Assicurazione per l'invalidità (altro)
Sachverhalt
A. L'interessata ha presentato il 27 maggio 2002 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1-1 a 1-7). B. B.a Con decisione dell'11 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002 ed una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004 e dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (doc. A 141-2 a 141-11; v. anche doc. A 133-1 a 133-2 e 141-12 a 141-15). B.b Il 16 novembre 2011, l'interessata ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2011 e di una mezza rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012 (doc. A 145-10 a 145-30). B.c Nella risposta al ricorso del 13 aprile 2012, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso nel senso dell'annullamento della decisione impugnata e del rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria in particolare sottoponendo l'interessata ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica atta a definire in modo conclusivo l'evoluzione della capacità lavorativa dell'assicurata dal 2004 (è fatto riferimento alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ [Ufficio AI] del 5 aprile 2012 [doc. A 153-1 a 153-2]; v. in particolare il considerando 6 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). B.d Con scritto del 18 maggio 2012, l'interessata ha aderito alla suddetta proposta dell'UAIE (v. in particolare il considerando 7 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). B.e Con sentenza del 25 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto il 16 novembre 2011 dall'interessata, annullato la decisione dell'11 ottobre 2011 dell'UAIE e rinviato gli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del 5 aprile 2012 dell'Ufficio AI del Cantone B._______, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute reumatologico, un complemento dell'esame sullo stato di salute psichiatrico e un esame sullo stato di salute neurologico (v. considerando 11.1 e dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). C. C.a Il 30 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______, competente ad istruire il caso, ha comunicato alla ricorrente la necessità di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare che avrebbe previsto degli accertamenti in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia nonché reumatologia. La perizia sarebbe stata eseguita dal Servizio accertamento medico (SAM) a C._______ (doc. A 164-1 a 164-2). C.b Con scritti del 31 gennaio e del 14 febbraio 2013, l'interessata ha chiesto di sostituire la valutazione reumatologica con una valutazione ortopedica e/o traumatologica nonché di ordinare pure una valutazione oftalmologica ed allergologica rispettivamente di modificare, completare, annullare e sostituire i quesiti peritali (come formulati dall'Ufficio AI del Cantone B._______ nella lista allegata alla comunicazione del 27 dicembre 2012 [doc. A 165-1 a 165-5 e 176-1 a 176-6]). C.c Con decisione incidentale del 26 febbraio 2013 (doc. A 190-1 a 190-3), l'UAIE ha deciso che la perizia (medica pluridisciplinare) sarebbe stata effettuata dal Servizio Accertamento Medico (SAM) a C._______ e che la stessa avrebbe comportato dei consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologica, chirurgia della mano ed allergologia (discipline mediche). L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto conto la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. L'autorità inferiore ha considerato che il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo le affezioni all'apparato osteo-articolare. Ha in particolare confermato la necessità di un consulto reumatologico (v. anche lo scritto dell'8 febbraio 2013 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ [doc. A 172-1 a 172-2]), qualificato di giudizioso una valutazione da parte di un medico chirurgo della mano e di un allergologo, ma non ha ritenuto necessaria una valutazione oculistica. Ha inoltre indicato che i quesiti peritali formulati dall'interessata (nello scritto del 31 gennaio 2013 [doc. A 165-1 a 165-5]) sarebbero stati aggiunti a quelli dell'Ufficio AI del Cantone B._______. D. L'8 marzo 2013, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la summenzionata decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 (doc. TAF 1 nonché gli allegati documenti [doc. A a doc. K]), mediante il quale ha chiesto d'accogliere il ricorso e di annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso che nell'ambito degli accertamenti ordinati dall'Ufficio AI del Cantone B._______ il consulto reumatologico sia sostituito da un consulto ortopedico rispettivamente da un consulto traumatologico e sia ordinato anche un consulto oftalmologico. L'interessata ha pure chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Secondo la ricorrente "un medico ortopedico od un medico traumatologo (è) la persona ideale per svolgere una valutazione dell'esigibilità (funzionale) a livello osteoarticolare", visti i gravi disturbi di natura ortopedica di cui soffre. Si renderebbe inoltre necessario un consulto oftalmologico dal momento che, a seguito del rinvio degli atti di causa all'amministrazione,"vengono meno le valutazioni espresse dal consulente oculistico del giugno 2007". E. Il 15 marzo 2013, il Tribunale amministrativo ha fatto ordine all'UAIE, a titolo superprovvisionale, di tralasciare l'esecuzione della decisione incidentale del 26 febbraio 2013 fino alla decisione sulla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo rispettivamente alla sentenza di questo Tribunale sul ricorso in esame (doc. TAF 3).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Conseguentemente, questo Tribunale è pure competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni incidentali in materia rese dall'UAIE nel corso dell'istruttoria di una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
E. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
E. 1.4.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 concernente l'effettuazione da parte del SAM a C._______ di una perizia medica pluridisciplinare con consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, chirurgia della mano e allergologia, decisione resa nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita d'invalidità svizzera ripresa dall'Ufficio AI del Cantone B._______ il 25 ottobre 2012 (doc. A 157-1).
E. 1.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b).
E. 1.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (DTF 130 II 149 consid. 1.1).
E. 1.4.4 Il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza in relazione alle formalità necessarie in caso di allestimento di una perizia specialistica. In particolare sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati. In caso di disaccordo tra le parti sull'allestimento di una perizia medica, l'UAIE è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210, segnatamente consid. 3.4.2.6). Secondo giurisprudenza (DTF 138 V 271 consid. 1.1), allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può fare valere dinanzi al Tribunale amministrativo federale, oltre alla ricusa dei periti, delle obiezioni materiali contro l'effettuazione della perizia in quanto tale (per esempio perché si tratterebbe di un'inutile seconda opinione), contro la natura e la portata della perizia (per esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene alla loro competenza specialistica).
E. 1.4.5 Il ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 - peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile nella misura in cui contesta la scelta delle discipline mediche della perizia pluridisciplinare.
E. 2.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. L'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) prevede, se le condizioni assicurative sono adempite, che l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione; a tale scopo, possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi.
E. 2.2 Nel rispetto del principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare, tenuto conto dello stato di fatto da accertare e dell'opinione degli assicurati, le misure istruttorie che devono essere effettuate nel singolo caso, fermo restando che la stessa beneficia a tal fine di un certo margine d'apprezzamento (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.1; cfr. pure sentenza del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2).
E. 3.1 Nella sentenza del 25 luglio 2012, questo Tribunale ha ritenuto che la proposta dell'autorità inferiore di rinviare gli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a completare l'istruttoria e in particolare a sottoporre la ricorrente ad una perizia medica pluridisciplinare (segnatamente con esame sullo stato di salute reumatologico, psichiatrico e neurologico) era giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della medesima, ritenuto che, in assenza di tale istruttoria complementare, non risultava in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente (v. considerandi 11.1 e 11.2 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012). A tale proposta aveva aderito pure la ricorrente (v. in particolare il considerando 7 della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo federale).
E. 3.2 Nella decisione incidentale del 26 febbraio 2013, l'UAIE ha pertanto deciso, nonostante l'opinione ora divergente dell'interessata, che la perizia medica pluridisciplinare doveva comportare dei consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologica, chirurgia della mano ed allergologia, ma non in ortopedia/traumatologia e neppure in oftalmologia.
E. 3.3 Nel ricorso dell'8 marzo 2013, l'insorgente chiede, da un lato, che il consulto reumatologico sia sostituito da un consulto ortopedico rispettivamente da un consulto traumatologico e, dall'altro lato, che sia previsto anche un consulto oftalmologico.
E. 3.3.1 Quanto alla sostituzione del consulto reumatologico con quello ortopedico, giova rammentare che la sentenza di cassazione di questo Tribunale del 25 luglio 2012 - che ha previsto, su proposta dell'UAIE cui ha peraltro aderito la ricorrente, l'effettuazione di un consulto reumatologico nell'ambito di una perizia pluridisciplinare - è di principio vincolante per le parti e per il Tribunale medesimo, nel senso che tale consulto deve essere effettuato, riservata una modifica significativa dello stato di fatto suscettibile di giustificare una simile rinuncia. Dagli atti di causa, non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di fatto determinante suscettibile di giustificare la rinuncia al consulto reumatologico. In siffatte circostanze, la richiesta della ricorrente di sostituire il consulto reumatologico con uno ortopedico/traumatologico risulta destituita di ogni e benché minimo fondamento, sussistendo altresì "un forte sospetto per la presenza d'una rilevante componente somatoforme", secondo l'annotazione del 4 aprile 2012 del medico SMR (v. in particolare la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 5 aprile 2012 [doc. A 153-1 a 153-2]), ritenuto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme o di fibromialgia richiede di principio il concorso di uno psichiatra e di un reumatologo (DTF 132 V 65 consid. 4.3). Da questo profilo, la sostituzione del reumatologo con un ortopedico o traumatologo non appare manifestamente giustificata. Altra questione è quella di sapere se ai diversi consulti specialistici già previsti (compreso quello reumatologico) debba necessariamente, e questo nell'ambito della già ordinata perizia pluridisciplinare, essere aggiunto un consulto ortopedico o traumatologico. Certo, appare opinabile, conto tenuto segnatamente della diagnosi posta nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM (v. doc. A 66-18 a 66-19), che l'UAIE non abbia dato seguito alla richiesta di parte di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista. Sennonché, l'autorità inferiore non ha deciso nel provvedimento impugnato di escludere una volta per tutte l'effettuazione di un consulto ortopedico/traumatologico nel corso dell'istruttoria della domanda di rendita in esame. Essa si è limitata a ritenere che tale consulto non dovesse necessariamente essere eseguito nell'ambito dell'ordinata perizia pluridisciplinare. Ora, tenuto conto del margine di apprezzamento di cui beneficia l'autorità inferiore per quanto attiene in particolare al momento dell'effettuazione di un eventuale consulto specialistico durante l'istruttoria di un caso, nella presente fattispecie un intervento dell'autorità di ricorso che dovesse ordinare l'effettuazione immediata di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare già ordinata si giustificherebbe solo qualora siffatto consulto dovesse necessariamente essere effettuato in tale contesto. Tuttavia, tale non è manifestamente il caso nella fattispecie. Non si vede in effetti per quale motivo, e pure la ricorrente non ne indica uno stringente, il consulto ortopedico/traumatologico debba necessariamente essere eseguito all'interno della perizia pluridisciplinare ordinata dall'autorità inferiore (ciò che è necessario, per i motivi precedentemente indicati, per il consulto reumatologico e psichiatrico) e non potrebbe esserlo, se del caso (ossia se necessario o se ancora necessario), dopo che sia stata stilata la perizia pluridisciplinare. Per conseguenza, il ricorso va respinto su questo punto siccome manifestamente infondato.
E. 3.3.2 Per quanto attiene alla questione di sapere se debba necessariamente essere incluso un consulto oftalmologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista, può essere rilevato che nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM erano stati diagnosticati segnatamente una lieve miopia, un lieve astigmatismo miopico bilaterale ed una lieve distruzione del corpo vitreo bilaterale. Queste affezioni erano però state ritenute senza incidenza, da un profilo medico, sulla capacità lavorativa (v. doc. A 66-19; v. pure il consulto oftalmologico del 20 giugno 2007 [doc. A 66-28 a 66-29]). A prescindere dal fatto che l'UAIE beneficia di un certo margine di apprezzamento riguardo alla scelta dei consulti medici che devono essere effettuati nell'ambito di una perizia pluridisciplinare, dagli atti di causa non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di salute della ricorrente suscettibile di giustificare l'effettuazione di una valutazione oftalmologica, fermo restando che qualora le risultanze della perizia pluridisciplinare prevista dovessero rendere necessaria l'effettuazione di un consulto oftalmologico, l'autorità inferiore avrà la possibilità di richiedere a tale momento una valutazione da parte di un medico oftalmologo. Ad ogni buon conto, la ricorrente avrà sempre la possibilità di presentare una domanda motivata tendente a chiedere un consulto oftalmologico, domanda in cui avrà l'occasione di dimostrare l'utilità e la necessità di tale consulto. Per conseguenza, ed in considerazione del fatto che dalle risultanze processuali al loro stato attuale non risulta dimostrata la necessità dell'effettuazione di una valutazione oftalmologica, tanto meno nell'ambito della perizia pluridisciplinare ordinata, il ricorso dell'insorgente va chiaramente respinto anche su questo punto.
E. 4 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4317/2012 del 18 gennaio 2013). Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
E. 5 La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4).
E. 6.1 Nel caso concreto, non si prelevano comunque spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non si attribuiscono spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia del ricorso dell'8 marzo 2013, unitamente agli annessi documenti [doc. A a doc. K]) - Ufficio AI del Cantone B._______ (per conoscenza; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1257/2013 Sentenza del 27 marzo 2013 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinata dall'avvocato Marco Probst, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione incidentale del 26 febbraio 2013). Fatti: A. L'interessata ha presentato il 27 maggio 2002 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1-1 a 1-7). B. B.a Con decisione dell'11 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessata una mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° dicembre 2001 al 31 agosto 2002 ed una rendita intera dal 1° settembre 2002 al 31 marzo 2004 e dal 1° febbraio 2009 al 31 luglio 2009 (doc. A 141-2 a 141-11; v. anche doc. A 133-1 a 133-2 e 141-12 a 141-15). B.b Il 16 novembre 2011, l'interessata ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE, mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2011 e di una mezza rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012 (doc. A 145-10 a 145-30). B.c Nella risposta al ricorso del 13 aprile 2012, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso nel senso dell'annullamento della decisione impugnata e del rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria in particolare sottoponendo l'interessata ad una perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica atta a definire in modo conclusivo l'evoluzione della capacità lavorativa dell'assicurata dal 2004 (è fatto riferimento alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ [Ufficio AI] del 5 aprile 2012 [doc. A 153-1 a 153-2]; v. in particolare il considerando 6 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). B.d Con scritto del 18 maggio 2012, l'interessata ha aderito alla suddetta proposta dell'UAIE (v. in particolare il considerando 7 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). B.e Con sentenza del 25 luglio 2012, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto il 16 novembre 2011 dall'interessata, annullato la decisione dell'11 ottobre 2011 dell'UAIE e rinviato gli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a procedere al completamento dell'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del 5 aprile 2012 dell'Ufficio AI del Cantone B._______, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute reumatologico, un complemento dell'esame sullo stato di salute psichiatrico e un esame sullo stato di salute neurologico (v. considerando 11.1 e dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012 [doc. A 155-3 a 155-13]). C. C.a Il 30 gennaio 2013, l'Ufficio AI del Cantone B._______, competente ad istruire il caso, ha comunicato alla ricorrente la necessità di sottoporsi ad una perizia medica pluridisciplinare che avrebbe previsto degli accertamenti in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia nonché reumatologia. La perizia sarebbe stata eseguita dal Servizio accertamento medico (SAM) a C._______ (doc. A 164-1 a 164-2). C.b Con scritti del 31 gennaio e del 14 febbraio 2013, l'interessata ha chiesto di sostituire la valutazione reumatologica con una valutazione ortopedica e/o traumatologica nonché di ordinare pure una valutazione oftalmologica ed allergologica rispettivamente di modificare, completare, annullare e sostituire i quesiti peritali (come formulati dall'Ufficio AI del Cantone B._______ nella lista allegata alla comunicazione del 27 dicembre 2012 [doc. A 165-1 a 165-5 e 176-1 a 176-6]). C.c Con decisione incidentale del 26 febbraio 2013 (doc. A 190-1 a 190-3), l'UAIE ha deciso che la perizia (medica pluridisciplinare) sarebbe stata effettuata dal Servizio Accertamento Medico (SAM) a C._______ e che la stessa avrebbe comportato dei consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologica, chirurgia della mano ed allergologia (discipline mediche). L'autorità inferiore ha inoltre disposto che, in applicazione dell'art. 97 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) in combinazione con l'art. 66 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), un ricorso interposto conto la suddetta decisione non avrebbe avuto effetto sospensivo. L'autorità inferiore ha considerato che il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo le affezioni all'apparato osteo-articolare. Ha in particolare confermato la necessità di un consulto reumatologico (v. anche lo scritto dell'8 febbraio 2013 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ [doc. A 172-1 a 172-2]), qualificato di giudizioso una valutazione da parte di un medico chirurgo della mano e di un allergologo, ma non ha ritenuto necessaria una valutazione oculistica. Ha inoltre indicato che i quesiti peritali formulati dall'interessata (nello scritto del 31 gennaio 2013 [doc. A 165-1 a 165-5]) sarebbero stati aggiunti a quelli dell'Ufficio AI del Cantone B._______. D. L'8 marzo 2013, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la summenzionata decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 (doc. TAF 1 nonché gli allegati documenti [doc. A a doc. K]), mediante il quale ha chiesto d'accogliere il ricorso e di annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso che nell'ambito degli accertamenti ordinati dall'Ufficio AI del Cantone B._______ il consulto reumatologico sia sostituito da un consulto ortopedico rispettivamente da un consulto traumatologico e sia ordinato anche un consulto oftalmologico. L'interessata ha pure chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Secondo la ricorrente "un medico ortopedico od un medico traumatologo (è) la persona ideale per svolgere una valutazione dell'esigibilità (funzionale) a livello osteoarticolare", visti i gravi disturbi di natura ortopedica di cui soffre. Si renderebbe inoltre necessario un consulto oftalmologico dal momento che, a seguito del rinvio degli atti di causa all'amministrazione,"vengono meno le valutazioni espresse dal consulente oculistico del giugno 2007". E. Il 15 marzo 2013, il Tribunale amministrativo ha fatto ordine all'UAIE, a titolo superprovvisionale, di tralasciare l'esecuzione della decisione incidentale del 26 febbraio 2013 fino alla decisione sulla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo rispettivamente alla sentenza di questo Tribunale sul ricorso in esame (doc. TAF 3). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Conseguentemente, questo Tribunale è pure competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni incidentali in materia rese dall'UAIE nel corso dell'istruttoria di una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 concernente l'effettuazione da parte del SAM a C._______ di una perizia medica pluridisciplinare con consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologia, chirurgia della mano e allergologia, decisione resa nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita d'invalidità svizzera ripresa dall'Ufficio AI del Cantone B._______ il 25 ottobre 2012 (doc. A 157-1). 1.4.2 In virtù dell'art. 46 cpv. 1 PA, il ricorso contro decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b). 1.4.3 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non viene valutata in base ad un unico criterio, occorre piuttosto esaminare l'impugnata decisione nel suo insieme. In tale ambito, non deve essere considerato irreparabile soltanto il pregiudizio che non può essere completamente riparato da una decisione favorevole al ricorrente. Di principio, un interesse degno di protezione è sufficiente per annullare o modificare la decisione impugnata (DTF 131 V 362 consid. 3.1). Un pregiudizio di fatto, segnatamente economico, costituisce già un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 46 PA (DTF 130 II 149 consid. 1.1). 1.4.4 Il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza in relazione alle formalità necessarie in caso di allestimento di una perizia specialistica. In particolare sono stati potenziati i diritti di partecipazione degli interessati. In caso di disaccordo tra le parti sull'allestimento di una perizia medica, l'UAIE è tenuto a rendere una decisione incidentale suscettibile, a determinate condizioni, di essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (DTF 137 V 210, segnatamente consid. 3.4.2.6). Secondo giurisprudenza (DTF 138 V 271 consid. 1.1), allorquando è stato designato un centro peritale, la persona assicurata può fare valere dinanzi al Tribunale amministrativo federale, oltre alla ricusa dei periti, delle obiezioni materiali contro l'effettuazione della perizia in quanto tale (per esempio perché si tratterebbe di un'inutile seconda opinione), contro la natura e la portata della perizia (per esempio riguardo alla scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio per quanto attiene alla loro competenza specialistica). 1.4.5 Il ricorso contro la decisione incidentale dell'UAIE del 26 febbraio 2013 - peraltro presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) è dunque ammissibile nella misura in cui contesta la scelta delle discipline mediche della perizia pluridisciplinare. 2. 2.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. L'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) prevede, se le condizioni assicurative sono adempite, che l'Ufficio AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione; a tale scopo, possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi. 2.2 Nel rispetto del principio inquisitorio, spetta all'amministrazione determinare, tenuto conto dello stato di fatto da accertare e dell'opinione degli assicurati, le misure istruttorie che devono essere effettuate nel singolo caso, fermo restando che la stessa beneficia a tal fine di un certo margine d'apprezzamento (DTF 137 V 210 consid. 3.4.1.1; cfr. pure sentenza del Tribunale federale I 906/05 del 23 gennaio 2007 consid. 6; DTF 111 V 219 consid. 2). 3. 3.1 Nella sentenza del 25 luglio 2012, questo Tribunale ha ritenuto che la proposta dell'autorità inferiore di rinviare gli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa avesse a completare l'istruttoria e in particolare a sottoporre la ricorrente ad una perizia medica pluridisciplinare (segnatamente con esame sullo stato di salute reumatologico, psichiatrico e neurologico) era giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della medesima, ritenuto che, in assenza di tale istruttoria complementare, non risultava in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente (v. considerandi 11.1 e 11.2 della sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6248/2011 del 25 luglio 2012). A tale proposta aveva aderito pure la ricorrente (v. in particolare il considerando 7 della menzionata sentenza del Tribunale amministrativo federale). 3.2 Nella decisione incidentale del 26 febbraio 2013, l'UAIE ha pertanto deciso, nonostante l'opinione ora divergente dell'interessata, che la perizia medica pluridisciplinare doveva comportare dei consulti peritali in medicina interna, neurologia, psichiatria e psicoterapia, reumatologica, chirurgia della mano ed allergologia, ma non in ortopedia/traumatologia e neppure in oftalmologia. 3.3 Nel ricorso dell'8 marzo 2013, l'insorgente chiede, da un lato, che il consulto reumatologico sia sostituito da un consulto ortopedico rispettivamente da un consulto traumatologico e, dall'altro lato, che sia previsto anche un consulto oftalmologico. 3.3.1 Quanto alla sostituzione del consulto reumatologico con quello ortopedico, giova rammentare che la sentenza di cassazione di questo Tribunale del 25 luglio 2012 - che ha previsto, su proposta dell'UAIE cui ha peraltro aderito la ricorrente, l'effettuazione di un consulto reumatologico nell'ambito di una perizia pluridisciplinare - è di principio vincolante per le parti e per il Tribunale medesimo, nel senso che tale consulto deve essere effettuato, riservata una modifica significativa dello stato di fatto suscettibile di giustificare una simile rinuncia. Dagli atti di causa, non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di fatto determinante suscettibile di giustificare la rinuncia al consulto reumatologico. In siffatte circostanze, la richiesta della ricorrente di sostituire il consulto reumatologico con uno ortopedico/traumatologico risulta destituita di ogni e benché minimo fondamento, sussistendo altresì "un forte sospetto per la presenza d'una rilevante componente somatoforme", secondo l'annotazione del 4 aprile 2012 del medico SMR (v. in particolare la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 5 aprile 2012 [doc. A 153-1 a 153-2]), ritenuto che una diagnosi di disturbo da dolore somatoforme o di fibromialgia richiede di principio il concorso di uno psichiatra e di un reumatologo (DTF 132 V 65 consid. 4.3). Da questo profilo, la sostituzione del reumatologo con un ortopedico o traumatologo non appare manifestamente giustificata. Altra questione è quella di sapere se ai diversi consulti specialistici già previsti (compreso quello reumatologico) debba necessariamente, e questo nell'ambito della già ordinata perizia pluridisciplinare, essere aggiunto un consulto ortopedico o traumatologico. Certo, appare opinabile, conto tenuto segnatamente della diagnosi posta nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM (v. doc. A 66-18 a 66-19), che l'UAIE non abbia dato seguito alla richiesta di parte di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista. Sennonché, l'autorità inferiore non ha deciso nel provvedimento impugnato di escludere una volta per tutte l'effettuazione di un consulto ortopedico/traumatologico nel corso dell'istruttoria della domanda di rendita in esame. Essa si è limitata a ritenere che tale consulto non dovesse necessariamente essere eseguito nell'ambito dell'ordinata perizia pluridisciplinare. Ora, tenuto conto del margine di apprezzamento di cui beneficia l'autorità inferiore per quanto attiene in particolare al momento dell'effettuazione di un eventuale consulto specialistico durante l'istruttoria di un caso, nella presente fattispecie un intervento dell'autorità di ricorso che dovesse ordinare l'effettuazione immediata di un consulto ortopedico/traumatologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare già ordinata si giustificherebbe solo qualora siffatto consulto dovesse necessariamente essere effettuato in tale contesto. Tuttavia, tale non è manifestamente il caso nella fattispecie. Non si vede in effetti per quale motivo, e pure la ricorrente non ne indica uno stringente, il consulto ortopedico/traumatologico debba necessariamente essere eseguito all'interno della perizia pluridisciplinare ordinata dall'autorità inferiore (ciò che è necessario, per i motivi precedentemente indicati, per il consulto reumatologico e psichiatrico) e non potrebbe esserlo, se del caso (ossia se necessario o se ancora necessario), dopo che sia stata stilata la perizia pluridisciplinare. Per conseguenza, il ricorso va respinto su questo punto siccome manifestamente infondato. 3.3.2 Per quanto attiene alla questione di sapere se debba necessariamente essere incluso un consulto oftalmologico nell'ambito della perizia pluridisciplinare prevista, può essere rilevato che nella perizia medica del 20 agosto 2007 del SAM erano stati diagnosticati segnatamente una lieve miopia, un lieve astigmatismo miopico bilaterale ed una lieve distruzione del corpo vitreo bilaterale. Queste affezioni erano però state ritenute senza incidenza, da un profilo medico, sulla capacità lavorativa (v. doc. A 66-19; v. pure il consulto oftalmologico del 20 giugno 2007 [doc. A 66-28 a 66-29]). A prescindere dal fatto che l'UAIE beneficia di un certo margine di apprezzamento riguardo alla scelta dei consulti medici che devono essere effettuati nell'ambito di una perizia pluridisciplinare, dagli atti di causa non risulta essere intervenuta dal 25 luglio 2012 alcuna modifica significativa dello stato di salute della ricorrente suscettibile di giustificare l'effettuazione di una valutazione oftalmologica, fermo restando che qualora le risultanze della perizia pluridisciplinare prevista dovessero rendere necessaria l'effettuazione di un consulto oftalmologico, l'autorità inferiore avrà la possibilità di richiedere a tale momento una valutazione da parte di un medico oftalmologo. Ad ogni buon conto, la ricorrente avrà sempre la possibilità di presentare una domanda motivata tendente a chiedere un consulto oftalmologico, domanda in cui avrà l'occasione di dimostrare l'utilità e la necessità di tale consulto. Per conseguenza, ed in considerazione del fatto che dalle risultanze processuali al loro stato attuale non risulta dimostrata la necessità dell'effettuazione di una valutazione oftalmologica, tanto meno nell'ambito della perizia pluridisciplinare ordinata, il ricorso dell'insorgente va chiaramente respinto anche su questo punto.
4. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4317/2012 del 18 gennaio 2013). Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico.
5. La pronuncia del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_254/2011 del 15 novembre 2011 consid. 7 in fine, 9C_94/2011 del 12 maggio 2011 consid. 7, 9C_198/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 6.2, 1C_306/2008 del 28 maggio 2009 consid. 5.2 nonché 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 consid. 4). 6. 6.1 Nel caso concreto, non si prelevano comunque spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso è senza oggetto.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si attribuiscono spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata; allegata: copia del ricorso dell'8 marzo 2013, unitamente agli annessi documenti [doc. A a doc. K])
- Ufficio AI del Cantone B._______ (per conoscenza; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: