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C-3350/2010

C-3350/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-27 · Italiano CH

Rendite

Sachverhalt

A. B._______, cittadino svizzero, nato il 3 maggio 1936, ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino all'anno 2000. Egli si è sposato in prime nozze nel 1961 con C._________, dalla quale ha divorziato il 12 marzo 1974. In data 29 novembre 2008 si è nuovamente sposato con A._______, cittadina brasiliana, nata il 1° luglio 1939 e con la quale, prima del matrimonio, ha convissuto per circa 24 anni. Dalla loro unione non sono nati figli, mentre B._______ ha avuto una figlia, nata il 24 gennaio 1980, da altra relazione. B._______ è deceduto il 1° ottobre 2009. B. In data 27 ottobre 2009, A._______ in B._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti. Mediante decisione del 2 marzo 2010, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto tale richiesta in quanto l'interessata non adempiva nessuna delle condizioni per avere diritto ad una rendita per superstiti. La nominata ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo osservare che, prima del matrimonio, ha convissuto con il nominato sin dal 1985, come risulta da una dichiarazione notarile del 12 luglio 2001, allegata all'opposizione. Mediante decisione su opposizione del 13 aprile 2010, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente facendo valere che la convivenza prima del matrimonio non ha valore legale nel caso specifico. C. Con il ricorso depositato il 4 maggio 2010, A._______ ribadisce che le dovrebbero essere conteggiati gli anni di convivenza prima del matrimonio dal 1985 con B._______ come da attestazione notarile allegata. Le condizioni per ottenere la rendita per superstiti sarebbero quindi adempite. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 maggio 2010, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. D. Con ordinanza del 3 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

E. 3 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: (a) i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3; (b) gli affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. Secondo l'art. 24 LAVS (disposizioni particolari), le vedove hanno inoltre diritto ad una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge, non avendo figli o affiliati ai sensi dell'art. 23, hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Se una vedova si è sposata più volte si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni. Va inoltre rilevato che il diritto svizzero in materia di vecchiaia e superstiti non prevede l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità coniugale da matrimonio civile e ciò anche se detta unione di fatto sia certificata da documenti ufficiali.

E. 4 Nel caso in esame è ben chiaro che l'interessata ha spostato B._______ il 29 novembre 2008 e che lo stesso è deceduto il 1° ottobre 2009. Ora, la vedova ha più di 45 anni, ma il matrimonio è durato meno dei 5 anni richiesti dalla legge per avere diritto a una rendita vedovile (art. 24 LAVS). Come scritto al considerando precedente, la convivenza non è equiparata a matrimonio, anche se detta unione di fatto è stata certificata da atto notarile. L'insorgente non può fare valere inoltre matrimoni precedenti. Dall'atto di matrimonio con B._______, A._______ risulta infatti come "solteira", ossia nubile. In secondo luogo (art. 23 LAVS), non risulta che avesse figli propri e/o affiliati. Inoltre, la figlia di B._______, nata nel 1980 e di età maggiore di 25 anni, non viveva verosimilmente in economia domestica con la vedova al momento del decesso. Facendo difetto le condizioni previste agli art. 23 e 24 LAVS, la ricorrente non può avere diritto ad una rendita vedovile. Il ricorso deve essere pertanto respinto e l'impugnata decisione confermata.

E. 5.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

E. 5.2 Non sono prelevate spese processuali né assegnate indennità per le spese ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
  3. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3350/2010 {T 0/2} Sentenza del 27 agosto 2010 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 13 aprile 2010) Fatti: A. B._______, cittadino svizzero, nato il 3 maggio 1936, ha versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino all'anno 2000. Egli si è sposato in prime nozze nel 1961 con C._________, dalla quale ha divorziato il 12 marzo 1974. In data 29 novembre 2008 si è nuovamente sposato con A._______, cittadina brasiliana, nata il 1° luglio 1939 e con la quale, prima del matrimonio, ha convissuto per circa 24 anni. Dalla loro unione non sono nati figli, mentre B._______ ha avuto una figlia, nata il 24 gennaio 1980, da altra relazione. B._______ è deceduto il 1° ottobre 2009. B. In data 27 ottobre 2009, A._______ in B._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per i superstiti. Mediante decisione del 2 marzo 2010, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto tale richiesta in quanto l'interessata non adempiva nessuna delle condizioni per avere diritto ad una rendita per superstiti. La nominata ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo osservare che, prima del matrimonio, ha convissuto con il nominato sin dal 1985, come risulta da una dichiarazione notarile del 12 luglio 2001, allegata all'opposizione. Mediante decisione su opposizione del 13 aprile 2010, la CSC ha respinto l'istanza dell'opponente facendo valere che la convivenza prima del matrimonio non ha valore legale nel caso specifico. C. Con il ricorso depositato il 4 maggio 2010, A._______ ribadisce che le dovrebbero essere conteggiati gli anni di convivenza prima del matrimonio dal 1985 con B._______ come da attestazione notarile allegata. Le condizioni per ottenere la rendita per superstiti sarebbero quindi adempite. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 maggio 2010, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. D. Con ordinanza del 3 giugno 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invitato l'insorgente a volersi pronunciare in merito alle osservazioni dell'amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa. L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che sono equiparati ai figli di vedove o vedovi: (a) i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3; (b) gli affiliati, giusta l'art. 25 cpv. 3 che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati. Secondo l'art. 24 LAVS (disposizioni particolari), le vedove hanno inoltre diritto ad una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge, non avendo figli o affiliati ai sensi dell'art. 23, hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Se una vedova si è sposata più volte si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni. Va inoltre rilevato che il diritto svizzero in materia di vecchiaia e superstiti non prevede l'assimilazione della convivenza alla nozione di comunità coniugale da matrimonio civile e ciò anche se detta unione di fatto sia certificata da documenti ufficiali. 4. Nel caso in esame è ben chiaro che l'interessata ha spostato B._______ il 29 novembre 2008 e che lo stesso è deceduto il 1° ottobre 2009. Ora, la vedova ha più di 45 anni, ma il matrimonio è durato meno dei 5 anni richiesti dalla legge per avere diritto a una rendita vedovile (art. 24 LAVS). Come scritto al considerando precedente, la convivenza non è equiparata a matrimonio, anche se detta unione di fatto è stata certificata da atto notarile. L'insorgente non può fare valere inoltre matrimoni precedenti. Dall'atto di matrimonio con B._______, A._______ risulta infatti come "solteira", ossia nubile. In secondo luogo (art. 23 LAVS), non risulta che avesse figli propri e/o affiliati. Inoltre, la figlia di B._______, nata nel 1980 e di età maggiore di 25 anni, non viveva verosimilmente in economia domestica con la vedova al momento del decesso. Facendo difetto le condizioni previste agli art. 23 e 24 LAVS, la ricorrente non può avere diritto ad una rendita vedovile. Il ricorso deve essere pertanto respinto e l'impugnata decisione confermata. 5. 5.1 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 5.2 Non sono prelevate spese processuali né assegnate indennità per le spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili. 3. Comunicazione a: ricorrente (raccomandata A/R) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: