Revisione della rendita
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Il 7 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con un figlio (doc. A 2-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 (doc. A 63-1 a 63-7).
E. 2.1 Il 3 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 30 giugno 2011, dal momento che secondo la relazione medica del 22 ottobre 2011 dello psichiatra curante, allegata in copia al gravame, la patologia psichica di cui soffre comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1).
E. 2.2 Il 21 novembre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
E. 3 Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre 2011 (conclusione principale; doc. TAF 5). L'Ufficio AI del Cantone B._______ rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 22 novembre 2011. Secondo quest'ultima è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica per definire l'evoluzione dello stato di salute, risorse, limiti funzionali, diagnosi e prognosi dall'11 aprile 2011 (data della precedente visita medica del SMR).
E. 4.1 Con provvedimento del 2 dicembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso del 29 novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre 2011 e l'annotazione del medico SMR del 22 novembre 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
E. 4.2 Con scritto del 6 dicembre 2011 (ricevuto dall'autorità inferiore il 13 dicembre 2011 e trasmesso a questo Tribunale per competenza il 19 dicembre 2011), l'insorgente ha segnalato che "siamo a confermare il nostro ricorso e vi invitiamo, come richiestovi, a retrocedere l'incarto all'Ufficio AI del Cantone B._______ affinché possa espletare i necessari accertamenti medici" (doc. TAF 8).
E. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
E. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.
E. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
E. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 23 novembre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello scritto del 6 dicembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 29 novembre 2011) è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, ossia lo stato di salute psichico del ricorrente, peggiorato rispetto alla visita medica del SMR dell'11 aprile 2011 (cfr. relazione medica del dott. C._______ del 22 ottobre 2011), come segnalato dal dott. D._______, medico del SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 22 novembre 2011, il quale si riferisce pure a fatti verificatisi prima dell'emanazione della decisione litigiosa. Ritenuta la necessità di completare l'accertamento dei fatti determinanti dal profilo psichiatrico un rinvio a tal fine degli atti all'autorità inferiore per successiva resa di una nuova decisione è compatibile con la nuova giurisprudenza di cui a DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4. Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo a partire dal 1° luglio 2011 con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.
E. 7.2 Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 2 dicembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 attribuita con decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2011, e legata alla problematica psichica - nel rapporto medico dell'aprile 2011 (doc. A 47-1), il dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto in modo convincente che lo stato di salute ha impedito all'insorgente di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 15 settembre 2009 al 30 marzo 2011 - è già definitivamente acquisita. In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale) peggioramento della problematica psichica possa avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente a far tempo da aprile del 2011. In effetti, e come precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal momento che l'affezione psichica, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente la concessione di una rendita intera dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, come ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 15 settembre 2009 al 30 marzo 2011).
E. 7.3 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- 1.Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 7 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-6027/2011 Sentenza del 20 dicembre 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 ottobre 2011). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 7 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con un figlio (doc. A 2-1) - una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 (doc. A 63-1 a 63-7). 2. 2.1. Il 3 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 30 giugno 2011, dal momento che secondo la relazione medica del 22 ottobre 2011 dello psichiatra curante, allegata in copia al gravame, la patologia psichica di cui soffre comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 2.2. Il 21 novembre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
3. Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre 2011 (conclusione principale; doc. TAF 5). L'Ufficio AI del Cantone B._______ rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 22 novembre 2011. Secondo quest'ultima è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica per definire l'evoluzione dello stato di salute, risorse, limiti funzionali, diagnosi e prognosi dall'11 aprile 2011 (data della precedente visita medica del SMR). 4. 4.1. Con provvedimento del 2 dicembre 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso del 29 novembre 2011, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre 2011 e l'annotazione del medico SMR del 22 novembre 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6). 4.2. Con scritto del 6 dicembre 2011 (ricevuto dall'autorità inferiore il 13 dicembre 2011 e trasmesso a questo Tribunale per competenza il 19 dicembre 2011), l'insorgente ha segnalato che "siamo a confermare il nostro ricorso e vi invitiamo, come richiestovi, a retrocedere l'incarto all'Ufficio AI del Cantone B._______ affinché possa espletare i necessari accertamenti medici" (doc. TAF 8). 5. 5.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 6. 6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 23 novembre 2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello scritto del 6 dicembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 29 novembre 2011) è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, ossia lo stato di salute psichico del ricorrente, peggiorato rispetto alla visita medica del SMR dell'11 aprile 2011 (cfr. relazione medica del dott. C._______ del 22 ottobre 2011), come segnalato dal dott. D._______, medico del SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 22 novembre 2011, il quale si riferisce pure a fatti verificatisi prima dell'emanazione della decisione litigiosa. Ritenuta la necessità di completare l'accertamento dei fatti determinanti dal profilo psichiatrico un rinvio a tal fine degli atti all'autorità inferiore per successiva resa di una nuova decisione è compatibile con la nuova giurisprudenza di cui a DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4. Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo a partire dal 1° luglio 2011 con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 2 dicembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011 attribuita con decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2011, e legata alla problematica psichica - nel rapporto medico dell'aprile 2011 (doc. A 47-1), il dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto in modo convincente che lo stato di salute ha impedito all'insorgente di svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 15 settembre 2009 al 30 marzo 2011 - è già definitivamente acquisita. In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale) peggioramento della problematica psichica possa avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente a far tempo da aprile del 2011. In effetti, e come precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal momento che l'affezione psichica, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente la concessione di una rendita intera dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, come ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 15 settembre 2009 al 30 marzo 2011). 7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 8. 8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 7 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3.L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4.Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: