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C-3640/2010

C-3640/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-30 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata con prole, ha lavorato in Svizzera per diversi periodi dal 1963 al 1973. Mediante decisione del 20 maggio 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore della nominata una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° giugno 2009. L'importo di questa prestazione (Fr. 196.- mensili) è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni ed un mese, una scala rendite 06 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 27'360.- (doc. 52). Alla terza pagina del provvedimento l'amministrazione ha indicato gli anni di contribuzione (1963-1968, 1971-1973), la durata contributiva anno per anno ed il reddito conseguito (doc. 50). B. La nominata ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo valere un periodo contributivo ben superiore a quello determinato dall'amministrazione. Ricorda che con comunicazione del 5 dicembre 2001 all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Pordenone, la CSC aveva indicato un durata contributiva totale di 117 mesi, ossia 9 anni e 9 mesi e con lettera del 18 luglio 2005, la stessa CSC aveva prospettato una rendita di vecchiaia, per il 1° giugno 2009, di Fr. 327.- al mese (doc. 61, 62). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha effettuato delle ricerche completive presso i Comuni svizzeri ove l'assicurata ha risieduto. Segnatamente risulta da questa indagine che la stessa ha abitato ad Emmen (Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 15 marzo 1973; non è dato a sapere con quel tipo di permesso (doc. 83/86). Lo stesso Comune di Emmen ha rilasciato il 1° dicembre 2000 una "Wohnsitzbestätigung" dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973 (doc. 96). Il Comune di Littau ha rilasciato lo stesso attestato il 13 gennaio 2010 secondo il quale l'interessata vi ha risieduto dal 30 settembre 1961 al 30 marzo 1963 (doc. 97). Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2010 (doc. 102), la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 20 maggio 2009. C. Con il ricorso depositato il 18 maggio 2010, A._______ chiede il riconoscimento di una prestazione AVS sulla base di un periodo contributivo maggiore. Ricorda di essere stata al beneficio di un permesso C rilasciato nell'ottobre 1971 (che produce in copia). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 giugno 2010, la CSC propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nella parte in diritto. D. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'interessata, con scritto del 14 luglio 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Invitato a duplicare alle osservazioni dell'interessata, la CSC, con atto del 26 agosto 2010, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni. E. Lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha fatto esibire l'incarto riguardante il marito dell'assicurata. Risulta che lo stesso ha fatto trasferire i contributi alle patrie assicurazioni sociali (decisione del 5 aprile 2000 della CSC). Inoltre è stata accertata la permanenza di questi nel nostro Paese. Emerge da questa inchiesta che il marito ha abitato a Littau (oggi Lucerna) dal 18 giugno al 25 ottobre 1963 ed ad Emmen (oggi Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973. Era, ad Emmen, al beneficio di un permesso B e con lui viveva la moglie qui ricorrente. Dall'incarto emerge che il matrimonio fra i coniugi Di Mascio-Tesan è avvenuto a Corvado (Pordenone) il 15 agosto 1965 e l'assicurata ha avuto una prima figlia il 15 agosto 1966 a Lucerna (C.________) ed un secondo figlio il 19 agosto 1969 sempre a Lucerna (D._______; doc. 43).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).

E. 3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

E. 3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.

E. 4 L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva. L'interessata fa valere che questa è completa perlomeno dal 1965 a febbraio 1973, poiché al beneficio di un permesso C o di tipo annuale in residenza con il marito. L'insorgente rileva che in data 5 gennaio 2001 la CSC aveva comunicato all'INPS di Pordenone i periodi d'assicurazione in Svizzera che risultavano completi da agosto 1963 ad aprile 1974, ossia 9 anni e 9 mesi (doc. 61). In data 18 luglio 2005, la CSC, procedendo ad un calcolo prospettivo, le aveva inoltre indicato per iscritto che la rendita di vecchiaia al momento dell'evento assicurabile sarebbe stata di Fr. 327.- al mese. Da parte sua, l'amministrazione propone di respingere il ricorso per carenza di una prova documentale certa circa il periodo di assicurazione. Prima di esaminare sul merito quale è la durata contributiva dell'interessata, è necessario stabilire se le comunicazioni del 5 gennaio 2001 e 18 luglio 2005 siano vincolanti per l'amministrazione sia per quanto riguarda la durata di contribuzione che per quanto si riferisce all'importo della rendita di vecchiaia.

E. 5.1 In materia di diritto amministrativo, il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale, tutela la legittima fiducia che dell'amministrato ha nei confronti dell'autorità amministrativa, quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Alla stessa stregua, il principio della buona fede può essere invocato in presenza, più semplicemente, di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di aver creato, in seno all'amministrato, un'attesa od una speranza legittima (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea et Francoforte sul Meno 1991, 4a edizione, n° 509 p. 108; URLICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundniss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a edizione, Zurigo 1993, p. 117 e seg., particolarmente pag. 126 n° 563 e seg.). Un'informazione od una decisione erronee possono tuttavia obbligare l'amministrazione, risultare vincolanti, e consentire all'amministrato un vantaggio non previsto dalla legislazione in vigore solo se: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona; (b) la stessa amministrazione era competente a rilasciare l'informazione; c) il destinatario dell'informazione non poteva riconoscerne l'inesattezza; (d) l'interessato, sulla base delle informazioni/assicurazioni ricevute abbia preso delle disposizioni non reversibili; (e) la legislazione non sia mutata nel frattempo in merito al problema in oggetto.

E. 5.2.1 La Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CR AVS/AI), competente in materia fino all'entrata in funzione dello scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), ha avuto modo di ricordare, più volte, che una comunicazione dei periodi assicurativi inviata all'INPS prima dell'età pensionabile di vecchiaia ha un valore puramente indicativo e non è vincolante per l'amministrazione (cfr. per esempio giudizi della CR AVS/AI AVS 33634 del 17 novembre 1988, AVS 46131 del 20 settembre 1996, AVS 54618 del 9 marzo 2001, AVS 54700 del 15 marzo 2001 e AVS 61130 del 18 novembre 2005). La comunicazione del 5 gennaio 2001 indirizzata all'INPS non è pertanto vincolante per la CSC, a meno che le condizioni della buona fede non siano adempiute.

E. 5.2.2 La CSC ha inoltre inviato all'assicurata il 18 luglio 2005 (doc. 62) una lettera ove si fissava in Fr. 327.- l'importo che la stessa avrebbe percepito al momento dell'evento assicurabile di vecchiaia. L'amministrazione ha fornito l'informazione in parola facendo riferimento all'art. 27 LPGA (informazione e consulenza), norma che non prevede un'automatica riserva di quanto asserito dall'assicuratore a titolo informativo. Lo scritto esaminato, dal canto suo, non contiene alcuna riserva esplicita.

E. 5.3 Per esaminare le condizioni da assolvere per beneficiare del principio della buona fede, va osservato quanto segue. È pacifico che la CSC è intervenuta il 5 gennaio 2001 e il 18 luglio 2005 dando delle informazioni concrete a A._______; la CSC era certamente competente per fornire le stesse; l'assicurata, non competente in materia di calcolo di prestazioni assicurative, non poteva riconoscere l'inesattezza eventuale dell'indicazione riguardante l'importo pensionistico al momento dell'evento assicurato; la legislazione AVS dal 2005 (anno in cui è stata redatta la lettera in questione) non è fondamentalmente cambiata. Qualche dubbio desta quello di sapere se l'interessata, sulla base delle informazioni fornite, abbia preso delle misure irreversibili o pregiudizievoli. In ogni caso ha creato in lei delle aspettative. Il collegio giudicante può lasciare aperta tale ultima condizione, dal momento che la lettera del 18 luglio 2005, come pure la comunicazione dei periodi assicurati all'INPS del 5 gennaio 2001, non possono vincolare l'amministrazione per il motivo che segue.

E. 6 L'art. 53 cpv. 2 LPGA stabilisce che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. A più forte ragione può farlo quando una prestazione è stata determinata solo a titolo d'informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA. Nella specie, sebbene, come lo si vedrà, l'importo indicato nella lettera del 18 luglio 2005 e i periodi menzionati nella comunicazione del 5 gennaio 2001 sono manifestamente errati e dovrebbero essere corretti come una riconsiderazione di una decisione manifestamente erronea. Non può essere ammesso che si possa favorire una persona che ha ricevuto delle informazioni sbagliate dall'amministrazione nei confronti di un'altra alle quale è stata notificata una decisione formale (sentenze del TAF C-704/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.2; C-6479/2008 del 30 giugno 2009 consid. 8, DTF 112 V 124, 121 V 34). Pertanto, né lettera del 18 luglio 2005, né la comunicazione del 5 gennaio 2001 sono vincolanti per l'amministrazione. Inversamente, l'insorgente non può trarre alcun beneficio da queste comunicazioni.

E. 7 Resta da esaminare se la durata contributiva ritenuta dalla CSC è corretta.

E. 7.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (art. 50a OAVS, vedi anche DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

E. 7.2 La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui all'art. 28 OAVS o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).

E. 7.3 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

E. 7.4 Dall'istruttoria svolta sia dall'amministrazione che dallo scrivente TAF, risulta che l'assicurata è da considerarsi residente in Svizzera perlomeno al beneficio di un permesso annuale dall'epoca del suo matrimonio avvenuto nell'agosto 1965. In precedenza, non ancora sposata, la stessa è stata presumibilmente al beneficio di un permesso di lavoro stagionale (A). A concorrere a rendere molto verosimile questa situazione vi sono più elementi. Il Comune di Emmen attesta una residenza ininterrotta da settembre 1963 al 15 marzo 1973 senza tuttavia indicare il tipo di permesso di soggiorno (doc. 83, 86). Per di più, lo stesso Comune, il 1° dicembre 2000 (doc. 96) ha certificato ufficialmente tale circostanza persino con un mese aggiuntivo (partenza il 4 aprile 1973) indicando che l'interessata "in unserer Gemeinde wohnhaft und hier rechtlich gemeldet war". Dalla ricerca al controllo abitanti concernente il marito risulta che A._______ abitava con lo stesso. Lo stesso era al beneficio di un permesso annuale (cfr. attestato di Emmenbrücke del 13 settembre 2010 nell'incarto di ricorso). Indicativa è pure la circostanza che la moglie ha partorito a Lucerna per la prima volta il 15 agosto 1966 e sempre a Lucerna una seconda volta nell'agosto 1969. Tutti questi elementi permettono di affermare che l'interessata, perlomeno dal 1965, anno del suo matrimonio, era al beneficio di un permesso annuale.

E. 8.1 Nella fattispecie, la ricorrente presenta diverse lacune contributive parziali (dopo il 1965) ogni anno, salvo il 1972 (completo) ed una lacuna completa nel 1969 e nel 1970 (cfr. terza pagina della decisione del 20 maggio 2009 e foglio di calcolo della rendita AVS, doc. 50 e doc. 45-48). Durante la sua residenza in Svizzera non ha probabilmente esercitato un'attività lucrativa regolare.

E. 8.2 Di principio potrebbe comunque beneficiare di una durata contributiva/assicurativa continua dal 1965 grazie al permesso di soggiorno annuale e al fatto che il marito ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. Va in proposito ricordato che giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, al quale rimanda l'art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa. Deve essere tuttavia annotato che il marito della ricorrente, B.________, nato il , ha fatto trasferire i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali del suo Paese (decisione del 5 aprile 2000 della CSC). Questa possibilità era offerta dalla Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21). L'art. 7 lett. a quinto paragrafo stabiliva che qualora detta indennità sia stata versata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati. L'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione del 4 luglio 1969 prevede che quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Il cpv. 2 della stessa norma sancisce che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. Ne consegue che il menzionato art. 3 cpv. 3 LAVS non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto la contribuzione del marito, trasferita alle assicurazioni sociali italiane, è come se non esistesse.

E. 8.3 L'interessata può tuttavia beneficiare di un periodo di contribuzione completo per il periodo durante il quale le possono essere computati accrediti per compiti educativi (art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS combinato con l'art. 50 OAVS, vedi anche Direttive sulle rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cifre 3004 e 5033).

E. 9.1 Fermo restando che l'interessata adempie in virtù del domicilio (o permesso B) la condizione di persona assicurata dall'agosto 1965, il periodo assicurativo deve essere così ricalcolato: dal 1963 al 1964 solo le tavole sono applicabili in quanto non esiste la prova certa del permesso annuale. Dal 1965 in poi si può ammettere un periodo contributivo completo, in quanto l'interessata ha versato il contributo minimo oppure, quando non è stato il caso, può vantare un accredito per compiti educativi. Per il 1973, valgono tre mesi in quanto è rimasta (assicurata) in Svizzera fino al 15 marzo di quell'anno, come precisato dall'attestato dell'Ufficio di controllo degli abitanti di Emmen/Emmenbrücke del 28 agosto 2009 (doc. 83), sebbene l'attestato del 1° dicembre 2000 (doc. 96) indichi la partenza al 4 aprile 1973, senza però precisare il tipo di soggiorno.

E. 9.2 Riprendendo queste considerazioni, sotto forma schematica, si può così calcolare la durata di assicurazione dell'interessata: anno reddito durata in mesi (base) 1963 2'525 5 mesi (tav. 26 industria tessile) 1964 6'375 12 mesi (tav. 26 industria tessile) 1965 6'125 12 mesi (tav. 26 ind. tessile + permesso B) 1966 2'825 12 mesi (permesso B) 1967 3'575 12 mesi (permesso B) 1968 100 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1969 --- 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1970 -- 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1971 4'444 12 (permesso B e poi C) 1972 9'722 12 (permesso C) 1973 1'932 3 (permesso C, più attestato di domicilio) Da quanto precede, ne consegue che la durata contributiva dell'assicurata è di 9 anni ed 8 mesi.

E. 9.3 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata. Gli atti devono essere rinviati alla CSC perché ricalcoli l'importo della prestazione spettante alla ricorrente sulla base di un periodo contributivo di 9 anni ed 8 mesi e degli accrediti per compiti educativi che le spettano ed emani una nuova decisione impugnabile.

E. 10 Non si prelevano spese processuali, la procedura essendo di regola gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente che, pur vincente in causa, ha agito senza essere rappresentata (art. 64 PA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso, annullata l'impugnata decisione, gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché proceda ai sensi del considerando 9.3.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili
  4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3640/2010 {T 0/2} Sentenza del 30 novembre 2010 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del 31 marzo 2010) Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata con prole, ha lavorato in Svizzera per diversi periodi dal 1963 al 1973. Mediante decisione del 20 maggio 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore della nominata una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° giugno 2009. L'importo di questa prestazione (Fr. 196.- mensili) è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni ed un mese, una scala rendite 06 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 27'360.- (doc. 52). Alla terza pagina del provvedimento l'amministrazione ha indicato gli anni di contribuzione (1963-1968, 1971-1973), la durata contributiva anno per anno ed il reddito conseguito (doc. 50). B. La nominata ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo valere un periodo contributivo ben superiore a quello determinato dall'amministrazione. Ricorda che con comunicazione del 5 dicembre 2001 all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Pordenone, la CSC aveva indicato un durata contributiva totale di 117 mesi, ossia 9 anni e 9 mesi e con lettera del 18 luglio 2005, la stessa CSC aveva prospettato una rendita di vecchiaia, per il 1° giugno 2009, di Fr. 327.- al mese (doc. 61, 62). Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha effettuato delle ricerche completive presso i Comuni svizzeri ove l'assicurata ha risieduto. Segnatamente risulta da questa indagine che la stessa ha abitato ad Emmen (Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 15 marzo 1973; non è dato a sapere con quel tipo di permesso (doc. 83/86). Lo stesso Comune di Emmen ha rilasciato il 1° dicembre 2000 una "Wohnsitzbestätigung" dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973 (doc. 96). Il Comune di Littau ha rilasciato lo stesso attestato il 13 gennaio 2010 secondo il quale l'interessata vi ha risieduto dal 30 settembre 1961 al 30 marzo 1963 (doc. 97). Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2010 (doc. 102), la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 20 maggio 2009. C. Con il ricorso depositato il 18 maggio 2010, A._______ chiede il riconoscimento di una prestazione AVS sulla base di un periodo contributivo maggiore. Ricorda di essere stata al beneficio di un permesso C rilasciato nell'ottobre 1971 (che produce in copia). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 giugno 2010, la CSC propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nella parte in diritto. D. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'interessata, con scritto del 14 luglio 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Invitato a duplicare alle osservazioni dell'interessata, la CSC, con atto del 26 agosto 2010, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni. E. Lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha fatto esibire l'incarto riguardante il marito dell'assicurata. Risulta che lo stesso ha fatto trasferire i contributi alle patrie assicurazioni sociali (decisione del 5 aprile 2000 della CSC). Inoltre è stata accertata la permanenza di questi nel nostro Paese. Emerge da questa inchiesta che il marito ha abitato a Littau (oggi Lucerna) dal 18 giugno al 25 ottobre 1963 ed ad Emmen (oggi Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973. Era, ad Emmen, al beneficio di un permesso B e con lui viveva la moglie qui ricorrente. Dall'incarto emerge che il matrimonio fra i coniugi Di Mascio-Tesan è avvenuto a Corvado (Pordenone) il 15 agosto 1965 e l'assicurata ha avuto una prima figlia il 15 agosto 1966 a Lucerna (C.________) ed un secondo figlio il 19 agosto 1969 sempre a Lucerna (D._______; doc. 43). Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva. L'interessata fa valere che questa è completa perlomeno dal 1965 a febbraio 1973, poiché al beneficio di un permesso C o di tipo annuale in residenza con il marito. L'insorgente rileva che in data 5 gennaio 2001 la CSC aveva comunicato all'INPS di Pordenone i periodi d'assicurazione in Svizzera che risultavano completi da agosto 1963 ad aprile 1974, ossia 9 anni e 9 mesi (doc. 61). In data 18 luglio 2005, la CSC, procedendo ad un calcolo prospettivo, le aveva inoltre indicato per iscritto che la rendita di vecchiaia al momento dell'evento assicurabile sarebbe stata di Fr. 327.- al mese. Da parte sua, l'amministrazione propone di respingere il ricorso per carenza di una prova documentale certa circa il periodo di assicurazione. Prima di esaminare sul merito quale è la durata contributiva dell'interessata, è necessario stabilire se le comunicazioni del 5 gennaio 2001 e 18 luglio 2005 siano vincolanti per l'amministrazione sia per quanto riguarda la durata di contribuzione che per quanto si riferisce all'importo della rendita di vecchiaia. 5. 5.1 In materia di diritto amministrativo, il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 della Costituzione federale, tutela la legittima fiducia che dell'amministrato ha nei confronti dell'autorità amministrativa, quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Alla stessa stregua, il principio della buona fede può essere invocato in presenza, più semplicemente, di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di aver creato, in seno all'amministrato, un'attesa od una speranza legittima (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea et Francoforte sul Meno 1991, 4a edizione, n° 509 p. 108; URLICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Grundniss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a edizione, Zurigo 1993, p. 117 e seg., particolarmente pag. 126 n° 563 e seg.). Un'informazione od una decisione erronee possono tuttavia obbligare l'amministrazione, risultare vincolanti, e consentire all'amministrato un vantaggio non previsto dalla legislazione in vigore solo se: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona; (b) la stessa amministrazione era competente a rilasciare l'informazione; c) il destinatario dell'informazione non poteva riconoscerne l'inesattezza; (d) l'interessato, sulla base delle informazioni/assicurazioni ricevute abbia preso delle disposizioni non reversibili; (e) la legislazione non sia mutata nel frattempo in merito al problema in oggetto. 5.2 5.2.1 La Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CR AVS/AI), competente in materia fino all'entrata in funzione dello scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), ha avuto modo di ricordare, più volte, che una comunicazione dei periodi assicurativi inviata all'INPS prima dell'età pensionabile di vecchiaia ha un valore puramente indicativo e non è vincolante per l'amministrazione (cfr. per esempio giudizi della CR AVS/AI AVS 33634 del 17 novembre 1988, AVS 46131 del 20 settembre 1996, AVS 54618 del 9 marzo 2001, AVS 54700 del 15 marzo 2001 e AVS 61130 del 18 novembre 2005). La comunicazione del 5 gennaio 2001 indirizzata all'INPS non è pertanto vincolante per la CSC, a meno che le condizioni della buona fede non siano adempiute. 5.2.2 La CSC ha inoltre inviato all'assicurata il 18 luglio 2005 (doc. 62) una lettera ove si fissava in Fr. 327.- l'importo che la stessa avrebbe percepito al momento dell'evento assicurabile di vecchiaia. L'amministrazione ha fornito l'informazione in parola facendo riferimento all'art. 27 LPGA (informazione e consulenza), norma che non prevede un'automatica riserva di quanto asserito dall'assicuratore a titolo informativo. Lo scritto esaminato, dal canto suo, non contiene alcuna riserva esplicita. 5.3 Per esaminare le condizioni da assolvere per beneficiare del principio della buona fede, va osservato quanto segue. È pacifico che la CSC è intervenuta il 5 gennaio 2001 e il 18 luglio 2005 dando delle informazioni concrete a A._______; la CSC era certamente competente per fornire le stesse; l'assicurata, non competente in materia di calcolo di prestazioni assicurative, non poteva riconoscere l'inesattezza eventuale dell'indicazione riguardante l'importo pensionistico al momento dell'evento assicurato; la legislazione AVS dal 2005 (anno in cui è stata redatta la lettera in questione) non è fondamentalmente cambiata. Qualche dubbio desta quello di sapere se l'interessata, sulla base delle informazioni fornite, abbia preso delle misure irreversibili o pregiudizievoli. In ogni caso ha creato in lei delle aspettative. Il collegio giudicante può lasciare aperta tale ultima condizione, dal momento che la lettera del 18 luglio 2005, come pure la comunicazione dei periodi assicurati all'INPS del 5 gennaio 2001, non possono vincolare l'amministrazione per il motivo che segue. 6. L'art. 53 cpv. 2 LPGA stabilisce che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. A più forte ragione può farlo quando una prestazione è stata determinata solo a titolo d'informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA. Nella specie, sebbene, come lo si vedrà, l'importo indicato nella lettera del 18 luglio 2005 e i periodi menzionati nella comunicazione del 5 gennaio 2001 sono manifestamente errati e dovrebbero essere corretti come una riconsiderazione di una decisione manifestamente erronea. Non può essere ammesso che si possa favorire una persona che ha ricevuto delle informazioni sbagliate dall'amministrazione nei confronti di un'altra alle quale è stata notificata una decisione formale (sentenze del TAF C-704/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.2; C-6479/2008 del 30 giugno 2009 consid. 8, DTF 112 V 124, 121 V 34). Pertanto, né lettera del 18 luglio 2005, né la comunicazione del 5 gennaio 2001 sono vincolanti per l'amministrazione. Inversamente, l'insorgente non può trarre alcun beneficio da queste comunicazioni. 7. Resta da esaminare se la durata contributiva ritenuta dalla CSC è corretta. 7.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (art. 50a OAVS, vedi anche DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 7.2 La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui all'art. 28 OAVS o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 7.3 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002. 7.4 Dall'istruttoria svolta sia dall'amministrazione che dallo scrivente TAF, risulta che l'assicurata è da considerarsi residente in Svizzera perlomeno al beneficio di un permesso annuale dall'epoca del suo matrimonio avvenuto nell'agosto 1965. In precedenza, non ancora sposata, la stessa è stata presumibilmente al beneficio di un permesso di lavoro stagionale (A). A concorrere a rendere molto verosimile questa situazione vi sono più elementi. Il Comune di Emmen attesta una residenza ininterrotta da settembre 1963 al 15 marzo 1973 senza tuttavia indicare il tipo di permesso di soggiorno (doc. 83, 86). Per di più, lo stesso Comune, il 1° dicembre 2000 (doc. 96) ha certificato ufficialmente tale circostanza persino con un mese aggiuntivo (partenza il 4 aprile 1973) indicando che l'interessata "in unserer Gemeinde wohnhaft und hier rechtlich gemeldet war". Dalla ricerca al controllo abitanti concernente il marito risulta che A._______ abitava con lo stesso. Lo stesso era al beneficio di un permesso annuale (cfr. attestato di Emmenbrücke del 13 settembre 2010 nell'incarto di ricorso). Indicativa è pure la circostanza che la moglie ha partorito a Lucerna per la prima volta il 15 agosto 1966 e sempre a Lucerna una seconda volta nell'agosto 1969. Tutti questi elementi permettono di affermare che l'interessata, perlomeno dal 1965, anno del suo matrimonio, era al beneficio di un permesso annuale. 8. 8.1 Nella fattispecie, la ricorrente presenta diverse lacune contributive parziali (dopo il 1965) ogni anno, salvo il 1972 (completo) ed una lacuna completa nel 1969 e nel 1970 (cfr. terza pagina della decisione del 20 maggio 2009 e foglio di calcolo della rendita AVS, doc. 50 e doc. 45-48). Durante la sua residenza in Svizzera non ha probabilmente esercitato un'attività lucrativa regolare. 8.2 Di principio potrebbe comunque beneficiare di una durata contributiva/assicurativa continua dal 1965 grazie al permesso di soggiorno annuale e al fatto che il marito ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. Va in proposito ricordato che giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, al quale rimanda l'art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa. Deve essere tuttavia annotato che il marito della ricorrente, B.________, nato il , ha fatto trasferire i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali del suo Paese (decisione del 5 aprile 2000 della CSC). Questa possibilità era offerta dalla Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21). L'art. 7 lett. a quinto paragrafo stabiliva che qualora detta indennità sia stata versata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati. L'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione del 4 luglio 1969 prevede che quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Il cpv. 2 della stessa norma sancisce che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. Ne consegue che il menzionato art. 3 cpv. 3 LAVS non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto la contribuzione del marito, trasferita alle assicurazioni sociali italiane, è come se non esistesse. 8.3 L'interessata può tuttavia beneficiare di un periodo di contribuzione completo per il periodo durante il quale le possono essere computati accrediti per compiti educativi (art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS combinato con l'art. 50 OAVS, vedi anche Direttive sulle rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cifre 3004 e 5033). 9. 9.1 Fermo restando che l'interessata adempie in virtù del domicilio (o permesso B) la condizione di persona assicurata dall'agosto 1965, il periodo assicurativo deve essere così ricalcolato: dal 1963 al 1964 solo le tavole sono applicabili in quanto non esiste la prova certa del permesso annuale. Dal 1965 in poi si può ammettere un periodo contributivo completo, in quanto l'interessata ha versato il contributo minimo oppure, quando non è stato il caso, può vantare un accredito per compiti educativi. Per il 1973, valgono tre mesi in quanto è rimasta (assicurata) in Svizzera fino al 15 marzo di quell'anno, come precisato dall'attestato dell'Ufficio di controllo degli abitanti di Emmen/Emmenbrücke del 28 agosto 2009 (doc. 83), sebbene l'attestato del 1° dicembre 2000 (doc. 96) indichi la partenza al 4 aprile 1973, senza però precisare il tipo di soggiorno. 9.2 Riprendendo queste considerazioni, sotto forma schematica, si può così calcolare la durata di assicurazione dell'interessata: anno reddito durata in mesi (base) 1963 2'525 5 mesi (tav. 26 industria tessile) 1964 6'375 12 mesi (tav. 26 industria tessile) 1965 6'125 12 mesi (tav. 26 ind. tessile + permesso B) 1966 2'825 12 mesi (permesso B) 1967 3'575 12 mesi (permesso B) 1968 100 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1969 --- 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1970 -- 12 mesi (accrediti compiti educativi) 1971 4'444 12 (permesso B e poi C) 1972 9'722 12 (permesso C) 1973 1'932 3 (permesso C, più attestato di domicilio) Da quanto precede, ne consegue che la durata contributiva dell'assicurata è di 9 anni ed 8 mesi. 9.3 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata. Gli atti devono essere rinviati alla CSC perché ricalcoli l'importo della prestazione spettante alla ricorrente sulla base di un periodo contributivo di 9 anni ed 8 mesi e degli accrediti per compiti educativi che le spettano ed emani una nuova decisione impugnabile. 10. Non si prelevano spese processuali, la procedura essendo di regola gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente che, pur vincente in causa, ha agito senza essere rappresentata (art. 64 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso, annullata l'impugnata decisione, gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione perché proceda ai sensi del considerando 9.3. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili 4. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: