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C-764/2018

C-764/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-09 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A._______, cittadina italiana, residente in Italia, nata il (...) 1953, coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera presso differenti datori di lavoro dal settembre 1971 al dicembre 1979, solvendo regolari contributi all'AVS (doc. 2 e 19 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a Con scritto del 23 maggio 2017, per il tramite della sede INPS di (...), l'assicurata ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 7), allegando il formulario E202 del 23 maggio 2017 (doc. 8). B.b Dal conto individuale della richiedente figura che è stata impiegata in Svizzera - con alcune interruzioni - da settembre 1971 a dicembre 1979, da ultimo presso la ditta B._______ di (...) (doc. 2, 9 e 22). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione dovuta (doc. 9, 10 e 11) e, mediante decisione del 3 agosto 2017 (doc. 12) ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dell'importo di CHF 219.- mensili a decorrere dal 1° settembre 2017, importo calcolato in base ad un periodo contributivo di 5 anni e 5 mesi ed alla scala delle rendite 06. Il reddito annuo medio determinante ammontava a CHF 33'840.-. B.c Il 22 agosto 2017 l'autorità inferiore ha ricevuto l'opposizione del 10 agosto 2017, con cui A._______ ha censurato il mancato computo dei periodi contributivi da maggio a dicembre 1973 e da gennaio a giugno 1980 (doc. 13). Interpellata dall'autorità inferiore in merito all'attività lavorativa svolta nel 1980, l'interessata ha indicato di essere stata impiegata presso il datore di lavoro B._______ di (...) (doc. 14 e 16). B.d L'amministrazione ha quindi svolto le verifiche del caso presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS, riguardo all'esistenza di periodi contributivi in favore dell'assicurata per gli anni 1973 e 1980. B.e Il 15 dicembre 2017 l'IAS ha comunicato di non aver trovato la distinta salari relativa all'anno 1980 per il datore di lavoro B._______ di (...), confermando invece che per l'anno 1973 - erroneamente - non era stato tenuto conto dell'intero periodo contributivo, ma solo di quattro mesi (doc. 17 e 18). B.f Mediante decisione su opposizione datata 22 dicembre 2017 notificata con lettera accompagnatoria del 3 gennaio 2018 la CSC ha quindi emesso un nuovo provvedimento formale in sostituzione della decisione del 3 agosto 2017, in cui ha riconosciuto un periodo contributivo pieno per l'anno 1973 ed ha dunque assegnato all'interessata, tenuto conto di un nuovo periodo di contribuzione di 6 anni ed 1 mese, della scala delle rendite 7 e di un reddito annuo medio di CHF 31'020.-, la prestazione mensile di CHF 245.- a partire dal 1° settembre 2017 (doc. 22 e 23). B.g Il 22 gennaio 2018 l'assicurata ha trasmesso alla CSC un breve scritto, con cui ha chiesto che fossero esperiti ulteriori accertamenti in merito al periodo gennaio - giugno 1980 (doc. 24). C. C.a Con scritto del 1° febbraio 2018, la CSC ha trasmesso per competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2017/3 gennaio 2018 (doc. TAF 1 e 2). C.b Nella risposta al gravame del 4 aprile 2018, la CSC ha addotto che l'esito delle ricerche relative ad una presunta attività lucrativa esercitata dalla ricorrente durante l'anno 1980 avevano dato esito negativo e che la stessa non aveva fornito alcun giustificativo atto a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa presso B._______ e il relativo pagamento di contributi sociali, proponendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato (doc. TAF 3). C.c L'assicurata non ha trasmesso la replica (doc. TAF 4 e 5). Tuttavia, su richiesta di questo Tribunale, con lettera del 16 luglio 2018, ha confermato di aver lavorato presso l'azienda B._______ di (...) nel periodo da gennaio a giugno 1980 e precisato di non possedere alcun documento utile relativo a tale impiego. Essa ha infine indicato che all'epoca era domiciliata in Italia, nel comune di (...) (doc. TAF 8). C.d Con osservazioni del 12 settembre 2018 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo che in assenza di elementi oggettivi per ritenere un'attività lavorativa nell'anno 1980, non erano realizzate le condizioni per procedere ad una modifica della rendita di vecchiaia nel senso preteso dalla ricorrente (doc. TAF 10). C.e Con lettera dell'8 marzo 2019 il TAF si è rivolto al Comune di (...) per ottenere informazioni riguardo al datore di lavoro menzionato dall'assicurata (doc. TAF 13). In data 14 marzo 2019, il Municipio di (...) ha comunicato al TAF che B._______ è deceduto nel 2008 e che eventuali informazioni utili all'evasione del ricorso potevano essere chieste alle eredi C.f In risposta alle richieste della giudice dell'istruzione del 20 marzo 2019 in data 29 marzo 2019, le figlie di B._______ hanno comunicato al TAF di non essere in possesso della documentazione della ditta paterna relativa all'anno 1980 e di non essere in grado di fornire ulteriori precisazioni in merito (doc. TAF 15 e 17).

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Nella fattispecie queste condizioni sono adempiute.

E. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile.

E. 3.1 Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo.

E. 3.2 La ricorrente sostiene infatti di aver esercitato attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contributivo compreso tra gennaio e giugno (compresi) del 1980, periodo in cui indica di aver lavorato, come in precedenza, presso il datore di lavoro B._______ di (...).

E. 3.3 Dal canto suo, la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale. Pur avendo svolto ricerche presso l'IAS, non è infatti stato possibile accertare presso la competente cassa di compensazione il versamento in favore di A._______ di contributi nel corso dell'anno oggetto di contestazione (doc. 17).

E. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

E. 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2017 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il (...) 2017 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

E. 5 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).

E. 6.1 la ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).

E. 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.

E. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

E. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.

E. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

E. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni.

E. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l'art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l'altro, assicurati in conformità della presente legge:

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera.

E. 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.

E. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

E. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.

E. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.

E. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

E. 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l'accertamento dell'esercizio di un'attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1).

E. 9.1 Nel caso di specie la ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera, presso il datore di lavoro B._______ di (...), anche nel periodo da gennaio a giugno 1980. A dimostrazione della propria tesi, essa non ha apportato tuttavia alcun elemento concreto (cfr. in particolare doc. TAF 8) e neppure dagli ulteriori accertamenti effettuati dall'autorità inferiore e dal Tribunale adito è stato possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giudizio, per far luce sul periodo contestato (cfr. in particolare consid. B e C e doc. 17 e doc. TAF 17). In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento oggettivo né indicazione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dalla ricorrente.

E. 9.2 Ora, essendo già sopraggiunto l'evento assicurato (ovvero il pensionamento), l'art. 141 cpv. 3 OAVS impone alla ricorrente di apportare la prova piena dell'avvenuto prelievo dei contributi per l'anno 1980, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell'amministrazione hanno permesso di accertare che la richiedente ha effettivamente versato i contributi per l'intero anno 1973, dall'altra, l'istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il periodo contestato sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati contributi dal datore di lavoro. Invero, neppure è stato dimostrato che l'insorgente avesse effettivamente lavorato per B._______ nel periodo in questione, malgrado lo abbia fatto: da dicembre 1976 a dicembre 1979 (doc. 2). Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a verificare l'esistenza dei pretesi contributi eventualmente versati a nome dell'interessata nel periodo da gennaio a giugno 1980, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, non è possibile riconoscere l'esistenza di tale periodo contributivo. Del resto è bene rammentare che non esiste nell'ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l'amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2).

E. 10 In assenza della prova certa che l'assicurata durante il periodo contestato ha contribuito all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità, occorre di norma esaminare se questa possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all'interessata, dal momento che - essendo già all'epoca domiciliata in Italia (doc. TAF 8;) e non avendo più esercitato un'attività lucrativa in Svizzera - a partire dal 1° gennaio 1980 essa non risultava più sottostare all'assicurazione obbligatoria (cfr. il principio di cui all'art. 1a LAVS), motivo per cui non le possono essere riconosciuti ulteriori periodi contributivi per compiti educativi in virtù dell' art. 29ter cpv. 2 let. c LAVS. In definitiva nessun ulteriore periodo contributivo può essere riconosciuto all'assicurata.

E. 11 Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere pronunciata a giudice unico.

E. 12.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 12.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento), - autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-764/2018 Sentenza del 9 maggio 2019 Composizione Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Oliver Engel. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 22 dicembre 2017/3 gennaio 2018). Fatti: A. A._______, cittadina italiana, residente in Italia, nata il (...) 1953, coniugata con figli, ha lavorato in Svizzera presso differenti datori di lavoro dal settembre 1971 al dicembre 1979, solvendo regolari contributi all'AVS (doc. 2 e 19 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a Con scritto del 23 maggio 2017, per il tramite della sede INPS di (...), l'assicurata ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 7), allegando il formulario E202 del 23 maggio 2017 (doc. 8). B.b Dal conto individuale della richiedente figura che è stata impiegata in Svizzera - con alcune interruzioni - da settembre 1971 a dicembre 1979, da ultimo presso la ditta B._______ di (...) (doc. 2, 9 e 22). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione dovuta (doc. 9, 10 e 11) e, mediante decisione del 3 agosto 2017 (doc. 12) ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dell'importo di CHF 219.- mensili a decorrere dal 1° settembre 2017, importo calcolato in base ad un periodo contributivo di 5 anni e 5 mesi ed alla scala delle rendite 06. Il reddito annuo medio determinante ammontava a CHF 33'840.-. B.c Il 22 agosto 2017 l'autorità inferiore ha ricevuto l'opposizione del 10 agosto 2017, con cui A._______ ha censurato il mancato computo dei periodi contributivi da maggio a dicembre 1973 e da gennaio a giugno 1980 (doc. 13). Interpellata dall'autorità inferiore in merito all'attività lavorativa svolta nel 1980, l'interessata ha indicato di essere stata impiegata presso il datore di lavoro B._______ di (...) (doc. 14 e 16). B.d L'amministrazione ha quindi svolto le verifiche del caso presso l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), Cassa cantonale di compensazione AVS, riguardo all'esistenza di periodi contributivi in favore dell'assicurata per gli anni 1973 e 1980. B.e Il 15 dicembre 2017 l'IAS ha comunicato di non aver trovato la distinta salari relativa all'anno 1980 per il datore di lavoro B._______ di (...), confermando invece che per l'anno 1973 - erroneamente - non era stato tenuto conto dell'intero periodo contributivo, ma solo di quattro mesi (doc. 17 e 18). B.f Mediante decisione su opposizione datata 22 dicembre 2017 notificata con lettera accompagnatoria del 3 gennaio 2018 la CSC ha quindi emesso un nuovo provvedimento formale in sostituzione della decisione del 3 agosto 2017, in cui ha riconosciuto un periodo contributivo pieno per l'anno 1973 ed ha dunque assegnato all'interessata, tenuto conto di un nuovo periodo di contribuzione di 6 anni ed 1 mese, della scala delle rendite 7 e di un reddito annuo medio di CHF 31'020.-, la prestazione mensile di CHF 245.- a partire dal 1° settembre 2017 (doc. 22 e 23). B.g Il 22 gennaio 2018 l'assicurata ha trasmesso alla CSC un breve scritto, con cui ha chiesto che fossero esperiti ulteriori accertamenti in merito al periodo gennaio - giugno 1980 (doc. 24). C. C.a Con scritto del 1° febbraio 2018, la CSC ha trasmesso per competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 22 dicembre 2017/3 gennaio 2018 (doc. TAF 1 e 2). C.b Nella risposta al gravame del 4 aprile 2018, la CSC ha addotto che l'esito delle ricerche relative ad una presunta attività lucrativa esercitata dalla ricorrente durante l'anno 1980 avevano dato esito negativo e che la stessa non aveva fornito alcun giustificativo atto a comprovare lo svolgimento di attività lavorativa presso B._______ e il relativo pagamento di contributi sociali, proponendo il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato (doc. TAF 3). C.c L'assicurata non ha trasmesso la replica (doc. TAF 4 e 5). Tuttavia, su richiesta di questo Tribunale, con lettera del 16 luglio 2018, ha confermato di aver lavorato presso l'azienda B._______ di (...) nel periodo da gennaio a giugno 1980 e precisato di non possedere alcun documento utile relativo a tale impiego. Essa ha infine indicato che all'epoca era domiciliata in Italia, nel comune di (...) (doc. TAF 8). C.d Con osservazioni del 12 settembre 2018 l'autorità inferiore ha trasmesso le proprie osservazioni, ribadendo che in assenza di elementi oggettivi per ritenere un'attività lavorativa nell'anno 1980, non erano realizzate le condizioni per procedere ad una modifica della rendita di vecchiaia nel senso preteso dalla ricorrente (doc. TAF 10). C.e Con lettera dell'8 marzo 2019 il TAF si è rivolto al Comune di (...) per ottenere informazioni riguardo al datore di lavoro menzionato dall'assicurata (doc. TAF 13). In data 14 marzo 2019, il Municipio di (...) ha comunicato al TAF che B._______ è deceduto nel 2008 e che eventuali informazioni utili all'evasione del ricorso potevano essere chieste alle eredi C.f In risposta alle richieste della giudice dell'istruzione del 20 marzo 2019 in data 29 marzo 2019, le figlie di B._______ hanno comunicato al TAF di non essere in possesso della documentazione della ditta paterna relativa all'anno 1980 e di non essere in grado di fornire ulteriori precisazioni in merito (doc. TAF 15 e 17). Diritto:

1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Nella fattispecie queste condizioni sono adempiute. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 3. 3.1 Oggetto del contendere è l'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo. 3.2 La ricorrente sostiene infatti di aver esercitato attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contributivo compreso tra gennaio e giugno (compresi) del 1980, periodo in cui indica di aver lavorato, come in precedenza, presso il datore di lavoro B._______ di (...). 3.3 Dal canto suo, la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale. Pur avendo svolto ricerche presso l'IAS, non è infatti stato possibile accertare presso la competente cassa di compensazione il versamento in favore di A._______ di contributi nel corso dell'anno oggetto di contestazione (doc. 17). 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2017 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 64esimo anno di età da parte della ricorrente, intervenuto il (...) 2017 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie.

5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 6. 6.1 la ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l'art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l'altro, assicurati in conformità della presente legge:

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera. 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi:

a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;

b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;

c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza. 8. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l'accertamento dell'esercizio di un'attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1). 9. 9.1 Nel caso di specie la ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera, presso il datore di lavoro B._______ di (...), anche nel periodo da gennaio a giugno 1980. A dimostrazione della propria tesi, essa non ha apportato tuttavia alcun elemento concreto (cfr. in particolare doc. TAF 8) e neppure dagli ulteriori accertamenti effettuati dall'autorità inferiore e dal Tribunale adito è stato possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giudizio, per far luce sul periodo contestato (cfr. in particolare consid. B e C e doc. 17 e doc. TAF 17). In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento oggettivo né indicazione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dalla ricorrente. 9.2 Ora, essendo già sopraggiunto l'evento assicurato (ovvero il pensionamento), l'art. 141 cpv. 3 OAVS impone alla ricorrente di apportare la prova piena dell'avvenuto prelievo dei contributi per l'anno 1980, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell'amministrazione hanno permesso di accertare che la richiedente ha effettivamente versato i contributi per l'intero anno 1973, dall'altra, l'istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il periodo contestato sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati contributi dal datore di lavoro. Invero, neppure è stato dimostrato che l'insorgente avesse effettivamente lavorato per B._______ nel periodo in questione, malgrado lo abbia fatto: da dicembre 1976 a dicembre 1979 (doc. 2). Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a verificare l'esistenza dei pretesi contributi eventualmente versati a nome dell'interessata nel periodo da gennaio a giugno 1980, in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, non è possibile riconoscere l'esistenza di tale periodo contributivo. Del resto è bene rammentare che non esiste nell'ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l'amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2).

10. In assenza della prova certa che l'assicurata durante il periodo contestato ha contribuito all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità, occorre di norma esaminare se questa possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all'interessata, dal momento che - essendo già all'epoca domiciliata in Italia (doc. TAF 8;) e non avendo più esercitato un'attività lucrativa in Svizzera - a partire dal 1° gennaio 1980 essa non risultava più sottostare all'assicurazione obbligatoria (cfr. il principio di cui all'art. 1a LAVS), motivo per cui non le possono essere riconosciuti ulteriori periodi contributivi per compiti educativi in virtù dell' art. 29ter cpv. 2 let. c LAVS. In definitiva nessun ulteriore periodo contributivo può essere riconosciuto all'assicurata.

11. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C-1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere pronunciata a giudice unico. 12. 12.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 12.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento),

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata),

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: