opencaselaw.ch

C-545/2021

C-545/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-04 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il 1° gennaio (...), coniugato dal 1° luglio 1976, ha lavorato in Svizzera perlomeno da settembre a dicembre 1972, solvendo regolari contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, doc. 2-4 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). A.b In data 4 agosto 2020 l'assicurato ha formulato, all'attenzione della CSC, per il tramite della competente sede dell'Istituto nazionale previdenza sociale (in seguito INPS) di (...) - alla quale si era rivolto il 7 luglio 2020 - una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, allegando la necessaria documentazione (doc. 1-2). B. B.a Alfine di stabilire il diritto alle prestazioni di vecchiaia la CSC ha assunto agli atti il conto individuale dell'assicurato e le informazioni relative alla sua carriera assicurativa in Svizzera (doc. 3-6). B.b Con decisione del 13 agosto 2020 la CSC ha respinto la domanda di prestazioni presentata da A._______, non potendo computare all'assicurato "almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali", ma unicamente quattro mesi nel 1972 (doc. 7). B.c Con scritto del 22 ottobre 2020, trasmesso via fax alla CSC, il ricorrente si è opposto alla decisione e, sostenendo di aver lavorato per tre stagioni, dal 1970 al 1973, presso una non meglio precisata ditta B._______, ha chiesto il riesame della richiesta di rendita. A supporto delle proprie allegazioni nessun documento giustificativo, né alcun ragguaglio supplementare è stato apportato (doc. 8). B.d Con scritto del 27 ottobre 2020, trasmesso il 28 ottobre 2020 per raccomandata con avviso di ricevimento e notificato all'interessato il 5 novembre 2020 (doc. 10, 11), l'autorità inferiore ha comunicato all'assicurato che l'opposizione del 22 ottobre 2020 non adempiva i requisiti di forma. Gli ha quindi assegnato un termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica, per regolarizzarla, apponendovi la propria firma olografa e apportando idonei mezzi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. L'amministrazione ha avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe stata emessa una decisione di irricevibilità (doc. 9). B.e Con decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 - inviata per lettera raccomandata semplice il 2 dicembre 2020 e notificato al ricorrente il 15 dicembre 2020 (doc. TAF 3 [tracciamento dell'invio]) - la CSC, avendo constatato che nel termine impartito l'assicurato non aveva provveduto a sanare i vizi riscontrati, non è entrata nel merito della contestazione (doc. 12). C. C.a Con ricorso del 1° febbraio 2021 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame non datato) A._______, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale, reiterando le allegazioni già esposte e trasmettendo copia della decisione e della decisione su opposizione (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 17 maggio 2021 l'autorità inferiore ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato, non avendo il ricorrente rimediato ai vizi del caso né nel termine impartito né in seguito, e chiesto la conferma della decisione su opposizione (doc. TAF 5). C.c Invitato a prendere posizione con ordinanza del 20 maggio 2021 (doc. TAF 6), il ricorrente ha rinunciato a depositare un memoriale di replica.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla CSC.

E. 2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 3.1 Oggetto del contendere è la decisione su opposizione con cui la CSC ha deciso di non entrare in materia della contestazione e dichiarato l'opposizione irricevibile.

E. 3.2 Giusta l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Il cpv. 4 stabilisce inoltre che l'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente. Il cpv. 5 infine prevede che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non entrerà nel merito.

E. 3.3 Le opposizioni che pervengono in fotocopia o telefax non sono ammissibili, in quanto non soddisfano i requisiti di cui sopra nella misura in cui non vi è un atto originale munito della firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Infatti, la giurisprudenza relativa alla ricevibilità formale dei ricorsi - valida anche per l'opposizione in virtù del rinvio di cui all' art. 55 cpv. 1 LPGA alle disposizioni di procedura della PA (in specie l'art. 52 PA) - ha precisato che la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non può essere inoltrato in fotocopia o in altro modo (telefax, per corriere elettronico solo a determinate condizioni) che omette tale modalità essenziale (sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 2005 nella causa 1P.254/2005; DTF 121 II 252; DTF 112 Ia 173, si confronti anche Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Basilea 2013, pag. 87 N 137; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed. pag.127).

E. 3.4 Nel caso concreto, conformemente alle disposizioni in vigore, la CSC ha concesso la possibilità all'assicurato di sanare il difetto procedurale summenzionato producendo - nel termine assegnato con il provvedimento del 27 ottobre 2020, notificato il 5 novembre 2020 e scadente il 15 novembre successivo - copia dell'opposizione munita della firma olografa e di idonei mezzi di prova a sostegno delle sue ragioni. Né nel termine impartito, né tantomeno in seguito, l'insorgente ha fatto fronte a tale richiesta. Ne consegue che, facendo difetto un requisito formale previsto dall'art. 10 OPGA, andavano applicate le conseguenze della comminatoria contenuta nel provvedimento del 27 ottobre 2020. Correttamente pertanto l'amministrazione non è entrata nel merito dell'opposizione del 22 ottobre 2020.

E. 3.5 Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame risulta pertanto manifestamente infondato.

E. 4 Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.

E. 5.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 5.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-545/2021 Sentenza del 4 agosto 2021 Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore. Oggetto assicurazione vecchiaia e superstiti, diritto alla rendita, irricevibilità dell'opposizione (decisione su opposizione del 2 dicembre 2020). Fatti: A. A.a A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il 1° gennaio (...), coniugato dal 1° luglio 1976, ha lavorato in Svizzera perlomeno da settembre a dicembre 1972, solvendo regolari contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, doc. 2-4 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). A.b In data 4 agosto 2020 l'assicurato ha formulato, all'attenzione della CSC, per il tramite della competente sede dell'Istituto nazionale previdenza sociale (in seguito INPS) di (...) - alla quale si era rivolto il 7 luglio 2020 - una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, allegando la necessaria documentazione (doc. 1-2). B. B.a Alfine di stabilire il diritto alle prestazioni di vecchiaia la CSC ha assunto agli atti il conto individuale dell'assicurato e le informazioni relative alla sua carriera assicurativa in Svizzera (doc. 3-6). B.b Con decisione del 13 agosto 2020 la CSC ha respinto la domanda di prestazioni presentata da A._______, non potendo computare all'assicurato "almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali", ma unicamente quattro mesi nel 1972 (doc. 7). B.c Con scritto del 22 ottobre 2020, trasmesso via fax alla CSC, il ricorrente si è opposto alla decisione e, sostenendo di aver lavorato per tre stagioni, dal 1970 al 1973, presso una non meglio precisata ditta B._______, ha chiesto il riesame della richiesta di rendita. A supporto delle proprie allegazioni nessun documento giustificativo, né alcun ragguaglio supplementare è stato apportato (doc. 8). B.d Con scritto del 27 ottobre 2020, trasmesso il 28 ottobre 2020 per raccomandata con avviso di ricevimento e notificato all'interessato il 5 novembre 2020 (doc. 10, 11), l'autorità inferiore ha comunicato all'assicurato che l'opposizione del 22 ottobre 2020 non adempiva i requisiti di forma. Gli ha quindi assegnato un termine di 10 giorni a decorrere da quello successivo alla notifica, per regolarizzarla, apponendovi la propria firma olografa e apportando idonei mezzi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. L'amministrazione ha avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe stata emessa una decisione di irricevibilità (doc. 9). B.e Con decisione su opposizione del 2 dicembre 2020 - inviata per lettera raccomandata semplice il 2 dicembre 2020 e notificato al ricorrente il 15 dicembre 2020 (doc. TAF 3 [tracciamento dell'invio]) - la CSC, avendo constatato che nel termine impartito l'assicurato non aveva provveduto a sanare i vizi riscontrati, non è entrata nel merito della contestazione (doc. 12). C. C.a Con ricorso del 1° febbraio 2021 (cfr. timbro sulla busta contenente il gravame non datato) A._______, è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale, reiterando le allegazioni già esposte e trasmettendo copia della decisione e della decisione su opposizione (doc. TAF 1). C.b Con risposta del 17 maggio 2021 l'autorità inferiore ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato, non avendo il ricorrente rimediato ai vizi del caso né nel termine impartito né in seguito, e chiesto la conferma della decisione su opposizione (doc. TAF 5). C.c Invitato a prendere posizione con ordinanza del 20 maggio 2021 (doc. TAF 6), il ricorrente ha rinunciato a depositare un memoriale di replica. Diritto:

1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla CSC.

2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 3. 3.1. Oggetto del contendere è la decisione su opposizione con cui la CSC ha deciso di non entrare in materia della contestazione e dichiarato l'opposizione irricevibile. 3.2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Il cpv. 4 stabilisce inoltre che l'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente. Il cpv. 5 infine prevede che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al cpv. 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non entrerà nel merito. 3.3. Le opposizioni che pervengono in fotocopia o telefax non sono ammissibili, in quanto non soddisfano i requisiti di cui sopra nella misura in cui non vi è un atto originale munito della firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Infatti, la giurisprudenza relativa alla ricevibilità formale dei ricorsi - valida anche per l'opposizione in virtù del rinvio di cui all' art. 55 cpv. 1 LPGA alle disposizioni di procedura della PA (in specie l'art. 52 PA) - ha precisato che la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non può essere inoltrato in fotocopia o in altro modo (telefax, per corriere elettronico solo a determinate condizioni) che omette tale modalità essenziale (sentenza del Tribunale federale del 30 agosto 2005 nella causa 1P.254/2005; DTF 121 II 252; DTF 112 Ia 173, si confronti anche Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Basilea 2013, pag. 87 N 137; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed. pag.127). 3.4. Nel caso concreto, conformemente alle disposizioni in vigore, la CSC ha concesso la possibilità all'assicurato di sanare il difetto procedurale summenzionato producendo - nel termine assegnato con il provvedimento del 27 ottobre 2020, notificato il 5 novembre 2020 e scadente il 15 novembre successivo - copia dell'opposizione munita della firma olografa e di idonei mezzi di prova a sostegno delle sue ragioni. Né nel termine impartito, né tantomeno in seguito, l'insorgente ha fatto fronte a tale richiesta. Ne consegue che, facendo difetto un requisito formale previsto dall'art. 10 OPGA, andavano applicate le conseguenze della comminatoria contenuta nel provvedimento del 27 ottobre 2020. Correttamente pertanto l'amministrazione non è entrata nel merito dell'opposizione del 22 ottobre 2020. 3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame risulta pertanto manifestamente infondato.

4. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 5. 5.1. Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 5.2. Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il dispositivo e i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: