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C-2806/2012

C-2806/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-20 · Italiano CH

Assicurazione facoltativa

Sachverhalt

A. A._______, cittadino svizzero, nato il (...), ha risieduto, dall'agosto del 2008 (v. doc. TAF 1), nella Repubblica del Paraguay, dove ha esercitato un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009 (doc. 34 e 35). Il 22 maggio 2009, ha inoltrato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2). B. B.a Con scritto del 14 agosto 2009 (doc. 14 [v. anche doc. 7]), l'autorità inferiore ha confermato all'interessato l'adesione, con effetto al 1° agosto 2008, all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Detta autorità ha altresì invitato l'interessato a trasmettere, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2008, unitamente ai giustificativi necessari. B.b Con diffida del 25 novembre 2009 (doc. 15), l'autorità inferiore ha chiesto all'interessato di inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2008 nonché i giustificativi necessari. B.c Con diffida raccomandata del 5 febbraio 2010 (doc. 17), l'autorità inferiore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati, che non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). B.d Con diffida del 4 marzo 2010 (doc. 18), l'autorità inferiore ha chiesto all'interessato d'inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2009 nonché i giustificativi necessari. B.e Con diffida raccomandata del 4 maggio 2010 (doc. 20), l'autorità inferiore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati, che non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). C. Con decisione del 14 gennaio 2011 (doc. 22 [v. anche doc. 23]), l'autorità inferiore, dopo aver constatato che l'interessato non ha adempiuto al proprio obbligo di inoltrare la documentazione richiesta (con la seconda diffida), ha deciso, conformemente all'art. 13 cpv. 1 OAF, di escludere il medesimo dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). D. D.a Con scritto del 19 gennaio 2012 (in cui è altresì fatto riferimento ad un colloquio telefonico del 18 gennaio 2012 con un collaboratore dell'autorità inferiore [doc. 25]), l'interessato ha segnalato di essere stato assente dal Paraguay dal 2010 per motivi di salute e di non avere ricevuto alcuno scritto o avviso da parte dell'autorità inferiore in merito ad eventuali scadenze da rispettare rispettivamente all'esclusione dall'assicurazione facoltativa. D.b Con lettera raccomandata del 2 marzo 2012 (doc. 29), l'autorità inferiore ha trasmesso all'interessato copia della decisione del 14 gennaio 2011 nonché copia degli scritti del 14 agosto e 25 novembre 2009 e del 5 febbraio, 4 marzo e 4 maggio 2010. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato un ultimo termine al 24 aprile 2012 per trasmettere i moduli per la dichiarazione del reddito e della sostanza, unitamente ai documenti giustificativi, con la precisazione che, se i formulari debitamente compilati e i documenti necessari non fossero pervenuti entro il predetto termine, o se la documentazione fornita non fosse stata completa, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa sarebbe stata confermata. D.c L'interessato ha prodotto l'estratto del suo conto individuale dal gennaio 2003 al luglio 2008, le dichiarazioni del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2008, 2009 e 2010 ed i certificati di salario del 2009 e del 2010 (doc. 30 a 39). E. Con decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (doc. 41), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 19 gennaio 2012 e confermato la propria decisione del 14 gennaio 2011 mediante la quale ha escluso l'interessato dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'autorità inferiore ha osservato che i moduli per la dichiarazione del reddito e della sostanza prodotti non permettono di determinare i contributi che l'interessato è tenuto a pagare all'assicurazione facoltativa dal 1° agosto 2008 al 2010. In particolare, ha precisato che per l'anno 2008 il medesimo ha segnalato di aver lavorato da gennaio a luglio, ma non ha fornito alcuna indicazione in merito alla sostanza ed al reddito acquisito sotto forma di rendita, e che per gli anni 2009 e 2010 non ha specificato il tasso di attività (più o meno del 50%), i certificati di salario non fornendo alcuna indicazione sul numero di ore di lavoro alla settimana (è fatto riferimento alle direttive che accompagnano il modulo per la dichiarazione del reddito e della sostanza [v. doc. 43]). F. Il 23 maggio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 aprile 2012 mediante il quale ha chiesto che "la (...) richiesta di poter versare i contributi per gli anni in questione venga accolta favorevolmente". In particolare, ha segnalato che per l'anno 2008, ha indicato nell'apposito formulario di non aver svolto alcuna attività lucrativa dal 1° agosto alla fine dell'anno (periodo di ricerca di lavoro). Non ha comunque menzionato la sua sostanza "in quanto assai inferiore alla cifra minima di un capitale imponibile, corrispondente a circa US$ 100'000". Ha altresì precisato che per gli anni 2009 e 2010, non ha specificato negli appositi formulari, per mera disattenzione, il tasso d'occupazione. Il datore di lavoro ha peraltro indicato nei certificati di salario un orario di lavoro alla settimana "indeterminado", essendo egli "(assunto) - on call - a tempo pieno a disposizione". Ha esibito segnatamente la seconda pagina della dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2008 e 2010 ed i certificati di salario del 2009 e del 2010 (doc. TAF 1). G. Nella risposta al ricorso del 19 giugno 2012, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che l'insorgente non ha esibito alcun documento relativo alla sostanza ed al reddito acquisito sotto forma di rendita per l'anno 2008 e non ha neppure prodotto alcun documento attestante il tasso di attività per l'anno 2009 e l'anno 2010 (doc. TAF 4). H. Nella replica del 16 agosto 2012, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 23 maggio 2012. In particolare, ha segnalato che "la mia sostanza (...) risulta essere una partecipazione in forma privata alla proprietà, non a mio nome, di un terreno, posto in vendita in Paraguay (...) tuttora invenduto ed ammonta a US$ 100'000". Ha prodotto segnatamente due pagine di presentazione di una proprietà (fondo) in Paraguay stampate dal sito della società B._______ il 14 agosto 2012 (doc. TAF 5). I. Con provvedimento del 23 agosto 2012, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 16 agosto 2012 (doc. TAF 6).

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. A tal proposito, basti ancora rilevare che lo scritto di opposizione del ricorrente del 19 gennaio 2012 contro la decisione del 14 gennaio 2011, decisione che la CSC ha inviato per posta semplice in Paraguay - ma di cui non è stata in grado di dimostrare, come le compete (DTF 136 V 295 consid. 5.9 e relativi riferimenti) la notifica/ricezione da parte dell'interessato (con la conseguenza che detta decisione va ritenuta siccome inesistente [cfr. consid. 6.3 e 7.3.2 del presente giudizio]) - è da considerarsi tempestivo, l'interessato avendo agito immediatamente dopo avere avuto conoscenza, in un colloquio telefonico con un collaboratore della CSC (doc. 25 e 26), dell'esistenza di una decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011 (cfr., sulla questione dell'onere della prova della notifica di una decisione rispettivamente delle conseguenze dell'assenza di prova, DTF 136 V 295 consid. 5.9 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1 e relativi riferimenti).

E. 2 Il ricorrente è cittadino svizzero, ha risieduto nella Repubblica del Paraguay dall'agosto del 2008 al 2010 (v. doc. TAF 1 e 5) e vi ha esercitato un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009 al dicembre del 2010 (doc. 34 e 35). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica del Paraguay, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero.

E. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La decisione impugnata concerne l'esclusione dall'assicurazione facoltativa a seguito del mancato inoltro dei giustificativi necessari per determinare i contributi da agosto 2008 al 2009.

E. 3.2 Al caso in esame è pertanto applicabile di principio l'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111) nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2008.

E. 4 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se erano dati nel caso in esame i presupposti per l'esclusione del ricorrente dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LAVS e delle disposizioni dell'OAF.

E. 5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa.

E. 5.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. (art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS).

E. 5.3 L'art. 2 cpv. 3 LAVS prevede che gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

E. 5.4 Secondo l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi.

E. 5.5.1 L'art. 13 OAF disciplina le condizioni dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa.

E. 5.5.2 Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. c OAF, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo. Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione (art. 13 cpv. 2 prima frase OAF). Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'art. 17 cpv. 2 seconda frase OAF (art. 13 cpv. 2 seconda frase OAF).

E. 5.6.1 Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OAF, l'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, o che fornisce delle indicazioni insufficienti, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi dalla scadenza del termine impartito, ad adempiere i suoi obblighi e gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni (cfr. Direttive dell'UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, Direttive] n. 3014 e n. 4044).

E. 5.6.2 In caso d'inosservanza del termine supplementare o nel caso in cui l'assicurato fornisce delle indicazioni insufficienti, se il medesimo non ha ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, la Cassa di compensazione gli assegna un ultimo termine di trenta giorni e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine (art. 17 cpv. 2 OAF per analogia; cfr. Direttive n. 3015 e n. 4045; v. anche la sentenza del Tribunale federale H 385/01 del 9 maggio 2003 consid. 5.1.2 [secondo cui il chiaro disposto dell'art. 17 cpv. 1 OAF fa espressamente dipendere l'eventualità di una tassazione d'ufficio dal pagamento di contributi] e la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1872/2008 del 9 settembre 2009 consid. 3.1).

E. 5.7 Il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di pronunciare che l'esclusione dall'assicurazione facoltativa tange in modo particolarmente grave gli interessi dell'assicurato (cfr. DTF 117 V 97 consid. 2c). Occorre pertanto mostrarsi rigorosi per quanto attiene all'adempimento dei presupposti procedurali che reggono una siffatta esclusione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 2.4 e 3.3).

E. 6.1 Trattandosi di fattispecie internazionale, va premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quali un atto giudiziario o una decisione amministrativa (per esempio la decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa), costituisce un atto di imperio, che salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare, a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e relativi riferimenti; v. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2).

E. 6.2 Un atto è segnatamente qualificabile come ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Effetti giuridici esplica per esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di esclusione dall'assicurazione facoltativa (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 4.4; DTF 136 V 295 consid. 5.2).

E. 6.3 La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario. È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste. Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile. Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (DTF 136 V 295 consid. 5.3 e relativi riferimenti).

E. 7.1 Il ricorrente ha allegato, nella sua opposizione alla decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa resa dall'autorità inferiore il 14 gennaio 2011, di non avere ricevuto né una diffida di esclusione né la decisione di esclusione medesima.

E. 7.2 L'autorità inferiore ammette nella sua risposta al ricorso di non essere in grado di fornire la prova della notifica delle diffide, che hanno preceduto la resa della decisione del 14 gennaio 2011, al ricorrente. Essa fa tuttavia valere di avere nuovamente notificato all'insorgente tali diffide con lettera raccomandata del 2 marzo 2012 (notificata al suo nuovo indirizzo in Svizzera), di avere conferito un termine al 20 aprile 2012 per produrre i documenti mancanti e di avere segnalato al ricorrente che in caso di mancata ottemperanza sarebbe stata costretta a confermare la sua esclusione dall'assicurazione facoltativa (mediante la reiezione della sua opposizione).

E. 7.3.1 Questo Tribunale constata, da un lato, che l'autorità inferiore non ha dimostrato né la notifica delle diffide inviate all'insorgente per posta in Paraguay anteriormente alla decisione d'esclusione del 14 gennaio 2011, né la notifica della citata decisione d'esclusione. Ha persino notificato in Paraguay i menzionati atti giuridici tramite posta in violazione della sovranità dello Stato estero e quindi, del diritto internazionale pubblico (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5, segnatamente 5.1), non sussistendo con il Paraguay alcuna convenzione di sicurezza sociale che preveda la possibilità delle notifiche di atti amministrativi e/o giudiziari tramite posta e non avendo la CSC fatto valere rispettivamente dimostrato l'esistenza di un consenso a siffatte notifiche da parte dello Stato estero in questione.

E. 7.3.2 Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto di potere sanare le notifiche irregolari delle diffide e della decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011 semplicemente notificandole nuovamente, in blocco ed in medesima data, al ricorrente. Sennonché, un simile modo di procedere non può manifestamente essere tutelato. In effetti, la diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 2 in combinazione con l'art. 17 cpv. 2 OAF) è condizione indispensabile ad una successiva eventuale decisione d'esclusione. In altri termini, la stessa non può in nessun caso essere resa rispettivamente notificata nel medesimo momento della diffida con comminatoria di esclusione, diffida che costituisce una premessa all'eventuale emanazione della medesima, l'interessato dovendo avere la possibilità di prendere i provvedimenti adeguati per evitare la citata esclusione. Pertanto, nella misura in cui l'autorità ha notificato al ricorrente una nuova diffida il 2 marzo 2012, essa non poteva prevedere nella comminatoria, come invece è stato fatto a torto, la conferma dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa resa il 14 gennaio 2011, tale decisione d'esclusione (peraltro inesistente non essendo stata comunicata ufficialmente), non potendo ovviamente intervenire prima della scadenza del termine, al 20 aprile 2012, prevista nella diffida con comminatoria d'esclusione del 2 marzo 2012.

E. 7.3.3 In conclusione, solo la mancata ottemperanza alla diffida del 2 marzo 2012, ossia solo la mancata produzione dei documenti necessari richiesti entro il 20 aprile 2012, avrebbe potuto giustificare l'esclusione dell'insorgente dall'assicurazione facoltativa - ma non certo la mancata ottemperanza alle diffide del novembre 2009 e del febbraio, marzo e maggio 2010 (doc. 15, 17, 18 e 20), dette diffide non essendo state comunicate al ricorrente e dunque non esistendo - fermo restando che solo dopo la scadenza del termine del 20 aprile 2012 poteva se del caso essere pronunciata una decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa, decisione quest'ultima contro la quale il ricorrente avrebbe poi ancora potuto presentare, sempre se del caso, un'opposizione dinanzi all'amministrazione.

E. 7.4 In siffatte circostanze, la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (doc. 41), mediante la quale l'autorità inferiore ha confermato la decisione d'esclusione del 14 gennaio 2011 resa prima di avere correttamente notificato il 2 marzo 2012 una nuova diffida con comminatoria d'esclusione, non può che essere annullata.

E. 7.5 Viste le particolarità del caso di specie, segnatamente l'erroneità del contenuto della diffida del 2 marzo 2012 mediante la quale è stata comminata la conferma di una decisione, quella dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011, de facto inesistente (non essendo mai stata comunicata, tanto meno correttamente, la relativa genericità della diffida del 2 marzo 2012), e l'inoltro da parte del ricorrente di determinati documenti dopo la notificazione della citata diffida del 2 marzo 2012, si giustifica di assegnare al ricorrente, prima dell'eventuale emanazione della decisione (e non decisione su opposizione) di esclusione dell'assicurazione facoltativa, un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione necessaria con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa medesima in caso di inottemperanza. In tale diffida, la CSC indicherà con precisione all'insorgente i documenti a suo giudizio ancora mancanti, vegliando a richiedere unicamente informazioni o documenti strettamente necessari.

E. 8 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (provvedimento che conferma una decisione del 14 gennaio 2011 da considerare inesistente) va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda a notificare al ricorrente una nuova diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del caso, a emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, inesistente, del 14 gennaio 2011), suscettibile poi di opposizione dinanzi all'amministrazione stessa.

E. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi a notificare al ricorrente una nuova diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del caso, a emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, da considerare inesistente, del 14 gennaio 2011).
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si attribuiscono ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2806/2012 Sentenza del 20 febbraio 2013 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Franziska Schneider, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione facoltativa per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 26 aprile 2012). Fatti: A. A._______, cittadino svizzero, nato il (...), ha risieduto, dall'agosto del 2008 (v. doc. TAF 1), nella Repubblica del Paraguay, dove ha esercitato un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009 (doc. 34 e 35). Il 22 maggio 2009, ha inoltrato la dichiarazione di partecipazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2). B. B.a Con scritto del 14 agosto 2009 (doc. 14 [v. anche doc. 7]), l'autorità inferiore ha confermato all'interessato l'adesione, con effetto al 1° agosto 2008, all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Detta autorità ha altresì invitato l'interessato a trasmettere, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2008, unitamente ai giustificativi necessari. B.b Con diffida del 25 novembre 2009 (doc. 15), l'autorità inferiore ha chiesto all'interessato di inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2008 nonché i giustificativi necessari. B.c Con diffida raccomandata del 5 febbraio 2010 (doc. 17), l'autorità inferiore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati, che non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). B.d Con diffida del 4 marzo 2010 (doc. 18), l'autorità inferiore ha chiesto all'interessato d'inoltrare, entro il termine di trenta giorni, il formulario per la dichiarazione del reddito e della sostanza per l'anno 2009 nonché i giustificativi necessari. B.e Con diffida raccomandata del 4 maggio 2010 (doc. 20), l'autorità inferiore ha concesso all'interessato un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione richiesta, con la precisazione che gli assicurati, che non hanno ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa al 31 dicembre dell'anno in cui avrebbero dovuto inoltrare i documenti (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). C. Con decisione del 14 gennaio 2011 (doc. 22 [v. anche doc. 23]), l'autorità inferiore, dopo aver constatato che l'interessato non ha adempiuto al proprio obbligo di inoltrare la documentazione richiesta (con la seconda diffida), ha deciso, conformemente all'art. 13 cpv. 1 OAF, di escludere il medesimo dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (è stato allegato il testo delle disposizioni legali applicabili in materia di esclusione dall'assicurazione facoltativa). D. D.a Con scritto del 19 gennaio 2012 (in cui è altresì fatto riferimento ad un colloquio telefonico del 18 gennaio 2012 con un collaboratore dell'autorità inferiore [doc. 25]), l'interessato ha segnalato di essere stato assente dal Paraguay dal 2010 per motivi di salute e di non avere ricevuto alcuno scritto o avviso da parte dell'autorità inferiore in merito ad eventuali scadenze da rispettare rispettivamente all'esclusione dall'assicurazione facoltativa. D.b Con lettera raccomandata del 2 marzo 2012 (doc. 29), l'autorità inferiore ha trasmesso all'interessato copia della decisione del 14 gennaio 2011 nonché copia degli scritti del 14 agosto e 25 novembre 2009 e del 5 febbraio, 4 marzo e 4 maggio 2010. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato un ultimo termine al 24 aprile 2012 per trasmettere i moduli per la dichiarazione del reddito e della sostanza, unitamente ai documenti giustificativi, con la precisazione che, se i formulari debitamente compilati e i documenti necessari non fossero pervenuti entro il predetto termine, o se la documentazione fornita non fosse stata completa, l'esclusione dall'assicurazione facoltativa sarebbe stata confermata. D.c L'interessato ha prodotto l'estratto del suo conto individuale dal gennaio 2003 al luglio 2008, le dichiarazioni del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2008, 2009 e 2010 ed i certificati di salario del 2009 e del 2010 (doc. 30 a 39). E. Con decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (doc. 41), l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione del 19 gennaio 2012 e confermato la propria decisione del 14 gennaio 2011 mediante la quale ha escluso l'interessato dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. L'autorità inferiore ha osservato che i moduli per la dichiarazione del reddito e della sostanza prodotti non permettono di determinare i contributi che l'interessato è tenuto a pagare all'assicurazione facoltativa dal 1° agosto 2008 al 2010. In particolare, ha precisato che per l'anno 2008 il medesimo ha segnalato di aver lavorato da gennaio a luglio, ma non ha fornito alcuna indicazione in merito alla sostanza ed al reddito acquisito sotto forma di rendita, e che per gli anni 2009 e 2010 non ha specificato il tasso di attività (più o meno del 50%), i certificati di salario non fornendo alcuna indicazione sul numero di ore di lavoro alla settimana (è fatto riferimento alle direttive che accompagnano il modulo per la dichiarazione del reddito e della sostanza [v. doc. 43]). F. Il 23 maggio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 aprile 2012 mediante il quale ha chiesto che "la (...) richiesta di poter versare i contributi per gli anni in questione venga accolta favorevolmente". In particolare, ha segnalato che per l'anno 2008, ha indicato nell'apposito formulario di non aver svolto alcuna attività lucrativa dal 1° agosto alla fine dell'anno (periodo di ricerca di lavoro). Non ha comunque menzionato la sua sostanza "in quanto assai inferiore alla cifra minima di un capitale imponibile, corrispondente a circa US$ 100'000". Ha altresì precisato che per gli anni 2009 e 2010, non ha specificato negli appositi formulari, per mera disattenzione, il tasso d'occupazione. Il datore di lavoro ha peraltro indicato nei certificati di salario un orario di lavoro alla settimana "indeterminado", essendo egli "(assunto) - on call - a tempo pieno a disposizione". Ha esibito segnatamente la seconda pagina della dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi 2008 e 2010 ed i certificati di salario del 2009 e del 2010 (doc. TAF 1). G. Nella risposta al ricorso del 19 giugno 2012, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare rilevato che l'insorgente non ha esibito alcun documento relativo alla sostanza ed al reddito acquisito sotto forma di rendita per l'anno 2008 e non ha neppure prodotto alcun documento attestante il tasso di attività per l'anno 2009 e l'anno 2010 (doc. TAF 4). H. Nella replica del 16 agosto 2012, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 23 maggio 2012. In particolare, ha segnalato che "la mia sostanza (...) risulta essere una partecipazione in forma privata alla proprietà, non a mio nome, di un terreno, posto in vendita in Paraguay (...) tuttora invenduto ed ammonta a US$ 100'000". Ha prodotto segnatamente due pagine di presentazione di una proprietà (fondo) in Paraguay stampate dal sito della società B._______ il 14 agosto 2012 (doc. TAF 5). I. Con provvedimento del 23 agosto 2012, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 16 agosto 2012 (doc. TAF 6). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 Secondo l'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile. A tal proposito, basti ancora rilevare che lo scritto di opposizione del ricorrente del 19 gennaio 2012 contro la decisione del 14 gennaio 2011, decisione che la CSC ha inviato per posta semplice in Paraguay - ma di cui non è stata in grado di dimostrare, come le compete (DTF 136 V 295 consid. 5.9 e relativi riferimenti) la notifica/ricezione da parte dell'interessato (con la conseguenza che detta decisione va ritenuta siccome inesistente [cfr. consid. 6.3 e 7.3.2 del presente giudizio]) - è da considerarsi tempestivo, l'interessato avendo agito immediatamente dopo avere avuto conoscenza, in un colloquio telefonico con un collaboratore della CSC (doc. 25 e 26), dell'esistenza di una decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011 (cfr., sulla questione dell'onere della prova della notifica di una decisione rispettivamente delle conseguenze dell'assenza di prova, DTF 136 V 295 consid. 5.9 nonché sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1 e relativi riferimenti).

2. Il ricorrente è cittadino svizzero, ha risieduto nella Repubblica del Paraguay dall'agosto del 2008 al 2010 (v. doc. TAF 1 e 5) e vi ha esercitato un'attività lucrativa alle dipendenze di una società dal febbraio del 2009 al dicembre del 2010 (doc. 34 e 35). Dato che la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione in materia di prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità con la Repubblica del Paraguay, i diritti e gli obblighi dell'insorgente sono determinati esclusivamente secondo il diritto svizzero. 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). La decisione impugnata concerne l'esclusione dall'assicurazione facoltativa a seguito del mancato inoltro dei giustificativi necessari per determinare i contributi da agosto 2008 al 2009. 3.2 Al caso in esame è pertanto applicabile di principio l'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111) nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2008.

4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se erano dati nel caso in esame i presupposti per l'esclusione del ricorrente dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LAVS e delle disposizioni dell'OAF. 5. 5.1 Giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. 5.2 In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAVS, nella versione in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. (art. 2 cpv. 6 prima frase LAVS). 5.3 L'art. 2 cpv. 3 LAVS prevede che gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto. 5.4 Secondo l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire alla rappresentanza svizzera, alla Cassa di compensazione e all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. 5.5 5.5.1 L'art. 13 OAF disciplina le condizioni dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa. 5.5.2 Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. c OAF, sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo. Prima della scadenza del termine, la Cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione (art. 13 cpv. 2 prima frase OAF). Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'art. 17 cpv. 2 seconda frase OAF (art. 13 cpv. 2 seconda frase OAF). 5.6 5.6.1 Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OAF, l'assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, o che fornisce delle indicazioni insufficienti, dev'essere diffidato per iscritto, entro due mesi dalla scadenza del termine impartito, ad adempiere i suoi obblighi e gli sarà assegnato un termine supplementare di trenta giorni (cfr. Direttive dell'UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, Direttive] n. 3014 e n. 4044). 5.6.2 In caso d'inosservanza del termine supplementare o nel caso in cui l'assicurato fornisce delle indicazioni insufficienti, se il medesimo non ha ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, la Cassa di compensazione gli assegna un ultimo termine di trenta giorni e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine (art. 17 cpv. 2 OAF per analogia; cfr. Direttive n. 3015 e n. 4045; v. anche la sentenza del Tribunale federale H 385/01 del 9 maggio 2003 consid. 5.1.2 [secondo cui il chiaro disposto dell'art. 17 cpv. 1 OAF fa espressamente dipendere l'eventualità di una tassazione d'ufficio dal pagamento di contributi] e la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1872/2008 del 9 settembre 2009 consid. 3.1). 5.7 Il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di pronunciare che l'esclusione dall'assicurazione facoltativa tange in modo particolarmente grave gli interessi dell'assicurato (cfr. DTF 117 V 97 consid. 2c). Occorre pertanto mostrarsi rigorosi per quanto attiene all'adempimento dei presupposti procedurali che reggono una siffatta esclusione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 2.4 e 3.3). 6. 6.1 Trattandosi di fattispecie internazionale, va premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quali un atto giudiziario o una decisione amministrativa (per esempio la decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa), costituisce un atto di imperio, che salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare, a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici (DTF 136 V 295 consid. 5.1 e relativi riferimenti; v. pure la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2). 6.2 Un atto è segnatamente qualificabile come ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Effetti giuridici esplica per esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di esclusione dall'assicurazione facoltativa (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2887/2011 del 17 ottobre 2012 consid. 4.4; DTF 136 V 295 consid. 5.2). 6.3 La notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario. È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste. Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile. Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (DTF 136 V 295 consid. 5.3 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Il ricorrente ha allegato, nella sua opposizione alla decisione di esclusione dall'assicurazione facoltativa resa dall'autorità inferiore il 14 gennaio 2011, di non avere ricevuto né una diffida di esclusione né la decisione di esclusione medesima. 7.2 L'autorità inferiore ammette nella sua risposta al ricorso di non essere in grado di fornire la prova della notifica delle diffide, che hanno preceduto la resa della decisione del 14 gennaio 2011, al ricorrente. Essa fa tuttavia valere di avere nuovamente notificato all'insorgente tali diffide con lettera raccomandata del 2 marzo 2012 (notificata al suo nuovo indirizzo in Svizzera), di avere conferito un termine al 20 aprile 2012 per produrre i documenti mancanti e di avere segnalato al ricorrente che in caso di mancata ottemperanza sarebbe stata costretta a confermare la sua esclusione dall'assicurazione facoltativa (mediante la reiezione della sua opposizione). 7.3 7.3.1 Questo Tribunale constata, da un lato, che l'autorità inferiore non ha dimostrato né la notifica delle diffide inviate all'insorgente per posta in Paraguay anteriormente alla decisione d'esclusione del 14 gennaio 2011, né la notifica della citata decisione d'esclusione. Ha persino notificato in Paraguay i menzionati atti giuridici tramite posta in violazione della sovranità dello Stato estero e quindi, del diritto internazionale pubblico (cfr. DTF 136 V 295 consid. 5, segnatamente 5.1), non sussistendo con il Paraguay alcuna convenzione di sicurezza sociale che preveda la possibilità delle notifiche di atti amministrativi e/o giudiziari tramite posta e non avendo la CSC fatto valere rispettivamente dimostrato l'esistenza di un consenso a siffatte notifiche da parte dello Stato estero in questione. 7.3.2 Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto di potere sanare le notifiche irregolari delle diffide e della decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011 semplicemente notificandole nuovamente, in blocco ed in medesima data, al ricorrente. Sennonché, un simile modo di procedere non può manifestamente essere tutelato. In effetti, la diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 2 in combinazione con l'art. 17 cpv. 2 OAF) è condizione indispensabile ad una successiva eventuale decisione d'esclusione. In altri termini, la stessa non può in nessun caso essere resa rispettivamente notificata nel medesimo momento della diffida con comminatoria di esclusione, diffida che costituisce una premessa all'eventuale emanazione della medesima, l'interessato dovendo avere la possibilità di prendere i provvedimenti adeguati per evitare la citata esclusione. Pertanto, nella misura in cui l'autorità ha notificato al ricorrente una nuova diffida il 2 marzo 2012, essa non poteva prevedere nella comminatoria, come invece è stato fatto a torto, la conferma dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa resa il 14 gennaio 2011, tale decisione d'esclusione (peraltro inesistente non essendo stata comunicata ufficialmente), non potendo ovviamente intervenire prima della scadenza del termine, al 20 aprile 2012, prevista nella diffida con comminatoria d'esclusione del 2 marzo 2012. 7.3.3 In conclusione, solo la mancata ottemperanza alla diffida del 2 marzo 2012, ossia solo la mancata produzione dei documenti necessari richiesti entro il 20 aprile 2012, avrebbe potuto giustificare l'esclusione dell'insorgente dall'assicurazione facoltativa - ma non certo la mancata ottemperanza alle diffide del novembre 2009 e del febbraio, marzo e maggio 2010 (doc. 15, 17, 18 e 20), dette diffide non essendo state comunicate al ricorrente e dunque non esistendo - fermo restando che solo dopo la scadenza del termine del 20 aprile 2012 poteva se del caso essere pronunciata una decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa, decisione quest'ultima contro la quale il ricorrente avrebbe poi ancora potuto presentare, sempre se del caso, un'opposizione dinanzi all'amministrazione. 7.4 In siffatte circostanze, la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (doc. 41), mediante la quale l'autorità inferiore ha confermato la decisione d'esclusione del 14 gennaio 2011 resa prima di avere correttamente notificato il 2 marzo 2012 una nuova diffida con comminatoria d'esclusione, non può che essere annullata. 7.5 Viste le particolarità del caso di specie, segnatamente l'erroneità del contenuto della diffida del 2 marzo 2012 mediante la quale è stata comminata la conferma di una decisione, quella dell'esclusione dall'assicurazione facoltativa del 14 gennaio 2011, de facto inesistente (non essendo mai stata comunicata, tanto meno correttamente, la relativa genericità della diffida del 2 marzo 2012), e l'inoltro da parte del ricorrente di determinati documenti dopo la notificazione della citata diffida del 2 marzo 2012, si giustifica di assegnare al ricorrente, prima dell'eventuale emanazione della decisione (e non decisione su opposizione) di esclusione dell'assicurazione facoltativa, un ultimo termine di 30 giorni per produrre la documentazione necessaria con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa medesima in caso di inottemperanza. In tale diffida, la CSC indicherà con precisione all'insorgente i documenti a suo giudizio ancora mancanti, vegliando a richiedere unicamente informazioni o documenti strettamente necessari.

8. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 (provvedimento che conferma una decisione del 14 gennaio 2011 da considerare inesistente) va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda a notificare al ricorrente una nuova diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del caso, a emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, inesistente, del 14 gennaio 2011), suscettibile poi di opposizione dinanzi all'amministrazione stessa. 9. 9.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 26 aprile 2012 è annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi a notificare al ricorrente una nuova diffida con comminatoria d'esclusione dall'assicurazione facoltativa e, se del caso, a emanare una nuova decisione d'esclusione (al posto di quella, da considerare inesistente, del 14 gennaio 2011).

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)

- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: