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C-3142/2014

C-3142/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-28 · Italiano CH

Revisione della rendita

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (... [doc. A 5-1]), ha lavorato in Svizzera tra il 2004 ed il 2012, da ultimo alle dipendenze di una ditta, in qualità di operaio (con mansioni di installatore di canne fumarie), da ottobre del 2010 a giugno del 2012 (doc. A 15-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 54-5). Ha interrotto il lavoro il 21 giugno 2012 a seguito di un infortunio ed è stato licenziato con effetto al 31 luglio 2012 (doc. A 15-6 e doc. B 3-1).

E. 1.2 Dagli atti componenti l'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI del Cantone B._______) risulta che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato ha presentato la sua domanda di rendita d'invalidità svizzera l'11 dicembre 2012 (data alla quale l'Ufficio AI ha ricevuto lo scritto dell'assicurazione C._______ del 7 dicembre 2012 [doc. A 1-1]; v. lo scritto dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 28 maggio 2013 [doc. A 13-1]).

E. 1.3 Nei rapporti del 2 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014 (doc. A 40-1 e 50-1), il dott. D._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha rilevato, in particolare sulla base del rapporto del 29 ottobre 2013 del dott. E._______, specialista in chirurgia (doc. A 34-2), il quale, a sua volta, fa riferimento al rapporto ortopedico del 10 settembre 2013 della dott.ssa F._______ (medico incaricato dall'assicurazione C._______; doc. B 96-1), che l'interessato soffriva segnatamente di persistenza di sintomatologia algica ed insufficienza muscolare a carico del ginocchio destro con esiti di meniscectomia mediale, esiti di intervento di ablazione cartilaginea, sindrome di ipercompressione femoro-rotulea e leggera ipotrofia e che lo stesso presentava, fermo restando una completa incapacità al lavoro dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013, una capacità lavorativa del 100% sia nella precedente attività sia in un'attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 1° ottobre 2013.

E. 2 L'8 maggio 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 (doc. A 54-1).

E. 3 Il 6 giugno 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità (anche successivamente al 1° gennaio 2014) dal momento che, secondo i rapporti ortopedici del gennaio e maggio 2014, allegati in copia, le patologie di cui è affetto nonché l'intervento chirurgico (al ginocchio destro) a cui dovrà essere sottoposto non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa, neppure una confacente allo stato di salute (doc. TAF 1). Il 27 giugno 2014, ha esibito il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).

E. 4 Nella risposta al ricorso del 25 luglio 2014 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 22 luglio 2014 (doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR del 22 luglio 2014, in cui è indicato che per completare l'istruttoria è necessario sottoporre l'insorgente ad una valutazione peritale ortopedica o reumatologica atta a definire i limiti funzionali dell'assicurato (doc. TAF 5).

E. 5 Con scritto del 18 agosto 2014, l'insorgente ha segnalato che concorda con "la proposta contenuta nella comunicazione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ del 22/07/2014" (doc. TAF 7).

E. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

E. 8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 22 luglio 2014 (peraltro il ricorrente, nello scritto del 18 agosto 2014, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla presa di posizione del 22 luglio 2014) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame ortopedico oppure reumatologico (cfr. annotazione del SMR del 22 luglio 2014 [doc. TAF 5]).

E. 8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

E. 8.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 31 luglio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste la concreta eventualità di una reformatio in peius (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nel contesto della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, attribuita con decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014, è da considerarsi definitivamente acquisita nel senso che l'affezione ortopedico-reumatologica, già accertata in prima istanza, appare giustificare la concessione di una rendita intera dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, come appunto ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013; cfr. presa di posizione del SMR del 2 dicembre 2013). Peraltro, e a titolo abbondanziale, giova rilevare che nel frattempo è stato versato al ricorrente l'ammontare corrispondente alla rendita intera accordata per sette mesi; conto tenuto dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, quand'anche la rendita fosse eventualmente stata versata a torto, una domanda di restituzione dell'ammontare già corrisposto non apparirebbe potere avere successo. Nel caso in esame, resta aperta solo la questione di sapere segnatamente se la problematica ortopedico-reumatologica, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, possa avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente a decorrere da ottobre del 2013 e dunque giustificare, se del caso, una rendita anche dopo il 31 dicembre 2013 (cfr. sentenza del TAF C-6027/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 7.2).

E. 8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato ed ad ogni altra che dovesse eventualmente rendersi necessaria. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.

E. 9.1 Conto tenuto dell'esito della procedura (secondo giurisprudenza costante del TF, cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2; la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione), non si giustifica di prelevare delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

E. 9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
  3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 18 agosto 2014) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3142/2014 Sentenza del 28 agosto 2014 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 maggio 2014). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 A._______, cittadino italiano, nato il (... [doc. A 5-1]), ha lavorato in Svizzera tra il 2004 ed il 2012, da ultimo alle dipendenze di una ditta, in qualità di operaio (con mansioni di installatore di canne fumarie), da ottobre del 2010 a giugno del 2012 (doc. A 15-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. A 54-5). Ha interrotto il lavoro il 21 giugno 2012 a seguito di un infortunio ed è stato licenziato con effetto al 31 luglio 2012 (doc. A 15-6 e doc. B 3-1). 1.2 Dagli atti componenti l'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI del Cantone B._______) risulta che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato ha presentato la sua domanda di rendita d'invalidità svizzera l'11 dicembre 2012 (data alla quale l'Ufficio AI ha ricevuto lo scritto dell'assicurazione C._______ del 7 dicembre 2012 [doc. A 1-1]; v. lo scritto dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 28 maggio 2013 [doc. A 13-1]). 1.3 Nei rapporti del 2 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014 (doc. A 40-1 e 50-1), il dott. D._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ha rilevato, in particolare sulla base del rapporto del 29 ottobre 2013 del dott. E._______, specialista in chirurgia (doc. A 34-2), il quale, a sua volta, fa riferimento al rapporto ortopedico del 10 settembre 2013 della dott.ssa F._______ (medico incaricato dall'assicurazione C._______; doc. B 96-1), che l'interessato soffriva segnatamente di persistenza di sintomatologia algica ed insufficienza muscolare a carico del ginocchio destro con esiti di meniscectomia mediale, esiti di intervento di ablazione cartilaginea, sindrome di ipercompressione femoro-rotulea e leggera ipotrofia e che lo stesso presentava, fermo restando una completa incapacità al lavoro dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013, una capacità lavorativa del 100% sia nella precedente attività sia in un'attività confacente allo stato di salute a decorrere dal 1° ottobre 2013.

2. L'8 maggio 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 (doc. A 54-1).

3. Il 6 giugno 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità (anche successivamente al 1° gennaio 2014) dal momento che, secondo i rapporti ortopedici del gennaio e maggio 2014, allegati in copia, le patologie di cui è affetto nonché l'intervento chirurgico (al ginocchio destro) a cui dovrà essere sottoposto non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa, neppure una confacente allo stato di salute (doc. TAF 1). Il 27 giugno 2014, ha esibito il formulario "gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).

4. Nella risposta al ricorso del 25 luglio 2014 (doc. TAF 5), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 22 luglio 2014 (doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del medico SMR del 22 luglio 2014, in cui è indicato che per completare l'istruttoria è necessario sottoporre l'insorgente ad una valutazione peritale ortopedica o reumatologica atta a definire i limiti funzionali dell'assicurato (doc. TAF 5).

5. Con scritto del 18 agosto 2014, l'insorgente ha segnalato che concorda con "la proposta contenuta nella comunicazione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ del 22/07/2014" (doc. TAF 7). 6. 6.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. 7. 7.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 7.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 8. 8.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 22 luglio 2014 (peraltro il ricorrente, nello scritto del 18 agosto 2014, ha segnalato che accoglie la proposta dell'autorità inferiore di cui alla presa di posizione del 22 luglio 2014) è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame ortopedico oppure reumatologico (cfr. annotazione del SMR del 22 luglio 2014 [doc. TAF 5]). 8.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla - neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) - si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 8.3 Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 31 luglio 2014 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste la concreta eventualità di una reformatio in peius (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nel contesto della nuova procedura dinanzi all'UAIE la rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, attribuita con decisione dell'UAIE dell'8 maggio 2014, è da considerarsi definitivamente acquisita nel senso che l'affezione ortopedico-reumatologica, già accertata in prima istanza, appare giustificare la concessione di una rendita intera dal 1° giugno al 31 dicembre 2013, come appunto ritenuto nella decisione impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 21 giugno 2012 al 30 settembre 2013; cfr. presa di posizione del SMR del 2 dicembre 2013). Peraltro, e a titolo abbondanziale, giova rilevare che nel frattempo è stato versato al ricorrente l'ammontare corrispondente alla rendita intera accordata per sette mesi; conto tenuto dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, quand'anche la rendita fosse eventualmente stata versata a torto, una domanda di restituzione dell'ammontare già corrisposto non apparirebbe potere avere successo. Nel caso in esame, resta aperta solo la questione di sapere segnatamente se la problematica ortopedico-reumatologica, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, possa avere un'incidenza significativa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente a decorrere da ottobre del 2013 e dunque giustificare, se del caso, una rendita anche dopo il 31 dicembre 2013 (cfr. sentenza del TAF C-6027/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 7.2). 8.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato ed ad ogni altra che dovesse eventualmente rendersi necessaria. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 9. 9.1 Conto tenuto dell'esito della procedura (secondo giurisprudenza costante del TF, cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2; la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione), non si giustifica di prelevare delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 maggio 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.

3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia dello scritto del ricorrente del 18 agosto 2014)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: