Periodo del contributo minimo
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Nella decisione su opposizione del 14 gennaio 2010 (doc. 173 a 175), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 3 giugno 2009 (doc. 155) e confermato la propria decisione del 12 maggio 2009 (doc. 129 a 133) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con una figlia (doc. 95 a 103) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. (...) al mese dal 1° marzo al 31 dicembre 2008 e di fr. (...) al mese dal 1° gennaio del 2009.
E. 2 Il 31 marzo 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 14 gennaio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il ricalcolo della rendita di vecchiaia in ragione del "mancato conteggio degli accrediti per compiti educativi". Ha esibito in particolare un certificato di stato di famiglia del comune di B._______ ed un certificato di situazione di famiglia storica del comune di C._______ (doc. TAF 1).
E. 3.1 Nella risposta al ricorso del 25 maggio 2010 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di entrare nel merito del ricorso interposto dal ricorrente, dal momento che non essa non è in grado di dimostrare a che data la decisione impugnata - spedita mediante posta ordinaria (e pertanto non per plico raccomandato) - sia effettivamente giunta nella sfera di competenza dell'insorgente. Quanto al merito, l'autorità inferiore ha rilevato che i documenti prodotti dal ricorrente comprovano che il medesimo si è sposato una prima volta nel (...) ed una seconda volta nel (...) e che ha avuto quattro figli. Ha in particolare precisato che mancano negli atti dell'incarto i dati relativi alla prima unione. L'autorità inferiore ha quindi segnalato che è necessario invitare il ricorrente a produrre agli atti i documenti concernenti il primo matrimonio contratto nel (...) (in particolare identità e data di nascita dell'ex-coniuge, atto di matrimonio e sentenza di divorzio).
E. 3.2 Il 4 agosto e il 18 novembre 2010 (doc. TAF 6 e 10), il ricorrente ha esibito in particolare un estratto del registro degli atti di matrimonio del comune di B._______, i certificati di nascita di tre figli, un certificato di stato di famiglia del comune di C._______ nonché la prima e l'ultima pagina della sentenza di divorzio del Tribunale distrettuale di D._______ del (...).
E. 4 Nello scritto del 3 dicembre 2010 (doc. TAF 14; che ha fatto seguito ad uno del 29 novembre 2010 [doc. TAF 12]), la CSC ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere al completamento dell'istruttoria, ritenuto che appare necessario effettuare diverse ricerche e numerosi procedimenti amministrativi (segnatamente ripartizione dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, ripartizione degli accrediti per compiti educativi durante gli anni civili di matrimonio) al fine di procedere al ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.
E. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 5.3 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data del 14 gennaio 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale amministrativo federale che la decisione impugnata è stata spedita al ricorrente tramite invio postale semplice e che di conseguenza non è possibile effettuare una qualsivoglia ricerca (doc. TAF 4) e quindi determinare il giorno in cui la stessa è stata effettivamente ricevuta dal ricorrente. Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 31 marzo 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti. Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
E. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti le rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
E. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 7.1 Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui allo scritto del 3 dicembre 2010, è giustificata dalla necessità di procedere all'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti con riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente.
E. 7.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
E. 8 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, gli atti del 29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC sono trasmessi al ricorrente unitamente alla presente sentenza, senza che sia necessario accordargli la facoltà di esprimersi riguardo agli stessi prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
E. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo, contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 14 gennaio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie degli scritti del 29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3133/2010 {T 0/2} Sentenza del 10 dicembre 2010 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA-CGIL, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione del 14 gennaio 2010). Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Nella decisione su opposizione del 14 gennaio 2010 (doc. 173 a 175), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 3 giugno 2009 (doc. 155) e confermato la propria decisione del 12 maggio 2009 (doc. 129 a 133) mediante la quale ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con una figlia (doc. 95 a 103) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. (...) al mese dal 1° marzo al 31 dicembre 2008 e di fr. (...) al mese dal 1° gennaio del 2009. 2. Il 31 marzo 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 14 gennaio 2010 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il ricalcolo della rendita di vecchiaia in ragione del "mancato conteggio degli accrediti per compiti educativi". Ha esibito in particolare un certificato di stato di famiglia del comune di B._______ ed un certificato di situazione di famiglia storica del comune di C._______ (doc. TAF 1). 3. 3.1 Nella risposta al ricorso del 25 maggio 2010 (doc. TAF 4), l'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di entrare nel merito del ricorso interposto dal ricorrente, dal momento che non essa non è in grado di dimostrare a che data la decisione impugnata - spedita mediante posta ordinaria (e pertanto non per plico raccomandato) - sia effettivamente giunta nella sfera di competenza dell'insorgente. Quanto al merito, l'autorità inferiore ha rilevato che i documenti prodotti dal ricorrente comprovano che il medesimo si è sposato una prima volta nel (...) ed una seconda volta nel (...) e che ha avuto quattro figli. Ha in particolare precisato che mancano negli atti dell'incarto i dati relativi alla prima unione. L'autorità inferiore ha quindi segnalato che è necessario invitare il ricorrente a produrre agli atti i documenti concernenti il primo matrimonio contratto nel (...) (in particolare identità e data di nascita dell'ex-coniuge, atto di matrimonio e sentenza di divorzio). 3.2 Il 4 agosto e il 18 novembre 2010 (doc. TAF 6 e 10), il ricorrente ha esibito in particolare un estratto del registro degli atti di matrimonio del comune di B._______, i certificati di nascita di tre figli, un certificato di stato di famiglia del comune di C._______ nonché la prima e l'ultima pagina della sentenza di divorzio del Tribunale distrettuale di D._______ del (...). 4. Nello scritto del 3 dicembre 2010 (doc. TAF 14; che ha fatto seguito ad uno del 29 novembre 2010 [doc. TAF 12]), la CSC ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere al completamento dell'istruttoria, ritenuto che appare necessario effettuare diverse ricerche e numerosi procedimenti amministrativi (segnatamente ripartizione dei redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune, ripartizione degli accrediti per compiti educativi durante gli anni civili di matrimonio) al fine di procedere al ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente. 5. 5.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicura-zione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5.3 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data del 14 gennaio 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 31 marzo 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale amministrativo federale che la decisione impugnata è stata spedita al ricorrente tramite invio postale semplice e che di conseguenza non è possibile effettuare una qualsivoglia ricerca (doc. TAF 4) e quindi determinare il giorno in cui la stessa è stata effettivamente ricevuta dal ricorrente. Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 31 marzo 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti. Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti le rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui allo scritto del 3 dicembre 2010, è giustificata dalla necessità di procedere all'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti con riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente. 7.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. 8. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, gli atti del 29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC sono trasmessi al ricorrente unitamente alla presente sentenza, senza che sia necessario accordargli la facoltà di esprimersi riguardo agli stessi prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo, contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 14 gennaio 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La CSC rifonderà al ricorrente fr. 300.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie degli scritti del 29 novembre e 3 dicembre 2010 della CSC) autorità inferiore (n. di rif. ) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: