Rendite
Sachverhalt
A. Il 6 aprile 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______, nato il (...) 1945, una rendita ordinaria di vecchiaia (con riduzione per anticipazione; doc. 23). Il 2 febbraio 2010, la CSC ha preso una nuova decisione, con effetto al 1° marzo 2010, mediante la quale, oltre all'aggiornamento dell'ammontare della rendita dell'interessato, ha deciso di erogare, fra l'altro, pure una rendita ordinaria per figlio agli studi, legata alla rendita del padre e con riduzione per l'anticipazione, alla figlia B._______, cittadina italiana, nata il (...) 1988 (doc. 30). B. B.a Il 24 gennaio 2012, sulla base del certificato dell'Università degli studi di C._______ del 30 novembre 2011 (doc. 46 e 52), la CSC ha deciso di sopprimere, con effetto al 30 settembre 2011, la rendita per figlio agli studi in favore di B._______, essendo la stessa iscritta fuori corso per l'anno accademico 2011/2012 al terzo anno del corso di laurea (triennale) in Scienze del servizio sociale la cui durata normale è indicata in 3 anni. L'autorità inferiore ha constatato che B._______ non aveva effettuato alcun esame del terzo anno e che molti esami dei precedenti anni non erano ancora stati sostenuti (doc. 53). B.b Il 25 gennaio 2012, la CSC ha reso una nuova decisione, con effetto al 1° ottobre 2011, in merito all'ammontare della rendita dell'interessato e alla rendita ordinaria per figlio agli studi (legata alla rendita del padre) per D._______ (doc. 55). C. C.a Con opposizione del 16 febbraio 2012, A._______ ha fatto valere che la figlia B._______ è sì iscritta in qualità di fuori corso per l'anno accademico 2011/2012, ma ha sostenuto due ulteriori esami, anche del terzo anno. Alla figlia rimarrebbero da sostenere sette esami, fermo restando che gli esami sostenuti sono stati superati brillantemente con una media di valutazione di 25.8 trentesimi, risultato conseguito grazie all'assidua frequenza dei corsi e allo studio serio ed approfondito di ogni disciplina affrontata. La figlia si proporrebbe altresì di concludere gli studi entro l'anno accademico in corso (doc. 56). C.b Il 12 marzo 2012, a complemento dell'opposizione, A._______ ha comunicato che la figlia ha superato un ulteriore esame ed ha allegato il certificato dell'università aggiornato al 16 febbraio 2012 (doc. 58). C.c Il 19 luglio 2012, A._______ ha trasmesso il certificato dell'università aggiornato al 12 luglio 2012 (doc. 62). C.d Il 15 ottobre 2012, l'autorità inferiore, ha respinto l'opposizione di cui trattasi, ritenuto che B._______ è iscritta in qualità di fuori corso per una formazione la cui durata normale è di 3 anni, che dall'ultimo certificato dell'università risulta che la stessa ha impiegato 3 anni e parte dell'anno fuori corso per superare 12 esami su un totale di 18 (recte: 22) esami necessari all'ottenimento del diploma e che, secondo ogni verosimiglianza, la stessa non conseguirà il diploma entro la fine dell'anno accademico (doc. 67). D. Il 20 novembre 2012, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione su opposizione mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di annullare il provvedimento impugnato e di ripristinare la rendita per la figlia B._______. La stessa avrebbe in effetti superato gran parte degli esami previsti, non avrebbe altresì svolto alcuna attività lucrativa, ed avrebbe potuto conseguire tale ottimo risultato solo con impegno, un'assidua frequenza ai corsi ed uno studio serio ed approfondito di ogni disciplina studiata. Ha sostenuto che la mancata conclusione degli studi entro il termine legale di durata del corso non può essere l'unico criterio per valutare "lo zelo" dello studente nell'affrontare un ciclo di studi universitari (che si pone al vertice del percorso formativo). Ciò porterebbe a premiare chi sostiene una quantità di esami, ma con un profitto minimo, a detrimento di chi, invece, cerca di affrontare ogni disciplina cercando di trarne il massimo profitto, anche se costretto a sacrificare i tempi di conclusione degli studi. A queste considerazioni di carattere generale, si aggiungerebbero, nel caso di specie, situazioni familiari che hanno impedito un percorso sereno del piano formativo, con particolare riguardo ai gravi problemi di salute che affliggono la madre di B._______. La documentazione esibita dimostrerebbe le gravi patologie di cui soffrirebbe la madre. I numerosi ricoveri e successivi periodi di convalescenza della medesima, avrebbero richiesto in diverse occasioni la presenza della figlia, ciò che avrebbe di fatto compromesso la possibilità per B._______ di concludere il ciclo degli studi nei tempi previsti. Il ricorrente ha fatto valere altresì la mancata motivazione della decisione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012. Per questo motivo tale provvedimento sarebbe nullo (doc. TAF 1 e allegati). E. Nella risposta al ricorso del 4 febbraio 2012, la CSC ha rilevato che il Tribunale amministrativo federale ha già avuto modo di stabilire (DTAF C-6056/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 6) che incombe a colui che chiede una rendita per figlio agli studi di dimostrare, qualora gli studi non sono stati conclusi nella durata regolare/abituale, di avere nondimeno dato prova della diligenza necessaria per potere comunque beneficiare della rendita. Ora, nel caso di specie non è contestato il ritardo negli studi. La spiegazione secondo la quale B._______ ha impiegato un tempo superiore per trarre il massimo profitto possibile in ogni disciplina è contrario al principio della sistematica e consentirebbe allo studente di protrarre a piacimento gli studi a carico dell'assicurazione sociale. Peraltro, in sede di ricorso, il ricorrente ha pure fatto valere, in contrasto con quanto precedentemente sostenuto, che il ritardo negli studi è ascrivibile alla malattia della madre, la cui assistenza avrebbe richiesto ad B._______ del tempo non indifferente che non avrebbe potuto dedicare agli studi. Anche tale motivazione non potrebbe essere ritenuta (andrebbe anche oltre lo scopo perseguito dalla legge [doc. TAF 3]). F. Con provvedimento del 12 febbraio 2013 (doc. TAF 4, notificato alla parte il 18 febbraio 2013 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 5}]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.
E. 2.1 A._______, ricorrente, è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002.
E. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
E. 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
E. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
E. 3 L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria per figli agli studi per la figlia B._______.
E. 4.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase).
E. 4.2 Giusta l'art. 49bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). Giusta l'art. 49ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c).
E. 4.3 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia sufficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3).
E. 5.1 Dagli atti emerge chiaramente che B._______ segue una formazione. Occorre quindi determinare se abbia anche dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea, come stabilito dalla succitata giurisprudenza.
E. 5.1.1 Dalla documentazione agli atti si evince che la durata normale per conseguire la laurea in Scienze del servizio sociale è di 3 anni (cfr. doc. 46, 52, 58 e 62). Durante questi 3 anni è necessario conseguire 180 crediti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dalla figlia del ricorrente, sono raggiunti con il superamento di 22 esami, tra cui due tirocini, due discipline a scelta dello studente (corrispondenti a 6 CFU ciascuna) ed una prova finale al 3° anno (cfr. sito internet dell'Università degli studi di C._______: Guida dello studente per l'anno accademico 2008-2009, pag. 3 e pag. 14-17 <http://www.(...)>, consultato il 22.05.2014).
E. 5.1.2 B._______ si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2008/2009 (1° anno), 2009/2010 (2° anno), 2010/2011 (3° anno; cfr. doc. 26, 27 pag. 1, 35 e 36). Durante la durata regolare degli studi, di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami su 22, ossia il 40.90%. Durante l'anno accademico 2011/2012, nel quale si è iscritta in qualità di fuori corso (doc. 45 e 46), ha sostenuto altri 5 esami, per un totale di 14 esami su 22 necessari, ossia il 63.64%, tuttavia senza avere completato gli esami di almeno uno dei 3 anni di studio (cfr. doc. 62). Si constata quindi un notevole e palese ritardo nell'espletamento del ciclo di studi da parte di B._______, ritardo che rettamente neppure è contestato.
E. 5.2 Il ricorrente ha fatto valere, in sede di opposizione, che il ritardo nel ciclo di studi intrapreso è dovuto alla volontà da parte della figlia B._______ di effettuare uno studio serio ed approfondito di ogni disciplina. I brillanti risultati conseguiti agli esami testimonierebbero del suo impegno e dell'assidua frequenza dei corsi. In sede ricorsuale, l'insorgente ha poi indicato, al di là delle considerazioni di carattere generale sulla durata degli studi (non sarebbe corretto premiare chi conclude il ciclo di studi nella durata regolare, ma con profitto minimo), che la malattia della madre di B._______, che avrebbe richiesto in diverse occasioni la presenza della figlia, ha impedito alla figlia medesima di concludere il ciclo di studi nei 3 anni della durata regolare.
E. 5.3 L'evocata assidua frequenza dei corsi ed uno studio approfondito di ogni singola disciplina prima dell'effettuazione di un esame non possono manifestamente, e di per sé, giustificare un obbligo a carico dell'assicurazione sociale di versamento di una rendita per figlio agli studi fino al momento del conseguimento del diploma o della laurea, indipendentemente dal fatto se tale diploma o laurea siano stati conseguiti nei tempi regolari/usuali. La citata giurisprudenza che ha stabilito che il solo prolungarsi dello studio non è di per sé un elemento sufficiente per sopprimere la rendita, ma che la diligenza deve essere valutata nel suo insieme, non consente un'altra conclusione. In altri termini, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, lo studente non può prorogare a piacimento l'ottenimento del diploma o della laurea, e ciò a carico dell'assicurazione sociale, quand'anche il ritardo fosse motivato esclusivamente dalla volontà di ottenere dei risultati d'esame al di sopra della media. Peraltro, e come già accennato, il piano di studi intrapreso da B._______ prevede che la formazione sia terminata nella durata regolare di studi di 3 anni. Ciò significa che, normalmente, uno studente è in grado di terminare, con adeguato profitto, l'intera formazione entro tale termine, senza dover procrastinare gli studi. Come già indicato, nella durata regolare degli studi, appunto di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami e, nell'anno seguente, già fuori corso, ne ha superati altri 5, per un totale di 14 esami su 22 esami necessari. Ha dunque strutturato un piano di studi ad hoc decisamente al di fuori della durata e del sistema previsto dalla formazione (7 esami il 1° anno, 7 esami il 2° anno e 8 esami il 3° anno; cfr. Guida dello studente per l'anno accademico 2008-2009). Non si può quindi ammettere, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. anche considerando 5.4 che segue), che B._______ abbia seguito la formazione scelta con la necessaria diligenza e sistematica. Non è in effetti riscontrabile una volontà di seguire il programma di studi regolare e di portarlo a termine nei tempi normalmente previsti o poco più lunghi (come eccezionalmente consente la giurisprudenza; cfr. DTF 104 V 64 consid. 3).
E. 5.4 Per quanto concerne la seconda motivazione addotta - complementare o sostitutiva alla precedente che essa sia (v. considerando 5.3 del presente giudizio) - presentata per la prima volta in sede ricorsuale, vale a dire i problemi di salute della madre, anch'essa non può essere ritenuta determinante nel caso concreto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che secondo il principio delle "dichiarazioni della prima ora", di regola queste sono più affidabili rispetto ad altre presentate a posteriori in seguito a considerazioni che potrebbero essere influenzate, consapevolmente od inconsapevolmente, dalla volontà di ottenere prestazioni da parte delle assicurazioni od in altra maniera (sentenza del TF 9C_534/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4.1.2 con rinvii). Se davvero i problemi di salute della madre fossero stati la causa del procrastinarsi oltre misura del ciclo di studi intrapreso, ciò avrebbe dovuto e potuto essere indicato sin dal primo momento. Inoltre, non è comunque stato minimamente dimostrato che B._______ abbia dovuto prendersi cura della madre, e tanto meno è stata dimostrata la portata, le mansioni assunte e i periodi specifici dell'evocata assistenza prestata, come il ricorrente avrebbe dovuto e potuto fare di moto proprio dando prova della necessaria diligenza. A tal fine non è manifestamente sufficiente la produzione di documentazione medica concernente la madre. Pertanto, e anche da questo profilo, non vi è agli atti di causa alcun elemento da cui dedurre che B._______ ha dato prova della diligenza necessaria ed esigibile nei suoi studi o che giustificherebbe un approfondimento dell'istruttoria d'ufficio.
E. 6 Per quanto riguarda invece la censura d'insufficiente motivazione della decisione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012, la stessa non è pertinente in quanto oggetto del presentato ricorso è la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012, la quale è sufficientemente motivata. Quand'anche si dovesse rilevare un vizio di motivazione della decisione del 25 gennaio 2012 (peraltro la decisione topica sulla soppressione della rendita di B._______ è quella del 24 gennaio 2012), si rileva, da una parte, che la censura non è stata sollevata in sede d'opposizione e, dall'altra parte, che comunque il preteso vizio non ha provocato alcun pregiudizio alla parte che, una volta ricevuta la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012 è stata posta nella condizione di comprendere perfettamente la portata della decisione medesima e di inoltrare un ricorso con cognizione di causa.
E. 7 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, per quanto ammissibile, il gravame - in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali - deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
E. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif.; Raccoman-data) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6081/2012 Sentenza del 28 maggio 2014 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 15 ottobre 2012). Fatti: A. Il 6 aprile 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore di A._______, nato il (...) 1945, una rendita ordinaria di vecchiaia (con riduzione per anticipazione; doc. 23). Il 2 febbraio 2010, la CSC ha preso una nuova decisione, con effetto al 1° marzo 2010, mediante la quale, oltre all'aggiornamento dell'ammontare della rendita dell'interessato, ha deciso di erogare, fra l'altro, pure una rendita ordinaria per figlio agli studi, legata alla rendita del padre e con riduzione per l'anticipazione, alla figlia B._______, cittadina italiana, nata il (...) 1988 (doc. 30). B. B.a Il 24 gennaio 2012, sulla base del certificato dell'Università degli studi di C._______ del 30 novembre 2011 (doc. 46 e 52), la CSC ha deciso di sopprimere, con effetto al 30 settembre 2011, la rendita per figlio agli studi in favore di B._______, essendo la stessa iscritta fuori corso per l'anno accademico 2011/2012 al terzo anno del corso di laurea (triennale) in Scienze del servizio sociale la cui durata normale è indicata in 3 anni. L'autorità inferiore ha constatato che B._______ non aveva effettuato alcun esame del terzo anno e che molti esami dei precedenti anni non erano ancora stati sostenuti (doc. 53). B.b Il 25 gennaio 2012, la CSC ha reso una nuova decisione, con effetto al 1° ottobre 2011, in merito all'ammontare della rendita dell'interessato e alla rendita ordinaria per figlio agli studi (legata alla rendita del padre) per D._______ (doc. 55). C. C.a Con opposizione del 16 febbraio 2012, A._______ ha fatto valere che la figlia B._______ è sì iscritta in qualità di fuori corso per l'anno accademico 2011/2012, ma ha sostenuto due ulteriori esami, anche del terzo anno. Alla figlia rimarrebbero da sostenere sette esami, fermo restando che gli esami sostenuti sono stati superati brillantemente con una media di valutazione di 25.8 trentesimi, risultato conseguito grazie all'assidua frequenza dei corsi e allo studio serio ed approfondito di ogni disciplina affrontata. La figlia si proporrebbe altresì di concludere gli studi entro l'anno accademico in corso (doc. 56). C.b Il 12 marzo 2012, a complemento dell'opposizione, A._______ ha comunicato che la figlia ha superato un ulteriore esame ed ha allegato il certificato dell'università aggiornato al 16 febbraio 2012 (doc. 58). C.c Il 19 luglio 2012, A._______ ha trasmesso il certificato dell'università aggiornato al 12 luglio 2012 (doc. 62). C.d Il 15 ottobre 2012, l'autorità inferiore, ha respinto l'opposizione di cui trattasi, ritenuto che B._______ è iscritta in qualità di fuori corso per una formazione la cui durata normale è di 3 anni, che dall'ultimo certificato dell'università risulta che la stessa ha impiegato 3 anni e parte dell'anno fuori corso per superare 12 esami su un totale di 18 (recte: 22) esami necessari all'ottenimento del diploma e che, secondo ogni verosimiglianza, la stessa non conseguirà il diploma entro la fine dell'anno accademico (doc. 67). D. Il 20 novembre 2012, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione su opposizione mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di annullare il provvedimento impugnato e di ripristinare la rendita per la figlia B._______. La stessa avrebbe in effetti superato gran parte degli esami previsti, non avrebbe altresì svolto alcuna attività lucrativa, ed avrebbe potuto conseguire tale ottimo risultato solo con impegno, un'assidua frequenza ai corsi ed uno studio serio ed approfondito di ogni disciplina studiata. Ha sostenuto che la mancata conclusione degli studi entro il termine legale di durata del corso non può essere l'unico criterio per valutare "lo zelo" dello studente nell'affrontare un ciclo di studi universitari (che si pone al vertice del percorso formativo). Ciò porterebbe a premiare chi sostiene una quantità di esami, ma con un profitto minimo, a detrimento di chi, invece, cerca di affrontare ogni disciplina cercando di trarne il massimo profitto, anche se costretto a sacrificare i tempi di conclusione degli studi. A queste considerazioni di carattere generale, si aggiungerebbero, nel caso di specie, situazioni familiari che hanno impedito un percorso sereno del piano formativo, con particolare riguardo ai gravi problemi di salute che affliggono la madre di B._______. La documentazione esibita dimostrerebbe le gravi patologie di cui soffrirebbe la madre. I numerosi ricoveri e successivi periodi di convalescenza della medesima, avrebbero richiesto in diverse occasioni la presenza della figlia, ciò che avrebbe di fatto compromesso la possibilità per B._______ di concludere il ciclo degli studi nei tempi previsti. Il ricorrente ha fatto valere altresì la mancata motivazione della decisione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012. Per questo motivo tale provvedimento sarebbe nullo (doc. TAF 1 e allegati). E. Nella risposta al ricorso del 4 febbraio 2012, la CSC ha rilevato che il Tribunale amministrativo federale ha già avuto modo di stabilire (DTAF C-6056/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 6) che incombe a colui che chiede una rendita per figlio agli studi di dimostrare, qualora gli studi non sono stati conclusi nella durata regolare/abituale, di avere nondimeno dato prova della diligenza necessaria per potere comunque beneficiare della rendita. Ora, nel caso di specie non è contestato il ritardo negli studi. La spiegazione secondo la quale B._______ ha impiegato un tempo superiore per trarre il massimo profitto possibile in ogni disciplina è contrario al principio della sistematica e consentirebbe allo studente di protrarre a piacimento gli studi a carico dell'assicurazione sociale. Peraltro, in sede di ricorso, il ricorrente ha pure fatto valere, in contrasto con quanto precedentemente sostenuto, che il ritardo negli studi è ascrivibile alla malattia della madre, la cui assistenza avrebbe richiesto ad B._______ del tempo non indifferente che non avrebbe potuto dedicare agli studi. Anche tale motivazione non potrebbe essere ritenuta (andrebbe anche oltre lo scopo perseguito dalla legge [doc. TAF 3]). F. Con provvedimento del 12 febbraio 2013 (doc. TAF 4, notificato alla parte il 18 febbraio 2013 [cfr. avviso di ricevimento {doc. TAF 5}]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare la replica entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione dello stesso. Il termine è scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. 2.1 A._______, ricorrente, è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3. L'oggetto litigioso della presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se sono ancora adempite le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria per figli agli studi per la figlia B._______. 4. 4.1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 4.2 Giusta l'art. 49bis OAVS (RS 831.101), un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni (cpv. 1); sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico (cpv. 2); un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (cpv. 3). Giusta l'art. 49ter OAVS, la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico (cpv. 1); la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita invalidità (cpv. 2); non sono considerati interruzioni ai sensi del cpv. 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo (cpv. 3): usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di 4 mesi (lett. a); il servizio militare o civile per una durata massima di 5 mesi (lett. b); le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi (lett. c). 4.3 Secondo giurisprudenza, costituisce una "formazione" ogni attività che ha per scopo di preparare in maniera sistematica a una futura attività lucrativa. Non è pertanto sufficiente seguire formalmente una formazione, ma deve essere dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea (cfr. sentenza del TF 9C_674/2008 del 18 giugno 2009 consid. 2.2 con rinvii). Di per sé, il solo fatto che un ciclo di studi non sia stato concluso nella durata regolare o che vi siano stati degli insuccessi agli esami ancora non permette di ritenere che l'interessato non si sia sufficientemente dedicato alla formazione. Possono però costituire degli indizi di un insufficiente impegno, che vanno però valutati unitamente all'insieme delle circostanze decisive del caso concreto (DTF 104 V 64 consid. 3). 5. 5.1 Dagli atti emerge chiaramente che B._______ segue una formazione. Occorre quindi determinare se abbia anche dato prova della diligenza necessaria all'ottenimento del diploma/della laurea, come stabilito dalla succitata giurisprudenza. 5.1.1 Dalla documentazione agli atti si evince che la durata normale per conseguire la laurea in Scienze del servizio sociale è di 3 anni (cfr. doc. 46, 52, 58 e 62). Durante questi 3 anni è necessario conseguire 180 crediti formativi (CFU), i quali, nello specifico degli studi intrapresi dalla figlia del ricorrente, sono raggiunti con il superamento di 22 esami, tra cui due tirocini, due discipline a scelta dello studente (corrispondenti a 6 CFU ciascuna) ed una prova finale al 3° anno (cfr. sito internet dell'Università degli studi di C._______: Guida dello studente per l'anno accademico 2008-2009, pag. 3 e pag. 14-17 <http://www.(...)>, consultato il 22.05.2014). 5.1.2 B._______ si è iscritta regolarmente agli anni accademici 2008/2009 (1° anno), 2009/2010 (2° anno), 2010/2011 (3° anno; cfr. doc. 26, 27 pag. 1, 35 e 36). Durante la durata regolare degli studi, di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami su 22, ossia il 40.90%. Durante l'anno accademico 2011/2012, nel quale si è iscritta in qualità di fuori corso (doc. 45 e 46), ha sostenuto altri 5 esami, per un totale di 14 esami su 22 necessari, ossia il 63.64%, tuttavia senza avere completato gli esami di almeno uno dei 3 anni di studio (cfr. doc. 62). Si constata quindi un notevole e palese ritardo nell'espletamento del ciclo di studi da parte di B._______, ritardo che rettamente neppure è contestato. 5.2 Il ricorrente ha fatto valere, in sede di opposizione, che il ritardo nel ciclo di studi intrapreso è dovuto alla volontà da parte della figlia B._______ di effettuare uno studio serio ed approfondito di ogni disciplina. I brillanti risultati conseguiti agli esami testimonierebbero del suo impegno e dell'assidua frequenza dei corsi. In sede ricorsuale, l'insorgente ha poi indicato, al di là delle considerazioni di carattere generale sulla durata degli studi (non sarebbe corretto premiare chi conclude il ciclo di studi nella durata regolare, ma con profitto minimo), che la malattia della madre di B._______, che avrebbe richiesto in diverse occasioni la presenza della figlia, ha impedito alla figlia medesima di concludere il ciclo di studi nei 3 anni della durata regolare. 5.3 L'evocata assidua frequenza dei corsi ed uno studio approfondito di ogni singola disciplina prima dell'effettuazione di un esame non possono manifestamente, e di per sé, giustificare un obbligo a carico dell'assicurazione sociale di versamento di una rendita per figlio agli studi fino al momento del conseguimento del diploma o della laurea, indipendentemente dal fatto se tale diploma o laurea siano stati conseguiti nei tempi regolari/usuali. La citata giurisprudenza che ha stabilito che il solo prolungarsi dello studio non è di per sé un elemento sufficiente per sopprimere la rendita, ma che la diligenza deve essere valutata nel suo insieme, non consente un'altra conclusione. In altri termini, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella risposta al ricorso, lo studente non può prorogare a piacimento l'ottenimento del diploma o della laurea, e ciò a carico dell'assicurazione sociale, quand'anche il ritardo fosse motivato esclusivamente dalla volontà di ottenere dei risultati d'esame al di sopra della media. Peraltro, e come già accennato, il piano di studi intrapreso da B._______ prevede che la formazione sia terminata nella durata regolare di studi di 3 anni. Ciò significa che, normalmente, uno studente è in grado di terminare, con adeguato profitto, l'intera formazione entro tale termine, senza dover procrastinare gli studi. Come già indicato, nella durata regolare degli studi, appunto di 3 anni, B._______ ha superato 9 esami e, nell'anno seguente, già fuori corso, ne ha superati altri 5, per un totale di 14 esami su 22 esami necessari. Ha dunque strutturato un piano di studi ad hoc decisamente al di fuori della durata e del sistema previsto dalla formazione (7 esami il 1° anno, 7 esami il 2° anno e 8 esami il 3° anno; cfr. Guida dello studente per l'anno accademico 2008-2009). Non si può quindi ammettere, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. anche considerando 5.4 che segue), che B._______ abbia seguito la formazione scelta con la necessaria diligenza e sistematica. Non è in effetti riscontrabile una volontà di seguire il programma di studi regolare e di portarlo a termine nei tempi normalmente previsti o poco più lunghi (come eccezionalmente consente la giurisprudenza; cfr. DTF 104 V 64 consid. 3). 5.4 Per quanto concerne la seconda motivazione addotta - complementare o sostitutiva alla precedente che essa sia (v. considerando 5.3 del presente giudizio) - presentata per la prima volta in sede ricorsuale, vale a dire i problemi di salute della madre, anch'essa non può essere ritenuta determinante nel caso concreto. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che secondo il principio delle "dichiarazioni della prima ora", di regola queste sono più affidabili rispetto ad altre presentate a posteriori in seguito a considerazioni che potrebbero essere influenzate, consapevolmente od inconsapevolmente, dalla volontà di ottenere prestazioni da parte delle assicurazioni od in altra maniera (sentenza del TF 9C_534/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4.1.2 con rinvii). Se davvero i problemi di salute della madre fossero stati la causa del procrastinarsi oltre misura del ciclo di studi intrapreso, ciò avrebbe dovuto e potuto essere indicato sin dal primo momento. Inoltre, non è comunque stato minimamente dimostrato che B._______ abbia dovuto prendersi cura della madre, e tanto meno è stata dimostrata la portata, le mansioni assunte e i periodi specifici dell'evocata assistenza prestata, come il ricorrente avrebbe dovuto e potuto fare di moto proprio dando prova della necessaria diligenza. A tal fine non è manifestamente sufficiente la produzione di documentazione medica concernente la madre. Pertanto, e anche da questo profilo, non vi è agli atti di causa alcun elemento da cui dedurre che B._______ ha dato prova della diligenza necessaria ed esigibile nei suoi studi o che giustificherebbe un approfondimento dell'istruttoria d'ufficio.
6. Per quanto riguarda invece la censura d'insufficiente motivazione della decisione resa dalla CSC il 25 gennaio 2012, la stessa non è pertinente in quanto oggetto del presentato ricorso è la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012, la quale è sufficientemente motivata. Quand'anche si dovesse rilevare un vizio di motivazione della decisione del 25 gennaio 2012 (peraltro la decisione topica sulla soppressione della rendita di B._______ è quella del 24 gennaio 2012), si rileva, da una parte, che la censura non è stata sollevata in sede d'opposizione e, dall'altra parte, che comunque il preteso vizio non ha provocato alcun pregiudizio alla parte che, una volta ricevuta la decisione su opposizione del 15 ottobre 2012 è stata posta nella condizione di comprendere perfettamente la portata della decisione medesima e di inoltrare un ricorso con cognizione di causa.
7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto, per quanto ammissibile, il gravame - in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali - deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 8. 8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF {RS 173.320.2}] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non si attribuiscono spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccoman-data)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: