si duole del fatto che l'UAIE ha reso tale (secondo lui erronea) decisione senza tuttavia accertare preliminarmente la sua situazione economica. Ora, nell'ambito della procedura che ha condotto alla pronuncia della decisione litigiosa, non incombeva manifestamente alcun obbligo all'autorità inferiore di accertare la situazione economica del ricorrente. Quest'ultimo sembra avere frainteso la portata del provvedimento impugnato che non gli impone affatto di corrispondere personalmente l'ammontare della rendita completiva per il figlio di cui alla decisione impugnata, quest'ultima limitandosi a prevedere che tale rendita per figlio, corrisposta dall'assicurazione sociale svizzera secondo le pertinenti norme legali (e dunque non dall'insorgente), va versata alla madre di E._______ e cointeressata. Per conseguenza, la censura sollevata dall'insorgente e relativa al mancato accertamento della sua situazione economica anteriormente all'emanazione della decisione impugnata, non pertinente per l'esito della lite, va respinta nella misura in cui ammissibile.
E. 4.1 Il ricorrente ha poi fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata in quanto non gli è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla questione del versamento della rendita completiva per il figlio E._______ direttamente alla cointeressata.
E. 4.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 368 consid. 3.1).
E. 4.3 Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la decisione impugnata del 18 gennaio 2019 non è affatto stata resa senza avere preventivamente sentito il ricorrente o il suo rappresentante. Con lettera del 6 novembre 2018, che costituisce un formale preavviso ai sensi dell'art. 57a LAI - inviata al rappresentante del ricorrente, anteriormente all'emanazione della decisione impugnata (doc. 67) - l'UAIE ha informato l'insorgente in merito alla richiesta della madre del bambino ed alle condizioni che permettevano alla stessa di chiedere il versamento diretto della rendita completiva per il figlio. Detta autorità ha poi indicato che si giustificava, su richiesta della cointeressata, il versamento della rendita completiva per il figlio E._______ direttamente a quest'ultima, la medesima detenendo l'autorità parentale e il figlio vivendo presso di lei. Al ricorrente è stata altresì concessa la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Egli non ha fatto uso della facoltà accordatagli, limitandosi a trasmettere, l'8 novembre 2018, il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (da cui risulta, fra l'altro, che "le rendite per figlio nel 2018 sono state incassate dal padre insieme alla rendita AI come da autorizzazione della madre"; doc. 71). Con scritto del 7 marzo 2019, l'autorità inferiore ha poi trasmesso all'insorgente, su richiesta dell'allora rappresentante (doc. 113), copia degli atti relativi alla domanda di riscossione personale della rendita per il figlio (doc. 115). Il ricorrente era dunque perfettamente in grado di comprendere i motivi che hanno condotto l'UAIE a decidere, su richiesta della madre del bambino, di versare, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______, legata alla rendita del padre, direttamente alla cointeressata e, se del caso, di ricorrere con criteri adeguati. La censura della violazione del diritto di essere sentito va pertanto respinta.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 276 cpv. 1 CC (nella versione in vigore al 1° dicembre 2018), il mantenimento (del figlio) consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC).
E. 5.2.1 Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC).
E. 5.2.2 Secondo l'art. 285a cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. L'obbligo di mantenimento e l'obbligo di versare la rendita completiva per figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).
E. 5.2.3 In virtù dell'art. 285a cpv. 3 CC, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.
E. 5.2.4 Secondo giurisprudenza, in virtù dell'art. 285 CC, compete al giudice civile, sulla base di valutazione globale della situazione finanziaria, stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali, non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).
E. 5.3 L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC).
E. 5.4 Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusivamente a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori (art. 298 cpv. 2 CC).
E. 5.5 In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3).
E. 5.6 L'art. 35 cpv. 4 LAI precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
E. 5.7.1 L'art. 71ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° dicembre 2018), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria.
E. 5.7.2 Secondo l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell'art. 71ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
E. 6.1 Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell'UFAS sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [stato al 1° gennaio 2019] cifra marginale 10006).
E. 6.2 In caso di separazione o di divorzio, affinché il genitore non beneficiario della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve possedere l'autorità parentale (da solo o in comune) e vivere con i figli (art. 71ter cpv. 1 OAVS; DR cifra marginale 10007). Di regola, il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71ter cpv. 2 OAVS; DR cifra marginale 10012).
E. 6.3.1 Con scritto del 30 ottobre 2018, la cointeressata ha chiesto (all'Ufficio AI) di poter ricevere direttamente la rendita per il figlio (doc. 62; v. anche doc. 93 [questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati]).
E. 6.3.2 La cointeressata e il ricorrente hanno convissuto, secondo le dichiarazioni dello stesso, da maggio 2012 ad ottobre 2018. A seguito di incomprensioni, hanno poi deciso di allontanarsi (v. il gravame del 21 febbraio 2019 [doc. TAF 1 pag. 5]). La cointeressata vive difatti a (...; Italia; doc. 62 pag. 2 [certificato di residenza rilasciato il 29 ottobre 2018 dal comune di ...]), mentre l'insorgente è domiciliato a (...; Svizzera; doc. 62 pag. 4 [certificato di domicilio rilasciato il 3 settembre 2018 dal comune di ...]). La decisione del Tribunale di (...) del 23 gennaio 2019 riferisce peraltro che la cointeressata ha "allontanato da casa" l'insorgente in ottobre 2018 (doc. TAF 8). La cointeressata e il ricorrente sono sostanzialmente separati di fatto da ottobre 2018.
E. 6.3.3 Dall'unione fra la cointeressata e l'insorgente, è nato il figlio E._______, il (...; doc. 34 [certificato di nascita rilasciato il 24 febbraio 2016 dal comune di ...]). La cointeressata è titolare dell'autorità parentale sul figlio. L'autorità parentale è stata esercitata dapprima congiuntamente dalla cointeressata e dal ricorrente. Il giudice delegato del Tribunale di (...), con decisione del 23 gennaio 2019, aveva difatti disposto che il servizio sociale territorialmente competente avrebbe dovuto apprestare ogni adeguato sostegno "alla genitorialità in favore di entrambi i genitori" (doc. TAF 8). Da maggio 2019, la cointeressata detiene l'autorità parentale esclusiva sul figlio. Con decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019, il figlio E._______ è infatti stato affidato esclusivamente alla madre (doc. TAF 13).
E. 6.3.4 La cointeressata vive altresì con il figlio E._______ almeno dal 29 ottobre 2018 (doc. 62 pag. 2 [certificato di residenza rilasciato il 29 ottobre 2018 dal comune di ...]). Il ricorrente ha peraltro riferito che, dal 1° novembre 2018, il figlio sarebbe stato accudito unicamente dalla madre (doc. 61 [scritto del 29 ottobre 2018 all'Ufficio AI]). Il Tribunale di (...), con decisione del 23 maggio 2019, ha poi disposto il collocamento del minore (E._______) presso l'abitazione della madre (doc. TAF 8).
E. 6.4 Ciò premesso, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, deve essere versata dall'UAIE direttamente alla cointeressata, la stessa avendo presentato una specifica richiesta, essendo sostanzialmente separata di fatto dall'insorgente (sin da ottobre 2018), essendo titolare dell'autorità parentale sul figlio (dapprima congiunta e poi esclusiva) e vivendo con il figlio (almeno dal 29 ottobre 2018; v., sulla questione, l'art. 71ter cpv. 1 OAVS).
E. 6.5 Il ricorrente non ha peraltro fatto valere nel gravame alcun motivo pertinente che si opporrebbe al versamento della rendita completiva per figlio dell'assicurazione invalidità svizzera alla cointeressata. Egli censura un accertamento insufficiente dei fatti da parte dell'UAIE su questioni che appaiono irrilevanti per la procedura di cui trattasi, ossia la sua situazione economica, il fatto che non fosse ancora stato deciso dal giudice civile l'obbligo del versamento di un contributo di mantenimento a favore del figlio E._______, che la cointeressata non sia indigente o che egli abbia versato dei contributi alimentari volontari per il figlio.
E. 6.6.1 Peraltro, la rendita completiva per i figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (DTF 143 V 305 consid. 4.4). Ciò significa che la rendita completiva per il figlio E._______ deve essere versata alla cointeressata in aggiunta ad un (eventuale) contributo di mantenimento a favore del figlio deciso da un giudice civile a carico del ricorrente (art. 285 cpv. 1 CC), salvo che non sia stato disposto diversamente (art. 285a cpv. 1 CC e art. 71ter cpv. 1 OAVS) mediante una convenzione stipulata tra le parti e ratificata in sede giudiziaria oppure, in assenza di un accordo, tramite una decisione del giudice civile competente per fissare il contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6558/2016 del 7 settembre 2017 consid. 7.4.1).
E. 6.6.2 Nell'ambito del procedimento, volto a determinare, fra l'altro, l'importo del contributo di mantenimento del figlio, il giudice civile del Tribunale di (...), con decisione del 23 maggio 2019, ha disposto che l'insorgente contribuisca al mantenimento del figlio E._______ nella misura di Euro 350.00 mensili (rivalutati annualmente [nonché nella misura del 50% delle spese straordinarie]; doc. TAF 13). Con decisione (incidentale) del 5 agosto 2019, il Pretore della Giurisdizione di (...) ha poi stabilito una trattenuta sulla rendita d'invalidità del ricorrente a favore della cointeressata dell'importo, in franchi svizzeri, equivalente Euro 350.00 quale contributo alimentare mensile (doc. TAF 15).
E. 6.6.3 Il contributo di mantenimento deciso dal giudice civile a carico dell'insorgente non ha alcuna incidenza sulla decisione riguardante il versamento della rendita completiva per il figlio E._______ alla cointeressata, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quanto meno le sia stato riconosciuto) un contributo alimentare a favore del figlio. La decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 nulla indica, in deroga a quanto previsto all'art. 285a cpv. 2 CC, in merito alla rendita completiva per il figlio dell'assicurazione invalidità svizzera. In siffatte circostanze, compete al giudice civile pronunciarsi riguardo alla sorte della rendita completiva per figlio legata ad una prestazione principale di una pensione estera (DTF 143 V 15 consid. 2.3.5) e di determinare, se del caso, se la stessa dovrà aggiungersi all'importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo stesso (v., sulla questione, la sentenza del TAF C- 6558/2016 consid. 7.5.2). Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che l'autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l'importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 5).
E. 6.7.1 Per il resto, quanto al versamento da parte del ricorrente dell'importo di Euro 200.00 quale contributo alimentare per il mese di gennaio 2019 (doc. 104 pag. 3), giova rilevare che, secondo giurisprudenza, nell'ambito di un pagamento arretrato di una rendita completiva per i figli, l'applicazione dell'art. 285a cpv. 3 CC, come pure dell'art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS, e pertanto la valutazione, se il genitore titolare della rendita principale si sia liberato dal suo obbligo di mantenimento, presuppone necessariamente che l'obbligo di mantenimento conformemente all'art. 276 cpv. 2 CC del genitore che non ha la custodia del figlio sia stato adempiuto con il contributo di mantenimento stabilito in via giudiziale o per contratto. In assenza di ciò, il versamento richiesto di un contributo di mantenimento al genitore che detiene la custodia del figlio non può essere dedotto dal pagamento arretrato della rendita completiva per i figli in virtù dell'art. 82 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS (DTF 145 V 154 consid. 4.3).
E. 6.7.2 Per conseguenza - e contrariamente a quanto proposto dall'UAIE nella risposta al ricorso del 29 aprile 2019, proposta non compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, come indicato all'insorgente da questo Tribunale già nella decisione incidentale del 23 ottobre 2019 - il fatto che il ricorrente abbia spontaneamente versato Euro 200.00 al figlio E._______ il 13 gennaio 2019 come contributo (volontario) al mantenimento del medesimo non giustifica affatto una deduzione, del corrispettivo importo di Euro 200.00, dal versamento alla cointeressata degli arretrati della rendita completiva per figlio dell'assicurazione invalidità svizzera, ritenuto che un giudice civile non ha disposto a carico dell'insorgente il versamento di contributi di mantenimento a favore del figlio E._______ anteriormente all'erogazione, al ricorrente medesimo, di prestazioni dell'assicurazione sociale svizzera, segnatamente della rendita completiva a favore del figlio (un contributo di mantenimento a carico del ricorrente essendo stato disposto dal giudice del Tribunale di (...) solo con decisione del 23 maggio 2019), e ciò non è stato neppure pattuito contrattualmente tra le parti in causa (v., sulla questione, DTF 145 V 154, segnatamente consid. 4.2.2.1 e 4.3 con rinvii [a precedenti sentenze del TF medesimo]).
E. 6.8 In conclusione, la richiesta della cointeressata di ricevere direttamente la rendita completiva per il figlio E._______, a lei affidato e che vive con lei - come ritenuto nella decisione impugnata - è legittima. Per conseguenza, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, può essere versata dal competente assicuratore direttamente alla cointeressata (senza tenere conto dell'importo del contributo di mantenimento che l'insorgente è tenuto a pagare con decisione del giudice del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 [la questione riguardando se del caso il giudice civile] e senza deduzione dell'importo di Euro 200.00 versato dal ricorrente quale contributo [volontario] alimentare per il mese di gennaio 2019).
E. 7 Da quanto esposto, consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, in particolare, dei generici, inconsistenti ed in parte irrilevanti argomenti presentati in sede ricorsuale, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 8.1 Ritenuto che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre piuttosto che al padre beneficiario della rendita principale è gratuita (DTF 129 V 362 consid. 2 e 121 V 17 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2 con rinvii nonché I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non si prelevano spese processuali.
E. 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2, a contrario). Pure alla cointeressata, sebbene vincente, non sono attribuite ripetili (altresì neppure richieste), dal momento che non risulta avere dovuto sopportare delle spese indispensabili relativamente elevate e che non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale giusta l'art. 9 TS-TAF. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) - rappresentante della cointeressata (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-993/2019 Sentenza del 22 gennaio 2020 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Svizzera), ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore, B._______, rappresentata da C._______, cointeressata, Oggetto Assicurazione per l'invalidità; versamento della rendita per il figlio (decisione del 18 gennaio 2019). Fatti: A. A.a Con decisioni del 26 novembre 2010 e del 6 gennaio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) - cittadino italiano residente in Svizzera, nato il (...; doc. 1 dell'incarto dell'autorità inferiore [di seguito, doc. 1) - una rendita intera d'invalidità svizzera dal 1° al 31 marzo 2010, tre quarti di rendita dal 1° aprile al 31 maggio 2010 e dal 1° settembre al 30 novembre 2010 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2010 (doc. 10 e 16; v. anche doc. 2). A.b Il 10 marzo 2016, l'interessato ha segnalato all'Ufficio AI che il (...) è nato suo figlio E._______ (doc. 34 [v., in particolare, il certificato di nascita rilasciato dal comune di ...]). Con messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2016, ha poi riferito che il figlio vive con la madre a (...; doc. 39). A.c Con scritto dell'11 aprile 2016, la madre del bambino (di seguito, cointeressata) ha comunicato all'Ufficio AI che desidera che la rendita completiva per il figlio sia versata all'interessato, il suo compagno, padre di E._______ (doc. 42). A.d Con decisione del 26 aprile 2016, l'Ufficio AI ha deciso di assegnare all'interessato la rendita completiva per il figlio (legata alla rendita del padre), e ciò a far tempo dal 1° febbraio 2016 (doc. 43). B. B.a Con lettera del 29 ottobre 2018, l'interessato ha segnalato all'Ufficio AI che, dal 1° novembre 2018, il figlio sarebbe stato accudito unicamente dalla madre (doc. 61). B.b Con scritto del 30 ottobre 2018, la cointeressata ha chiesto all'Ufficio AI di versarle direttamente "l'assegno relativo a nostro figlio E._______", in ragione della rottura della relazione con l'interessato, precisando altresì che il figlio ha sempre vissuto con lei (doc. 62 [v., in particolare, il certificato di residenza rilasciato dal comune di ...]). B.c Il 31 ottobre 2018, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) per competenza (quanto alla richiesta della cointeressata di pagamento separato della rendita completiva per il figlio, la medesima essendo domiciliata in Italia; doc. 63 [v. anche doc. 65]) con l'indicazione che la rendita completiva in esame è già stata versata (all'interessato) fino a novembre 2018 compreso (cfr. pure doc. 70). B.d Con lettera del 6 novembre 2018, la CSC ha, da un lato, informato l'interessato in merito alla richiesta della cointeressata e, dall'altro, gli ha comunicato che la rendita completiva per il figlio E._______ sarebbe stata versata direttamente alla madre del bambino, la stessa detenendo l'autorità parentale ed il figlio vivendo presso di lei. Detta autorità ha quindi concesso all'interessato la facoltà di presentare, nel termine di 30 giorni, delle osservazioni per iscritto, con la precisazione che, in assenza di una risposta, sarebbe stata notificata una decisione soggetta a ricorso. La CSC ha poi segnalato all'interessato che, in attesa di una sua risposta, il pagamento della rendita completiva per il figlio sarebbe stato sospeso (dal 1° dicembre 2018; doc. 67 [v. anche doc. 83]). L'8 novembre 2018, l'interessato ha trasmesso il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (doc. 71). B.e Il 16 dicembre 2018, la cointeressata ha ribadito, su richiesta della CSC (doc. 86), di voler ricevere direttamente la rendita per il figlio che vive con lei, precisando altresì che l'interessato non versa alcuna prestazione di mantenimento per il figlio (doc. 93 [questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati]). Con messaggio di posta elettronica del 10 gennaio 2019, ha poi riferito che l'interessato non abita più con lei (doc. 99). B.f Con decisione del 18 gennaio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ritenuto che le condizioni per un pagamento separato della rendita mensile per figlio sono adempiute, ha deciso, su richiesta della madre del bambino, che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita dell'interessato, è versata dall'UAIE direttamente alla cointeressata. Detta autorità ha in particolare precisato che "il versamento degli arretrati e della rendita mensile per figli sarà effettuato (alla madre del bambino) non appena la presente decisione sarà passata in giudicato" (doc. 103). C. C.a Il 21 febbraio 2019, l'interessato ha interposto - tramite la sua patrocinatrice - ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 18 gennaio 2019 mediante il quale ha chiesto l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Si è doluto in particolare di una violazione del diritto di essere sentito. Ha fatto valere che l'autorità inferiore ha reso la decisione litigiosa "senza dar(gli) modo di esprimersi sui fatti e sulle contestazioni a lui mosse come pure sulle motivazioni alla base della medesima" e senza mettere a sua disposizione "la documentazione citata nella pronuncia". Il ricorrente ha poi segnalato che ha sempre fatto fronte al proprio obbligo di mantenimento del figlio E._______. In particolare, ha versato Euro 200.00 quale contributo alimentare per il mese di gennaio 2019. È altresì disposto a versare tale somma ogni mese in favore del figlio. Ha inoltre trascorso tutti i fine settimana con il figlio (a ...). L'insorgente ha tuttavia sottolineato che, conto tenuto della sua situazione economica, egli "risulta impossibilitato a corrispondere fr. 887.- quale rendita per figli stabilita nella decisione" (doc. TAF 1). C.b Con provvedimento del 10 aprile 2019, il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che, non avendo l'autorità inferiore tolto l'effetto sospensivo al ricorso, quest'ultimo ha effetto sospensivo, di modo che la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, formulata dal ricorrente nel gravame del 21 febbraio 2019, è inammissibile (doc. TAF 5). C.c Con risposta al ricorso del 29 aprile 2019, l'autorità inferiore ha ritenuto infondata la sollevata censura di violazione del diritto di essere sentito, avuto riguardo al fatto che la motivazione della decisione impugnata non ha impedito all'insorgente di comprenderne la portata e di ricorrere con criteri adeguati, prova ne sia il fatto che egli è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda ed i motivi per cui è stata pronunciata. Quanto al merito, l'UAIE ha proposto che "il ricorso sia accolto parzialmente, la decisione impugnata del 18 gennaio 2019 sia riformata nel senso che l'ammontare di Euro 200.00 versato dal ricorrente sia preso in considerazione in modo appropriato e gli atti siano rinviati al nostro Ufficio affinché proceda al calcolo dei pagamenti retroattivi della rendita per il figlio"; per il resto, ha postulato la reiezione del ricorso (doc. TAF 6). C.d Con scritto del 12 maggio 2019, la cointeressata ha ribadito di voler ricevere direttamente la rendita per il figlio che vive con lei. Ha prodotto la decisione del Tribunale di (...) del 23 gennaio 2019 (provvedimento di allontanamento [dalla casa già coniugale] pronunciato nei confronti del ricorrente; doc. TAF 8). C.e Con scritti e messaggi di posta elettronica del 31 maggio, 8 e 10 luglio 2019, inoltrati dinanzi all'UAIE, che sono poi stati trasmessi per competenza al Tribunale amministrativo federale, la cointeressata ha segnalato di non riuscire a capire come mai la rendita per il figlio che vive presso di lei abbia potuto essere bloccata allorquando per legge la rendita spetterebbe a colui o colei che accudisce il figlio. Ha esibito la decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 (affido esclusivo del figlio E._______ alla madre, collocamento del figlio presso l'abitazione della madre e obbligo di un contributo di mantenimento di Euro 350.00 mensili a carico del ricorrente [da rivalutarsi annualmente]; doc. TAF 9, 11 e 13). Il 16 settembre 2019, la cointeressata ha poi prodotto la decisione (incidentale) del Pretore della giurisdizione di (...) del 5 agosto 2019 (trattenuta sulla rendita d'invalidità del ricorrente a favore della cointeressata dell'importo di Euro 350.00 quale contributo alimentare mensile; doc. TAF 15). C.f Con decisione incidentale del 23 ottobre 2019, il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, formulata dal ricorrente nel gravame del 21 febbraio 2019 (dal momento che il ricorso appariva d'acchito sprovvisto di probabilità d'esito favorevole) e, dall'altro, ha trasmesso all'insorgente la risposta al ricorso del 29 aprile 2019, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella risposta al ricorso, nonché copie degli scritti e dei messaggi di posta elettronica della cointeressata esibiti in sede ricorsuale, comprensivi delle copie dei documenti allegati, e gli ha concesso la facoltà di vuoi ritirare il ricorso vuoi pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore e della cointeressata (doc. TAF 20). C.g Con scritto di osservazioni del 28 ottobre 2019, la cointeressata ha segnalato la propria difficile situazione finanziaria e sollecitato la pronuncia di una sentenza (doc. TAF 23; v. anche il messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2019 [doc. TAF 28]). C.h L'11 novembre 2019, la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TAF di avere revocato con effetto immediato il mandato conferitole dall'insorgente ed ha chiesto al TAF di notificare ogni atto di causa direttamente al ricorrente (doc. TAF 25). C.i Il 14 novembre 2019, il TAF ha informato il ricorrente della citata revoca del mandato da parte della sua patrocinatrice. Gli ha pure trasmesso la decisione incidentale del TAF del 23 ottobre 2019, nonché la relativa documentazione menzionata alla precedente lettera C.f del presente giudizio. Inoltre, al ricorrente è stata nuovamente concessa la facoltà, da un lato, di indicare se intendeva mantenere il ricorso e, dall'altro lato e in caso affermativo, d'inoltrare una replica, e ciò entro il 27 novembre 2019 (doc. TAF 26). Il ricorrente non ha fatto uso di tale facoltà. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 PA). Esso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Al caso in esame, si applicano di principio le disposizioni in vigore al 1° dicembre 2018. 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 3. 3.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore - a ragione, o meno - ha deciso che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, andava versata dall'assicuratore direttamente alla cointeressata. 3.2 Il ricorrente si duole del fatto che l'UAIE ha reso tale (secondo lui erronea) decisione senza tuttavia accertare preliminarmente la sua situazione economica. Ora, nell'ambito della procedura che ha condotto alla pronuncia della decisione litigiosa, non incombeva manifestamente alcun obbligo all'autorità inferiore di accertare la situazione economica del ricorrente. Quest'ultimo sembra avere frainteso la portata del provvedimento impugnato che non gli impone affatto di corrispondere personalmente l'ammontare della rendita completiva per il figlio di cui alla decisione impugnata, quest'ultima limitandosi a prevedere che tale rendita per figlio, corrisposta dall'assicurazione sociale svizzera secondo le pertinenti norme legali (e dunque non dall'insorgente), va versata alla madre di E._______ e cointeressata. Per conseguenza, la censura sollevata dall'insorgente e relativa al mancato accertamento della sua situazione economica anteriormente all'emanazione della decisione impugnata, non pertinente per l'esito della lite, va respinta nella misura in cui ammissibile. 4. 4.1 Il ricorrente ha poi fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione contestata in quanto non gli è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla questione del versamento della rendita completiva per il figlio E._______ direttamente alla cointeressata. 4.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 368 consid. 3.1). 4.3 Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la decisione impugnata del 18 gennaio 2019 non è affatto stata resa senza avere preventivamente sentito il ricorrente o il suo rappresentante. Con lettera del 6 novembre 2018, che costituisce un formale preavviso ai sensi dell'art. 57a LAI - inviata al rappresentante del ricorrente, anteriormente all'emanazione della decisione impugnata (doc. 67) - l'UAIE ha informato l'insorgente in merito alla richiesta della madre del bambino ed alle condizioni che permettevano alla stessa di chiedere il versamento diretto della rendita completiva per il figlio. Detta autorità ha poi indicato che si giustificava, su richiesta della cointeressata, il versamento della rendita completiva per il figlio E._______ direttamente a quest'ultima, la medesima detenendo l'autorità parentale e il figlio vivendo presso di lei. Al ricorrente è stata altresì concessa la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Egli non ha fatto uso della facoltà accordatagli, limitandosi a trasmettere, l'8 novembre 2018, il "questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati" (da cui risulta, fra l'altro, che "le rendite per figlio nel 2018 sono state incassate dal padre insieme alla rendita AI come da autorizzazione della madre"; doc. 71). Con scritto del 7 marzo 2019, l'autorità inferiore ha poi trasmesso all'insorgente, su richiesta dell'allora rappresentante (doc. 113), copia degli atti relativi alla domanda di riscossione personale della rendita per il figlio (doc. 115). Il ricorrente era dunque perfettamente in grado di comprendere i motivi che hanno condotto l'UAIE a decidere, su richiesta della madre del bambino, di versare, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______, legata alla rendita del padre, direttamente alla cointeressata e, se del caso, di ricorrere con criteri adeguati. La censura della violazione del diritto di essere sentito va pertanto respinta. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 276 cpv. 1 CC (nella versione in vigore al 1° dicembre 2018), il mantenimento (del figlio) consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC). 5.2.2 Secondo l'art. 285a cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. L'obbligo di mantenimento e l'obbligo di versare la rendita completiva per figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). 5.2.3 In virtù dell'art. 285a cpv. 3 CC, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni. 5.2.4 Secondo giurisprudenza, in virtù dell'art. 285 CC, compete al giudice civile, sulla base di valutazione globale della situazione finanziaria, stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell'ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali, non può pertanto essere statuito sull'obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5). 5.3 L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). 5.4 Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusivamente a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori (art. 298 cpv. 2 CC). 5.5 In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). 5.6 L'art. 35 cpv. 4 LAI precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA, si tratta del versamento a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 5.7 5.7.1 L'art. 71ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° dicembre 2018), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. 5.7.2 Secondo l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell'art. 71ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. 6. 6.1 Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell'UFAS sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [stato al 1° gennaio 2019] cifra marginale 10006). 6.2 In caso di separazione o di divorzio, affinché il genitore non beneficiario della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve possedere l'autorità parentale (da solo o in comune) e vivere con i figli (art. 71ter cpv. 1 OAVS; DR cifra marginale 10007). Di regola, il pagamento retroattivo delle rendite per figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71ter cpv. 2 OAVS; DR cifra marginale 10012). 6.3 6.3.1 Con scritto del 30 ottobre 2018, la cointeressata ha chiesto (all'Ufficio AI) di poter ricevere direttamente la rendita per il figlio (doc. 62; v. anche doc. 93 [questionario concernente i figli i cui genitori sono separati, divorziati o non sposati]). 6.3.2 La cointeressata e il ricorrente hanno convissuto, secondo le dichiarazioni dello stesso, da maggio 2012 ad ottobre 2018. A seguito di incomprensioni, hanno poi deciso di allontanarsi (v. il gravame del 21 febbraio 2019 [doc. TAF 1 pag. 5]). La cointeressata vive difatti a (...; Italia; doc. 62 pag. 2 [certificato di residenza rilasciato il 29 ottobre 2018 dal comune di ...]), mentre l'insorgente è domiciliato a (...; Svizzera; doc. 62 pag. 4 [certificato di domicilio rilasciato il 3 settembre 2018 dal comune di ...]). La decisione del Tribunale di (...) del 23 gennaio 2019 riferisce peraltro che la cointeressata ha "allontanato da casa" l'insorgente in ottobre 2018 (doc. TAF 8). La cointeressata e il ricorrente sono sostanzialmente separati di fatto da ottobre 2018. 6.3.3 Dall'unione fra la cointeressata e l'insorgente, è nato il figlio E._______, il (...; doc. 34 [certificato di nascita rilasciato il 24 febbraio 2016 dal comune di ...]). La cointeressata è titolare dell'autorità parentale sul figlio. L'autorità parentale è stata esercitata dapprima congiuntamente dalla cointeressata e dal ricorrente. Il giudice delegato del Tribunale di (...), con decisione del 23 gennaio 2019, aveva difatti disposto che il servizio sociale territorialmente competente avrebbe dovuto apprestare ogni adeguato sostegno "alla genitorialità in favore di entrambi i genitori" (doc. TAF 8). Da maggio 2019, la cointeressata detiene l'autorità parentale esclusiva sul figlio. Con decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019, il figlio E._______ è infatti stato affidato esclusivamente alla madre (doc. TAF 13). 6.3.4 La cointeressata vive altresì con il figlio E._______ almeno dal 29 ottobre 2018 (doc. 62 pag. 2 [certificato di residenza rilasciato il 29 ottobre 2018 dal comune di ...]). Il ricorrente ha peraltro riferito che, dal 1° novembre 2018, il figlio sarebbe stato accudito unicamente dalla madre (doc. 61 [scritto del 29 ottobre 2018 all'Ufficio AI]). Il Tribunale di (...), con decisione del 23 maggio 2019, ha poi disposto il collocamento del minore (E._______) presso l'abitazione della madre (doc. TAF 8). 6.4 Ciò premesso, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, deve essere versata dall'UAIE direttamente alla cointeressata, la stessa avendo presentato una specifica richiesta, essendo sostanzialmente separata di fatto dall'insorgente (sin da ottobre 2018), essendo titolare dell'autorità parentale sul figlio (dapprima congiunta e poi esclusiva) e vivendo con il figlio (almeno dal 29 ottobre 2018; v., sulla questione, l'art. 71ter cpv. 1 OAVS). 6.5 Il ricorrente non ha peraltro fatto valere nel gravame alcun motivo pertinente che si opporrebbe al versamento della rendita completiva per figlio dell'assicurazione invalidità svizzera alla cointeressata. Egli censura un accertamento insufficiente dei fatti da parte dell'UAIE su questioni che appaiono irrilevanti per la procedura di cui trattasi, ossia la sua situazione economica, il fatto che non fosse ancora stato deciso dal giudice civile l'obbligo del versamento di un contributo di mantenimento a favore del figlio E._______, che la cointeressata non sia indigente o che egli abbia versato dei contributi alimentari volontari per il figlio. 6.6 6.6.1 Peraltro, la rendita completiva per i figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (DTF 143 V 305 consid. 4.4). Ciò significa che la rendita completiva per il figlio E._______ deve essere versata alla cointeressata in aggiunta ad un (eventuale) contributo di mantenimento a favore del figlio deciso da un giudice civile a carico del ricorrente (art. 285 cpv. 1 CC), salvo che non sia stato disposto diversamente (art. 285a cpv. 1 CC e art. 71ter cpv. 1 OAVS) mediante una convenzione stipulata tra le parti e ratificata in sede giudiziaria oppure, in assenza di un accordo, tramite una decisione del giudice civile competente per fissare il contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6558/2016 del 7 settembre 2017 consid. 7.4.1). 6.6.2 Nell'ambito del procedimento, volto a determinare, fra l'altro, l'importo del contributo di mantenimento del figlio, il giudice civile del Tribunale di (...), con decisione del 23 maggio 2019, ha disposto che l'insorgente contribuisca al mantenimento del figlio E._______ nella misura di Euro 350.00 mensili (rivalutati annualmente [nonché nella misura del 50% delle spese straordinarie]; doc. TAF 13). Con decisione (incidentale) del 5 agosto 2019, il Pretore della Giurisdizione di (...) ha poi stabilito una trattenuta sulla rendita d'invalidità del ricorrente a favore della cointeressata dell'importo, in franchi svizzeri, equivalente Euro 350.00 quale contributo alimentare mensile (doc. TAF 15). 6.6.3 Il contributo di mantenimento deciso dal giudice civile a carico dell'insorgente non ha alcuna incidenza sulla decisione riguardante il versamento della rendita completiva per il figlio E._______ alla cointeressata, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quanto meno le sia stato riconosciuto) un contributo alimentare a favore del figlio. La decisione del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 nulla indica, in deroga a quanto previsto all'art. 285a cpv. 2 CC, in merito alla rendita completiva per il figlio dell'assicurazione invalidità svizzera. In siffatte circostanze, compete al giudice civile pronunciarsi riguardo alla sorte della rendita completiva per figlio legata ad una prestazione principale di una pensione estera (DTF 143 V 15 consid. 2.3.5) e di determinare, se del caso, se la stessa dovrà aggiungersi all'importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo stesso (v., sulla questione, la sentenza del TAF C- 6558/2016 consid. 7.5.2). Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che l'autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l'importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 5). 6.7 6.7.1 Per il resto, quanto al versamento da parte del ricorrente dell'importo di Euro 200.00 quale contributo alimentare per il mese di gennaio 2019 (doc. 104 pag. 3), giova rilevare che, secondo giurisprudenza, nell'ambito di un pagamento arretrato di una rendita completiva per i figli, l'applicazione dell'art. 285a cpv. 3 CC, come pure dell'art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS, e pertanto la valutazione, se il genitore titolare della rendita principale si sia liberato dal suo obbligo di mantenimento, presuppone necessariamente che l'obbligo di mantenimento conformemente all'art. 276 cpv. 2 CC del genitore che non ha la custodia del figlio sia stato adempiuto con il contributo di mantenimento stabilito in via giudiziale o per contratto. In assenza di ciò, il versamento richiesto di un contributo di mantenimento al genitore che detiene la custodia del figlio non può essere dedotto dal pagamento arretrato della rendita completiva per i figli in virtù dell'art. 82 cpv. 1 OAI in relazione con l'art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS (DTF 145 V 154 consid. 4.3). 6.7.2 Per conseguenza - e contrariamente a quanto proposto dall'UAIE nella risposta al ricorso del 29 aprile 2019, proposta non compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, come indicato all'insorgente da questo Tribunale già nella decisione incidentale del 23 ottobre 2019 - il fatto che il ricorrente abbia spontaneamente versato Euro 200.00 al figlio E._______ il 13 gennaio 2019 come contributo (volontario) al mantenimento del medesimo non giustifica affatto una deduzione, del corrispettivo importo di Euro 200.00, dal versamento alla cointeressata degli arretrati della rendita completiva per figlio dell'assicurazione invalidità svizzera, ritenuto che un giudice civile non ha disposto a carico dell'insorgente il versamento di contributi di mantenimento a favore del figlio E._______ anteriormente all'erogazione, al ricorrente medesimo, di prestazioni dell'assicurazione sociale svizzera, segnatamente della rendita completiva a favore del figlio (un contributo di mantenimento a carico del ricorrente essendo stato disposto dal giudice del Tribunale di (...) solo con decisione del 23 maggio 2019), e ciò non è stato neppure pattuito contrattualmente tra le parti in causa (v., sulla questione, DTF 145 V 154, segnatamente consid. 4.2.2.1 e 4.3 con rinvii [a precedenti sentenze del TF medesimo]). 6.8 In conclusione, la richiesta della cointeressata di ricevere direttamente la rendita completiva per il figlio E._______, a lei affidato e che vive con lei - come ritenuto nella decisione impugnata - è legittima. Per conseguenza, a decorrere dal 1° dicembre 2018, la rendita completiva per il figlio E._______ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, può essere versata dal competente assicuratore direttamente alla cointeressata (senza tenere conto dell'importo del contributo di mantenimento che l'insorgente è tenuto a pagare con decisione del giudice del Tribunale di (...) del 23 maggio 2019 [la questione riguardando se del caso il giudice civile] e senza deduzione dell'importo di Euro 200.00 versato dal ricorrente quale contributo [volontario] alimentare per il mese di gennaio 2019).
7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, in particolare, dei generici, inconsistenti ed in parte irrilevanti argomenti presentati in sede ricorsuale, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Ritenuto che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completiva per i figli alla madre piuttosto che al padre beneficiario della rendita principale è gratuita (DTF 129 V 362 consid. 2 e 121 V 17 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2 con rinvii nonché I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non si prelevano spese processuali. 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2, a contrario). Pure alla cointeressata, sebbene vincente, non sono attribuite ripetili (altresì neppure richieste), dal momento che non risulta avere dovuto sopportare delle spese indispensabili relativamente elevate e che non è rappresentata in questa sede da mandatario professionale giusta l'art. 9 TS-TAF. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
- rappresentante della cointeressata (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: