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C-329/2010

C-329/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-12 · Italiano CH

Entrata

Sachverhalt

A. Il 15 maggio 2009 B._______, cittadina tailandese nata il ..., ha presentato alla competente Ambasciata Svizzera a Bangkok una domanda di visto per entrare nello spazio Schengen al fine di visitare per un periodo di novanta giorni l'amico ("Freund") A._______, cittadino svizzero nato il .... e domiciliato ad Ascona. In data 19 maggio 2009 la suddetta Rappresentanza elvetica ha trasmesso la domanda per decisione all'UFM indicando che la richiedente non ha legami famigliari con l'ospitante, non ha dimostrato di avere un'attività stabile e duratura né di avere i mezzi finanziari sufficienti. L'uscita dalla Svizzera al termine della scadenza del visto postulato è stata pertanto ritenuta non sufficientemente garantita; l'Ambasciata ha inoltre manifestato dubbi circa il reale scopo del soggiorno. Con decisione del 13 agosto 2009 l'UFM ha quindi rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata in Svizzera alla richiedente. B. Il 21 ottobre 2009 l'interessata ha presentato una nuova domanda d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per un periodo di sessanta giorni al fine di recarsi in visita dall'amico in Ticino. Rifiutata informalmente dalla suddetta Rappresentanza per le stesse motivazioni di cui sopra, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione) ha trasmesso l'istanza all'UFM per competenza e decisione. Alla richiesta erano allegati una polizza dell'assicurazione di viaggi C._______ del 9 ottobre 2009, una dichiarazione d'invito del 16 settembre 2009 dell'ospitante con la quale quest'ultimo si rende garante per l'osservanza dei termini d'uscita dallo spazio Schengen e per le spese di soggiorno nonché due attestazioni concernenti le prestazioni dell'AVS e della Cassa pensione percepite dal ricorrente nel 2007. C. Con decisione del 6 gennaio 2010, l'autorità inferiore ha nuovamente respinto la domanda d'autorizzazione d'entrata presentata dalla richiedente. In sostanza l'UFM ha osservato che la legislazione in ambito di visti non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni. A maggior ragione un visto non sarà concesso se il ritorno non risulta garantito sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevalente nel Paese d'origine sia a causa della situazione personale dell'interessato. In concreto, vista la situazione personale dell'interessata (persona in giovane età, senza impegni familiari e professionali) e quella socioeconomica della Thailandia, l'UFM ritiene che la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno non può essere considerata sufficientemente garantita. L'autorità inferiore ha infine ritenuto dubbio lo scopo effettivo del soggiorno auspicato. D. Il 18 gennaio 2010 A._______ è insorto avverso la suddetta decisione postulando il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in favore dell'amica. Il ricorrente si è innanzitutto prevalso del fatto che, a seguito di gravi problemi di salute sopravvenuti in Thailandia nel 2006, era dovuto rientrare in Svizzera. Essendo da allora affetto da un'aritmia cardiaca deve evitare i lunghi viaggi. Per quanto riguarda il suo rapporto con la richiedente, egli ha dichiarato di intrattenere con lei una relazione dal 2002 e di aver sempre mantenuto i contatti anche dopo il suo rientro in Svizzera nel 2006. Il ricorrente ha sottolineato che tutte le condizioni richieste erano adempiute e che l'istanza era formalmente corretta. A tale proposito egli ha asserito che, se le condizioni d'entrata sono adempiute, unicamente in presenza di un motivo valido, ossia una pena o un sospetto fondato, deve essere rifiutata la concessione del visto. Il ricorrente ha ritenuto indiscusso il fatto che vi siano differenze tra la Svizzera e la Thailandia ma nel presente caso sarebbe irrilevante siccome egli sostiene la richiedente finanziariamente la quale non ha pertanto alcun interesse a rimanere in Svizzera. Il ricorrente si è poi dichiarato disposto a depositare una cauzione qualora vi fosse la possibilità. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 25 febbraio 2010, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni ed ha osservato che i legami tra l'invitante e la richiedente potrebbero costituire un motivo per prolungare il soggiorno in Svizzera. L'autorità di prime cure ha inoltre asserito che ogni caso va esaminato singolarmente e che le autorità decidono, nell'ambito del potere di apprezzamento conferito loro dal legislatore, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso. Infine l'UFM ha precisato che le decisione in materia di visti non rimettono in causa la buona fede dei richiedenti né quella dei loro ospitanti in Svizzera. Le garanzie fornite sono inoltre degne d'interesse ma in quanto tali non esplicano effetto giuridico e non sono atte a garantire la partenza effettiva della richiedente al termine del soggiorno previsto. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 15 marzo 2010 il ricorrente ha dichiarato che l'autorità di prime cure non gli avrebbe potuto vietare di unirsi in matrimonio con la richiedente e che se non verrà emesso un visto in suo favore, si prevarrà di tale diritto. Pertanto egli ha osservato che la tattica di rifiuto dell'UFM è controproducente. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 31 marzo 2010, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle sue allegazioni di fatto e di diritto ed ha inoltre osservato che un matrimonio con l'interessata non avrebbe influenza alcuna sulla presente procedura, non essendo applicabili le stesse disposizioni legali in caso di domanda di visto turistico o di permesso di dimora a scopo di matrimonio.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215).

E. 3 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).

E. 4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

E. 4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

E. 5 L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Considerato che la Thailandia figura in questo allegato, B._______, quale cittadina tailandese, soggiace all'obbligo del visto.

E. 6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente.

E. 6.2 A tale proposito è necessario prendere in considerazione la qualità di vita e le condizioni economiche e sociali prevalenti in Thailandia. L'economia di questo Paese ha ripreso a crescere dopo la crisi finanziaria asiatica del 1997. In effetti nel 2007 la crescita economica era del 4.8 %. Tuttavia nel 2008, in particolare a causa della crisi finanziaria mondiale, la crescita economica è rallentata. Il tasso complessivo registrato si situava al 2.3 %. Il prodotto interno lordo (PIL) corrispondeva al 4'081 USD nel 2008 e al 3'845 USD nel 2009. A tutt'oggi larghe fasce di popolazione sono confrontate a condizioni economiche e sociali difficili (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, <http://www.auswaertiges-amt.de>, Länder, Reisen und Sicherheit > alle Länder A - Z > Thailand > ultimo aggiornamento: ottobre 2009, visitato il 14 luglio 2010).

E. 6.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera.

E. 7.1 Per quanto riguarda i vincoli al Paese d'origine, dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 29 anni, è nubile e non ha figli, non le incombe pertanto alcun obbligo famigliare, come asserito a giusto titolo dall'autorità inferiore. Per quanto attiene ad un impiego si osserva che nella richiesta di visto del 15 maggio 2009 l'interessata aveva dichiarato di essere impiegata presso il Thai Restaurant D._______, ciò che non è stato comprovato con nessun documento. Nella seconda richiesta di visto compilata il 21 ottobre 2009 l'interessata non ha indicato alcun impiego; si può quindi concludere che la richiedente non ha neppure alcun vincolo di natura professionale al suo Paese d'origine, ciò che il ricorrente ha d'altronde chiaramente indicato osservando che la richiedente non svolgeva alcuna attività lucrativa e che lui stesso ne assumeva il sostentamento. Circa il motivo di soggiorno, va menzionato che nello scritto del 10 gennaio 2009 all'attenzione dell'Ambasciata Svizzera di Bangkok, il ricorrente scriveva che "qualora non le piacesse in Svizzera, la richiedente avrebbe potuto in qualsiasi momento fare rientro in Thailandia". In altre parole tale espressione lascia intendere che l'interessata sarebbe stata disposta a soggiornare presso il ricorrente a tempo indeterminato. In aggiunta a ciò, dalle indicazioni fornite dall'Ambasciata Svizzera a Bangkok il 19 maggio 2009, risulta che l'ospitante è il fidanzato della richiedente. La stessa ha poi affermato che l'invitante aveva lasciato la Thailandia da un anno mentre in realtà egli era già rientrato in Svizzera da tre anni ed ha manifestato la volontà di vivere assieme a lui in Svizzera e prendersene cura. In occasione del secondo rifiuto con formulario del 22 ottobre 2009 essa ha dichiarato che il garante era il suo "Ex-Chef" senza tuttavia poterlo dimostrare. Infine i timori di una partenza non conforme ai termini prestabiliti espressi dall'autorità di prime cure si avverano a maggior ragione fondati in quanto il ricorrente nella sua replica del 15 marzo 2010 ha esternato la possibilità di sposare la richiedente al fine di poterla invitare in Svizzera e in seguito procurarle un permesso di soggiorno in Svizzera. Tale affermazione indica palesemente che la persona in questione non ha alcun vincolo famigliare al suo Paese d'origine e che, soprattutto, i motivi alla base del soggiorno auspicato non sono chiari.

E. 7.2 Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dal ricorrente, perfettamente comprensibile, di invitare l'amica in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. Da quanto precede il Tribunale constata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto, pure in considerazione dei gravi problemi di salute del ricorrente i quali gli impediscono di viaggiare, il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso.

E. 7.3 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Giustificati si sono rivelati pure i dubbi circa lo scopo effettivo del soggiorno. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia di uscita puntuale dalla Svizzera formulate dal ricorrente. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9). Le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono di garantire la volontà della richiedente di uscire dallo spazio Schengen e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti.

E. 7.4 Per quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cauzione in denaro, prevista dall'art. 6 cpv. 3 LStr, quale garanzia di ritorno in Patria dell'invitata, incombeva a quest'ultimo trovare un accordo con le autorità cantonali competenti allo scopo di depositarla. Tuttavia neppure in presenza di una tale cauzione è possibile prevedere le intenzioni e il comportamento della persona invitata. Prestando una sicurezza finanziaria l'ospitante può certamente garantire la copertura di eventuali costi insorti durante il soggiorno auspicato, ma non è comunque in grado di garantire un certo comportamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7005/2007 del 25 giugno 2009 consid. 9 e giurisprudenza ivi citata).

E. 8 Ne discende che l'UFM con decisione del 6 gennaio 2010 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 26 gennaio 2010.
  3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-329/2010 {T 0/2} Sentenza del 12 agosto 2010 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen concernente B._______. Fatti: A. Il 15 maggio 2009 B._______, cittadina tailandese nata il ..., ha presentato alla competente Ambasciata Svizzera a Bangkok una domanda di visto per entrare nello spazio Schengen al fine di visitare per un periodo di novanta giorni l'amico ("Freund") A._______, cittadino svizzero nato il .... e domiciliato ad Ascona. In data 19 maggio 2009 la suddetta Rappresentanza elvetica ha trasmesso la domanda per decisione all'UFM indicando che la richiedente non ha legami famigliari con l'ospitante, non ha dimostrato di avere un'attività stabile e duratura né di avere i mezzi finanziari sufficienti. L'uscita dalla Svizzera al termine della scadenza del visto postulato è stata pertanto ritenuta non sufficientemente garantita; l'Ambasciata ha inoltre manifestato dubbi circa il reale scopo del soggiorno. Con decisione del 13 agosto 2009 l'UFM ha quindi rifiutato di concedere l'autorizzazione d'entrata in Svizzera alla richiedente. B. Il 21 ottobre 2009 l'interessata ha presentato una nuova domanda d'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen per un periodo di sessanta giorni al fine di recarsi in visita dall'amico in Ticino. Rifiutata informalmente dalla suddetta Rappresentanza per le stesse motivazioni di cui sopra, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione) ha trasmesso l'istanza all'UFM per competenza e decisione. Alla richiesta erano allegati una polizza dell'assicurazione di viaggi C._______ del 9 ottobre 2009, una dichiarazione d'invito del 16 settembre 2009 dell'ospitante con la quale quest'ultimo si rende garante per l'osservanza dei termini d'uscita dallo spazio Schengen e per le spese di soggiorno nonché due attestazioni concernenti le prestazioni dell'AVS e della Cassa pensione percepite dal ricorrente nel 2007. C. Con decisione del 6 gennaio 2010, l'autorità inferiore ha nuovamente respinto la domanda d'autorizzazione d'entrata presentata dalla richiedente. In sostanza l'UFM ha osservato che la legislazione in ambito di visti non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen anche qualora il richiedente adempia tutte le condizioni. A maggior ragione un visto non sarà concesso se il ritorno non risulta garantito sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevalente nel Paese d'origine sia a causa della situazione personale dell'interessato. In concreto, vista la situazione personale dell'interessata (persona in giovane età, senza impegni familiari e professionali) e quella socioeconomica della Thailandia, l'UFM ritiene che la partenza dallo spazio Schengen al termine del soggiorno non può essere considerata sufficientemente garantita. L'autorità inferiore ha infine ritenuto dubbio lo scopo effettivo del soggiorno auspicato. D. Il 18 gennaio 2010 A._______ è insorto avverso la suddetta decisione postulando il rilascio dell'autorizzazione d'entrata in favore dell'amica. Il ricorrente si è innanzitutto prevalso del fatto che, a seguito di gravi problemi di salute sopravvenuti in Thailandia nel 2006, era dovuto rientrare in Svizzera. Essendo da allora affetto da un'aritmia cardiaca deve evitare i lunghi viaggi. Per quanto riguarda il suo rapporto con la richiedente, egli ha dichiarato di intrattenere con lei una relazione dal 2002 e di aver sempre mantenuto i contatti anche dopo il suo rientro in Svizzera nel 2006. Il ricorrente ha sottolineato che tutte le condizioni richieste erano adempiute e che l'istanza era formalmente corretta. A tale proposito egli ha asserito che, se le condizioni d'entrata sono adempiute, unicamente in presenza di un motivo valido, ossia una pena o un sospetto fondato, deve essere rifiutata la concessione del visto. Il ricorrente ha ritenuto indiscusso il fatto che vi siano differenze tra la Svizzera e la Thailandia ma nel presente caso sarebbe irrilevante siccome egli sostiene la richiedente finanziariamente la quale non ha pertanto alcun interesse a rimanere in Svizzera. Il ricorrente si è poi dichiarato disposto a depositare una cauzione qualora vi fosse la possibilità. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 25 febbraio 2010, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni ed ha osservato che i legami tra l'invitante e la richiedente potrebbero costituire un motivo per prolungare il soggiorno in Svizzera. L'autorità di prime cure ha inoltre asserito che ogni caso va esaminato singolarmente e che le autorità decidono, nell'ambito del potere di apprezzamento conferito loro dal legislatore, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso. Infine l'UFM ha precisato che le decisione in materia di visti non rimettono in causa la buona fede dei richiedenti né quella dei loro ospitanti in Svizzera. Le garanzie fornite sono inoltre degne d'interesse ma in quanto tali non esplicano effetto giuridico e non sono atte a garantire la partenza effettiva della richiedente al termine del soggiorno previsto. F. Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 15 marzo 2010 il ricorrente ha dichiarato che l'autorità di prime cure non gli avrebbe potuto vietare di unirsi in matrimonio con la richiedente e che se non verrà emesso un visto in suo favore, si prevarrà di tale diritto. Pertanto egli ha osservato che la tattica di rifiuto dell'UFM è controproducente. G. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 31 marzo 2010, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle sue allegazioni di fatto e di diritto ed ha inoltre osservato che un matrimonio con l'interessata non avrebbe influenza alcuna sulla presente procedura, non essendo applicabili le stesse disposizioni legali in caso di domanda di visto turistico o di permesso di dimora a scopo di matrimonio. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287). Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1). 4. 4.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), il quale rinvia al Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (let. d ed e). Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 4.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertanto la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3). 5. L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Considerato che la Thailandia figura in questo allegato, B._______, quale cittadina tailandese, soggiace all'obbligo del visto. 6. 6.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 6.2 A tale proposito è necessario prendere in considerazione la qualità di vita e le condizioni economiche e sociali prevalenti in Thailandia. L'economia di questo Paese ha ripreso a crescere dopo la crisi finanziaria asiatica del 1997. In effetti nel 2007 la crescita economica era del 4.8 %. Tuttavia nel 2008, in particolare a causa della crisi finanziaria mondiale, la crescita economica è rallentata. Il tasso complessivo registrato si situava al 2.3 %. Il prodotto interno lordo (PIL) corrispondeva al 4'081 USD nel 2008 e al 3'845 USD nel 2009. A tutt'oggi larghe fasce di popolazione sono confrontate a condizioni economiche e sociali difficili (cfr. fonti: sito internet dell'Ufficio degli affari esteri tedesco, , Länder, Reisen und Sicherheit > alle Länder A - Z > Thailand > ultimo aggiornamento: ottobre 2009, visitato il 14 luglio 2010). 6.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente nonché delle differenze tra questo Paese e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predisposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, va ricordato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Ciò nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. 7. 7.1 Per quanto riguarda i vincoli al Paese d'origine, dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 29 anni, è nubile e non ha figli, non le incombe pertanto alcun obbligo famigliare, come asserito a giusto titolo dall'autorità inferiore. Per quanto attiene ad un impiego si osserva che nella richiesta di visto del 15 maggio 2009 l'interessata aveva dichiarato di essere impiegata presso il Thai Restaurant D._______, ciò che non è stato comprovato con nessun documento. Nella seconda richiesta di visto compilata il 21 ottobre 2009 l'interessata non ha indicato alcun impiego; si può quindi concludere che la richiedente non ha neppure alcun vincolo di natura professionale al suo Paese d'origine, ciò che il ricorrente ha d'altronde chiaramente indicato osservando che la richiedente non svolgeva alcuna attività lucrativa e che lui stesso ne assumeva il sostentamento. Circa il motivo di soggiorno, va menzionato che nello scritto del 10 gennaio 2009 all'attenzione dell'Ambasciata Svizzera di Bangkok, il ricorrente scriveva che "qualora non le piacesse in Svizzera, la richiedente avrebbe potuto in qualsiasi momento fare rientro in Thailandia". In altre parole tale espressione lascia intendere che l'interessata sarebbe stata disposta a soggiornare presso il ricorrente a tempo indeterminato. In aggiunta a ciò, dalle indicazioni fornite dall'Ambasciata Svizzera a Bangkok il 19 maggio 2009, risulta che l'ospitante è il fidanzato della richiedente. La stessa ha poi affermato che l'invitante aveva lasciato la Thailandia da un anno mentre in realtà egli era già rientrato in Svizzera da tre anni ed ha manifestato la volontà di vivere assieme a lui in Svizzera e prendersene cura. In occasione del secondo rifiuto con formulario del 22 ottobre 2009 essa ha dichiarato che il garante era il suo "Ex-Chef" senza tuttavia poterlo dimostrare. Infine i timori di una partenza non conforme ai termini prestabiliti espressi dall'autorità di prime cure si avverano a maggior ragione fondati in quanto il ricorrente nella sua replica del 15 marzo 2010 ha esternato la possibilità di sposare la richiedente al fine di poterla invitare in Svizzera e in seguito procurarle un permesso di soggiorno in Svizzera. Tale affermazione indica palesemente che la persona in questione non ha alcun vincolo famigliare al suo Paese d'origine e che, soprattutto, i motivi alla base del soggiorno auspicato non sono chiari. 7.2 Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dal ricorrente, perfettamente comprensibile, di invitare l'amica in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle autorizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. Da quanto precede il Tribunale constata che si è in presenza di un rischio migratorio elevato e che pertanto, pure in considerazione dei gravi problemi di salute del ricorrente i quali gli impediscono di viaggiare, il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso. 7.3 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. Giustificati si sono rivelati pure i dubbi circa lo scopo effettivo del soggiorno. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle ripetute dichiarazioni di garanzia di uscita puntuale dalla Svizzera formulate dal ricorrente. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non è messa in discussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9). Le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono di garantire la volontà della richiedente di uscire dallo spazio Schengen e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti. 7.4 Per quanto concerne la proposta del ricorrente di versare una cauzione in denaro, prevista dall'art. 6 cpv. 3 LStr, quale garanzia di ritorno in Patria dell'invitata, incombeva a quest'ultimo trovare un accordo con le autorità cantonali competenti allo scopo di depositarla. Tuttavia neppure in presenza di una tale cauzione è possibile prevedere le intenzioni e il comportamento della persona invitata. Prestando una sicurezza finanziaria l'ospitante può certamente garantire la copertura di eventuali costi insorti durante il soggiorno auspicato, ma non è comunque in grado di garantire un certo comportamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-7005/2007 del 25 giugno 2009 consid. 9 e giurisprudenza ivi citata). 8. Ne discende che l'UFM con decisione del 6 gennaio 2010 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 26 gennaio 2010. 3. Comunicazione a: ricorrente (Raccomandata) autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: