Periodo del contributo minimo
Sachverhalt
A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha formulato in data 11 aprile 2016 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2), indicando di aver lavorato in Svizzera nel comune di B._______ (Canton C._______) dal 3 giugno al 3 luglio 1962 (doc. 2 pag. 10). B. Con decisione del 12 luglio 2016 (doc. 7), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall'accertamento dei fatti effettuato non risultava possibile computare alcun reddito o accredito per compiti educativi o d'assistenza in favore dell'interessato. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. C. C.a Con scritto del 18 luglio 2016 (doc. 8), l'interessato ha segnalato di aver svolto "nel giugno 1962 in un grande albergo-ristorante della città di B._______ solo mansioni di facchinaggio e pulizie". C.b Con diffida raccomandata del 17 agosto 2016 (doc. 9), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario dell'anno 1962, i certificati di lavoro, i permessi di soggiorno nonché un certificato storico di famiglia, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione in base agli atti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta autorità ha altresì precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti. D. Con decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 11), la CSC, dopo aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti e che non era pertanto possibile effettuare ulteriori accertamenti, ha respinto l'opposizione del 18 luglio 2016 e confermato la propria decisione del 12 luglio 2016 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. E. Il 5 ottobre 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 23 settembre 2016 mediante il quale ha chiesto "la restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale, con rivalutazione e interessi", ricorso che è poi stato trasmesso il 10 ottobre 2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). F. Nella risposta al ricorso del 19 gennaio 2017, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che il ricorrente non ha esibito distinte di salario e/o certificati di lavoro e/o permessi di soggiorno in violazione del proprio obbligo di collaborare e che la mancata produzione dei documenti richiesti non ha permesso di effettuare ulteriori accertamenti. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere respinto a giusta ragione la domanda di rendita di vecchiaia svizzera, il ricorrente non adempiendo il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). Detto requisito non risulterebbe peraltro adempiuto neppure nell'eventualità in cui l'insorgente avesse effettivamente svolto un'attività lucrativa in Svizzera nel mese di giugno del 1962 (doc. TAF 3). G. Con provvedimento del 25 gennaio 2017 (notificato il 1° febbraio 2017; doc. TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 19 gennaio 2017 e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
E. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti).
E. 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se all'insorgente possano, o meno, essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
E. 4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.
E. 4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.
E. 4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 4.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
E. 4.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
E. 5.1 Nello scritto di opposizione del 18 luglio 2016 e, implicitamente, nel ricorso, il ricorrente allega di avere lavorato in Svizzera nel giugno 1962 in qualità di facchino e addetto alle pulizie presso un albergo-ristorante a B._______. L'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha comunque esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1962. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto della CSC del 17 agosto 2016 (doc. 9) e nella decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 11), della necessità di produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva nell'anno 1962. In altri termini, in assenza di una precisa presa di posizione del ricorrente rispettivamente dell'esibizione di mezzi probatori suscettibili di corroborare il preteso periodo lavorativo in Svizzera nell'anno 1962 non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi, il ricorrente non avendo fornito il nominativo e l'indirizzo dell'allora datore di lavoro ed apparendo altresì poco probabile che l'albergo-ristorante, presso cui il ricorrente avrebbe lavorato un mese nel 1962, abbia conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 55 anni, considerato che il datore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche le sentenze del TAF C-418/2014 del 27 marzo 2014 consid. 5.1 e C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).
E. 5.2 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso, come indicato dalla CSC (v. doc. 4 pag. 3), anche a causa del fatto che il ricorrente non ha saputo esibire dei documenti al riguardo, di ritrovare dei contributi AVS versati dal ricorrente, tanto meno avrebbe consentito di ritrovare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento del diritto ad una rendita AVS Svizzera, l'insorgente stesso avendo indicato di avere lavorato in Svizzera per un mese dal 3 giugno al 3 luglio 1962. L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che l'insorgente non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS, il medesimo non avendo comunque dimostrato di avere svolto, per un mese, attività lucrativa in Svizzera rispettivamente di avere versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Peraltro, giusta l'art. 57 n. 1 del regolamento n. 883/2004, l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Italia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (a norma dell'art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3).
E. 6.1 Per il resto, il ricorrente postula "la restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale". Tuttavia, l'autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto né si è espressa al riguardo nella sua risposta al ricorso del 19 gennaio 2017. Per conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una decisione (o una decisione su opposizione) su tale questione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg. e 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza del TF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In altri termini, oggetto litigioso dinanzi a questo Tribunale può unicamente essere determinato da ciò su cui l'autorità inferiore ha statuito in prima istanza su domanda dell'assicurato. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dall'autorità inferiore non entra in considerazione. Peraltro, l'estensione dell'oggetto litigioso ad una questione né esaminata né decisa nella decisione impugnata, è possibile a condizione che - in corso di procedura - l'amministrazione si sia espressa perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2 e 122 V 34 consid. 2a con rinvii), ciò che nel caso di specie non ha fatto. Per conseguenza, la succitata conclusione ricorsuale è inammissibile.
E. 6.2 Per sovrabbondanza, giova rilevare che il rimborso dei contributi è escluso allorquando, come nel caso di specie, trova applicazione una convenzione di sicurezza sociale stipulata tra la Svizzera e lo Stato in cui l'assicurato è originario (sentenza del TF H 383/00 del 12 luglio 2011 consid. 2a; sentenza del TAF C-1241/2012 del 22 maggio 2013 consid. 3.2). Inoltre, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964) e dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell'8 dicembre 2016 consid. 5.4 con rinvio). Ciò premesso - e anche volendo prescindere dal fatto che l'insorgente non ha comunque dimostrato il versamento di contribuiti AVS a suo favore in Svizzera per un mese nel 1962 - non vi è pertanto ragione di trasmettere la richiesta del ricorrente di "restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale" all'autorità inferiore per decisione. Al ricorrente resta naturalmente riservata la facoltà di procedere non di meno personalmente all'inoltro dinanzi alla CSC di una tale richiesta.
E. 7 Da quanto esposto, consegue che - nella misura in cui ammissibile - il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
E. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6361/2016 Sentenza del 21 agosto 2017 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 23 settembre 2016). Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha formulato in data 11 aprile 2016 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 2), indicando di aver lavorato in Svizzera nel comune di B._______ (Canton C._______) dal 3 giugno al 3 luglio 1962 (doc. 2 pag. 10). B. Con decisione del 12 luglio 2016 (doc. 7), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall'accertamento dei fatti effettuato non risultava possibile computare alcun reddito o accredito per compiti educativi o d'assistenza in favore dell'interessato. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. C. C.a Con scritto del 18 luglio 2016 (doc. 8), l'interessato ha segnalato di aver svolto "nel giugno 1962 in un grande albergo-ristorante della città di B._______ solo mansioni di facchinaggio e pulizie". C.b Con diffida raccomandata del 17 agosto 2016 (doc. 9), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario dell'anno 1962, i certificati di lavoro, i permessi di soggiorno nonché un certificato storico di famiglia, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una decisione in base agli atti (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta autorità ha altresì precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti. D. Con decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 11), la CSC, dopo aver constatato che l'interessato non ha fornito i documenti richiesti e che non era pertanto possibile effettuare ulteriori accertamenti, ha respinto l'opposizione del 18 luglio 2016 e confermato la propria decisione del 12 luglio 2016 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. E. Il 5 ottobre 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC contro la decisione su opposizione del 23 settembre 2016 mediante il quale ha chiesto "la restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale, con rivalutazione e interessi", ricorso che è poi stato trasmesso il 10 ottobre 2016 per competenza al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). F. Nella risposta al ricorso del 19 gennaio 2017, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che il ricorrente non ha esibito distinte di salario e/o certificati di lavoro e/o permessi di soggiorno in violazione del proprio obbligo di collaborare e che la mancata produzione dei documenti richiesti non ha permesso di effettuare ulteriori accertamenti. Per conseguenza, detta autorità ha ritenuto di avere respinto a giusta ragione la domanda di rendita di vecchiaia svizzera, il ricorrente non adempiendo il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). Detto requisito non risulterebbe peraltro adempiuto neppure nell'eventualità in cui l'insorgente avesse effettivamente svolto un'attività lucrativa in Svizzera nel mese di giugno del 1962 (doc. TAF 3). G. Con provvedimento del 25 gennaio 2017 (notificato il 1° febbraio 2017; doc. TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 19 gennaio 2017 e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile 2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se all'insorgente possano, o meno, essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4. 4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 4.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 4.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 4.5 4.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 4.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nello scritto di opposizione del 18 luglio 2016 e, implicitamente, nel ricorso, il ricorrente allega di avere lavorato in Svizzera nel giugno 1962 in qualità di facchino e addetto alle pulizie presso un albergo-ristorante a B._______. L'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha comunque esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1962. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto della CSC del 17 agosto 2016 (doc. 9) e nella decisione su opposizione del 23 settembre 2016 (doc. 11), della necessità di produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva nell'anno 1962. In altri termini, in assenza di una precisa presa di posizione del ricorrente rispettivamente dell'esibizione di mezzi probatori suscettibili di corroborare il preteso periodo lavorativo in Svizzera nell'anno 1962 non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi, il ricorrente non avendo fornito il nominativo e l'indirizzo dell'allora datore di lavoro ed apparendo altresì poco probabile che l'albergo-ristorante, presso cui il ricorrente avrebbe lavorato un mese nel 1962, abbia conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 55 anni, considerato che il datore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche le sentenze del TAF C-418/2014 del 27 marzo 2014 consid. 5.1 e C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). 5.2 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso, come indicato dalla CSC (v. doc. 4 pag. 3), anche a causa del fatto che il ricorrente non ha saputo esibire dei documenti al riguardo, di ritrovare dei contributi AVS versati dal ricorrente, tanto meno avrebbe consentito di ritrovare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento del diritto ad una rendita AVS Svizzera, l'insorgente stesso avendo indicato di avere lavorato in Svizzera per un mese dal 3 giugno al 3 luglio 1962. L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che l'insorgente non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS, il medesimo non avendo comunque dimostrato di avere svolto, per un mese, attività lucrativa in Svizzera rispettivamente di avere versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Peraltro, giusta l'art. 57 n. 1 del regolamento n. 883/2004, l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Italia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (a norma dell'art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3). 6. 6.1 Per il resto, il ricorrente postula "la restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale". Tuttavia, l'autorità inferiore non ha reso una decisione su questo punto né si è espressa al riguardo nella sua risposta al ricorso del 19 gennaio 2017. Per conseguenza, non essendo stata (ancora) emessa una decisione (o una decisione su opposizione) su tale questione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg. e 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza del TF 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In altri termini, oggetto litigioso dinanzi a questo Tribunale può unicamente essere determinato da ciò su cui l'autorità inferiore ha statuito in prima istanza su domanda dell'assicurato. Un'estensione a rapporti giuridici non giudicati dall'autorità inferiore non entra in considerazione. Peraltro, l'estensione dell'oggetto litigioso ad una questione né esaminata né decisa nella decisione impugnata, è possibile a condizione che - in corso di procedura - l'amministrazione si sia espressa perlomeno tramite un atto processuale (DTF 130 V 501 consid. 1.2 e 122 V 34 consid. 2a con rinvii), ciò che nel caso di specie non ha fatto. Per conseguenza, la succitata conclusione ricorsuale è inammissibile. 6.2 Per sovrabbondanza, giova rilevare che il rimborso dei contributi è escluso allorquando, come nel caso di specie, trova applicazione una convenzione di sicurezza sociale stipulata tra la Svizzera e lo Stato in cui l'assicurato è originario (sentenza del TF H 383/00 del 12 luglio 2011 consid. 2a; sentenza del TAF C-1241/2012 del 22 maggio 2013 consid. 3.2). Inoltre, giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964) e dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell'8 dicembre 2016 consid. 5.4 con rinvio). Ciò premesso - e anche volendo prescindere dal fatto che l'insorgente non ha comunque dimostrato il versamento di contribuiti AVS a suo favore in Svizzera per un mese nel 1962 - non vi è pertanto ragione di trasmettere la richiesta del ricorrente di "restituzione della contribuzione versata nella misura risultante dalle registrazioni sul conto individuale" all'autorità inferiore per decisione. Al ricorrente resta naturalmente riservata la facoltà di procedere non di meno personalmente all'inoltro dinanzi alla CSC di una tale richiesta.
7. Da quanto esposto, consegue che - nella misura in cui ammissibile - il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: