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C-7030/2017

C-7030/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-31 · Italiano CH

Periodo del contributo minimo

Sachverhalt

A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha formulato in data 28 giugno 2017 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 4), indicando di aver lavorato in Svizzera nel periodo da giugno del 1968 a settembre del 1970 (doc. 4 pag. 10). B. Con decisione del 27 luglio 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall'accertamento dei fatti effettuato non risultava possibile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali in favore dell'interessato, ma solamente 6 mesi nel 1970. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Per il resto, ha precisato che i contributi AVS/AI versati non possono essere rimborsati (doc. 9). C. C.a Con scritto del 3 agosto 2017, l'interessato ha chiesto spiegazioni relative al motivo per cui non sono stati presi in considerazione i contributi AVS da lui versati nel 1968 e nel 1969 dal momento che ha svolto un'attività lavorativa presso "lo stesso datore di lavoro del 1970" (doc. 10). C.b Con diffida raccomandata del 19 settembre 2017 (notificata il 28 ottobre 2017; doc. 15), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario degli anni 1968 e 1969 nonché i certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione sulla base degli atti in suo possesso (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta autorità ha altresì precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti (doc. 11). D. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (notificata il 9 novembre 2017; doc. 17), la CSC ha respinto l'opposizione del 3 agosto 2017 e confermato la propria decisione del 27 luglio 2017 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessato. Detta autorità ha segnalato che, secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate alla LAVS. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa; se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Inoltre, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare i contributi gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni. L'interessato ha compiuto, il (...), i 20 anni, di modo che, anche nell'eventualità in cui avesse lavorato fino al compimento della maggiore età, il suo datore di lavoro non sarebbe stato tenuto a pagare i contributi per gli anni 1968 e 1969. Per conseguenza, l'interessato non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS), al medesimo potendo essere computati solo 6 mesi di reddito nel 1970 (doc. 14). E. Con scritto del 5 novembre 2017 (e ricevuto dalla CSC il 13 novembre 2017), l'interessato ha indicato di essere stato residente in Svizzera, segnatamente nel comune di (...; Canton B._______), e di avere svolto un'attività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...), ma di non aver potuto reperire alcun documento comprovante tali periodi, scritto che è poi stato trasmesso per competenza il 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale amministrativo federale il 13 dicembre 2017 (doc. TAF 1). F. Il 3 gennaio 2018, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte (doc. TAF 2), copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 3).

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 2.1 Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso.

E. 2.2 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

E. 2.3 Dagli atti di causa risulta che l'interessato ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto del 5 novembre 2017 (doc. TAF 1), scritto che è stato ricevuto dall'autorità inferiore il 13 novembre 2017 (v. il timbro "CdC 13 NOV. 2017"), trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale con scritto datato 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale medesimo il 13 dicembre 2017 (doc. TAF 1). Il 20 ottobre 2017, l'autorità inferiore aveva però già reso la propria decisione su opposizione (doc. 14), decisione che è poi stata spedita all'interessato il 20 ottobre 2017 e notificata allo stesso il 9 novembre 2017 (doc. 17).

E. 2.4 L'interessato, nello scritto del 5 novembre 2017, riferendosi peraltro esplicitamente allo scritto della CSC del 19 settembre 2017, ha contestato l'accertamento del suo periodo contributivo di 6 mesi come ritenuto nella decisione della CSC del 27 luglio 2017, indicando d'avere lavorato in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...), ma di non aver potuto reperire alcun documento comprovante tali periodi, e di avere risieduto nel Canton B._______ e più precisamente a (...). Il surriferito scritto dell'interessato del 5 novembre 2017 costituisce pertanto una semplice presa di posizione allo scritto della CSC del 19 settembre 2017, scritto che l'interessato ha altresì redatto anteriormente alla notifica, il 9 novembre 2017, della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, decisione su opposizione mediante la quale la CSC ha confermato la propria decisione del 27 luglio 2017, dal momento che ha ritenuto che l'interessato non adempie il requisito minimo contributivo di un anno di reddito rispettivamente di accrediti per compiti educativi o assistenziali per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). Tuttavia, e per motivi che saranno indicati al considerando 2.5 del presente giudizio, il menzionato scritto dell'interessato va eccezionalmente ritenuto quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 20 ottobre 2017.

E. 2.5 L'invio raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017, mediante il quale l'interessato è stato invitato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla notificazione, le distinte di salario degli anni 1968 e 1969 nonché i certificati di lavoro, è stata effettivamente ritirata il 28 ottobre 2017 (doc. 15). Ora, la diffida con comminatoria che, in caso di inottemperanza all'obbligo di collaborare, sarebbe stata emessa una decisione sulla base degli atti in possesso dell'autorità inferiore (art. 28 cpv. 2 LPGA in combinazione con l'art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che costituisce una premessa alla pronuncia di una successiva decisione in base agli atti. La decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 è stata però pronunciata prima che l'interessato abbia effettivamente ritirato l'invio raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017. Trattasi, quindi di determinare se il ritiro effettivo alla posta del plico raccomandato da parte dell'interessato (o di persona da lui autorizzata) avvenuto il 28 ottobre 2017 costituisca la data della notificazione della diffida della CSC del 19 settembre 2017 o se tale data debba essere fatta risalire ad un momento antecedente. Ora, secondo le risultanze di "track & trace", il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 era disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal 5 ottobre 2017. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il 12 ottobre 2017. In tale contesto, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 fino al 28 ottobre 2017, data in cui è stato infine effettivamente ritirato all'Ufficio postale. Se è certo vero che la decisione su opposizione della CSC del 20 ottobre 2017 è stata resa prima della scadenza del termine di 10 giorni dalla notificazione, al più tardi il 12 ottobre 2017, del plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017, è pure vero che lo scritto inoltrato dall'interessato il 5 novembre 2017, ossia allorquando il termine di 10 giorni dalla data della notificazione della diffida della CSC del 19 settembre 2017 era ormai ampiamente scaduto (tale termine scadeva di fatto lunedì 23 ottobre 2017), la CSC non doveva comunque più tenere conto dello scritto tardivo dell'interessato prima di decidere, tanto più che il contenuto dello stesso, per i motivi che saranno evocati di seguito, non è decisivo per l'esito della controversia. Tuttavia, in considerazione del fatto che successivamente all'emanazione della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, l'interessato ha inviato alla CSC lo scritto del 5 novembre 2017, scritto che poi la CSC ha trasmesso con ampio ritardo a questo Tribunale, impedendo al Tribunale medesimo di contattare il ricorrente ancora entro il termine ricorsuale, lo scritto del ricorrente del 5 novembre 2017 deve comunque considerarsi quale tempestivo ricorso contro la decisione impugnata e ciò benché egli non abbia poi formalmente deposto, una volta ritirata la decisione impugnata il 9 novembre 2017, un'impugnativa entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa.

E. 3.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi.

E. 3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.

E. 3.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).

E. 3.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.

E. 3.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).

E. 3.6.1 Nel ricorso del 5 novembre 2017, il ricorrente allega di avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...). Peraltro aveva già indicato nello scritto del 27 febbraio 2017 che aveva esercitato la sua attività in Svizzera in qualità di stagionale (doc. 1).

E. 3.6.2 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1968 e per l'anno 1969, anche nell'eventualità in cui l'insorgente abbia effettivamente prestato lavoro stagionale in Svizzera da giugno a dicembre del 1968 e da febbraio a dicembre del 1969 presso una ditta, occorre rilevare che il medesimo, all'epoca dei fatti, non sottostava all'obbligo di pagare i contributi, dal momento che l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS prevede(va) un'esenzione per gli adolescenti esercitanti un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni (sentenza del TF H 247/01 del 23 ottobre 2001). Quindi nel caso di specie, non sottostava all'obbligo di versamento di contributi fino al 31 dicembre 1969. Per questo motivo, l'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dal ricorrente, fermo restando che il medesimo non risulta iscritto sui certificati di salario del 1968 e del 1969 dell'impresa di costruzione C._______ AG di (...) (doc. 13).

E. 3.6.3 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1970, l'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha comunque esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1970 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto della CSC del 19 settembre 2017 (doc. 11), della necessità di produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva per l'anno 1970. Il ricorrente non avendo esibito dei mezzi probatori suscettibili di corroborare un periodo contributivo di un anno nel 1970 ed essendosi comunque limitato a far valere un periodo contributivo di 8 mesi comunque insufficiente per poter pretendere ad una rendita AVS svizzera, non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi, apparendo altresì poco probabile che la ditta C._______ AG, presso cui il ricorrente ha lavorato nel 1970 (v. l'estratto del conto individuale; doc. 5 pag. 2) abbia conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 47 anni, considerato che il datore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche le sentenze del TAF C-6361/2016 del 21 agosto 2017 consid. 5.1 e C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).

E. 3.6.4 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti non ha permesso di ritrovare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento del diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, l'insorgente stesso avendo indicato di avere lavorato in Svizzera per 8 mesi dal febbraio al settembre del 1970. L'autorità inferiore ha considerato, sulla base delle iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale (doc. 5 pag. 2), che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da aprile a settembre del 1970. La CSC ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo dell'insorgente è di 6 mesi nel 1970 (quand'anche fossero 8 mesi nulla muterebbe) di modo che il medesimo non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS. Peraltro, giusta l'art. 57 n. 1 del regolamento n. 883/2004, l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Italia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (a norma dell'art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3).

E. 4 Per il resto, a titolo abbondanziale, e quanto alla richiesta del ricorrente di "avere rimborsato i contributi che ho versato dal 1968 al 1970 per lavoro prestato in Svizzera con contratto stagionale" (v. lo scritto del 27 febbraio 2017; doc. 1), giova rilevare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964), e dall' Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell'8 dicembre 2016 consid. 5.4 con rinvii; v. anche la sentenza del TAF C-6361/2017 consid. 6.2).

E. 5 Da quanto esposto, consegue che il ricorso del 5 novembre 2017, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.

E. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7030/2017 Sentenza del 31 gennaio 2018 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 20 ottobre 2017). Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha formulato in data 28 giugno 2017 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 4), indicando di aver lavorato in Svizzera nel periodo da giugno del 1968 a settembre del 1970 (doc. 4 pag. 10). B. Con decisione del 27 luglio 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dall'accertamento dei fatti effettuato non risultava possibile computare almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali in favore dell'interessato, ma solamente 6 mesi nel 1970. L'autorità inferiore ha pertanto considerato siccome non adempito il presupposto di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, secondo cui possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Per il resto, ha precisato che i contributi AVS/AI versati non possono essere rimborsati (doc. 9). C. C.a Con scritto del 3 agosto 2017, l'interessato ha chiesto spiegazioni relative al motivo per cui non sono stati presi in considerazione i contributi AVS da lui versati nel 1968 e nel 1969 dal momento che ha svolto un'attività lavorativa presso "lo stesso datore di lavoro del 1970" (doc. 10). C.b Con diffida raccomandata del 19 settembre 2017 (notificata il 28 ottobre 2017; doc. 15), l'autorità inferiore ha assegnato all'interessato un termine di 10 giorni per esibire le distinte di salario degli anni 1968 e 1969 nonché i certificati di lavoro, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione su opposizione sulla base degli atti in suo possesso (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA). Detta autorità ha altresì precisato che le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti (doc. 11). D. Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 (notificata il 9 novembre 2017; doc. 17), la CSC ha respinto l'opposizione del 3 agosto 2017 e confermato la propria decisione del 27 luglio 2017 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall'interessato. Detta autorità ha segnalato che, secondo l'art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate alla LAVS. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa; se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Inoltre, in virtù dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare i contributi gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni. L'interessato ha compiuto, il (...), i 20 anni, di modo che, anche nell'eventualità in cui avesse lavorato fino al compimento della maggiore età, il suo datore di lavoro non sarebbe stato tenuto a pagare i contributi per gli anni 1968 e 1969. Per conseguenza, l'interessato non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS), al medesimo potendo essere computati solo 6 mesi di reddito nel 1970 (doc. 14). E. Con scritto del 5 novembre 2017 (e ricevuto dalla CSC il 13 novembre 2017), l'interessato ha indicato di essere stato residente in Svizzera, segnatamente nel comune di (...; Canton B._______), e di avere svolto un'attività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...), ma di non aver potuto reperire alcun documento comprovante tali periodi, scritto che è poi stato trasmesso per competenza il 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale amministrativo federale il 13 dicembre 2017 (doc. TAF 1). F. Il 3 gennaio 2018, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte (doc. TAF 2), copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 3). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 2. 2.1 Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso. 2.2 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 2.3 Dagli atti di causa risulta che l'interessato ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto del 5 novembre 2017 (doc. TAF 1), scritto che è stato ricevuto dall'autorità inferiore il 13 novembre 2017 (v. il timbro "CdC 13 NOV. 2017"), trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale con scritto datato 7 dicembre 2017 e ricevuto dal Tribunale medesimo il 13 dicembre 2017 (doc. TAF 1). Il 20 ottobre 2017, l'autorità inferiore aveva però già reso la propria decisione su opposizione (doc. 14), decisione che è poi stata spedita all'interessato il 20 ottobre 2017 e notificata allo stesso il 9 novembre 2017 (doc. 17). 2.4 L'interessato, nello scritto del 5 novembre 2017, riferendosi peraltro esplicitamente allo scritto della CSC del 19 settembre 2017, ha contestato l'accertamento del suo periodo contributivo di 6 mesi come ritenuto nella decisione della CSC del 27 luglio 2017, indicando d'avere lavorato in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...), ma di non aver potuto reperire alcun documento comprovante tali periodi, e di avere risieduto nel Canton B._______ e più precisamente a (...). Il surriferito scritto dell'interessato del 5 novembre 2017 costituisce pertanto una semplice presa di posizione allo scritto della CSC del 19 settembre 2017, scritto che l'interessato ha altresì redatto anteriormente alla notifica, il 9 novembre 2017, della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, decisione su opposizione mediante la quale la CSC ha confermato la propria decisione del 27 luglio 2017, dal momento che ha ritenuto che l'interessato non adempie il requisito minimo contributivo di un anno di reddito rispettivamente di accrediti per compiti educativi o assistenziali per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera (è fatto riferimento all'art. 29 cpv. 1 LAVS). Tuttavia, e per motivi che saranno indicati al considerando 2.5 del presente giudizio, il menzionato scritto dell'interessato va eccezionalmente ritenuto quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 20 ottobre 2017. 2.5 L'invio raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017, mediante il quale l'interessato è stato invitato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla notificazione, le distinte di salario degli anni 1968 e 1969 nonché i certificati di lavoro, è stata effettivamente ritirata il 28 ottobre 2017 (doc. 15). Ora, la diffida con comminatoria che, in caso di inottemperanza all'obbligo di collaborare, sarebbe stata emessa una decisione sulla base degli atti in possesso dell'autorità inferiore (art. 28 cpv. 2 LPGA in combinazione con l'art. 43 cpv. 3 LPGA), è provvedimento che costituisce una premessa alla pronuncia di una successiva decisione in base agli atti. La decisione su opposizione del 20 ottobre 2017 è stata però pronunciata prima che l'interessato abbia effettivamente ritirato l'invio raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017. Trattasi, quindi di determinare se il ritiro effettivo alla posta del plico raccomandato da parte dell'interessato (o di persona da lui autorizzata) avvenuto il 28 ottobre 2017 costituisca la data della notificazione della diffida della CSC del 19 settembre 2017 o se tale data debba essere fatta risalire ad un momento antecedente. Ora, secondo le risultanze di "track & trace", il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 era disponibile per il ritiro presso l'Ufficio postale a partire dal 5 ottobre 2017. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b). Ciò premesso, il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 deve considerarsi siccome regolarmente notificato al più tardi il 12 ottobre 2017. In tale contesto, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017 fino al 28 ottobre 2017, data in cui è stato infine effettivamente ritirato all'Ufficio postale. Se è certo vero che la decisione su opposizione della CSC del 20 ottobre 2017 è stata resa prima della scadenza del termine di 10 giorni dalla notificazione, al più tardi il 12 ottobre 2017, del plico raccomandato contenente la diffida del 19 settembre 2017, è pure vero che lo scritto inoltrato dall'interessato il 5 novembre 2017, ossia allorquando il termine di 10 giorni dalla data della notificazione della diffida della CSC del 19 settembre 2017 era ormai ampiamente scaduto (tale termine scadeva di fatto lunedì 23 ottobre 2017), la CSC non doveva comunque più tenere conto dello scritto tardivo dell'interessato prima di decidere, tanto più che il contenuto dello stesso, per i motivi che saranno evocati di seguito, non è decisivo per l'esito della controversia. Tuttavia, in considerazione del fatto che successivamente all'emanazione della decisione su opposizione del 20 ottobre 2017, l'interessato ha inviato alla CSC lo scritto del 5 novembre 2017, scritto che poi la CSC ha trasmesso con ampio ritardo a questo Tribunale, impedendo al Tribunale medesimo di contattare il ricorrente ancora entro il termine ricorsuale, lo scritto del ricorrente del 5 novembre 2017 deve comunque considerarsi quale tempestivo ricorso contro la decisione impugnata e ciò benché egli non abbia poi formalmente deposto, una volta ritirata la decisione impugnata il 9 novembre 2017, un'impugnativa entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa. 3. 3.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS (RS 831.101) stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settembre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi. 3.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 3.5 3.5.1 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione - e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria - comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. 3.5.2 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (v. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 3.6 3.6.1 Nel ricorso del 5 novembre 2017, il ricorrente allega di avere esercitato un'attività lucrativa in Svizzera da giugno a dicembre del 1968, da febbraio a dicembre del 1969 nonché da febbraio a settembre del 1970 presso la ditta C._______ AG di (...). Peraltro aveva già indicato nello scritto del 27 febbraio 2017 che aveva esercitato la sua attività in Svizzera in qualità di stagionale (doc. 1). 3.6.2 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1968 e per l'anno 1969, anche nell'eventualità in cui l'insorgente abbia effettivamente prestato lavoro stagionale in Svizzera da giugno a dicembre del 1968 e da febbraio a dicembre del 1969 presso una ditta, occorre rilevare che il medesimo, all'epoca dei fatti, non sottostava all'obbligo di pagare i contributi, dal momento che l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS prevede(va) un'esenzione per gli adolescenti esercitanti un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni (sentenza del TF H 247/01 del 23 ottobre 2001). Quindi nel caso di specie, non sottostava all'obbligo di versamento di contributi fino al 31 dicembre 1969. Per questo motivo, l'accertamento dei fatti effettuato non ha permesso di ritrovare dei contributi AVS versati dal ricorrente, fermo restando che il medesimo non risulta iscritto sui certificati di salario del 1968 e del 1969 dell'impresa di costruzione C._______ AG di (...) (doc. 13). 3.6.3 Quanto al periodo contributivo per l'anno 1970, l'insorgente - cui incombe nell'ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) - non ha comunque esibito dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro, distinte di salario, permessi di soggiorno, da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera per l'anno 1970 superiore a quello determinato dall'autorità inferiore. Ciò benché fosse stato informato, nello scritto della CSC del 19 settembre 2017 (doc. 11), della necessità di produrre dei documenti alfine di permettere una diversa valutazione della durata contributiva per l'anno 1970. Il ricorrente non avendo esibito dei mezzi probatori suscettibili di corroborare un periodo contributivo di un anno nel 1970 ed essendosi comunque limitato a far valere un periodo contributivo di 8 mesi comunque insufficiente per poter pretendere ad una rendita AVS svizzera, non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d'ufficio. Tanto meno laddove, come nel caso di specie, è poco probabile sia possibile ricavare da siffatte indagini supplementari nuovi elementi decisivi, apparendo altresì poco probabile che la ditta C._______ AG, presso cui il ricorrente ha lavorato nel 1970 (v. l'estratto del conto individuale; doc. 5 pag. 2) abbia conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre 47 anni, considerato che il datore di lavoro è obbligato a conservare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche le sentenze del TAF C-6361/2016 del 21 agosto 2017 consid. 5.1 e C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2). 3.6.4 In conclusione, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, l'accertamento dei fatti non ha permesso di ritrovare dei contributi per una durata sufficiente alfine del conseguimento del diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera, l'insorgente stesso avendo indicato di avere lavorato in Svizzera per 8 mesi dal febbraio al settembre del 1970. L'autorità inferiore ha considerato, sulla base delle iscrizioni figuranti sull'estratto del conto individuale (doc. 5 pag. 2), che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da aprile a settembre del 1970. La CSC ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo dell'insorgente è di 6 mesi nel 1970 (quand'anche fossero 8 mesi nulla muterebbe) di modo che il medesimo non adempie il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS. Peraltro, giusta l'art. 57 n. 1 del regolamento n. 883/2004, l'istituto assicurativo svizzero può rifiutare l'assegnazione di una rendita ad un cittadino straniero domiciliato in Italia per il fatto che non ha versato contributi per almeno un anno intero (a norma dell'art. 29 LAVS; DTF 130 V 335 consid. 3.1.2 e 4.3).

4. Per il resto, a titolo abbondanziale, e quanto alla richiesta del ricorrente di "avere rimborsato i contributi che ho versato dal 1968 al 1970 per lavoro prestato in Svizzera con contratto stagionale" (v. lo scritto del 27 febbraio 2017; doc. 1), giova rilevare che dall'entrata in vigore dell'ALC per i cittadini italiani non è più possibile trasferire i contributi conformemente a quanto era previsto dalla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1° settembre 1964), e dall' Accordo aggiuntivo alla Convenzione suddetta (in vigore dal 1° luglio 1973; cfr. sentenza del TAF C-5416/2013 dell'8 dicembre 2016 consid. 5.4 con rinvii; v. anche la sentenza del TAF C-6361/2017 consid. 6.2).

5. Da quanto esposto, consegue che il ricorso del 5 novembre 2017, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 6. 6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: