Stupefacenti (altro)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Il 29 maggio 2020, l'Ufficio doganale di Zurigo-aeroporto ha informato la Fondazione Antidoping Svizzera (di seguito: FAS o autorità inferiore) di aver trattenuto un pacco destinato a A._______ (di seguito: interessata) proveniente dagli Stati Uniti e contenente 360 pastiglie di DHEA (prasterone 50 mg) ed ha trasmesso loro il caso per esame e per l'adozione di eventuali misure (cfr. allegato al doc. TAF 1).
E. 2 Con "Preavviso (se del caso decisione) - Confisca e distruzione di sostanze dopanti" del 24 luglio 2020, la FAS ha informato l'interessata che il prodotto trattenuto alla dogana contiene una sostanza dopante vietata ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo, RS 415.0) e dell'art. 74 dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo, RS 415.01) e relativo allegato e che il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso è punibile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSpo. La FAS ha indicato che, in base all'art. 20 cpv. 4 LPSpo, può ordinare la confisca e la distruzione del menzionato prodotto con conseguente attribuzione delle spese (di fr. 400.-), e ciò indipendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dall'attività sportiva dell'interessata. La FAS ha quindi concesso all'interessata la possibilità di formulare, entro il 13 agosto 2020, le proprie osservazioni per iscritto (per posta o per e-mail). Nel menzionato preavviso è altresì indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, "il presente preavviso acquisirà la forma giuridica di decisione" (cfr. pag. 2 del preavviso) e che "Qualora non avesse contestato i fatti alla pagina uno "Preavviso" entro i termini specificati e nella forma dovuta, la presente decisione cresce in giudicato nella sua forma giuridica" (cfr. pag. 3 del preavviso). Infine, la FAS ha ordinato la confisca e la distruzione del prodotto, fissato fr. 400.- a titolo di emolumenti a carico dell'interessata, nonché indicato i rimedi giuridici, segnatamente la possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presa di posizione, ossia il 13 agosto 2020 (cfr. allegato al doc. TAF 1).
E. 3 Il 10 agosto 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto - denominato "Ricorso contro il preavviso confisca e distruzione di sostanze dopanti del 24 luglio 2020" - mediante il quale ha indicato di avere effettuato l'ordinazione tramite una homepage in Svizzera dando per scontato che il prodotto fosse disponibile in Svizzera e ignorando che la merce sarebbe stata spedita dagli Stati Uniti. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'emolumento di fr. 400.- (doc. TAF 1).
E. 4.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate nell'art. 33 LTAF.
E. 4.2 Le decisioni rese dalla Fondazione Antidoping Svizzera (FAS) in materia di confisca e distruzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, possono essere impugnate dinnanzi al TAF, essendo la FAS un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. h LTAF, in relazione con l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 20 LPSpo, nonché l'art. 73 cpv. 1 e cpv. 2 OPSpo (cfr., a tal proposito, le sentenze del TAF C-4881/2018 del 6 settembre 2018 consid. 1.2, C-4364/2015 dell'8 maggio 2018 consid. 1.1 e C-6725/2012 del 4 dicembre 2014 consid. 1). Per conseguenza, questo Tribunale è, di principio, competente a giudicare un ricorso inoltrato contro una decisione emanata dalla FAS.
E. 5.1 Giusta l'art. 30 cpv. 1 PA, l'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti (cfr. anche art. 29 Cost. rispettivamente 29 PA).
E. 5.2 Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che la FAS, nel preavviso del 24 luglio 2020, ha concesso all'interessata la facoltà di formulare, entro il 13 agosto 2020, delle osservazioni per iscritto (conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 PA). Con lettera del 10 agosto 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha fatto uso di detta facoltà ed esposto la propria motivazione chiedendo sostanzialmente l'annullamento dell'emolumento di fr. 400.-. Lo scritto dell'interessata del 10 agosto 2020 costituisce pertanto e manifestamente una tempestiva presa di posizione al preavviso della FAS del 24 luglio 2020 (a salvaguardia del termine [art. 21 cpv. 2 PA]), indipendentemente da come detto scritto è stato intitolato.
E. 5.3 Nella misura in cui non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) vincolante, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per procedere ad un esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a).
E. 5.4 Il preavviso dell'autorità inferiore del 24 luglio 2020 non è manifestamente assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un siffatto preavviso dell'autorità inferiore (cfr. le sentenze del TAF C-5356/2019 del 1° novembre 2019 e C-4881/2018 del 6 settembre 2018), fermo restando che l'interessata ha agito nel termine fissato dall'autorità inferiore medesima per prendere posizione sul preavviso.
E. 5.5 Può pertanto rimanere indecisa la questione di sapere se la prassi della FAS di rendere un preavviso che diventa automaticamente decisione, allorquando il termine accordato alla parte per prendere posizione è scaduto infruttuoso, sia ammissibile.
E. 6 Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto di obiezione dell'interessata del 10 agosto 2020 contro il preavviso dell'autorità inferiore e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Detto scritto, unitamente all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore al fine della continuazione della procedura di confisca e distruzione di sostanze dopanti (art. 8 cpv. 1 PA). In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto del tempestivo scritto di obiezione dell'interessata del 10 agosto 2020, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessata [art. 30 PA]), e pronuncerà poi una decisione suscettibile di impugnazione.
E. 7.1 Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
E. 7.2 Visto l'esito della procedura in esame, non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione all'interessata di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF [cfr. pure sentenza del TAF C-5356/2019 del 1° novembre 2019). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Non si entra nel merito dello scritto di obiezioni dell'interessata del 10 agosto 2020.
2. Il menzionato scritto dell'interessata, unitamente all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- interessata (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario; allegati: menzionati)
- Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-4015/2020 Sentenza del 13 agosto 2020 Composizione Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Anna Borner. Parti A._______, interessata, contro Fondazione Antidoping Svizzera, Eigerstrasse 60, 3007 Berna, autorità inferiore. Oggetto Stupefacenti; confisca e distruzione di sostanze dopanti (preavviso del 24 luglio 2020). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 29 maggio 2020, l'Ufficio doganale di Zurigo-aeroporto ha informato la Fondazione Antidoping Svizzera (di seguito: FAS o autorità inferiore) di aver trattenuto un pacco destinato a A._______ (di seguito: interessata) proveniente dagli Stati Uniti e contenente 360 pastiglie di DHEA (prasterone 50 mg) ed ha trasmesso loro il caso per esame e per l'adozione di eventuali misure (cfr. allegato al doc. TAF 1).
2. Con "Preavviso (se del caso decisione) - Confisca e distruzione di sostanze dopanti" del 24 luglio 2020, la FAS ha informato l'interessata che il prodotto trattenuto alla dogana contiene una sostanza dopante vietata ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo, RS 415.0) e dell'art. 74 dell'ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpo, RS 415.01) e relativo allegato e che il suo acquisto, importazione, esportazione, transito o possesso è punibile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPSpo. La FAS ha indicato che, in base all'art. 20 cpv. 4 LPSpo, può ordinare la confisca e la distruzione del menzionato prodotto con conseguente attribuzione delle spese (di fr. 400.-), e ciò indipendentemente da un eventuale procedimento penale, dalla quantità messa al sicuro o dall'attività sportiva dell'interessata. La FAS ha quindi concesso all'interessata la possibilità di formulare, entro il 13 agosto 2020, le proprie osservazioni per iscritto (per posta o per e-mail). Nel menzionato preavviso è altresì indicato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, "il presente preavviso acquisirà la forma giuridica di decisione" (cfr. pag. 2 del preavviso) e che "Qualora non avesse contestato i fatti alla pagina uno "Preavviso" entro i termini specificati e nella forma dovuta, la presente decisione cresce in giudicato nella sua forma giuridica" (cfr. pag. 3 del preavviso). Infine, la FAS ha ordinato la confisca e la distruzione del prodotto, fissato fr. 400.- a titolo di emolumenti a carico dell'interessata, nonché indicato i rimedi giuridici, segnatamente la possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presa di posizione, ossia il 13 agosto 2020 (cfr. allegato al doc. TAF 1).
3. Il 10 agosto 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) uno scritto - denominato "Ricorso contro il preavviso confisca e distruzione di sostanze dopanti del 24 luglio 2020" - mediante il quale ha indicato di avere effettuato l'ordinazione tramite una homepage in Svizzera dando per scontato che il prodotto fosse disponibile in Svizzera e ignorando che la merce sarebbe stata spedita dagli Stati Uniti. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'emolumento di fr. 400.- (doc. TAF 1). 4. 4.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalle autorità inferiori menzionate nell'art. 33 LTAF. 4.2. Le decisioni rese dalla Fondazione Antidoping Svizzera (FAS) in materia di confisca e distruzione di prodotti o metodi considerati dopanti e pertanto proibiti, possono essere impugnate dinnanzi al TAF, essendo la FAS un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. h LTAF, in relazione con l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 20 LPSpo, nonché l'art. 73 cpv. 1 e cpv. 2 OPSpo (cfr., a tal proposito, le sentenze del TAF C-4881/2018 del 6 settembre 2018 consid. 1.2, C-4364/2015 dell'8 maggio 2018 consid. 1.1 e C-6725/2012 del 4 dicembre 2014 consid. 1). Per conseguenza, questo Tribunale è, di principio, competente a giudicare un ricorso inoltrato contro una decisione emanata dalla FAS. 5. 5.1. Giusta l'art. 30 cpv. 1 PA, l'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti (cfr. anche art. 29 Cost. rispettivamente 29 PA). 5.2. Nella presente fattispecie, questo Tribunale osserva che la FAS, nel preavviso del 24 luglio 2020, ha concesso all'interessata la facoltà di formulare, entro il 13 agosto 2020, delle osservazioni per iscritto (conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 PA). Con lettera del 10 agosto 2020 (cfr. timbro postale), l'interessata ha fatto uso di detta facoltà ed esposto la propria motivazione chiedendo sostanzialmente l'annullamento dell'emolumento di fr. 400.-. Lo scritto dell'interessata del 10 agosto 2020 costituisce pertanto e manifestamente una tempestiva presa di posizione al preavviso della FAS del 24 luglio 2020 (a salvaguardia del termine [art. 21 cpv. 2 PA]), indipendentemente da come detto scritto è stato intitolato. 5.3. Nella misura in cui non è (ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione) vincolante, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per procedere ad un esame materiale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a). 5.4. Il preavviso dell'autorità inferiore del 24 luglio 2020 non è manifestamente assimilabile ad una decisione formale ai sensi dell'art. 5 PA, di modo che è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro un siffatto preavviso dell'autorità inferiore (cfr. le sentenze del TAF C-5356/2019 del 1° novembre 2019 e C-4881/2018 del 6 settembre 2018), fermo restando che l'interessata ha agito nel termine fissato dall'autorità inferiore medesima per prendere posizione sul preavviso. 5.5. Può pertanto rimanere indecisa la questione di sapere se la prassi della FAS di rendere un preavviso che diventa automaticamente decisione, allorquando il termine accordato alla parte per prendere posizione è scaduto infruttuoso, sia ammissibile.
6. Da quanto esposto, consegue che non si entra nel merito dello scritto di obiezione dell'interessata del 10 agosto 2020 contro il preavviso dell'autorità inferiore e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). Detto scritto, unitamente all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore al fine della continuazione della procedura di confisca e distruzione di sostanze dopanti (art. 8 cpv. 1 PA). In tale ambito, l'autorità inferiore terrà conto del tempestivo scritto di obiezione dell'interessata del 10 agosto 2020, procederà ad un eventuale complemento d'istruzione (in tal caso rispettando il diritto di essere sentito dell'interessata [art. 30 PA]), e pronuncerà poi una decisione suscettibile di impugnazione. 7. 7.1. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). 7.2. Visto l'esito della procedura in esame, non si giustifica altresì manifestamente l'attribuzione all'interessata di ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. TS-TAF [cfr. pure sentenza del TAF C-5356/2019 del 1° novembre 2019). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Non si entra nel merito dello scritto di obiezioni dell'interessata del 10 agosto 2020.
2. Il menzionato scritto dell'interessata, unitamente all'allegato documento, è trasmesso all'autorità inferiore ai sensi del considerando 6.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si assegnano spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- interessata (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.; Atto giudiziario; allegati: menzionati)
- Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Raccomandata) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Anna Borner I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: