Rendite
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Nella decisione su opposizione del 23 settembre 2010 (doc. 120 a 127), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione dell'8 gennaio 2010 (doc. 48 a 53) ed ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con tre figli (doc. 14 a 21 e doc. 40) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 317.-- al mese dal 1° febbraio 2010. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 10 anni e 6 mesi.
E. 2 Il 12 novembre 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 23 settembre 2010 mediante il quale ha contestato, sostanzialmente, il periodo contributivo. Ha in particolare chiesto di "voler effettuare un controllo più approfondito e di voler dare alcune spiegazioni relativi ai motivi per i quali gli anni 1964, 1965, 1966, 1968, 1971, 1972 e 1973 non sono pieni". Ha altresì fornito i nominativi e gli indirizzi di sette datori di lavoro nel Cantone B._______ e di un datore di lavoro nel Cantone C._______ presso i quali avrebbe svolto un'attività lucrativa (doc. TAF 1).
E. 3 Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Dall'accertamento dei fatti effettuato dalla CSC nonché dai conti individuali dell'assicurato risulta che il medesimo ha svolto attività lucrativa in Svizzera e versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia durante 10 anni e 6 mesi. L'autorità inferiore ha peraltro precisato di aver chiesto alla Cassa di compensazione del Cantone B._______ (doc. 156) di fornire delle indicazioni concernenti i datori di lavoro ed i periodi di contribuzione per gli anni dal 1970 al 1973 (doc. TAF 4).
E. 4 Nella replica del 18 aprile 2011, il ricorrente ha nuovamente chiesto di "effettuare un controllo più approfondito" presso i datori di lavoro (doc. TAF 7).
E. 5 Con provvedimento del 2 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 18 aprile 2011 (doc. TAF 8).
E. 6 Con scritto del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere al completamento dell'istruttoria, conformemente allo scritto della Cassa di compensazione del Cantone B._______ del 4 maggio 2011 ed agli annessi estratto del conto individuale complementare e foglio di calcolo, allegati in copia, al fine di procedere al ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente (doc. TAF 9).
E. 7 Il 19 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 12 maggio 2011, unitamente agli allegati documenti (doc. TAF 10).
E. 8.1 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
E. 8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
E. 8.3 Questo Tribunale osserva che la decisione su opposizione impugnata reca la data del 23 settembre 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 12 novembre 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. Dagli atti di causa appare che la decisione su opposizione del 23 settembre 2010 è stata spedita al ricorrente tramite invio postale semplice (e non per plico raccomandato). Pertanto, non appare possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta postale e determinare il giorno in cui la stessa è stata ricevuta dall'insorgente (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3133/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.3). Peraltro, l'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011 (doc. TAF 4), non si è pronunciata in merito alla tempestività del gravame, come richiesto nel provvedimento dell'11 febbraio 2011 di questo Tribunale (doc. TAF 3). Da quanto esposto, ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 12 novembre 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti e che non appaiono emergere dalle carte processuali elementi seri e concreti per ritenere che la notificazione della decisione impugnata, spedita per plico semplice, possa essere intervenuta anteriormente al 13 ottobre 2010 (sulla possibilità che la notificazione di una decisione all'estero spedita per plico semplice possa, non di rado, necessitare di una decina di giorni o anche più, cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3809/2007 del 16 marzo 2009 consid. 1.4). Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
E. 9.1 Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti le rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
E. 10.1 Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, alfine di integrare i nuovi elementi di cui alla risposta della Cassa di compensazione del Cantone B._______ del 6 maggio 2011, è giustificata con riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia da accordare al ricorrente, fermo restando che incomberà all'autorità inferiore di completare ulteriormente l'istruttoria qualora il ricorrente dovesse presentare nuovi elementi decisivi.
E. 10.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato e all'emanazione di una nuova decisione.
E. 11 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, l'atto del 12 maggio 2011 della CSC, unitamente agli allegati documenti, è stato trasmesso al ricorrente il 19 maggio 2011 solamente per conoscenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo al menzionato atto prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
E. 12.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
E. 12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, molto contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto, nel senso che l'impugnata decisione su opposizione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La CSC rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
- Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-942/2011 Sentenza del 24 maggio 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, rappresentato dal Patronato ENCAL, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 23 settembre 2010). Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Nella decisione su opposizione del 23 settembre 2010 (doc. 120 a 127), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione dell'8 gennaio 2010 (doc. 48 a 53) ed ha deciso di erogare in favore di A._______ - cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con tre figli (doc. 14 a 21 e doc. 40) - una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 317.-- al mese dal 1° febbraio 2010. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 10 anni e 6 mesi.
2. Il 12 novembre 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 23 settembre 2010 mediante il quale ha contestato, sostanzialmente, il periodo contributivo. Ha in particolare chiesto di "voler effettuare un controllo più approfondito e di voler dare alcune spiegazioni relativi ai motivi per i quali gli anni 1964, 1965, 1966, 1968, 1971, 1972 e 1973 non sono pieni". Ha altresì fornito i nominativi e gli indirizzi di sette datori di lavoro nel Cantone B._______ e di un datore di lavoro nel Cantone C._______ presso i quali avrebbe svolto un'attività lucrativa (doc. TAF 1).
3. Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Dall'accertamento dei fatti effettuato dalla CSC nonché dai conti individuali dell'assicurato risulta che il medesimo ha svolto attività lucrativa in Svizzera e versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia durante 10 anni e 6 mesi. L'autorità inferiore ha peraltro precisato di aver chiesto alla Cassa di compensazione del Cantone B._______ (doc. 156) di fornire delle indicazioni concernenti i datori di lavoro ed i periodi di contribuzione per gli anni dal 1970 al 1973 (doc. TAF 4).
4. Nella replica del 18 aprile 2011, il ricorrente ha nuovamente chiesto di "effettuare un controllo più approfondito" presso i datori di lavoro (doc. TAF 7).
5. Con provvedimento del 2 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 18 aprile 2011 (doc. TAF 8).
6. Con scritto del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere al completamento dell'istruttoria, conformemente allo scritto della Cassa di compensazione del Cantone B._______ del 4 maggio 2011 ed agli annessi estratto del conto individuale complementare e foglio di calcolo, allegati in copia, al fine di procedere al ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente (doc. TAF 9).
7. Il 19 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 12 maggio 2011, unitamente agli allegati documenti (doc. TAF 10). 8. 8.1. Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 8.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 8.3. Questo Tribunale osserva che la decisione su opposizione impugnata reca la data del 23 settembre 2010 ed il ricorso è stato inoltrato il 12 novembre 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. Dagli atti di causa appare che la decisione su opposizione del 23 settembre 2010 è stata spedita al ricorrente tramite invio postale semplice (e non per plico raccomandato). Pertanto, non appare possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta postale e determinare il giorno in cui la stessa è stata ricevuta dall'insorgente (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3133/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.3). Peraltro, l'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011 (doc. TAF 4), non si è pronunciata in merito alla tempestività del gravame, come richiesto nel provvedimento dell'11 febbraio 2011 di questo Tribunale (doc. TAF 3). Da quanto esposto, ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal ricorrente il 12 novembre 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti e che non appaiono emergere dalle carte processuali elementi seri e concreti per ritenere che la notificazione della decisione impugnata, spedita per plico semplice, possa essere intervenuta anteriormente al 13 ottobre 2010 (sulla possibilità che la notificazione di una decisione all'estero spedita per plico semplice possa, non di rado, necessitare di una decina di giorni o anche più, cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3809/2007 del 16 marzo 2009 consid. 1.4). Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile. 9. 9.1. Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti le rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. 9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1. Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, alfine di integrare i nuovi elementi di cui alla risposta della Cassa di compensazione del Cantone B._______ del 6 maggio 2011, è giustificata con riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia da accordare al ricorrente, fermo restando che incomberà all'autorità inferiore di completare ulteriormente l'istruttoria qualora il ricorrente dovesse presentare nuovi elementi decisivi. 10.2. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato e all'emanazione di una nuova decisione.
11. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, l'atto del 12 maggio 2011 della CSC, unitamente agli allegati documenti, è stato trasmesso al ricorrente il 19 maggio 2011 solamente per conoscenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo al menzionato atto prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 12. 12.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 12.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro effettivo, molto contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto, nel senso che l'impugnata decisione su opposizione del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La CSC rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: