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C-3771/2011

C-3771/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-07 · Italiano CH

Persone soggette al diritto in materia di asilo

Sachverhalt

A. A._______, di etnia albanese, originario di ... (ex Serbia Montenegro, attualmente città situata sul territorio del Kosovo), nato il ..., ha soggiornato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale dal 1991 al 1996, esercitando, segnatamente, l'attività di aiuto giardiniere. B. Successivamente, il 23 maggio 2005, l'interessato è entrato illegalmente in Svizzera ed ha inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 9 giugno 2005 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera al 4 agosto successivo. Il 4 luglio 2005 l'interessato ha presentato ricorso alla già competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA). C. A._______ beneficiava quindi del permesso N, rinnovato regolarmente. In particolare, il 19 gennaio 2010, esso veniva rilasciato con l'autorizzazione dell'inizio di attività lavorativa, con scadenza al 22 maggio successivo, presso la ..., dove l'interessato ha svolto l'attività di aiuto giardiniere. D. Contestualmente, il 15 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), divenuto competente per giudicare i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 davanti alla CRA, confermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respingendo il ricorso formulato dal ricorrente. La sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) con scritto del 1° febbraio 2010, dopo crescita in giudicato della sentenza, ha quindi informato il ricorrente circa il suo obbligo a lasciare la Svizzera entro il 18 febbraio successivo. Il 4 febbraio 2010, tramite il Soccorso Operaio Svizzero (in seguito SOS), A._______ chiedeva di essere autorizzato a continuare l'attività di aiuto giardiniere oltre il termine di partenza in vista di un'eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 2 marzo successivo l'autorità cantonale modificava quindi la propria decisione comunicando che l'interessato avrebbe potuto continuare a lavorare sino a scadenza del permesso N, rilasciato il 19 gennaio 2010, ossia al 22 maggio successivo, data entro la quale avrebbe proposto all'autorità federale il rilascio di un permesso di dimora. Il 7 marzo 2011 la SP ha preavvisato favorevolmente la concessione di un permesso di dimora annuale, trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM. E. Con scritto dell'8 aprile 2011, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di rifiutare il rilascio del permesso di dimora. Il 6 maggio successivo A._______ ha ribadito di ossequiare alle condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, producendo contestualmente l'attestazione del datore di lavoro come pure alcune lettere di sostegno. Con decisione del 30 maggio 2011, l'UFM ha rifiutato l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'UFM ha indicato segnatamente che A._______ non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere utilizzate in patria, né ha avuto, a livello professionale, un'evoluzione talmente notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre egli non ha particolari legami famigliari in Svizzera, ma anzi la propria rete famigliare (moglie, due figli, madre, un fratello e tre sorelle) si trova in Kosovo; ciò gli permetterebbe di contare su questo sostegno per una reintegrazione nel paese d'origine. Infine, sebbene il ricorrente abbia soggiornato in Svizzera per 6 anni, l'UFM ha rilevato che questo periodo di tempo non può essere ritenuto considerevole se paragonato al periodo trascorso patria, giacché è giunto in Svizzera all'età di quasi 44 anni. F. Il 1° luglio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare l'interessato ha fatto valere di essere attivo dal 2010 quale aiuto giardiniere presso la ditta ..., come pure di avere un'integrazione di particolare rilievo nella comunità, come si evincerebbe dalla documentazione versata agli atti; inoltre egli avrebbe sempre mantenuto un comportamento corretto e di buona fede rispettando l'ordinamento giuridico elvetico. A._______ ha infine rilevato che la non concessione di un permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente ritorno nel Paese d'origine, costringerebbe la propria famiglia a perdere un'importante fonte di sostentamento, tenuto conto che il salario medio in Kosovo è pari a 200 Euro e che il livello di povertà è particolarmente elevato; in particolare a suo dire il 17% dei kosovari vive in una situazione di estrema povertà con 93 centesimi di Euro al giorno. G. Con osservazioni del 24 agosto 2011, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, rilevando in particolare che il ricorrente non può avvalersi di un'integrazione professionale o sociale notevole tale da giustificare un caso ex art. 14 cpv. 2 LAsi. L'autorità di prime cure ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata. H. Con duplica del 30 settembre 2011 il ricorrente, ribadendo le proprie conclusioni di causa, ha nuovamente sottolineato che "la situazione socio-economica del Kosovo deve condurre a far ritenere, nel presente caso, l'esistenza di un caso di rigore in relazione al [suo] grado di integrazione in Svizzera". I. Il 31 dicembre 2011, il ricorrente terminava la propria attività presso la .... Egli è quindi entrato alle dipendenze della M+M Ponteggi Sagl a far tempo dal 17 aprile 2012.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2, sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).

E. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che, hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

E. 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.

E. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).

E. 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze.

E. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ è entrato in Svizzera il 23 maggio 2005. La domanda di asilo, depositata il medesimo giorno, è stata definitivamente rifiutata con decisione del TAF del 15 gennaio 2010. A._______ ha quindi soggiornato e soggiorna tutt'ora in Svizzera e il proprio luogo di soggiorno è sempre stato conosciuto dalle autorità (cfr. decisione di preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi del 7 marzo 2011). Con riferimento la prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). Il ricorrente soddisfa dunque la condizione di residenza in Svizzera da almeno 5 anni.

E. 5.2.1 Dagli atti di causa si evince che A._______ ha dimostrato un buona integrazione nella comunità locale (cfr. scritti/dichiarazioni allegati alle osservazioni del ricorrente del 6 maggio 2011) e la SP nel preavviso favorevole del 7 marzo 2011 ha indicato che l'interessato si esprimeva correttamente in italiano. Appare ciononostante più che normale, per una persona che risiede per un determinato periodo in un paese straniero, istaurare un rete di conoscenze e di amicizie. In questo senso il Tribunale ha riconosciuto, nella sua costante giurisprudenza, che eventuali relazioni di lavoro, amicizia, vicinato e conoscenze in generale non costituiscono da sole, delle circostanze o dei criteri atti a giustificare un caso di rigore (cfr. a titolo di esempio DTAF 2007/16 consid. 5.2 e decisione del Tribunale C-7824/2009 del 12 dicembre 2011 consid. 7.3.1.2). Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. Egli ha infatti dapprima ripreso l'attività di aiuto giardiniere già esercitata in Svizzera stagionalmente negli anni dal 1991 al 1996 e dal 17 aprile 2012 lavora quale collaboratore alla posa di ponteggi. A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare, il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Kosovo né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; e ciò, nonostante il certificato di lavoro favorevole rilasciato dall'ex datore di lavoro (cfr. dichiarazione di ... del 20 aprile 2011). Va infine sottolineato che A._______, dal 1° maggio 2007 al 31 marzo 2010, ha percepito dalle autorità cantonali prestazioni sociali per complessivi fr. 49'982.15, nonché fr. 1'335.- a titolo di deposito di garanzia per l'appartamento occupato a Massagno, diventando in seguito finanziariamente indipendente solo nel marzo del 2010. In proposito va detto che dagli atti di causa non emerge che l'interessato abbia ad oggi rifuso tali importi. Ciò detto, l'essere stato a beneficio dell'aiuto sociale per il lungo periodo di 5 anni, ossia dal suo arrivo in Svizzera al marzo 2010, deve essere considerato negativamente nell'ottica dell'apprezzamento dell'integrazione del ricorrente. 5.3.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale ricorda che il ricorrente, come da lui stesso ammesso, ha un'importante rete famigliare in Kosovo, dove risiedono la moglie i due figli, la madre, un fratello e tre sorelle (cfr. ricorso del 1° luglio 2011 e verbale di audizione, Centro di registrazione di Chiasso del 31 maggio 2005). Inoltre egli ha vissuto nel proprio Paese d'origine sino all'età di 44 anni, con un periodo quale lavoratore stagionale in Ticino dal 1991 al 1996, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ovvero i momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. A questo proposito, il Tribunale non può quindi ritenere, visti gli anni trascorsi in Kosovo, la situazione personale e famigliare, nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel proprio Paese d'origine. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel Paese d'origine. Il Tribunale aveva d'altronde già ritenuto, nell'ambito della procedura d'asilo inerente il ricorrente, una prognosi favorevole per un suo reinserimento sociale in Kosovo (cfr. sentenza del TAF del 15 gennaio 2010). 5.3.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Kosovo. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6.A fronte di quanto menzionato, sebbene A._______, abbia sempre rispettato l'ordinamento giuridico elvetico, mantenuto una buona condotta nel corso del suo soggiorno e non vi siano procedure esecutive né attestati di carenza beni nei suoi confronti (cfr. ultima dichiarazione del 4 maggio 2010), le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che egli si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 30 maggio 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato

Dispositiv
  1. 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 2 agosto 2011. 3.Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. Simic 12855651.8 / N 478 068 incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3771/2011 Sentenza del 7 novembre 2012 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Approvazione al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Fatti: A. A._______, di etnia albanese, originario di ... (ex Serbia Montenegro, attualmente città situata sul territorio del Kosovo), nato il ..., ha soggiornato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale dal 1991 al 1996, esercitando, segnatamente, l'attività di aiuto giardiniere. B. Successivamente, il 23 maggio 2005, l'interessato è entrato illegalmente in Svizzera ed ha inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 9 giugno 2005 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera al 4 agosto successivo. Il 4 luglio 2005 l'interessato ha presentato ricorso alla già competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito CRA). C. A._______ beneficiava quindi del permesso N, rinnovato regolarmente. In particolare, il 19 gennaio 2010, esso veniva rilasciato con l'autorizzazione dell'inizio di attività lavorativa, con scadenza al 22 maggio successivo, presso la ..., dove l'interessato ha svolto l'attività di aiuto giardiniere. D. Contestualmente, il 15 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale), divenuto competente per giudicare i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 davanti alla CRA, confermava la decisione dell'UFM in merito alla domanda di asilo, respingendo il ricorso formulato dal ricorrente. La sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) con scritto del 1° febbraio 2010, dopo crescita in giudicato della sentenza, ha quindi informato il ricorrente circa il suo obbligo a lasciare la Svizzera entro il 18 febbraio successivo. Il 4 febbraio 2010, tramite il Soccorso Operaio Svizzero (in seguito SOS), A._______ chiedeva di essere autorizzato a continuare l'attività di aiuto giardiniere oltre il termine di partenza in vista di un'eventuale regolarizzazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 2 marzo successivo l'autorità cantonale modificava quindi la propria decisione comunicando che l'interessato avrebbe potuto continuare a lavorare sino a scadenza del permesso N, rilasciato il 19 gennaio 2010, ossia al 22 maggio successivo, data entro la quale avrebbe proposto all'autorità federale il rilascio di un permesso di dimora. Il 7 marzo 2011 la SP ha preavvisato favorevolmente la concessione di un permesso di dimora annuale, trasmettendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM. E. Con scritto dell'8 aprile 2011, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di rifiutare il rilascio del permesso di dimora. Il 6 maggio successivo A._______ ha ribadito di ossequiare alle condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, producendo contestualmente l'attestazione del datore di lavoro come pure alcune lettere di sostegno. Con decisione del 30 maggio 2011, l'UFM ha rifiutato l'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'articolo sopra menzionato. Nello specifico l'UFM ha indicato segnatamente che A._______ non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere utilizzate in patria, né ha avuto, a livello professionale, un'evoluzione talmente notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre egli non ha particolari legami famigliari in Svizzera, ma anzi la propria rete famigliare (moglie, due figli, madre, un fratello e tre sorelle) si trova in Kosovo; ciò gli permetterebbe di contare su questo sostegno per una reintegrazione nel paese d'origine. Infine, sebbene il ricorrente abbia soggiornato in Svizzera per 6 anni, l'UFM ha rilevato che questo periodo di tempo non può essere ritenuto considerevole se paragonato al periodo trascorso patria, giacché è giunto in Svizzera all'età di quasi 44 anni. F. Il 1° luglio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora. A sostegno delle proprie allegazioni egli ha sottolineato che le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date. In particolare l'interessato ha fatto valere di essere attivo dal 2010 quale aiuto giardiniere presso la ditta ..., come pure di avere un'integrazione di particolare rilievo nella comunità, come si evincerebbe dalla documentazione versata agli atti; inoltre egli avrebbe sempre mantenuto un comportamento corretto e di buona fede rispettando l'ordinamento giuridico elvetico. A._______ ha infine rilevato che la non concessione di un permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente ritorno nel Paese d'origine, costringerebbe la propria famiglia a perdere un'importante fonte di sostentamento, tenuto conto che il salario medio in Kosovo è pari a 200 Euro e che il livello di povertà è particolarmente elevato; in particolare a suo dire il 17% dei kosovari vive in una situazione di estrema povertà con 93 centesimi di Euro al giorno. G. Con osservazioni del 24 agosto 2011, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, rilevando in particolare che il ricorrente non può avvalersi di un'integrazione professionale o sociale notevole tale da giustificare un caso ex art. 14 cpv. 2 LAsi. L'autorità di prime cure ha quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e confermare la decisione impugnata. H. Con duplica del 30 settembre 2011 il ricorrente, ribadendo le proprie conclusioni di causa, ha nuovamente sottolineato che "la situazione socio-economica del Kosovo deve condurre a far ritenere, nel presente caso, l'esistenza di un caso di rigore in relazione al [suo] grado di integrazione in Svizzera". I. Il 31 dicembre 2011, il ricorrente terminava la propria attività presso la .... Egli è quindi entrato alle dipendenze della M+M Ponteggi Sagl a far tempo dal 17 aprile 2012. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2, sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il benestare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:

a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda;

b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e

c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che, hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 5. 5.1 Preliminarmente si osserva che A._______ è entrato in Svizzera il 23 maggio 2005. La domanda di asilo, depositata il medesimo giorno, è stata definitivamente rifiutata con decisione del TAF del 15 gennaio 2010. A._______ ha quindi soggiornato e soggiorna tutt'ora in Svizzera e il proprio luogo di soggiorno è sempre stato conosciuto dalle autorità (cfr. decisione di preavviso positivo ex art. 14 cpv. 2 LAsi del 7 marzo 2011). Con riferimento la prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 del 29 novembre 2010 consid. 5.1). Il ricorrente soddisfa dunque la condizione di residenza in Svizzera da almeno 5 anni. 5.2 5.2.1 Dagli atti di causa si evince che A._______ ha dimostrato un buona integrazione nella comunità locale (cfr. scritti/dichiarazioni allegati alle osservazioni del ricorrente del 6 maggio 2011) e la SP nel preavviso favorevole del 7 marzo 2011 ha indicato che l'interessato si esprimeva correttamente in italiano. Appare ciononostante più che normale, per una persona che risiede per un determinato periodo in un paese straniero, istaurare un rete di conoscenze e di amicizie. In questo senso il Tribunale ha riconosciuto, nella sua costante giurisprudenza, che eventuali relazioni di lavoro, amicizia, vicinato e conoscenze in generale non costituiscono da sole, delle circostanze o dei criteri atti a giustificare un caso di rigore (cfr. a titolo di esempio DTAF 2007/16 consid. 5.2 e decisione del Tribunale C-7824/2009 del 12 dicembre 2011 consid. 7.3.1.2). Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conseguito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in Svizzera. Egli ha infatti dapprima ripreso l'attività di aiuto giardiniere già esercitata in Svizzera stagionalmente negli anni dal 1991 al 1996 e dal 17 aprile 2012 lavora quale collaboratore alla posa di ponteggi. A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare, il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Kosovo né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; e ciò, nonostante il certificato di lavoro favorevole rilasciato dall'ex datore di lavoro (cfr. dichiarazione di ... del 20 aprile 2011). Va infine sottolineato che A._______, dal 1° maggio 2007 al 31 marzo 2010, ha percepito dalle autorità cantonali prestazioni sociali per complessivi fr. 49'982.15, nonché fr. 1'335.- a titolo di deposito di garanzia per l'appartamento occupato a Massagno, diventando in seguito finanziariamente indipendente solo nel marzo del 2010. In proposito va detto che dagli atti di causa non emerge che l'interessato abbia ad oggi rifuso tali importi. Ciò detto, l'essere stato a beneficio dell'aiuto sociale per il lungo periodo di 5 anni, ossia dal suo arrivo in Svizzera al marzo 2010, deve essere considerato negativamente nell'ottica dell'apprezzamento dell'integrazione del ricorrente. 5.3.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale ricorda che il ricorrente, come da lui stesso ammesso, ha un'importante rete famigliare in Kosovo, dove risiedono la moglie i due figli, la madre, un fratello e tre sorelle (cfr. ricorso del 1° luglio 2011 e verbale di audizione, Centro di registrazione di Chiasso del 31 maggio 2005). Inoltre egli ha vissuto nel proprio Paese d'origine sino all'età di 44 anni, con un periodo quale lavoratore stagionale in Ticino dal 1991 al 1996, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, ovvero i momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. A questo proposito, il Tribunale non può quindi ritenere, visti gli anni trascorsi in Kosovo, la situazione personale e famigliare, nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel proprio Paese d'origine. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel Paese d'origine. Il Tribunale aveva d'altronde già ritenuto, nell'ambito della procedura d'asilo inerente il ricorrente, una prognosi favorevole per un suo reinserimento sociale in Kosovo (cfr. sentenza del TAF del 15 gennaio 2010). 5.3.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Kosovo. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6.A fronte di quanto menzionato, sebbene A._______, abbia sempre rispettato l'ordinamento giuridico elvetico, mantenuto una buona condotta nel corso del suo soggiorno e non vi siano procedure esecutive né attestati di carenza beni nei suoi confronti (cfr. ultima dichiarazione del 4 maggio 2010), le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che egli si trovi in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 30 maggio 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7.Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 2 agosto 2011. 3.Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. Simic 12855651.8 / N 478 068 incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione: